Interrogazione parlamentare - E-2666/1999Interrogazione parlamentare
E-2666/1999

Direttiva 92/43/CEE

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2666/99
di Francis Decourrière (PPE-DE)
alla Commissione

Per quanto concerne l'applicazione dell'allegato III della direttiva 92/43/CEE[1] del Consiglio del 21 maggio 1992, nella fase 2, paragrafo 2, lettera b) si precisa che la valutazione dell'importanza comunitaria di un sito terrà conto della "localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato II, nonché della sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità".

 

Le attività socioeconomiche sono talvolta del tutto diverse al di qua e al di là di una frontiera, trattandosi di una materia disciplinata dal diritto nazionale. Ad esempio, la caccia e la pesca sono attività legittime e tradizionali in Francia nel Demanio marittimo, mentre sono inesistenti al di là della frontiera, in Belgio.

 

1. Considerata la necessità di tener conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali (articolo 2 della direttiva), in che modo intende la Commissione armonizzare la gestione dei siti limitrofi aventi un grande valore ecologico (classificati come riserva naturale, riserva biogenetica) e interessati da una specie dell'allegato II (Phoca vitulina), viste le disparità a livello delle attività?

 

2. Su tali siti è necessaria una gestione unica?

 

3. Nella fase di messa in atto della direttiva 92/43/CEE e nel quadro della sua applicazione effettiva nel 2004 beneficeranno questi siti transfrontalieri di condizioni particolari, segnatamente di carattere finanziario?

GU C 225 E del 08/08/2000