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Procedura : 2018/2035(INI)
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Ciclo del documento : A8-0262/2018

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A8-0262/2018

Discussioni :

PV 12/09/2018 - 14
CRE 12/09/2018 - 14

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PV 13/09/2018 - 10.10
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P8_TA(2018)0352

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Giovedì 13 settembre 2018 - Strasburgo
Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare
P8_TA(2018)0352A8-0262/2018

Risoluzione del Parlamento europeo del 13 settembre 2018 su una strategia europea per la plastica nell'economia circolare (2018/2035(INI))

Il Parlamento europeo,

–  vista la comunicazione della Commissione del 16 gennaio 2018 dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028),

–  vista la relazione della Commissione del 16 gennaio 2018 relativa all'impatto dell'uso della plastica oxo-degradabile, comprese le borse in plastica oxo-degradabile, sull'ambiente (COM(2018)0035),

–  visti la comunicazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi della Commissione del 16 gennaio 2018 sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti (COM(2018)0032),

–  visto il piano di lavoro della Commissione sulla progettazione ecocompatibile 2016-2019 (COM(2016)0773), in particolare l'obiettivo di definire requisiti più specifici rispetto al prodotto e più orizzontali in ambiti come la durabilità, la riparabilità, la possibilità di potenziamento (upgrading), la progettazione per lo smontaggio e la facilità di riutilizzo e di riciclaggio,

–  vista la comunicazione della Commissione, del 2 dicembre 2015, dal titolo "L'anello mancante – Piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare" (COM(2015)0614),

–  vista la direttiva (UE) 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche(1),

–  vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti(2),

–  vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti(3),

–  vista la direttiva (UE) 2018/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio(4),

–  vista la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero(5),

–  visti la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia(6) (in appresso "direttiva sulla progettazione ecocompatibile") nonché i regolamenti di esecuzione e gli accordi volontari adottati nell'ambito di detta direttiva,

–  vista la decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un programma generale di azione dell'Unione in materia di ambiente fino al 2020(7),

–  viste le conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2017 sull'ecoinnovazione: consentire la transizione verso un'economia circolare,

–  visto l'Eurobarometro speciale n. 468 dell'ottobre 2017 sull'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti dell'ambiente,

–  visti l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e la 21ª conferenza delle parti (COP21) dell'UNFCCC,

–  vista la risoluzione delle Nazioni Unite dal titolo "Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" (Trasformare il nostro mondo: l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), adottata in occasione del vertice sullo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015,

–  vista la sua risoluzione del 9 luglio 2015 sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare(8),

—  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2017 su una vita utile più lunga per i prodotti: vantaggi per consumatori e imprese(9),

–  vista la sua risoluzione del 16 gennaio 2018 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani nel contesto degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) per il 2030(10),

–  visto l'articolo 52 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per la pesca (A8-0262/2018),

A.  considerando che la plastica è un materiale prezioso, ampiamente usato in tutte le catene del valore, che ricopre un ruolo importante nella nostra società e nella nostra economia, se impiegato e gestito in modo responsabile;

B.  considerando che il modo in cui la plastica è prodotta, utilizzata e smaltita oggi ha conseguenze disastrose sull'ambiente, sul clima e sull'economia nonché possibili effetti negativi sulla salute umana e animale; che pertanto la principale sfida è produrre e utilizzare la plastica in modo responsabile e sostenibile al fine di ridurre la produzione di rifiuti di plastica e l'uso di sostanze pericolose nella plastica, ove possibile; che la ricerca e l'innovazione in relazione a nuove tecnologie e alternative svolge un importante ruolo in tale contesto;

C.  considerando che tali conseguenze sono all'origine di diffuse preoccupazioni pubbliche, con il 74 % dei cittadini dell'UE che esprime preoccupazione per l'impatto sulla salute dell'uso della plastica e l'87 % che è preoccupato per gli effetti ambientali;

D.  considerando che l'attuale slancio politico dovrebbe essere sfruttato per effettuare la transizione verso un'economia circolare sostenibile della plastica, che attribuisca carattere prioritario alla prevenzione della produzione di rifiuti di plastica in linea con la gerarchia dei rifiuti;

E.  considerando che diversi Stati membri hanno già introdotto misure legislative nazionali per vietare la microplastica aggiunta intenzionalmente ai cosmetici;

F.  considerando che i paesi europei tradizionalmente esportano rifiuti di plastica, anche verso paesi in cui i sistemi inadeguati di gestione e riciclaggio di rifiuti causano danni ambientali e mettono a rischio la salute delle comunità locali, in particolare dei gestori dei rifiuti;

G.  considerando che i rifiuti di plastica rappresentano un problema globale per la cui risoluzione è necessaria la cooperazione internazionale; che l'UE è impegnata a raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, molti dei quali riguardano il consumo e la produzione sostenibili della plastica per limitarne l'impatto marino e terrestre;

H.  considerando che la produzione mondiale annua di plastica ha raggiunto 322 milioni di tonnellate nel 2015, e nei prossimi 20 anni dovrebbe raddoppiare.

I.  considerando che nell'UE sono prodotti ogni anno 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica;

J.  considerando che nell'UE solo il 30 % dei rifiuti di plastica è raccolto a fini di riciclaggio; che solo il 6 % della plastica immessa sul mercato è prodotto a partire da plastica riciclata;

K.  considerando che le percentuali di smaltimento in discarica (31 %) e di incenerimento (39 %) dei rifiuti di plastica restano elevate;

L.  considerando che l'economia perde circa il 95 % del valore del materiale plastico da imballaggio, e ciò comporta una perdita compresa tra 70 e 105 miliardi di EUR all'anno;

M.  considerando che l'UE si è data un obiettivo di riciclaggio per gli imballaggi di plastica del 55 % entro il 2030;

N.  considerando che il riciclaggio della plastica comporta notevoli vantaggi per il clima in termini di riduzione delle emissioni di CO2;

O.  considerando che, a livello globale, tra i 5 e i 13 milioni di tonnellate di plastica finiscono ogni anno negli oceani del mondo e, ad oggi, si stima che vi siano negli oceani più di 150 milioni di tonnellate di plastica;

P.  considerando che ogni anno finiscono nei mari e negli oceani dell'UE tra 150 000 e 500 000 tonnellate di rifiuti di plastica;

Q.  considerando che, secondo studi citati dalle Nazioni Unite, se non si agirà entro il 2050 negli oceani vi saranno più materie plastiche che pesci;

R.  considerando che la plastica rappresenta l'85 % dei rifiuti sulla spiaggia e oltre l'80 % dei rifiuti marini;

S.  considerando che nell'oceano si può trovare praticamente ogni tipo di materiale di plastica, dalla Great Pacific garbage patch (Grande chiazza di immondizia del Pacifico), contenente almeno 79 000 tonnellate di plastica galleggiante su un'area di 1,6 milioni di chilometri quadrati, fino alle aree più remote della terra, come gli alti fondali oceanici e l'Artico;

T.  considerando che i rifiuti marini incidono negativamente anche sulle attività economiche e sulla catena alimentare umana;

U.  considerando che il 90 % di tutti gli uccelli marini ingoia particelle di plastica;

V.  considerando che non è ancora stato pienamente compreso l'impatto dei rifiuti di plastica sulla flora, sulla fauna e sulla salute umana; che sono state documentate conseguenze catastrofiche per la vita marina, con oltre 100 milioni di animali marini uccisi ogni anno a causa dei residui plastici nell'oceano;

W.  considerando che le soluzioni tese a far fronte al problema dei rifiuti di plastica nell'ambiente marino non possono essere separate da una più generale strategia relativa alla plastica; che l'articolo 48 del regolamento sul controllo della pesca(11), che prevede misure volte a promuovere il recupero degli attrezzi da pesca perduti, rappresenta un passo nella giusta direzione ma ha una portata troppo limitata, visto che gli Stati membri hanno la facoltà di esentare la maggior parte dei pescherecci da tale obbligo e che l'attuazione dei requisiti di informazione rimane scarsa;

X.  considerando che nel mare Adriatico sono allo studio, nell'ambito di progetti cofinanziati da fondi della Cooperazione Territoriale Europea (CTE), nuovi strumenti di governance e buone prassi per mitigare e, se possibile, eliminare il fenomeno dell'abbandono di attrezzature da pesca, anche riconoscendo alle flotte pescherecce un nuovo ruolo di sentinelle del mare;

Y.  considerando che gli Stati membri sono firmatari della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (convenzione MARPOL) e dovrebbero mirare alla piena attuazione delle sue disposizioni;

Z.  considerando che la pesca fantasma si verifica quando reti da pesca, lenze e nasse non biodegradabili perdute o abbandonate catturano, imprigionano, feriscono, causano la morte per fame e uccidono forme di vita marine; che il fenomeno della pesca fantasma è determinato dalla perdita e dall'abbandono degli attrezzi da pesca; che il regolamento sul controllo della pesca prevede la marcatura obbligatoria degli attrezzi da pesca e la notifica e il recupero degli attrezzi perduti; che di conseguenza alcuni pescatori, di loro iniziativa, riportano in porto le reti perdute ripescate in mare;

AA.  considerando che, sebbene sia difficile valutare con precisione il contributo dell'acquacoltura alla generazione di rifiuti marini, secondo le stime l'80 % dei rifiuti marini è composto da plastica e microplastica e una percentuale di quei rifiuti marini di plastica compresa tra il 20 % e il 40 % è legata in parte alle attività umane in mare, comprese le navi mercantili e da crociera, mentre il resto proviene dalla terraferma, e che, secondo un recente studio della FAO(12), circa il 10 % di tali rifiuti è prodotto dagli attrezzi da pesca perduti e abbandonati; che gli attrezzi da pesca perduti e abbandonati sono un componente dei rifiuti marini di plastica e che secondo le stime il 94 % della plastica che confluisce nell'oceano finisce sul fondale marino, fatto da cui deriva la necessità di utilizzare il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) affinché i pescatori partecipino direttamente ai programmi di pesca di rifiuti marini, fornendo loro pagamenti o altri incentivi finanziari o materiali;

AB.  considerando che tra le 75 000 e le 300 000 tonnellate di microplastica sono rilasciate ogni anno nell'ambiente dell'UE, compresa la microplastica intenzionalmente aggiunta ai prodotti, la microplastica rilasciata durante l'uso dei prodotti e quella generata dal degrado dei prodotti di plastica;

AC.  considerando che la microplastica e le nanoparticelle creano problemi specifici per le politiche pubbliche;

AD.  considerando che la microplastica è stata rilevata nel 90 % dell'acqua in bottiglia;

AE.  considerando che è accolta con favore la richiesta della Commissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di valutare la base scientifica per limitare l'utilizzo di microplastica aggiunta intenzionalmente ai prodotti di consumo o per uso professionale;

AF.  considerando che è accolta con favore la richiesta della Commissione all'ECHA di elaborare una proposta relativa a una possibile limitazione della plastica oxo-degradabile;

AG.  considerando che, a norma dell'articolo 311 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), l'introduzione di nuove risorse proprie è soggetta a una procedura legislativa speciale che richiede l'unanimità tra gli Stati membri e la consultazione del Parlamento;

Osservazioni generali

1.  accoglie con favore la comunicazione della Commissione dal titolo "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018)0028) in quanto passo avanti nella transizione dell'UE da un'economia lineare a un'economia circolare; riconosce che la plastica svolge un ruolo utile nella nostra economia e nella vita quotidiana ma presenta allo stesso tempo notevoli svantaggi; ritiene che la principale sfida sia pertanto quella di gestire la plastica in modo sostenibile lungo l'intera catena del valore e quindi di cambiare il modo in cui produciamo e utilizziamo la plastica, affinché il valore sia mantenuto nella nostra economia senza danneggiare l'ambiente, il clima e la salute pubblica;

2.  sottolinea che l'azione anticipata per prevenire la produzione di rifiuti di plastica, come indicato nella direttiva quadro sulla plastica, dovrebbe costituire la principale priorità in linea con la gerarchia dei rifiuti; ritiene inoltre che un notevole incremento delle nostre prestazioni di riciclaggio della plastica sia essenziale anche per favorire una crescita economica sostenibile e la tutela dell'ambiente e della salute pubblica; invita tutti i portatori di interesse a considerare il recente divieto cinese di importazione dei rifiuti di plastica un'opportunità per investire nella prevenzione dei rifiuti di plastica, anche stimolando il riutilizzo e la progettazione circolare dei prodotti, e per investire in strutture all'avanguardia per la raccolta, la differenziazione e il riciclaggio nell'UE; ritiene che lo scambio delle migliori prassi a tale riguardo sia importante, in particolare per le PMI;

3.  è convinto che la strategia per la plastica dovrebbe altresì fungere da leva per stimolare modelli aziendali, di produzione e di consumo nuovi, intelligenti, sostenibili e circolari, che interessino l'intera catena del valore, in linea con l'obiettivo di sviluppo sostenibile n. 12 delle Nazioni Unite relativo al consumo e alla produzione sostenibili, anche mediante l'internalizzazione dei costi esterni; invita la Commissione a favorire, a tale scopo, collegamenti chiari tra le politiche dell'Unione in materia di rifiuti, sostanze chimiche e prodotti, anche attraverso lo sviluppo di cicli di materiali non tossici, come previsto dal 7° programma d'azione per l'ambiente;

4.  invita la Commissione a istituire una politica per l'economia circolare e la bioeconomia post 2020 basata su un solido pilastro di ricerca e innovazione, e a provvedere affinché nel nuovo quadro finanziario pluriennale (QFP) siano disponibili gli impegni necessari; sottolinea in particolare l'importanza della ricerca ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative e della comprensione dell'impatto delle macro, micro e nanoplastiche sugli ecosistemi e sulla salute umana;

5.  sottolinea che le materie plastiche sono eterogenee e si prestano a una varietà di applicazioni e che è pertanto necessario un approccio su misura, spesso specifico per prodotto, per le varie catene del valore, caratterizzato da una combinazione di soluzioni diverse che tengano conto dell'impatto ambientale, delle alternative esistenti, delle esigenze locali e regionali e garantiscano il soddisfacimento delle esigenze funzionali;

6.  sottolinea che per riuscire a ottenere un risultato che sia vantaggioso per l'economia, per l'ambiente, per il clima e la salute pubblica sono necessarie azioni comuni e coordinate da parte di tutti i portatori di interesse lungo l'intera catena del valore, compresi i consumatori;

7.  pone l'accento sul fatto che ridurre la produzione di rifiuti rappresenta una responsabilità condivisa e che convertire la preoccupazione generale riguardo ai rifiuti di plastica in una responsabilità pubblica resta una sfida importante; evidenzia che lo sviluppo di nuovi modelli di consumo stimolando un mutamento comportamentale dei consumatori è fondamentale a tale riguardo; chiede una maggiore sensibilizzazione dei consumatori in merito all'impatto dell'inquinamento dei rifiuti di plastica nonché all'importanza della prevenzione e dell'adeguata gestione dei rifiuti e delle alternative esistenti;

Dalla progettazione in funzione del riciclaggio alla progettazione in funzione della circolarità

8.  invita le autorità competenti degli Stati membri a provvedere affinché l'intero acquis in materia di prodotti e rifiuti sia attuato e applicato in modo completo e in tempi brevi; segnala che nell'UE solo il 30 % dei rifiuti di plastica è raccolto a fini di riciclaggio, e ciò comporta un enorme spreco di risorse; sottolinea che la plastica non sarà più accettata nelle discariche entro il 2030 e che gli Stati membri devono gestire i loro rifiuti di plastica in conformità delle disposizioni stabilite dalla direttiva 2008/98/CE; ribadisce che gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti economici e di altre misure per incentivare l'applicazione della gerarchia dei rifiuti; evidenzia l'importanza di strutture di raccolta e differenziazione separate al fine di consentire un riciclaggio di alta qualità e di promuovere l'impiego di materie prime secondarie di qualità;

9.  invita tutti i portatori di interesse del settore a iniziare a intraprendere azioni concrete ora per far sì che tutti gli imballaggi di plastica siano riutilizzabili o riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi al più tardi entro il 2030, ad abbinare la loro identità di marchio a modelli aziendali sostenibili e circolari e a utilizzare il loro potere di marketing per promuovere e favorire modelli di consumo sostenibili e circolari; invita la Commissione a monitorare e valutare gli sviluppi, a promuovere le migliori prassi e a verificare le dichiarazioni ambientali onde evitare il "greenwashing";

10.  è del parere che la società civile dovrebbe essere opportunamente coinvolta e informata affinché possa far rispettare all'industria i propri impegni e obblighi;

11.  esorta la Commissione a onorare il proprio obbligo di rivedere e rafforzare i requisiti essenziali della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio entro la fine del 2020, tenendo conto delle proprietà relative dei diversi materiali di imballaggio sulla base di valutazioni del ciclo di vita, affrontando in particolare i temi della prevenzione e della progettazione in funzione della circolarità; invita la Commissione a presentare requisiti chiari, applicabili ed efficaci, anche per quanto riguarda "imballaggi di plastica riutilizzabili e riciclabili in modo efficace sotto il profilo dei costi" nonché gli imballaggi eccessivi;

12.  invita la Commissione a fare dell'efficienza delle risorse e della circolarità principi globali, senza dimenticare l'importante ruolo che i materiali, i prodotti e i sistemi circolari possono svolgere, anche in relazione agli articoli di plastica diversi dagli imballaggi; ritiene che tale obiettivo possa essere conseguito, tra l'altro, mediante la responsabilità estesa del produttore, l'elaborazione di norme sui prodotti, la realizzazione di valutazioni del ciclo di vita, l'ampliamento del campo di applicazione del quadro legislativo sulla progettazione ecocompatibile per includervi tutti i principali gruppi di prodotti di plastica, l'adozione di disposizioni in materia di marchio di qualità ecologica e l'attuazione della metodologia dell'impronta ambientale del prodotto;

Creazione di un autentico mercato unico per la plastica riciclata

13.  osserva che vi sono varie ragioni alla base della scarsa diffusione delle plastiche riciclate nell'UE, tra cui i bassi prezzi dei combustibili fossili dovuti in parte ai sussidi, la mancanza di fiducia e la carenza di una fornitura di alta qualità; sottolinea che un mercato interno stabile per le materie prime secondarie è necessario al fine di garantire la transizione a un'economia circolare; invita la Commissione a far fronte agli ostacoli che questo mercato si trova ad affrontare e a creare condizioni di parità;

Norme di qualità e verifica

14.  invita la Commissione a proporre rapidamente norme qualitative per rafforzare la fiducia e incentivare il mercato della plastica secondaria; esorta la Commissione, in sede di elaborazione di tali norme di qualità, a tenere conto dei vari gradi di riciclaggio compatibili con la funzionalità dei diversi prodotti, salvaguardando al contempo la salute pubblica, la sicurezza alimentare e l'ambiente; invita la Commissione a garantire l'uso sicuro dei materiali riciclati nei materiali a contatto con gli alimenti e a stimolare l'innovazione;

15.  chiede alla Commissione di tener conto delle migliori prassi per quanto riguarda la certificazione da parte di soggetti terzi indipendenti e di incoraggiare la certificazione dei materiali riciclati, poiché la verifica è essenziale al fine di rafforzare la fiducia dell'industria e dei consumatori nei materiali riciclati;

Contenuto riciclato

16.  invita tutti gli operatori del settore a convertire i loro impegni pubblici riguardo all'aumento dell'utilizzo della plastica riciclata in promesse formali e a realizzare azioni concrete;

17.  ritiene che potrebbero essere necessarie norme obbligatorie sul contenuto riciclato al fine di stimolare l'utilizzo di materie prime secondarie, dal momento che i mercati dei materiali riciclati non sono ancora operativi; invita la Commissione a prendere in esame l'introduzione di requisiti relativi al contenuto riciclato minimo per specifici prodotti di plastica immessi sul mercato dell'UE, nel rispetto delle prescrizioni in materia di sicurezza degli alimenti;

18.  invita gli Stati membri a valutare l'introduzione di un'imposta sul valore aggiunto (IVA) ridotta per i prodotti con contenuti riciclati;

Appalti circolari

19.  sottolinea che gli appalti sono uno strumento essenziale nella transizione verso un'economia circolare, poiché sono in grado di stimolare l'innovazione dei modelli aziendali e di promuovere prodotti e servizi efficienti sotto il profilo delle risorse; evidenzia il ruolo delle autorità locali e regionali a tale proposito; invita la Commissione a istituire una rete di apprendimento dell'UE sugli appalti circolari, al fine di sfruttare l'esperienza maturata grazie ai progetti pilota; ritiene che queste azioni volontarie dovrebbero aprire la strada, sulla base di una solida valutazione d'impatto, a norme e criteri vincolanti dell'Unione in materia di appalti pubblici circolari;

20.  invita gli Stati membri a eliminare progressivamente tutti gli irragionevoli incentivi che ostacolano il conseguimento dei massimi livelli possibili di riciclaggio della plastica;

Interazione fra rifiuti e sostanze chimiche

21.  invita le autorità competenti degli Stati membri a ottimizzare i controlli sui materiali e i prodotti importati, al fine di garantire e far rispettare la normativa dell'UE sulle sostanze chimiche e i prodotti;

22.  rimanda alla sua risoluzione sull'attuazione del pacchetto sull'economia circolare: possibili soluzioni all'interazione tra la normativa in materia di sostanze chimiche, prodotti e rifiuti;

Prevenzione della produzione di rifiuti di plastica

Plastica monouso

23.  constata che non esiste una panacea per gli effetti dannosi per l'ambiente della plastica monouso e ritiene che per risolvere questo problema complesso serva pertanto una combinazione di misure volontarie e regolamentari, nonché un mutamento della consapevolezza, del comportamento e della partecipazione dei consumatori;

24.  prende atto degli interventi già adottati in alcuni Stati membri e accoglie pertanto con favore la proposta della Commissione relativa a un quadro legislativo specifico per la riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, con particolare riferimento alla plastica monouso; ritiene che tale proposta dovrebbe contribuire a una notevole riduzione dei rifiuti marini, dei quali oltre l'80 % è di plastica, contribuendo in tal modo all'obiettivo dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile di prevenire e ridurre in modo significativo l'inquinamento marino di ogni tipo;

25.  ritiene importante che tale quadro offra un insieme di misure ambiziose per le autorità competenti degli Stati membri, che siano compatibili con l'integrità del mercato unico, producano effetti ambientali e socioeconomici tangibili e positivi e forniscano la funzionalità necessaria ai consumatori;

26.  riconosce che riducendo e limitando i prodotti di plastica monouso si possano creare opportunità per modelli d'impresa sostenibili;

27.  fa riferimento ai lavori in corso nel quadro della procedura legislativa ordinaria relativa alla proposta in esame;

28.  sottolinea che esistono vari percorsi per ottenere percentuali elevate di raccolta differenziata e riciclaggio nonché una riduzione dei rifiuti di plastica, compresi i regimi di responsabilità estesa del produttore con tariffe modulate, i sistemi di cauzione-rimborso e una maggiore consapevolezza del pubblico; riconosce i meriti dei regimi in vigore in diversi Stati membri e il potenziale per uno scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri; evidenzia che la scelta di un determinato regime resta di responsabilità dell'autorità competente dello Stato membro;

29.  si compiace del fatto che la direttiva 94/62/CE stabilisca che gli Stati membri devono istituire regimi di responsabilità estesa del produttore obbligatori per tutti gli imballaggi entro il 2024, e invita la Commissione a valutare la possibilità di estendere tale obbligo anche ad altri prodotti di plastica, conformemente agli articoli 8 e 8 bis della direttiva 2008/98/CE;

30.  prende atto della proposta della Commissione relativa al sistema di risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)0325), che prevede un contributo sulla base dei rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati; sottolinea che l'effetto trainante di un eventuale contributo deve essere coerente con la gerarchia dei rifiuti; evidenzia pertanto che occorre accordare priorità alla prevenzione della produzione di rifiuti;

31.  invita la Commissione e gli Stati membri ad aderire alla coalizione internazionale per la riduzione dell'inquinamento causato dalle borse di plastica, lanciata in occasione della COP 22 di Marrakech nel novembre 2016, e di sostenere tale coalizione;

32.  ritiene che i supermercati svolgano un ruolo essenziale nella riduzione della plastica monouso nell'UE; accoglie con favore le iniziative come i reparti dei supermercati senza plastica, grazie alle quali i supermercati possono testare i biomateriali compostabili come alternativa agli imballaggi di plastica;

33.  accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione relativa agli impianti portuali di raccolta (COM(2018)0033), che mira a ridurre considerevolmente gli oneri e i costi per i pescatori che riportano gli attrezzi da pesca e i rifiuti di plastica in porto; evidenzia l'importante ruolo che i pescatori potrebbero svolgere, soprattutto raccogliendo rifiuti di plastica dal mare durante la loro attività di pesca e riportandoli in porto affinché siano sottoposti a un'adeguata gestione dei rifiuti; sottolinea che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero incentivare questa attività, facendo in modo che i pescatori non siano tenuti a versare un contributo per il trattamento;

34.  si rammarica del fatto che l'attuazione dell'articolo 48, paragrafo 3, del regolamento sul controllo della pesca, relativo al recupero degli attrezzi perduti e ai relativi obblighi di informazione, non sia rientrata nella relazione di valutazione e sullo stato di attuazione della Commissione del 2017; sottolinea la necessità di una valutazione dettagliata dell'attuazione dei requisiti del regolamento sul controllo della pesca per quanto riguarda gli attrezzi da pesca;

35.  invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere piani di raccolta dei rifiuti in mare con il coinvolgimento, ove possibile, dei pescherecci e a introdurre impianti portuali di raccolta e smaltimento per i rifiuti marini, oltre a un piano di riciclaggio per le reti da pesca a fine vita; invita, altresì, la Commissione e gli Stati membri a utilizzare le raccomandazioni contenute negli orientamenti volontari della FAO sulla marcatura degli attrezzi da pesca, collaborando strettamente con il settore della pesca al fine di combattere la pesca fantasma;

36.  invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a rafforzare la raccolta dati nel settore delle plastiche marine istituendo e realizzando un sistema di comunicazione digitale obbligatorio, a livello dell'UE, a sostegno dell'azione di recupero degli attrezzi perduti dai singoli pescherecci, utilizzando il contenuto delle banche dati regionali per condividere le informazioni su una banca dati europea gestita dall'Agenzia di controllo della pesca, o a rendere SafeSeaNet un sistema di facile utilizzo a livello dell'UE, che permetta ai pescatori di segnalare le reti perdute;

37.  sottolinea la necessità che gli Stati membri si adoperino maggiormente per mettere a punto strategie e piani volti a ridurre la dispersione in mare dell'attrezzatura da pesca, anche attraverso le sovvenzioni del FEAMP, oltre che con il supporto dei fondi strutturali e della CTE e con il necessario coinvolgimento attivo delle regioni;

Plastica a base di materie biologiche, biodegradabilità e compostabilità

38.  sostiene con vigore l'intento della Commissione di proporre norme supplementari chiare e regole e definizioni armonizzate sul contenuto biologico, sulla biodegradabilità (una proprietà indipendente delle materie prime) e sulla compostabilità, al fine di correggere le idee sbagliate e i malintesi esistenti e fornire ai consumatori informazioni chiare;

39.  pone l'accento sul fatto che la promozione di una bioeconomia sostenibile può contribuire a ridurre la dipendenza dell'Europa dalle importazioni di materie prime; evidenzia il potenziale ruolo della plastica a base di materie biologiche e biodegradabile, ove ciò si dimostri vantaggioso in una prospettiva basata sul ciclo di vita; ritiene che la biodegradabilità debba essere valutata nelle condizioni reali applicabili;

40.  pone l'accento sul fatto che la plastica biodegradabile e compostabile può contribuire a sostenere la transizione verso un'economia circolare ma non può essere considerata un rimedio contro i rifiuti marini, né dovrebbe legittimare applicazioni monouso non necessarie; invita pertanto la Commissione a elaborare criteri chiari in merito a prodotti e applicazioni utili composti da plastica biodegradabile, compresi gli imballaggi e le applicazioni utilizzate in agricoltura; chiede ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo in tale ambito; sottolinea che le materie plastiche biodegradabili e non biodegradabili devono essere trattate diversamente ai fini di una corretta gestione dei rifiuti;

41.  sottolinea che la plastica a base di materie biologiche offre la possibilità di una parziale differenziazione delle materie prime e chiede ulteriori investimenti in ricerca e sviluppo in tale ambito; riconosce l'esistenza di materiali a base biologica innovativi già sul mercato; sottolinea la necessità di un trattamento neutrale ed equo dei materiali sostitutivi;

42.  chiede un divieto totale a livello di UE della plastica oxo-degradabile entro il 2020, dal momento che questo tipo di plastica non si biodegrada in modo sicuro, non è compostabile, ha effetti negativi sul riciclaggio della plastica convenzionale e non offre un vantaggio ambientale comprovato;

Microplastica

43.  invita la Commissione a introdurre un divieto della microplastica nei cosmetici, nei prodotti per la cura personale, nei detergenti e nei prodotti per la pulizia entro il 2020; invita inoltre l'ECHA a valutare e predisporre, se del caso, un divieto della microplastica aggiunta intenzionalmente ad altri prodotti, tenendo in considerazione se siano disponibili alternative valide;

44.  invita la Commissione a fissare requisiti minimi nella normativa sui prodotti per ridurre in modo significativo il rilascio di microplastica alla fonte, in particolare per i tessuti, gli pneumatici, le vernici e i mozziconi di sigaretta;

45.  prende nota delle buone prassi dell'operazione "Clean Sweep" e delle varie iniziative "zero perdita di pellet"; ritiene che vi spazio di manovra per replicare tali iniziative a livello dell'Unione e mondiale;

46.  invita la Commissione a esaminare le fonti, la distribuzione, la sorte e gli effetti delle macro e microplastiche nel contesto del trattamento delle acque reflue e della gestione delle acque meteoriche, ai fini del vaglio di adeguatezza in atto della direttiva quadro sulle acque e della direttiva sulle alluvioni; invita inoltre le autorità competenti degli Stati membri e la Commissione a garantire la piena attuazione e applicazione della direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino; invita inoltre la Commissione a sostenere la ricerca nelle tecnologie di trattamento dei fanghi di depurazione e di depurazione delle acque;

Ricerca e innovazione

47.  accoglie con favore l'annuncio della Commissione di un investimento aggiuntivo di 100 milioni di EUR nel quadro del programma Orizzonte 2020 per indirizzare gli investimenti verso soluzioni efficienti sotto il profilo delle risorse e circolari, come le opzioni di prevenzione e progettazione, la diversificazione delle materie prime e le tecnologie di riciclaggio innovative quali il riciclaggio molecolare e chimico, nonché il miglioramento del riciclaggio meccanico; sottolinea il potenziale d'innovazione delle start-up in tale contesto; sostiene l'istituzione di un programma strategico per la ricerca e l'innovazione sulla circolarità dei materiali, prestando particolare attenzione alla plastica e ai materiali contenenti plastica, oltre agli imballaggi, al fine di orientare le future decisioni di finanziamento nel programma Orizzonte Europa; osserva che saranno necessari finanziamenti adeguati per contribuire a incentivare gli investimenti privati; sottolinea che i partenariati pubblico-privato possono contribuire ad accelerare la transizione verso un'economia circolare;

48.  sottolinea le grandi potenzialità di collegamento dell'agenda digitale e dell'agenda per l'economia circolare; evidenzia la necessità di contrastare le barriere normative all'innovazione, e invita la Commissione a valutare possibili patti per l'innovazione dell'UE in linea con il conseguimento degli obiettivi della strategia per la plastica e della più ampia agenda per l'economia circolare;

49.  invita la Commissione, gli Stati membri e le regioni a sostenere l'uso di attrezzi da pesca innovativi incoraggiando i pescatori a "permutare" le vecchie reti e a dotare le reti esistenti di sensori e sistemi di tracciamento delle reti collegati ad applicazioni per smartphone, chip RFID (identificazione a radiofrequenza) e dispositivi di localizzazione per natanti in modo che i comandanti delle imbarcazioni siano in grado tracciare più accuratamente le reti e, se necessario, recuperarle; riconosce il ruolo che la tecnologia può svolgere nel prevenire che i rifiuti di plastica entrino in mare;

50.  chiede che Orizzonte Europa includa una missione relativa a un oceano senza plastica, allo scopo di impiegare l'innovazione per ridurre la quantità di plastica che finisce nell'ambiente marino e raccogliere la plastica presente negli oceani; ribadisce i suoi appelli a favore della lotta contro i rifiuti marini (compresi la prevenzione, una maggiore educazione agli oceani, la sensibilizzazione alla sfida ambientale posta dall'inquinamento da plastica e altre forme di rifiuti marini, nonché campagne di pulizia come la pesca dei rifiuti e la pulizia delle spiagge), come indicato nella comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 10 novembre 2016 sulla governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani (JOIN(2016)0049); chiede un dialogo politico dell'UE sui rifiuti marini che coinvolga responsabili politici, soggetti interessati ed esperti;

Azione a livello mondiale

51.  invita l'UE a svolgere un ruolo proattivo nello sviluppo di un protocollo globale per la plastica e a provvedere affinché i vari impegni assunti a livello sia dell'UE che mondiale possano essere monitorati in modo integrato e trasparente; invita la Commissione e gli Stati membri ad assumere un ruolo guida attivo nell'ambito del gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea per l'ambiente delle Nazioni Unite nel dicembre 2017 per trovare risposte internazionali nella lotta contro i rifiuti di plastica nell'ambiente marino e la microplastica; evidenzia che i temi dell'inquinamento da plastica e delle capacità di gestione dei rifiuti dovrebbero essere parte del quadro dell'UE in materia di politica esterna, dal momento che una gran quantità di rifiuti di plastica negli oceani proviene da paesi dell'Asia e dell'Africa;

52.  invita tutte le istituzioni dell'UE, insieme al sistema di ecogestione e audit (EMAS) dell'Unione, a incentrare l'attenzione sulla prevenzione, a esaminare le norme interne in materia di appalti e le prassi di gestione dei rifiuti di plastica nonché a ridurre in modo significativo la produzione di rifiuti in plastica, in particolare sostituendo, riducendo e limitando l'uso di plastica monouso;

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53.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 93.
(2) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 100.
(3) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 109.
(4) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 141.
(5) GU L 115 del 6.5.2015, pag. 11.
(6) GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10.
(7) GU L 354 del 28.12.2013, pag. 171.
(8) GU C 265 dell'11.8.2017, pag. 65.
(9) Testi approvati, P8_TA(2017)0287.
(10) Testi approvati, P8_TA(2018)0004.
(11) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.
(12) Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear (Attrezzature da pesca abbandonate, perdute o altrimenti dismesse).

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy