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Procedura : 2018/0207(COD)
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Ciclo del documento : A8-0468/2018

Testi presentati :

A8-0468/2018

Discussioni :

PV 16/01/2019 - 31
CRE 16/01/2019 - 31

Votazioni :

PV 17/01/2019 - 10.10
CRE 17/01/2019 - 10.10
Dichiarazioni di voto
PV 17/04/2019 - 8.15

Testi approvati :

P8_TA(2019)0040
P8_TA(2019)0407

Testi approvati
PDF 273kWORD 94k
Giovedì 17 gennaio 2019 - Strasburgo
Istituzione del programma Diritti e Valori ***I
P8_TA(2019)0040A8-0468/2018

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 17 gennaio 2019, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Diritti e valori (COM(2018)0383 – C8-0234/2018 – 2018/0207(COD))(1)

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Testo della Commissione   Emendamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo
Proposta di
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce il programma Diritti e valori
che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1
(1)  Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(1)  Conformemente all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea "L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze". Tra tali diritti e valori, la dignità umana, quale riconosciuta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, è il pilastro fondante di tutti i diritti fondamentali. "Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini". L'articolo 3 specifica inoltre che "L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli" e che, tra l'altro, essa "rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo". Tali valori sono ulteriormente ribaditi e articolati nei diritti, nelle libertà e nei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis)   Nella sua risoluzione del 30 maggio 2018 sul quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e le risorse proprie, il Parlamento europeo ha evidenziato l'importanza dei principi orizzontali che dovrebbero supportare il quadro finanziario pluriennale (QFP) e tutte le relative politiche dell'UE, inclusa l'integrazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite in tutte le politiche e le iniziative dell'Unione del prossimo QFP, ha sottolineato che l'eliminazione delle discriminazioni è indispensabile per rispettare gli impegni assunti dall'Unione in vista della realizzazione di un'Europa inclusiva e ha deplorato l'assenza di un impegno per l'integrazione della dimensione di genere e la parità di genere nelle politiche dell'Unione, come emerge dalle proposte per il QFP.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter)   Nella sua risoluzione del 14 marzo 2018 sul prossimo QFP: preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo successivo al 2020, il Parlamento europeo ha espresso il proprio sostegno ai programmi nei settori della cultura, dell'istruzione, dei media, della gioventù, dello sport, della democrazia, della cittadinanza e della società civile, che hanno chiaramente dimostrato il loro valore aggiunto europeo e godono di una solida popolarità tra i beneficiari, ha sottolineato che è possibile realizzare un'Unione più forte e ambiziosa soltanto dotandola di adeguate risorse finanziarie e ha raccomandato la creazione di un Fondo interno europeo per la democrazia, gestito dalla Commissione, per rafforzare il sostegno della società civile e delle organizzazioni non governative (ONG) che operano nei settori della democrazia e dei diritti umani. È auspicabile continuare a sostenere le politiche esistenti, aumentare le risorse per i programmi faro dell'Unione e far coincidere le responsabilità supplementari con risorse finanziarie supplementari.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 2
(2)  Tali diritti e valori devono continuare ad essere promossi, applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, ed essere al centro del progetto europeo. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'UE un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Diritti e valori riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8 e il programma "L'Europa per i cittadini" istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio9 (di seguito "i programmi precedenti").
(2)  Tali diritti e valori devono continuare ad essere coltivati, protetti e promossi attivamente e in maniera coerente dall'Unione e da ciascuno Stato membro in tutte le politiche e devono essere applicati e condivisi tra i cittadini e i popoli, nonché essere al centro del progetto europeo, dal momento che un deterioramento nella protezione di tali diritti e valori in qualunque Stato membro può avere effetti dannosi su tutta l'Unione europea. È pertanto opportuno costituire nel bilancio dell'Unione un nuovo Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, comprendente il programma Diritti e valori e il programma Giustizia. In un momento in cui le società europee sono alle prese con l'estremismo, la radicalizzazione e le divisioni nonché un continuo restringimento dello spazio a disposizione della società civile indipendente, è più che mai importante promuovere, rafforzare e difendere la giustizia, i diritti e i valori dell'UE: i diritti umani, il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, la non discriminazione e lo Stato di diritto. Ciò avrà implicazioni dirette e profonde nella vita politica, sociale, culturale ed economica dell'UE. Quale parte del nuovo Fondo, il programma Giustizia continuerà a sostenere l'ulteriore sviluppo di uno spazio europeo di giustizia e la cooperazione transfrontaliera. Il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori ("il programma") riunirà il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio8, e il programma "L'Europa per i cittadini", istituito dal regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio9 (di seguito "i programmi precedenti"), e sarà adeguato per far fronte alle nuove sfide che interessano i valori europei.
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8 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
8 Regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, che stabilisce un programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 62).
9 Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
9 Regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio, del 14 aprile 2014, che istituisce il programma "L'Europa per i cittadini" per il periodo 2014-2020 (GU L 115 del 17.4.2014, pag. 3).
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 3
(3)  Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno principalmente sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, inclusiva e democratica. Ciò significa una società civile dinamica, che incoraggia la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini e promuove la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea specifica inoltre che le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
(3)  Il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori e i suoi due programmi di finanziamento si concentreranno sulle persone e i soggetti che contribuiscono a rendere vivi e dinamici i nostri valori, inclusa l'uguaglianza, i nostri diritti e la nostra ricca diversità. L'obiettivo ultimo è alimentare e promuovere una società fondata sui diritti, equa, aperta, inclusiva e democratica, finanziando attività che promuovano una società civile dinamica, ben sviluppata, resiliente e dotata di mezzi per la sua autonomia, tra cui azioni di promozione e protezione dei nostri valori comuni, e che incoraggino la partecipazione democratica, civica e sociale dei cittadini, promuovano la pace e sviluppino la ricca diversità della società europea, fondata sulla nostra storia e memoria, sui nostri valori e sul nostro patrimonio comuni. L'articolo 11 del trattato sull'Unione europea prevede che le istituzioni mantengano un dialogo aperto, trasparente e regolare con la società civile e diano ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
(3 bis)  La Commissione dovrebbe garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e altri pertinenti portatori di interessi mediante l'istituzione di un gruppo di dialogo civile. Il gruppo di dialogo civile dovrebbe contribuire allo scambio di esperienze e buone pratiche e alla discussione degli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi. Il gruppo di dialogo civile dovrebbe essere costituito da organizzazioni selezionate per ricevere sovvenzioni di funzionamento o sovvenzioni di un'azione nel quadro del programma, nonché da altre organizzazioni e parti interessate che abbiano manifestato interesse per il programma o che lavorino in tale settore d'intervento, ma senza essere necessariamente sostenute dal programma.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4
(4)  Il programma Diritti e valori (di seguito "il programma") dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche e della diversità dei gruppi di destinatari, mediante approcci personalizzati.
(4)  Il programma dovrebbe permettere di sviluppare sinergie per affrontare le sfide comuni a livello di promozione e protezione dei valori sanciti dai trattati e per raggiungere una dimensione critica che consenta di ottenere risultati concreti nel settore. Tale risultato si dovrebbe ottenere sulla base dell'esperienza positiva dei programmi precedenti e sviluppandola ulteriormente. Ciò consentirà di sfruttare appieno il potenziale delle sinergie, sostenere in modo più efficace i settori strategici interessati e incrementare la loro capacità di raggiungere i cittadini. Per poter essere efficace, il programma dovrebbe tenere conto della natura specifica delle differenti politiche, delle loro esigenze specifiche, della diversità dei gruppi di destinatari e delle opportunità di partecipazione mediante approcci personalizzati e mirati, tra cui la promozione di tutti i tipi di uguaglianza e di uguaglianza di genere.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis)  Il pieno rispetto e la promozione dello Stato di diritto e della democrazia sono essenziali per costruire la fiducia dei cittadini nei confronti dell'Unione. Il rispetto dello Stato di diritto nell'Unione è conditio sine qua non per la protezione dei diritti fondamentali e per la promozione di tutti i diritti e gli obblighi sanciti dai trattati. Il modo in cui lo Stato di diritto è attuato negli Stati membri riveste un ruolo essenziale nel garantire la fiducia reciproca tra gli Stati membri e i rispettivi ordinamenti giuridici. Il programma, pertanto, dovrebbe promuovere e salvaguardare i diritti fondamentali, la democrazia e lo Stato di diritto a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 4 ter (nuovo)
(4 ter)  Lo Stato di diritto, che rientra tra i valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 del TUE, comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, anche in materia di diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza dinanzi alla legge.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 5
(5)  Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento nella vita democratica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, la diversità, il dialogo e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza e un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'UE a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.
(5)  Per avvicinare l'Unione europea ai cittadini, promuovere la partecipazione democratica e consentire ai cittadini di esercitare i diritti connessi alla cittadinanza europea è necessaria una gamma di azioni e sforzi coordinati, volti a conseguire una distribuzione geografica equilibrata. Avvicinare i cittadini attraverso progetti di gemellaggio tra città o reti di città e sostenere le organizzazioni della società civile a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale nei settori interessati dal programma contribuirà ad aumentare la partecipazione dei cittadini alla società e, in ultima istanza, il loro coinvolgimento attivo nella vita democratica dell'Unione e nella definizione dell'agenda politica dell'Unione. Nel contempo, sostenere attività per promuovere la comprensione reciproca, il dialogo interculturale, la diversità culturale e linguistica, la riconciliazione, l'inclusione sociale e il rispetto per gli altri stimola un senso di appartenenza all'Unione e di cittadinanza comune nel quadro di un'identità europea, basati su una concezione condivisa dei valori, della cultura, della storia e del patrimonio europei. La promozione di un maggiore senso di appartenenza all'Unione e dei valori dell'Unione è particolarmente importante tra i cittadini delle regioni ultraperiferiche dell'Unione a causa della loro lontananza e distanza dall'Europa continentale.
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
(5 bis)   L'aumento del pluralismo e delle tendenze migratorie globali rafforzano l'importanza del dialogo interculturale e interreligioso nelle nostre società. Il dialogo interculturale e interreligioso dovrebbe ricevere pieno sostegno dal programma nel quadro dell'armonia sociale in Europa e quale elemento fondamentale per promuovere l'inclusione e la coesione sociali. Mentre il dialogo interreligioso potrebbe aiutare a evidenziare il contributo positivo della religione alla coesione sociale, l'analfabetismo religioso rischia di offrire terreno fertile all'utilizzo improprio del sentimento religioso tra la popolazione. Il programma dovrebbe pertanto sostenere i progetti e le iniziative volti a sviluppare la cultura religiosa e a promuovere il dialogo interreligioso e la comprensione reciproca.
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 6
(6)  Le attività di commemorazione e la riflessione critica sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini consapevoli della storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune, di una finalità morale e di valori condivisi. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, culturali e interculturali, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.
(6)  Le attività di commemorazione e il pensiero critico e creativo sulla memoria storica dell'Europa sono necessarie per rendere i cittadini, e in particolare i giovani, consapevoli della loro storia comune, intesa come fondamento di un futuro comune. È opportuno anche tenere in considerazione la pertinenza degli aspetti storici, sociali, culturali e interculturali, della tolleranza e del dialogo per promuovere una base comune fondata su valori condivisi, sulla solidarietà, la diversità e la pace, nonché i legami tra la commemorazione e la creazione di un'identità e di un senso di appartenenza comune europei.
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 7
(7)  I cittadini dovrebbero essere più consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere sostenuta nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 del TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.
(7)  I cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli dei loro diritti derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, quali il diritto di voto alle elezioni europee e locali o il diritto di ricevere protezione consolare presso le ambasciate di altri Stati membri. I cittadini dovrebbero essere resi più consapevoli di tali diritti e sentirsi a loro agio quando vivono, viaggiano, studiano, lavorano e partecipano ad attività di volontariato in un altro Stato membro; dovrebbero inoltre poter vedere riconosciuti ed esercitare tutti i loro diritti di cittadinanza e avere la certezza di poter riporre la loro fiducia nella parità di accesso ai diritti e nella loro piena applicazione e tutela, senza alcuna discriminazione, indipendentemente dallo Stato dell'Unione in cui si trovano. La società civile deve essere rafforzata a tutti i livelli nella promozione, salvaguardia e divulgazione dei valori comuni di cui all'articolo 2 TUE e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti a norma del diritto dell'Unione.
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis)   La risoluzione del Parlamento europeo del 2 aprile 2009 sulla coscienza europea e il totalitarismo e le conclusioni del Consiglio del 9 e 10 giugno 2011 sulla memoria dei crimini commessi dai regimi totalitari in Europa sottolineano l'importanza di tener viva la memoria del passato quale strumento per costruire un futuro comune, e mettono in luce l'importanza del ruolo dell'Unione nell'agevolare, condividere e promuovere la memoria collettiva di tali crimini, anche nell'ottica del rinvigorimento di una comune identità europea pluralista e democratica.
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 8
(8)  La parità tra uomini e donne è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. La discriminazione e la disparità di trattamento nei confronti delle donne violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. L'esistenza di barriere strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere in tutte le azioni dell'Unione è quindi per essa un'attività centrale oltre che un fattore di crescita economica e dovrebbe essere sostenuta dal programma.
(8)  L'uguaglianza di genere è un valore fondamentale e un obiettivo dell'Unione europea. L'articolo 8 del presente regolamento attribuisce all'Unione il compito di eliminare le ineguaglianze e di promuovere la parità tra uomini e donne in tutte le sue azioni. Tuttavia, i progressi complessivi conseguiti in materia di uguaglianza di genere sono molto lenti, come emerge dall'indice sull'uguaglianza di genere per il 2017 pubblicato dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere. La discriminazione intersettoriale, spesso silenziosa e dissimulata, e la disparità di trattamento nei confronti delle donne e delle ragazze, nonché le varie forme di violenza contro le donne, violano i loro diritti fondamentali e impediscono la loro piena partecipazione politica, sociale ed economica alla società. L'esistenza di barriere politiche, strutturali e culturali ostacola inoltre il raggiungimento di una reale parità di genere. La promozione della parità di genere in tutte le azioni dell'Unione, sostenendo l'integrazione della dimensione di genere e gli obiettivi in materia di non discriminazione, contrastando gli stereotipi e affrontando la questione della discriminazione silenziosa, è quindi per essa un'attività centrale oltre che un fattore di crescita economica e dovrebbe essere sostenuta dal programma.
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 9
(9)  La violenza di genere e quella contro i minori e i giovani costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali. La violenza permane in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. I minori, i giovani e le donne sono particolarmente vulnerabili alla violenza, specialmente nelle relazioni strette. È opportuno intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione del loro diritto allo sviluppo, alla tutela e alla dignità. Contrastare tutte le forme di violenza, promuovere la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona e alla parità tra uomini e donne. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità.
(9)  La violenza di genere e quella contro i minori, i giovani e gli anziani, le persone con disabilità, i rifugiati e i migranti, nonché contro i membri di diversi gruppi minoritari, come i membri delle minoranze etniche e le persone LGBTQI, costituiscono una grave violazione dei diritti fondamentali. La violenza permane in tutta l'Unione, in tutti i contesti sociali ed economici, e ha gravi ripercussioni sulla salute fisica e psicologica delle vittime e sulla società nel suo insieme. La lotta contro la violenza di genere richiede un approccio pluridimensionale che tenga conto dei diritti giuridici, dei diritti in materia di istruzione e salute, dei diritti sessuali e riproduttivi, degli aspetti economici e di altri aspetti sociali quali il sostegno alle organizzazioni per i diritti delle donne, la prestazione di assistenza e sostegno e progetti che mirino a conseguire l'obiettivo di una società più equa sotto il profilo dell'uguaglianza di genere. È necessario contrastare attivamente gli stereotipi e le norme dannosi fin dalla più tenera età, nonché tutte le forme di incitamento all'odio e la violenza online. È opportuno intervenire per promuovere i diritti dei minori e contribuire a proteggerli contro i danni e la violenza, che mettono in pericolo la loro salute fisica o mentale e costituiscono una violazione del loro diritto allo sviluppo, alla tutela e alla dignità. La convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul) definisce la "violenza contro le donne" come "tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o possono potenzialmente provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata". Contrastare tutte le forme di violenza, promuovere la prevenzione e proteggere e sostenere le vittime sono priorità dell'Unione che contribuiscono all'applicazione dei diritti fondamentali della persona e alla parità tra uomini e donne. Il programma dovrebbe sostenere tali priorità. Le attività di prevenzione e il sostegno ai diritti delle vittime dovrebbero essere pianificati in cooperazione con il gruppo cui sono destinati e assicurare che soddisfino le esigenze specifiche di coloro che presentano molteplici vulnerabilità.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)
(9 bis)  Le donne prive di documenti sono particolarmente vulnerabili alla violenza e agli abusi sessuali e non hanno accesso a forme di sostegno. È fondamentale attuare un approccio incentrato sulle vittime e offrire servizi di sostegno adeguati a tutte le donne in tutta l'Unione, indipendentemente dal loro status di residenza. La necessità di una prospettiva di genere nei processi di asilo è molto importante per il lavoro intersezionale e può contribuire ad accrescere l'uguaglianza di genere.
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 10
(10)  Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997 il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo online. È quindi importante proseguire tutte queste azioni e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.
(10)  Per prevenire e contrastare tutte le forme di violenza e proteggere le vittime, sono necessarie una volontà politica forte e un'azione coordinata sulla base dei metodi e dei risultati dei precedenti programmi Daphne, del programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza e del programma Giustizia. In particolare, dal suo avvio nel 1997 il programma Daphne a sostegno delle vittime di violenza e per la lotta alla violenza contro le donne, i bambini e i giovani è stato un vero successo, sia in termini di popolarità presso i portatori di interessi (autorità pubbliche, istituzioni accademiche e organizzazioni non governative) sia in termini di efficacia dei progetti finanziati. Il programma Daphne ha finanziato progetti finalizzati alla sensibilizzazione, alla prestazione di servizi di sostegno alle vittime e al sostegno delle attività delle organizzazioni non governative (ONG) che lavorano sul campo. Ha affrontato tutte le forme di violenza, ad esempio la violenza domestica, la violenza sessuale e il traffico di esseri umani, lo stalking e le pratiche lesive tradizionali come le mutilazioni genitali femminili, nonché le forme di violenza nuove ed emergenti, come il bullismo e le molestie online. È quindi importante proseguire tutte queste azioni, prevedere una dotazione di bilancio indipendente per Daphne e che i risultati e gli insegnamenti tratti vengano presi in considerazione nell'attuazione del programma.
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 11
(11)  La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'antisemitismo, l'odio antislamico e altre forme di intolleranza. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"10 e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri11.
(11)  La non discriminazione è un principio fondamentale dell'Unione. L'articolo 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede provvedimenti per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale. La non discriminazione è sancita anche nell'articolo 21 della Carta. È opportuno considerare le caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione, inclusa la discriminazione diretta, indiretta e strutturale, ed elaborare in parallelo adeguate misure per prevenire e combattere la discriminazione fondata su uno o più motivi. Il programma dovrebbe sostenere azioni tese a prevenire e contrastare la discriminazione, il razzismo, la xenofobia, l'afrofobia, l'antisemitismo, l'antiziganismo, l'odio antislamico, l'omofobia e altre forme di intolleranza, sia online che offline, nei confronti di coloro che appartengono a minoranze, tenendo conto dei molteplici livelli di discriminazione cui sono soggette le donne. In tale contesto dovrebbe essere prestata particolare attenzione alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di violenza, odio, segregazione e stigmatizzazione, oltre che alla lotta contro il bullismo, le molestie e i trattamenti intolleranti. Il programma dovrebbe essere attuato in modo che si rafforzi reciprocamente con altre attività dell'Unione aventi gli stessi obiettivi, in particolare quelle di cui alla comunicazione della Commissione, del 5 aprile 2011, dal titolo "Quadro dell'Unione per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020"10 e alla raccomandazione del Consiglio, del 9 dicembre 2013, su misure efficaci per l'integrazione dei Rom negli Stati membri11.
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10 COM(2011)0173.
10 COM(2011)0173.
11 GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
11 GU C 378 del 24.12.2013, pag. 1.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12
(12)  Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione.
(12)  Barriere comportamentali e ambientali e la mancanza di accessibilità impediscono una piena ed effettiva partecipazione delle persone con disabilità alla società, a parità di condizioni con gli altri. Le persone con disabilità, comprese le persone con menomazioni fisiche, mentali, cognitive o sensoriali a lungo termine, si trovano ad affrontare barriere per poter, ad esempio, accedere al mercato del lavoro, fruire di un'istruzione inclusiva e di qualità, evitare la povertà e l'esclusione sociale, accedere a iniziative culturali e ai mezzi di comunicazione o esercitare i propri diritti politici. In quanto parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), l'Unione e tutti i suoi Stati membri si sono impegnati a promuovere, proteggere e garantire il pieno e paritario esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Le disposizioni della CRPD, la cui attuazione è obbligatoria, sono diventate parte integrante dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il programma dovrebbe in tal senso prestare particolare attenzione e fornire sostegno finanziario alle attività di sensibilizzazione relative alle sfide che le persone con disabilità devono affrontare per partecipare appieno alla società e godere dei propri diritti al pari degli altri cittadini.
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 13
(13)  Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio13, prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, condurre studi e altre attività pertinenti.
(13)  Il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni (diritto alla vita privata) è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali. La protezione dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali e dall'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati di carattere personale è soggetto al controllo di autorità di controllo indipendenti. Il quadro giuridico dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio12 e la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio13, prevede disposizioni atte a garantire che il diritto alla protezione dei dati di carattere personale sia efficacemente rispettato. Tali strumenti giuridici affidano alle autorità nazionali di controllo della protezione dei dati il compito di promuovere la sensibilizzazione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti relativi al trattamento dei dati personali e la loro comprensione. Data l'importanza del diritto alla protezione dei dati personali in un periodo caratterizzato da rapidi sviluppi tecnologici, l'Unione dovrebbe essere in grado di svolgere attività di sensibilizzazione, sostenere le organizzazioni della società civile nella promozione di una protezione dei dati in linea con le norme dell'Unione, nonché condurre studi e altre attività pertinenti.
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12 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88.
12 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 1-88.
13 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131.
13 GU L 119 del 4.5.2016, pagg. 89-131.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
(13 bis)   La libertà di espressione e d'informazione è sancita dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il libero accesso alle informazioni, la valutazione delle condizioni quadro dei media e l'uso responsabile e sicuro delle reti di informazione e comunicazione sono direttamente connessi alla libera evoluzione dell'opinione pubblica e sono essenziali per garantire una democrazia funzionale. È necessario che il pubblico acquisisca le competenze di alfabetizzazione mediatica necessarie per il pensiero critico e il discernimento critico e la capacità di analizzare realtà complesse, di riconoscere le differenze tra opinioni e fatti e di resistere a qualsiasi incitamento all'odio. A tal fine, l'Unione dovrebbe promuovere lo sviluppo dell'alfabetizzazione mediatica per tutti i cittadini, indipendentemente dalla loro età, mediante la formazione, azioni di sensibilizzazione, studi e altre attività del caso.
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 14
(14)  L'articolo 24 del TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei.
(14)  L'iniziativa dei cittadini europei è il primo strumento sovranazionale di democrazia partecipativa e crea un legame diretto tra i cittadini europei e le istituzioni dell'Unione. L'articolo 24 TFUE impone al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea. Ciò è stato fatto adottando il regolamento [(UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio14]. Il programma dovrebbe sostenere il finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare, sostenere e incoraggiare altre persone a offrire supporto a iniziative dei cittadini europei.
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14 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
14 Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l'iniziativa dei cittadini (GU L 65 dell'11.3.2011, pag. 1).
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 15
(15)  A norma degli articoli 8 e 10 del TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione.
(15)  A norma degli articoli 8 e 10 TFUE, nelle sue azioni il programma dovrebbe sostenere l'integrazione della dimensione di genere e degli obiettivi di non discriminazione e promuovere il ricorso al bilancio di genere e a una valutazione d'impatto di genere del processo di bilancio dell'Unione, laddove necessario. Una corretta attuazione dell'integrazione della dimensione di genere richiede l'applicazione di una metodologia basata sul bilancio di genere in tutte le linee di bilancio, nonché l'assegnazione di risorse sufficienti e la trasparenza delle voci di bilancio destinate a promuovere l'uguaglianza di genere e a combattere la discriminazione di genere. I singoli progetti e il programma stesso dovrebbero essere sottoposti a riesame alla fine del periodo di finanziamento onde determinare la misura in cui essi hanno dato attuazione ai suddetti principi.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 17
(17)  Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro degli organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE15 e 2004/113/CE16 del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE17 e 2010/41/UE18 del Parlamento europeo e del Consiglio. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'UE in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.
(17)  Conformemente agli atti dell'Unione in materia di parità di trattamento, gli Stati membri hanno istituito organismi indipendenti per la promozione della parità di trattamento, comunemente noti come "organismi per le pari opportunità", al fine di contrastare la discriminazione fondata sulla razza e l'origine etnica e sul genere. Molti Stati membri si sono tuttavia spinti oltre tali obblighi e hanno fatto sì che gli organismi per le pari opportunità possano anche occuparsi della discriminazione fondata su altri motivi, quali la lingua, l'età, l'orientamento sessuale, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o altri. Gli organismi per le pari opportunità svolgono un ruolo importante nel promuovere l'uguaglianza e garantire l'efficace applicazione della legislazione in materia di parità di trattamento, in particolare fornendo assistenza indipendente alle vittime di discriminazione, conducendo indagini indipendenti sulla discriminazione, pubblicando rapporti indipendenti ed esprimendo raccomandazioni su qualunque tema legato alla discriminazione nel loro paese. A questo proposito è essenziale che il lavoro di tutti i pertinenti organismi per le pari opportunità venga coordinato a livello dell'Unione. EQUINET è stata istituita nel 2007. Ne fanno parte gli organismi nazionali per la promozione della parità di trattamento quale definita dalle direttive 2000/43/CE15 e 2004/113/CE16 del Consiglio e dalle direttive 2006/54/CE17 e 2010/41/UE18 del Parlamento europeo e del Consiglio. Il 22 giugno 2018 la Commissione ha adottato una raccomandazione relativa alle norme riguardanti gli organismi per le pari opportunità, che contempla il mandato, l'indipendenza, l'efficacia, il coordinamento e la cooperazione di tali organismi. EQUINET si trova in una situazione eccezionale, essendo l'unico soggetto che garantisce il coordinamento delle attività tra gli organismi per le pari opportunità. L'attività di coordinamento condotta da EQUINET è essenziale per la corretta applicazione della normativa dell'Unione in materia di non discriminazione negli Stati membri e dovrebbe essere sostenuta dal programma.
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15 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
15 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22).
16 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
16 Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).
17 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
17 Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23).
18 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
18 Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sull'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1).
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)
(17 bis)  Al fine di migliorare l'accessibilità e fornire orientamenti imparziali e informazioni pratiche in relazione a tutti gli aspetti del programma, negli Stati membri dovrebbero essere istituiti punti di contatto onde fornire assistenza sia ai beneficiari che ai richiedenti. I punti di contatto del programma dovrebbero essere in grado di espletare i rispettivi incarichi in maniera indipendente, senza che le loro decisioni siano direttamente subordinate alle autorità pubbliche o subiscano l'interferenza di queste ultime. I punti di contatto del programma possono essere gestiti dagli Stati membri o da organizzazioni della società civile o loro consorzi. I punti di contatto del programma non sono in alcun modo responsabili della selezione dei progetti.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 18
(18)  Gli organi indipendenti in materia di diritti umani e le organizzazioni della società civile svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 18 aprile 2018, un sostegno finanziario adeguato è essenziale per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'UE dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei diritti umani le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello nazionale e a sensibilizzare in merito.
(18)  Gli organi indipendenti in materia di diritti umani, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani svolgono un ruolo essenziale nella promozione e nella tutela dei valori comuni dell'Unione a norma dell'articolo 2 del TUE, nonché nella sensibilizzazione e nel contributo all'effettivo esercizio dei diritti previsti dal diritto dell'Unione, compresa la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Come espresso nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 aprile 2018, un incremento dei finanziamenti e un sostegno finanziario adeguato sono essenziali per lo sviluppo di un ambiente favorevole e sostenibile affinché le organizzazioni della società civile rafforzino il loro ruolo e svolgano le loro funzioni in modo indipendente ed efficace. Integrando le iniziative a livello nazionale, i finanziamenti dell'Unione dovrebbero quindi contribuire a sostenere, potenziare e sviluppare, anche attraverso adeguati finanziamenti di base e opzioni di costo, regole finanziarie e procedure semplificate, le capacità delle organizzazioni indipendenti della società civile impegnate nella promozione dei valori dell'Unione, quali la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali, le cui attività contribuiscono all'applicazione strategica dei diritti previsti dal diritto dell'Unione e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, anche con attività di sensibilizzazione e sorveglianza, oltre che a promuovere e tutelare i valori comuni dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e a sensibilizzare in merito.
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 19
(19)  La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma.
(19)  La Commissione dovrebbe garantire coerenza, complementarità e sinergie complessive con il lavoro degli organi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione, come l'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere e l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, e dovrebbe fare il punto dell'operato di altri attori nazionali e internazionali nei settori interessati dal programma. La Commissione dovrebbe guidare attivamente i partecipanti al presente programma affinché utilizzino le relazioni e le risorse generate da tali organi, uffici e agenzie dell'Unione, come gli strumenti di bilancio di genere e di valutazione dell'impatto di genere sviluppati dall'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere.
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Considerando 19 bis (nuovo)
(19 bis)  Un meccanismo globale dell'Unione per la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali dovrebbe garantire il riesame regolare ed equo di tutti gli Stati membri, fornendo le informazioni necessarie per l'attivazione delle misure associate alle carenze generalizzate in materia di valori dell'Unione negli Stati membri.
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Considerando 20
(20)  Il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.
(20)  Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici che riguardano la promozione della parità di genere e dei diritti, la promozione della partecipazione e del coinvolgimento dei cittadini nella vita democratica dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e la lotta contro la violenza, il programma dovrebbe essere aperto, a talune condizioni, alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), dei membri dell'EFTA che non sono membri del SEE e di altri paesi europei. Dovrebbero poter partecipare al programma anche i paesi in via di adesione, i paesi candidati e potenziali candidati che beneficiano di una strategia di preadesione.
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Considerando 21
(21)  Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte e la loro complementarità rispetto alle attività degli Stati membri, ricercando nel contempo coerenza, complementarità e sinergie con i programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami reciproci, in particolare nell'ambito del Fondo per la giustizia, i diritti e i valori (quindi con il programma Giustizia) e con i programmi Europa creativa e Erasmus+, per realizzare il potenziale degli scambi culturali nei settori della cultura, dei mezzi di comunicazione, delle arti, dell'istruzione e della creatività. È necessario creare sinergie con altri programmi di finanziamento europei, in particolare nei settori dell'occupazione, del mercato interno, delle imprese, dei giovani, della salute, della cittadinanza, dalla giustizia, della migrazione, della sicurezza, della ricerca, dell'innovazione, della tecnologia, dell'industria, della coesione, del turismo, dei rapporti esterni, degli scambi e dello sviluppo.
(21)  Per garantire un'assegnazione efficiente dei fondi provenienti dal bilancio generale dell'Unione, è necessario garantire il valore aggiunto europeo di tutte le azioni svolte, anche a livello locale, nazionale e internazionale, atte a promuovere e tutelare i valori sanciti all'articolo 2 TUE. La Commissione dovrebbe ricercare coerenza, sinergie e complementarietà con le attività degli Stati membri e con altri programmi di finanziamento a sostegno dei settori strategici con stretti legami con il Fondo per la giustizia, i diritti e i valori, con i programmi Europa creativa e Erasmus+ nonché con le pertinenti politiche dell'Unione.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Considerando 21 bis (nuovo)
(21 bis)  In conformità dell'articolo 9 TFUE, è opportuno promuovere un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale e la lotta all'esclusione sociale. Le azioni a titolo del programma dovrebbero pertanto favorire le sinergie tra la lotta alla povertà, all'esclusione sociale e all'esclusione dal mercato del lavoro, da un lato, e la promozione dell'uguaglianza e la lotta a tutte le forme di discriminazione, dall'altro. Pertanto, il programma dovrebbe essere attuato in modo da garantire al massimo le sinergie e complementarità sia tra le sue diverse sezioni sia con il Fondo sociale europeo Plus. Dovrebbero inoltre essere garantite sinergie con Erasmus e con il Fondo sociale europeo Plus, affinché tali fondi, insieme, contribuiscano a offrire un'istruzione di elevata qualità e a garantire pari opportunità per tutti.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
(22 bis)  È importante garantire la sana gestione finanziaria del programma nonché un'attuazione dello stesso quanto più possibile efficiente e semplice per l'utente, assicurando altresì la certezza giuridica e l'accessibilità del programma per tutti i partecipanti.
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Considerando 22 ter (nuovo)
(22 ter)  Il miglioramento dell'esecuzione e della qualità della spesa dovrebbe rappresentare il principio guida per il conseguimento degli obiettivi del programma e garantire nel contempo un utilizzo ottimale delle risorse finanziarie.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Considerando 23
(23)  Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR]("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, , agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(23)  Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) [the new FR]("regolamento finanziario"). Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e richiede la piena trasparenza per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse, la sana gestione finanziaria e l'utilizzo prudente delle risorse. In particolare, è opportuno rendere operative e rafforzare ulteriormente, nel quadro dell'attuazione del presente programma, le norme riguardanti la possibilità che le organizzazioni della società civile locali, regionali, nazionali e transnazionali, comprese le organizzazioni di base della società civile locali, siano finanziate mediante sovvenzioni di funzionamento pluriennali, sovvenzioni a cascata (sostegno finanziario a favore di terzi) e disposizioni che garantiscano procedure rapide e flessibili per la concessione delle sovvenzioni, per esempio una procedura di domanda in due fasi o procedure di candidatura e di rendicontazione di facile utilizzo.
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Considerando 24
(24)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari nonché a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9521, (Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 2017/193923del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio24. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(24)  Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi, delle dimensioni e delle capacità dei pertinenti portatori di interessi e dei beneficiari interessati e del rischio previsto di inosservanza. A tale scopo dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi, costi unitari e sovvenzioni a cascata, nonché a criteri di cofinanziamento che tengano conto del lavoro volontario e a finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario. I requisiti di cofinanziamento dovrebbero essere accettati in natura con la possibilità di derogarvi in caso di finanziamenti complementari limitati. In conformità al regolamento finanziario, al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio20 e ai regolamenti (Euratom, CE) n. 2988/9521, (Euratom, CE) n. 2185/9622 e (UE) 2017/193923del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. In conformità al regolamento (UE) 2017/1939 la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio24. In conformità al regolamento finanziario, è opportuno che ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione cooperi pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, conceda i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e garantisca che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
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20 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
20 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).
21 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
21 Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).
22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
22 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).
23 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
23 Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).
24 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
24 Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Considerando 25
(25)  I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
(25)  Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi specifici che riguardano la promozione della parità di genere, dei diritti, del coinvolgimento e della partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale e la lotta contro la violenza, i paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione dei programmi in base a una decisione presa nel quadro di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno introdurre nel presente regolamento una disposizione specifica al fine di concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Considerando 26 bis (nuovo)
(26 bis)  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri mira a dotare l'Unione di strumenti che le consentano di proteggere meglio il suo bilancio quando carenze dello Stato di diritto compromettano o minaccino di compromettere la sana gestione finanziaria o gli interessi finanziari dell'Unione. Essa dovrebbe integrare il programma Diritti e valori che svolge un ruolo differente, vale a dire finanziare politiche in linea con i diritti fondamentali e i valori europei incentrati sulla vita e sulla partecipazione dei cittadini.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Considerando 27
(27)  A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio25] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso.
(27)  A norma dell'[articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio25] le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente PTOM è connesso. I vincoli imposti dalla lontananza dei PTOM devono essere presi in considerazione al momento dell'attuazione del programma e la loro partecipazione effettiva allo stesso deve essere sottoposta a monitoraggio e valutazione regolare.
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25 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
25 Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Considerando 28
(28)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'UE a sostegno degli obiettivi in materia di clima. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.
(28)  Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, in linea con gli impegni dell'Unione di attuare l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il programma contribuirà a integrare l'azione per il clima e a raggiungere l'obiettivo generale di dedicare il 25 % della spesa di bilancio dell'Unione a sostegno degli obiettivi in materia di clima nel periodo del QFP 2021-2027 e un obiettivo annuale del 30 % non appena possibile e al più tardi entro il 2027. Le azioni pertinenti saranno individuate nel corso della preparazione e dell'attuazione del programma e riesaminate nel contesto della sua valutazione intermedia.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Considerando 29
(29)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
(29)  A norma dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario valutare il programma sulla base di informazioni raccolte tramite specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri. In tale contesto, le organizzazioni della società civile, le autorità pubbliche locali, le parti sociali, ecc. potrebbero essere considerati esempi di richiedenti e di beneficiari che possono non disporre di risorse e personale adeguati per soddisfare i requisiti di monitoraggio e rendicontazione. Se del caso, tali prescrizioni possono includere indicatori misurabili, come base per valutare gli effetti del programma sul campo.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Considerando 30
(30)  Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(30)  Al fine di integrare il presente regolamento per attuare il programma e garantire una valutazione efficace del suo avanzamento verso il conseguimento dei suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo ai programmi di lavoro a norma dell'articolo 13 e agli indicatori di cui agli articoli 14 e 16 e all'allegato II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Considerando 31
(31)  È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio26.
soppresso
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26 Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 1
Il presente regolamento istituisce il programma Diritti e valori ("programma").
Il presente regolamento istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori ("programma").
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 2
Esso stabilisce gli obiettivi del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Esso stabilisce gli obiettivi e l'ambito di applicazione del programma, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell'Unione e le condizioni di erogazione dei finanziamenti.
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1
1.  L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, anche sostenendo le organizzazioni della società civile, al fine di sostenere società aperte, democratiche e inclusive.
1.  L'obiettivo generale del programma è proteggere e promuovere i diritti e i valori sanciti nei trattati dell'UE, ivi compresi la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali come sanciti dall'articolo 2 TUE, in particolare sostenendo le organizzazioni della società civile e rafforzando le loro capacità a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, specialmente a livello di base, e incoraggiando la partecipazione civica e democratica, al fine di sostenere e sviluppare ulteriormente società aperte, basate sui diritti, democratiche, eque e inclusive.
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)
-a)  proteggere e promuovere la democrazia e lo Stato di diritto a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale (sezione Valori dell'Unione);
Emendamento 49
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a
a)  promuovere l'uguaglianza e i diritti (sezione Uguaglianza e diritti);
a)  promuovere l'uguaglianza, compresa l'uguaglianza di genere, i diritti, la non discriminazione e promuovere l'integrazione della dimensione di genere (sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere);
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera b
b)  promuovere il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini nella vita democratica dell'Unione (sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini);
b)  sensibilizzare i cittadini, in particolare i giovani, all'importanza dell'Unione per il tramite di attività volte a preservare il ricordo degli eventi storici che hanno portato alla sua creazione e promuovere la democrazia, la libertà di espressione, il pluralismo, l'impegno civico, incontri con i cittadini e la partecipazione attiva di questi ultimi alla vita democratica dell'Unione (sezione Cittadinanza attiva);
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c
c)  contrastare la violenza (sezione Daphne).
c)  contrastare la violenza, compresa la violenza di genere (sezione Daphne).
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 2 bis (nuovo)
Articolo 2 bis
Sezione Valori dell'Unione
Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a), il programma mira a:
a)   proteggere e promuovere la democrazia e lo Stato di diritto, anche sostenendo le attività della società civile che favoriscono l'indipendenza della magistratura e una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali indipendenti, compresi i diritti fondamentali; sostenere i difensori indipendenti dei diritti umani e le organizzazioni della società civile che verificano il rispetto dello Stato di diritto, la tutela degli informatori che denunciano illeciti e la promozione di iniziative che favoriscono la cultura condivisa della trasparenza, la buona governance e la lotta alla corruzione;
b)   promuovere la costruzione di un'Unione più democratica, tutelare i diritti e i valori sanciti dai trattati, e sensibilizzare in merito agli stessi, fornendo un sostegno finanziario alle organizzazioni indipendenti della società civile che promuovono e coltivano tali diritti e valori a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale, creando così un contesto che consenta il dialogo democratico, nonché rafforzando la libertà di espressione, di assemblea o di associazione pacifica, la libertà e il pluralismo dei media, e la libertà accademica.
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 3 – titolo
Sezione Uguaglianza e diritti
Sezione Uguaglianza, diritti e uguaglianza di genere
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – parte introduttiva
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:
Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), il programma mira a:
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a
a)  prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere la parità di genere e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza;
a)  promuovere l'uguaglianza e prevenire e contrastare le disuguaglianze e la discriminazione fondate sul sesso, la razza o l'origine sociale o etnica, il colore della pelle, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale o qualsiasi altra motivazione, e sostenere le politiche globali finalizzate a promuovere l'uguaglianza e la non discriminazione e la loro integrazione, nonché le politiche di lotta contro il razzismo e ogni forma di intolleranza, sia online che offline;
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)  sostenere politiche e programmi globali al fine di promuovere i diritti della donna, l'uguaglianza di genere, l'emancipazione femminile e l'integrazione della dimensione di genere;
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo
Sezione Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini
Sezione Cittadinanza attiva
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – parte introduttiva
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma mira a:
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), il programma persegue le seguenti finalità:
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a
a)  accrescere la comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua storia, del suo patrimonio culturale e della sua diversità;
a)  sostenere i progetti proposti dai cittadini, con particolare attenzione ai giovani, volti a incoraggiare le persone non solo a rammentare gli eventi che hanno preceduto l'istituzione dell'Unione, che sono al centro della sua memoria storica, ma anche ad acquisire una migliore conoscenza della loro storia, cultura e valori condivisi e a comprendere la ricchezza del loro patrimonio culturale comune e la diversità culturale e linguistica, che sono alla base di un futuro comune; favorire una migliore comprensione, da parte dei cittadini, dell'Unione, della sua origine, della sua ragion d'essere e delle sue realizzazioni, nonché una maggior consapevolezza delle sfide presenti e future e dell'importanza della comprensione e tolleranza reciproche, che sono proprio al centro del progetto europeo;
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera a bis (nuova)
a bis)   favorire e sostenere lo scambio di buone pratiche di educazione alla cittadinanza europea, nell'ambito sia dell'istruzione formale sia dell'istruzione non formale;
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b
b)  promuovere l'interazione e la cooperazione tra cittadini di paesi diversi; promuovere la partecipazione civica e democratica dei cittadini, consentendo ai cittadini e alle associazioni rappresentative di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione;
b)  promuovere il dialogo pubblico tramite gemellaggi di città, incontri con i cittadini, segnatamente con i giovani, e attraverso la cooperazione tra comuni, comunità locali e organizzazioni della società civile di paesi diversi per permettere loro di cogliere concretamente e direttamente la ricchezza della diversità e del patrimonio culturale dell'Unione, e aumentare la partecipazione dei cittadini alla società.
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 4 – comma 1 – lettera b bis (nuova)
b bis)  promuovere e rafforzare la partecipazione civica alla vita democratica dell'Unione a livello locale, nazionale e transnazionale; consentire ai cittadini e alle associazioni di promuovere il dialogo interculturale e di avviare autentici dibattiti pubblici che vertano su tutti i settori di azione dell'Unione, contribuendo in tal modo a definire l'agenda politica dell'Unione; sostenere le iniziative congiunte e organizzate, sia sotto forma di associazioni di cittadini che di reti di soggetti giuridici, al fine di attuare più efficacemente gli obiettivi di cui ai punti precedenti.
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva
Nell'ambito dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:
Nell'ambito dell'obiettivo generale di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera c), il programma mira a:
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera -a (nuova)
-a)  prevenire e contrastare ogni forma di violenza di genere nei confronti delle donne e promuovere a tutti i livelli la piena attuazione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (la convenzione di Istanbul); e
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera a
a)  prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio;
a)  prevenire e contrastare ogni forma di violenza contro minori, giovani, donne e altri gruppi a rischio, come le persone LGBTQI, le persone con disabilità, le persone appartenenti a minoranze, gli anziani, i migranti e i rifugiati;
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 5 – comma 1 – lettera b
b)  sostenere e tutelare le vittime di tale violenza.
b)  sostenere e tutelare le vittime di tale violenza, anche sostenendo le attività delle organizzazioni della società civile che promuovono e agevolano l'accesso alla giustizia, ai servizi di sostegno alle vittime e a una procedura di denuncia alle forze dell'ordine sicura per tutte le vittime di violenza, nonché fornendo un sostegno e garantendo lo stesso livello di protezione in tutta l'Unione per le vittime della violenza di genere.
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [641 705 000] EUR a prezzi correnti.
1.  La dotazione finanziaria per l'attuazione del programma nel periodo 2021-2027 è di [1 627 000 000] EUR a prezzi 2018 [1 834 000 000 EUR a prezzi correnti].
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera -a (nuova)
-a)  [754 062 000 EUR a prezzi 2018] [850 000 000 EUR a prezzi correnti] (vale a dire 46,34 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera -a);
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a
a)  [408 705 000] EUR per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);
a)  [429 372 000 EUR a prezzi 2018] [484 000 000 EUR] (vale a dire 26,39 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c);
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b
b)  [233 000 000] EUR per l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
b)  [443 566 000 EUR a prezzi 2018] [500 000 000 EUR] (vale a dire 27,26 % della dotazione finanziaria complessiva) per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b).
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
La Commissione destina almeno il 50 % delle risorse di cui al primo comma del presente paragrafo, lettere -a) e a) al sostegno delle attività svolte dalle organizzazioni della società civile, di cui almeno il 65 % deve essere destinato alle organizzazioni locali e regionali.
La Commissione non si discosta di più di 5 punti percentuali dalle percentuali della dotazione finanziaria, quale stabilita nell'allegato I -a). Qualora il superamento di detto limite si rendesse necessario, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 16, per cambiare l'allegato I -a) mediante la modifica delle percentuali assegnate ai fondi del programma tra i cinque e i dieci punti percentuali.
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 5
5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c). Ove possibile tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.
5.  Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su loro richiesta o su richiesta della Commissione, essere trasferite al programma. La Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Ove possibile, tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro.
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 6 bis (nuovo)
Articolo 6 bis
Meccanismo di sostegno dei valori
1.   In casi eccezionali, qualora vi sia, in uno Stato membro, un grave e rapido deterioramento del rispetto dei valori dell'Unione sanciti dall'articolo 2 TUE, e tali valori rischino di non essere sufficientemente tutelati e promossi, la Commissione può aprire un invito a presentare proposte sotto forma di procedura accelerata per le domande di sovvenzione destinate alle organizzazioni della società civile, al fine di agevolare, sostenere e rafforzare il dialogo democratico nello Stato membro in questione e di affrontare il problema dell'insufficiente rispetto dei valori sanciti dall'articolo 2 TUE.
2.   La Commissione destina fino al 5 % degli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera -a) al meccanismo di sostegno dei valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Al termine di ciascun esercizio di bilancio, la Commissione trasferisce eventuali fondi non impegnati a titolo di tale meccanismo al fine di sostenere altre azioni che rientrano negli obiettivi del programma.
3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di attivare il meccanismo di sostegno dei valori di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L'attivazione del meccanismo è fondata su un'attività di monitoraggio e valutazione globale, regolare e basata su elementi concreti della situazione in tutti gli Stati membri per quanto riguarda la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti fondamentali.
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1
1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
1.  Il programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità al regolamento finanziario o di gestione indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario.
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario.
2.  Il programma può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, principalmente attraverso sovvenzioni di azioni nonché sovvenzioni di funzionamento annuali e pluriennali. Tale finanziamento è attuato in modo da garantire una sana gestione finanziaria, un uso prudente dei fondi pubblici, livelli più bassi di oneri amministrativi per il gestore del programma e per i beneficiari, nonché l'accessibilità dei fondi del programma per i potenziali beneficiari. Si può far ricorso a somme forfettarie, costi unitari, tassi fissi e sovvenzioni a cascata (sostegno finanziario a terzi). Sono ammessi cofinanziamenti in natura e possono essere derogati in caso di finanziamenti complementari limitati.
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'allegato I.
1.   Possono beneficiare di un finanziamento a norma del presente regolamento le azioni che contribuiscono al raggiungimento di un obiettivo generale o specifico di cui all'articolo 2. In particolare, sono ammissibili al finanziamento le attività di cui all'articolo 9 bis.
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2 (nuovo)
2.   In linea con l'articolo 11, paragrafo 2, TUE la Commissione istituisce un "gruppo di dialogo civile" volto a garantire un dialogo regolare, aperto e trasparente con i beneficiari del programma e con gli altri portatori di interessi al fine di scambiare esperienze e buone pratiche e di discutere gli sviluppi politici negli ambiti e obiettivi coperti dal programma e negli ambiti connessi.
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 9 bis (nuovo)
Articolo 9 bis
Attività ammissibili al finanziamento
Gli obiettivi generali e specifici del programma di cui all'articolo 2 saranno conseguiti in particolare, ma non esclusivamente, attraverso il sostegno alle seguenti attività:
a)   sensibilizzazione, educazione pubblica, promozione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche, dei principi e dei diritti negli ambiti e obiettivi interessati dal programma;
b)   apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;
c)   monitoraggio analitico e attività di comunicazione e promozione per migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'Unione nei settori interessati dal programma, nonché per migliorare la trasposizione e l'attuazione adeguate del diritto e delle politiche dell'Unione e dei suoi valori comuni all'interno degli Stati membri, ivi compresa ad esempio la raccolta di dati e statistiche; elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerca, analisi e indagini; valutazioni; valutazioni d'impatto; elaborazione e pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico;
d)   formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma e rafforzamento dell'indipendenza dei pertinenti portatori di interessi e della loro capacità di promuovere le politiche e i diritti nei settori interessati, anche mediante controversie strategiche;
e)   promozione della consapevolezza e della comprensione dei cittadini circa i rischi, le norme, le garanzie e i diritti concernenti la protezione dei dati personali, la vita privata e la sicurezza digitale;
f)   rafforzamento della consapevolezza dei cittadini in merito ai valori fondamentali europei e del loro impegno a favore della giustizia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e della democrazia, nonché della loro conoscenza dei diritti e degli obblighi derivanti dalla cittadinanza dell'Unione, quali il diritto di viaggiare, lavorare, studiare e vivere in un altro Stato membro, attraverso campagne di informazione e la promozione della comprensione reciproca, del dialogo interculturale e del rispetto della diversità all'interno dell'Unione;
g)   sensibilizzazione dei cittadini, in particolare dei giovani, in merito alla cultura, al patrimonio culturale, all'identità, alla storia e alla memoria europei e rafforzamento del loro senso di appartenenza all'Unione, in particolare attraverso iniziative volte a riflettere sulle cause dei regimi totalitari nella storia moderna d'Europa e a commemorare le vittime di tali crimini e ingiustizie perpetrate e attraverso attività riguardanti altri momenti salienti della recente storia europea;
h)   iniziative volte a riunire cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città e a progetti su piccola scala e della società civile, creando così le condizioni per un approccio dal basso verso l'alto più incisivo;
i)   incoraggiamento e facilitazione della partecipazione attiva e inclusiva, con un'attenzione particolare per i gruppi emarginati della società, alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché sensibilizzazione, promozione e difesa dei diritti e dei valori fondamentali attraverso il sostegno alle organizzazioni della società civile attive a tutti i livelli nei settori contemplati dal programma, nonché potenziamento della capacità delle reti europee e delle organizzazioni della società civile di contribuire allo sviluppo, alla sensibilizzazione e al monitoraggio dell'attuazione del diritto, degli obiettivi politici, dei valori e delle strategie dell'Unione;
j)   finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;
k)   miglioramento della conoscenza del programma e diffusione e trasferibilità dei suoi risultati nonché maggiore prossimità ai cittadini e alla società civile, anche istituendo e sostenendo punti di contatto indipendenti relativi al programma;
l)  rafforzamento della capacità e dell'indipendenza dei difensori dei diritti umani e delle organizzazioni della società civile che monitorano la situazione dello Stato di diritto e sostegno alle azioni a livello locale, regionale, nazionale e transnazionale;
m)   sostegno alla tutela degli informatori che denunciano illeciti, comprese iniziative e misure volte a stabilire canali di denuncia sicuri in seno a organizzazioni e autorità pubbliche o altri organismi pertinenti, nonché misure tese a proteggere gli informatori che denunciano illeciti dal licenziamento, dalla retrocessione o da altre forme di ritorsione, anche attraverso attività di informazione e formazione delle autorità pubbliche e dei portatori di interessi pertinenti;
n)   sostegno alle iniziative e alle misure volte a promuovere e tutelare la libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione e a rafforzare le capacità per far fronte a nuove sfide, ad esempio i nuovi mezzi di comunicazione, e contrasto all'incitamento all'odio e alla disinformazione mirata attraverso attività di sensibilizzazione, formazione, studio e monitoraggio;
o)   sostegno alle organizzazioni della società civile attive nella promozione e nel monitoraggio dell'integrità, della trasparenza e della responsabilità delle autorità pubbliche e nella lotta alla corruzione;
p)   sostegno alle organizzazioni che forniscono aiuto, alloggio e protezione alle vittime di violenza e alle persone minacciate, incluse le case di accoglienza per le donne.
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1
1.  Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.
1.  Le sovvenzioni nell'ambito del programma sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario e includono sovvenzioni per azioni specifiche, sovvenzioni di funzionamento pluriennali e sovvenzioni a cascata.
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2
2.  Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni.
2.  Il comitato di valutazione può essere composto da esperti esterni. La composizione del comitato di valutazione garantisce l'equilibrio di genere.
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1
1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
1.  Un'azione che ha beneficiato di un contributo nel quadro del programma può anche essere finanziata da un altro programma dell'Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi e si eviti il duplice finanziamento dei fondi, indicando chiaramente le fonti di finanziamento per ciascuna categoria di spesa, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. [Il finanziamento cumulativo non supera l'importo totale dei costi ammissibili dell'azione e il sostegno a titolo di vari programmi dell'Unione può essere calcolato su base proporzionale].
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – puntino 1
–  uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare a esso connesso;
–  uno Stato membro o un paese o territorio d'oltremare connesso a uno Stato membro;
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a – puntino 2
—  un paese terzo associato al programma;
—  per gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e c), un paese terzo associato al programma a norma dell'articolo 7 del presente regolamento;
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b
b)  i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
b)  i soggetti giuridici senza scopo di lucro costituiti a norma del diritto dell'Unione o le organizzazioni internazionali.
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3
3.  Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET) per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente.
3.  Può essere assegnata una sovvenzione di funzionamento senza invito a presentare proposte alla rete europea di enti nazionali per le pari opportunità (EQUINET), a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), per coprire le spese associate al suo programma di lavoro permanente, a condizione che sia stata completata una valutazione d'impatto di genere del suo programma di lavoro.
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 13 – titolo
Programma di lavoro
Programma di lavoro e priorità pluriennali
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1
1.  Il programma è attuato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.
1.  Il programma è realizzato mediante il programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento finanziario.
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.  Per individuare le sue priorità nell'ambito del programma, la Commissione applica il principio di partenariato e garantisce un ampio coinvolgimento dei portatori di interessi nella pianificazione, nell'attuazione, nel monitoraggio e nella valutazione del presente programma e dei relativi programmi di lavoro in conformità dell'articolo 15 bis.
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2
2.  La Commissione adotta il programma di lavoro mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 19.
2.  Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 al fine di integrare il presente regolamento definendo l'opportuno programma di lavoro.
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2 figurano nell'allegato II.
1.  Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma nel conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 2, se del caso, sono raccolti in modo disaggregato in base al genere. L'elenco degli indicatori figura nell'allegato II.
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri.
3.  Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione e dei risultati del programma. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati e meno onerosi ai destinatari dei finanziamenti dell'Unione e agli Stati membri. Per agevolare la conformità agli obblighi di rendicontazione, la Commissione mette a disposizione formati di facile utilizzo e fornisce programmi di orientamento e sostegno destinati soprattutto alle organizzazioni della società civile, che potrebbero non sempre disporre delle competenze e delle risorse, anche umane, adeguate per ottemperare agli obblighi di rendicontazione.
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1
1.  Le valutazioni si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
1.  Le valutazioni sono attente alla dimensione di genere, forniscono dati disaggregati per genere, includono un capitolo specifico per ciascuna sezione, tengono conto del numero di persone raggiunte, dei riscontri che esse forniscono e della copertura geografica e si svolgono con tempestività per alimentare il processo decisionale.
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (Diritti, uguaglianza e cittadinanza e "L'Europa per i cittadini").
2.  La valutazione intermedia del programma va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall'inizio della sua attuazione. La valutazione intermedia tiene conto dei risultati delle valutazioni dell'impatto a lungo termine dei programmi precedenti (“Diritti, uguaglianza e cittadinanza” e "L'Europa per i cittadini"). La valutazione intermedia include una valutazione d'impatto di genere per determinare in quale misura gli obiettivi della parità di genere del programma siano raggiunti, per garantire che nessuna componente del programma abbia ripercussioni negative non volute sulla parità di genere e per identificare raccomandazioni su come i futuri inviti a presentare proposte e le decisioni di sovvenzioni operative possano essere sviluppati per promuovere attivamente considerazioni sulla parità di genere.
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.
4.  La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. La Commissione rende pubbliche e facilmente accessibili le valutazioni, pubblicandole sul proprio sito web.
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
2.  Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 13 e 14 è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3
3.  La delega di potere di cui all'articolo 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
3.  La delega di potere di cui agli articoli 13 e 14 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
4.  Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio". La composizione del gruppo di esperti consultato garantisce l'equilibrio di genere. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione provvede alla tempestiva e contestuale trasmissione di tutti i documenti, compresi i progetti di atti, al Parlamento europeo e al Consiglio nello stesso momento della trasmissione agli esperti degli Stati membri. Il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora lo ritengano necessario, possono inviare esperti alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di atti delegati a cui sono invitati esperti degli Stati membri. A tal fine il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono la pianificazione dei mesi successivi e gli inviti a tutte le riunioni di esperti.
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 5
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. In linea con l'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio", i cittadini e gli altri portatori di interessi possono esprimere il loro parere sul progetto di testo di un atto delegato entro quattro settimane. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono consultati in merito al progetto di testo, sulla base dell'esperienza maturata dalle ONG e dagli enti locali e regionali rispetto all'attuazione del programma.
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 6
6.  L'atto delegato adottato a norma dell'articolo 14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
6.  L'atto delegato adottato a norma degli articoli 13 e14 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico.
1.  I destinatari dei finanziamenti dell'Unione rendono nota l'origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità (in particolare quando promuovono azioni e risultati) diffondendo informazioni coerenti, efficaci e proporzionate, in una forma accessibile anche alle persone con disabilità, destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il vasto pubblico e, se del caso, i beneficiari delle azioni così finanziate e i relativi partecipanti, mostrando in tal modo il valore aggiunto dell'Unione e contribuendo alle attività della Commissione in materia di raccolta di dati allo scopo di accrescere la trasparenza di bilancio.
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati. Le risorse finanziarie destinate al programma contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell'Unione nella misura in cui si riferiscono agli obiettivi di cui all'articolo 2.
2.  La Commissione conduce azioni di informazione e comunicazione sul programma, sulle singole azioni e sui risultati.
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
Articolo 18 bis
Punti di contatto per il programma
In ciascuno Stato membro è istituito un punto di contatto indipendente del programma, con personale qualificato, incaricato, in particolare, di fornire ai portatori di interessi e ai beneficiari del programma orientamenti imparziali, informazioni pratiche e assistenza per tutti gli aspetti del programma, anche in relazione alla procedura di presentazione delle domande.
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Articolo 19
Articolo 19
soppresso
Procedura di comitato
1.  La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  Nel caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  Il comitato può riunirsi in formazioni specifiche per trattare le singole sezioni del programma.
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato -I (nuovo)
Allegato -I
I fondi del programma disponibili di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono assegnati come segue:
a)  nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a):
—  almeno il 15 % ad attività volte alla realizzazione dell'obiettivo specifico di cui all'articolo 3, lettera a bis);
—  almeno il 40 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 5, lettera -a); e
—  almeno il 45 % ad attività volte alla realizzazione degli obiettivi specifici di cui all'articolo 3, lettere a) e b), e all'articolo 5, lettere ) e b);
b)  nei limiti dell'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b):
—  il 15 % ad attività di commemorazione;
—  il 65 % alla partecipazione democratica;
—  il 10 % ad attività promozionali; e
—  il 10 % all'amministrazione.
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato I
Allegato I
soppresso
Attività del programma
Gli obiettivi specifici del programma di cui all'articolo 2, paragrafo 2, verranno perseguiti in particolare attraverso il sostegno alle seguenti attività:
a)   sensibilizzazione e divulgazione di informazioni al fine di migliorare la conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati dal programma;
b)   apprendimento reciproco attraverso lo scambio di buone pratiche tra i portatori di interessi per migliorare la conoscenza e la comprensione reciproca e l'impegno civico e democratico;
c)   attività di analisi e monitoraggio1 al fine di migliorare la comprensione della situazione negli Stati membri e a livello dell'UE nei settori interessati dal programma, nonché l'applicazione del diritto e delle politiche dell'UE;
d)   formazione dei pertinenti portatori di interessi al fine di migliorare la loro conoscenza delle politiche e dei diritti nei settori interessati;
e)   sviluppo e manutenzione di strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC);
f)   rafforzamento della consapevolezza dei cittadini della cultura, della storia e della memoria europee, nonché del loro senso di appartenenza all'Unione;
g)   iniziative volte ad avvicinare cittadini europei di differenti culture e nazionalità dando loro l'opportunità di partecipare ad attività di gemellaggio tra città;
h)   promozione e agevolazione della partecipazione attiva alla costruzione di un'Unione più democratica, nonché della consapevolezza dei diritti e dei valori attraverso il sostegno ad organizzazioni della società civile;
i)   finanziamento dell'assistenza tecnica e organizzativa all'attuazione del regolamento [(UE) n. 211/2011], sostenendo in tal modo l'esercizio da parte dei cittadini del diritto di avviare e sostenere iniziative dei cittadini europei;
j)   sviluppo della capacità delle reti europee di promuovere e sviluppare ulteriormente il diritto, le strategie e gli obiettivi programmatici dell'Unione e sostegno delle organizzazioni della società civile operanti nei settori interessati dal programma;
k)   miglioramento della conoscenza del programma, diffusione e trasferibilità dei suoi risultati e promozione della prossimità ai cittadini, anche istituendo e sostenendo sportelli/una rete di punti di contatto nazionali del programma.
1 Tali attività comprendono ad esempio la raccolta di dati e statistiche, elaborazione di metodologie e, se del caso, di indicatori o criteri di riferimento comuni; studi, ricerche, analisi e indagini; valutazioni; valutazioni d'impatto; l'elaborazione e la pubblicazione di guide, relazioni e materiale didattico.
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – parte introduttiva
Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.
Il programma sarà sottoposto a monitoraggio sulla base di un insieme di indicatori di risultato destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. Ove possibile, gli indicatori sono suddivisi per età, sesso e qualunque altro dato rilevabile, come ad esempio appartenenza etnica, disabilità e identità di genere. A tale scopo, verranno raccolti dati relativi agli indicatori fondamentali di seguito elencati.
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato II – comma 1 – tabella
Numero di persone raggiunte da:
Numero di persone, disaggregate per sesso ed età, raggiunte da:
i)  attività di formazione;
i)  attività di formazione;
ii)  attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;
ii)  attività di apprendimento reciproco e scambio di buone pratiche;
iii)  attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.
iii)  attività di sensibilizzazione, informazione e divulgazione.
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 – riga 1 bis (nuova)
La Commissione pubblica annualmente anche i seguenti indicatori di realizzazione:
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 – riga 1 ter (nuova)
Numero di domande e attività finanziate, per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella 1 - riga 1 quater (nuova)
Livello dei finanziamenti chiesti dai richiedenti e concessi, per elenco di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e per sezione
Emendamento 111
Proposta di regolamento
Allegato – tabella – riga 6
Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria e il patrimonio europei risultanti dall'intervento del programma.
Numero di reti e iniziative transazionali aventi come interesse primario la memoria, il patrimonio e il dialogo civile europei risultanti dall'intervento del programma.
Emendamento 112
Proposta di regolamento
Allegato II – tabella – riga 6 bis (nuova)
Distribuzione geografica dei progetti

(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente in base all'articolo 59, paragrafo 4, quarto comma, del regolamento del Parlamento, per l'avvio di negoziati interistituzionali (A8-0468/2018).

Ultimo aggiornamento: 13 dicembre 2019Note legali - Informativa sulla privacy