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Procedura : 2013/2004(INL)
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Ciclo del documento : A7-0075/2014

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A7-0075/2014

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PV 24/02/2014 - 24
CRE 24/02/2014 - 24

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PV 25/02/2014 - 5.17
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P7_TA(2014)0126

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Martedì 25 febbraio 2014 - Strasburgo
Lotta alla violenza contro le donne
P7_TA(2014)0126A7-0075/2014
Risoluzione
 Allegato

Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–  visti gli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea (TEU),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 23, 24 e 25,

–  viste la sua risoluzione del 24 marzo 2009 sulla lotta contro le mutilazioni sessuali femminili praticate nell'UE(1) e la sua risoluzione del 14 giugno 2012 sull'abolizione delle mutilazioni genitali femminili(2),

–  vista la sua dichiarazione del 22 aprile 2009 sulla campagna "dire NO alla violenza contro le donne"(3),

–  vista la sua risoluzione del 26 novembre 2009 sull'eliminazione della violenza contro le donne(4),

–  vista la sua risoluzione del 5 aprile 2011 sulle priorità e sulla definizione di un nuovo quadro politico dell'UE in materia di lotta alla violenza contro le donne(5),

–  vista la sua risoluzione del 6 febbraio 2013 sulla 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze(6),

–  vista la sua risoluzione dell'11 ottobre 2007 sugli assassinii di donne (femminicidi) in Messico e America Centrale e sul ruolo dell'Unione europea nella lotta contro questo fenomeno(7),

–  vista la strategia della Commissione per la parità tra donne e uomini (2010-2015) presentata il 21 settembre 2010,

–  visto il Piano d'azione per l'attuazione del programma di Stoccolma della Commissione (COM(2010)0171),

–  visto il programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza per il periodo 2014-2020,

–  viste le conclusioni del Consiglio EPSCO dell'8 marzo 2010 sull'eliminazione della violenza contro le donne,

–  vista la direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio(8),

–  visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 sul tema "Eliminare alla radice la violenza domestica contro le donne"(9),

–  visti gli orientamenti dell'UE sulle violenze contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti,

–  vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul),

–  visto l'articolo 11, paragrafo 1, lettera d), della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 con la risoluzione 34/180,

–  viste le disposizioni degli strumenti giuridici delle Nazioni Unite in materia di diritti umani, in particolare quelle concernenti i diritti delle donne, quali la Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione delle Nazioni Unite per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW) e il suo protocollo facoltativo, nonché la Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati e il principio di non respingimento e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità,

–  visti gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza contro le donne, quali la dichiarazione e il programma d'azione di Vienna del 25 giugno 1993 adottato dalla conferenza mondiale sui diritti umani (A/CONF. 157/23) e la dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne del 20 dicembre 1993 (A/RES/48/104),

–  viste le risoluzioni dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 12 dicembre 1997 dal titolo "Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l'eliminazione della violenza contro le donne" (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 dal titolo "Misure da prendere per l'eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell'onore" (A/RES/57/179), del 22 dicembre 2003 dal titolo "Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne" (A/RES/58/147) e del 5 marzo 2013 dal titolo "Intensificare gli sforzi globali per l'eliminazione delle mutilazioni genitali femminili" (A/RES/67/146),

–  viste le relazioni dei relatori speciali dell'Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, nonché la raccomandazione generale n. 19 adottata dalla Commissione per l'eliminazione della discriminazione contro le donne (XI sessione, 1992),

–  viste la dichiarazione e la piattaforma d'azione di Pechino, adottate durante la quarta Conferenza mondiale sulle donne il 15 settembre 1995, e le risoluzioni del Parlamento del 18 maggio 2000 sul seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino(10), del 10 marzo 2005 sul seguito della quarta Conferenza mondiale sulla piattaforma di azione per le donne (Pechino +10)(11) e del 25 febbraio 2010 su Pechino +15 – Programma d'azione delle Nazioni Unite a favore dell'uguaglianza di genere(12),

–  viste la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 19 dicembre 2006 intitolata "Intensificazione degli sforzi per l'eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne" (A/RES/61/143), e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 1325 e 1820 su donne, pace e sicurezza,

–  viste le conclusioni della 57a sessione della commissione sullo status delle donne (CSW) delle Nazioni Unite: prevenzione ed eliminazione di ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze,

–  vista la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, Rashida Manjoo, del 16 maggio 2012,

–  visto l'articolo 5 del piano d'azione internazionale di Madrid sull'invecchiamento,

–  vista la valutazione del valore aggiunto europeo(13),

–  visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,

–  visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0075/2014),

A.  considerando che nella direttiva 2012/29/UE(14) che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la violenza di genere è definita come "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere"; che questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima, è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore";

B.  considerando che la violenza di genere coinvolge vittime e autori di ogni età, livello di istruzione, reddito e posizione sociale ed è legata alla ripartizione iniqua del potere tra le donne e gli uomini nonché a idee e comportamenti basati su stereotipi radicati nella nostra società che è necessario combattere fin dalle primissime fasi al fine di cambiare gli atteggiamenti;

C.   considerando che sono in aumento forme di violenza contro le donne praticate da mariti, partner o ex mariti o ex partner; che, in alcuni paesi, il numero delle vittime è aumentato rapidamente così come la gravità delle conseguenze, anche mortali, e che, secondo le statistiche, il numero delle donne uccise rappresenta una quota sempre maggiore del totale degli omicidi;

D.  considerando che in alcuni paesi le rilevazioni statistiche hanno evidenziato che, anche se non è aumentato il numero totale degli omicidi, è però in aumento la quota delle donne uccise sul totale degli omicidi, confermando un innalzamento della violenza contro le donne;

E.  considerando che la povertà estrema aumenta il rischio di violenza e di altre forme di sfruttamento che ostacolano la piena partecipazione delle donne a tutte le sfere della vita e il raggiungimento dell'uguaglianza di genere;

F.  considerando che rafforzare l'indipendenza e la partecipazione economica e sociale delle donne consente di ridurne la vulnerabilità nei confronti della violenza di genere;

G.  considerando che di recente sono emersi nuovi stereotipi nonché nuove forme di discriminazione e violenza a seguito del crescente utilizzo dei social network, ad esempio pratiche illecite di adescamento online ("grooming") dirette in particolare agli adolescenti;

H.  considerando che tra i giovani persistono atteggiamenti sessisti in merito ai ruoli dei due sessi; che le giovani donne le quali subiscono violenza continuano a essere incolpate e stigmatizzate dai loro coetanei e dal resto della società;

I.  considerando che, se la violenza è un'esperienza traumatica per qualsiasi uomo, donna o bambino, la violenza di genere è più frequentemente inflitta da uomini a donne e ragazze e riflette, potenziandole, le disuguaglianze tra uomini e donne, compromettendo la salute, la dignità, la sicurezza e l'autonomia delle vittime;

J.  considerando che è necessario tener conto e prendersi cura dei minori che hanno assistito alla violenza su un parente stretto, con interventi psicologici e sociali adeguati, e che i minori che hanno assistito alla violenza hanno elevate probabilità di soffrire di disturbi emotivi e di relazione;

K.  considerando che le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di una speciale assistenza e protezione, a causa dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, intimidazione e ritorsioni, in relazione a tale violenza;

L.  considerando che le donne e i bambini che hanno subito violenza necessitano di luoghi in cui ricevere servizi adeguati di assistenza sanitaria, assistenza giuridica nonché consulenza e terapia psicologica; che i centri di accoglienza per le donne devono essere adeguatamente finanziati dagli Stati membri;

M.  considerando che la violenza degli uomini contro le donne altera la posizione delle donne nella società e la loro autodeterminazione in termini di salute, accesso alla vita professionale e all'istruzione, integrazione nelle attività socio-culturali, indipendenza economica, partecipazione alla vita pubblica e politica e al processo decisionale, relazioni con gli uomini e acquisizione della propria dignità;

N.  considerando che la violenza contro le donne può lasciare profonde ferite fisiche e psicologiche, danneggiare la salute complessiva delle donne e delle ragazze, compresa la salute riproduttiva e sessuale, e, in alcuni casi, causarne la morte (il cosiddetto "femminicidio");

O.  considerando che l'istruzione e la formazione sono necessarie fin dalla più tenera età per combattere la violenza contro le donne e la violenza di genere in generale, poiché forniscono ai giovani le capacità necessarie per trattare il loro partner con rispetto, a prescindere dal sesso, e li rendono consapevoli dei principi di parità;

P.  considerando che la violenza sulle donne assume forme sempre più inaccettabili, tra cui l'inserimento delle donne in gruppi che organizzano la tratta di donne a fini di sfruttamento sessuale;

Q.  considerando che, in base a studi effettuati sulla violenza contro le donne, una percentuale stimata tra il 20 e il 25% di tutte le donne in Europa ha subito atti di violenza fisica almeno una volta nella vita adulta e più del 10% delle donne ha subito violenze sessuali che comportano l'uso della forza(15);

R.  considerando che, secondo la valutazione del valore aggiunto europeo, il costo annuo per l'UE della violenza di genere contro le donne è stimato a 228 miliardi di EUR nel 2011 (pari all'1,8 % del PIL dell'UE), di cui 45 miliardi di EUR all'anno in servizi pubblici e statali e 24 miliardi di EUR in perdita di produzione economica;

S.  considerando che l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali ha pubblicato nel marzo 2013 i risultati preliminari della sua indagine europea sulla violenza contro le donne, i quali mostrano, tra l'altro, che: quattro donne su cinque non si sono rivolte a nessun servizio (sanitario, sociale o di assistenza alle vittime) a seguito degli episodi più gravi di violenza ad opera di persone diverse dal partner; le donne che hanno chiesto aiuto si sono rivolte più spesso ai servizi medici, fattore che sottolinea la necessità di garantire che i professionisti in ambito sanitario siano in grado di affrontare le esigenze delle vittime di violenza; due donne su cinque non erano a conoscenza delle leggi o delle iniziative politiche che tutelano le donne in caso di violenza domestica e la metà ignorava l'esistenza di leggi o iniziative di prevenzione;

T.  considerando che, nella strategia per la parità tra donne e uomini 2010-2015, la Commissione sottolinea che la violenza di genere è uno dei problemi fondamentali da affrontare onde conseguire un'autentica parità tra i sessi;

U.  considerando che il quadro giuridico definito dal trattato di Lisbona offre nuove possibilità per incrementare la cooperazione in materia di politica penale a livello dell'Unione, consentendo alle istituzioni e agli Stati membri di lavorare insieme su basi certe, creando una cultura giuridica comune dell'Unione in materia di lotta contro tutte le forme di violenza e discriminazione nei confronti delle donne, che rispetti, ma non sostituisca, i sistemi e le tradizioni giuridiche nazionali;

V.  considerando che la sensibilizzazione e la mobilitazione, anche attraverso i mezzi di comunicazione e i social media, sono elementi importanti di un'efficace strategia di prevenzione;

W.  considerando che nessun intervento singolo eliminerà la violenza nei confronti delle donne, ma che un insieme di azioni infrastrutturali, giuridiche, giudiziarie, esecutive, culturali, didattiche, sociali e sanitarie, unitamente a interventi di altro genere nel settore dei servizi, possono contribuire in modo significativo a sensibilizzare la società e ridurre la violenza e le sue conseguenze;

X.  considerando che i sei obiettivi indissociabili alla base di qualsiasi misura per combattere la violenza contro le donne sono: politica, prevenzione, protezione, procedimento giudiziario, provvedimenti e partenariato;

Y.  considerando che è importante intensificare le azioni contro l'industria che considera le ragazze e le donne oggetti sessuali;

Z.  considerando che la protezione garantita alle donne contro la violenza maschile non è omogenea nell'Unione, a causa della diversità di politiche e legislazioni nei vari Stati membri, per quanto riguarda tra l'altro la definizione dei reati e l'ambito di applicazione della legislazione, e che le donne sono pertanto vulnerabili a tale violenza;

AA.  considerando che le donne possono avere esigenze particolari ed essere più vulnerabili a discriminazioni multiple, a causa di fattori quali la razza, l'appartenenza etnica, la religione o le convinzioni personali, la salute, lo stato civile, l'alloggio, lo status di migrante, l'età, la disabilità, la classe sociale, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;

AB.  considerando che in molti casi le donne non denunciano gli atti di violenza di genere subiti, e ciò per motivi diversi e complessi che includono fattori psicologici, economici, sociali e culturali, ma anche per mancanza di fiducia nella capacità della polizia, del sistema giuridico e dei servizi sociali e sanitari di aiutarle concretamente; che in alcuni casi le autorità considerano la violenza di genere un problema famigliare e pertanto risolvibile in famiglia;

AC.  considerando che la politica in materia di salute riproduttiva dovrebbe essere al centro di questo dibattito;

AD.  considerando che è indispensabile raccogliere dati disaggregati, qualitativi e quantitativi comparabili, che riguardino tutti gli aspetti del problema, per comprendere la reale portata della violenza contro le donne nell'Unione e, dunque, elaborare politiche efficaci;

AE.  considerando che il rifiuto da parte del Parlamento europeo, il 12 dicembre 2012, di approvare la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla sicurezza dalla criminalità(16) presentata dalla Commissione ribadisce la necessità di una nuova proposta di normativa dell'UE che istituisca un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza contro le donne negli Stati membri e che il Consiglio, nelle sue conclusioni del dicembre 2012, ha chiesto un miglioramento della raccolta e della divulgazione di dati comparabili, attendibili e regolarmente aggiornati riguardanti tutte le forme di violenza contro le donne, a livello sia nazionale che unionale;

AF.  considerando che la mutilazione genitale femminile è internazionalmente riconosciuta come una violazione dei diritti umani e una forma di tortura contro le ragazze e le donne e riflette disuguaglianze profondamente radicate tra i sessi; che la mutilazione genitale femminile costituisce una forma estrema di discriminazione nei confronti delle donne, è quasi sempre perpetrata su minorenni e rappresenta una violazione dei diritti dei minori;

AG.  considerando che la prostituzione può essere considerata una forma di violenza contro le donne, a causa delle sue ripercussioni sulla salute fisica e mentale, in particolar modo in caso di prostituzione forzata e di tratta delle donne finalizzata alla prostituzione;

AH.  considerando che la pericolosa tendenza a compiere delitti d'onore sta aumentando all'interno dei confini dell'Unione europea e che le ragazze sono le più colpite;

AI.  considerando che l'abuso sugli anziani è riconosciuto a livello internazionale come una violazione dei diritti umani delle donne anziane e che è necessario prevenire e combattere l'abuso sugli anziani in tutti i paesi dell'UE;

AJ.  considerando che l'adozione degli orientamenti dell'UE sulla violenza contro le donne e le ragazze e sulla lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti, nonché il capitolo specifico sulla protezione delle donne dalla violenza di genere del quadro strategico e del piano d'azione dell'Unione europea per i diritti umani, dimostrano la chiara volontà politica dell'UE di trattare come tema prioritario i diritti delle donne e di intraprendere azioni a lungo termine al riguardo; che la coerenza tra la dimensione interna e quella esterna delle politiche relative ai diritti umani può talvolta evidenziare una divergenza tra retorica e comportamento;

AK.  considerando che, secondo i rapporti di Amnesty International e le relazioni della Commissione, la mutilazione genitale femminile colpisce centinaia di migliaia di donne e ragazze in Europa e che ricorre spesso il riferimento a 500 000 vittime; che le divergenze tra le disposizioni giuridiche degli Stati membri stanno conducendo al fenomeno del cosiddetto "turismo della mutilazione genitale femminile" transfrontaliero nell'UE;

AL.  considerando che persiste la necessità che l'Unione europea continui a lavorare con i paesi terzi per eliminare la violenta pratica della mutilazione genitale femminile; che gli Stati membri e i paesi terzi la cui legislazione nazionale criminalizza la mutilazione genitale femminile dovrebbero agire conformemente a tale legislazione;

1.  chiede alla Commissione di presentare, entro la fine del 2014, sulla base dell'articolo 84 TFUE, una proposta di atto che stabilisca misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza contro le donne e le ragazze, seguendo le raccomandazioni dettagliate figuranti in allegato;

2.  chiede alla Commissione di presentare una proposta rivista di regolamento sulle statistiche europee relative ai reati violenti che preveda anche un sistema coerente per la raccolta di statistiche sulla violenza di genere negli Stati membri;

3.  chiede al Consiglio di attivare la "clausola passerella", mediante l'adozione di una decisione unanime che inserisca la violenza contro le donne e le ragazze (e altre forme di violenza di genere) fra i reati elencati all'articolo 83, paragrafo 1 TFUE;

4.  invita la Commissione a promuovere le ratifiche nazionali e ad avviare la procedura per l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul contro la violenza sulle donne, una volta valutato l'impatto e il valore aggiunto che quest'ultima comporterebbe;

5.  chiede alla Commissione di presentare una strategia paneuropea e un piano d'azione per combattere tutte le forme di violenza contro le donne e le ragazze, come previsto nel 2010 dal piano d'azione che attua il programma di Stoccolma, con il fine di una protezione concreta ed efficace dell'integrità, dell'uguaglianza (articolo 2 TUE) e del benessere (articolo 3, paragrafo 1 TUE) delle donne in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ponendo in particolare l'accento sulla prevenzione rivolta alle donne affinché esse conoscano i loro diritti, sensibilizzando anche gli uomini e i ragazzi fin dalla più giovane età in merito al rispetto dell'integrità fisica e psicologica delle donne, insistendo sulla necessità di una formazione adeguata per i servizi di polizia e di giustizia che tenga conto della specificità della violenza di genere e incoraggiando gli Stati membri a fornire assistenza alle vittime aiutandole a fare un progetto di vita e a ritrovare l'autostima per non ricadere in situazioni di vulnerabilità o di dipendenza; ritiene che detta strategia debba prestare particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, come gli anziani, i disabili, i migranti e le persone LGBT (lesbiche, gay, bisessuali e transgender) e che debba altresì prevedere misure a sostegno dei minori testimoni di atti di violenza e riconoscerli come vittime di reato;

6.  invita la Commissione a promuovere la collaborazione tra gli Stati membri da un lato e le ONG e le organizzazioni femminili dall'altro, al fine di predisporre e attuare una strategia efficace per eliminare la violenza contro le donne;

7.  esorta la Commissione a muovere i primi passi verso la creazione di un osservatorio europeo sulla violenza nei confronti delle donne e delle ragazze, basandosi sulle strutture istituzionali esistenti (Istituto europeo per l'uguaglianza di genere - EIGE), guidato da un coordinatore UE in materia;

8.  esorta la Commissione a proclamare, nei prossimi tre anni, un Anno europeo per la cessazione della violenza contro le donne e le ragazze, con l'intento di sensibilizzare i cittadini e tutti i politici in merito a tale problema diffuso che colpisce tutti gli Stati membri, al fine di presentare un piano d'azione ben definito per porre fine alla violenza contro le donne;

9.  invita gli Stati membri a lottare contro i delitti d'onore fornendo istruzione e accoglienza alle potenziali vittime e attivando campagne di sensibilizzazione su questa forma estrema di violazione dei diritti umani e sul numero di morti tragiche causate dai delitti d'onore;

10.  invita gli Stati membri e le parti interessate, in collaborazione con la Commissione, a favorire la divulgazione di informazioni sui programmi e relativi i finanziamenti dell'UE disponibili per combattere la violenza contro le donne;

11.  conferma che le raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di sussidiarietà e proporzionalità;

12.  ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte a titolo del bilancio dell'UE, sezione 3 (garantendo la totale complementarietà con la linea di bilancio esistente in relazione all'oggetto della proposta);

13.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni dettagliate in allegato alla Commissione e al Consiglio, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri, al Consiglio d'Europa e all'EIGE.

(1)GU C 117 E del 6.5.2010, pag. 52.
(2)GU C 332 E del 15.11.2013, pag. 87.
(3)GU C 184 E dell'8.7.2010, pag. 131.
(4)GU C 285 E del 21.10.2010, pag. 53.
(5)GU C 296 E del 2.10.2012, pag. 26.
(6)Testi approvati, P7_TA(2013)0045.
(7)GU C 227 E del 4.9.2008, pag. 140.
(8)GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1.
(9) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 21.
(10) GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
(11) GU C 320 E del 15.12.2005, pag. 247.
(12) GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 11.
(13) PE 504.467.
(14)Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).
(15)"Final Activity Report" della Task Force del Consiglio d'Europa per combattere la violenza contro le donne, compresa la violenza domestica (EG-TFV), settembre 2008.
(16)Testi approvati, P7_TA(2012)0494.


ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE:

RACCOMANDAZIONI DETTAGLIATE SUL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Raccomandazione 1 sull'obiettivo e sull'ambito di applicazione del regolamento da adottare

L'obiettivo del regolamento deve essere la messa a punto di misure volte a promuovere e sostenere l'azione degli Stati membri nel settore della prevenzione della violenza di genere.

Deve essere considerata violenza di genere (come già indicato nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI1) "la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere". Questo tipo di violenza può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico o perdite economiche alla vittima e può comprendere la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti "reati d'onore".

Raccomandazione 2 sulle misure di prevenzione e lotta

Gli Stati membri devono sviluppare una serie di misure per prevenire e combattere la violenza di genere contro le donne e le ragazze. In particolare:

–  messa a punto, attuazione e valutazione di strategie e programmi annuali esaustivi, anche nell'ambito della pubblica istruzione e della formazione degli insegnanti e dei professionisti nel settore ricreativo, al fine di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne e alle ragazze di godere appieno dei loro diritti e di essere libere dalla violenza e con l'obiettivo di promuovere un profondo mutamento dei comportamenti socio-culturali;

–  svolgimento di ricerche pertinenti sulla violenza di genere, ivi compreso sulle cause e sulle motivazioni di tale violenza, e raccolta e analisi di dati, pur continuando a prodigarsi per standardizzare i criteri relativi alla registrazione della violenza di genere, in modo da rendere comparabili i dati raccolti;

–  organizzazione della formazione per i funzionari e i professionisti che potrebbero trovarsi ad affrontare casi di violenza di genere, compreso il personale incaricato dell'applicazione della legge, dell'assistenza sociale, dell'assistenza ai minori (vittime o testimoni di violenza), della sanità e dei centri di emergenza, onde individuare, identificare e gestire adeguatamente tali casi, incentrandosi particolarmente sulle necessità e sui diritti delle vittime;

–  scambio di conoscenze, esperienza, informazioni e migliori pratiche attraverso la rete europea per la prevenzione della criminalità (EUCPN);

–  organizzazione di campagne di sensibilizzazione, incluse campagne specificamente destinate a uomini, se opportuno in collaborazione con le ONG, i media, e altri soggetti interessati;

–  creazione, ove non già esistenti, e sostegno di linee di aiuto (help line) nazionali gratuite con personale specializzato;

–  disponibilità di centri di accoglienza specializzati, concepiti sia come servizi di prima assistenza sia come spazi sicuri e di emancipazione per le donne, dotati di infrastrutture e personale adeguatamente formato, che possano accogliere almeno una donna ogni 10 000 abitanti;

–  sostegno alle ONG composte da donne e alla società civile che operano per prevenire la violenza di genere contro le donne e le ragazze.

Raccomandazione 3 sui relatori nazionali o meccanismi equivalenti

Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per la nomina di relatori nazionali o la creazione di meccanismi equivalenti. Le mansioni affidate a tali meccanismi dovrebbero includere lo svolgimento di valutazioni delle tendenze relative alla violenza di genere, la valutazione dei risultati delle misure adottate per combatterla a livello nazionale e locale, la raccolta di statistiche e relazioni annuali alla Commissione europea e alle commissioni competenti del Parlamento europeo.

Raccomandazione 4 sul coordinamento della strategia dell'Unione per la lotta alla violenza contro le donne

Onde contribuire a una strategia dell'Unione europea per la lotta alla violenza di genere, coordinata e consolidata, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione europea le informazioni di cui alla raccomandazione 3.

Raccomandazione 5 sulla comunicazione

Entro il 31 dicembre di ogni anno e con decorrenza dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione dei passi compiuti dagli Stati membri per l'adozione delle misure a norma del presente regolamento.

La relazione elenca le misure adottate ed evidenzia le buone prassi.

Raccomandazione 6 sulla creazione di un forum della società civile

La Commissione europea mantiene uno stretto dialogo con le pertinenti organizzazioni della società civile e i relativi organismi competenti che operano nel settore della lotta alla violenza di genere a livello locale, regionale, nazionale, europeo o internazionale, e istituisce a tal fine un forum della società civile.

Il forum costituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni e la condivisione di conoscenze e assicura uno stretto dialogo tra le istituzioni dell'Unione e i soggetti interessati.

Il forum è aperto ai soggetti interessati ai sensi del primo comma e si riunisce almeno una volta all'anno.

Raccomandazione 7 sul sostegno finanziario

Il regolamento deve indicare la fonte del sostegno finanziario nel quadro del bilancio dell'Unione (sezione III) per le azioni di cui alla raccomandazione 3.

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