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14.11.2013 A7-0363/ 001-001
EMENDAMENTI 001-001
presentati da Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
Relazione
Giovanni La Via A7-0363/2013
Finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune
Proposta di regolamento (COM(2011)0628 C7-0341/2011 COM(2012)0551 C7-0312/2012 2011/0288(COD))
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EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*
alla proposta della Commissione
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REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIOdelsul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune (regolamento orizzontale)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la pr o p o s t a d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a ,
p r e v i a t r a s m i s s i o n e d e l p r o g e t t o d i a t t o l e g i s l a t i v o a i p a r l a m e n t i n a z i o n a l i ,
v i s t o i l p a r e r e d e l C o m i t a t o e c o n o m i c o e s o c i a l e e u r o p e o ,
%
d e l i b e r a n d o s e c o n d o l a p r o c e d u r a l e g i s l a t i v a o r d i n a r i a ,
c o n s i d e r a n d o q u a n t o s e g u e:
(1) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, "La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell'alimentazione, delle risorse naturali e del territorio espone le potenziali sfide, gli obiettivi e gli orientamenti della politica agricola comune (PAC) dopo il 2013. Alla luce del dibattito su tale comunicazione, la PAC dovrebbe essere riformata a partire dal 1° gennaio 2014. La riforma dovrą riguardare t u t t i i p r i n c i p a l i s t r u m e n t i d e l l a P A C , c o m p r e s o i l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 2 9 0 / 2 0 0 5 d e l C o n s i g l i o %. D e l l ' e s p e r i e n z a m a t u r a t a c o n l ' a t t u a z i o n e d i t a l e r e g o l a m e n t o e m e r g e c h e o c c o r r e a d a t t a r e a l c u n i e l e m e n t i d e l m e c c a n i s m o d i f i n a n z i a m e n t o e d i m o n i t o r a g g i o . V i s t a l a p o r t a t a d e l l a r i f o r m a , č o p p o r t u n o a b r o g a r e i l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 2 9 0 / 2 0 0 5 e s o s t i t u i r l o c o n u n n u o v o r e g o l a m e n t o . P e r q u a n t o p o s s i b i l e č o p p o r t u n o c h e l a r i f o r m a a r m o n i z z i , r a z i o n a l i z z i e s e m p l i f i c h i l e d i s p o s i z i o n i .
%
( 3 ) A l f i n e d i i n t e g r a r e o modificare determinati elementi non essenziali del presente regolamento č opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento, gli obblighi degli organismi pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilitą in materia di gestione e di controllo, le misure da finanziare mediante il bilancio dell'Unione nell'ambito dell'intervento pubblico e il valore da attribuire alle operazioni relative all'intervento pubblico, le deroghe alla non ammissibilitą dei pagamenti effettuati dagli organismi pagatori ai beneficiari anteriormente alla prima o successivamente all'ultima data possibile, la compensazione tra le spese e le entrate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), i metodi applicabili agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi nei casi in cui all'apertura dell'esercizio il bilancio dell'Unione non sia ancora stato adottato, o se l'importo globale degli impegni previsti supera la soglia di cui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il rinvio dei pagamenti mensili della Commissione agli Stati membri in relazione alle spese nell'ambito del FEAGA e le condizioni che disciplinano la riduzione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR, la sospensione dei pagamenti mensili o dei pagamenti intermedi per i quali non siano state presentate in tempo le pertinenti statistiche, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in materia di controlli, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche nel contesto della procedura di verifica di conformitą, il recupero dei crediti, i requisiti rispetto alle procedure doganali, le revoche degli aiuti e le sanzioni in caso di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilitą, gli impegni o altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, le misure di mercato per le quali la Commissione puņ sospendere i pagamenti mensili, le norme sulle cauzioni, le norme sul funzionamento del sistema integrato di gestione e di controllo, le misure escluse dal controllo delle operazioni, la modifica della somma delle entrate o dei pagamenti al di sotto della quale il documento commerciale delle imprese non dovrebbe di norma essere verificato in virtł del presente regolamento, le sanzioni da applicare nell'ambito della condizionalitą, le esigenze di controllo nel settore vitivinicolo, le disposizioni sul mantenimento dei pascoli permanenti, le disposizioni sul fatto generatore e sul tasso di cambio che devono utilizzare gli Stati membri che non utilizzano l'euro, le misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale, il contenuto del quadro comune di valutazione delle misure adottate nell'ambito della PAC e le misure transitorie. Č particolarmente importante che la Commissione, nel corso del suo lavoro preparatorio, svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti. Quando elabora e redige atti delegati la Commissione č tenuta a procedere alla trasmissione simultanea, tempestiva ed appropriata dei relativi documenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(4) La PAC comporta una serie di misure, tra cui misure attinenti allo sviluppo rurale, di cui occorre garantire il finanziamento per contribuire al conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune. Trattandosi di misure che, pur presentando alcune similitudini, sono comunque diverse per molti aspetti, č opportuno assoggettare il loro finanziamento ad un unico insieme di disposizioni che autorizzi, se necessario, trattamenti differenziati. Il regolamento (CE) n. 1290/2005 ha istituito due Fondi agricoli europei: il FEAGA e il FEASR. Č opportuno mantenere questi due Fondi.
(5) Č opportuno che il regolamento (UE) n. 966/2012 e le disposizioni adottate a norma del medesimo si applichino alle misure previste dal presente regolamento. In particolare, il presente regolamento stabilisce disposizioni connesse alla gestione concorrente con gli Stati membri, basata sui principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e non discriminazione, nonché disposizioni sul funzionamento degli organismi riconosciuti e i principi di bilancio; occorre rispettare tali disposizioni nel quadro del presente regolamento.
(5 bis) Per assicurare la coerenza tra le prassi degli Stati membri e l'applicazione armonizzata della clausola di forza maggiore, il presente regolamento dovrebbe prevedere, ove opportuno, deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali, nonché un elenco non esaustivo dei possibili casi di forza maggiore e di circostanze eccezionali che dovrebbero essere riconosciuti dalle autoritą nazionali competenti. Le autoritą potrebbero utilizzare l'elenco per individuare i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali. La decisione dovrebbe tuttavia essere adottata caso per caso, sulla base delle pertinenti prove soddisfacenti per l'autoritą competente, e il concetto di forza maggiore nell'ambito del diritto agrario dovrebbe essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia.
(6) Č necessario che le spese della PAC, comprese quelle per lo sviluppo rurale, siano finanziate dal bilancio dell'Unione attraverso entrambi i Fondi, o direttamente, o in gestione concorrente con gli Stati membri. Occorre precisare i tipi di misure che possono essere finanziate a titolo dei suddetti Fondi.
(7) Č opportuno prevedere disposizioni per il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri, per l'attuazione di procedure che permettano di ottenere le necessarie dichiarazioni di gestione e la certificazione dei sistemi di gestione e di controllo nonché la certificazione dei conti annuali ad opera di organismi indipendenti. Inoltre, per garantire la trasparenza dei controlli nazionali, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione, convalida e pagamento, per ridurre gli audit e gli adempimenti amministrativi a carico dei servizi della Commissione e degli Stati membri nei casi in cui sia richiesto il riconoscimento di ogni singolo organismo pagatore, č opportuno limitare il numero di autoritą e organismi cui sono delegate tali competenze, tenendo conto dell'ordinamento costituzionale di ogni Stato membro. Tuttavia, per evitare costi superflui di riorganizzazione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
(8) Č importante che gli Stati membri che riconoscono pił di un organismo pagatore designino un organismo pubblico di coordinamento unico, con il compito di garantire la coerenza nella gestione dei fondi, di fungere da collegamento tra la Commissione e gli organismi pagatori riconosciuti e di provvedere alla rapida comunicazione delle informazioni richieste dalla Commissione sulle attivitą dei vari organismi pagatori. L'organismo pubblico di coordinamento dovrebbe anche adottare e coordinare azioni intese a risolvere eventuali carenze di natura comune e tenere la Commissione informata del seguito dato, oltre che promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle disposizioni e delle norme comuni.
(9) Solo gli organismi pagatori riconosciuti dagli Stati membri offrono garanzie ragionevoli quanto all'effettiva realizzazione dei necessari controlli prima dell'erogazione degli aiuti dell'Unione ai beneficiari. Occorre quindi prevedere espressamente che possono essere rimborsate dal bilancio dell'Unione solo le spese effettuate dagli organismi pagatori riconosciuti.
(10) Per permettere ai beneficiari di conoscere meglio il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione delle aziende, da un lato, e le norme riguardanti l'ambiente, il cambiamento climatico, le buone condizioni agronomiche dei terreni, la sicurezza alimentare, la salute pubblica, la salute animale, la salute delle piante e il benessere degli animali, dall'altro, č necessario che gli Stati membri istituiscano un sistema di consulenza aziendale completo per orientare i beneficiari. Tale sistema di consulenza aziendale dovrebbe comunque lasciare impregiudicati l'obbligo e le responsabilitą dei beneficiari di rispettare tali norme. Gli Stati membri sono tenuti anche a garantire una netta separazione tra le attivitą di consulenza e le attivitą di controllo.
(11) Il sistema di consulenza aziendale dovrebbe comprendere come minimo gli obblighi a livello di azienda derivanti dagli obblighi e dalle norme che rientrano nel campo di applicazione della condizionalitą. Tale sistema dovrebbe comprendere anche le condizioni da rispettare per l'ottenimento dei pagamenti diretti riguardanti le pratiche agricole benefiche per il clima e p e r l ' a m b i e n t e , %i l m a n t e n i m e n t o d e l l a s u p e r f i c i e a g r i c o l a , p r e v i s t e d a l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . P D / x x x & d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o , d e l x x x , r e c a n t e n o r m e s u i p a g a m e n t i d i r e t t i a g l i a g r i c o l t o r i n e l l ' a m b i t o d e i r e g i m i d i s o s t e g n o p r e v i s t i d a l l a PAC, nonché misure proposte dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitivitą, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialitą.
Il sistema dovrebbe infine contemplare i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare disposizioni specifiche della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare l'osservanza dei principi generali di difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE.
(12) Č opportuno che l'adesione dei beneficiari al sistema di consulenza aziendale sia facoltativa. L'adesione al sistema deve essere aperta a tutti i beneficiari, anche a quelli che non ricevono alcun sostegno nell'ambito della PAC, ferma restando la possibilitą per gli Stati membri di stabilire criteri di prioritą. Data la natura del sistema, č opportuno che sia garantita la riservatezza delle informazioni ottenute nell'esercizio dell'attivitą di consulenza, tranne in caso di grave violazione del diritto unionale o nazionale. Per garantire l'efficacia del sistema č necessario che i consulenti siano in possesso di adeguate qualifiche e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
(13) Occorre che la Commissione metta a disposizione degli Stati membri gli stanziamenti necessari a coprire le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti a titolo del FEAGA, sotto forma di rimborso in base alla contabilizzazione delle spese sostenute da tali organismi. Fino al versamento dei rimborsi sotto forma di pagamenti mensili, occorre che gli Stati membri mobilitino i fondi necessari in funzione del fabbisogno dei rispettivi organismi pagatori riconosciuti. Č opportuno che le spese amministrative e per il personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari per l'attuazione della PAC siano a loro carico.
(14) Il ricorso al sistema agrometeor o l o g i c o e l ' a c q u i s i z i o n e e i l p e r f e z i o n a m e n t o d i i m m a g i n i s a t e l l i t a r i h a l o s c o p o d i o f f r i r e a l l a C o m m i s s i o n e , i n p a r t i c o l a r e , g l i s t r u m e n t i p e r g e s t i r e %i m e r c a t i a g r i c o l i , f a c i l i t a r e i l m o n i t o r a g g i o d e l l e s p e s e a g r i c o l e e m o n i t o r a r e l e r i s o r s e a g r i c o l e a medio e lungo termine. Inoltre, alla luce dell'esperienza maturata con l'applicazione del regolamento (CE) n. 165/94 del Consiglio, occorre incorporare nel presente regolamento alcune delle sue disposizioni e abrogare pertanto il regolamento (CE) n. 165/94.
(15) Nell'ambito del rispetto della disciplina di bilancio č necessario definire il massimale annuo per le spese finanziate dal FEAGA tenendo conto dei massimali fissati per tale Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx del Consiglio [QFP].
(16) La disciplina di bilancio impone altresģ che il massimale annuo delle spese finanziate dal FEAGA sia rispettato in ogni momento e in ogni fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio. A tal fine č necessario che il massimale nazionale per i pagamenti diretti fissato per Stato membro dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] sia considerato un massimale finanziario per i pagamenti diretti dello Stato membro interessato e che i rimborsi di tali pagamenti non superino detto massimale. La disciplina di bilancio impone inoltre che tutti gli atti proposti dalla Commissione o adottati dal legislatore o dalla Commissione nel quadro della PAC e finanziati dal bilancio del FEAGA rispettino il massimale annuale delle spese finanziate dallo stesso Fondo.
(17) Per garantire che gli importi da finanziare nell'ambito della PAC rispettino i suddetti massimali annui, č opportuno mantenere il meccanismo finanziario previsto dal regolamento (CE) n. 73/2009 % , i l q u a l e p e r m e t t e d i a d a t t a r e i l l i v e l l o d e l s o s t e g n o d i r e t t o . N e l l o s t e s s o c o n t e s t o o c c o r r e a u t o r i z z a r e l a C o m m i s s i o n e a f i s s a r e g l i a d a t t a m e n t i n e c e s s a r i q u a l o r a e s s i n o n s i a n o s t a t i f i s s a t i d a l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d a l C o n s i g l i o a n t e r i o r m e n t e a l 3 0 giugno dell'anno civile al quale si applicano.
(17 bis) Per sostenere il settore agricolo in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli occorre istituire una riserva per le crisi mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria.
(17 ter) L'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012 stabilisce che gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento possono essere oggetto di un riporto limitato esclusivamente all'esercizio successivo e che tale riporto puņ condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei destinatari finali ai quali č stato applicato, nell'esercizio precedente, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui all'articolo 25 del presente regolamento. Qualora gli stanziamenti siano cosģ riportati all'esercizio successivo, le amministrazioni nazionali dovrebbero procedere a pagamenti a due gruppi di beneficiari di pagamenti diretti in un unico esercizio: da un lato rimborsare, dall'importo inutilizzato della disciplina finanziaria riportato, agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nel corso dell'esercizio precedente, dall'altro effettuare i pagamenti diretti nell'esercizio N agli agricoltori che li hanno richiesti. Per evitare un onere amministrativo eccessivo a carico delle amministrazioni nazionali occorre prevedere una deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 966/2012 che consenta alle amministrazioni nazionali di rimborsare l'importo riportato all'esercizio N agli agricoltori soggetti a disciplina finanziaria nell'anno N anziché agli agricoltori soggetti ad essa nell'anno N-1.
(18) Le misure adottate per stabilire la partecipazione finanziaria del FEAGA e del FEASR, relative al calcolo dei massimali finanziari, non hanno alcuna incidenza sulle competenze dell'autoritą di bilancio designata dal TFUE. Č quindi necessario che tali misure si basino sugli importi di riferimento fissati in conformitą dell'Accordo interistituzionale del tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria e del regolamento (CE) n. xxx/xxx [QFP].
(19) La disciplina di bilancio implica inoltre l'esame costante della situazione finanziaria a medio termine. Per questo, all'atto della presentazione del progetto di bilancio di un dato anno, č necessario che la Commissione presenti le proprie previsioni e analisi al Parlamento europeo e al Consiglio e proponga, se del caso, misure appropriate al legislatore. Č inoltre opportuno che la Commissione si avvalga pienamente e in qualsiasi momento delle sue competenze di gestione per garantire il rispetto del massimale annuo e proponga, se necessario, al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, misure appropriate per risanare la situazione finanziaria. Se al termine di un esercizio finanziario le domande di rimborso presentate dagli Stati membri non permettono di rispettare il massimale annuo, č opportuno dare alla Commissione la possibilitą di prendere provvedimenti per garantire, da un lato, la ripartizione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri in proporzione alle domande di rimborso pendenti e, dall'altro, il rispetto del massimale fissato per tale anno. Č opportuno che i pagamenti dell'anno considerato siano imputati all'esercizio finanziario successivo e che sia fissato definitivamente l'importo totale del finanziamento unionale per Stato membro, nonché una compensazione tra Stati membri in modo da poter rispettare l'importo fissato.
(20) Al momento dell'esecuzione del bilancio, č opportuno che la Commissione ponga in essere un sistema mensile di allarme e di sorveglianza delle spese agricole %, c h e l e c o n s e n t a d i r e a g i r e i l p i ł r a p i d a m e n t e p o s s i b i l e i n c a s o d i r i s c h i o d i s u p e r a m e n t o d e l m a s s i m a l e a n n u o , d i a d o t t a r e l e m i s u r e a p p r o p r i a t e n e l q u a d r o d e l l e c o m p e t e n z e d i g e s t i o n e c h e l e i n c o m b o n o e , q u a l o r a t a l i m i s u r e r i s u l t i n o i n s u f f i c i e n t i , d i proporre altre misure. Č opportuno che la Commissione trasmetta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione periodica che raffronti l'andamento delle spese sostenute con le stime delle spese fino alla data della relazione e valuti la prevedibile esecuzione per il resto dell'esercizio finanziario.
(21) Č necessario che il tasso di cambio utilizzato dalla Commissione nell'elaborazione dei documenti finanziari rifletta le ultime informazioni disponibili, tenendo conto del periodo che intercorre tra l'ela b o r a z i o n e d e i d o c u m e n t i e l a l o r o t r a s m i s s i o n e .
( 2 2 ) I l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . C R / x x x d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o %p r e v e d e d i s p o s i z i o n i a p p l i c a b i l i a l s o s t e g n o f i n a n z i a r i o c o n c e s s o d a i F o n d i i v i c o n t e m p l a t i , c o m p r e s o i l F E A S R . T a l i d i s p o s i z i o n i c omprendono anche alcune norme sull'ammissibilitą delle spese, sulla gestione finanziaria e sui sistemi di gestione e di controllo. Per quanto riguarda la gestione finanziaria del FEASR, ai fini della chiarezza del diritto e della coerenza tra i Fondi agricoli, č opportuno fare riferimento alle pertinenti disposizioni relative agli impegni di bilancio, ai termini di pagamento e al disimpegno di cui al regolamento (UE) n. CR/xxx.
(23) Il finanziamento dei programmi di sviluppo rurale forma oggetto di una partecipazione finanziaria del bilancio dell'Unione in base ad impegni per frazioni annue. Č opportuno che gli Stati membri possano usare gli stanziamenti del bilancio dell'Unione non appena ha inizio l'attuazione dei loro programmi. Occorre quindi predisporre un sistema di prefinanziamento destinato a garantire un flusso regolare di fondi, che permetta l'esecuzione dei pagamenti ai beneficiari nei tempi dovuti, e fissare i limiti di una tale misura.
(24) Oltre al prefinanziamento č opportuno operare una distinzione tra i pagamenti effettuati dalla Commissione agli organismi pagatori riconosciuti. Occorre fissare i pagamenti intermedi, il pagamento del saldo e le modalitą del loro versamento. La regola del disimpegno automatico dovrebbe contribuire ad accelerare l'attuazione dei programmi e alla sana gestione finanziaria. Le norme sui quadri nazionali degli Stati membri con programmi regionali previste nel regolamento [SR] forniscono anche uno strumento per gli Stati membri per assicurare l'esecuzione e la sana gestione finanziaria.
(25) Č opportuno che l'aiuto dell'Unione sia versato per tempo ai beneficiari in modo da permettere loro di utilizzarlo efficacemente. La mancata osservanza, da parte degli Stati membri, dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione rischia di creare gravi problemi ai beneficiari e di mettere a repentaglio il principio dell'annualitą del bilancio unionale. Andrebbero quindi escluse dal finanziamento concesso dall'Unione le spese sostenute senza rispettare i termini di pagamento. Nel rispetto del principio di proporzionalitą č opportuno che la Commissione possa fissare le disposizioni che permettono di derogare a questa regola generale. Questo principio, sancito dal regolamento (CE) n. 1290/2005, deve essere mantenuto ed essere applicato sia al FEAGA che al FEASR %.
( 2 6 ) I l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 2 9 0 / 2 0 0 5 p r e v e d e l a p o s s i b i l i t ą d i r i d u z i o n i e d i s o s p e n s i o n i d e i p a g a m e n t i m e n s i l i o i n t e r m e d i p e r i l F E A G A e i l F E A S R . N o n o s t a n t e l a p o r t a t a p i u t t o s t o a m p i a d i t a l i d i s p o s i z i o n i č e m e r s o c h e , n e l l a p r a s s i , v i s i f a r i c o r s o sostanzialmente per ridurre i pagamenti in caso di mancata osservanza dei termini di pagamento, dei massimali e di simili problemi contabili che si possono agevolmente riscontrare nelle dichiarazioni di spesa. Tali disposizioni prevedono anche l'applicazione di riduzioni e sospensioni in caso di lacune gravi e persistenti nei sistemi nazionali di controllo, ma le subordinano a condizioni sostanziali piuttosto restrittive e prevedono una procedura speciale in due tappe. L'autoritą di bilancio ha ripetutamente chiesto alla Commissione di sospendere i pagamenti agli Stati membri inadempienti. In questo contesto č necessario chiarire il sistema previsto dal regolamento (CE) n. 1290/2005 e fondere in un articolo unico le norme relative alle riduzioni e alle sospensioni applicabili sia al FEAGA che al FEASR. Č opportuno che il sistema delle riduzioni per "problemi contabili" sia mantenuto %i n l i n e a c o n l e p r a s s i a m m i n i s t r a t i v e i n v i g o r e . Č o p p o r t u n o c h e l a p o s s i b i l i t ą d i r i d u r r e o s o s p e n d e r e i p a g a m e n t i i n c a s o d i l a c u n e s i g n i f i c a t i v e e p e r s i s t e n t i n e i s i s t e m i d i c o n t r o l l o n a z i o n a l i s i a r a f f o r z a t a a l f i n e d i f o r n i r e a l l a C o m m i s s i o n e l a p o s s i b i l i t ą d i s o s p e n d e r e r a p i d a m e n t e i p a g a m e n t i o v e s i a n o i n d i v i d u a t e l a c u n e g r a v i . T a l e p o s s i b i l i t ą d o v r e b b e i n o l t r e e s s e r e e s t e s a a i c a s i d i n e g l i g e n z a n e l s i s t e m a d i r e c u p e r o d i p a g a m e n t i i r r e g o l a r i %.
( 2 7 ) L a n o r m a t i v a a g r i c o l a s e t t o r i a l e r i c h i e d e a g l i S tati membri l'invio di informazioni sul numero di controlli effettuati e sui loro risultati entro determinati termini. Queste statistiche di controllo sono usate per determinare il livello di errore a livello di Stato membro e, pił in generale, per la verifica della gestione del FEAGA e del FEASR. Si tratta di un'importante fonte di informazione che permette alla Commissione di sincerarsi della corretta gestione delle risorse e costituisce un elemento fondamentale della dichiarazione annuale di affidabilitą. Data l'estrema importanza di queste statistiche e per far sģ che gli Stati membri rispettino l'obbligo di inviarle entro i termini, č necessario stabilire una disposizione dissuasiva della trasmissione tardiva dei dati richiesti, proporzionata alla quantitą di dati mancanti. Č quindi opportuno prevedere disposizioni che permettano alla Commissione di sospendere una parte dei pagamenti mensili o intermedi nel caso in cui le statistiche richieste non siano state trasmesse entro i termini.
(28) Per permettere che le risorse finanziarie del FEAGA e del FEASR possano essere riutilizzate, č necessario adottare norme circa la destinazione di importi specifici. Č opportuno che l'elenco contenuto nel regolamento (CE) n. 1290/2005 sia completato con gli importi corrispondenti ai pagamenti tardivi e alle liquidazioni dei conti per quanto riguarda la spesa a titolo del FEAGA. Inoltre, il regolamento (CEE) n. 352/78 del Consiglio %c o n t e n e v a n o r m e s u l l e d e s t i n a z i o n i d e g l i i m p o r t i r i s u l t a n t i d a l l ' i n c a m e r a m e n t o d e l l e c a u z i o n i . Č o p p o r t u n o a r m o n i z z a r e t a l i n o r m e e f o n d e r l e c o n l e d i s p o s i z i o n i i n v i g o r e i n m a t e r i a d i e n t r a t e c o n d e s t i n a z i o n e s p e c i f i c a . I l r e g o l a m e n t o ( C E E ) n . 3 5 2 / 7 8 d o v r e b b e p e r t a n t o e s s e r e a b r o g a t o .
( 2 9 ) I l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 8 1 4 / 2 0 0 0 d e l C o n s i g l i o %e l e r e l a t i v e m o d a l i t ą d i a t t u a z i o n e d e f i n i s c o n o l e m i s u r e d i i n f o r m a z i o n e r e l a t i v e a l l a P A C c h e p o s s o n o e s s e r e f i n a n z i a t e a n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 5 , l e t t e r a c ) , d e l r e g o l a mento (CE) n. 1290/2005. Il citato regolamento (CE) n. 814/2000 contiene un elenco di tali misure e dei loro obiettivi e stabilisce le norme per il loro finanziamento e per l'attuazione dei relativi progetti. Dopo l'adozione di tale regolamento sono state adottate disposizioni in materia di sovvenzioni e appalti pubblici con il regolamento (UE) n. xxx/xxx[FR]. Č opportuno che le stesse disposizioni si applichino anche alle misure di informazione nell'ambito della PAC. Per motivi di semplificazione e coerenza č quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 814/2000 e mantenerne le disposizioni specifiche relative alle finalitą e ai tipi di misure da finanziare. Oltre che garantire l'efficace comunicazione delle prioritą politiche dell'Unione, tali misure dovrebbero tener conto anche dell'esigenza di rendere pił efficiente la comunicazione al pubblico e di potenziare le sinergie tra le attivitą di comunicazione svolte per iniziativa della Commissione. Per questo esse dovrebbero contemplare anche misure di informazione attinenti alla PAC nel quadro della comunicazione istituzionale, come indicato nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Un bilancio per la strategia Europa 2020 Parte II: schede tematiche.
(30) Le azioni e le misure previste dalla politica agricola comune sono finanziate in parte nell'ambito della gestione concorrente. Per garantire il rispetto della sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione, la Commissione dovrebbe procedere alla verifica della corretta gestione dei Fondi da parte delle autoritą degli Stati membri incaricate di eseguire i pagamenti. Č quindi opportuno stabilire la natura delle verifiche a cui la Commissione puņ procedere e precisare le condizioni che le consentono di assumersi le sue responsabilitą in materia di esecuzione del bilancio, nonché chiarire gli obblighi di cooperazione che incombono agli Stati membri.
(31) Per permettere alla Commissione di assolvere l'obbligo di accertarsi dell'esistenza e del corretto funzionamento, negli Stati membri, dei sistemi di gestione e di controllo delle spese unionali e fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri, č necessario prevedere l'esecuzione di verifiche da parte di persone incaricate dalla Commissione e la facoltą, per quest'ultima, di chiedere assistenza agli Stati membri.
(32) Č necessario ricorrere quanto pił possibile all'informatica per elaborare le informazioni da trasmettere alla Commissione. In occasione delle verifiche, la Commissione deve poter avere pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, su supporto sia cartaceo sia elettronico.
(33) Per pronunciarsi sulla relazione finanziaria tra gli organismi pagatori riconosciuti e il bilancio dell'Unione č opportuno che la Commissione proceda ogni anno alla liquidazione dei conti di tali organismi. Č opportuno che la decisione di liquidazione dei conti riguardi la completezza, l'esattezza e la veridicitą dei conti trasmessi, ma non la conformitą delle spese con la normativa unionale.
(34) Č necessario che la Commissione, la quale, in virtł dell'articolo 317 del TFUE, ha il compito di dare esecuzione al bilancio in cooperazione con gli Stati membri decida, mediante atti di esecuzione, in merito alla conformitą delle spese sostenute dagli Stati membri con la normativa dell'Unione. Occorre dare agli Stati membri il diritto di giustificare le loro decisioni di pagamento e di ricorrere alla conciliazione in caso di disaccordo con la Commissione. Per dare agli Stati membri garanzie di ordine giuridico e finanziario sulle spese sostenute in passato, č opportuno fissare un periodo massimo entro il quale la Commissione decide quali sono le conseguenze finanziarie della mancata osservanza. Č opportuno che la procedura della verifica di conformitą sia stabilita, per quanto riguarda il FEASR, in linea con le disposizioni sulle rettifiche finanziarie applicate dalla Commissione, stabilite nella parte II del regolamento (UE) n. CR/xxx.
(35) In caso di recupero di importi versati dal FEAGA, le somme recuperate dovrebbero essere rimborsate a tale Fondo, se si tratta di spese non conformi alla normativa dell'Unione e a cui non si ha diritto. Per dare il tempo sufficiente per svolgere tutti i procedimenti amministrativi necessari, inclusi i controlli interni, gli Stati membri dovrebbero chiedere al beneficiario la restituzione entro 18 mesi dalla data alla quale l'organismo pagatore o l'ente incaricato del recupero ha approvato e, se del caso, ricevuto una relazione di controllo o un documento analogo che constata che si č verificata un'irregolaritą. Č opportuno istituire un sistema di responsabilitą finanziaria nei casi in cui siano state commesse irregolaritą e in cui non sia stato possibile recuperare l'intero importo. A tal fine č opportuno istituire una procedura che permetta alla Commissione di tutelare gli interessi del bilancio dell'Unione, decidendo di imputare allo Stato membro responsabile una parte delle somme andate perdute a causa di irregolaritą o che non sono state recuperate entro termini ragionevoli. Č necessario che le norme si applichino a tutti gli importi non ancora recuperati alla data di entrata in vigore del presente regolamento. In certi casi di negligenza da parte dello Stato membro, appare anche giustificato imputare l'intera somma a tale Stato membro. Tuttavia, fermo restando il rispetto degli obblighi che incombono agli Stati membri nell'ambito delle loro procedure interne, č opportuno ripartire equamente l'onere finanziario tra l'Unione e lo Stato membro. Č opportuno che le stesse norme si applichino per il FEASR, specificando tuttavia che le somme recuperate o cancellate in seguito a irregolaritą devono restare a disposizione dei programmi di sviluppo rurale approvati nello Stato membro interessato in quanto si tratta di somme che sono state assegnate a tale Stato. Occorre anche stabilire disposizioni sugli obblighi di comunicazione fatti agli Stati membri.
(36) Le procedure di recupero poste in atto dagli Stati membri possono ritardare i recuperi di vari anni senza che vi sia alcuna certezza quanto alla loro effettiva realizzazione. I costi connessi a queste procedure possono inoltre rivelarsi sproporzionati rispetto agli importi effettivamente riscossi o che prevedibilmente lo saranno. Di conseguenza č opportuno permettere, in certi casi, agli Stati membri di porre fine alle procedure di recupero.
(37) Per tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione č opportuno che gli Stati membri adottino misure che permettano loro di accertarsi che le operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR siano reali e correttamente eseguite. Č altresģ necessario che gli Stati membri si adoperino per la prevenzione, l'accertamento e l'adeguato trattamento di eventuali irregolaritą o inadempienze commesse dai beneficiari. A tal fine %o c c o r r e a p p l i c a r e i l r e g o l a m e n t o ( C E , E u r a t o m ) n . 2 9 8 8 / 9 5 d e l C o n s i g l i o . Č o p p o r t u n o c h e g l i S t a t i m e m b r i i m p o n g a n o s a n z i o n i n a z i o n a l i e f f i c a c i , d i s s u a s i v e e p r o p o r z i o n a t e i n c a s o d i v i o l a z i o n e d e l l a l e g i s l a z i o n e s e t t o r i a l e a g r i c o l a , q u a l o r a g l i a t t i l e g islativi e non legislativi dell'Unione non prevedano norme particolareggiate sulle sanzioni amministrative.
(37 bis) Occorre evitare il finanziamento a titolo della PAC di attivitą che generano costi aggiuntivi in altre aree di intervento comprese nel bilancio generale dell'Unione europea, in particolare l'ambiente e la sanitą pubblica. Inoltre, l'introduzione di nuovi regimi di pagamento e dei connessi sistemi di controllo e di sanzionamento non dovrebbe determinare procedure amministrative complesse e oneri burocratici aggiuntivi non necessari.
(38) Vari regolamenti settoriali agricoli contengono disposizioni recanti i principi generali in materia di controlli, revoche di pagamenti indebiti e l'imposizione di sanzioni. Č opportuno riunire tutte queste disposizioni nello stesso quadro legislativo di portata orizzontale. Esse devono riguardare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli amministrativi e di controlli in loco, il cui scopo č verificare la conformitą alle disposizioni delle misure CAP, e le norme sul recupero, la riduzione e l'esclusione dell'aiuto. Occorre anche stabilire norme relative ai controlli di obblighi non necessariamente legati al pagamento di un aiuto.
(39) Diverse disposizioni di regolamenti settoriali agricoli impongono il deposito di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Č necessario che a tutte queste disposizioni si applichi un'unica norma orizzontale in modo da rendere pił rigoroso il dispositivo delle cauzioni .
( 4 0 ) Č n e c e s s a r i o c h e n e g l i S t a t i m e m b r i s i a o p e r a t i v o u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i g e s t i o n e e d i c o n t r o l l o d i d e t e r m i n a t i p a g a m e n t i p r e v i s t i d a l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . x x x / x x x [ P D ] e d a l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . S R / x x x d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o %. P e r migliorare l'efficienza e il controllo dei pagamenti concessi dall'Unione č opportuno autorizzare gli Stati membri ad avvalersi del sistema integrato anche per altri regimi di sostegno unionali.
(41) Č opportuno che i principali elementi costitutivi del sistema integrato - in particolare le disposizioni relative a una banca dati informatizzata, a un sistema di identificazione delle parcelle agricole, alle domande di aiuto o di pagamento e a un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto - siano mantenuti tenendo conto dell'evoluzione di tale politica, dell'introduzione del pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente e dei vantaggi ecologici degli elementi caratteristici del paesaggio. Gli Stati membri dovrebbero fare un uso appropriato della tecnologia al momento di istituire tali sistemi, al fine di ridurre l'onere amministrativo e garantire controlli efficaci ed efficienti.
(41 bis) Al fine di creare un livello di riferimento nel sistema di identificazione delle parcelle agricole in modo da includere le aree di interesse ecologico, gli Stati membri potrebbero tener conto di eventuali informazioni specifiche richieste agli agricoltori nelle loro domande relative agli anni dal 2015 al 2017, quali l'identificazione degli elementi caratteristici del paesaggio o di altre aree che potrebbero essere riconosciute come aree di interesse ecologico e, ove necessario, la dimensione di tali elementi e altre aree.
(42) Le autoritą nazionali competenti devono versare ai beneficiari i pagamenti previsti nell'ambito dei regimi di sostegno coperti dal sistema integrato entro i termini prescritti e integralmente, fatte salve le eventuali riduzioni previste dal presente regolamento. Per rendere la gestione dei pagamenti diretti pił flessibile č opportuno permettere agli Stati membri di versare i pagamenti coperti dal sistema integrato in non pił di due rate annuali.
(43) Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici puņ costituire un efficacissimo mezzo d i s o r v e g l i a n z a d e l l e o p e r a z i o n i c h e r i e n t r a n o n e l s i s t e m a d i f i n a n z i a m e n t o d e l F E A G A . L e d i s p o s i z i o n i s u l c o n t r o l l o d e i d o c u m e n t i c o m m e r c i a l i s o n o s t a b i l i t e d a l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 4 8 5 / 2 0 0 8 d e l C o n s i g l i o %. T a l e c o n t r o l l o c o m p l e t a q u e l l i g i ą e f f e t t u a t i dagli Stati membri. Inoltre, tale regolamento non incide sulle disposizioni nazionali che prevedano controlli di portata pił ampia di quelli ivi previsti.
(44) A norma del regolamento (CE) n. 485/2008, gli Stati membri dovrebbero prendere le misure necessarie per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari del bilancio dell'Unione, in particolare allo scopo di accertare la realtą e la regolaritą delle operazioni finanziate dal FEAGA. A fini di chiarezza e razionalitą occorre integrare nello stesso atto le pertinenti disposizioni. Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 485/2008.
(45) I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo di cui sopra dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa. Č opportuno che la selezione delle aziende da controllare sia effettuata tenendo conto in particolare della natura delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilitą e della ripartizione per settore delle imprese beneficiarie o debitrici di pagamenti, a seconda della loro importanza nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA.
(46) Si dovrebbero definire le competenze degli agenti incaricati dei controlli, nonché l'obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. Č opportuno prevedere disposizioni che autorizzino il sequestro dei documenti commerciali in determinati casi.
(47) Data la struttura internazionale del commercio dei prodotti agricoli e ai fini del funzionamento del mercato interno, č necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. Č altresģ necessario creare un sistema di documentazione centralizzato a livello dell'Unione per quanto riguarda le imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.
(48) Se l'adozione dei programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, č necessario tuttavia che tali programmi siano comunicati alla Commissione perché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di c o o r d i n a m e n t o , i n m o d o d a g a r a n t i r e c h e i p r o g r a m m i s i a n o a d o t t a t i s u l l a b a s e d i c r i t e r i a p p r o p r i a t i e c h e i l c o n t r o l l o s i c o n c e n t r i s u i s e t t o r i o s u l l e i m p r e s e a d a l t o r i s c h i o d i f r o d e . %Č i n d i s p e n s a b i l e c h e o g n i S t a t o m e m b r o d i s p o n g a d i u n s e r v i z i o s p e c iale incaricato di monitorare e di coordinare il controllo dei documenti commerciali previsto dal presente regolamento. Tali servizi speciali dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento. Le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.
(49) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio %, c h e č s t a t o s o s t i t u i t o d a l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 7 3 / 2 0 0 9 , h a s a n c i t o i l p r i n c i p i o s e c o n d o c u i i l p a g a m e n t o d e l l ' i n t e r o a m m o n t a r e d i u n s o s t e g n o p r e v i s t o d a l l a P A C a i b e n e f i c i a r i č s u b o r d i n a t o a l r i s p e t t o d i n o r m e r e l a t i v e a l l a g e s t i o n e d e i t e r r e n i , a l l a p r o d u z i o n e e a l l e a t t i v i t ą a g r i c o l e . T a l e p r i n c i p i o č s t a t o s u c c e s s i v a m e n t e i n t e g r a t o a n c h e n e l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 6 9 8 / 2 0 0 5 d e l C o n s i g l i o %e n e l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 2 3 4 / 2 0 0 7 d e l C o n s i g l i o %
N e l l ' a m b i t o d i q u e s t o m e c c a n i s m o , n o t o c o m e " c o n d i z i o n a l i t ą " , g li Stati membri sono tenuti a imporre sanzioni sotto forma di riduzione o di esclusione di tutto o parte del sostegno ricevuto nel quadro della PAC.
(50) Il meccanismo della condizionalitą incorpora nella PAC alcune norme fondamentali in materia di ambiente, cambiamenti climatici, buone condizioni agronomiche e ambientali del terreno, salute pubblica, salute animale, salute delle piante e benessere degli animali. Questo legame intende contribuire a sviluppare un'agricoltura sostenibile grazie a una migliore consapevolezza dei beneficiari circa la necessitą di rispettare tali norme fondamentali. Intende inoltre contribuire a rendere la PAC pił rispondente alle aspettative della societą grazie a una maggiore coerenza con le politiche in materia di ambiente, salute pubblica, salute degli animali e delle piante e benessere degli animali. %I l m e c c a n i s m o d e l l a c o n d i z i o n a l i t ą č p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a P A C e d e v e p e r t a n t o e s s e r e m a n t e n u t o . T u t t a v i a č o p p o r t u n o s n e l l i r n e i l c a m p o d i a p p l i c a z i o n e , c h e a t t u a l m e n t e č c o s t i t u i t o d a e l e n c h i d i s t i n t i d i c r i t e r i d i g e s t i o n e o b b l i g a t o r i e d i r e q u i s i t i p er il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali, in modo che la sua coerenza sia garantita e resa pił visibile. Per questo motivo č necessario redigere un unico elenco di requisiti e criteri raggruppandoli per settori e temi. L'esperienza ha anche dimostrato che determinati requisiti previsti dalla condizionalitą non sono sufficientemente pertinenti per l'attivitą agricola o per la superficie dell'azienda oppure riguardano le autoritą nazionali anziché i beneficiari. Appare pertanto necessario adeguare il campo di applicazione in merito a tali aspetti. Occorre inoltre prevedere disposizioni per il mantenimento dei pascoli permanenti nel 2015 e nel 2016.
(53) Perché i criteri di gestione obbligatori diventino pienamente operativi a livello di azienda agricola č necessario che gli Stati membri li attuino integralmente e in modo tale da garantire la paritą di trattamento tra gli agricoltori.
%
( 5 6 ) I n v i r t ł d e l l ' a r t i c o l o 2 2 d e l l a d i r e t t i v a 2 0 0 0 / 6 0 / C E , l a d i r e t t i v a 8 0 / 6 8 / C E E d e l C o n s i g l i o %v i e n e a b r o g a t a i l 2 3 d i c e m b r e 2 0 1 3 . P e r c o n s e r v a r e l e m e d e s i m e r e g o l e d i c o n d i z i o n a l i t ą c o n n e s s e a l l a p r o t e z i o n e d e l l e a c q u e s o t t e r r a n e s t a b i l i t e n e l l a d i r e t t i v a 8 0 / 6 8 / C E E l ' u l t i m o g i o r n o d e l l a s u a v a l i d i t ą č o p p o r t u n o %a d e g u a r e l a p o r t a t a d e l l a c o n d i z i o n a l i t ą e d e f i n i r e u n a n o r m a p e r i l m a n t e n i m e n t o d e l t e r r e n o i n b u o n e c o n d i z i o n i a g r o n o m i c h e e a m b i e n t a l i c h e c o m p r e n d a i r e q u i s i t i d i c u i a g l i a r t i c o l i 4 e 5 d i d e t t a d i r e t t i v a %.
( 5 7 ) L a c o n d i z i o n a l i t ą c o m p o r t a u n a s e r i e d i o n e r i a m m i n i s t r a t i v i a c a r i c o d e i b e n e f i c i a r i e d e l l e a m m i n i s t r a z i o n i n a z i o n a l i , p e r c h é d e v o n o e s s e r e t e n u t i r e g i s t r i , e f f e t t u a t i c o n t r o l l i e , s e n e c e s s a r i o , a p p l i c a t e s a n z i o n i . T a l i s a n z i o ni devono essere proporzionate, effettive e dissuasive. Č opportuno che tali sanzioni lascino impregiudicate quelle previste da altre disposizioni del diritto unionale o nazionale. Per coerenza č appropriato fondere in un unico strumento legislativo le pertinenti disposizioni dell'Unione. Per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], si puņ ritenere che l'impegno che sarebbe richiesto loro nell'ambito del meccanismo della condizionalitą sia superiore ai vantaggi del loro mantenimento in tale meccanismo. Per semplicitą č quindi opportuno esentare tali agricoltori dagli obblighi imposti dalla condizionalitą, in particolare dal suo sistema di controllo e dal rischio di sanzioni. Tale esenzione, tuttavia, deve lasciare impregiudicato l'obbligo di rispettare le disposizioni in vigore della legislazione settoriale e la possibilitą di essere controllati e di subire l'imposizione di sanzioni in virtł di tale legislazione.
(58) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha istituito un quadro di norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, nell'ambito del quale gli Stati membri sono tenuti ad adottare norme nazionali che tengano conto delle specifiche caratteristiche delle zone interessate, tra cui le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso (utilizzazione del suolo, rotazione delle colture, pratiche agronomiche) e le strutture aziendali. Le finalitą delle norme relative al mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali dei terreni sono contribuire a prevenire l'erosione, mantenere i livelli di sostanza organica e la struttura del suolo, garantire un livello minimo di manutenzione, evitare il deterioramento degli habitat, salvaguardare e gestire le risorse idriche. L'estensione della portata della condizionalitą prevista dal presente regolamento dovrebbe pertanto comprendere un quadro all'interno del quale gli Stati membri sono chiamati ad adottare norme nazionali relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali. Č opportuno che tale quadro unionale comprenda anche norme per gestire in modo migliore le risorse idriche, i suoli, lo stock di carbonio, alla biodiversitą e ai paesaggi, nonché a un livello minimo di manutenzione dei terreni.
(59) Č necessario che i beneficiari abbiano una visione precisa dei loro obblighi in materia di condizionalitą. A tal fine tutti i requisiti e tutte le norme che fanno parte di tale quadro devono essere comunicati dagli Stati membri in maniera esaustiva, comprensibile e esplicativa, anche, se possibile, con mezzi elettronici.
(60) L'efficace attuazione della condizionalitą presuppone una verifica del rispetto degli obblighi a livello dei beneficiari. Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltą di non applicare una riduzione o un'esclusione se il suo importo č inferiore a 100 EUR, l'autoritą di controllo competente deve essere tenuta a verificare, l'anno seguente, su un campione di beneficiari, che č stato posto rimedio all'inadempienza constatata.
(61) Per garantire una collaborazione armoniosa tra la Commissione e gli Stati membri per quanto concerne il finanziamento delle spese della politica agricola comune e, in particolare, permettere alla Commissione di monitorare la gestione finanziaria da parte degli Stati membri e liquidare i conti degli organismi pagatori riconosciuti, č necessario che gli Stati membri comunichino alla Commissione alcune informazioni o le conservino a disposizione della stessa.
(62) Per l'elaborazione delle informazioni da trasmettere alla Commissione e affinché quest'ultima abbia pieno e immediato accesso ai dati relativi alle spese, sia su supporto cartaceo che elettronico, occorre stabilire appropriate disposizioni relative alla presentazione dei dati, alla loro trasmissione e ai termini di comunicazione.
(63) Poiché nel contesto dell'applicazione dei sistemi di controllo nazionali e della verifica di conformitą possono essere comunicati dati personali o segreti commerciali, č opportuno che gli Stati membri e la Commissione garantiscano la riservatezza delle informazioni ricevute in tale contesto.
(64) Per garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell'Unione, nel rispetto della paritą di trattamento a livello sia degli Stati membri che dei beneficiari, occorre precisare le regole relative all'utilizzazione dell'euro.
(65) Il tasso di cambio dell'euro in moneta nazionale puņ subire modifiche nell'arco di tempo in cui si realizza un'operazione. Per questo motivo occorre stabilire il tasso applicabile agli importi in questione tenendo conto del fatto mediante il quale č realizzato lo scopo economico dell'operazione. Il tasso di cambio da utilizzare deve dunque essere quello del giorno in cui tale fatto ha luogo. Č necessario precisare tale fatto generatore, ovvero derogarvi, rispettando determinati criteri e in particolare quello della rapiditą di ripercussione dei movimenti monetari. Queste disposizioni sono previste dal regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio %e c o m p l e t a n o d i s p o s i z i o n i a n a l o g h e c o n t e n u t e n e l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 2 9 0 / 2 0 0 5 . A f i n i d i c h i a r e z z a e r a z i o n a l i t ą o c c o r r e i n t e g r a r e n e l l o s t e s s o a t t o l e p e r t i n e n t i d i s p o s i z i o n i . O c c o r r e p e r t a n t o a b r o g a r e i l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 2 7 9 9 / 9 8 .
( 6 6 ) O c c o r r e s t a b i l ire norme particolari per affrontare situazioni monetarie eccezionali che dovessero prodursi nell'Unione o sul mercato mondiale, tali da esigere una reazione immediata a tutela del corretto funzionamento dei regimi instaurati nell'ambito della politica agricola comune.
(67) Č opportuno dare agli Stati membri che non hanno adottato l'euro la possibilitą di pagare le spese connesse alla normativa della PAC in euro anziché in valuta nazionale. Di conseguenza č opportuno adottare norme specifiche per garantire che tale possibilitą non generi vantaggi ingiustificati per chi effettua i pagamenti o ne beneficia.
(68) Č necessario sottoporre a monitoraggio e valutazione tutte le misure della PAC allo scopo di migliorarne la qualitą e dimostrarne l'efficacia. In questo contesto č opportuno che la Commissione adotti una lista di indicatori e valuti le prestazioni della politica agricola comune con riferimento agli obiettivi strategici di una produzione alimentare sostenibile, della gestione sostenibile delle risorse naturali e dell'azione per il clima, nonché di uno sviluppo equilibrato del territorio. Nel valutare, in particolare, le prestazioni della PAC in relazione all'obiettivo di una produzione alimentare sostenibile, occorre tenere conto di tutti i fattori pertinenti, compreso l'andamento dei prezzi dei mezzi di produzione. Č necessario che la Commissione crei un quadro per un sistema comune di monitoraggio e valutazione che garantisca, tra l'altro, la disponibilitą immediata dei dati pertinenti, comprese le informazioni provenienti dagli Stati membri. Nel farlo la Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati. Inoltre, nella parte II della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni "Un bilancio per la strategia Europa 2020" si afferma che occorre aumentare almeno fino al 20% la spesa del bilancio dell'Unione legata al clima, con la partecipazione delle varie politiche. Č necessario perciņ che la Commissione sia in grado di valutare l'impatto del sostegno unionale agli obiettivi connessi al clima nel quadro della PAC.
(69) Si applica la legislazione dell'Unione relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in particolare la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio %e i l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 4 5 / 2 0 0 1 d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e d e l C o n s i g l i o %.
( 7 0 ) N e l l a s e n t e n z a r e s a i l 9 n o v e m b r e 2 0 1 0 n e l l e c a u s e r i u n i t e C - 9 2 / 0 9 e 9 3 / 0 9 % l a C o r t e d i g i u s t i z i a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a h a d i c h i a r a t o i n v a l i d e l e d i s p o s i z i o n i d e l l ' a r t i c o l o 4 2 , punto 8 ter, e dell'articolo 44 bis del regolamento (CE) n. 1290/2005 e il regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione nella parte in cui, con riguardo a persone fisiche beneficiarie di finanziamenti dei Fondi agricoli europei, tali disposizioni impongono la pubblicazione di dati personali relativi ad ogni beneficiario, senza operare distinzioni sulla base di criteri pertinenti come i periodi durante i quali esse hanno percepito simili aiuti, la frequenza o ancora il tipo e l'entitą di questi ultimi.
(70 bis) In seguito a tale sentenza e in attesa dell'adozione di nuove regole che tengano conto delle obiezioni sollevate dalla Corte di giustizia, il regolamento (CE) n. 259/2008 č stato modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2011 della Commissione per stabilire espressamente che l'obbligo di pubblicazione delle informazioni sui beneficiari non si applica alle persone fisiche.
(70 ter) Nel settembre 2011 la Commissione ha organizzato una consultazione delle parti interessate con rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole e commerciali, rappresentanti dell'industria e dei lavoratori del settore alimentare e esponenti della societą civile e delle istituzioni dell'Unione. In quell'occasione sono state presentate varie opzioni relativamente alla pubblicazione di dati riguardanti le persone fisiche beneficiarie di stanziamenti agricoli dell'Unione e relativamente al rispetto della proporzionalitą all'atto della pubblicazione di tali informazioni. Nella conferenza delle parti interessate si č discussa l'eventuale necessitą di pubblicare il nome delle persone fisiche per rispondere all'obiettivo di una maggiore protezione degli interessi finanziari dell'Unione, di una maggiore trasparenza e della valorizzazione di quanto realizzato dai beneficiari nel fornire beni pubblici, senza tuttavia andare al di lą di quanto necessario per raggiungere queste legittime finalitą.
(70 ter bis) Nella sentenza del 9 novembre 2010 la Corte non ha contestato la legittimitą dell'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR. Tuttavia ha sottolineato la necessitą di prendere in considerazione modalitą di pubblicazione relative ai beneficiari interessati che fossero conformi all'obiettivo di una simile pubblicazione pur essendo meno lesive del diritto di detti beneficiari al rispetto della loro vita privata, in generale, e alla protezione dei loro dati personali, in particolare.
(70 quater) Occorre analizzare l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari alla luce del nuovo quadro di gestione e di controllo che sarą di applicazione dal 1° gennaio 2014 e alla luce dell'esperienza acquisita negli Stati membri. Nel suddetto quadro, i controlli da parte delle amministrazioni nazionali non possono essere esaustivi e, in particolare, per quasi tutti i regimi puņ essere sottoposta a controlli in loco solo una piccola parte della popolazione di beneficiari. Inoltre il nuovo quadro consente agli Stati membri, a determinate condizioni, di ridurre il numero dei controlli in loco.
Un aumento sufficiente dei tassi minimi di controllo creerebbe in questo contesto tali oneri finanziari ed amministrativi supplementari per le amministrazioni nazionali da risultare semplicemente impossibile da conseguire.
(70 quater ter) Stando cosģ le cose, la pubblicazione dei nomi dei beneficiari di stanziamenti agricoli fornisce un mezzo per rafforzare il controllo pubblico dell'utilizzo di tali stanziamenti e quindi č un utile complemento al quadro esistente di gestione e di controllo, necessario per garantire un adeguato livello di protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Ciņ si ottiene in parte avvalendosi dell'effetto preventivo e deterrente nei confronti di tale pubblicazione, scoraggiando comportamenti irregolari da parte di singoli beneficiari e al contempo rafforzando la responsabilitą individuale degli agricoltori nell'uso dei fondi pubblici ricevuti.
(70 quater bis) In tale contesto dovrebbe essere adeguatamente riconosciuto il ruolo svolto dalla societą civile, compresi i media e le organizzazioni non governative, e il loro contributo al rafforzamento del quadro di controllo delle amministrazioni nei confronti delle frodi e di usi scorretti dei fondi pubblici.
(70 quater quater) La pubblicazione delle informazioni pertinenti č inoltre coerente con l'approccio di cui al considerando 16 e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012.
(70 quater quinquies) In alternativa, l'obiettivo di rafforzare il controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari potrebbe essere favorito prevedendo l'obbligo per gli Stati membri di assicurare l'accesso del pubblico alle informazioni pertinenti su richiesta, senza pubblicazione. Questa alternativa sarebbe tuttavia meno efficace e rischierebbe di creare divergenze indesiderate nell'applicazione. Alle autoritą nazionali dovrebbe pertanto essere consentito di affidarsi al controllo pubblico rispetto ai singoli beneficiari attraverso la pubblicazione dei loro nominativi e altri dati pertinenti.
(70 quinquies) L'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, perseguito mediante la pubblicazione dei beneficiari, puņ essere raggiunto esclusivamente informando adeguatamente il pubblico. Le informazioni da divulgare devono comprendere dati sull'identitą del beneficiario, l'importo concessogli e il Fondo a carico del quale č concesso, oltre alla finalitą e alla natura della misura considerata. Č opportuno che tali informazioni siano pubblicate in modo da avere un'ingerenza minima nel diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, diritti riconosciuti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
(70 quinquies bis) Per assicurare che il presente regolamento sia conforme al principio di proporzionalitą, il legislatore ha esplorato tutti i metodi alternativi per conseguire l'obiettivo del controllo pubblico sull'utilizzazione degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR, analizzati in un memorandum, e ha scelto quello che determinerebbe la minore interferenza con i diritti individuali interessati.
(70 sexies) La pubblicazione di dettagli relativi alla misura che permette all'agricoltore di beneficiare dell'aiuto, oltre che alla natura e alla finalitą dell'aiuto, permette al pubblico di conoscere da vicino l'attivitą che beneficia di un sussidio e la finalitą della sua concessione. Questo contribuisce anche a rafforzare l'effetto preventivo e deterrente del controllo pubblico ai fini della protezione degli interessi finanziari.
(70 septies) Per rispettare un certo equilibrio tra, da un lato, l'obiettivo del controllo pubblico dell'utilizzo degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR e, dall'altro, il diritto dei beneficiari al rispetto della vita privata in generale e alla protezione dei dati personali in particolare, occorre tener conto dell'entitą dell'aiuto. Da un'analisi approfondita e dalla consultazione delle parti interessate č emerso che per rafforzare l'efficacia di tale pubblicazione e limitare l'ingerenza nei diritti dei beneficiari, č opportuno stabilire una soglia per quanto riguarda l'importo dell'aiuto percepito, al di sotto della quale il nome del beneficiario non deve essere pubblicato.
(70 octies) Č opportuno che tale soglia sia di tipo "de minimis", rifletta il livello dei regimi di sostegno istituiti nel quadro della PAC e sia basata su tale livello. Poiché le strutture delle economie agricole degli Stati membri sono molto diverse tra loro e possono scostarsi in misura significativa dalla struttura media unionale delle aziende agricole, č opportuno ammettere l'applicazione di soglie minime diverse che riflettano la situazione particolare degli Stati membri. Il regolamento xxx/xxx [PD] istituisce un regime semplice e specifico per le piccole aziende agricole. L'articolo 49 di tale regolamento stabilisce i criteri di calcolo dell'importo dell'aiuto. Per ragioni di coerenza, nel caso degli Stati membri che applicano il regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello degli importi fissati dallo Stato membro di cui all'articolo 49, paragrafo 1, secondo comma, o all'articolo 49, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento xxx/xxx. Nel caso di Stati membri che decidano di non applicare il suddetto regime, la soglia da prendere in considerazione dovrebbe essere stabilita allo stesso livello dell'importo massimo di aiuto possibile nell'ambito del regime, come stabilito nell'articolo 49 del regolamento xxx/xxx [PD]. Al di sotto di ogni soglia specifica la pubblicazione deve contenere tutte le informazioni pertinenti, tranne il nome, in modo da permettere ai contribuenti di avere un'immagine precisa della PAC.
(70 nonies) Rendere accessibili al pubblico tali informazioni, unitamente alle informazioni generali al pubblico previste dal presente regolamento, rafforza la trasparenza in merito all'uso dei finanziamenti unionali della politica agricola comune contribuendo in questo modo a una maggiore visibilitą e a una migliore comprensione di tale politica. Ciņ consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimitą, efficienza e responsabilitą dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Inoltre, i cittadini sono spinti a vedere da vicino esempi concreti dei "beni pubblici" forniti dall'agricoltura e a sostenere la legittimitą degli aiuti statali al settore agricolo.
(70 decies) Alla luce di quanto precede, si deve considerare che prevedere la pubblicazione generale delle informazioni pertinenti non va al di lą di quanto č necessario fare, in una societą democratica, per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione, tenendo conto dell'estrema importanza dell'obiettivo perseguito, ossia il controllo pubblico dell'uso degli stanziamenti del FEAGA e del FEASR.
(70 undecies) Per osservare gli obblighi in materia di protezione dei dati č opportuno, prima della pubblicazione, informare i beneficiari dei Fondi della pubblicazione dei dati che li riguardano e del fatto che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione. Occorre inoltre informare i beneficiari dei diritti loro conferiti dalla direttiva 95/46/CE e delle procedure applicabili per esercitarli.
(70 duodecies) Di conseguenza, in seguito ad un'analisi approfondita e ad una valutazione del modo pił indicato per osservare il diritto dei beneficiari alla protezione dei dati personali, anc h e s u l l a b a s e d e l l e i n f o r m a z i o n i f o r n i t e d a l l a C o m m i s s i o n e n e l c o r s o d e i n e g o z i a t i d e l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o , o c c o r r e s t a b i l i r e n u o v e n o r m e i n m a t e r i a d i p u b b l i c a z i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i r i g u a r d a n t i t u t t i i b e n e f i c i a r i %d i s t a n z i a m e n t i d e i F o n d i a g r i c o l i .
( 7 1 ) A l f i n e d i g a r a n t i r e c o n d i z i o n i u n i f o r m i p e r l ' a p p l i c a z i o n e d e l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o , a l l a C o m m i s s i o n e d e v o n o e s s e r e c o n f e r i t e c o m p e t e n z e d i e s e c u z i o n e . %
( 7 1 b i s ) L e c o m p e t e n z e d i e s e c u z i o n e r i g u a r d a n t i : l e p r o c e d u r e p e r i l r i l a s c i o , l a r e v o c a e l a r evisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori; le norme concernenti le attivitą e i controlli oggetto della dichiarazione di gestione dell'organismo pagatore, il funzionamento dell'organismo di coordinamento e la comunicazione alla Commissione delle informazioni da parte di detto organismo di coordinamento; le norme concernenti i compiti degli organismi di certificazione, inclusi i controlli, nonché i certificati e le relazioni che devono redigere e i relativi documenti di accompagnamento, i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni e il livello richiesto degli elementi probatori di audit, le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilitą di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori; le norme finalizzate all'attuazione uniforme del sistema di consulenza aziendale; la determinazione dei pagamenti mensili del FEAGA agli Stati membri; la fissazione degli importi per il finanziamento delle misure di intervento pubblico; le norme concernenti il finanziamento dell'acquisizione, da parte della Commissione, delle immagini satellitari necessarie per i controlli e le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole; la procedura per la conduzione dell'acquisizione da parte della Commissione di dette immagini satellitari e il monitoraggio delle risorse agricole, il quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili; nel contesto della procedura della disciplina finanziaria, il tasso di adattamento dei pagamenti diretti, il relativo adeguamento e le condizioni e le modalitą applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012, allo scopo di finanziare i pagamenti diretti; nel contesto della procedura della disciplina di bilancio, la fissazione provvisoria dell'importo dei pagamenti e la distribuzione provvisoria del bilancio disponibile tra gli Stati membri; la fissazione del periodo entro il quale gli organismi pagatori riconosciuti devono elaborare e trasmettere le dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale della Commissione; la riduzione o sospensione dei pagamenti mensili o intermedi agli Stati membri, i dettagli relativi alla contabilitą separata degli organismi pagatori; le condizioni specifiche applicabili alle informazioni da registrare nella contabilitą tenuta dagli organismi pagatori; le norme concernenti il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR, le modalitą di esecuzione delle procedure di disimpegno automatico, la procedura e altre modalitą per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti da parte della Commissione agli Stati membri in caso di presentazione tardiva delle informazioni da parte degli Stati membri; le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli; le procedure concernenti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per quanto riguarda i controlli in loco da parte della Commissione e l'accesso alle informazioni; le modalitą relative all'obbligo di segnalare irregolaritą e frodi, le condizioni per la conservazione dei documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e dei documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione; la liquidazione dei conti e la verifica di conformitą, l'esclusione dai finanziamenti dell'Unione degli importi posti a carico del bilancio dell'Unione, le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito alle irregolaritą; le norme intese a conseguire un'applicazione uniforme degli obblighi spettanti agli Stati membri in merito alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, le disposizioni necessarie a conseguire un'applicazione uniforme dei sistemi di controllo e delle sanzioni nell'Unione, l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale dei pagamenti o dei diritti all'aiuto; il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi, l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative, le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza, le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate, la sospensione dei pagamenti mensili in casi specifici contemplati dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica], la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per il deposito delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie; le procedure per lo svincolo delle cauzioni e la comunicazione che incombe agli Stati membri o alla Commissione nel contesto delle cauzioni; le norme necessarie e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici concernenti i termini di pagamento e il pagamento di anticipi; norme relative alle domande di aiuto e alle domande di pagamento, nonché alle domande di diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi; norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco, le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del sistema integrato di gestione e di controllo; norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilitą dell'aiuto di cui trattasi; norme sul pagamento degli anticipi; disposizioni intese a conseguire un'applicazione uniforme delle norme sul controllo dei documenti commerciali; le procedure riguardanti le banche dati degli Stati membri e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare pił facilmente le frodi; le procedure relative alla cooperazione e all'assistenza tra autoritą e organismi di controllo, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformitą alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autoritą competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli. nel contesto dei controlli relativi alla denominazione di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette, le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione; le norme relative all'autoritą competente per la verifica del rispetto del disciplinare, anche ove la zona geografica sia in un paese terzo, le azioni che gli Stati membri devono attuare per impedire l'uso non corretto di denominazioni di origine protette, indicazioni geografiche protette e menzioni tradizionali protette, i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami; norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi di condizionalitą; norme procedurali e tecniche dettagliate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative per la mancata osservanza dei requisiti di condizionalitą; norme riguardanti la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, delle informazioni di cui all'articolo 104; misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale; la serie di indicatori specifici per il monitoraggio e la valutazione della PAC; norme relative alle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione ai fini del monitoraggio e della valutazione della PAC; le norme concernenti la forma e il calendario della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR, l'applicazione uniforme dell'informazione trasmessa ai beneficiari sul fatto che i loro dati saranno resi pubblici, la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri nel contesto della pubblicazione dei beneficiari del FEAGA e del FEASR dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(72) Per l'adozione di determinati atti di esecuzione č opportuno ricorrere alla procedura consultiva. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione che comportano il calcolo di importi da parte della Commissione, la procedura consultiva permette alla Commissione stessa di assumersi pienamente le proprie responsabilitą di gestione del bilancio e persegue lo scopo di una maggiore efficienza, prevedibilitą e rapiditą, tenendo conto dei limiti temporali e delle procedure di bilancio. Per quanto riguarda gli atti di esecuzione relativi ai pagamenti agli Stati membri e il funzionamento della procedura di liquidazione dei conti, la procedura consultiva permette alla Commissione di assumersi pienamente le proprie responsabilitą di gestione del bilancio e di verificare i conti annuali degli organismi pagatori nazionali prima di accettarli, oppure, in caso di spese non effe t t u a t e i n c o n f o r m i t ą a l l e n o r m e d e l l ' U n i o n e , d i e s c l u d e r e t a l i s p e s e d a i f i n a n z i a m e n t i c o n c e s s i d a l l ' U n i o n e . I n a l t r i c a s i , p e r l ' a d o z i o n e d i a t t i d i e s e c u z i o n e č o p p o r t u n o r i c o r r e r e a l l a p r o c e d u r a d i e s a m e .
( 7 3 ) Č o p p o r t u n o %c o n f e r i r e a l l a C o m m i s s i o n e i l potere di adottare atti di esecuzione riguardanti la fissazione del saldo netto disponibile per le spese del FEAGA e il versamento di pagamenti supplementari ovvero l'applicazione di deduzioni nel contesto delle modalitą per i pagamenti mensili senza applicare il regolamento (UE) n. 182/2011 %.
( 7 4 ) I l p a s s a g g i o d a l l e d i s p o s i z i o n i d e i r e g o l a m e n t i a b r o g a t i d a l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o a q u e l l e p r e v i s t e d a l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o p o t r e b b e d a r l u o g o a d i f f i c o l t ą p r a t i c h e e s p e c i f i c h e . P e r f a r f r o n t e a q u e s t ' e v e n t u a l i t ą , o c c o r r e c o n s e n t i r e a l l a C o m m i s s i one di adottare le misure necessarie e debitamente giustificate.
(75) Poiché il periodo di programmazione dei programmi di sviluppo rurale finanziati in virtł del presente regolamento inizia il 1° gennaio 2014, č necessario che il presente regolamento si applichi a partire dalla stessa data. Tuttavia, č necessario che alcune disposizioni, relative in particolare alla gestione finanziaria dei Fondi, si applichino a decorrere da una data anteriore, corrispondente all'inizio dell'esercizio finanziario.
(76) Il garante europeo della protezione dei dati č stato consultato e ha adottato un parere.
(77) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in considerazione delle sue interconnessioni con gli altri strumenti della PAC e delle limitate risorse finanziarie di cui dispongono gli Stati membri nell'Unione allargata, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello unionale attraverso la garanzia di un finanziamento pluriennale concesso dall'Unione e focalizzandosi sulle sue prioritą, l'Unione puņ adottare misure in conformitą al principio di sussidiarietą sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). In ottemperanza al principio di proporzionalitą enunciato nello stesso articolo 5, il presente regolamento non va al di lą di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
%
T I T O L O I C A M P O D I A P P L I C A Z I O N E E D E F I N I Z I O N I
A r t i c o l o 1 C a m p o d i a p p l i c a z i o n e
I l p r e s e n t e r e g o l a m e n t o s t a b i l i s c e l e r e g o l e a p p l i c a b i l i :
a ) a l f i n a n z i a m e n t o d e l l e s p e s e c o n n e s s e a l l a P A C , c o m p r e s e l e s p e s e p e r l o s v i l u p p o r u r a l e ;
b ) a l s i s t e m a d i c o n s u l e n za aziendale;
c) ai sistemi di gestione e di controllo che saranno istituiti dagli Stati membri;
d) al regime della condizionalitą;
e) alla liquidazione dei conti.
Articolo 2Termini usati nel presente regolamento
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "agricoltore", "attivitą agricola" e "superficie agricola": un agricoltore, un'attivitą agricola e una superficie agricola ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];
b) "azienda": un'azienda ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], salvo quanto previsto dall'articolo 91, paragrafo 3, ai fini del titolo VI del presente regolamento;
c) "pagamenti diretti": i pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD];
d) "legislazione agricola settoriale": gli atti applicabili adottati in base all'articolo 43 del TFUE nel quadro della PAC e, se del caso, gli atti delegati o atti di esecuzione adottati in base a tali atti, nonché la parte II del regolamento (UE) n. [CR/2012] per quanto riguarda il FEASR;
e) "irregolaritą": un'irregolaritą ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio.
2. Laddove contemplati nel presente regolamento con riferimento al regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] e al regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], possono essere riconosciuti come "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" i seguenti casi:
a) il decesso del beneficiario;
b) l'incapacitą professionale di lunga durata del beneficiario;
c) una calamitą naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalitą o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
f) l'esproprio della totalitą o di una parte consistente dell'azienda che non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.
TITOLO IIDISPOSIZIONI GENERALI APPLICABILI AI FONDI AGRICOLI
Capo IFondi agricoli
Articolo 3Fondi per il finanziamento delle spese agricole
1. Per conseguire gli obiettivi della PAC definiti dal TFUE, si provvede al finanziamento delle varie misure contemplate da tale politica, comprese le misure di sviluppo rurale, attraverso:
a) il FEAGA;
b) il FEASR.
2. Il FEAGA e il FEASR sono parti del bilancio generale dell'Unione europea.
Articolo 4Spese del FEAGA
1. Il FEAGA č gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia le spese seguenti, sostenute in conformitą al diritto dell'Unione:
a) le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
b) i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla PAC;
c) il contributo finanziario dell'Unione alle azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri in base a programmi selezionati dalla Commissione, diversi dai programmi di cui all'articolo 5;
d) il contributo finanziario dell'Unione al programma "Frutta nelle scuole" e alle misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori di cui rispettivamente agli articoli 21 e 155 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica].
2. Il FEAGA finanzia direttamente le spese seguenti, sostenute in conformitą al diritto dell'Unione:
a) la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organismi internazionali;
b) le misure adottate in conformitą alla normativa dell'Unione, destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
c) la creazione e il mantenimento dei sistemi d'informazione contabile agricola;
d) i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.
Articolo 5Spese del FEASR
Il FEASR č gestito in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione e finanzia il contributo finanziario dell'Unione ai programmi di sviluppo rurale eseguiti in conformitą alla legislazione de l l ' U n i o n e s u l s o s t e g n o a l l o s v i l u p p o r u r a l e %.
A r t i c o l o 6 A l t r e s p e s e c o m p r e s a l ' a s s i s t e n z a t e c n i c a
I l F E A G A e i l F E A S R p o s s o n o f i n a n z i a r e d i r e t t a m e n t e , c i a s c u n F o n d o p e r q u a n t o d i s u a c o m p e t e n z a , s u i n i z i a t i v a d e l l a C o m m i s s i o n e e / o d i p r o p r i a i n i z i a t i v a , le azioni di preparazione, monitoraggio, supporto amministrativo e tecnico, nonché le misure di valutazione, revisione e ispezione necessarie per l'attuazione della PAC. Queste azioni comprendono in particolare:
a) le misure necessarie per l'analisi, la gestione, il monitoraggio, lo scambio di informazioni e l'attuazione della PAC, come pure misure relative all'attuazione dei sistemi di controllo e l'assistenza tecnica e amministrativa;
b) l'acquisizione da parte della Commissione delle immagini satellitari necessarie per i controlli di cui all'articolo 21;
c) le misure adottate dalla Commissione attraverso applicazioni di telerilevamento usate per il monitoraggio delle risorse agricole in conformitą all'articolo 22;
d) le misure necessarie per mantenere e sviluppare metodi e mezzi tecnici di informazione, interconnessione, monitoraggio e controllo della gestione finanziaria dei fondi utilizzati per il finanziamento della PAC;
e) la trasmissione di informazioni sulla PAC in conformitą all'articolo 47;
f) gli studi sulla PAC e la valutazione delle misure finanziate dal FEAGA e dal FEASR, compresi il miglioramento dei metodi di valutazione e lo scambio di informazioni sulle prassi applicate;
g) ove rilevante, le agenzie esecutive istituite a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, che operano nell'ambito della PAC;
h) le misure riguardanti la divulgazione di informazioni, la sensibilizzazione, la promozione della cooperazione e gli scambi di esperienze a livello dell'Unione, adottate nel contesto dello sviluppo rurale, compreso il collegamento in rete delle parti interessate;
i) le misure per l'elaborazione, la registrazione e la protezione dei logo nell'ambito delle politiche unionali della qualitą e per la protezione dei diritti di proprietą intellettuale ad essi connessi, nonché i necessari sviluppi informatici.
Capo IIOrganismi pagatori e altri organismi
Articolo 7Riconoscimento e revoca del riconoscimento degli organismi pagatorie degli organismi di coordinamento
1. Gli organismi pagatori sono %s e r v i z i e o r g a n i s m i d e g l i S t a t i m e m b r i , i n c a r i c a t i d i g e s t i r e e c o n t r o l l a r e l e s p e s e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 , p a r a g r a f o 1 , e a l l ' a r t i c o l o 5 .
F a t t a e c c e z i o n e p e r i l p a g a m e n t o , l ' e s e c u z i o n e d i t a l i c o m p i t i p u ņ e s s e r e d e l e g a t a .
2 . G l i S t a t i m e m b r i r i c o n o s c o n o come organismi pagatori i servizi od organismi che dispongono di un'organizzazione amministrativa e di un sistema di controllo interno che offrono garanzie sufficienti in ordine alla legittimitą, regolaritą e corretta contabilizzazione dei pagamenti. A tal fine, gli organismi pagatori soddisfano le condizioni minime per il riconoscimento con riferimento all'ambiente interno, alle attivitą di controllo, all'informazione e alla comunicazione nonché al monitoraggio che la Commissione stabilisce a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).
Tenuto conto del proprio ordinamento costituzionale, ogni Stato membro limita il numero degli organismi pagatori riconosciuti ad al massimo uno per l'intero territorio nazionale o, eventualmente, uno per regione. Tuttavia, se gli organismi pagatori sono costituiti a livello regionale, gli Stati membri sono tenuti anche a costituire un organismo pagatore a livello nazionale per i regimi di aiuti che, per loro natura, devono essere gestiti a questo livello o ad affidare la gestione di tali regimi ai loro organismi pagatori regionali.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri possono mantenere il numero di organismi pagatori che sono stati riconosciuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
Prima della fine del 2016, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione sul funzionamento del sistema di organismi pagatori nell'Unione corredandola, se del caso, di proposte legislative.
3. Entro il 15 febbraio dell'anno successivo all'esercizio finanziario considerato, il responsabile dell'organismo pagatore riconosciuto redige:
a) i conti annuali delle spese eseguite in conformitą ai compiti affidati agli organismi pagatori riconosciuti, corredati delle informazioni necessarie per la loro liquidazione in conformitą all'articolo 53;
b) una dichiarazione di gestione %r i g u a r d a n t e l a c o m p l e t e z z a , l ' e s a t t e z z a e l a v e r i d i c i t ą d e i c o n t i e i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e i s i s t e m i d i c o n t r o l l o i n t e r n o , s e c o n d o c r i t e r i o g g e t t i v i , n o n c h é l a l e g i t t i m i t ą e l a r e g o l a r i t ą d e l l e r e l a t i v e o p e r a z i o n i %;
c ) u n a s i n t e s i a n n u a l e d e l l e r e l a zioni finali di audit e dei controlli effettuati, compresa un'analisi della natura e della portata degli errori e delle debolezze individuati nei sistemi, nonché le azioni correttive da intraprendere o pianificate.
La Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, puņ prorogare a titolo eccezionale al massimo fino al 1° marzo il termine del 15 febbraio.
4. Qualora siano riconosciuti pił organismi pagatori, gli Stati membri designano un organismo pubblico ("l'organismo di coordinamento"), incaricat o d i :
a ) r a c c o g l i e r e l e i n f o r m a z i o n i d a m e t t e r e a d i s p o s i z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e t r a s m e t t e r e t a l i i n f o r m a z i o n i a l l a C o m m i s s i o n e ;
%
c ) a d o t t a r e o c o o r d i n a r e , a s e c o n d a d e i c a s i , m i s u r e i n t e s e a d o v v i a r e a l l e l a c u n e d i n a t u r a c o m u n e e t e n e r n e i n f o r m a t a l a Commissione;
d) promuovere e, ove possibile, garantire l'applicazione uniforme delle norme dell'Unione.
L'organismo di coordinamento č soggetto a un riconoscimento specifico da parte degli Stati membri per l'elaborazione delle informazioni finanziarie di cui al primo comma, lettera a).
5. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare uno o pił criteri di riconoscimento di cui al paragrafo 2, lo Stato membro, di propria iniziativa o su richiesta della Commissione, revoca il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine da stabilirsi in funzione della gravitą del problema.
6. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico delle quali sono responsabili e se ne assumono la responsabilitą generale.
Articolo 8Poteri della Commissione
1. Per garantire il corretto funzionamento del sistema previsto all'articolo 7, č conferito alla Commissione il potere di adottare a t t i d e l e g a t i , i n c o n f o r m i t ą a l l ' a r t i c o l o 1 1 1 r i g u a r d a n t i :
a ) l e c o n d i z i o n i m i n i m e p e r i l r i c o n o s c i m e n t o d e g l i o r g a n i s m i p a g a t o r i e d e g l i o r g a n i s m i d i c o o r d i n a m e n t o d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 , r i s p e t t i v a m e n t e , p a r a g r a f i 2 e 4 ;
%
b ) g l i o b b l i g h i d e g l i o r g a n i s m i pagatori per quanto riguarda l'intervento pubblico e le norme relative alla natura delle loro responsabilitą in materia di gestione e di controllo.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a) le procedure per il rilascio, la revoca e la revisione del riconoscimento degli organismi pagatori e degli organismi di coordinamento e per la supervisione del riconoscimento degli organismi pagatori;
b) le norme sulle attivitą e sui controlli oggetto della dichiarazione di gestione de g l i o r g a n i s m i p a g a t o r i ;
c ) i l f u n z i o n a m e n t o d e l l ' o r g a n i s m o d i c o o r d i n a m e n t o e l a n o t i f i c a a l l a C o m m i s s i o n e d e l l e i n f o r m a z i o n i d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 , p a r a g r a f o 4 .
T a l i a t t i d i e s e c u z i o n e %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , paragrafo 3.
Articolo 9Organismi di certificazione
1. L'organismo di certificazione č un organismo di revisione pubblico o privato designato dallo Stato membro. Qualora sia un organismo di revisione privato e ove previsto dalla normativa unionale o nazionale applicabile, č selezionato dallo Stato membro mediante una procedura di appalto pubblico. Esprime un parere, redatto in conformitą degli standard riconosciuti a livello internazionale in materia di audit, sulla completezza, l'esattezza e la veridicitą dei conti annuali dell'organismo pagatore, il corretto funzionamento del suo sistema di controllo interno e la legalitą e la regolaritą delle spese di cui la Commissione ha chiesto il rimborso. Il parere indica inoltre se l'esame mette in dubbio le affermazioni contenute nella dichiarazione di gestione.
L'organismo di certificazione č operativamente indipendente %d a l l ' o r g a n i s m o p a g a t o r e e d a l l ' o r g a n i s m o d i c o o r d i n a m e n t o i n t e r e s s a t i , n o n c h é d a l l ' a u t o r i t ą c h e h a r i c o n o s c i u t o t a l e o r g a n i s m o , e p o s s i e d e l a c o m p e t e n z a t e c n i c a n e c e s s a r i a .
2 . L a C o m m i s s i o n e s t a b i l i s c e , m e d i a n t e a t t i d i e s e c u z i o n e , n o r m e r i g u a r d a n t i i c o m p i t i d e g l i o r g a n i s m i d i c e r t i f i c a z i o n e , %i n c l u s i i c o n t r o l l i , %n o n c h é i c e r t i f i c a t i , l e r e l a z i o n i e i r e l a t i v i d o c u m e n t i d i a c c o m p a g n a m e n t o c h e t a l i o r g a n i s m i d e v o n o r e d i g e r e . T e n u t o c o n t o d e l l a n e c e s s i t ą d i m a s s i m i z z a r e l ' e f f i c i e n z a d e g l i a u d i t s u l l e o p e r azioni e del giudizio professionale degli auditor riguardo ad un approccio integrato, gli atti di esecuzione stabiliscono altresģ:
a) i principi degli audit su cui si fondano i pareri dell'organismo di certificazione, inclusa una valutazione dei rischi, controlli interni ed il livello richiesto degli elementi probatori di audit;
b) le metodologie di audit utilizzate dagli organismi di certificazione, tenuto conto degli standard internazionali in materia di auditing, per formulare i loro pareri, compreso, se del caso, il ricorso ad un campione singolo integrato per ciascuna popolazione, nonché, ove opportuno, la possibilitą di accompagnare i controlli in loco degli organismi pagatori.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 10Ammissibilitą dei pagamenti eseguiti dagli organismi pagatori
Le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 possono beneficiare di un finanziamento unionale solo se sono state eseguite da organismi pagatori riconosciuti.
Articolo 11Pagamento integrale ai beneficiari
Salvo esplicita disposizione contraria prevista dalla legislazione dell'Unione, i pagamenti relativi ai finanziamenti previsti dal presente regolamento sono versati integralmente ai beneficiari.
TITOLO IIISISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE
Articolo 12Principio e campo d'applicazione
1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda ( %" s i s t e m a d i c o n s u l e n z a a z i e n d a l e " ) , g e s t i t o %d a o r g a n i s m i p u b b l i c i d e s i g n a t i e / o o r g a n i s m i p r i v a t i s e l e z i o n a t i .
2 . I l s i s t e m a d i c o n s u l e n z a a z i e n d a l e c o n t e m p l a c o m e m i n i m o :
a ) g l i o b b l i g h i a l i v e l l o d i a z i e n d a d e r i v a n t i d a i c r i t e r i d i g e s t i o n e o b b l i g a t o r i e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD] e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
%
c ) m i s u r e a l i v e l l o d i a z i e n d a p r e v i s t e d a i p r o g r a m m i d i s v i l u p p o r u r a l e v o l t e a l l ' a m m o d e r n a m e n t o a z i e n d a l e , a l p e r s e g u i m e n t o d e l l a c o m p e t i t i v i t ą , a l l ' i n t e g r a z i o n e d i f i l i e r a , a l l ' i n n o v a z i o n e , a l l ' o r i e n t a m e n t o a l m e r c a t o e a l l a p r o m o z i o n e d e l l ' i m p r e n d i t o rialitą;
d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
3. Il sistema di consulenza aziendale puņ inoltre contemplare in particolare:
a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro attivitą economica;
b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
c) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 29, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. XXX/XXX [SR];
d) le informazioni relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversitą e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del presente regolamento.
Articolo 13Requisiti specifici relativi al sistema di consulenza aziendale
1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti che operano nel sistema di consulenza aziendale siano in possesso delle qualifiche adeguate e ricevano regolarmente un'adeguata formazione.
2. Gli Stati membri garantiscono una netta separazione tra le attivitą di consulenza e le attivitą di controllo. A tale riguardo e senza pregiudizio delle disposizioni legislative nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, gli Stati membri provvedono affinché gli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1, non svelino dati personali o informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della loro attivitą di consulenza a persone diverse dal beneficiario che gestisce l'azienda in questione, tranne nel caso di irregolaritą o infrazioni rilevate nel corso della loro attivitą per le quali il diritto unionale o nazionale prescrive l'obbligo di informare le autoritą pubbliche, specialmente in caso di reato.
3. L'autoritą nazionale fornisce al potenziale beneficiario, principalmente con mezzi elettronici, l'elenco degli organismi selezionati e designati di cui all'articolo 12, paragrafo 1.
Articolo 14Accesso al sistema di consulenza aziendale
I beneficiari e gli agricoltori che non percepiscono un sostegno nell'ambito della PAC possono ricorrere al sistema di consulenza aziendale a titolo volontario.
Fatto salvo l'articolo 99, paragrafo 2, quarto comma, gli Stati membri possono tuttavia stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale, comprese le reti che operano con mezzi limitati ai sensi degli articoli 53, 61 e 62 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR].
In tal caso, essi assicurano che sia data la prioritą agli agricoltori il cui accesso ai sistemi di consulenza diversi dal sistema di consulenza aziendale č il pił limitato.
Il sistema di consulenza aziendale garantisce l'accesso dei beneficiari a un servizio di consulenza che tiene conto della situazione specifica della loro azienda.
Articolo 15Poteri della Commissione
%
L a C o m m i s s i o n e p u ņ a d o t t a r e , m e d i a n t e a t t i d i e s e c u z i o n e , n o r m e f i n a l i z z a t e a l l ' a t t u a z i o n e u n i f o r m e d e l s i s t e m a d i c o n s u l e n z a a z i e n d a l e o n d e r e n d e r l o p i e n a m e n t e o p e r a t i v o .
T a l i a t t i d i e s e c u z i o n e s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r ticolo 112, paragrafo 3.
TITOLO IVGESTIONE FINANZIARIA DEI FONDI
Capo IFEAGA
SEZIONE 1FINANZIAMENTO DELLE SPESE
Articolo 16Massimale di bilancio
1. Il massimale annuo delle spese del FEAGA č costituito dagli importi massimi fissati per tale Fondo dal regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP].
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda che sugli importi di cui al paragrafo 1 siano operate detrazioni o somme, la Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione adottati senza applicare la procedura di cui all'articolo 112, il saldo netto disponibile per le spese del FEAGA in base ai dati indicati in tale legislazione.
Articolo 17Pagamenti mensili
1. Gli stanziamenti necessari per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, sono messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione sotto forma di pagamenti mensili, calcolati in base alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di un periodo di riferimento.
2. Fino al versamento dei pagamenti mensili da parte della Commissione, gli Stati membri mobilizzano le risorse finanziarie necessarie per procedere alle spese in funzione dei bisogni dei loro organismi pagatori riconosciuti.
Articolo 18Modalitą relative ai pagamenti mensili
1. La Commissione procede ai pagamenti mensili, fatta salva l'applicazione degli articoli 53 e 54, per le spese sostenute nel corso del mese di riferimento dagli organismi pagatori riconosciuti.
2. I pagamenti mensili sono versati ad ogni Stato membro entro il terzo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di esecuzione delle spese. Le spese sostenute dagli Stati membri dal 1° al 15 ottobre sono imputate al mese di ottobre. Le spese sostenute dal 16 al 31 ottobre sono imputate al mese di novembre.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, i pagamenti mensili da versare, in base ad una dichiarazione delle spese presentata dagli Stati membri e alle informazioni fornite a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, tenendo conto delle riduzioni o delle sospensioni applicate a norma dell'articolo 43 o di eventuali altre correzioni. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. La Commissione puņ decidere, mediante atti di esecuzione adottati senza ricorrere alla procedura di cui all'articolo 112, di versare pagamenti supplementari ovvero di applicare deduzioni. Il comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1 ne č in tal caso informato nel corso della riunione successiva.
Articolo 19Spese amministrative e di personale
Le spese connesse ai costi amministrativi e di personale sostenute dagli Stati membri e dai beneficiari del contributo del FEAGA non sono finanziate dal FEAGA.
Articolo 20Spese connesse all'intervento pubblico
1. Se nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati non č fissato alcun importo unitario per un intervento pubblico, il FEAGA finanzia tale misura in base ad importi forfettari uniformi per tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda i fondi provenienti dagli Stati membri utilizzati per l'acquisto di prodotti all'intervento, per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti di intervento.
2. Per garantire il finanziamento delle spese di intervento pubblico da parte del FEAGA, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 riguardanti:
a) il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;
b) le condizioni di ammissibilitą e le modalitą di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, o in base a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure in base a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola settoriale.
3. Ai fini di una gestione corretta degli stanziamenti iscritti per il FEAGA nel bilancio dell'Unione, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 recanti norme riguardanti il valore da attribuire alle operazioni rel a t i v e a l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o e l e m i s u r e d a a d o t t a r e i n c a s o d i p e r d i t a o d e t e r i o r a m e n t o d e i p r o d o t t i i n r e g i m e d ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o , n o n c h é l a d e t e r m i n a z i o n e d e g l i i m p o r t i d a f i n a n z i a r e .
4 . G l i i m p o r t i d i c u i a l %p a r a g r a f o 1 s o n o f i s s a t i d a l l a C o m m i s s i one mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
Articolo 21Acquisizione di immagini satellitari
L'elenco delle immagini satellitari necessarie a fini di controllo č approvato dalla Commissione e dagli Stati membri in conformitą alle specifiche elaborate da ogni Stato membro.
La Commissione fornisce gratuitamente le immagini satellitari agli organismi di controllo o ai fornitori di servizi autorizzati da tali organismi a rappresentarli.
La Commissione resta la proprietaria delle immagini satellitari e le recupera al termine dei lavori. Essa puņ anche prevedere l'esecuzione di lavori miranti a perfezionare le tecniche e i metodi di lavoro con riferimento all'ispezione delle superfici agricole mediante telerilevamento.
Articolo 22Monitoraggio delle risorse agricole
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), hanno lo scopo di dotare la Commissione dei mezzi per gestire i mercati agricoli dell'Unione in un contesto globale, di garantire il monitoraggio agroeconomico e agroambientale dei terreni agricoli, compresa l'agroforestazione, e delle condizioni delle colture in modo da permettere l'esecuzione di stime, in particolare riguardanti le rese e la produzione agricola, di condividere l'accesso a tali stime in un contesto internazionale, come nell'ambito di iniziative coordinate da organizzazioni delle Nazioni Unite o da altre agenzie internazionali, di contribuire alla trasparenza dei mercati mondiali e di garantire il controllo tecnologico a posteriori del sistema agrometeorologico.
Le misure finanziate a norma dell'articolo 6, lettera c), riguardano la raccolta o l'acquisto delle informazioni necessarie per l'attuazione e il monitoraggio della PAC, segnatamente i dati satellitari e i dati meteorologici, la creazione di un'infrastruttura di dati spaziali e di un sito internet, la realizzazione di studi specifici sulle condizioni climatiche, il ricorso al telerilevamento per fornire assistenza nel monitoraggio della sanitą dei suoli e l'aggiornamento dei modelli agrometeorologici ed econometrici. Se necessario, tali misure sono realizzate in collaborazione con laboratori ed organismi nazionali.
Articolo 23Competenze di esecuzione
La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, le norme relative al finanziamento previsto all'articolo 6, lettere b) e c), le modalitą d'esecuzione delle misure di cui agli articoli 21 e 22 per raggiungere gli obiettivi prefissati, un quadro che disciplina l'acquisizione, il perfezionamento e l'uso delle immagini satellitari e dei dati meteorologici e i termini applicabili. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
SEZIONE 2DISCIPLINA DI BILANCIO
Articolo 24Rispetto del massimale
1. In qualsiasi fase della procedura di bilancio e dell'esecuzione del bilancio, gli stanziamenti relativi alle spese del FEAGA non possono superare l'importo di cui all'articolo 16.
Tutti gli strumenti legislativi proposti dalla Commissione e adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dal Consiglio o dalla Commissione rispettano l'importo di cui all'articolo 16 se hanno un'incidenza sul bilancio del FEAGA.
2. Qualora la legislazione dell'Unione preveda un massimale finanziario in euro delle spese agricole per un dato Stato membro, tali spese sono rimborsate al medesimo Stato nel limite di tale massimale fissato in euro, fatti salvi gli eventuali adattamenti necessari in caso di applicazione dell'articolo 43.
3. I massimali nazionali dei pagamenti diretti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [PD], corretti degli adattamenti di cui all'articolo 25 del presente regolamento, sono considerati massimali finanziari in euro.
Articolo 24 bisRiserva per le crisi nel settore agricolo
Č istituita una riserva per le crisi nel settore agricolo intesa a offrire un sostegno supplementare al settore in caso di gravi crisi che interessano la produzione o la distribuzione di prodotti agricoli mediante l'applicazione, all'inizio di ogni anno, di una riduzione dei pagamenti diretti con il meccanismo della disciplina finanziaria di cui all'articolo 25.
L'importo globale della riserva č pari a 2 800 milioni di EUR frazionato in rate annue uguali di 400 milioni di EUR (a prezzi del 2011) per il periodo 2014-2020 e rientra nella rubrica 2 del [QFP].]
Articolo 25Disciplina finanziaria
1. Per garantire il rispetto dei massimali annuali fissati nel regolamento (UE) n. xxx/xxx [QFP] per il finanziamento delle spese di mercato e dei pagamenti diretti, č fissato un tasso di adattamento dei pagamenti diretti nel momento in cui le previsioni di finanziamento delle misure che rientrano in tale sottomassimale di un dato esercizio finanziario indicano che vi sarą un superamento dei massimali annuali applicabili.
2. La Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 marzo dell'anno civile in relazione al quale si applica l'adattamento di cui al paragrafo 1 %.
3 . Q u a l o r a i l P a r l a m e n t o e u r o p e o e i l C o n s i g l i o n o n a b b i a n o f i s s a t o i l t a s s o d i a d a t t a m e n t o e n t r o i l 3 0 g i u g n o d i u n d a t o a n n o , l a C o m m i s s i o n e p r o c e d e a l l a s u a f i s s a z i o n e m e d i a n t e u n a t t o d i e s e c u z i o n e e n e i n f o r m a i m m e d i a t a m e n t e i l P a r l a m e n t o e u r o p e o e il Consiglio. Tale atto di esecuzione č adottato secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4. Entro il 1° dicembre la Commissione puņ, in base ai nuovi elementi in suo possesso, adeguare il tasso di adattamento dei pagamenti diretti fissato conformemente ai paragrafi 2 o 3. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
4 bis. In deroga all'articolo 169, paragrafo 3, quarto comma, del regolamento (UE) n. 966/2012, gli Stati membri rimborsano gli stanziamenti riportati conformemente all'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012 ai destinatari finali ai quali č applicato, nell'esercizio al quale sono riportati gli stanziamenti, l'adattamento dei pagamenti diretti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Il rimborso di cui al primo comma si applica soltanto ai beneficiari finali negli Stati membri in cui si applica la disciplina finanziaria nell'esercizio precedente.
5. La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, le condizioni e le modalitą applicabili agli stanziamenti riportati a norma dell'articolo 169, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 966/2012, allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
6. Al momento dell'applicazione del presente articolo %l ' i m p o r t o %d e l l a r i s e r v a p e r l e c r i s i n e l s e t t o r e a g r i c o l o d i c u i a l l ' a r t i c o l o 2 4 b i s č i n c l u s o n e l l a d e t e r m i n a z i o n e d e l t a s s o d i a d a t t a m e n t o d e i p a g a m e n t i d i r e t t i . G l i i m p o r t i c h e , e n t r o l a f i n e d e l l ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o , n o n s o n o s t a t i m e s s i a d i s p o s i z ione per le misure di crisi sono versati in conformitą al paragrafo 4 bis.
Articolo 26Procedura della disciplina di bilancio
1. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, contemporaneamente al progetto di bilancio per l'esercizio N, le previsioni per gli esercizi N - 1, N e N + 1.
2. Qualora, in fase di elaborazione del progetto di bilancio per l'esercizio N, emerga che l'importo di cui all'articolo 16 rischia di essere superato per tale esercizio, la Commissione propone al Parlamento europeo e al Consiglio, oppure al Consiglio, le misure necessarie per garantire il rispetto di tale importo.
3. Ove ritenga che esista un rischio di superamento dell'importo di cui all'articolo 16, senza che le sia possibile adottare misure adeguate per risanare la situazione nell'ambito delle sue competenze, la Commissione propone in qualsiasi momento altre misure per garantire il rispetto di tale importo. Tali misure sono adottate dal Consiglio, nel qual caso la base giuridica della misura pertinente č l'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE, oppure dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nel qual caso la base giuridica della misura pertinente č l'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE.
4. Se al termine dell'esercizio di bilancio N le domande di rimborso degli Stati membri superano o rischiano di superare l'importo di cui all'articolo 16, la Commissione:
a) prende in considerazione tali domande in proporzione alle domande presentate dagli Stati membri ed entro i limiti del bilancio disponibile e fissa in via provvisoria, mediante atti di esecuzione, l'importo dei pagamenti per il mese considerato;
b) entro il 28 febbraio dell'anno successivo stabilisce la situazione per tutti gli Stati membri per quanto riguarda il finanziamento unionale relativo all'esercizio precedente;
c) stabilisce, mediante atti di esecuzione, l'importo globale del finanziamento unionale, ripartito per Stato membro, in base ad un tasso unico di finanziamento, nei limiti del bilancio che era disponibile per i pagamenti mensili;
d) procede, al pił tardi al momento dei pagamenti mensili del mese di marzo dell'anno N+1, alle eventuali compensazioni tra Stati membri.
Gli atti di esecuzione di cui primo comma, lettere a) e c), sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
Articolo 27Sistema di allarme
Al fine di garantire che il massimale di bilancio di cui all'articolo 16 non sia superato, la Commissione istituisce un sistema di allarme e di monitoraggio mensile delle spese del FEAGA.
All'inizio di ciascun esercizio finanziario, la Commissione determina a tale scopo le previsioni delle spese mensili basandosi, all'occorrenza, sulla media delle spese mensili dei tre anni precedenti.
La Commissione presenta periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che esamina l'andamento delle spese effettuate rispetto alle previsioni e che comporta una valutazione dell'esecuzione prevedibile per l'esercizio in corso.
Articolo 28Tasso di cambio di riferimento
1. Quando adotta il progetto di bilancio, oppure una lettera rettificativa del progetto di bilancio che riguarda le spese agricole, la Commissione utilizza, per elaborare le stime di bilancio del FEAGA, il tasso di cambio medio tra euro e dollaro statunitense rilevato sul mercato nell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima dell'adozione del documento di bilancio da parte della Commissione stessa.
2. Quando adotta un progetto di bilancio rettificativo e suppletivo, oppure una lettera rettificativa di questo, nella misura in cui tali documenti r i g u a r d i n o g l i s t a n z i a m e n t i r e l a t i v i a l l e m i s u r e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 , p a r a g r a f o 1 , l e t t e r a a ) , l a C o m m i s s i o n e u t i l i z z a :
a ) %i l t a s s o d i c a m b i o t r a e u r o e d o l l a r o s t a t u n i t e n s e e f f e t t i v a m e n t e r i l e v a t o i n m e d i a s u l m e r c a t o a d e c o r r e r e d a l 1 ° a g o s t o d e l l ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o p r e c e d e n t e f i n o a l l a f i n e d e l l ' u l t i m o t r i m e s t r e c o n c l u s o s i a l m e n o v e n t i g i o r n i p r i m a c h e l a C o m m i s s i o n e a d o t t i i l d o c u m e n t o d i b i l a n c i o e a l m a s s i m o i l 3 1 l u g l i o d e l l ' e s e r c i z i o i n c o r s o ;
b ) %i n p r e v i s i o n e p e r l ' e s e r c i z i o r e s t a n t e , i l t a s so medio effettivamente constatato nel corso dell'ultimo trimestre conclusosi almeno venti giorni prima che la Commissione adotti il documento di bilancio.
Capo IIFEASR
SEZIONE 1DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL FEASR
Articolo 29Divieto di doppio finanziamento
Le spese finanziate a titolo del FEASR non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione.
Articolo 30Disposizioni comuni per tutti i pagamenti
1. In conformitą all'articolo 67, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. CR/xxx, i pagamenti dei contributi del FEASR di cui all'articolo 5 effettuati dalla Commissione non superano gli impegni di bilancio.
Tali pagamenti sono imputati all'impegno di bilancio aperto da pił lunga data.
2. Si applica l'articolo [81] del regolamento (UE) n. FR/xxx.
SEZIONE 2FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE
Articolo 31Partecipazione finanziaria del FEASR
La partecipazione finanziaria del FEASR alle spese dei programmi di sviluppo rurale č stabilita per ciascun programma, nei limiti dei massimali fissati dalla legislazione dell'Unione in materia di sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
Articolo 32Impegni di bilancio
Per quanto riguarda gli impegni del bilancio dell'Unione per i programmi di sviluppo rurale, si applica l'articolo 66 del regolamento (UE) n. CR/xxx.
SEZIONE 3CONTRIBUTO FINANZIARIO AI PROGRAMMI DI SVILUPPO RURALE
Articolo 33Disposizioni applicabili ai pagamenti per i programmi di sviluppo rurale
1. Gli stanziamenti necessari per finanziare le spese di cui all'articolo 5 sono messi a disposizione degli Stati membri sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti intermedi e di pagamento di un saldo, come illustrato nella presente sezione.
2. Il totale cumulato del prefinanziamento e dei pagamenti intermedi non supera il 95% del contributo del FEASR ad ogni programma di sviluppo rurale.
Al raggiungimento del massimale del 95% gli Stati membri continuano a trasmettere le domande di pagamento alla Commissione.
Articolo 34Versamento del prefinanziamento
1. Una volta adottata la decisione con cui approva il programma di sviluppo rurale, la Commissione versa allo Stato membro un importo iniziale a titolo di prefinanziamento per l'intero periodo di programmazione. Il prefinanziamento iniziale č corrisposto in rate come segue:
a) nel 2014: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2013 ai sensi degli articoli 136 e 143;
b) nel 2015: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione e l'1,5% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione nel caso in cui uno Stato membro benefici di assistenza finanziaria dal 2010, ai sensi degli articoli 122 e 143 del TFUE, o a titolo del FESF, o stia beneficiando di assistenza finanziaria al 31 dicembre 2014 ai sensi degli articoli 136 e 143 del TFUE;
c) nel 2016: l'1% dell'ammontare del contributo del FEASR al programma per l'intero periodo di programmazione.
Nel caso di un programma di sviluppo rurale adottato nel 2015 o successivamente, le rate precedenti sono versate nell'anno di adozione.
2. Alla Commissione č rimborsato l'intero importo del prefinanziamento qualora nei 24 mesi successivi alla data del versamento della prima parte del prefinanziamento non sia stata sostenuta alcuna spesa né sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa per il relativo programma di sviluppo rurale.
3. Gli interessi generati dal prefinanziamento sono destinati al relativo programma di sviluppo rurale e dedotti dall'importo delle spese pubbliche indicate nella dichiarazione finale di spesa.
4. La liquidazione contabile dell'intero importo versato a titolo di prefinanziamento č effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 53 del presente regolamento prima della chiusura del relativo programma di sviluppo rurale.
Articolo 35Pagamenti intermedi
1. Per ciascun programma di sviluppo rurale sono effettuati pagamenti intermedi calcolati applicando il tasso di cofinanziamento di ciascuna misura alle spese pubbliche sostenute per tale misura di cui all'articolo 65 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
2. La Commissione effettua pagamenti intermedi, nei limiti delle disponibilitą di bilancio, per rimborsare le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti per l'esecuzione dei programmi.
3. La Commissione procede a ciascun pagamento intermedio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
a) le sia stata trasmessa una dichiarazione delle spese firmata dall'organismo pagatore riconosciuto, a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c);
b) sia rispettato l'importo globale del contributo del FEASR assegnato ad ogni misura per l'intero periodo coperto dal programma interessato;
c) le sia stata trasmessa l'ultima relazione annuale di esecuzione del programma di sviluppo rurale.
4. Nel caso in cui non sia rispettata una delle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione ne informa quanto prima l'organismo pagatore riconosciuto o l'organismo di coordinamento, se quest'ultimo č stato designato. In caso di mancata osservanza di una delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera a) o lettera c), la dichiarazione di spesa non č ammissibile.
5. La Commissione effettua i pagamenti intermedi entro un termine non superiore a 45 giorni a decorrere dalla registrazione di una dichiarazione di spesa rispondente alle condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 53 e 54.
6. Gli organismi pagatori riconosciuti elaborano e trasmettono alla Commissione, direttamente o tramite l'organismo di coordinamento, qualora lo stesso sia stato designato, dichiarazioni di spesa intermedie relative ai programmi di sviluppo rurale, secondo una periodicitą fissata dalla Commissione mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Tali dichiarazioni di spesa riguardano le spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti nel corso di ciascun periodo interessato. Tuttavia, nei casi in cui le spese di cui all'articolo 55, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. CR/xxx non possano essere dichiarate alla Commissione in tale periodo poiché la modifica del programma non č ancora stata approvata dalla Commissione, tali spese possono essere dichiarate nel corso di periodi successivi.
Le dichiarazioni di spesa intermedie relative alle spese sostenute a partire dal 16 ottobre sono imputate al bilancio dell'anno successivo.
7. Si applica l'articolo 74 del regolamento (UE) n. CR/xxx.
Articolo 36Versamento del saldo e chiusura del programma
1. La Commissione procede al pagamento del saldo nei limiti delle disponibilitą di bilancio, in base al piano di finanziamento in vigore, dopo aver ricevuto l'ultima relazione annuale sullo stato di attuazione di un programma di sviluppo rurale, i conti annuali dell'ultimo esercizio di attuazione del relativo programma di sviluppo rurale e la corrispondente decisione di liquidazione. Tali conti sono presentati alla Commissione entro i sei mesi successivi al termine ultimo di ammissibilitą delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[CR] e riguardano le spese sostenute dall'organismo pagatore riconosciuto fino al termine ultimo di ammissibilitą delle spese.
2. Il pagamento del saldo č effettuato entro sei mesi dalla data in cui la Commissione ha ritenuto ammissibili le informazioni e i documenti indicati al paragrafo 1 del presente articolo e in cui sono stati liquidati gli ultimi conti annuali. Dopo il pagamento del saldo la Commissione disimpegna entro sei mesi gli importi che rimangono impegnati, fatto salvo il disposto dell'articolo 37, paragrafo 5.
3. La mancata trasmissione alla Commissione entro il termine fissato al paragrafo 1 dell'ultima relazione annuale di attuazione e dei documenti necessari per la liquidazione dei conti dell'ultimo anno di attuazione del programma comporta il disimpegno automatico del saldo, a norma dell'articolo 37.
Articolo 37Disimpegno automatico relativo ai programmi di sviluppo rurale
1. La Commissione procede al disimpegno automatico della parte di un impegno di bilancio relativo ad un programma di sviluppo rurale che non sia stata utilizzata per il prefinanziamento o per i pagamenti intermedi o per la quale non le siano state presentate dichiarazioni di spesa conformi alle condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 3, a titolo di spese [sostenute, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'anno dell'impegno di bilancio.
2. La parte degli impegni di bilancio ancora aperti allo scadere del termine ultimo di ammissibilitą delle spese di cui all'articolo 55, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[CR], per la quale non sia stata presentata alcuna dichiarazione di spesa entro sei mesi da tale termine, č disimpegnata automaticamente.
3. In caso di procedimento giudiziario o di ricorso amministrativo aventi effetto sospensivo, il termine di cui al paragrafo 1 o al paragrafo 2, allo scadere del quale interviene il disimpegno automatico, č interrotto, per l'importo corrispondente alle operazioni interessate, per la durata di tale procedimento o ricorso amministrativo, a condizione che la Commissione riceva dallo Stato membro un'informazione motivata entro il 31 dicembre dell'anno N + 3.
4. Non rientrano nel calcolo del disimpegno automatico:
a) la parte degli impegni di bilancio per la quale č stata presentata una dichiarazione di spesa, ma il cui rimborso č ridotto o sospeso dalla Commissione al 31 dicembre dell'anno N + 3;
b) la parte degli impegni di bilancio che un organismo pagatore non ha potuto pagare per causa di forza maggiore, con serie ripercussioni sulla realizzazione del programma di sviluppo rurale. Le autoritą nazionali che invocano la forza maggiore devono dimostrarne le conseguenze dirette sull'attuazione di tutto o di parte del programma.
Lo Stato membro trasmette alla Commissione le informazioni sulle eccezioni di cui al primo comma entro il 31 gennaio per quanto riguarda l'importo da dichiarare entro la fine dell'anno precedente.
5. La Commissione informa in tempo utile lo Stato membro se esiste il rischio di applicazione del disimpegno automatico. La Commissione comunica allo Stato membro l'importo del disimpegno automatico risultante dalle informazioni in suo possesso. Lo Stato membro dispone di un termine di due mesi a decorrere dal ricevimento di tale informazione per dare il proprio accordo sull'importo del disimpegno o per presentare osservazioni. La Commissione procede al disimpegno automatico entro i nove mesi successivi al termine ultimo risultante dall'applicazione dei paragrafi da 1 a 3.
6. In caso di disimpegno automatico, la partecipazione del FEASR al corrispondente programma di sviluppo rurale č ridotta, per l'anno considerato, dell'importo oggetto del disimpegno automatico. Lo Stato membro presenta per approvazione alla Commissione un piano di finanziamento riveduto allo scopo di ripartire l'importo della riduzione del contributo tra le misure. In assenza di tale piano, la Commissione riduce proporzionalmente gli importi assegnati ad ogni misura.
%
C a p o I I I D i s p o s i z i o n i c o m u n i
A r t i c o l o 4 1 E s e r c i z i o f i n a n z i a r i o a g r i c o l o
F a t t e s a l v e l e d i s p o s i z i o n i s p e c i a l i s u l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l e s p e s e e d e l l e e n t r a t e r e l a t i v e a l l ' i n t e r v e n t o p u b b l i c o , s t a b i l i t e d a l l a C o m m i s s i o n e a n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 4 8 , p a r a g r a f o 7, lettera a), l'esercizio finanziario agricolo comprende le spese pagate e le entrate ricevute e contabilizzate nel bilancio del FEAGA e del FEASR dagli organismi pagatori per l'esercizio finanziario N che inizia il 16 ottobre dell'anno N-1 e termina il 15 ottobre dell'anno N.
Articolo 42Rispetto dei termini di pagamento
%Q u a l o r a l a l e g i s l a z i o n e d e l l ' U n i o n e f i s s i t e r m i n i d i p a g a m e n t o , q u a l s i a s i p a g a m e n t o e s e g u i t o d a g l i o r g a n i s m i p a g a t o r i a i b e n e f i c i a r i a n t e r i o r m e n t e a l l a p r i m a d a t a p o s s i b i l e e d o p o l ' u l t i m a d a t a p o s s i b i l e p e r l ' e s e c u z i o n e d e l p a g a m e n t o c o m p o r t a l ' i n a m m i s s i bilitą dei pagamenti al finanziamento unionale, salvo nei casi, alle condizioni ed entro i limiti determinati in base al principio di proporzionalitą.
Al fine di pagare le spese anteriormente alla prima data possibile o dopo l'ultima data possibile per l'esecuzione del pagamento stabilita per il finanziamento unionale limitando nel contempo l'impatto finanziario %, č c o n f e r i t o a l l a C o m m i s s i o n e i l p o t e r e d i a d o t t a r e a t t i d e l e g a t i , i n c o n f o r m i t ą a l l ' a r t i c o l o 1 1 1 , r i g u a r d a n t i l e d e r o g h e a l l a n o n a m m i s s i b i l i t ą d e i p a g a m e n t i e f f e t t u a t i d a g l i o r g a n i s m i p a g a t o r i .
A r t i c o l o 4 3 R i d u z i o n e e s o s p e n s i o n e d e i p a g a m e n t i m e n s i l i e dei pagamenti intermedi
1. Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 permettano alla Commissione di stabilire che le spese sono state effettuate da organismi diversi dagli organismi pagatori riconosciuti, che i periodi previsti per il pagamento o i massimali finanziari fissati dalla legislazione dell'Unione non sono stati rispettati, oppure che la spesa non č stata altrimenti effettuata in conformitą alle regole dell'Unione, la Commissione puņ ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta, nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, dopo aver dato allo Stato membro la possibilitą di presentare osservazioni.
Qualora le dichiarazioni di spesa o le informazioni di cui all'articolo 102 non le permettano di concludere che le spese sono state sostenute in conformitą alle regole dell'Unione, la Commissione invita lo Stato membro di cui si tratta a fornirle informazioni supplementari e a presentare le sue osservazioni entro un termine che non puņ essere inferiore a 30 giorni. In assenza di risposta dello Stato membro entro il periodo prestabilito, oppure se la risposta č ritenuta insoddisfacente o dimostra che le spese non sono state sostenute in conformitą alle regole dell'Unione, la Commissione puņ ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi allo Stato membro di cui si tratta nell'ambito della decisione sui pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure nell'ambito dei pagamenti intermedi di cui all'articolo 35.
2. Mediante atti di esecuzione la Commissione puņ ridurre o sospendere i pagamenti mensili o i pagamenti intermedi ad uno Stato membro se %m a n c a n o u n o o p i ł d e g l i e l e m e n t i e s s e n z i a l i d e l s i s t e m a d i c o n t r o l l o n a z i o n a l e o s o n o i n o p e r a n t i a c a u s a d e l l a g r a v i t ą o d e l l a p e r s i s t e n z a d e l l e l a c u n e c o n s t a t a t e , o p p u r e s e e s i s t o n o a n a l o g h e g r a v i l a c u n e n e l s i s t e m a p e r i l r e c u p e r o d e i p a g a m e n t i i r r e g o l a r i e s e u n a d e l l e c o n d i z i o n i s e g u e n t i č s o d d i s f a t t a :
%
b ) s e l e l a c u n e s u m m e n z i o n a t e h a n n o p e r l o r o n a t u r a c a r a t t e r e c o n t i n u a t i v o e h a n n o d a t o l u o g o a l l ' a d o z i o n e d i a l m e n o d u e a t t i d i e s e c u z i o n e i n a p p l i c a z i o n e d e l l ' a r t i c o l o 5 4 m e d i a n t e i q u a l i l a s p e s a d e l l o S t a t o m e m b r o d i c u i s i t r a t t a č s t a t a e s c l u s a d a l f i n a n z i a m e n t o u n i o n a l e o p p u r e
c ) s e l a C o m m i s s i o n e c o n c l u d e c h e l o S t a t o m e m b r o n o n č i n g r a d o d i a t t u a r e l e m i s u r e c o r r e t t i v e n e c e s s a r i e %a b r e v e t e r m i n e , i n c o n f o r m i t ą d i u n p i a n o d ' a z i o n e c o n t e n e n t e chiari indicatori dei progressi, da stabilire in consultazione con la Commissione.
Gli atti di esecuzione di cui primo comma sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
La riduzione o la sospensione si applica alle spese corrispondenti sostenute dall'organismo pagatore nel quale sono state riscontrate le lacune, per un periodo da determinare mediante gli atti di esecuzione di cui al primo comma, non superiore a 12 mesi, prorogabile di ulteriori periodi non superiori a 12 mesi se persistono le condizioni che danno luogo alla riduzione o alla sospensione. Il periodo non č prorogato se cessano di sussistere tali condizioni.
Prima di adottare gli atti di esecuzione di cui al primo comma, la Commissione comunica la propria intenzione allo Stato membro e lo invita a reagire entro un termine non inferiore a 30 giorni.
Le decisioni relative ai pagamenti mensili di cui all'articolo 18, paragrafo 3, oppure ai pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, tengono conto degli atti di esecuzione adottati in virtł del presente paragrafo.
3. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtł del presente articolo si applicano in conformitą al principio di proporzionalitą e non pregiudicano l'applicazione degli articoli 53 e 54.
4. Le riduzioni e le sospensioni adottate in virtł del presente articolo lasciano impregiudicati gli articoli 17, 20 e 21 del regolamento (UE) n. CR/xxx.
Le sospensioni di cui agli articoli 17 e 20 del regolamento (UE) n. CR/xxx si applicano secondo la procedura fissata al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 44Sospensione dei pagamenti in caso di presentazione tardiva
Nei casi in cui la legislazione agricola settoriale faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni sul numero dei controlli effettuati a norma dell'articolo 61 e sui loro risultati e qualora tali termini siano superati dagli Stati membri, la Commissione puņ sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18, o i pagamenti intermedi di cui all'articolo 35, a condizione che la Commissione abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile prima dell'inizio del periodo di riferimento tutte le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari alla compilazione di dette statistiche. L'importo da sospendere non supera l'1,5% delle spese per le quali non sono state presentate in tempo le pertinenti statistiche. Nell'applicare la sospensione, la Commissione agisce nel rispetto del principio di proporzionalitą, tenendo conto dell'entitą del ritardo. In particolare, si prende in considerazione se la presentazione tardiva delle informazioni metta a rischio il meccanismo annuale di discarico del bilancio. Prima di sospendere i pagamenti mensili la Commissione ne dą comunicazione scritta allo Stato membro interessato. La Commissione rimborsa gli importi sospesi quando riceve le informazioni statistiche dagli Stati membri interessati, a condizione che la data di ricevimento non sia posteriore alla fine di gennaio dell'anno successivo.
Articolo 45Destinazione specifica delle entrate
1. Sono considerate entrate con destinazione specifica, ai sensi dell'articolo [18] del regolamento (UE) n. FR/xxx:
a) gli importi che, in applicazione dell'articolo 42 e dell'articolo 53 per quanto riguarda le spese del FEAGA e degli articoli 54 e 56, devono essere versati al bilancio dell'Unione, con i relativi interessi;
b) gli importi riscossi o recuperati in applicazione della parte II, titolo I, capo III, sezione III, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
c) gli importi riscossi in seguito all'imposizione di sanzioni in conformitą delle norme specifiche previste dalla legislazione agricola settoriale, tranne ove tale legislazione preveda espressamente che detti importi possono essere trattenuti dagli Stati membri;
d) gli importi corrispondenti a sanzioni applicate in conformitą alle regole di condizionalitą stabilite nel titolo VI, capo II, per quanto riguarda la spesa del FEAGA;
e) gli importi corrispondenti a incameramenti di cauzioni, di fideiussioni o di garanzie cost i t u i t e a n o r m a d e l l a l e g i s l a z i o n e d e l l ' U n i o n e a d o t t a t a n e l q u a d r o d e l l a %P A C , e s c l u s o l o s v i l u p p o r u r a l e . T u t t a v i a l e c a u z i o n i i n c a m e r a t e , c o s t i t u i t e p e r i l r i l a s c i o d i t i t o l i d i i m p o r t a z i o n e o d i e s p o r t a z i o n e , o p p u r e n e l l ' a m b i t o d i u n a p r o c e d u r a d i g a r a al solo scopo di garantire la serietą delle offerte presentate, sono trattenute dagli Stati membri.
2. Gli importi di cui al paragrafo 1 sono versati nel bilancio dell'Unione e, in caso di riutilizzazione, sono usati esclusivamente per finanziare spese del FEAGA o del FEASR.
3. Il presente regolamento si applica mutatis mutandis alle entrate con destinazione specifica di cui al paragrafo 1.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, alla contabilizzazione delle entrate con destinazione specifica contemplate dal presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, gli articoli [150 e 151] del regolamento (UE) n. FR/xxx.
Articolo 46Contabilitą separata
Ogni organismo pagatore tiene una contabilitą separata degli stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione per il FEAGA e per il FEASR.
Articolo 47Misure di informazione
1. La comunicazione di informazioni finanziata a norma dell'articolo 6, lettera e), ha in particolare lo scopo di contribuire a spiegare, attuare e sviluppare la PAC e a sensibilizzare il pubblico ai contenuti e agli obiettivi di tale politica, ripristinare la fiducia dei consumatori in seguito a crisi attraverso campagne informative, informare gli agricoltori e gli altri soggetti attivi nelle zone rurali, promuovere il modello agricolo europeo e aiutare i cittadini a comprenderlo.
Le informazioni fornite devono essere coerenti, obiettive ed esaurienti, tanto all'interno quanto all'esterno dell'Unione, al fine di offrire un quadro generale fedele di questa politica.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 possono configurarsi come:
a) programmi di attivitą annuali o altre misure specifiche, presentati da parti terze;
b) attivitą intraprese su iniziativa della Commissione.
Sono escluse le misure derivanti da un obbligo legale e le misure che beneficiano di un finanziamento nell'ambito di un'altra azione dell'Unione.
Per l'esecuzione delle attivitą di cui alla lettera b) la Commissione puņ essere assistita da esperti esterni.
Le misure di cui al primo comma contribuiscono alla comunicazione istituzionale delle prioritą politiche dell'Unione nella misura in cui sono connesse agli obiettivi generali del presente regolamento.
3. Entro il 31 ottobre di ogni anno la Commissione pubblica un invito presentare proposte alle condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. FR/xxx.
4. Le misure previste e attuate a norma del presente articolo sono comunicate al comitato di cui all'articolo 112, paragrafo 1.
5. La Commissione presenta ogni due anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente articolo.
Articolo 48Poteri della Commissione
1. Per tener conto delle entrate riscosse dagli organismi pagatori per conto del bilancio dell'Unione all'atto della realizzazione dei pagamenti in base alle dichiarazioni di spese trasmesse dagli Stati membri, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 relativi alle condizioni di compensazione di determinate spese e entrate sostenute nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
%
3 . A i f i n i d i u n ' e q u a r i p a r t i z i o n e d e g l i s t a n z i a m e n t i d i s p o n i b i l i t r a g l i S t a t i m e m b r i , n e i c a s i i n c u i a l l ' a p e r t u r a d e l l ' e s e r c i z i o i l b i l a n c i o d e l l ' U n i o n e n o n s i a a n c o r a s t a t o a d o t t a t o , o s e l ' i m p o r t o g l o b a l e d e g l i i m p e g n i p r e v i s t i s u p e r a l a s o g l i a d i c ui all'articolo [150, paragrafo 3,] del regolamento (UE) n. FR/xxx, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 del presente regolamento recanti disposizioni in merito al metodo applicabile agli stanziamenti di impegno e al pagamento degli importi.
4. Per verificare la coerenza dei dati comunicati dagli Stati membri in merito alle spese o di altre informazioni previste dal presente regolamento, %č c o n f e r i t o a l l a C o m m i s s i o n e i l p o t e r e d i a d o t t a r e a t t i d e l e g a t i i n c o n f o r m i t ą a l l ' a r t i c o l o 1 1 1 s u l r i n v i o d e i p a g a m e n t i m e n s i l i d e l l a C o m m i s s i o n e a g l i S t a t i m e m b r i %i n r e l a z i o n e a l l e s p e s e n e l l ' a m b i t o d e l F E A G A e s u l l e c o n d i z i o n i c h e d i s c i p l i n a n o l a r i d u zione o sospensione da parte della Commissione dei pagamenti intermedi agli Stati membri nell'ambito del FEASR di cui all'articolo 43, in caso di inosservanza dell'obbligo di comunicare informazioni alla Commissione a norma dell'articolo 102.
5. Per rispettare il principio di proporzionalitą nell'applicazione dell'articolo 44, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 recanti norme riguardanti:
a) l'elenco di misure a cui si applica l'articolo 44;
b) il t a s s o %d i s o s p e n s i o n e d e i p a g a m e n t i d i c u i a l l o s t e s s o a r t i c o l o %.
%
6 . L a C o m m i s s i o n e p u ņ s t a b i l i r e , m e d i a n t e a t t i d i e s e c u z i o n e , u l t e r i o r i p a r t i c o l a r i c i r c a l ' o b b l i g o s t a b i l i t o d a l l ' a r t i c o l o 4 6 , i n s i e m e a l l e c o n d i z i o n i s p e c i f i c h e a p p l i c a b i l i a l l e i n f o r m a zioni da registrare nella contabilitą tenuta dagli organismi pagatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
7. La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a) il finanziamento e la contabilizzazione delle misure di intervento sotto forma di ammasso pubblico ed altre spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
b) le condizioni e le modalitą di esecuzione della procedura di disimpegno automatico;
c) la procedura e a l t r e m o d a l i t ą p e r i l c o r r e t t o f u n z i o n a m e n t o d e l m e c c a n i s m o p r e v i s t o n e l l ' a r t i c o l o 4 4 .
T a l i a t t i d i e s e c u z i o n e %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 .
C a p o I V L i q u i d a z i o n e c o n t a b i l e
S E Z I O N E I D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I
Articolo 49Controlli effettuati in loco dalla Commissione
1. Fatti salvi i controlli eseguiti dagli Stati membri a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali o delle disposizioni dell'articolo 287 del trattato, nonché qualsiasi controllo eseguito a norma dell'articolo 322 del TFUE o in base al regolamento (CE) n. 2185/96 del Consiglio, la Commissione puņ organizzare controlli in loco negli Stati membri allo scopo di verificare, in particolare:
a) la conformitą delle prassi amministrative alle norme dell'Unione;
b) l'esistenza dei documenti giustificativi necessari e la loro concordanza con le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
c) le modalitą secondo le quali sono realizzate e controllate le operazioni finanziate dal FEAGA o dal FEASR;
c bis) il rispetto, da parte di un organismo pagatore, dei criteri di riconoscimento di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la corretta applicazione da parte dello Stato membro del disposto dell'articolo 7, paragrafo 5.
Le persone incaricate dalla Commissione dell'esecuzione dei controlli in loco o gli agenti della Commissione che agiscono nell'ambito delle competenze loro conferite hanno accesso ai libri contabili e a qualsiasi altro documento, compresi i documenti e relativi metadati elaborati o ricevuti e conservati su supporto elettronico, inerenti alle spese finanziate dal FEAGA o dal FEASR.
I poteri di effettuare controlli in loco non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni nazionali che riservano taluni atti ad agenti specificamente designati dalla legislazione nazionale. Fatte salve le disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 1073/1999 e (CE) n. 2185/96, le persone incaricate dalla Commissione non prendono parte, in particolare, alle perquisizioni e all'interrogatorio formale delle persone, ai sensi della normativa interna dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni raccolte.
2. La Commissione preavvisa in tempo utile del controllo in loco lo Stato membro interessato o lo Stato membro sul cui territorio esso avrą luogo, tenendo conto dell'impatto dell'organizzazione dei controlli sugli organismi pagatori sotto il profilo amministrativo. A tali controlli possono partecipare agenti dello Stato membro interessato.
Su richiesta della Commissione e con l'accordo dello Stato membro, le autoritą competenti di detto Stato membro procedono a controlli complementari o ad indagini relative alle operazioni di cui al presente regolamento, A tali controlli possono partecipare gli agenti della Commissione o le persone da essa incaricate.
Per migliorare i controlli la Commissione puņ, con l'accordo degli Stati membri interessati, richiedere l'assistenza delle autoritą di detti Stati membri per determinati controlli o indagini.
Articolo 50Accesso all'informazione
1. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione tutte le informazioni necessarie per il buon funzionamento del FEAGA e del FEASR e adottano tutte le misure atte ad agevolare i controlli che la Commissione ritenga utile avviare nell'ambito della gestione del finanziamento unionale, compresi i controlli in loco.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, a sua richiesta, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate per l'applicazione degli atti dell'Unione inerenti alla PAC, nella misura in cui questi atti abbiano un'incidenza finanziaria per il FEAGA o il FEASR.
3. Gli Stati membri tengono a disposizione della Commissione %l e i n f o r m a z i o n i s u l l e i r r e g o l a r i t ą c o n s t a t a t e e s u i s o s p e t t i c a s i d i f r o d e e q u e l l e r e l a t i v e a l l e a z i o n i a v v i a t e p e r i l r e c u p e r o d e l l e s o m m e i n d e b i t a m e n t e v e r s a t e i n r e l a z i o n e a t a l i i r r e g o l a r i t ą e f r o d i a n o r m a d e l l a s e z i o n e I I I d e l p r e s e n t e c a p o .
A r t i c o lo 51Accesso ai documenti
Gli organismi pagatori riconosciuti conservano i documenti giustificativi dei pagamenti effettuati e i documenti relativi all'esecuzione dei controlli fisici e amministrativi previsti dalla legislazione dell'Unione e mettono tali documenti ed informazioni a disposizione della Commissione. Tali documenti giustificativi possono essere conservati elettronicamente alle condizioni stabilite dalla Commissione in base all'articolo 52, paragrafo 2.
Se i documenti sono conservati presso un'autoritą, che agisce su delega di un organismo pagatore, incaricata dell'ordinazione delle spese, quest'ultima trasmette all'organismo pagatore riconosciuto relazioni sul numero di controlli eseguiti, sul loro contenuto e sulle misure adottate sulla scorta dei risultati.
Articolo 52Poteri della Commissione
1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti i controlli in loco e l'accesso ai documenti e all'informazione di cui al presente capo, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 intesi a integrare gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare a norma del presente capo.
2. La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a) le procedure riguardanti gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare in relazione ai controlli previsti dal presente capo;
b) le procedure riguardanti gli obblighi di cooperazione che gli Stati membri sono tenuti a rispettare per l'attuazione degli articoli 49 e 50;
c) le modalitą relative all'obbligo di notifica di cui all'articolo 50, paragrafo 3;
d) le condizioni applicabili alla conservazione dei documenti giustificativi di cui all'articolo 51, compresa la forma e la durata dell'archiviazione.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 .
S E Z I O N E I I L I Q U I D A Z I O N E
A r t i c o l o 5 3 L i q u i d a z i o n e c o n t a b i l e
1 . A n t e r i o r m e n t e a l 3 1 m a g g i o d e l l ' a n n o s u c c e s s i v o a l l ' e s e r c i z i o c o n s i d e r a t o e i n b a s e a l l e i n f o r m a z i o n i t r a s m e s s e a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori riconosciuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2.
2. La decisione di liquidazione dei conti di cui al paragrafo 1 riguarda la completezza, l'esattezza e la veridicitą dei conti annuali trasmessi. La decisione non pregiudica l'adozione di decisioni successive a norma dell'articolo 54.
Articolo 54Verifica di conformitą
1. La Commissione decide, mediante atti di esecuzione, gli importi da escludere dal finanziamento unionale qualora constati che le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 5 non sono state eseguite in conformitą alla legislazione dell'Unione e, per il FEASR, in violazione della normativa unionale e nazionale applicabile, come previsto all'articolo 77 del regolamento (UE) n. CR/xxx. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura c o n s u l t i v a d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 2 .
2 . L a C o m m i s s i o n e v a l u t a g l i i m p o r t i d a e s c l u d e r e t e n e n d o c o n t o d e l l a g r a v i t ą d e l l a n o n c o n f o r m i t ą c o n s t a t a t a . L a C o m m i s s i o n e t i e n e c o n t o a t a l f i n e d e l t i p o %d i i n f r a z i o n e , n o n c h é d e l d a n n o f i n a n z i a r i o c a u sato all'Unione. Essa basa l'esclusione sull'identificazione di importi indebitamente spesi e, se questi non possono essere identificati con uno sforzo proporzionato, puņ applicare rettifiche estrapolate o forfettarie. Le rettifiche forfettarie sono effettuate solo quando, date le caratteristiche del caso o perché lo Stato membro non ha fornito alla Commissione le informazioni necessarie, non sia possibile mediante uno sforzo proporzionato identificare con maggiore precisione il danno finanziario causato all'Unione.
3. Prima dell'adozione di una decisione di rifiuto del finanziamento, i risultati delle verifiche della Commissione e le risposte dello Stato membro interessato formano oggetto di comunicazioni scritte, in base alle quali entrambe le parti cercano di raggiungere un accordo sui provvedimenti da adottare. A questo punto della procedura agli Stati membri č data la possibilitą di dimostrare che la portata reale dell'inosservanza č inferiore alla valutazione della Commissione.
In assenza di accordo lo S t a t o m e m b r o p u ņ c h i e d e r e c h e s i a a v v i a t a u n a p r o c e d u r a v o l t a a c o n c i l i a r e , e n t r o u n t e r m i n e d i q u a t t r o m e s i , l e p o s i z i o n i d e l l e p a r t i %. L ' e s i t o d i t a l e p r o c e d u r a f o r m a o g g e t t o d i u n a r e l a z i o n e a l l a C o m m i s s i o n e , l a q u a l e t i e n e c o n t o d e l l e r a c c o m a n d a z i o n i in essa contenute prima di adottare una decisione di rifiuto del finanziamento. La Commissione motiva la sua eventuale decisione di non seguire le raccomandazioni della relazione.
4. Il rifiuto del finanziamento non puņ riguardare:
a) le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, eseguite pił di 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
b) le spese per misure pluriennali che rientrano nelle spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o in quelle relative ai programmi di cui all'articolo 5, per le quali l'ultimo obbligo imposto al beneficiario risale a oltre 24 mesi prima della comunicazione scritta, da parte della Commissione allo Stato membro interessato, dei risultati delle proprie ispezioni;
c) le spese relative alle misure nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 5, diverse da quelle previste alla lettera b) del presente paragrafo, per le quali il pagamento o, se del caso, il pagamento del saldo da parte dell'organismo pagatore č stato effettuato oltre 24 mesi prima che la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro interessato il risultato delle proprie ispezioni.
5. Il paragrafo 4 non si applica in caso di:
a) irregolaritą di cui alla sezione III del presente capo;
b) aiuti nazionali %p e r i q u a l i č s t a t a a v v i a t a d a l l a C o m m i s s i o n e l a p r o c e d u r a d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 0 8 , p a r a g r a f o 2 , d e l T F U E o i n f r a z i o n i p e r l e q u a l i l a C o m m i s s i o n e h a i n v i a t o a l l o S t a t o m e m b r o i n t e r e s s a t o u n a l e t t e r a d i c o s t i t u z i o n e i n m o r a i n c o n f o r m i t ą a l l ' a r t i c o l o 2 5 8 del TFUE;
c) mancato rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi loro incombenti in virtł del titolo V, capo III, del presente regolamento, purché la Commissione abbia comunicato per iscritto allo Stato membro le conclusioni delle proprie ispezioni entro 12 mesi dal ricevimento della relazione del medesimo Stato membro sui risultati dei controlli da esso effettuati sulla spesa considerata.
Articolo 55Poteri della Commissione
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti l'attuazione:
a) della liquidazione dei conti di cui all'articolo 53 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i termini da rispettare;
b) della verifica di conformitą di cui all'articolo 54 per quanto riguarda le misure da adottare in relazione all'adozione della decisione e alla sua attuazione, compreso lo scambio di informazioni tra la Commissione e gli Stati membri e i t e r m i n i d a r i s p e t t a r e , n o n c h é l a p r o c e d u r a d i c o n c i l i a z i o n e p r e v i s t a n e l m e d e s i m o a r t i c o l o , c o m p r e s e l a c o s t i t u z i o n e , l e f u n z i o n i e l a c o m p o s i z i o n e d e l l ' o r g a n o d i c o n c i l i a z i o n e e l e s u e m o d a l i t ą d i l a v o r o .
T a l i a t t i d i e s e c u z i o n e %s o n o a d o t t a t i s e c o n do la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
2. Per consentire alla Commissione di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire l'applicazione efficace delle disposizioni relative alla verifica di conformitą di cui all'articolo 54, č conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformitą all'articolo 111, i criteri e la metodologia per applicare rettifiche.
SEZIONE IIIIRREGOLARITĄ
Articolo 56Disposizioni comuni
1. Gli Stati membri chiedono al beneficiario la restituzione di qualsiasi pagamento indebito in seguito a irregolaritą o a negligenza entro 18 mesi dall'approvazione e, se del caso, dal ricevimento da parte dell'organismo pagatore o dell'ente incaricato del recupero di una relazione di controllo o documento analogo, che indichi che vi č stata un'irregolaritą. Al momento della richiesta di restituzione, gli importi corrispondenti sono inseriti nel registro dei debitori dell'organismo pagatore.
2. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50% delle conseguenze finanziarie del mancato recupero č a carico dello Stato membro interessato e il 50% č a carico del bilancio dell'Unione, fermo restando l'obbligo per lo Stato membro di dare corso ai procedimenti di recupero in applicazione dell'articolo 60.
Qualora, nell'ambito del procedimento di recupero, un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolaritą, lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA e al FEASR, come spesa, l'onere finanziario di cui si č fatto carico in applicazione del primo comma.
Tuttavia, qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nel termine di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di EUR, la Commissione puņ, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo non superiore alla metą del termine originario.
3. Per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione puņ essere adottata solo nei casi seguenti:
a) se i costi gią sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all'importo da recuperare, tale condizione č considerata gią soddisfatta
i) se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti, non comprendente gli interessi, non supera i 100 EUR o
ii) se l'importo da recuperare dal beneficiario a titolo di una singola operazione di pagamento per un regime di aiuti, non comprendente gli interessi, č compreso tra 100 e 150 EUR e lo Stato membro interessato applica una soglia pari o superiore all'importo da recuperare a norma del suo diritto nazionale per il mancato recupero di crediti nazionali;
b) se il recupero si riveli impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell'irregolaritą, constatata e riconosciuta in virtł del diritto nazionale dello Stato membro interessato.
Qualora la decisione di cui al primo comma del presente paragrafo sia adottata prima che agli importi pendenti siano applicate le norme di cui al paragrafo 2, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico del bilancio dell'Unione.
4. Lo Stato membro dichiara le conseguenze finanziarie che sono a suo carico, in applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, nei conti annuali da trasmettere alla Commissione a norma dell'articolo 102, paragrafo 1, lettera c), punto iv). La Commissione ne verifica la corretta applicazione e procede, se del caso, ai necessari adattamenti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 53, paragrafo 1.
5. Mediante atti di esecuzione la Commissione puņ decidere di escludere dal finanziamento unionale gli importi posti a carico del bilancio dell'Unione nei seguenti casi:
a) se lo Stato membro non ha rispettato il termine di cui al paragrafo 1;
b) se ritiene che la decisione di non portare avanti il procedimento di recupero adottata da uno Stato membro a norma del paragrafo 3 non sia giustificata;
c) se ritiene che le irregolaritą o il mancato recupero siano imputabili a irregolaritą o negligenze dell'amministrazione o di un altro servizio od organismo dello Stato membro.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a c o n s u l t i v a d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 2 . P r i m a d e l l ' a d o z i o n e d i t a l i a t t i d i e s e c u z i o n e s i a p p l i c a l a p r o c e d u r a d i c u i a l l ' a r t i c o l o 5 4 , p a r a g r a f o 3 .
A r t i c o l o 5 7 D i s p o s i z i o n i s p e c i f i c h e p e r i l F E A G A
G l i i m p o r t i r ecuperati in seguito a irregolaritą o negligenze, con i relativi interessi, sono versati agli organismi pagatori che li contabilizzano tra le entrate del FEAGA del mese dell'incasso effettivo.
All'atto dell'accredito degli importi recuperati di cui al primo comma al bilancio dell'Unione, lo Stato membro puņ trattenerne il 20% a titolo di rimborso forfettario delle spese di recupero, salvo per gli importi relativi a irregolaritą o negligenze imputabili alle amministrazioni o altri organismi dello stesso Stato membro.
Articolo 58Disposizioni specifiche per il FEASR
Gli Stati membri applicano le rettifiche finanziarie connesse a irregolaritą e negligenze rilevate nelle operazioni o nei programmi di sviluppo rurale attraverso la soppressione totale o parziale del relativo finanziamento unionale. Gli Stati membri tengono conto della natura e della gravitą delle irregolaritą rilevate, nonché dell'entitą della perdita finanziaria per il FEASR.
Gli importi esclusi dal finanziamento unionale nell'ambito del FEASR e gli importi recuperati, con i relativi interessi, sono riassegnati al relativo programma. Tuttavia, lo Stato membro puņ riutilizzare i fondi dell'Unione esclusi o recuperati soltanto per un intervento previsto dallo stesso programma di sviluppo rurale e non puņ riassegnarli a favore di interventi che sono stati oggetto di una rettifica finanziaria. Dopo la chiusura di un programma di sviluppo rurale lo Stato membro restituisce gli importi recuperati al bilancio dell'Unione.
Articolo 59Poteri della Commissione
1. Per garantire l'applicazione corretta ed efficace delle disposizioni riguardanti le condizioni per il recupero dei pagamenti indebiti e dei relativi interessi, č conferito alla Commissione il potere di adottare, mediante atti delegati in conformitą all'articolo 111, gli obblighi specifici che gli Stati membri sono tenuti a rispettare.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a) le procedure per il recupero dei pagamenti indebiti e degli interessi di cui alla presente sezione e per tenere la Commissione informata dei recuperi pendenti;
b) la forma delle notifiche e delle comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui alla presente sezione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
TITOLO VSISTEMI DI CONTROLLO E SANZIONI
Capo INorme generali
Articolo 60Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
1. Gli Stati membri adottano, nell'ambito della PAC, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative ed ogni altra misura necessaria per garantire l'efficace tutela degli interessi finanziari dell'Unione, in particolare allo scopo di:
a) accertare la legalitą e la regolaritą delle operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
b) garantire una prevenzione efficace delle frodi, con particolare riferimento ai settori dove il rischio č pił elevato, che sia dissuasiva in considerazione dei costi e dei benefici e della proporzionalitą delle misure;
c) prevenire, rilevare e perseguire le irregolaritą e le frodi;
d) imporre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in conformitą alla legislazione dell'Unione o, in sua mancanza, alla legislazione nazionale e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario;
e) recuperare i pagamenti indebiti, maggiorati di interessi, e avviare procedimenti giudiziari a tal fine, se necessario.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema di gestione e di controllo efficace per garantire il rispetto della legislazione che disciplina i regimi unionali di sostegno al fine di ridurre al minimo i rischi di causare un danno finanziario all'Unione.
3. Gli Stati membri informano la Commissione delle disposizioni e delle misure adottate in applicazione dei paragrafi 1 e 2.
Le condizioni eventualmente adottate dagli Stati membri a complemento delle condizioni stabilite dalle regole dell'Unione che danno diritto al sostegno finanziato dal FEAGA o dal FEASR sono verificabili.
4. La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente articolo. Tali disposizioni possono riguardare:
a) le procedure, i termini e lo scambio di informazioni in merito agli obblighi di cui ai paragrafi 1e 2;
b) le notifiche e le comunicazioni alla Commissione che incombono agli Stati membri in merito agli obblighi di cui al paragrafo 3.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 61Principi generali dei controlli
1. Il sistema istituito dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2, comprende, salvo se altrimenti previsto, l'esecuzione di controlli amministrativi sistematici su tutte le domande di aiuto e di pagamento, completati da controlli in loco.
2. Per quanto riguarda i controlli in loco, l'autoritą responsabile costituisce il campione di controllo a partire dall'intera popolazione di richiedenti, comprendente, se opportuno, una parte casuale %, i n m o d o d a o t t e n e r e u n t a s s o d i e r r o r e r a p p r e s e n t a t i v o , e u n a p a r t e b a s a t a s u l r i s c h i o , c h e m i r i a i s e t t o r i i n c u i i l r i s c h i o d i e r r o r i č p i ł e l e v a t o .
3 . L ' a u t o r i t ą r e s p o n s a b i l e r e d i g e u n a r e l a z i o n e s u c i a s c u n c o n t r o l l o i n l o c o .
4 . S e d e l c a s o , t u t t i i controlli in loco previsti dalle regole dell'Unione riguardo agli aiuti nel settore dell'agricoltura e al sostegno allo sviluppo rurale sono eseguiti nello stesso momento.
5. Gli Stati membri garantiscono un livello minimo di controlli in loco necessari ai fini di un'efficiente gestione dei rischi e aumentano tale livello, se necessario, o possono ridurlo in caso di corretto funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo e di tassi di errore che si mantengono a un livello accettabile.
6. Nei casi che saranno previsti dalla Commissione in forza dell'articolo 64, paragrafo 2, lettera h), le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione in caso di errori palesi riconosciuti dall'autoritą competente.
7. Le domande di aiuto o di pagamento sono respinte qualora un controllo in loco non possa essere effettuato per cause imputabili al beneficiario o a chi ne fa le veci, salvo in casi di forza maggiore o in circostanze eccezionali.
Articolo 62Clausola di elusione
Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione.
Articolo 63Compatibilitą dei regimi di sostegno ai fini dei controlli nel settore vitivinicolo
Ai fini dell'applicazione dei regimi di sostegno nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], gli Stati membri assicurano che le procedure di gestione e di controllo applicate a tali regimi siano compatibili con il sistema integrato di cui al capo II del presente titolo per quanto riguarda i seguenti elementi:
a) la banca dati informatizzata;
b) il sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) i controlli amministrativi.
Le procedure permettono il funzionamento comune o lo scambio di dati con il sistema integrato.
Articolo 64Competenze della Commissione in materia di controlli
1. Per garantire che l'applicazione dei controlli sia corretta ed efficace e che la verifica delle condizioni di ammissibilitą sia effettuata in maniera efficace, coerente e non discriminatoria in modo da tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati, in conformitą all'articolo 111, riguardanti, laddove lo richieda la corretta gestione del sistema, requisiti supplementari rispetto alle procedure doganali, quali in particolare quelle definite dal regolamento (CE) n. 450/2008.
2. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le disposizioni necessarie a garantire un'applicazione uniforme del presente capo nell'insieme dell'Unione. Tali disposizioni possono riguardare %:
a ) i c o n t r o l l i a m m i n i s t r a t i v i e i c o n t r o l l i i n l o c o c h e g l i S t a t i m e m b r i s o n o t e n u t i a r e a l i z z a r e p e r a c c e r t a r e i l r i s p e t t o d e g l i o b b l i g h i , d e g l i i m p e g n i e d e i c r i t e r i d i a m m i s s i b i l i t ą d e r i v a n t i d a l l ' a p p l i c a z i o n e d e l l a l e g i s l a z i o n e d e l l ' U n i o n e ;
b ) i l l i vello minimo dei controlli in loco e l'obbligo di aumentarli o la possibilitą di ridurli di cui all'articolo 61, paragrafo 5;
c) le norme e i metodi per la notifica delle verifiche e dei controlli svolti e dei relativi risultati;
d) le autoritą competenti dell'esecuzione dei controlli di conformitą, nonché il contenuto, la frequenza e la fase di commercializzazione a cui si applicano i controlli medesimi;
e) %p e r l a c a n a p a d i c u i a l l ' a r t i c o l o 3 8 d e l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . x x x / x x x [ P D ] , d i s p o s i z i o n i s u l l e m i s u r e d i c o n t r o l l o s p e c i f i c h e e s u i m e t o d i d i d e t e r m i n a z i o n e d e l t e n o r e d i t e t r a i d r o c a n n a b i n o l o ;
f ) p e r i l c o t o n e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 4 2 d e l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . xxx/xxx [PD], un sistema di controllo delle organizzazioni interprofessionali riconosciute;
g) nel settore vitivinicolo di cui al regolamento (UE) n. OCM/xxx unica, norme relative alla misurazione delle superfici e ai controlli e norme che disciplinano le procedure finanziarie specifiche destinate al miglioramento dei controlli;
h) i casi in cui le domande di aiuto e di pagamento, o qualsiasi altra comunicazione, domanda o richiesta possono essere corrette e adattate dopo la loro presentazione, conformemente all'articolo 61, paragrafo 6;
i) le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilitą dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato, nonché il ricorso alla procedura di gara, sia per l'intervento pubblico che per l'ammasso privato.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 %.
A r t i c o l o 6 5 P a g a m e n t i i n d e b i t i e s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e
1 . S e s i a c c e r t a c h e u n b e n e f i c i a r i o n o n r i s p e t t a i c r i t e r i d i a m m i s s i b i l i t ą , %g l i i m p e g n i o a l t r i o b b l i g h i r e l a t ivi alle condizioni di concessione dell'aiuto o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non č pagato o č revocato, in toto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] non sono assegnati o sono revocati.
2. Inoltre, qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola, gli Stati membri impongono sanzioni amministrative, conformemente alle norme stabilite negli articoli 66 e 77 bis. Ciņ lascia impregiud i c a t e l e d i s p o s i z i o n i d i c u i a l t i t o l o V I ( a r t i c o l i d a 9 1 a 1 0 1 ) .
%
3 . G l i i m p o r t i , i n c l u s i i r e l a t i v i i n t e r e s s i , e i d i r i t t i a l l ' a i u t o c o r r i s p o n d e n t i a l l e r e v o c h e d i c u i a l p a r a g r a f o 1 o a l l e s a n z i o n i d i c u i a l p a r a g r a f o 2 s o n o i n t e g r a l m e n t e r e c u p e r a t i , fatto salvo l'articolo 56, paragrafo 3.
4. La Commissione adotta atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardo alle condizioni della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1.
5. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche particolareggiate riguardanti:
a) l'applicazione e il calcolo della revoca parziale o totale di cui al paragrafo 1;
b) il recupero dei pagamenti indebiti e delle sanzioni e i diritti all'aiuto indebitamente assegnati e l'applicazione degli interessi.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 66Applicazione di sanzioni amministrative
1. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative di cui all'articolo 65, paragrafo 2, il presente articolo si applica nel caso di mancata osservanza in relazione ai criteri di ammissibilitą, agli impegni o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione della legislazione settoriale agricola, ad eccezione di quelli di cui al capo II del presente titolo (articoli da 68 a 78) e al titolo VI (articoli da 91 a 101) e di quelli soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 89, paragrafi 3 e 3 bis.
2. Non sono imposte sanzioni amministrative:
a) se l'inadempienza č dovuta a cause di forza maggiore;
b) se l'inadempienza č dovuta a errori palesi di cui all'articolo 61, paragrafo 6;
c) se l'inadempienza č dovuta a un errore dell'autoritą competente o di altra autoritą e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
d) se l'interessato puņ dimostrare in modo soddisfacente all'autoritą competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autoritą competente accerta altrimenti che l'interessato non č responsabile;
e) se l'inadempienza č di scarsa entitą, anche sotto forma di soglia, che deve essere fissata dalla Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b); nel fissare tale soglia, la Commissione assicura che essa non superi una soglia quantitativa espressa come valore nominale o percentuale dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che tuttavia non puņ essere inferiore all'1%; per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, tale soglia non č inferiore al 3%;
f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non č appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).
3. Le sanzioni amministrative si possono applicare al beneficiario dell'aiuto o del sostegno e ad altre persone fisiche o giuridiche, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.
4. Le sanzioni amministrative possono assumere una delle seguenti forme:
a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno da versare in relazione alla domanda di aiuto o alla domanda di pagamento interessata dall'inadempienza o ad ulteriori domande; per quanto riguarda il sostegno allo sviluppo rurale, ciņ lascia impregiudicata la possibilitą di sospendere l'aiuto o il sostegno se č prevedibile che il beneficiario ponga rimedio all'inadempienza entro un termine ragionevole;
b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantitą e/o del tempo interessati dall'inadempienza;
c) sospensione o revoca di un'approvazione, di un riconoscimento o di un'autorizzazione;
d) esclusione dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno oppure ad un'altra misura in questione o di beneficiarne.
5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravitą, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:
a) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 200% dell'importo della domanda di aiuto o della domanda di pagamento;
b) nonostante la lettera a), per quanto riguarda lo sviluppo rurale, l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera a) non supera il 100% dell'importo ammissibile;
c) l'importo della sanzione amministrativa di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera un importo paragonabile alla percentuale di cui alla lettera a) del presente paragrafo;
d) la sospensione, la revoca o l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettere c) e d) possono essere fissate per un massimo di tre anni consecutivi, rinnovabili in caso di nuova inadempienza.
6. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo di oneri e sanzioni da imporre, da un lato, e della specificitą di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno contemplata nella legisl a z i o n e s e t t o r i a l e a g r i c o l a , %d a l l ' a l t r o , č c o n f e r i t o a l l a C o m m i s s i o n e i l p o t e r e d i a d o t t a r e a t t i d e l e g a t i i n c o n f o r m i t ą a l l ' a r t i c o l o 1 1 1 r i g u a r d a n t i %:
a ) l ' i d e n t i f i c a z i o n e , p e r c i a s c u n r e g i m e d i a i u t o o c i a s c u n a m i s u r a d i s o s t e g n o e p e r s o n a i n t e r e s s a t a d i cui al paragrafo 3, della sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nel paragrafo 5 e del tasso specifico, anche in casi di inadempienza non quantificabile, che devono imporre gli Stati membri;
b) i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche dettagliate per armonizzare l'attuazione del presente articolo in merito a:
a) l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative;
b) le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza ai sensi del paragrafo 2, lettera e);
c) le norme che individuano i casi in cui, a causa della natura delle sanzioni, gli Stati membri possono trattenere le sanzioni recuperate.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 %.
A r t i c o l o 6 6 b i s S o s p e n s i o n e d e i p a g a m e n t i a g l i S t a t i m e m b r i i n c a s i s p e c i f i c i c o n t e m p l a t i d a l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . x x x / x x x [ O C M u n i c a ]
1 . N e i c a s i i n c u i i l r e g o l a m e n t o ( U E ) n. xxx/xxx [OCM unica] faccia obbligo agli Stati membri di presentare, entro determinati termini, informazioni specifiche e gli Stati membri non trasmettano informazioni, non le trasmettano entro i termini o trasmettano informazioni inesatte, la Commissione puņ sospendere i pagamenti mensili di cui all'articolo 18 a condizione che abbia messo a disposizione degli Stati membri in tempo utile le informazioni, i moduli e le istruzioni necessari. L'importo da sospendere č correlato alle spese per le misure di mercato per le quali le informazioni richieste non sono state trasmesse, non sono state trasmesse entro i termini o sono inesatte.
2. Per rispettare il principio di proporzionalitą nell'applicazione del paragrafo 1, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 riguardo alle misure di mercato che rientrano nella sospensione e il tasso e il periodo di sospensione dei pagamenti di cui al paragrafo 1.
3. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti la procedura e altre modalitą per il corretto funzionamento della sospensione dei pagamenti mensili di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 67Cauzioni
1. Qualora lo preveda la legislazione settoriale agricola gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione settoriale agricola, una determinata somma sarą versata ad un organismo competente o da questo incamerata.
2. Salvo forza maggiore, la cauzione č incamerata, in tutto o in parte, in caso mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.
3. Č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 riguardanti norme che garantiscono un trattamento non discriminatorio, la paritą e il rispetto della proporzionalitą al momento del deposito di una cauzione per quanto riguarda:
%
a ) i l s o g g e t t o r e s p o n s a b i l e i n c a s o d i m a n c a t o r i s p e t t o d i u n d e t e r m i n a t o o b b l i g o ;
b ) l e s i t u a z i o n i s p e c i f i c h e i n c u i l ' a u t o r i t ą c o m p e t e n t e p u ņ d e r o g a r e a l l ' o b b l i g o d i c o s t i t u i r e u n a c a u z i o n e ;
c ) l e c o n d i z i o n i a p p l i c a b i l i a l l a c a u z i o n e d a c o s t i t u i r e e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;
d) le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione nell'ambito del pagamento di anticipi;
e) le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione č stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni, il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche e nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo č stato violato, dell'entitą del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui č stata fornita la prova che l'obbligo č stato rispettato.
4. La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a) la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposi t o d e l l a c a u z i o n e , p e r l a s u a a c c e t t a z i o n e e p e r l a s o s t i t u z i o n e d e l l a c a u z i o n e o r i g i n a r i a ;
b ) l e p r o c e d u r e p e r l o s v i n c o l o d e l l a c a u z i o n e ;
c ) l e c o m u n i c a z i o n i c h e i n c o m b o n o a g l i S t a t i m e m b r i e a l l a C o m m i s s i o n e .
T a l i a t t i d i e s e c u z i o n e %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 %.
C a p o I I S i s t e m a i n t e g r a t o d i g e s t i o n e e d i c o n t r o l l o
A r t i c o l o 6 8 C a m p o d i a p p l i c a z i o n e e t e r m i n i u s a t i
1 . I n o g n i S t a t o m e m b r o č i s t i t u i t o e d č o p e r a t i v o u n s i s t e m a i n t e g r a t o d i g e s t i o n e e d i c o n t r o l l o ( %" s i s t e m a i n t e g r a t o " ) .
2 . I l s i s t e m a i n t e g r a t o s i a p p l i c a a i r e g i m i d i s o s t e g n o e l e n c a t i n e l l ' a l l e g a t o I d e l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . x x x / x x x [ P D ] e a l s o s t e g n o c o n c e s s o a n o r m a d e l l ' a r t i c o l o 2 2 , p a r a g r a f o 1 , l e t t e r e a ) e b ) e d e g l i a r t i c o l i d a 2 9 a 32, 34, 35 e 40 bis del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR] e, ove applicabile, dell'articolo 31, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. CR/xxx.
Il presente capo non si applica, tuttavia, alle misure di cui all'articolo 29, paragrafo 9 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR], né alle misure di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento per quanto riguarda i costi di impianto.
3. Nella misura necessaria, il sistema integrato si applica anche al controllo della condizionalitą di cui al titolo VI.
4. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "parcella agricola": una porzione continua di terreno, dichiarata da un solo agricoltore, sulla quale non č coltivato pił di un unico gruppo di colture; tuttavia, se nell'ambito del regolamento (UE) xxx/xxx[PD]č richiesta una dichiarazione separata di uso riguardo a una superficie che fa parte di un gruppo di colture, tale uso specifico limita ulteriormente, se necessario, la parcella agricola; gli Stati membri possono stabilire criteri supplementari per l'ulteriore delimitazione delle parcelle agricole;
b) "pagamento diretto per superficie": il regime di pagamento di base, il regime di pagamento unico per superficie e il pagamento ridistributivo di cui al titolo III, capo 1 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per zone soggette a vincoli naturali di cui al titolo III, capo 3 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 4 del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], il sostegno accoppiato facoltativo di cui al titolo IV, capo 1, dove il sostegno č versato per ettaro, il pagamento specifico per il cotone di cui al titolo IV, capo 2, il regime per i piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) xxx/xxx[PD], misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 247/2006, dove il sostegno č versato per ettaro, e misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo di cui al capo III del regolamento (CE) n. 1405/2006, dove il sostegno č versato per ettaro.
Articolo 69Elementi del sistema integrato
1. Il sistema integrato comprende i seguenti elementi:
a) una banca dati informatizzata;
b) un sistema di identificazione delle parcelle agricole;
c) un sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto;
d) domande di aiuto e domande di pagamento;
e) un sistema integrato di controllo;
f) un sistema unico di registrazione dell'identitą di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, che presenti una domanda di aiuto o di pagamento.
2. Laddove applicabile, il sistema integrato comprende un sistema di identificazione e registrazione degli animali istituito a norma del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio.
3. Fatte salve le competenze degli Stati membri in ordine all'attuazione e all'applicazione del sistema integrato, la Commissione puņ avvalersi dei servizi di specialisti o di organismi specializzati per avviare, seguire e utilizzare pił facilmente il sistema integrato, in particolare allo scopo di fornire, su loro richiesta, una consulenza tecnica alle autoritą competenti degli Stati membri.
4. Gli Stati membri adottano tutte le misure supplementari necessarie all'applicazione del sistema integrato e si prestano mutua assistenza ai fini dei controlli richiesti a norma del presente regolamento.
Articolo 70Banca dati informatizzata
1. Nella banca dati informatizzata sono registrati, per ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, i dati ricavati dalle domande di aiuto e di pagamento.
La banca dati consente, in particolare, la consultazione, tramite l'autoritą competente dello Stato membro, dei dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione in corso, nonché ai 10 anni precedenti. Tuttavia, laddove il livello di sostegno degli agricoltori č determinato in base a dati relativi agli anni civili e/o alle campagne di commercializzazione a decorrere dal 2000, la banca dati consente anche la consultazione di tali dati. Consente inoltre la consultazione diretta e immediata dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi e, per i dati relativi alle "superfici a pascolo permanente" quali definite nell'articolo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione nella sua versione originale e, per i periodi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento PD, "prati e pascoli permanenti" quali definiti nell'articolo 4, lettera h), almeno per gli ultimi cinque anni civili consecutivi.
In deroga al secondo comma, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente sono tenuti ad assicurare la consultazione dei dati soltanto a decorrere dall'anno della loro adesione.
2. Gli Stati membri possono creare banche dati decentrate, a condizione che le medesime e le procedure amministrative per la registrazione e la consultazione dei dati siano concepite in modo omogeneo nell'insieme del loro territorio e siano tra loro compatibili al fine di consentire verifiche incrociate.
Articolo 71Sistema di identificazione delle parcelle agricole
1. Il sistema di identificazione delle parcelle agricole č costituito sulla base di mappe %, d o c u m e n t i c a t a s t a l i o a l t r i r i f e r i m e n t i c a r t o g r a f i c i . S i u t i l i z z a n o l e t e c n i c h e d e l s i s t e m a i n f o r m a t i z z a t o d ' i n f o r m a z i o n e g e o g r a f i c a , c o m p r e s e o r t o i m m a g i n i a e r e e o s p a z i a l i , c o n n o r m e o m o g e n e e c h e g a r a n t i s c o n o u n a p r e c i s i o n e e q u i v a l e n t e a l m e n o a q u e l l a della cartografia su scala 1:10 000 e, dal 2016, su scala 1:5000, tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella. Ciņ č stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.
Tuttavia, gli Stati membri possono fare ricorso a queste tecniche, comprese le ortoimmagini aeree o spaziali; si applica un criterio omogeneo di accuratezza equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:10 000 acquisito in base a contratti a lungo termine concordati prima del novembre 2012.
2. Gli Stati membri assicurano che il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga un livello di riferimento per contemplare le aree di interesse ecologico, compresi in particolare i pertinenti impegni specifici e/o i regimi di certificazione ambientale di cui all'articolo 29, paragrafo 1 ter, del regolamento (UE) n. xxx/xxx [DP] equivalenti alle prassi di cui all'articolo 32 del medesimo regolamento, prima che i moduli di domanda di cui all'articolo 73 per i pagamenti per pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui agli articoli 29 e 32 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] siano forniti per l'anno di domanda 2018 al pił tardi.
Articolo 72Sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto
1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto permette la verifica dei diritti e le verifiche incrociate con le domande di aiuto e con il sistema di identificazione delle parcelle agricole.
2. Il sistema di cui al paragrafo 1 consente la consultazione diretta e immediata, tramite l'autoritą competente dello Stato membro, dei dati relativi almeno agli ultimi quattro anni civili consecutivi.
Articolo 73Domande di aiuto e domande di pagamento
1. Ogni beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, presenta ogni anno una domanda di pagamenti diretti oppure una domanda di pagamento rispettivamente per la superficie corrispondente e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali, che indica, a seconda dei casi:
a) tutte le parcelle agricole dell'azienda, nonché la superficie non agricola per la quale č richiesto il sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2;
b) i diritti all'aiuto dichiarati ai fini della loro attivazione;
c) ogni altra informazione prevista dal presente regolamento o richiesta per l'attuazione della corrispondente legislazione settoriale agricola o richiesta dallo Stato membro interessato.
Per quanto riguarda i pagamenti diretti per superficie, ciascuno Stato membro determina la dimensione minima di una parcella agricola che puņ essere oggetto di una domanda d'aiuto. Tale dimensione minima non puņ tuttavia superare 0,3 ettari.
1 bis. In deroga al paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri possono decidere che le parcelle agricole con una superficie non superiore a 0,1 ha per le quali non č stata fatta domanda di pagamento non devono essere dichiarate, posto che la somma di tali parcelle non sia superiore a 1 ha, e/o che gli agricoltori che non presentano domanda di pagamenti diretti per superficie non hanno l'obbligo di dichiarare le parcelle agricole che detengono qualora la superficie totale non sia superiore a 1 ha. In tutti i casi, gli agricoltori indicano nella loro domanda di avere a disposizione parcelle agricole e su richiesta delle autoritą competenti ne indicano l'ubicazione.
2. Gli Stati membri forniscono, anche attraverso mezzi elettronici, moduli prestabiliti basati sulle superfici determinate nell'anno precedente nonché materiale grafico indicante l'ubicazione delle superfici stesse.
Uno Stato membro puņ disporre che le domande di aiuto e le domande di pagamento:
a) siano valide se il beneficiario conferma l'assenza di modifiche rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento dell'anno precedente;
b) indichino soltanto gli elementi che cambiano rispetto alle domande di aiuto e alle domande di pagamento presentate per l'anno precedente.
Tuttavia, per quanto riguarda il regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. SR/xxx, tale possibilitą č offerta a tutti gli agricoltori interessati.
3. Gli Stati membri possono disporre che una domanda unica copra pił o tutti i regimi di sostegno e pił o tutte le misure di sostegno di cui all'articolo 68 o altri regimi di sostegno e misure.
4. In deroga al regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, il calcolo della data per la presentazione o la modifica di una domanda di aiuto, di una domanda di pagamento o di qualsiasi documento giustificativo, contratto o dichiarazione di cui al presente capo č adeguato ai requisiti specifici del sistema integrato. Č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 riguardo alle norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini se l'ultimo giorno utile per la presentazione di domande o modifiche č un giorno festivo, un sabato o una domenica.
Articolo 74Sistema di identificazione dei beneficiari
Il sistema unico per la registrazione dell'identitą di ciascun beneficiario del sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, garantisce l'identificazione di tutte le domande di aiuto e di pagamento presentate dallo stesso beneficiario.
Articolo 75Verifica delle condizioni di ammissibilitą e riduzioni
1. In conformitą all'articolo 61, gli Stati membri compiono controlli amministrativi sulle domande di aiuto, tramite gli organismi pagatori o gli organismi da essi delegati, per verificare le condizioni di ammissibilitą all'aiuto. Tali controlli sono completati da controlli in loco.
2. Ai fini dei controlli in loco gli Stati membri elaborano un piano di campionamento delle aziende agricole e/o dei beneficiari.
3. Al fine di effettuare controlli in loco nelle parcelle agricole gli Stati membri possono impiegare tecniche di telerilevamento e il sistema globale di navigazione satellitare (GNSS).
4. In caso di mancata osservanza delle condizioni di ammissibilitą si applica l'articolo 65.
Articolo 76Pagamento ai beneficiari
1. I pagamenti nell'ambito dei regimi e delle misure di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, sono eseguiti nel periodo dal 1ŗ dicembre a l 3 0 g i u g n o d e l l ' a n n o c i v i l e s u c c e s s i v o .
T a l i p a g a m e n t i s o n o v e r s a t i i n n o n p i ł d i d u e r a t e n e l c o r s o d i t a l e p e r i o d o .
%G l i S t a t i m e m b r i p o s s o n o t u t t a v i a v e r s a r e a n t i c i p i f i n o a l 5 0 % p e r i p a g a m e n t i d i r e t t i e f i n o a l 7 5 % p e r i l s o s t e g n o c o n c e s s o n e l l ' a m bito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, anteriormente al 1ŗ dicembre e non prima del 16 ottobre.
Riguardo al sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, il presente paragrafo si applica nel rispetto delle domande di aiuto o di pagamento presentate a partire dall'anno di domanda 2018, tranne per quanto riguarda il versamento di anticipi fino al 75% previsto nel terzo comma.
2. I pagamenti di cui al paragrafo 1 sono effettuati solo dopo che sia stata ultimata la verifica delle condizioni di ammissibilitą a cura degli Stati membri a norma dell'articolo 75.
In deroga al primo comma, gli anticipi per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 68, paragrafo 2, possono essere versati una volta ultimati i controlli amministrativi di cui all'articolo 61, paragrafo 1.
2 bis. La Commissione adotta atti di esecuzione necessari e giustificabili per risolvere, in casi di emergenza, problemi specifici in relazione all'applicazione del presente articolo. Tali atti di esecuzione possono derogare ad alcune disposizioni dei paragrafi 1 e 2, ma soltanto nella misura strettamente necessaria e per il periodo strettamente necessario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 77Poteri delegati
1. Per garantire che il sistema integrato previsto dal presente capo sia attuato in maniera efficiente, coerente e non discriminatoria, tutelando gli interessi finanziari dell'Unione, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 riguardanti:
a) le definizioni specifiche necessarie per garantire un'attuazione armonizzata del sistema integrato oltre a quelle previste nel regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD] e nel regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR];
b) riguardo agli articoli da 68 a 76, norme in merito a ulteriori misure necessarie per garantire la conformitą alle esigenze di controllo stabilite nel presente regolamento o nella legislazione agricola settoriale che gli Stati membri debbano adottare nei confronti di produttori, servizi, organismi, organizzazioni o altri operatori, quali macelli o associazioni coinvolte nella procedura di concessione degli aiuti, se il presente regolamento non prevede pertinenti sanzioni amministrative; tali misure seguono per quanto possibile, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di sanzioni stabilite nell'articolo 77 bis, paragrafi da 1 a 5.
2. Per garantire una corretta distribuzione dei fondi connessi alle domande di aiuto di cui all'articolo 73 ai beneficiari che ne hanno diritto e per permettere di accertare che i medesimi abbiano rispettato i relativi obblighi, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111, riguardanti:
a) gli aspetti essenziali, le norme tecniche, anche per l'aggiornamento delle parcelle di riferimento, i margini di tolleranza adeguati tenendo conto della configurazione e dello stato della parcella, comprese norme sull'inclusione degli elementi caratteristici del paesaggio situati in prossimitą di una parcella, e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all'articolo 71 e per l'identificazione dei beneficiari di cui all'articolo 74;
b) gli aspetti essenziali, le norme tecniche e i requisiti qualitativi del sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 72;
c) norme per la definizione della base di calcolo dell'aiuto, comprese norme che disciplinino alcuni casi in cui le superfici ammissibili contengono elementi caratteristici del paesaggio o alberi; tali norme consentono agli Stati membri, per le superfici investite a pascolo permanente, di considerare che gli elementi caratteristici del paesaggio e gli alberi sparsi, la cui superficie totale non superi una determinata percentuale della parcella di riferimento, facciano automaticamente parte della superficie ammissibile senza il requisito di effettuare una loro mappatura a tal fine.
%
A r t i c o l o 7 7 b i s A p p l i c a z i o n e d i s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e
1 . P e r q u a n t o r i g u a r d a l e s a n z i o n i a m m i n i s t r a t i v e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 6 5 , p a r a g r a f o 2 , i l p r e s e n t e a r t i c o l o s i a p p l i c a n e l c a s o d i i n a d e m p i e n z a i n r e l a z i o n e a i c r i t e r i d i a m m i s s i b i l i t ą , a g l i i m p e g n i o ad altri obblighi derivanti dall'applicazione delle norme sul sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2.
2. Non sono imposte sanzioni amministrative:
a) se l'inadempienza č dovuta a cause di forza maggiore;
b) se l'inadempienza č dovuta a errori palesi di cui all'articolo 61, paragrafo 6;
c) se l'inadempienza č dovuta a un errore dell'autoritą competente o di altra autoritą e se l'errore non poteva ragionevolmente essere scoperto dalla persona interessata dalla sanzione amministrativa;
d) se l'interessato puņ dimostrare in modo soddisfacente all'autoritą competente di non essere responsabile dell'inadempienza degli obblighi di cui al paragrafo 1 o se l'autoritą competente accerta altrimenti che l'interessato non č responsabile;
e) se l'inadempienza č di scarsa entitą, anche sotto forma di soglia, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 7, lettera b); nel fissare tali soglie, la Commissione assicura che esse non superino una soglia quantitativa espressa come valore nominale e/o percentuale della superficie determinata o dell'importo ammissibile di aiuto o sostegno, che non puņ essere inferiore allo 0,5%.
f) altri casi in cui l'imposizione di una sanzione non č appropriata, secondo la definizione della Commissione conformemente al paragrafo 6, lettera b).
3. Si possono imporre sanzioni amministrative al beneficiario dell'aiuto o del sostegno, compresi i gruppi o le associazioni degli stessi, vincolati dagli obblighi stabiliti nelle norme di cui al paragrafo 1.
4. Le sanzioni amministrative possono assumere le seguenti forme:
a) riduzione dell'importo dell'aiuto o del sostegno versato o da versare in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento interessate dall'inadempienza e/o in relazione alle domande di aiuto o alle domande di pagamento per gli anni precedenti o successivi;
b) pagamento di un importo calcolato sulla base della quantitą e/o del tempo interessati dall'inadempienza;
c) esclusione dal diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione.
5. Le sanzioni amministrative sono proporzionate e graduate in funzione della gravitą, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, e rispettano i seguenti limiti:
a) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera a), non supera il 100% degli importi delle domande di aiuto o delle domande di pagamento;
b) l'importo della sanzione amministrativa per un certo anno, di cui al paragrafo 4, lettera b) non supera il 100% dell'importo delle domande di aiuto o delle domande di pagamento cui si applica la sanzione;
c) l'esclusione di cui al paragrafo 4, lettera c) puņ essere fissata per un massimo di tre anni consecutivi, applicabili nuovamente in caso di nuova inadempienza.
5 bis. Nonostante i paragrafi 4 e 5, per quanto riguarda il pagamento di cui al titolo III, capo 2 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], le sanzioni amministrative assumono la forma di una riduzione dell'importo dei pagamenti eseguiti o da eseguire ai sensi di tale regolamento.
Le sanzioni amministrative di cui al presente paragrafo sono proporzionali e graduate in funzione della gravitą, della portata, della durata e della ripetizione dei casi di inadempimento interessati.
L'importo di tali sanzioni amministrative per un certo anno non supera lo 0% per i primi due anni di applicazione del titolo III, capo 2, del regolamento [DP] (anni di domanda 2015 e 2016), il 20% per il terzo anno di applicazione (anno di domanda 2017) e il 25% a partire dal quarto anno di applicazione (anno di domanda 2018), dell'importo del pagamento di cui al titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[DP] al quale l'agricoltore interessato avrebbe diritto se rispettasse le condizioni per tale pagamento.
6. Per tenere conto dell'effetto dissuasivo delle sanzioni da imporre, da un lato, e della specificitą di ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno di cui all'articolo 68, paragrafo 2, dall'altro, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 riguardanti:
a) l'identificazione, per ciascun regime di aiuto o ciascuna misura di sostegno e persona interessata di cui al paragrafo 3, della sanzione amministrativa dall'elenco di cui al paragrafo 4 ed entro i limiti stabiliti nei paragrafi 5 e 5 bis e del tasso specifico, anche in casi di inadempienza non quantificabile, che devono imporre gli Stati membri;
b) i casi in cui non sono imposte sanzioni amministrative, di cui al paragrafo 2, lettera f).
7. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche dettagliate per armonizzare l'attuazione del presente articolo in merito a:
a) l'applicazione e il calcolo di tali sanzioni amministrative;
b) le norme dettagliate per la definizione di un'inadempienza come di scarsa rilevanza ai sensi del paragrafo 2, lettera e).
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 78Competenze di esecuzione
La Commissione determina, mediante atti di ese c u z i o n e :
a ) g l i a s p e t t i e s s e n z i a l i , l e n o r m e t e c n i c h e e i r e q u i s i t i q u a l i t a t i v i d e l l a b a n c a d a t i i n f o r m a t i z z a t a d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 0 ;
%
b ) n o r m e r e l a t i v e a l l e d o m a n d e d i a i u t o e a l l e d o m a n d e d i p a g a m e n t o d i c u i a l l ' a r t i c o l o 7 3 , n o n c h é a l l e d o m a n d e d i diritti all'aiuto, che specifichino l'ultimo giorno utile per la presentazione delle domande, prescrizioni in merito alle indicazioni minime che devono figurare nelle domande, disposizioni per la modifica o il ritiro delle domande di aiuto, esenzioni dall'obbligo di presentare una domanda di aiuto e disposizioni che consentano agli Stati membri di seguire procedure semplificate o di correggere errori palesi;
c) norme relative allo svolgimento dei controlli volti a verificare l'adempimento degli obblighi nonché l'esattezza e la completezza dei dati contenuti nelle domande di aiuto o di pagamento, comprese norme sulle tolleranze delle misurazioni per i controlli in loco;
d) le specifiche tecniche necessarie ai fini dell'attuazione uniforme del presente capo;
e) norme per i casi di trasferimento di aziende accompagnato dal trasferimento di obblighi non ancora soddisfatti connessi all'ammissibilitą dell'aiuto di cui trattasi;
f) norme sul pagamento degli anticipi di cui all'articolo 76.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 %.
C a p o I I I C o n t r o l l o d e l l e o p e r a z i o n i
A r t i c o l o 7 9 C a m p o d i a p p l i c a z i o n e e d e f i n i z i o n i
1 . I l p r e s e n t e c a p o s t a b i l i s c e n o r m e s p e c i f i c h e s u l c o n t r o l l o d e l l a r e a l t ą e d e l l a r e g o l a r i t ą d e l l e o p e r a z i o n i c h e f a n n o p a r t e d i r e t t a m e n t e o i n d i r e t t a m e n t e d e l s i s t e m a d i f i n a n z i a m e n t o d e l F E A G A s u l l a b a s e d e i d o c u m e n t i c o m m e r c i a l i d e i b e n e f i c i a r i o d e b i t o r i , o d e i l o r o r a p p r e s e n t a n t i %( " i m p r e s e " ) .
2 . I l p r e s e n t e c a p o n o n s i a p p l i c a a l l e m i sure che rientrano nel sistema integrato di cui al capo II del presente titolo. Per rispondere ai cambiamenti nella legislazione agricola e assicurare l'efficienza del sistema delle verifiche ex post previste dal presente capo, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 intesi a stabilire l'elenco delle misure che, a causa delle loro caratteristiche ed esigenze di controllo non sono adatte a verifiche ex post mediante il controllo dei documenti commerciali e, pertanto, non sono soggette a tali controlli a norma del presente capo.
3. Ai fini del presente capo si intende per:
a) "documento commerciale": il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilitą, le informazioni relative alla produzione e alla qualitą e la corrispondenza, relativi all'attivitą professionale dell'impresa, nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati memorizzati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;
b) "terzi": ogni persona fisica o giuridica che abbia un legame diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAGA.
Articolo 80Controlli ad opera degli Stati membri
1. Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto della natura delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri provvedono affinché la selezione delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di accertamento di irregolaritą. Tale selezione tiene conto tra l'altro dell'importanza finanziaria delle imprese contemplate da tale sistema e di altri fattori di rischio.
2. In casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese, nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 81.
3. I controlli effettuati in applicazione del presente capo non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 49 e 50.
Articolo 81Obiettivi dei controlli
1. L'esattezza dei principali dati oggetto del controllo č verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi:
a) raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;
b) se del caso, controlli fisici sulla quantitą e sulla natura delle scorte;
c) raffronto con la contabilitą dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell'ambito del sistema di finanziamento del FEAGA e
d) verifiche a livello della contabilitą o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall'organismo pagatore quale prova dell'erogazione dell'aiuto al beneficiario sono esatti.
2. In particolare, qualora le imprese abbiano l'obbligo di tenere una contabilitą specifica di magazzino in conformitą a disposizioni unionali o nazionali, il controllo di tale contabilitą comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, con le quantitą detenute in magazzino.
3. Nella selezione delle operazioni da controllare si tiene pienamente conto del grado di rischio.
Articolo 82Accesso ai documenti commerciali
1. I responsabili delle imprese, o un terzo, si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati memorizzati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.
2. Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.
3. Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente capo, i documenti commerciali conservati dall'impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, č richiesto all'impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.
Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.
Qualora tutti i documenti commerciali, o parte di essi, da verificare ai sensi del presente capo si trovino presso un'impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa societą o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata come l'impresa controllata, sia all'interno che al di fuori del territorio dell'Unione, l'impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo e a una data definiti dagli Stati membri responsabili dell'esecuzione del controllo.
4. Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto č esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l'applicazione delle regole di procedura penale in materia di sequestro dei documenti.
Articolo 83Assistenza reciproca
1. Gli Stati membri si prestano reciprocamente l'assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui al presente capo nei seguenti casi:
a) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell'importo considerato č stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;
b) qualora un'impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessari per il controllo.
La Commissione puņ coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o pił Stati membri.
2. Durante i primi tre mesi successivi all'esercizio finanziario FEAGA in cui č stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell'importo in questione č stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.
3. Nella misura in cui il controllo di un'impresa effettuato a norma dell'articolo 80 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all'articolo 81, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche č trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione puņ chiedere una copia di ogni richiesta.
Si dą seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.
Articolo 84Programmazione
1. Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che intendono effettuare conformemente all'articolo 80 nel periodo di controllo successivo.
2. Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:
a) il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;
b) i criteri seguiti nell'elaborazione del programma.
3. I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.
4. Il paragrafo 3 si applica mutatis mutandis alle modifiche del programma effettuate dagli Stati membri.
5. La Commissione puņ, in qualsiasi fase, richiedere l'inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno Stato membro.
6. Le imprese per le quali la somma delle entrate o dei pagamenti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente capo unicamente in funzione di criteri specifici che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto al paragrafo 1, o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma. Per tener conto degli sviluppi economici, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 intesi a modificare il limite di 40 000 EUR.
Articolo 85Servizi speciali
1. In ciascuno Stato membro un servizio speciale č incaricato di seguire l'applicazione del presente capo. Tale servizio č competente in particolare:
a) dell'esecuzione dei controlli previsti nel presente capo a cura di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio o
b) del coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.
Gli Stati membri possono altresģ prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente capo siano ripartiti fra il servizio speciale e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.
2. Il servizio o i servizi incaricati dell'applicazione del presente capo sono organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi, o da loro sezioni, responsabili dei pagamenti e dei controlli che li precedono.
3. Per garantire la corretta applicazione del presente capo, il servizio speciale di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie ed č dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all'espletamento dei compiti di cui al presente capo.
4. Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti dal presente capo.
Articolo 86Relazioni
1. Anteriormente al 1° gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull'applicazione del presente capo.
2. Gli Stati membri e la Commissione intrattengono un regolare scambio di opinioni in merito all'applicazione del presente capo.
Articolo 87Accesso all'informazione e controlli della Commissione
1. Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all'insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente capo, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.
2. I controlli di cui all'articolo 80 sono effettuati da agenti dello Stato membro. Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali. Tuttavia essi hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.
3. Qualora i controlli si svolgano secondo le modalitą di cui all'articolo 83, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.
Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto sono, in qualsiasi momento, in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.
4. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/99 e del regolamento (CE) n. 2185/96, gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal partecipare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservano ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano, in particolare, alle visite domiciliari o all'interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Hanno tuttavia accesso alle informazioni cosģ ottenute.
Articolo 88Poteri della Commissione
%
M e d i a n t e a t t i d i e s e c u z i o n e l a C o m m i s s i o n e a d o t t a , l a d d o v e n e c e s s a r i o , l e d i s p o s i z i o n i v o l t e a g a r a n t i r e l ' a p p l i c a z i o n e u n i f o r m e n e l l ' U n i o n e d e l p r e s e n t e c a p o , i n p a r t i c o l a r e c o n r i f e r i m e n t o a q u a n t o s e g u e :
a ) l ' e s e c u z i o n e d e l c o n t r o l l o d i c u i a l l ' a r t i c o lo 80 per quanto riguarda la selezione delle imprese, la percentuale e il calendario di controllo;
b) la conservazione dei documenti commerciali e i tipi di documenti da tenere o i dati da registrare;
c) l'esecuzione e il coordinamento delle azioni congiunte di cui all'articolo 83, paragrafo 1;
d) dettagli e specifiche concernenti il contenuto, la forma e il modo di presentazione delle domande, il contenuto, la forma e il modo di comunicazione, presentazione e scambio delle informazioni nell'ambito del presente capo;
e) le condizioni e i mezzi di pubblicazione o specifiche regole e condizioni per la divulgazione o la messa a disposizione, da parte della Commissione alle autoritą competenti degli Stati membri, delle informazioni necessarie nell'ambito del presente regolamento;
f) le responsabilitą del servizio speciale di cui all'articolo 85;
g) il contenuto delle relazioni di cui all'articolo 86.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 .
C a p o I V A l t r e d i s p o s i z i o n i s u c o n t r o l l i e s a n z i o n i
A r t i c o l o 8 9 A l t r i c o n t r o l l i e s a n z i o n i r i g u a r d a n t i n o r m e d i c o m m e r c i a l i z z a z i o n e
1 . G l i S t a t i m e m b r i a d o t t a n o p r o v v e d i m e n t i atti a garantire che i prodotti di cui all'articolo 96, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica] non etichettati in conformitą alle disposizioni di tale regolamento non siano immessi sul mercato né ritirati dal mercato.
2. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche che possono essere adottate dalla Commissione, le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica], sono sottoposte a controlli intesi ad accertare che le condizioni di cui al paragrafo 1 di detto articolo siano soddisfatte.
3. Gli Stati membri eseguono controlli, in base ad un'analisi dei rischi, per verificare la conformitą dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. xxx/xxx [OCM unica] alle norme di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione I, del medesimo regolamento e applicano, se del caso, sanzioni amministrative.
3 bis. Fatti salvi gli atti concernenti il settore vitivinicolo adottati sulla base dell'articolo 66, in caso di violazione delle norme dell'Unione nel settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Tali sanzioni non si applicano nei casi di cui all'articolo 66, paragrafo 2, lettere da a) a d) e se l'inadempienza č di scarsa entitą.
4. Per tutelare i fondi dell'Unione, nonché l'identitą, la provenienza e la qualitą dei vini dell'Unione, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 111 recanti:
a) norme pe r l a c o s t i t u z i o n e d i u n a b a n c a d a t i a n a l i t i c a d i d a t i i s o t o p i c i c h e c o n s e n t a d i r i l e v a r e p i ł f a c i l m e n t e l e f r o d i e c h e s i a a l i m e n t a t a c o n c a m p i o n i r a c c o l t i d a g l i S t a t i m e m b r i : %
b ) n o r m e s u g l i o r g a n i s m i d i c o n t r o l l o e s u l l ' a s s i s t e n z a r e c i p r o c a t r a d i e s s i ;
c ) n o r m e s u l l ' u t i l i z z a z i o n e c o n g i u n t a d e l l e r i s u l t a n z e d e g l i a c c e r t a m e n t i d e g l i S t a t i m e m b r i ;
%
5 . L a C o m m i s s i o n e p u ņ a d o t t a r e , m e d i a n t e a t t i d i e s e c u z i o n e , t u t t e l e m i s u r e n e c e s s a r i e p e r :
a ) l e p r o c e d u r e r i g u a r d a n t i l e b a n c h e d a t i d e g l i S t a t i m e m b r i e la banca dati analitica di dati isotopici che consenta di rilevare pił facilmente le frodi;
b) le procedure riguardanti la cooperazione e assistenza tra autoritą e organismi di controllo;
c) in relazione all'obbligo di cui al paragrafo 3, le disposizioni per l'esecuzione dei controlli di conformitą alle norme di commercializzazione, le disposizioni relative alle autoritą competenti dell'esecuzione dei controlli, nonché al contenuto, alla frequenza e alla fase di commercializzazione cui si applicano tali controlli.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 90Controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali protette
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far cessare l'uso illegale di denominazioni di origine, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette di cui al regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica].
2. Gli Stati membri designano l'autoritą competente incaricata di controllare l'adempimento degli obblighi stabiliti nella parte II, titolo II, capo I, sezione II, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[OCM unica], in base ai criteri stabiliti dall'articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e garantiscono il diritto degli operatori che soddisfano tali obblighi ad essere coperti da un sistema di controlli.
3. All'interno dell'Unione la verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante o dopo il condizionamento del vino č effettuata dalla competente autoritą di cui al paragrafo 2, oppure da uno o pił organismi di controllo ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, punto 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 di detto regolamento.
4. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione:
a) le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione.
b) norme sull'autoritą responsabile della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, anche nei casi in cui la zona geografica č situata in un paese terzo;
c) le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per impedire l'uso illegale di denominazioni di origine protette, di indicazioni geografiche protette e di menzioni tradizionali protette;
d) i controlli e le verifiche che gli Stati membri sono tenuti a realizzare, compresi gli esami.
Tali atti di esecuzione %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 %.
T I T O L O V I C O N D I Z I O N A L I T Ą
C a p o I C a m p o d i a p p l i c a z i o n e
A r t i c o l o 9 1 P r i n c i p i o g e n e r a l e
1 . A l b e n e f i c i a r i o d i c u i a l l ' a r t i c o l o 9 2 c h e n o n r i s p e t t i %l e r e g o l e d i c o n d i z i o n a l i t ą stabilite dall'articolo 93 č applicata una sanzione amministrativa.
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
%
a ) l ' i n a d e m p i e n z a s i a c o n n e s s a a l l ' a t t i v i t ą a g r i c o l a d e l b e n e f i c i a r i o ; %
b ) s i a i n t e r e s s a t a l a s u p e r f i c i e d e l l ' a z i e n d a d e l b e n e f i c i a r i o .
P e r q u a n t o r i g u a r d a l e s u p e r f i c i f o r e s t a l i , t u t t a v i a , t a l e s a n z i o n e n o n s i a p p l i c a n e l l a m i s u r a i n c u i p e r l a s u p e r f i cie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformitą all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 31 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].
3. Ai fini del presente titolo si intende per:
a) "azienda": tutte le unitą di produzione e tutte le superfici gestite dal beneficiario di cui all'articolo 92, situate all'interno del territorio dello stesso Stato membro;
b) "criterio": ciascuno dei criteri di gestione obbligatori previsti dalle norme dell'Unione citate nell'allegato II per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto.
Articolo 92Beneficiari interessati
L'articolo 91 si applica ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. xxx/xxx[PD], pagamenti ai sensi degli articoli 44 e 45 del regolamento (UE) n. xxx/[OCM unica] e i premi annuali previsti dall'articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), dagli articoli da 29 a 32, 34 e 35 del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].
Tuttavia, l'articolo 91 non si applica ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento (UE) n. [PD]. La sanzione prevista in tale articolo non si applica inoltre al sostegno di cui all'articolo 29, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. xxx/xxx[SR].
Articolo 93Regole di condizionalitą
1. Le regole di condizionalitą sono costituite dai criteri di gestione obbligatori previsti dalla legislazione dell'Unione e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:
a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
b) sanitą pubblica, salute delle piante e degli animali.
c) benessere degli animali.
2. Gli atti di cui all'allegato II in relazione ai criteri di gestione obbligatori si applicano nella versione in vigore e, nel caso delle direttive, quali attuate dagli Stati membri.
%
3 . I n o l t r e , p e r i l 2 0 1 5 e i l 2 0 1 6 , l e r e g o l e d i c o n d i z i o n a l i t ą c o m p r e n d o n o a n c h e i l m a n t e n i m e n t o d e i p a s c o l i p e r m a n e n t i . G l i S t a t i m e m b r i c h e e r a n o m e m b r i d e l l ' U n i o n e i l 1 ° g e n n a i o 2 0 0 4 p r o v v e d o n o a f f i n c h é l e t e r r e c h e e r a n o i n v e s t i t e a p a s c o l o p e r m a n e n t e alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. Gli Stati membri che sono diventati membri dell'Unione nel 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° maggio 2004 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Bulgaria e la Romania provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° gennaio 2007 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti. La Croazia provvede affinché le terre che erano investite a pascolo permanente il 1° luglio 2013 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.
Il quinto comma non si applica alle terre investite a pascolo permanente da imboschire se l'imboschimento č compatibile con l'ambiente e ad esclusione di impianti di alberi di Natale e di specie a crescita rapida a breve termine.
4. Per tener conto delle disposizioni di cui al paragrafo 3, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti.
Al fine di assicurare una corretta applicazione degli obblighi degli Stati membri da un lato e dei singoli agricoltori dall'altro, per quanto riguarda il mantenimento dei pascoli permanenti, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 per stabilire le condizioni e i metodi per la determinazione della percentuale di pascolo permanente e di terreni agricoli da mantenere. %
A i f i n i d e i p a r a g r a f i 3 e 4 , s i i n t e n d e p e r " p a s c o l o p e r m a n e n t e " i l p a s c o l o q u a l e d e f i n i t o a l l ' a r t i c o l o 2 , l e t t e r a c ) d e l r e g o l a m e n t o ( C E ) n . 1 1 2 0 / 2 0 0 9 n e l l a s u a v e r s i o n e o r i g i n a l e .
A r t i c o l o 9 4 O b b l i g h i d e g l i S t a t i m e m b r i i n m a t e r i a d i b u o n e c o n d i z i o n i agronomiche e ambientali
Gli Stati membri provvedono affinché tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono pił utilizzate a fini di produzione, siano mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali. Gli Stati membri definiscono, a livello nazionale o regionale, norme minime per i beneficiari in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali sulla base dell'allegato II, tenendo conto delle caratteristiche peculiari delle superfici interessate, comprese le condizioni pedoclimatiche, i metodi colturali in uso, l'utilizzazione del suolo, la rotazione delle colture, le pratiche agronomiche e le strutture aziendali. Gli Stati membri non possono definire criteri minimi che non siano previsti nell'allegato II.
Articolo 95Informazione dei beneficiari
Gli Stati membri forniscono ai beneficiari interessati, se del caso con mezzi elettronici, l'elenco dei criteri e delle norme da applicare a livello di azienda e informazioni chiare e precise ad essi relative.
Capo IISistema di controllo e sanzioni amministrative relative alla condizionalitą
Articolo 96Controlli della condizionalitą
1. Gli Stati membri si avvalgono, se del caso, del sistema integrato stabilito dal titolo V, capo II, e in particolare degli elementi di cui all'articolo 69, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f).
Gli Stati membri si avvalgono dei sistemi di gestione e controllo in vigore nel loro territorio per garantire il rispetto delle norme in materia di condizionalitą.
Detti sistemi, in particolare il sistema di identificazione e di registrazione degli animali istituito a norma della direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini e dei regolamenti (CE) n. 1760/2000 e (CE) n. 21/2004, sono compatibili con il sistema integrato di cui al titolo V, capo II, del presente regolamento.
2. A seconda dei criteri, delle norme, degli atti e dei campi di condizionalitą, gli Stati membri possono decidere di svolgere alcuni controlli amministrativi, in particolare quelli gią previsti nell'ambito dei sistemi di controllo che si applicano al criterio, alla norma, all'atto o al campo di condizionalitą in questione.
3. Gli Stati membri effettuano controlli in loco intesi a verificare se un beneficiario adempie agli obblighi stabiliti dal presente titolo.
4. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme relative allo svolgimento dei controlli volti ad accertare l'adempimento degli obblighi di cui al presente titolo, comprese le norme necessarie perché l'analisi dei rischi tenga conto dei seguenti fattori:
a) partecipazione degli agricoltori al sistema di consulenza aziendale previsto al titolo III del presente regolamento;
b) partecipazione degli agricoltori a un sistema di certificazione qualora questo copra i requisiti e le norme in questione.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Articolo 97Applicazione della sanzione amministrativa
1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si appli c a s e , i n q u a l s i a s i m o m e n t o d i u n d a t o a n n o c i v i l e ( %" a n n o c i v i l e c o n s i d e r a t o " ) l e r e g o l e d i c o n d i z i o n a l i t ą n o n s o n o r i s p e t t a t e e t a l e i n a d e m p i e n z a č i m p u t a b i l e d i r e t t a m e n t e a l b e n e f i c i a r i o c h e h a p r e s e n t a t o l a d o m a n d a d i a i u t o o l a d o m a n d a d i p a g a m e n t o nell'anno civile considerato.
Il disposto del primo comma si applica mutatis mutandis ai beneficiari per i quali si constati che non hanno rispettato le regole di condizionalitą in qualsiasi momento nei tre anni successivi al 1ŗ gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui č stato concesso il primo pagamento nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti o in qualsiasi momento nell'anno che decorre dal 1ŗ gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui č s t a t o c o n c e s s o i l p a g a m e n t o n e l l ' a m b i t o d e i p r o g r a m m i d i s o s t e g n o p e r l a v e n d e m m i a v e r d e , d i c u i a l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . [ O C M u n i c a ] ( %" a n n i c o n s i d e r a t i " %) .
2 . I n c a s o d i c e s s i o n e d i s u p e r f i c i e a g r i c o l a d u r a n t e l ' a n n o c i v i l e c o n s i d e r a t o o d u r a n t e g l i anni considerati, il disposto del paragrafo 1 si applica anche se l'inadempienza di cui si tratta č il risultato di un atto o di un'omissione direttamente imputabile alla persona alla quale o dalla quale la superficie agricola č stata ceduta. In deroga a quanto precede, se la persona alla quale č direttamente imputabile un atto o un'omissione ha presentato una domanda di aiuto o una domanda di pagamento nell'anno civile considerato o negli anni considerati, la sanzione amministrativa si applica in base all'importo totale dei pagamenti di cui all'articolo 92 concessi o da concedere a tale persona.
Ai fini del presente paragrafo, per "cessione" si intende qualsiasi tipo di transazione in virtł della quale la superficie agricola cessa di essere a disposizione del cedente.
3. Nonostante il paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di non applicare sanzioni amministrative per beneficiario e per anno civile se l'importo della sanzione č pari o inferiore a 100 EUR, fatte salve le norme da adottare a norma dell'articolo 101.
Se uno Stato membro decide di avvalersi della facoltą di cui al primo comma, nell'anno successivo l'autoritą competente adotta, per un campione di beneficiari, i provvedimenti necessari per verificare che il beneficiario abbia posto rimedio all'inadempienza accertata. Le inadempienze accertate e l'obbligo di adottare misure correttive sono notificati al beneficiario.
4. La sanzione amministrativa non incide sulla legalitą e sulla regolaritą dei pagamenti ai quali si applicano riduzioni o esclusioni.
Articolo 98Applicazione della sanzione amministrativa in Bulgaria, Croazia e Romania
In Bulgaria e in Romania le sanzioni amministrative di cui all'articolo 91 si applicano al pił tardi a partire dal 1ŗ gennaio 2016 per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori in materia di benessere degli animali di cui all'allegato II.
In Croazia le sanzioni di cui all'articolo 91 si applicano secondo il seguente calendario per quanto riguarda i criteri di gestione obbligatori (CGO) di cui all'allegato II:
a) dal 1ŗ gennaio 2014 per i CGO da 1 a 3 e i CGO da 6 a 8;
b) dal 1°gennaio 2016 per i CGO 4, 5, 9 e 10;
c) dal 1° gennaio 2018 per i CGO da 11 a 13.
Articolo 99Calcolo della sanzione amministrativa
1. La sanzione amministrativa di cui all'articolo 91 si applica mediante riduzione o esclusione dell'importo totale dei pagamenti elencati all'articolo 92, concessi o da concedere al beneficiario in relazione alle domande di aiuto che ha presentato o presenterą nel corso dell'anno civile in cui č accertata l'inadempienza.
Ai fini del calcolo delle riduzioni e delle esclusioni, si tiene conto della gravitą, della portata, della durata e della ripetizione dell'inadempienza constatata, nonché dei criteri enunciati nei paragrafi 2, 3 e 4.
2. In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di recidiva, il 15%.
Gli Stati membri possono istituire un sistema di allerta precoce applicabile ai casi di inadempienza che, data la scarsa rilevanza della loro gravitą, portata e durata, non determinano, in casi debitamente giustificati, una riduzione o un'esclusione. Qualora uno Stato membro decida di avvalersi di questa opzione, l'autoritą competente invia un'allerta precoce al beneficiario, notificandogli la constatazione e l'obbligo di adottare misure correttive. Qualora in un controllo successivo si stabilisca che l'inadempienza non č stata sanata, si applica con effetto retroattivo la riduzione di cui al primo comma.
Tuttavia, i casi di inadempienza che costituiscono un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali determinano sempre una riduzione o un'esclusione.
Gli Stati membri possono accordare ai beneficiari che hanno ricevuto per la prima volta un'allerta precoce l'accesso prioritario al sistema di consulenza aziendale.
3. In caso di inadempienza intenzionale, la percentuale di riduzione non č, in linea di massima, inferiore al 20% e puņ arrivare fino all'esclusione totale da uno o pił regimi di aiuto ed essere applicata per uno o pił anni civili.
4. In ogni caso, l'ammontare complessivo delle riduzioni e delle esclusioni per un anno civile non supera l'importo totale di cui al paragrafo 1, primo comma.
Articolo 100Importi risultanti dalla condizionalitą
Gli Stati membri possono trattenere il 25% degli importi risultanti dall'applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'articolo 99.
Articolo 101Poteri della Commissione in relazione all'applicazione e al calcolo delle sanzioni amministrative
1. Al fine di assicurare una corretta distribuzione dei fondi ai beneficiari che ne hanno diritto e un'attuazione efficace, coerente e non discriminatoria della condizionalitą, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111:
a) per definire una base armonizzata per il calcolo delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalitą di cui all'articolo 99 tenendo conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria;
b) sulle condizioni per il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative connesse alla condizionalitą, anche in caso di inadempienza direttamente attribuibile al beneficiario interessato.
2. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme procedurali e tecniche particolareggiate concernenti il calcolo e l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli da 97 a 99, anche per quanto riguarda i beneficiari che consistono in un gruppo di persone ai sensi degli articoli 29 e 30 del regolamento (UE) n. xxx/xxx [SR].
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
TITOLO VIIDISPOSIZIONI COMUNI
Capo IComunicazioni
Articolo 102Comunicazione di informazioni
1. Fatte salve le disposizioni dei regolamenti settoriali, gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni, le dichiarazioni e i documenti seguenti:
a) per gli organismi pagatori riconosciuti e gli organismi di coordinamento riconosciuti:
i) l'atto di riconoscimento;
ii) la funzione (organismo pagatore riconosciuto od organismo di coordinamento riconosciuto);
iii) ove rilevante, la revoca del riconoscimento;
b) per gli organismi di certificazione:
i) la denominazione;
ii) l'indirizzo;
c) per le misure relative ad operazioni finanziate dal FEAGA e dal FEASR:
i) le dichiarazioni di spesa, che valgono anche come domanda di pagamento, firmate dall'organismo pagatore riconosciuto o dall'organismo di coordinamento riconosciuto, corredate delle informazioni richieste;
ii) la stima del fabbisogno finanziario per quanto riguarda il FEAGA, e, per q u a n t o r i g u a r d a i l F E A S R , l ' a g g i o r n a m e n t o d e l l e s t i m e d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i s p e s a c h e s a r a n n o p r e s e n t a t e n e l c o r s o d e l l ' a n n o e l e s t i m e d e l l e d i c h i a r a z i o n i d i s p e s a r e l a t i v e a l l ' e s e r c i z i o f i n a n z i a r i o s u c c e s s i v o ;
%
i v ) l a d i c h i a r a z i o n e %d i g e s t i o n e e i c o nti annuali degli organismi pagatori riconosciuti;
v) una sintesi annuale dei risultati di tutte le ispezioni e di tutti i controlli effettuati in conformitą al calendario e alle modalitą stabilite nelle specifiche norme settoriali.
I conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti sono comunicati, per la parte riguardante le spese del FEASR, con riferimento a ciascun programma.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione informazioni dettagliate sulle misure adottate per l'attuazione delle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 94 e in merito al sistema di consulenza aziendale di cui al titolo III.
3. Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito all'applicazione del sistema integrato di cui al titolo V, capo II. La Commissione organizza scambi di opinioni in materia con gli Stati membri.
Articolo 103Riservatezza
1. Gli Stati membri e la Commissione adottano tutte le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni comunicate od ottenute nell'ambito delle ispezioni e della liquidazione dei conti effettuate in applicazione del presente regolamento.
A tali informazioni si applicano le norme di cui all'articolo 8 del regolamento (EURATOM, CE) n. 2185/96.
2. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di procedimenti giudiziari, le informazioni raccolte nell'ambito dei controlli previsti nel titolo V, capo III, sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni che svolgono negli Stati membri o nelle istituzioni dell'Unione, sono autorizzate a conoscerle per l'espletamento di dette funzioni.
Articolo 104Poteri della Commissione
La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, norme riguardanti:
a) la forma, il contenuto, la periodicitą, i termini e le modalitą con cui gli elementi seguenti sono trasmessi alla Commissione o messi a sua disposizione:
i) le dichiarazioni di spesa e gli stati di previsione delle spese, nonché il relativo aggiornamento, comprese le entrate c o n d e s t i n a z i o n e s p e c i f i c a ;
i i ) l a d i c h i a r a z i o n e %d i g e s t i o n e e i c o n t i a n n u a l i d e g l i o r g a n i s m i p a g a t o r i , n o n c h é i r i s u l t a t i d i t u t t i i c o n t r o l l i e d i t u t t e l e i s p e z i o n i d i s p o n i b i l i ;
i i i ) l e r e l a z i o n i d i c e r t i f i c a z i o n e d e i c o n t i ;
i v ) i d a t i r e l a t i v i a l l ' i dentificazione degli organismi pagatori riconosciuti, degli organismi di coordinamento riconosciuti e degli organismi di certificazione;
v) le modalitą di imputazione e di pagamento delle spese finanziate dal FEAGA e dal FEASR;
vi) le notifiche delle rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri nel quadro delle operazioni o dei programmi di sviluppo rurale e degli stati riepilogativi dei procedimenti di recupero avviati dagli Stati membri in seguito ad irregolaritą;
vii) le informazioni relative alle misure adottate in applicazione dell'articolo 60;
b) le modalitą degli scambi di informazioni e di documenti tra la Commissione e gli Stati membri e l'attuazione di sistemi di informazione, compresi il tipo, la forma e il contenuto dei dati che tali sistemi di informazione devono elaborare e le norme relative alla loro conservazione;
c) la comunicazione alla Commissione, da parte degli Stati membri, di informazioni, documenti, statistiche e relazioni, nonché i termini e i metodi per la loro comunicazione.
T a l i a t t i d i e s e c u z i o n e %s o n o a d o t t a t i s e c o n d o l a p r o c e d u r a d i e s a m e d i c u i a l l ' a r t i c o l o 1 1 2 , p a r a g r a f o 3 .
C A P O I I U s o d e l l ' e u r o
A r t i c o l o 1 0 5 P r i n c i p i g e n e r a l i
1 . G l i i m p o r t i i n d i c a t i n e l l e d e c i s i o n i d e l l a C o m m i s s i o n e c h e a d o t t a n o p r o g r a m m i d i s v i l u p p o r u rale, gli importi degli impegni e dei pagamenti della Commissione, nonché gli importi delle spese attestate o certificate e delle dichiarazioni di spesa degli Stati membri sono espressi e versati in euro.
2. I prezzi e gli importi fissati nella legislazione settoriale agricola sono espressi in euro.
Essi sono concessi e riscossi in euro negli Stati membri che hanno adottato l'euro e in moneta nazionale negli altri Stati membri.
Articolo 106Tasso di cambio e fatto generatore
1. Gli Stati membri che non hanno adottato l'euro convertono in moneta nazionale i prezzi e gli importi di cui all'articolo 105, paragrafo 2, attraverso un tasso di cambio.
2. Il fatto generatore del tasso di cambio č:
a) l'espletamento delle formalitą doganali d'importazione o d'esportazione, per gli importi riscossi o versati negli scambi con i paesi terzi;
b) il fatto mediante il quale č realizzato lo scopo economico dell'operazione, in tutti gli altri casi.
3. Qualora ad un beneficiario sia effettuato un pagamento diretto previsto dal regolamento (UE) n. PD/xxx in una moneta diversa dall'euro, gli Stati membri convertono in moneta nazionale l'importo dell'aiuto espresso in euro in base all'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al 1° ottobre dell'anno per il quale č concesso l'aiuto.
In deroga al primo comma, gli Stati membri possono decidere, in casi debitamente giustificati, di effettuare la conversione in base al tasso di cambio medio stabilito dalla Banca centrale europea nel corso del mese precedente al 1ŗ ottobre dell'anno per il quale č concesso l'aiuto. Gli Stati membri che scelgono tale opzione stabiliscono e pubblicano detto tasso medio prima del 1ŗ dicembre dello stesso anno.
4. Per quanto riguarda il FEAGA, al momento di redigere le dichiarazioni di spesa gli Stati membri che non hanno adottato l'euro applicano lo stesso tasso di cambio che hanno utilizzato per effettuare i pagamenti ai beneficiari o per incassare entrate, in conformitą alle disposizioni del presente capo.
5. Per specificare il fatto generatore di cui al paragrafo 2 o per fissarlo per motivi inerenti all'organizzazione di mercato o all'importo di cui si tratta, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 recanti norme sui fatti generatori e sul tasso di cambio da utilizzare. Il fatto generatore specifico č determinato tenendo conto dei seguenti criteri:
a) effettiva applicabilitą, a brevissimo termine, delle variazioni del tasso di cambio;
b) analogia tra fatti generatori relativi ad operazioni simili realizzate nell'ambito dell'organizzazione di mercato;
c) concordanza tra i fatti generatori dei vari prezzi ed importi riguardanti l'organizzazione di mercato;
d) realizzabilitą ed efficacia dei controlli relativi all'applicazione dei pertinenti tassi di cambio.
6. Per evitare l'applicazione, da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro, di tassi di cambio diversi per la contabilizzazione in una moneta diversa dall'euro delle entrate riscosse o degli aiuti versati ai beneficiari, da un lato, e per la redazione della dichiarazione di spesa da parte dell'organismo pagatore, dall'altro, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111, recanti norme sul tasso di cambio da utilizzare nelle dichiarazioni delle spese e nella registrazione delle operazioni di ammasso pubblico nei conti dell'organismo pagatore.
Articolo 107Misure di salvaguardia e deroghe
1. La Commissione puņ adottare, mediante atti di esecuzione, misure per salvaguardare l'applicazione della legislazione dell'Unione qualora essa rischi di essere compromessa a causa di pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale. Tali misure possono, se necessario, derogare alle norme in vigore unicamente per un periodo strettamente necessario.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Le misure di cui al primo comma sono notificate immediatamente al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri.
2. Qualora pratiche monetarie di carattere eccezionale relative ad una moneta nazionale rischino di compromettere l'applicazione della legislazione dell'Unione, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 per derogare alla presente sezione, in particolare nei casi in cui un paese:
a) ricorra a tecniche di cambio anomale, quali tassi di cambio multipli, o applichi accordi di permuta;
b) abbia una moneta che non viene quotata sui mercati ufficiali dei cambi o la cui evoluzione rischia di provocare distorsioni negli scambi.
Articolo 108Uso dell'euro da parte degli Stati membri che non hanno adottato l'euro
1. Uno Stato membro che non abbia ha adottato l'euro, qualora decida di pagare le spese determinate dalla legislazione agricola settoriale in euro anziché nella moneta nazionale, adotta le misure necessarie affinché l'uso dell'euro non offra un vantaggio sistematico rispetto all'uso della moneta nazionale.
2. Lo Stato membro notifica alla Commissione le misure che intende adottare prima che le stesse entrino in vigore. Esso non puņ applicarle senza l'accordo previo della Commissione.
CAPO IIIRelazioni e valutazione
Articolo 109Relazione finanziaria annuale
Entro la fine di settembre di ogni anno successivo a quello di ogni esercizio finanziario, la Commissione redige una relazione finanziaria sull'amministrazione del FEAGA e del FEASR con riferimento all'esercizio precedente e la trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio.
Articolo 1 1 0 M o n i t o r a g g i o e v a l u t a z i o n e d e l l a P A C
1 . Č i s t i t u i t o u n q u a d r o c o m u n e p e r i l m o n i t o r a g g i o e l a v a l u t a z i o n e a l l o s c o p o d i m i s u r a r e l e p r e s t a z i o n i d e l l a P A C , i n p a r t i c o l a r e :
a ) d e i p a g a m e n t i d i r e t t i d i c u i a l r e g o l a m e n t o ( U E ) n . & / [ P D %] ;
b ) d e l l e m i s u r e di mercato di cui al regolamento (UE) n.
/[OCM unica],
c) delle misure di sviluppo rurale di cui al regolamento (UE) n.
/[SR] e
d) delle disposizioni del presente regolamento.
La Commissione monitora tali misure politiche in base alle relazioni degli Stati membri in conformitą alle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede lo svolgimento di valutazioni periodiche di strumenti specifici.
Per garantire una misurazione efficace delle prestazioni, č conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformitą all'articolo 111 riguardanti il contenuto e l'architettura del quadro comune.
2. I risultati delle misure della PAC di cui al paragrafo 1 sono misurati in relazione ai seguenti obiettivi:
a) la produzione alimentare redditizia, con particolare attenzione per il reddito agricolo, la produttivitą agricola e la stabilitą dei prezzi;
b) la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima, con particolare attenzione per le emissioni di gas serra, la biodiversitą, il suolo e le acque;
c) lo sviluppo territoriale equilibrato, con particolare attenzione per l'occupazione rurale, la crescita e la povertą nelle zone rurali.
La Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, un insieme di indicatori specifici per gli obiettivi di cui al primo comma. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
Gli indicatori sono correlati alla struttura e agli obiettivi della politica e consentono di valutare i progressi, l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione della politica rispetto agli obiettivi.
3. Il quadro comune di monitoraggio e di valutazione rispecchia la struttura della PAC nel modo seguente:
a) per i pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. PD/xxx, le misure di mercato di cui al regolamento (UE) n. OCM unica/xxx e le disposizioni del presente regolamento, la Commissione provvede al monitoraggio di tali strumenti in base alle relazioni degli Stati membri in conformitą alle norme stabilite in detti regolamenti. La Commissione elabora un piano di valutazione pluriennale che prevede valutazioni periodiche di strumenti specifici svolte sotto la responsabilitą della Commissione. Le valutazioni sono svolte tempestivamente e da valutatori indipendenti.
b) il monitoraggio e la valutazione degli interventi nell'ambito della politica di sviluppo rurale saranno effettuati conformemente agli articoli da 74 a 86 del regolamento (UE) n. SR/xxx.
La Commissione provvede affinché l'impatto combinato di tutti gli strumenti della PAC di cui al paragrafo 1 sia misurato e valutato con riferimento agli obiettivi comuni di cui al paragrafo 2. Le prestazioni della PAC sono misurate e valutate in base a indicatori comuni di impatto per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi comuni e in base a indicatori di risultato per quanto riguarda i relativi obiettivi specifici. In base ai dati forniti nelle valutazioni riguardanti la PAC, in particolare nelle valutazioni riguardanti i programmi di sviluppo rurale, nonché ad altre fonti di informazione pertinenti, la Commissione elabora relazioni sulla misurazione e valutazione delle prestazioni congiunte di tutti gli strumenti della PAC.
4. Gli Stati membri forniscono alla Commissione tutte le informazioni necessarie per il monitoraggio e la valutazione delle misure. Per quanto possibile, tali informazioni si basano su fonti di dati esistenti, quali la rete d'informazione contabile agricola ed Eurostat.
La Commissione tiene conto dei dati necessari e delle sinergie tra potenziali fonti di dati, in particolare del loro uso a fini statistici, se del caso.
La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, disposizioni sulle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a fornire, tenendo conto dell'esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 112, paragrafo 3.
5. Entro il 31 dicembre 2018, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione iniziale sull'applicazione del presente articolo, in cui sono anche riportati i primi risultati per quanto riguarda le prestazioni della PAC. Una seconda relazione contenente una valutazione delle prestazioni della PAC č presentata entro il 31 dicembre 2021.
Capo IVTrasparenza
Articolo 110 bisPubblicazione dei beneficiari
1. Gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR. La pubblicazione contiene:
a) fatto salvo l'articolo 110 ter, primo comma, del presente regolamento, il nome dei beneficiari come segue:
i) nome e cognome se si tratta di persone fisiche;
ii) la ragione sociale quale registrata, se si tratta di persone giuridiche dotate di autonoma personalitą giuridica in conformitą della legislazione dello Stato membro interessato;
iii) nome completo dell'associazione, quale registrata o altrimenti riconosciuta ufficialmente, se si tratta di associazioni di persone giuridiche senza personalitą giuridica propria;
b) il comune di residenza o di registrazione del beneficiario e, se disponibile, il codice postale o la parte del medesimo che identifica il comune;
c) gli importi del pagamento corrispondente ad ogni misura finanziata dal FEAGA e dal FEASR percepito da ogni beneficiario nell'esercizio finanziario considerato;
d) la natura e la descrizione delle misure finanziate dal FEAGA o dal FEASR, a titolo delle quali č concesso il pagamento di cui alla lettera c).
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate su un sito internet unico per Stato membro. Esse restano disponibili per due anni dalla pubblicazione iniziale.
2. Per quanto riguarda i pagamenti corrispondenti alle misure finanziate dal FEASR di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera c), gli importi da pubblicare corrispondono al finanziamento pubblico totale, compresi sia i contributi nazionali che unionali.
Articolo 110 terSoglia
Gli Stati membri non pubblicano il nome dei be
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