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Procedura : 2018/2899(RSP)
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Martedì 26 marzo 2019 - Strasburgo
Diritti fondamentali delle persone di origine africana
P8_TA(2019)0239B8-0212/2019

Risoluzione del Parlamento europeo del 26 marzo 2019 sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (2018/2899(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare il secondo, quarto, quinto, sesto e settimo considerando del preambolo, nonché l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, e l'articolo 6,

–  visti gli articoli 10 e 19 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica(1),

–  vista la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2),

–  vista la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale(3),

–  vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio(4),

–  viste la seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione (EU-MIDIS II), pubblicata a dicembre 2017 dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e la relazione della FRA sulle esperienze di discriminazione razziale e violenza razzista tra le persone di origine africana nell'UE(5),

–  vista la sua risoluzione del 1° marzo 2018 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea nel 2016(6),

–  vista l'istituzione, nel giugno 2016, del Gruppo ad alto livello dell'Unione europea sulla lotta contro il razzismo, la xenofobia e altre forme di intolleranza,

–  visto il codice di condotta per contrastare l'illecito incitamento all'odio online, concordato il 31 maggio 2016 tra la Commissione e le principali aziende informatiche nonché altre piattaforme e società del settore dei media sociali,

–  vista la raccomandazione generale n. 34 del 3 ottobre 2011 formulata dal comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale contro le persone di origine africana,

–  vista la risoluzione 68/237 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 23 dicembre 2013, che proclama il 2015-2024 "Decennio internazionale delle persone di origine africana",

–  vista la risoluzione 69/16 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, del 18 novembre 2014, contenente il programma delle attività di attuazione del Decennio internazionale delle persone di origine africana,

–  visti la dichiarazione di Durban e il programma d'azione della Conferenza mondiale contro il razzismo del 2001, in cui si riconosce la realtà di razzismo, discriminazione e ingiustizia cui sono confrontate da secoli le persone di origine africana,

–  viste le raccomandazioni di politica generale della Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI),

–  vista la raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 19 settembre 2001 sul Codice europeo di etica della polizia(7),

–  vista la considerazione dell'alto commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa del 25 luglio 2017 sul tema "Afrofobia: l'Europa dovrebbe affrontare questo retaggio del colonialismo e della tratta degli schiavi",

–  visto il protocollo n. 12 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in materia di non discriminazione,

–  vista l'interrogazione alla Commissione sui diritti fondamentali delle persone di origine africana in Europa (O-000022/2019 – B8-0016/2019),

–  visti l'articolo 128, paragrafo 5, e l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che l'espressione "persone di origine africana" può anche essere utilizzata nel contesto dei termini "afroeuropei", "africani europei", "neri europei", "afrocaraibici" o "neri caraibici" e si riferisce a persone di origine o discendenza africana che sono cittadini europei, nati o residenti in Europa;

B.  considerando che i termini "afrofobia" e "razzismo contro i neri" fanno riferimento a una specifica forma di razzismo, che include qualsiasi atto di violenza o discriminazione, alimentato da abusi storici e stereotipi negativi, che porta all'esclusione e alla disumanizzazione delle persone di origine africana; che tale fenomeno è correlato alle strutture storicamente repressive del colonialismo e alla tratta transatlantica degli schiavi, come riconosciuto dal commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa;

C.  considerando che, secondo le stime, in Europa vivono 15 milioni di persone di origine africana(8), anche se la raccolta di dati sulla parità negli Stati membri dell'UE non è sistematica né si basa sull'autoidentificazione e spesso non comprende i discendenti dei migranti o "i migranti di terza generazione" e oltre;

D.  considerando che la FRA ha documentato che in Europa le minoranze provenienti dall'Africa subsahariana sono particolarmente esposte al razzismo e alla discriminazione in tutti gli aspetti della vita(9);

E.  considerando che, stando alla recente seconda inchiesta dell'Unione europea su minoranze e discriminazione, condotta dalla FRA(10), nei 12 mesi precedenti l'inchiesta i giovani intervistati di origine africana di età compresa tra i 16 e i 24 anni sono stati vittime di molestie motivate dall'odio in percentuale maggiore (32 %) rispetto agli intervistati più anziani, mentre le molestie online registrano la percentuale più elevata fra i giovani intervistati e diminuiscono con l'aumentare dell'età;

F.  considerando che i trascorsi di ingiustizia nei confronti degli africani e delle persone di origine africana, fra cui la riduzione in schiavitù, i lavori forzati, l'apartheid razziale, i massacri e i genocidi nel quadro del colonialismo europeo e la tratta transatlantica degli schiavi, continuano a essere in larga misura misconosciuti e ignorati a livello istituzionale negli Stati membri dell'UE;

G.  considerando che il perdurare di stereotipi discriminatori in alcune tradizioni di tutta Europa, compreso l'uso del trucco blackface, perpetua stereotipi profondamente radicati riguardanti le popolazioni di origine africana, che possono esacerbare la discriminazione;

H.  considerando che è opportuno accogliere con favore e sostenere l'importante lavoro svolto dagli organismi nazionali per la parità e dalla rete europea degli organismi per la parità (Equinet);

I.  considerando che la relazione annuale sui reati generati dall'odio, presentata dall'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti dell'uomo dell'OSCE(11), ha constatato che le persone di origine africana sono spesso vittime di violenza razzista e che, però, in vari paesi mancano l'assistenza legale e il sostegno finanziario per coloro i quali si stanno riprendendo da aggressioni violente;

J.  considerando che la responsabilità primaria dello Stato di diritto e dei diritti fondamentali dei cittadini spetta ai governi e quindi ad essi incombe la responsabilità primaria di monitorare e prevenire la violenza, compresa la violenza afrofoba, e perseguire i responsabili;

K.  considerando che sono disponibili solo dati limitati sulla discriminazione razziale nel sistema scolastico; che, secondo le evidenze, nelle scuole degli Stati membri dell'UE i bambini di origine africana ottengono voti più bassi dei loro coetanei bianchi e il loro tasso di abbandono scolastico è nettamente superiore(12);

L.  considerando che gli adulti e i bambini di origine africana sono sempre più vulnerabili quando si trovano in stato di fermo di polizia, con numerosi episodi di violenza e decessi registrati; che si ricorre in modo sistematico alla profilazione razziale, alle pratiche discriminatorie di fermo e perquisizione e di sorveglianza nell'ambito degli dell'abuso di potere nelle attività di contrasto, nella prevenzione della criminalità, nelle misure antiterrorismo o in materia di controllo dell'immigrazione;

M.  considerando che esistono soluzioni giuridiche alla discriminazione e che occorrono rigorose e specifiche politiche per far fronte al razzismo strutturale subito dalle persone di origine africana in Europa, anche in materia di occupazione, istruzione, sanità, giustizia penale, partecipazione politica e impatto delle politiche e delle prassi in materia di migrazione e asilo;

N.  considerando che in Europa le persone di origine africana sono vittime di discriminazione nel mercato immobiliare e di segregazione spaziale nelle zone a basso reddito, con alloggi di scarsa qualità e di dimensioni ridotte;

O.  considerando che le persone di origine africana hanno contribuito in modo rilevante alla costruzione della società europea nel corso della storia e che un gran numero di esse è vittima di discriminazione sul mercato del lavoro;

P.  considerando che le persone di origine africana sono rappresentate in modo sproporzionato tra le fasce di reddito più basse della popolazione europea;

Q.  considerando che nell'Unione europea le persone di origine africana sono estremamente sottorappresentate nelle istituzioni politiche e legislative, a livello europeo, nazionale e locale;

R.  considerando che i politici di origine africana continuano a essere oggetto di attacchi ignobili nella sfera pubblica, sia a livello nazionale che europeo;

S.  considerando che il fenomeno del razzismo e della discriminazione nei confronti delle persone di origine africana è strutturale e spesso si interseca con altre forme di discriminazione e oppressione fondate sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza a una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale;

T.  considerando che di recente in Europa si è registrato un aumento degli attacchi di afrofobia direttamente rivolti contro i cittadini di paesi terzi, in modo particolare rifugiati e migranti;

1.  invita gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a riconoscere che le persone di origine africana sono vittime di razzismo, discriminazione e xenofobia in particolare, nonché di una disparità nell'esercizio dei diritti umani e dei diritti fondamentali in generale, il che costituisce la definizione stessa di razzismo strutturale, e che esse hanno diritto ad essere protette da tali disuguaglianze sia come individui che come gruppo, anche con misure positive per la promozione ed il pieno ed equo godimento dei loro diritti;

2.  ritiene che una partecipazione attiva e significativa delle persone di origine africana a livello sociale, economico, politico e culturale sia fondamentale per far fronte al fenomeno dell'afrofobia e garantire l'inclusione di queste persone in Europa;

3.  invita la Commissione a mettere a punto un quadro dell'UE per le strategie nazionali di inclusione sociale e integrazione delle persone di origine africana;

4.  condanna fermamente qualsiasi attacco fisico o verbale contro persone di origine africana, sia nella sfera pubblica che in quella privata;

5.  incoraggia le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a riconoscere ufficialmente e a celebrare le vicende delle persone di origine africana in Europa, tra cui figurano anche le ingiustizie e i crimini contro l'umanità del passato e del presente, quali la schiavitù e la tratta transatlantica degli schiavi, o quelli commessi nell'ambito del colonialismo europeo, nonché i grandi risultati e i contributi positivi delle persone di origine africana, riconoscendo ufficialmente a livello europeo e nazionale la giornata internazionale in ricordo delle vittime della schiavitù e della tratta transatlantica degli schiavi e istituendo i cosiddetti mesi della storia dei neri;

6.  incoraggia gli Stati membri e le istituzioni europee a celebrare formalmente sia il decennio internazionale delle Nazioni Unite per le persone di origine africana che ad adottare misure efficaci per attuare il programma delle attività in uno spirito di riconoscimento, giustizia e sviluppo;

7.  ricorda che alcuni Stati membri hanno preso provvedimenti per porre rimedio in modo significativo ed efficace alle ingiustizie e ai crimini contro l'umanità del passato, tenendo presente il loro impatto duraturo nel presente, di cui sono state vittime le persone di origine africana;

8.  invita le istituzioni dell'UE e il resto degli Stati membri a seguire questo esempio, che può comprendere alcune forme di risarcimento, come la presentazione di scuse pubbliche e la restituzione dei manufatti rubati ai loro paesi di origine;

9.  invita gli Stati membri a declassificare i loro archivi coloniali;

10.  invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE ad adoperarsi per combattere in modo sistematico le discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio e, insieme agli altri principali soggetti interessati, a mettere a punto risposte politiche e giuridiche a tali fenomeni che siano efficaci e basate su dati oggettivi; ritiene che qualora si dovessero raccogliere dati sulle discriminazioni etniche e i reati generati dall'odio, ciò dovrebbe avvenire unicamente allo scopo di individuare le cause di discorsi e atti xenofobi e discriminatori e combattere gli stessi, conformemente ai pertinenti quadri giuridici nazionali e alla legislazione dell'Unione in materia di protezione dei dati;

11.  invita gli Stati membri a mettere a punto strategie nazionali antirazzismo incentrate su un'analisi comparativa della situazione delle persone di origine africana in settori quali istruzione, alloggi, sanità, occupazione, mantenimento dell'ordine pubblico, servizi sociali, sistema giudiziario e partecipazione e rappresentanza politica e a incoraggiare la partecipazione delle persone di origine africana ai programmi televisivi e ad altri media, per far fronte in modo adeguato alla loro mancanza di rappresentanza, nonché alla carenza di modelli per i minori di origine africana;

12.  pone l'accento sull'importante ruolo delle organizzazioni della società civile nella lotta contro il razzismo e la discriminazione e chiede di aumentare il sostegno finanziario a livello europeo, nazionale e locale destinato alle organizzazioni di base;

13.  chiede alla Commissione di rivolgere una particolare attenzione alle persone di origine africana all'interno degli attuali programmi di finanziamento e del prossimo quadro pluriennale;

14.  invita la Commissione a istituire un gruppo dedicato nell'ambito dei suoi pertinenti servizi, che si occupi nello specifico delle questioni connesse all'afrofobia;

15.  ribadisce la necessità che gli Stati membri procedano all'attuazione e alla corretta applicazione della decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in modo particolare considerando il pregiudizio come aggravante per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica, al fine di provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;

16.  invita gli Stati membri a reagire in modo efficace ai reati generati dall'odio, anche indagando sul pregiudizio quale motivazione per i reati basati sulla razza, la nazionalità o l'origine etnica e a provvedere a registrare, indagare, perseguire e punire i reati generati dall'odio a danno delle persone di origine africana;

17.  invita gli Stati membri a porre fine a qualsiasi forma di profilazione razziale o etnica nell'ambito dell'applicazione del diritto penale, delle misure antiterrorismo e dei controlli dell'immigrazione e a riconoscere ufficialmente e a combattere le pratiche di illecita discriminazione e violenza impartendo alle autorità una formazione contraria al razzismo e al pregiudizio;

18.  esorta gli Stati membri a denunciare e scoraggiare le tradizioni razziste e afrofobe;

19.  invita gli Stati membri a monitorare il pregiudizio razziale all'interno dei loro sistemi giudiziari penali e di istruzione e dei loro servizi sociali e ad adottare misure proattive intese a garantire una giustizia equa e a migliorare le relazioni tra le autorità preposte all'applicazione della legge e le comunità minoritarie, assicurare condizioni di parità nell'istruzione e migliorare le relazioni tra le autorità del settore dell'istruzione e le comunità minoritarie, nonché garantire la parità dei servizi sociali e migliorare le relazioni tra le autorità preposte ai servizi sociali e le comunità minoritarie, con particolare riferimento alle comunità nere e alle persone di origine africana;

20.  invita gli Stati membri a garantire che gli adulti e i minori di origine africana abbiano pari accesso a un'istruzione di qualità e all'assistenza gratuita dalla discriminazione e dalla segregazione e a fornire, se necessario, adeguate misure di sostegno all'apprendimento; incoraggia gli Stati membri a inserire nei loro programmi di studio la storia delle persone di origine africana e a presentare una visione d'insieme del colonialismo e della schiavitù, che ne riconosca gli effetti negativi storici e contemporanei sulle persone di origine africana, nonché a garantire che gli insegnanti ricevano una formazione adeguata a tale compito e siano adeguatamente preparati a gestire la diversità in classe;

21.  invita le istituzioni e gli Stati membri dell'UE a promuovere e sostenere iniziative in materia di occupazione, imprenditorialità ed emancipazione economica a favore delle persone di origine africana, onde far fronte ai tassi di disoccupazione superiori alla media e alla discriminazione sul mercato del lavoro cui si trovano confrontate;

22.  esorta gli Stati membri ad affrontare la discriminazione nei confronti delle persone di origine africana nel mercato immobiliare e ad adottare misure concrete per contrastare le disuguaglianze nell'accesso agli alloggi, garantendo altresì alloggi adeguati;

23.  invita la Commissione e gli Stati membri dell'UE, tenendo conto della legislazione e delle prassi vigenti, a garantire che migranti, rifugiati e richiedenti asilo possano entrare nell'UE attraverso canali sicuri e legali;

24.  invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a provvedere concretamente affinché non vengano resi disponibili fondi dell'UE né vengano concessi sostegno o collaborazione ad organizzazioni o gruppi coinvolti o collegati alla riduzione in schiavitù, alla tratta, alla tortura e all'estorsione a danno di migranti neri e africani;

25.  esorta le istituzioni europee ad adottare una strategia a favore della diversità e dell'inclusione della forza lavoro che stabilisca un piano strategico per la partecipazione delle minoranze etniche e razziali all'interno del loro organico, a integrazione degli sforzi in atto a tal fine;

26.  invita i partiti e le fondazioni politiche a livello europeo, nonché i parlamenti a tutti i livelli nell'UE, a sostenere e promuovere le iniziative intese a favorire la partecipazione politica delle persone di origine africana;

27.  invita la Commissione a mantenere stretti contatti con attori internazionali quali l'OSCE, l'ONU, l'Unione africana e il Consiglio d'Europa e con altri partner internazionali, per combattere l'afrofobia a livello internazionale;

28.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti e ai governi degli Stati membri nonché all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

(1) GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.
(2) GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.
(3) GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55.
(4) GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57.
(5) "Being black in Europe", relazione che illustra determinati risultati di EU-MIDIS II del novembre 2018.
(6) Testi approvati, P8_TA(2018)0056.
(7) https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e297e
(8) Cfr. Rete europea contro il razzismo "Afrofobia in Europa – Relazione ombra 2014-2015 dell'ENAR", disponibile all'indirizzo: http://www.enar-eu.org/IMG/pdf/shadowreport_afrophobia_final_with_corrections.pdf
(9) Cfr. seconda inchiesta sulle minoranze e la discriminazione nell'Unione europea (EU-MIDIS II) (2017) disponibile all'indirizzo: http://fra.europa.eu/en/publication/2017/eumidis-ii-main-results
(10) Ibid.
(11) Cfr. l'ultima relazione, pubblicata nel 2016: http://hatecrime.osce.org/2016-data
(12) Parere n. 11 della FRA.

Ultimo aggiornamento: 20 aprile 2020Note legali - Informativa sulla privacy