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Procedura : 2018/0332(COD)
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Ciclo del documento : A8-0169/2019

Testi presentati :

A8-0169/2019

Discussioni :

PV 25/03/2019 - 15
CRE 25/03/2019 - 15

Votazioni :

PV 26/03/2019 - 7.5
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Testi approvati :

P8_TA(2019)0225

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Martedì 26 marzo 2019 - Strasburgo
Soppressione dei cambi stagionali dell'ora ***I
P8_TA(2019)0225A8-0169/2019
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE (COM(2018)0639 – C8-0408/2018 – 2018/0332(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2018)0639),

–  visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0408/2018),

–  visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 ottobre 2018(1),

–  visti i pareri motivati presentati, nel quadro del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, dal Parlamento danese, dalla Camera dei comuni del Regno Unito e dalla Camera dei Lord del Regno Unito, ove si afferma che il progetto di atto legislativo non è conforme al principio di sussidiarietà,

–  visti i risultati della consultazione online tenuta dalla Commissione europea tra il 4 luglio 2018 e il 16 agosto 2018,

–  visto l'articolo 59 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, della commissione giuridica e della commissione per le petizioni (A8-0169/2019);

1.  adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

(1) GU C del 15.2.2019, pag. 305.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 26 marzo 2019 in vista dell'adozione della direttiva (UE) 2019/... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla soppressione dei cambi stagionali dell'ora e che abroga la direttiva 2000/84/CE
P8_TC1-COD(2018)0332

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria(2),

considerando quanto segue:

(1)  In passato gli Stati membri hanno scelto di introdurre disposizioni relative all'ora legale a livello nazionale. È stato pertanto importante per il funzionamento del mercato interno fissare una data e un'ora comuni per l'inizio e la fine del periodo dell'ora legale per tutta l'Unione allo scopo di coordinare il cambiamento dell'ora negli Stati membri. In conformità alla direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(3) tutti gli Stati membri applicano attualmente le disposizioni relative all' cambi stagionali semestrali dell'ora. L'ora normale viene cambiata in ora legale dall'l'ultima domenica di marzo e rimane in vigore fino all'ultima domenica di ottobre dello stesso anno. [Em. 1]

(2)  Basandosi su numerose petizioni, iniziative dei cittadini e interrogazioni parlamentari, il Parlamento europeo, nella sua risoluzione dell'8 febbraio 2018 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a condurre una valutazione approfondita delle disposizioni relative all'ora legale di cui alla direttiva 2000/84/CE e, se necessario, a formulare una proposta di revisione della stessa. Tale risoluzione ha inoltre confermato che è fondamentale sottolineato l'importanza di mantenere un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione e un regime orario uniforme a livello dell'UE. [Em. 2]

(3)  La Commissione ha esaminato i dati attualmente disponibili, che evidenziano l'importanza di disporre di regole dell'Unione armonizzate in questo settore per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, creare prevedibilità e certezza a lungo termine ed evitare, tra l'altro, perturbazioni alla programmazione delle operazioni di trasporto e al funzionamento dei sistemi di informazione e comunicazione, costi più elevati per gli scambi transfrontalieri o minore produttività per i beni e i servizi. Gli elementi raccolti non consentono di concludere univocamente che i benefici delle disposizioni relative all'ora legale superano gli inconvenienti connessi a un cambio semestrale dell'ora. [Em. 3]

(3 bis)   Il dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale non è una novità e sin dall'introduzione dell'ora legale sono state promosse diverse iniziative miranti a porre fine a tale pratica. Alcuni Stati membri hanno tenuto consultazioni nazionali e la maggior parte delle imprese e dei portatori di interessi ha sostenuto l'abolizione di tale pratica. La consultazione avviata dalla Commissione europea è giunta alla stessa conclusione. [Em. 4]

(3 ter)  In tale contesto, la situazione degli allevatori può fungere da esempio di come le disposizioni relative all'ora legale fossero inizialmente ritenute incompatibili con le pratiche agricole, in particolare considerando che la giornata lavorativa inizia molto presto già in regime di ora solare. Si riteneva inoltre che il passaggio semestrale all'ora legale rendesse più difficile l'immissione dei prodotti o degli animali sul mercato. Infine, poiché le vacche seguono il loro ritmo naturale di mungitura, si è ipotizzata una riduzione della produzione di latte. Tuttavia, le moderne attrezzature e pratiche agricole hanno rivoluzionato l'agricoltura in modo tale da rendere la maggior parte di queste preoccupazioni non più pertinenti, anche se permangono preoccupazioni circa il bioritmo animale e le condizioni di lavoro degli agricoltori. [Em. 5]

(4)  È in corso un vivace dibattito pubblico sulle disposizioni relative all'ora legale. Circa 4,6 milioni di cittadini hanno partecipato alla consultazione pubblica organizzata dalla Commissione, il che rappresenta il maggior numero di risposte mai ricevute in una consultazione della Commissione. Anche una serie di iniziative dei cittadini ha messo in evidenza le preoccupazioni del pubblico in merito al cambio semestrale dell'ora e alcuni Stati membri hanno già espresso la loro preferenza per la fine dell'applicazione di tali disposizioni relative all'ora legale. Alla luce di tali sviluppi è necessario continuare a salvaguardare il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare perturbazioni significative causate da divergenze tra gli Stati membri in questo settore. È pertanto opportuno porre fine secondo modalità coordinate e armonizzate alle disposizioni relative all'ora legale. [Em. 6]

(4 bis)  La cronobiologia dimostra che il bioritmo del corpo umano è influenzato da qualsiasi cambiamento dell'ora, che potrebbe comportare effetti nocivi per la salute umana. Recenti prove scientifiche suggeriscono chiaramente un legame tra cambiamenti orari e malattie cardiovascolari, malattie infiammatorie immunitarie o ipertensione, legate alle alterazioni del ciclo circadiano. Alcuni gruppi, come i bambini e gli anziani, sono particolarmente vulnerabili. Pertanto, per proteggere la salute pubblica, è opportuno porre fine al cambio stagionale dell'ora. [Em. 7]

(4 ter)   I territori diversi dai territori d'oltremare degli Stati membri sono suddivisi in tre diversi fusi orari o ore normali, vale a dire GMT, GMT+1 e GMT+2. L'ampia estensione territoriale dell'UE da nord a sud comporta differenze negli effetti della luce diurna in tutta l'Unione. È pertanto importante che gli Stati membri tengano conto degli aspetti geografici del tempo, vale a dire i fusi orari naturali e la posizione geografica, prima di cambiare i propri fusi orari. Gli Stati membri dovrebbero consultare i cittadini e le parti interessate prima di decidere di cambiare i propri fusi orari. [Em. 8]

(4 quater)  Diverse iniziative dei cittadini hanno evidenziato le preoccupazioni esistenti quanto al cambiamento semestrale dell'ora e gli Stati membri dovrebbero avere il tempo e l'opportunità di condurre consultazioni pubbliche e valutazioni d'impatto al fine di comprendere meglio le implicazioni della soppressione dei cambi stagionali dell'ora in tutte le regioni. [Em. 9]

(4 quinquies)  Con l'ora legale, o ora estiva, si ha l'impressione che il sole tramonti più tardi nei mesi estivi, perciò molti cittadini dell'Unione associano l'estate alla presenza di luce solare fino a tarda sera. Con il ritorno all'ora normale, in estate, il sole tramonterebbe un'ora prima e la luce diurna sarebbe disponibile a tarda sera durante un periodo molto limitato dell'anno. [Em. 10]

(4 sexies)  Numerosi studi hanno esaminato il legame fra il passaggio all'ora legale e il rischio di infarti, l'alterazione del ritmo dell'organismo, la privazione del sonno, la mancanza di concentrazione e attenzione, il più elevato rischio di incidenti, la minor soddisfazione di vita e persino i tassi di suicidio. Cionondimeno, un maggior numero di ore di luce, le attività all'aperto dopo il lavoro o la scuola e l'esposizione alla luce solare determinano chiaramente effetti positivi a lungo termine per il benessere generale. [Em. 11]

(4 septies)  I cambi stagionali dell'ora hanno un'incidenza negativa anche sul benessere degli animali, il che è evidente, ad esempio, nel settore agricolo, ove ne risente la produzione di latte vaccino. [Em. 12]

(4 octies)  È una supposizione diffusa che i cambi stagionali dell'ora determinino un risparmio energetico. Infatti, questo è stato il principale motivo per cui sono stati inizialmente introdotti nello scorso secolo. Le ricerche dimostrano, tuttavia, che mentre i cambi stagionali dell'ora potrebbero apportare benefici marginali alla riduzione del consumo energetico all'interno dell'Unione nel suo complesso, ciò non avviene in tutti gli Stati membri. Il risparmio di energia destinata all'illuminazione, consentito dal passaggio all'ora legale, potrebbe altresì essere inferiore all'aumento del consumo di energia impiegata per il riscaldamento. Inoltre, i risultati sono difficili da interpretare poiché sono profondamente influenzati da fattori esterni, quali la meteorologia, il comportamento degli utenti dell'energia o la transizione energetica in corso. [Em. 13]

(5)  La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il diritto di ciascuno Stato membro di decidere in merito all'ora normale o alle ore normali per i territori soggetti alla sua giurisdizione che rientrano nel campo di applicazione territoriale dei trattati, nonché in merito alle relative ulteriori modifiche. Tuttavia, al fine di garantire che l'applicazione delle disposizioni relative all'ora legale da parte solo di alcuni Stati membri non perturbi il funzionamento del mercato interno, è opportuno che gli Stati membri si astengano dal modificare l'ora normale in un territorio soggetto alla loro giurisdizione per motivi connessi a cambi stagionali, anche se tale modifica fosse presentata come un cambio di fuso orario. Inoltre, al fine di ridurre al minimo le perturbazioni, tra l'altro, dei settori dei trasporti, delle comunicazioni e di altri settori coinvolti, essi dovrebbero notificare tempestivamente alla Commissione la loro intenzione di modificare la loro ora normale e solo in seguito applicare le modifiche notificate. La Commissione dovrebbe, sulla base di tale notifica, informare tutti gli altri Stati membri affinché possano adottare tutte le misure necessarie. Essa dovrebbe inoltre informare il pubblico e i portatori di interessi mediante la pubblicazione di tale informazione al più tardi entro il 1° aprile 2020 se intendano modificare la loro ora normale l'ultima domenica di ottobre 2021. [Em. 14]

(6)  È pertanto necessario porre termine all'armonizzazione del periodo interessato dalle disposizioni relative all'ora legale, come stabilito nella direttiva 2000/84/CE, e introdurre regole comuni che impediscano agli Stati membri di applicare disposizioni diverse relative al cambio stagionale dell'ora tramite la modifica della loro ora normale più di una volta nel corso dell'anno, e che introducano l'obbligo di notificare le modifiche che essi prevedono di apportare all'ora normale. La presente direttiva mira a contribuire in modo determinato al buon funzionamento del mercato interno e dovrebbe di conseguenza basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come interpretato conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell'Unione europea. [Em. 15]

(6 bis)   È necessario che la decisione su quale ora normale applicare in ciascuno Stato membro sia preceduta da consultazioni e studi che tengano conto delle preferenze dei cittadini, delle variazioni geografiche, delle differenze regionali, delle modalità di lavoro standard e di altri fattori pertinenti per lo Stato membro in questione. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero disporre di tempo sufficiente per analizzare l'impatto della proposta e scegliere la soluzione che meglio soddisfa i propri cittadini, tenendo conto al contempo del buon funzionamento del mercato interno. [Em. 16]

(6 ter)   Il passaggio a un nuovo regime senza cambi stagionali genererà costi transitori, soprattutto riguardo ai sistemi di informazione in diversi settori, in particolare i trasporti. Al fine di ridurre in modo significativo i costi di transizione, è necessario un periodo di tempo ragionevole per preparare l'attuazione della presente direttiva. [Em. 17]

(7)  La presente direttiva dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º aprile 2019 2021, in modo che l'ultimo periodo dell'ora legale a norma delle regole di cui alla direttiva 2000/84/CE inizi in ogni Stato membro alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 31 dell'ultima domenica di marzo 2019 2021. Gli Stati membri che, dopo tale periodo dell'ora legale, intendono adottare un'ora normale corrispondente all'ora applicata durante la stagione invernale in conformità alla direttiva 2000/84/CE dovrebbero modificare la loro ora normale alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 dell'ultima domenica di ottobre 2019 2021, in modo che modifiche analoghe e durature introdotte in diversi Stati membri avvengano contemporaneamente. È auspicabile che gli Stati membri prendano in maniera concordata le decisioni sull'ora normale che ciascuno di loro applicherà a partire dal 2019 2021. [Em. 18]

(7 bis)  Al fine di garantire un'attuazione armonizzata della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cooperare tra loro e prendere decisioni sulle disposizioni relative ai tempi previsti in modo concertato e coordinato. Occorre pertanto istituire un meccanismo di coordinamento, composto da un rappresentante designato da ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe discutere e valutare l'impatto potenziale di qualsiasi decisione prevista concernente le ore normali di uno Stato membro sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em. 19]

(7 ter)  La Commissione dovrebbe valutare se le disposizioni relative all'ora previste nei vari Stati membri possano pregiudicare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno. Qualora tale valutazione non porti gli Stati membri a riconsiderare le disposizioni previste relative all'ora, la Commissione dovrebbe poter rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. Pertanto, e al fine di garantire la corretta applicazione della presente direttiva, alla Commissione europea dovrebbe essere delegato il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda il rinvio di non oltre dodici mesi della data di applicazione della presente direttiva. [Em. 20]

(8)  L'attuazione della presente direttiva dovrebbe essere monitorata. I risultati di tale monitoraggio dovrebbero essere presentati dalla Commissione in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione dovrebbe basarsi sulle informazioni che gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione in tempo utile per poter presentare la relazione alla data stabilita.

(9)  Poiché gli obiettivi della presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni armonizzate relative al cambio dell'ora non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(10)  Le disposizioni armonizzate sull'ora dovrebbero essere applicate in conformità alle disposizioni sul campo d'applicazione territoriale dei trattati di cui all'articolo 355 TFUE

(11)  È pertanto opportuno abrogare la direttiva 2000/84/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.  Gli Stati membri non applicano cambi stagionali alla loro ora normale o alle loro ore normali.

2.  In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ancora applicare un cambio stagionale della loro ora normale o delle loro ore normali nel 2019 2021, purché lo facciano alle ore 1.00 del mattino, tempo universale coordinato, del 27 dell'ultima domenica di ottobre 2019 dello stesso anno. Gli Stati membri notificano tale decisione in conformità all'articolo 2 alla Commissione entro il 1° aprile 2020. [Em. 21]

Articolo 2

1.  Fatto salvo l'articolo 1, se uno Stato membro decide di modificare la sua ora normale o le sue ore normali in uno dei territori soggetti alla sua giurisdizione, esso ne dà notifica alla Commissione almeno 6 mesi prima dell'entrata in vigore della modifica. Qualora uno Stato membro abbia effettuato tale notifica e non l'abbia revocata almeno 6 mesi prima della data della modifica prevista, esso applica tale modifica. È istituito un meccanismo di coordinamento allo scopo di assicurare un approccio armonizzato e coordinato alle disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione. [Em. 22]

2.  Entro un mese dalla notifica la Il meccanismo di coordinamento è composto da un rappresentante per ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica tale informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. [Em. 23]

2 bis.  Quando uno Stato membro notifica la sua decisione alla Commissione a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, il meccanismo di coordinamento si riunisce per discutere e valutare l'impatto potenziale della modifica prevista sul funzionamento del mercato interno, al fine di evitare perturbazioni significative. [Em. 24]

2 ter.  Laddove, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2 bis, ritenga che la modifica prevista incida in maniera significativa sul corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ne informa lo Stato membro notificante. [Em. 25]

2 quater.  Entro il 31 ottobre 2020 lo Stato membro decide se confermare o meno la propria intenzione. Laddove decida di confermare la propria intenzione, lo Stato membro notificante fornisce una spiegazione dettagliata di come affronterà l'impatto negativo della modifica sul funzionamento del mercato interno. [Em. 26]

Articolo 3

1.  Entro il 31 dicembre 2025 la Commissione riferisce presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in merito all'applicazione e all'attuazione della presente direttiva entro il 31 dicembre 2024, accompagnata, se necessario, da una proposta legislativa di revisione basata su una valutazione d'impatto approfondita, che coinvolga tutte le parti interessate. [Em. 27]

2.  Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni pertinenti entro il 30 aprile 2024 2025. [Em. 28]

Articolo 4

1.  Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 1° aprile 2019 2021 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2019 2021.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri. [Em. 29]

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4 bis

1.  La Commissione, in stretta cooperazione con il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 2, monitora attentamente le previste disposizioni relative all'ora in tutta l'Unione.

2.  Qualora ritenga che le disposizioni sull'ora previste, notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, possano ostacolare in modo significativo e permanente il corretto funzionamento del mercato interno, la Commissione ha il potere di adottare atti delegati per rinviare di non oltre dodici mesi la data di applicazione della presente direttiva e presentare, se del caso, una proposta legislativa. [Em. 30]

Articolo 4 ter

1.  Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.  Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4 bis è conferito alla Commissione dal [data di entrata in vigore della presente direttiva] fino al [data di applicazione della presente direttiva].

3.  La delega di potere di cui all'articolo 4 bis può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.  Prima dell'adozione dell'atto delegato, la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.  Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.  L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4 bis entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. [Em. 31]

Articolo 5

La direttiva 2000/84/CE è abrogata con effetto dal 1° aprile 2019 2021. [Em. 32]

Articolo 6

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ..., il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il presidente Il presidente

(1)GU C 62 del 15.2.2019, pag. 305.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019.
(3)Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001, concernente le disposizioni relative all'ora legale (GU L 31 del 2.2.2001, pag. 21).

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy