Interrogazione parlamentare - E-1355/2003Interrogazione parlamentare
E-1355/2003

Vincenzo Mitidieri, 12 mesi di detenzione preventiva speciale con l'accusa di essere il capo di una associazione mafiosa, assolto "perché il fatto non sussiste" ma ancora detenuto

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1355/03
di Maurizio Turco (NI)
alla Commissione

Il signor Vincenzo Mitidieri dopo 12 mesi di detenzione preventiva in regime speciale (41bis) nel carcere di Terni perché accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso, il 12 marzo 2003 è stato assolto dal Tribunale di Matera "perché il fatto non sussiste" e nonostante abbia fatto istanza al Ministro della Giustizia per la revoca del regime speciale non ha ancora ricevuto alcuna risposta ed è tuttora sottoposto al regime di detenzione speciale.

 

La legge della Repubblica italiana del 23 dicembre 2002, n. 279 prevede

 

a)  all'art.2 c.2-sexies che "Il Tribunale, entro dieci giorni dal ricevimento del reclamo (...) decide in camera di consiglio (...) sulla sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento e sulla congruità del contenuto dello stesso (...)"; entro il 31 dicembre 2002 i circa 700 detenuti in regime di detenzione speciale - tra cui il signor Mitidieri - hanno ricevuto il decreto di applicazione, molti di loro hanno fatto ricorso nei termini prescritti dei 10 giorni, ma non si ha notizia di un solo decreto discusso dai Tribunali di sorveglianza nei termini di 10 giorni mentre se ne hanno di fissazione delle udienze dopo 90/180 giorni;

 

b)  all'art.2 c.2 par.2bis che i decreti di applicazione "sono adottati con decreto motivato del Ministro della Giustizia". Su come venga vagliata la motivazione l'ex sottosegretario alla Giustizia Giuseppe Ayala, nella 21a seduta della "Commissione Parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della criminalità organizzata mafiosa o similare" del 9 luglio 2002 ha dichiarato "(...) saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato, le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un'azione automatica che sappiamo fare tutti e con l’occhio bendato viene meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una probatio diabolica";

 

c)  all'art.1, c.1, par. a), che per quanto riguarda detti detenuti "(...) l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (...) possono essere concessi (...) solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia", pratica questa che è configurata dalle convenzioni internazionali dell'ONU e del Consiglio dell'Europa come tortura.

 

Visti gli articoli 6 e 7  del TUE, può la Commissione far sapere se dispone di strumenti, e in tal caso di quali, per monitorare il rispetto degli articoli 6 e  7 del TUE, ovvero quali procedure interne sono previste nel caso dovesse ricevere denunce per violazione degli stessi?

 

GU C 58 E del 06/03/2004