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Procedura : 2013/2180(INI)
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A7-0057/2014

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Mercoledì 12 marzo 2014 - Strasburgo
Prepararsi a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza
P7_TA(2014)0232A7-0057/2014

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 marzo 2014 sulla preparazione a un mondo audiovisivo caratterizzato dalla piena convergenza (2013/2180(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

–  vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)(1),

–  vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)(2),

–  vista la direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)(3), quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009(4),

–  vista la direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)(5),

–  vista la direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)(6), quale modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009(7),

–  vista la direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità(8),

–  vista la proposta di direttiva della Commissione dell'11 luglio 2012 relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e alla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online,

—  vista la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti di tutela connessi nella società dell'informazione (''direttiva sul diritto d'autore")(9),

—  vista la sua risoluzione del 4 luglio 2013 sulla "televisione connessa"(10),

—  visto l'articolo 48 del suo regolamento,

—  visti la relazione della commissione per la cultura e l'istruzione e il parere della commissione giuridica (A7-0057/2014),

A.  considerando che per convergenza audiovisiva si intende la fusione dei servizi di media audiovisivi precedentemente diffusi in modo per lo più disgiunto, come pure il collegamento lungo la catena del valore o l'accorpamento di diversi servizi audiovisivi;

B.  considerando che convergenza significa innovazione e che occorrono nuove forme di collaborazione tra imprese e settori affinché gli utenti possano accedere ovunque, in qualsiasi momento e con qualsiasi dispositivo ai contenuti audiovisivi e ai servizi elettronici;

C.  considerando che tutte le convergenze, siano esse orizzontali (convergenza dei settori), verticali (convergenza delle catene del valore) o funzionali (convergenza delle applicazioni/dei servizi), hanno ripercussioni sul settore audiovisivo;

D.  considerando che, per quanto concerne la convergenza tecnica, sono sempre più sfumati i confini tra le questioni di diritto in materia di media e le questioni di politica della rete;

E.  considerando che la reperibilità e l'accesso alle offerte audiovisive si configurano come una delle problematiche cruciali di un mondo convergente; che la politica non dovrebbe ostacolare un sistema di autoregolamentazione per l'identificazione delle offerte che rispetta standard qualitativi minimi, e che è sempre più pressante la problematica della neutralità della rete relativamente ai collegamenti via cavo e alla telefonia mobile;

F.  considerando che la convergenza tecnica dei media è ora una realtà, con particolare riferimento alla radiodiffusione, alla stampa e a Internet, e che è ora necessario che la politica europea in materia di media, cultura e reti adegui il quadro normativo alle nuove condizioni e garantisca la definizione e l'applicazione di un livello di regolamentazione uniforme, anche alla luce dei nuovi operatori del mercato provenienti dall'Unione europea e da paesi terzi;

G.  considerando che, nonostante la crescente convergenza tecnica, le esperienze di utilizzo di apparecchiature interconnesse, nonché delle aspettative e dei profili degli utenti, sono ancora limitate;

H.   considerando che la digitalizzazione e la convergenza tecnica hanno, di per sé, un valore limitato per i cittadini e che, in un contesto mediatico convergente, sostenere alti livelli di investimento costante in contenuti europei originali continua a essere una priorità fondamentale;

I.  considerando che, alla luce dell'aumento della convergenza, è opportuno sviluppare una nuova comprensione dell'interazione dei media audiovisivi, dei servizi e delle applicazioni di tipo elettronico;

J.  considerando che il termine "portale di accesso ai contenuti" descrive qualsiasi entità che opera in qualità di intermediario tra i fornitori di contenuti audiovisivi e gli utenti finali e che normalmente riunisce, seleziona e organizza una serie di fornitori di contenuti, fornendo un'interfaccia tramite la quale gli utenti possono esplorare e accedere ai contenuti; che siffatti portali potrebbero includere piattaforme televisive (ad esempio via satellite, via cavo e IPTV), dispositivi (come televisori interconnessi e consolle per videogiochi) o servizi over-the-top;

Mercati convergenti

1.  rileva che le tendenze sempre maggiori alla concentrazione orizzontale dei settori e all'integrazione verticale lungo la catena del valore aprono nuove opportunità commerciali, ma possono altresì portare a posizioni di controllo esclusivo degli accessi;

2.  evidenzia l'insorgere dell'esigenza di un intervento normativo, qualora i portali di accesso ai contenuti controllino l'accesso ai media e abbiano un influsso diretto o indiretto sulla formazione dell'opinione pubblica; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a verificare le suddette evoluzioni, a utilizzare pienamente gli strumenti offerti dal diritto europeo in materia di concorrenza e di cartelli e, se del caso, a introdurre misure a garanzia della diversità nonché a sviluppare un quadro normativo convergente e adeguato a questi sviluppi;

3.  osserva che l'andamento del mercato indica che le imprese in futuro collegheranno sempre più i servizi di rete con la messa a disposizione di contenuti audiovisivi e che quindi Internet nella sua forma attuale, basata sul massimo accesso, potrebbe avvicinarsi sempre più a un'offerta orientata agli interessi unilaterali delle imprese;

4.  ritiene che, in linea di massima, tutti i pacchetti di dati debbano avere un trattamento analogo nell'ambito della comunicazione elettronica, indipendentemente dal contenuto, dall'applicazione, dall'origine e dall'obiettivo (principio del "massimo sforzo") e pertanto chiede, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi speciali, il mantenimento e la garanzia di un Internet libero e aperto;

5.  pone in luce la necessità di raggiungere un equilibrio tra i diritti e i doveri delle emittenti radiotelevisive e quelli degli altri operatori di mercato, mediante un quadro giuridico orizzontale che valga per tutti i media;

Accesso e reperibilità

6.  evidenzia che la neutralità della rete, nel senso di un Internet caratterizzato dal massimo sforzo, da un accesso non discriminatorio e dalla distribuzione di tutti i contenuti audiovisivi, garantisce l'offerta pluralistica di informazioni e la diversità di opinioni e di culture e rappresenta quindi un elemento fondamentale, paragonabile al principio della ridiffusione del mondo mediatico convergente; chiede pertanto alla Commissione di assicurare, adottando una disposizione vincolante sotto il profilo giuridico, il rispetto dei principi di neutralità di Internet, poiché ciò è indispensabile in un contesto in cui i media tendono a convergere;

7.  chiede un accesso esente da discriminazioni, trasparente e aperto a Internet per tutti gli utenti e i fornitori di servizi audiovisivi e si oppone a una limitazione del principio del massimo sforzo tramite piattaforme o servizi proprietari;

8.   ribadisce che le regole sulla neutralità della rete non eliminano la necessità di applicare obblighi di ridiffusione alle reti gestite o ai servizi specializzati come la TV via cavo o l'IPTV;

9.  chiede che il settore in questione elabori norme uniformi che garantiscano l'interoperabilità delle televisioni connesse, al fine di non soffocare l'innovazione;

10.  chiede che la diversità della produzione culturale e audiovisiva in un mondo convergente sia reperibile e accessibile per tutti i cittadini europei, in particolare quando i contenuti disponibili agli utenti sono stabiliti, a monte, dai fabbricanti di apparecchiature, dagli operatori di rete, dai fornitori dei contenuti o da altri aggregatori;

11.  è del parere che, nell'interesse della garanzia della diversità delle offerte e delle opinioni, la ricerca e il reperimento di contenuti audiovisivi non possano essere vincolati a interessi economici e che occorra intervenire a livello normativo soltanto quando un fornitore di piattaforme ricopre una posizione dominante sul mercato o svolge una funzione di controllo esclusivo degli accessi, al fine di favorire o svantaggiare particolari contenuti;

12.  esorta la Commissione a verificare in che misura gli operatori dei portali di accesso ai contenuti tendano ad abusare della loro posizione per privilegiare i propri contenuti, nonché a predisporre misure volte a scongiurare eventuali abusi futuri;

13.  chiede alla Commissione di definire il concetto di "piattaforma" ed elaborare, se del caso, un regolamento che includa anche il trasferimento di contenuti audiovisivi da parte delle reti tecniche;

14.  è del parere che le piattaforme nelle reti aperte che non assumono una posizione dominante sul mercato e non intralciano la libera concorrenza debbano essere escluse dalla regolamentazione relativa alle piattaforme;

15.  ritiene che sia opportuno incoraggiare la creazione di applicazioni ("apps"), dato che si tratta di un mercato crescente; sottolinea tuttavia che la diffusione delle applicazioni può determinare problemi di accesso al mercato per i produttori di contenuti audiovisivi; invita la Commissione a esaminare dove siano necessarie misure per garantire l'accessibilità e la reperibilità dei media audiovisivi e come possano essere attuate, pur ricordando che occorre intervenire a livello normativo soltanto quando un fornitore di piattaforme, mediante le applicazioni, ricopre una posizione dominante sul mercato o svolge una funzione di controllo esclusivo degli accessi, al fine di favorire o svantaggiare particolari contenuti;

16.  è del parere che gli Stati membri debbano poter adottare misure specifiche per assicurare un livello ragionevole di reperibilità e visibilità dei contenuti audiovisivi di interesse generale, onde garantire la diversità delle opinioni, e che l'utente debba essere in grado di selezionare autonomamente le offerte in modo non complicato;

Garanzia della diversità e modelli di finanziamento

17.  esorta la Commissione a determinare, a fronte della convergenza dei media, in che modo sia possibile garantire il rifinanziamento, il finanziamento e la produzione di contenuti audiovisivi europei di qualità in modo equilibrato e adeguato alle esigenze future;

18.  esorta la Commissione a esaminare in che misura la disparità di trattamento fra i servizi lineari e non lineari nell'ambito della direttiva 2010/13/UE abbia provocato distorsioni del mercato in termini di divieti di pubblicità quantitativi e qualitativi;

19.  evidenzia che le nuove strategie pubblicitarie che, per aumentare la propria efficacia, si avvalgono delle nuove tecnologie (cattura dallo schermo, definizione del profilo dei consumatori, strategie multischermo) sollevano la questione della protezione dei consumatori, della loro vita privata e dei loro dati personali; insiste, pertanto, sul fatto che occorre elaborare un insieme di norme coerenti volte a disciplinare tali strategie;

20.  esorta la Commissione a garantire, eliminando la regolamentazione riguardo alle disposizioni quantitative in materia di pubblicità per i contenuti audiovisivi lineari, una più efficace realizzazione degli obiettivi della direttiva 2010/13/UE, grazie a una maggiore flessibilità e al potenziamento della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione;

21.  è del parere che i nuovi modelli d'impresa consistenti nella commercializzazione non autorizzata di contenuti audiovisivi rappresentino una minaccia al giornalismo di alto livello, ai mezzi d'informazione che forniscono un servizio pubblico e alla radiodiffusione finanziata dalla pubblicità;

22.   ritiene che le offerte lineari e non lineari delle emittenti radiotelevisive o di altri fornitori di contenuti non possano essere modificate dal punto di vista tecnico o del contenuto, e che singoli contenuti o parti non possano essere ripresi nei pacchetti di programmi o utilizzati in altri modi a titolo gratuito o dietro pagamento senza il consenso dell'emittente o del fornitore;

23.  è del parere che, nel contesto della convergenza, anche le procedure di autorizzazione dei servizi di informazione e comunicazione elettronica finanziati da un canone, nella misura in cui si tratta di offerte audiovisive di servizio pubblico, debbano essere adeguate alle realtà digitali della concorrenza tra i media;

24.  mette in rilievo che è fondamentale che il settore pubblico possa continuare a sottrarsi ai vincoli del finanziamento pubblicitario onde conservare la sua indipendenza e invita gli Stati membri a sostenere gli sforzi intesi al finanziamento di tale settore;

Infrastruttura e frequenze

25.  rileva che una disponibilità capillare di connessioni Internet a banda larga dalle prestazioni il più possibile elevate rappresenta un presupposto basilare per la convergenza e l'innovazione dei media; sottolinea che tali reti a banda larga continuano a necessitare di ulteriore sviluppo, in particolare nelle zone rurali, ed esorta gli Stati membri a risolvere questo problema tramite iniziative di investimento nel breve termine;

26.  deplora che in Europa esistano ancora vaste zone che dispongono di un'infrastruttura per Internet limitata e ricorda alla Commissione che, per sfruttare il potenziale del mondo audiovisivo convergente, è fondamentale che i consumatori abbiano accesso a Internet ad alta velocità;

27.  esorta gli operatori del settore, in anticipazione di un futuro più convergente, a cooperare su base volontaria al fine di garantire l'esistenza di un quadro comune per le norme relative ai media, in modo che venga applicato un approccio più coerente ai diversi media e anche per garantire che i consumatori continuino a comprendere quali contenuti sono stati regolamentati e in che misura;

28.  sottolinea che norme aperte e interoperabili offrono la garanzia di un accesso libero e privo di ostacoli ai contenuti audiovisivi;

29.  osserva che alle future iniziative di autoregolamentazione spetta un ruolo centrale nella definizione di norme uniformi relativamente alle tecnologie degli utenti, nonché degli sviluppatori e dei produttori;

30.  evidenzia che lo standard di trasmissione DVB-T/T2 offre grandi opportunità, nel lungo periodo, per l'utilizzo comune della banda di frequenza di 700 MHz da parte della radiodiffusione e della telefonia mobile, in special modo mediante apparecchiature mobili ibride promettenti e l'integrazione di chip di ricezione televisiva nei dispositivi portatili;

31.  sostiene lo sviluppo di una combinazione di tecnologie che utilizzi in modo efficiente sia le tecnologie di radiodiffusione che quelle di banda larga e abbini fra loro, in modo intelligente, la radiodiffusione e la telefonia mobile ("Smart Broadcasting");

32.  è del parere che sia importante disporre di una tabella di marcia per la radiodiffusione digitale terrestre, al fine di offrire agli investitori ‒ sia del settore della radiodiffusione che della telefonia mobile ‒ la sicurezza necessaria per la pianificazione;

Valori

33.  si rammarica dell'assenza, nel Libro verde, di un riferimento esplicito alla duplice natura dei media audiovisivi quale bene culturale ed economico;

34.  rammenta alla Commissione che l'UE ha aderito alla convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali;

35.  sottolinea che la protezione della libertà dei media, la promozione del pluralismo dei media e della diversità culturale e la protezione dei minori continuano a essere valori importanti in un'epoca di convergenza;

36.  invita la Commissione, nel quadro di un'eventuale revisione della direttiva 2010/13/UE, a perseverare nei suoi sforzi per salvaguardare la libertà di stampa;

37.  invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare l'attuazione dell'articolo 13 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (SMA), relativo alla promozione della produzione di opere europee e all'accesso a tali opere attraverso servizi di media audiovisivi su richiesta ("on-demand");

38.  richiama all'attenzione della Commissione il fatto che l'inserimento del settore culturale e dei media audiovisivi all'interno degli accordi internazionali di libero scambio è in contraddizione con l'impegno dell'Unione europea a sostenere la diversità e l'identità culturali e a rispettare la sovranità degli Stati membri riguardo al proprio patrimonio culturale;

39.  incoraggia gli attori europei del settore audiovisivo a continuare a sviluppare offerte coerenti e attraenti, in particolare online, onde arricchire l'offerta europea di contenuti audiovisivi; insiste sul fatto che la questione dei contenuti deve rimanere primordiale; sottolinea che la moltitudine di piattaforme non corrisponde necessariamente a una garanzia di diversità di contenuti;

40.  sottolinea che la tutela dei giovani e la protezione dei consumatori e dei dati sono obiettivi normativi assoluti, che devono valere in ugual misura per tutti i fornitori nel settore dei media e della comunicazione di tutta l'Unione;

41.  invita la Commissione europea a garantire con maggiore impegno la tutela dei minori e dei consumatori; chiede che, per quanto concerne la protezione dei dati, valgano gli stessi criteri per tutti i fornitori che operano nell'ambito dei media e della comunicazione nel territorio dell'UE; sottolinea che il consumatore deve poter modificare facilmente e in qualsiasi momento le proprie impostazioni relative alla tutela della vita privata;

42.  evidenzia che la concorrenza globale nei mercati convergenti rende indispensabile l'elaborazione di norme adeguate di coregolamentazione e autoregolamentazione per la tutela dei giovani e dei consumatori a livello internazionale;

43.  esorta la Commissione europea e gli Stati membri a rafforzare e ampliare la gamma già esistente di attività finalizzate all'alfabetizzazione mediatica digitale e a sviluppare una metodologia per la valutazione dell'insegnamento dell'alfabetizzazione mediatica;

Quadro normativo

44.  è del parere che l'obiettivo della politica europea in materia di media e di Internet debba essere l'abbattimento delle barriere all'innovazione mediatica, senza perdere di vista, nel contempo, gli aspetti normativi di una politica dei mezzi di comunicazione democratica e culturalmente diversificata;

45.  evidenzia che l'utilizzo di contenuti simili nel medesimo dispositivo necessita di un quadro giuridico uniforme, flessibile, accessibile e orientato all'utente, che sia neutrale dal punto di vista tecnologico, trasparente e dotato di efficacia esecutiva;

46.  esorta la Commissione ad assicurare che le piattaforme siano gestite nel rispetto delle condizioni di mercato e in condizioni di concorrenza leale;

47.  chiede alla Commissione di intraprendere una valutazione di impatto per valutare se, alla luce delle evoluzioni dell'insieme dei servizi dei media audiovisivi accessibili ai cittadini europei, il campo di applicazione della direttiva SMA continui a essere pertinente;

48.  esorta la Commissione a verificare in che misura il criterio della linearità rappresenti un ostacolo al raggiungimento degli obiettivi normativi della direttiva 2010/13/UE in numerosi ambiti di un mondo convergente;

49.  raccomanda la deregolamentazione per i settori della direttiva 2010/13/UE nei quali gli obiettivi della normativa non sono raggiunti; ritiene invece che debbano essere adottate norme minime comuni per tutti i servizi di media audiovisivi a livello europeo;

50.  sottolinea che è importante che i sistemi di gestione dei diritti siano neutrali dal punto di vista tecnologico, onde rendere più agevole la possibilità di mettere a disposizione i servizi dei fornitori che operano nell'ambito dei media su piattaforme di terzi;

51.  sottolinea che il principio del paese di origine e di trasmissione, sancito dalla direttiva sui servizi di media audiovisivi, rappresenta tuttora un presupposto sostanziale per poter fornire contenuti audiovisivi anche oltre le frontiere territoriali e costituisce una pietra miliare sul percorso verso un mercato unico dei servizi; evidenzia tuttavia la necessità di adeguare il diritto dell'UE alle realtà di Internet e del digitale e di prestare una particolare attenzione alle imprese che offrono contenuti audiovisivi on-line le quali mettono in atto tentativi di evasione fiscale, in taluni Stati membri, istituendo la loro sede in paesi caratterizzati da un prelievo fiscale bassissimo;

52.  invita la Commissione a verificare se il diritto d'autore necessiti di adeguamenti per consentire uno sfruttamento adeguato dei contenuti lineari e non lineari sulle diverse piattaforme e permettere la loro accessibilità transfrontaliera;

53.  esorta la Commissione a dare un'attuazione coerente al principio della neutralità tecnologica e, se necessario, a rivedere di conseguenza il diritto d'autore europeo;

o
o   o

54.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1.
(2) GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
(3) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 33.
(4) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
(5) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 7.
(6) GU L 108 del 24.4.2002, pag. 21.
(7) GU L 337 del 18.12.2009, pag. 37.
(8) GU L 91 del 7.4.1999, pag. 10.
(9) GU L 167 del 22.6.2001, pag. 10.
(10) Testi approvati, P7_TA(2013)0329.

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