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Interrogazione parlamentare - E-013082/2013Interrogazione parlamentare
E-013082/2013

Etichettatura dei prodotti a base di tartufo

Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-013082-13
alla Commissione
Articolo 117 del regolamento
Lara Comi (PPE) , Clemente Mastella (PPE) , Magdi Cristiano Allam (EFD) , Aldo Patriciello (PPE) , Luigi Ciriaco De Mita (PPE) , Susy De Martini (ECR) , Mara Bizzotto (EFD) , Erminia Mazzoni (PPE) , Sergio Paolo Francesco Silvestris (PPE) , Alfredo Antoniozzi (PPE) , Paolo Bartolozzi (PPE) , Alfredo Pallone (PPE) , Cristiana Muscardini (ECR)

Il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, e il regolamento (CE) N. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti, disciplinano l'etichettatura dei prodotti alimentari.

In essi non vi è traccia di indicazioni specifiche riguardanti le varie specie fungine, siano esse ipogee o epigee.

Ritiene la Commissione che una normativa nazionale che vietasse l'utilizzo della parola «tartufo» nella denominazione di vendita di un prodotto nella cui preparazione vi sono sia tartufo che aroma possa essere compatibile con la citata normativa?

Che cosa pensa la Commissione dell'introduzione, discussa in sede nazionale, della dicitura «contiene aromi di sintesi», relativa al solo tartufo?

GU C 231 del 17/07/2014