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Procedura : 2002/0124(COD)
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Ciclo del documento : A5-0346/2003

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A5-0346/2003

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P5_TA(2003)0446

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Mercoledì 22 ottobre 2003 - Strasburgo
Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ***I
P5_TA(2003)0446A5-0346/2003
Risoluzione
 Testo consolidato

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (COM(2002) 244 – C5&nbhy;0269/2002 – 2002/0124(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 244)(1),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 47, 55 e 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5&nbhy;0269/2002),

–   visto l'articolo 67 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione giuridica e per il mercato interno (A5&nbhy;0346/2003),

1.   approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.   chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.   incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 387.


Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 22 ottobre 2003 in vista dell'adozione della direttiva 2003/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
P5_TC1-COD(2002)0124

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 47, paragrafo 2, prima e terza frase, l'articolo 55 e l'articolo 95, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1)  L'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli (assicurazione autoveicoli) riveste una particolare importanza per i cittadini europei, sia in quanto assicurati che come parti lese di un sinistro. Essa è anche di fondamentale importanza per le compagnie di assicurazione in quanto rappresenta la parte più consistente dell'attività assicurativa, ramo non vita, nella Comunita" europea, oltre ad avere un impatto sulla libera circolazione di persone e veicoli. Il rafforzamento e il consolidamento del mercato unico delle assicurazioni in materia di assicurazione degli autoveicoli deve quindi costituire un obiettivo fondamentale dell'azione comunitaria nel settore dei servizi finanziari.

(2)  Importanti progressi in questa direzione sono stati introdotti dalla direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità(4), dalla seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio del 30 dicembre 1983 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli(5), dalla terza direttiva 90/232/CEE del Consiglio, del 14 maggio 1990, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli(6), e dalla direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva dell'assicurazione degli autoveicoli)(7).

(3)  Il sistema comunitario dell'assicurazione degli autoveicoli deve essere aggiornato e migliorato. Questa esigenza è stata confermata dalla consultazione degli ambienti industriali, dei consumatori e delle associazioni delle vittime.

(4)  Spesso non si perviene alla liquidazione di un sinistro provocato da un veicolo con rimorchio in quanto, sebbene la targa del rimorchio sia nota, è impossibile determinare il veicolo che lo traina e il relativo assicuratore. Occorre pertanto armonizzare le differenti disposizioni vigenti negli Stati membri ed equiparare il rimorchio ad un veicolo. A tale fine, è necessario definire la nozione di rimorchio.

(5)  Allo scopo di escludere qualsiasi errore di interpretazione delle attuali disposizioni della direttiva 72/166/CEE e facilitare l'ottenimento di una copertura assicurativa per i veicoli con targhe temporanee, la definizione del territorio nel quale il veicolo staziona abitualmente deve fare riferimento al territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, indipendentemente dal fatto che si tratti di una targa definitiva o di una targa temporanea.

(6)  A norma della direttiva 72/166/CEE, i veicoli con targhe false o illegali sono considerati abitualmente stazionanti nel territorio dello Stato membro che ha rilasciato dette targhe. Questa regola implica spesso che gli uffici nazionali siano obbligati a occuparsi delle conseguenze economiche di sinistri che non hanno alcuna relazione con lo Stato membro nel quale essi sono stabiliti. Senza voler modificare il criterio generale della targa di immatricolazione che determina il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente, occorre prevedere una regola speciale in caso di sinistro provocato da un veicolo privo di targa di immatricolazione o con una targa che non corrisponde, o cessa di corrispondere, al veicolo stesso. In questo caso e al solo fine di liquidare il sinistro, il territorio in cui il veicolo staziona abitualmente deve essere il territorio in cui si è verificato l'incidente.

(7)  Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione della nozione di "controlli per sondaggio" nella direttiva 72/166/CEE, la disposizione relativa deve essere precisata. Il divieto di controlli sistematici dell'assicurazione sugli autoveicoli deve valere per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un altro Stato membro, nonché per i veicoli abitualmente stazionanti nel territorio di un paese terzo e provenienti dal territorio di un altro Stato membro. Possono essere consentiti solo controlli non sistematici e non aventi carattere discriminatorio, effettuati nell'ambito di un controllo di polizia.

(8)  La direttiva 72/166/CEE permette agli Stati membri, in taluni casi, di derogare all'obbligo generale di stipulare l'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli. In alcuni di questi casi, gli Stati membri debbono garantire che venga pagato un indennizzo per danni o lesioni provocati nel territorio di un altro Stato membro. Tale deroga, che non mette in pericolo la protezione delle vittime, deve essere mantenuta. In altri casi, lo Stato membro che applica la deroga non è obbligato a pagare l'indennizzo alla vittima di un sinistro verificatosi all'estero mentre altri Stati membri sono autorizzati a richiedere, al momento dell'ingresso sul loro territorio, una carta verde valida o un contratto di assicurazione frontiera. Tuttavia, dopo la soppressione dei controlli alle frontiere all'interno della Comunità, l'indennizzo delle vittime di incidenti causati all'estero da veicoli non assicurati, non è più garantito. Pertanto, la deroga prevista in tali casi deve essere soppressa. Devono inoltre essere soppresse le norme della direttiva 2000/26/CE ad essa correlate.

(9)  I tipi di veicoli di cui all'articolo 4, lettera b), della direttiva 72/166/CEE comprendono inoltre i veicoli destinati a circolare sulla rete stradale pubblica in misura molto limitata, in particolare i rimorchi agricoli e forestali esenti da immatricolazione e i veicoli da lavoro a motore. Essi non sono soggetti all'obbligo di un'immatricolazione supplementare.

(10)  Per la liquidazione di un sinistro, è di norma necessario sostenere spese dell'azione legale. Tali spese sono parte del danno e comprendono i costi sostenuti dalla vittima dell'incidente (spese telefoniche, postali ecc.), le spese per i periti medici e tecnici, la consulenza legale extragiudiziale, le spese per l'avvocato in tribunale e le spese del tribunale. Esse devono essere rimborsate, nella misura in cui siano necessarie e adeguate. In caso di incidente in un altro paese, tali spese sono di norma necessarie.

(11)  Un elemento fondamentale delle attuali direttive che assicura la protezione delle vittime è costituito dall'obbligo degli Stati membri di garantire la copertura assicurativa oltre determinati importi minimi. Gli importi minimi previsti dalla direttiva 84/5/CEE devono non solo essere aggiornati per tener conto dell'inflazione, ma devono anche essere maggiorati per migliorare la protezione delle vittime. Inoltre, deve essere abolito l'attuale importo minimo globale per sinistro per i danni alle persone, quando le vittime sono più di una, nonché l'importo combinato per i danni alle persone e alle cose, in quanto riducono l'effettiva copertura assicurativa delle parti lese in determinati incidenti.

(12)  Dopo quasi vent'anni, è ormai tempo di procedere alla revisione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 84/5/CEE. La copertura illimitata è respinta da parte del settore assicurativo, che sostiene che tale forma di copertura illimitata comporta notevoli rischi sotto il profilo contabile. L'ammontare dell'importo minimo di garanzia nel caso di danni alle persone deve essere calcolato in modo tale che le vittime di incidenti che hanno riportato lesioni gravissime siano sufficientemente tutelate. Deve considerarsi estremamente raro che un incidente provochi due o più casi di lesioni gravissime. Un importo minimo di garanzia pari a 5 milioni di euro per sinistro appare quindi sufficiente. L'importo minimo di garanzia nel caso di danni alle cose deve tener conto dei casi in cui i danni possono essere massicci. Anche in questo caso, un importo minimo di garanzia di 2 milioni di euro appare sufficiente.

(13)  Al fine di garantire che l'importo minimo di copertura non venga eroso nel tempo, è necessario introdurre una clausola di revisione periodica che abbia come punto di riferimento l'Indice europeo dei prezzi al consumo (IEPC) pubblicato da Eurostat, e previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio del 23 ottobre 1995 relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati(8). Occorre prevedere talune regole sullo svolgimento di tale revisione.

(14)  La norma della direttiva 84/5/CEE che, allo scopo di prevenire le frodi, consente agli Stati membri di limitare o escludere pagamenti da parte dell'organismo di indennizzo in caso di danni alle cose da parte di un veicolo non identificato, in taluni casi può impedire il legittimo indennizzo delle vittime. La facoltà di limitare o escludere l'indennizzo non deve valere quando, oltre ai danni alle cose, nello stesso sinistro sono stati causati gravi danni alle persone e quindi il rischio di frode è minimo. Il concetto di gravi danni alle persone deve essere definito dalle legislazioni nazionali.

(15)  In virtu" della facoltà prevista nella direttiva 84/5/CEE, gli Stati membri possono autorizzare, fino ad un determinato massimale, franchigie opponibili alla vittima in caso di danni alle cose provocati da veicoli non assicurati. Tale facolta" riduce, senza giustificato motivo, la protezione delle vittime e crea una discriminazione rispetto alle vittime di altri sinistri. Tale facolta" deve pertanto essere soppressa.

(16)  La seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio del 22 giugno 1988 recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva 73/239/CEE(9) deve essere modificata allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.

(17)  L'inclusione dei passeggeri del veicolo nella copertura assicurativa costituisce un risultato importante della normativa attuale. Esso verrebbe posto a repentaglio se la legislazione nazionale escludesse dalla copertura assicurativa i passeggeri che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che il conducente del veicolo era sotto l'azione dell'alcole o di altre sostanze eccitanti al momento dell'incidente. Un passeggero non è solitamente in grado di valutare in modo adeguato il livello d'intossicazione del conducente. L'obiettivo di dissuadere i conducenti dall'agire sotto l'azione di sostanze eccitanti non si raggiunge riducendo la copertura assicurativa dei passeggeri vittime di incidenti automobilistici. La copertura di questi passeggeri nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli fa salva un'eventuale loro responsabilità secondo la pertinente normativa nazionale, nonché il livello dell'eventuale risarcimento per danni in un incidente specifico.

(18)  Alcune compagnie inseriscono nelle loro polizze delle clausole che prevedono l'annullamento del contratto qualora il veicolo resti al di fuori dello Stato membro di immatricolazione per un periodo più lungo di quello specificato nel contratto. Tale pratica è contraria al principio stabilito nella direttiva 90/232/CEE secondo il quale la assicurazione obbligatoria degli autoveicoli deve coprire, sulla base di un unico premio, l'intero territorio della Comunità. Va quindi precisato che la copertura assicurativa deve mantenere la sua validità per tutta la durata del contratto, indipendentemente dalla circostanza che il veicolo stazioni in un altro Stato membro per un determinato periodo, salvi gli obblighi di diritto nazionale sull'immatricolazione dei veicoli.

(19)  Devono essere intraprese iniziative affinché divenga più agevole ottenere una copertura assicurativa per i veicoli spediti da uno Stato membro in un altro, per il periodo intercorrente fra l'accettazione della consegna all'acquirente e l'immatricolazione del veicolo nello Stato membro di destinazione. È necessario introdurre una deroga temporanea alla regola generale per la determinazione dello Stato membro ove il rischio é situato. Per un periodo di trenta giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, deve essere considerato Stato membro dove è situato il rischio non lo Stato membro di immatricolazione, ma lo Stato membro di destinazione.

(20)  La persona che intende stipulare un nuovo contratto di assicurazione con un altro assicuratore, deve essere in grado di presentare un quadro dei sinistri subiti e causati in vigenza del precedente contratto. Allo scadere del contratto, la compagnia di assicurazione deve fornire all'assicurato una attestazione relativa ai sinistri provocati o all'assenza di sinistri durante i cinque anni precedenti, salvo il diritto delle parti di un contratto di assicurazione di fissare il premio di assicurazione.

(21)  Allo scopo di assicurare la dovuta protezione alle vittime di incidenti automobilistici, gli Stati membri non devono permettere l'opponibilità delle franchigie alla parte lesa.

(22)  Il diritto di invocare il contratto di assicurazione e opporlo direttamente alla compagnia assicuratrice è estremamente importante per la protezione delle vittime di incidenti automobilistici. La direttiva 2000/26/CEE prevede per le vittime degli incidenti intervenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di residenza della persona lesa e causati dall'uso di veicoli assicurati e stazionanti abitualmente in uno Stato membro, un diritto d'azione diretta contro la compagnia di assicurazione. Per agevolare la liquidazione rapida ed efficace dei sinistri ed evitare per quanto possibile costosi procedimenti giudiziari, tale diritto deve essere esteso a tutte le vittime d'incidenti automobilistici.

(23)  Nell'Unione europea la prescrizione del diritto della vittima del sinistro al risarcimento danni è disciplinata in modo molto diverso. I termini di prescrizione fissati per legge vanno ad esempio da un anno (Spagna) a due anni (Italia), tre anni (Germania, Austria, Finlandia, Portogallo), cinque anni (Belgio, Paesi Bassi, Danimarca), dieci anni (Francia), fino ai trent'anni del Lussemburgo. A ciò si aggiunge il fatto che la decorrenza del termine di prescrizione è fissata sulla base di criteri oggettivi o soggettivi. È quindi opportuno stabilire un termine di prescrizione uniforme. La competenza della Comunità europea a introdurre un diritto di azione diretta implica la competenza a stabilire il termine di prescrizione di tale diritto. Un termine di quattro anni a decorrere dalla data del sinistro appare adeguato.

(24)  Allo scopo di agevolare le richieste di indennizzo delle persone lese, i centri di informazione istituiti conformemente alla direttiva 2000/26/CE non devono limitarsi a fornire le informazioni relative ai tipi di incidenti coperti da tale direttiva, ma devono fornire lo stesso tipo di informazioni per qualsiasi incidente automobilistico.

(25)  Il rimorchio costituisce, accanto al veicolo trainante, una fonte di pericolo autonoma. Appare quindi giustificato equiparare il rimorchio a un veicolo per quanto riguarda tutte le disposizioni, incluse quelle sulla copertura obbligatoria.

(26)  Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale(10) , in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento, la parte lesa può citare in giudizio l'impresa di assicurazione della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.

(27)  In taluni Stati membri, gli atti della polizia, del pubblico ministero o di altre autorità relativi all'incidente sono messi a disposizione delle vittime di un sinistro e degli assicuratori solo con ritardo (ammesso poi che lo siano), il che ritarda la liquidazione dei danni causati dal sinistro. L'istituzione di un organismo centrale appare l'unica soluzione per taluni Stati membri.

(28)  Le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE devono pertanto essere modificate di conseguenza,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo1

Modificazioni della direttiva 72/166/CEE

La direttiva 72/166/CEE è così modificata:

1.  All'articolo 1 il punto 1 è sostituito dal seguente:

"

1.   veicolo: qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata;

1 bis. rimorchio: roulotte e rimorchi, ad uno o più assi, con un peso massimo consentito superiore a 750 kg, destinati ad essere trainati da un veicolo a motore, a prescindere dal fatto che vi siano agganciati;

"

2.  All'articolo 1, il punto 4, è così modificato:

   a) Il primo trattino è sostituito dal seguente:"
   il territorio dello Stato di cui il veicolo reca una targa di immatricolazione, sia che si tratti di una targa definitiva o temporanea; oppure
"
   b) è aggiunto il seguente trattino:"
   qualora i veicoli siano privi di targa di immatricolazione o rechino una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo e siano rimasti coinvolti in un incidente, il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente, ai fini della definizione del sinistro, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino;
"

3.  All'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"

1.  Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro e quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un paese terzo ed entrano nel loro territorio provenendo dal territorio di un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono tuttavia effettuare controlli non sistematici dell'assicurazione, a condizione che tali controlli non abbiano un carattere discriminatorio e che avvengano nell'ambito di un controllo di polizia.

"

4.  All'articolo 4, la lettera b) è così sostituita:

"
   b) qualora si tratti di determinati tipi di veicoli o di veicoli che non siano destinati a circolare sulla rete stradale pubblica. Essi sono definiti da ogni singolo Stato membro e sono dotati di una targa speciale. Gli Stati membri notificano i veicoli e le rispettive targhe agli altri Stati membri e alla Commissione.

In questo caso, gli altri Stati membri conservano il diritto di esigere che, nel corso della circolazione di uno di questi veicoli nel loro territorio, il conducente dimostri di possedere una copertura assicurativa valida nello Stato membro in questione. Il conducente è tenuto ad essere munito di un attestato della sua assicurazione e ad esibirlo spontaneamente in caso di controllo.

"

Articolo 2

Modificazione della direttiva 84/5/CEE

L'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE è sostituito dal seguente:

"

Articolo 1

1.  L'assicurazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE copre obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone, nonché le spese necessarie ed adeguate dell'azione legale.

2.  Salvo importi maggiori di garanzia eventualmente previsti dagli Stati membri, ciascuno Stato membro esige che l'assicurazione sia obbligatoria almeno per gli importi seguenti:

   a) nel caso di danni alle persone, 5 000 000 di euro per sinistro,
   b) nel caso di danni alle cose, 2 000 000 di euro per sinistro.

Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio di al massimo cinque anni dopo il ...(11), in modo da adattare i loro importi minimi a quelli di cui alle lettere a) e b).

3.  Cinque anni dopo la fine del periodo transitorio di cinque anni di cui al paragrafo 2, gli importi previsti in detto paragrafo sono rivisti verso l'alto sulla base di una proposta della Commissione alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti importi.

Gli importi sono adeguati automaticamente. Essi importi vengono aumentati della variazione percentuale indicata dall'IEPC per il periodo pertinente, vale a dire il quinquennio immediatamente precedente la revisione, e vengono arrotondati ad un multiplo di 10 000 euro.

La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio gli importi che sono stati adeguati e provvede alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.  Ogni Stato membro istituisce o autorizza un organismo incaricato di risarcire, almeno entro i limiti dell'obbligo di assicurazione, i danni alle cose o alle persone causati da un veicolo non identificato o per il quale non vi è stato adempimento dell'obbligo di assicurazione conformemente al paragrafo 1.

Il primo comma fa salvo il diritto degli Stati membri di conferire o meno all'intervento di questo organismo un carattere sussidiario, nonché quello di disciplinare la soluzione di controversie fra questo organismo e il responsabile o i responsabili del sinistro ed altre imprese di assicurazione o istituti di sicurezza sociale che siano tenuti ad indennizzare la vittima per lo stesso sinistro. Tuttavia, gli Stati membri non autorizzano l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.

5.  La vittima può in ogni caso rivolgersi direttamente all'organismo che, in base ad informazioni da essa fornitegli su sua richiesta, è tenuto a darle una risposta motivata circa il proprio intervento.

Gli Stati membri possono tuttavia escludere dall'intervento di tale organismo le persone che per loro spontanea volontà hanno preso posto nel veicolo che ha causato il sinistro, se l'organismo può dimostrare che esse erano al corrente del fatto che il veicolo non era assicurato.

6.  Gli Stati membri possono limitare o escludere l'intervento dell'organismo in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato.

Detta facoltà non sussiste quando la vittima ha subito, a causa del sinistro, un danno fisico che ha reso necessaria una degenza ospedaliera.

7.  Gli Stati membri applicano all'intervento dell'organismo le proprie disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, fatta salva qualsiasi altra pratica più favorevole alle vittime.

"

Articolo 3

Modificazione della direttiva 88/357/CEE

All'articolo 12bis, paragrafo 4, quarto comma della direttiva 88/357/CEE, la seconda frase è soppressa.

Articolo 4

Modificazione della direttiva 90/232/CEE

La direttiva 90/232/CEE è così modificata:

1.  All'articolo 1 il seguente comma é inserito fra il primo e il secondo comma:

"

Un passeggero non può essere escluso dalla copertura assicurativa in base alla circostanza che sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto l'azione dell'alcole o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro.

"

2.  All'articolo 2, il primo trattino è sostituito dal seguente:

"
   coprano, sulla base di un unico premio e per tutta la durata del contratto, l'intero territorio della Comunità, incluso l'eventuale stazionamento del veicolo in un altro Stato membro durante il periodo di validità del contratto, qualora ciò sia conforme alla normativa nazionale in materia e
"

3.  Sono inseriti i seguenti articoli da 4 bis a 4 septies:

"

Articolo 4 bis

1.  In deroga all'articolo 2, lettera d), secondo trattino della direttiva 88/357/CEE, quando un veicolo viene spedito da uno Stato membro in un altro, può essere considerato Stato membro nel quale si situa il rischio lo Stato membro di destinazione, per un periodo di trenta giorni dall'accettazione della consegna da parte dell'acquirente, anche se il veicolo non è stato formalmente immatricolato nello Stato membro di destinazione.

2.  Nel caso in cui il veicolo risulti coinvolto in un sinistro, durante il periodo di cui al paragrafo 1, e sia privo di assicurazione, l'organismo di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 84/5/CEE nello Stato membro di destinazione è responsabile dell'indennizzo previsto in detto articolo.

Articolo 4 ter

Gli Stati membri provvedono affinché, durante il periodo di validità di un contratto di assicurazione relativo ad un veicolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE, e entro tre mesi dalla sua scadenza, l'assicurato riceva, su richiesta, un'attestazione relativa al numero di sinistri o all'assenza di sinistri concernenti il veicolo assicurato nell'ambito del contratto. L'attestazione deve riguardare tutte le notifiche di sinistro presentate dall'inizio del contratto, tuttavia l'assicuratore può limitarla agli ultimi cinque anni qualora il rapporto contrattuale sia più lungo.

Articolo 4 quater

Le franchigie non sono opponibili alla persona lesa a seguito di un sinistro per quanto riguarda la copertura assicurativa di cui all'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 4 quinquies

Gli Stati membri provvedono affinché le persone lese a seguito di un sinistro, causato da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE, possano avvalersi di un diritto di azione diretta nei confronti dell'impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro.

Tale diritto si prescrive in quattro anni. Il termine di prescrizione decorre dal momento del sinistro.

Articolo 4 sexies

Gli Stati membri istituiscono la procedura prevista dall'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* per la definizione dei sinistri provocati da un veicolo assicurato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE.

Articolo 4 septies

Gli Stati membri provvedono affinché i centri di informazione istituiti o riconosciuti a norma dell'articolo 5 della direttiva 2000/26/CE, salvi gli obblighi di cui alla medesima, forniscano tutte le informazioni di cui al suddetto articolo a tutte le persone lese che abbiano subito danni alle cose o alle persone, a seguito di un sinistro causato da un veicolo assicurato a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva 72/166/CEE.

_______________

* GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

"

Articolo 5

Modificazione della direttiva 2000/26/CEE

La direttiva 2000/26/CE è così modificata:

1.  E' inserito il seguente considerando 16 bis:

"

(16 bis) Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 44/20011 , la parte lesa può citare in giudizio l'impresa di assicurazione della responsabilità civile nello Stato membro in cui è domiciliata.

––––––––––––

1 GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).

"

2.  All'articolo 4, paragrafo 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"
   a) l'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro o il suo mandatario presenti un'offerta d'indennizzo motivata, che comprenda anche il rimborso delle spese necessarie e adeguate dell'azione legale, nel caso in cui la responsabilità non sia contestata e il danno sia quantificato, o
"

3.  All'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2000/26/CE, la lettera a) è così modificata:

   il punto 2, ii) è soppresso;
   il punto 5, ii) è soppresso.

4.  E' inserito il seguente articolo 6 bis:

"

Articolo 6 bis

Organismo centrale

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per istituire un organismo al quale siano inviati senza indugi, contemporaneamente alle autorità giudiziarie, tutti i verbali redatti dai servizi di polizia relativamente a un incidente stradale. Tale organismo trasmette senza indugi un esemplare dei documenti ad ogni assicuratore o avvocato interessato dall'incidente. Se un veicolo non è assicurato, l'organismo contatta senza indugi il Fondo di garanzia, oppure, se è assicurato presso un assicuratore straniero, l'ufficio nazionale delle assicurazioni.

"

Articolo 6

Applicazione ai rimorchi

Le disposizioni relative agli autoveicoli della presente direttiva e delle direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sono applicate, mutatis mutandis, ai rimorchi.

Articolo 7

Attuazione

1.  Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2.  Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell"Unione europea.

Articolo 9

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a ,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

(1) GU C 227 E del 24.9.2002, pag. 387.
(2) GU C 95 del 23.4.2003, pag. 45.
(3) Posizione del Parlamento europeo del 22 ottobre 2003.
(4) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 84/5/CEE (GU L 8, dell"11.1.1984, pag.17).
(5) GU L 8 dell"11.1.1984, pag. 17; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/232/CEE (GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33).
(6) GU L 129 del 19.5.1990, pag. 33.
(7) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.
(8) GU L 257 del 27.10.1995, pag. 1.
(9) GU L 172 del 4.7.1988, pag.1, direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/26/CE.
(10) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1496/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 13).
(11)* Data di recepimento della presente direttiva di modifica.

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