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Interrogazione parlamentare - E-002754/2012Interrogazione parlamentare
E-002754/2012

Assegnazione indebita di quote di CO2 per il periodo 2008-2012 all'impianto per la produzione di calce di proprietà della CEMIN S.r.l., sito nel polo industriale di Portovesme (CI)

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-002754/2012
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Giommaria Uggias (ALDE) , Niccolò Rinaldi (ALDE) e Andrea Zanoni (ALDE)

In Italia, il decreto legislativo n. 216/2006 (art. 1) ha attribuito il ruolo di «autorità nazionale» competente per l'attuazione della direttiva n. 2003/87/CE al «Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/CE». Tramite deliberazione risalente al 21 aprile del 2008 (n. 10/2008), il Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/CE certificava che la quantità di CO2 emessa da un impianto per la produzione di calce di proprietà della CEMIN S.r.l, sito nel polo industriale di Portovesme (CI), nel periodo compreso tra settembre e dicembre 2007 ammontava a 1007 tonnellate, con un tasso di utilizzo del forno da calce del 7 %, ben al di sotto di quello settoriale, che è pari all'82 %.

Nonostante il riscontro di tale anomalia produttiva, il suddetto Comitato, con deliberazione n. 25/2010 del 28 ottobre 2010, assegnava alla CEMIN S.r.l., anche sulla base di dichiarazioni del legale rappresentante di quest’ultima in merito ai periodi di funzionamento del forno, un numero di quote di CO2 pari a 43 018 tonnellate per gli anni 2008 e 2009, e ne determinava un numero pari a 43 018 tonnellate per gli anni 2010, 2011 e 2012, «previa conferma che negli anni in questione l´impianto non si trovi in stato di fermo». Ciò è avvenuto nella totale noncuranza dei dati ufficiali del registro europeo delle emissioni di CO2, secondo cui l'impianto della CEMIN S.r.l. passava dalle 1007 tonnellate del periodo settembre-dicembre 2007 a poco più di 170-250 tonnellate annue nei tre anni successivi (2008, 2009, 2010), cifre che farebbero presupporre un'ipotetica produzione che si protraeva, verosimilmente, per circa due/tre giorni l'anno.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 6, paragrafo 6, lettera b, del Decreto legislativo n. 216/2006, che ha dato attuazione alla direttiva 2003/87/CE, se un impianto si trova in uno stato di chiusura totale, poiché ha sospeso la produzione o addirittura, come in questo caso, non l'ha mai avviata, non ha diritto ad avere le quote di CO2 e dovrebbe essergli ritirata l'autorizzazione a emettere CO2 nell'atmosfera.

Alla luce della situazione descritta, può la Commissione procedere alla verifica di quanto sopra esposto, con particolare riferimento all'operato del Comitato nazionale di gestione e attuazione della direttiva n. 2003/87/CE che, tramite la deliberazione n. 25/2010, avrebbe assegnato alla CEMIN S.r.l per il periodo 2008-2012 quote di CO2 (215 090 tonnellate) pari a un controvalore di circa 3 000 000 di euro in denaro pubblico?

GU C 240 E del 21/08/2013