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 Testo integrale 
Procedura : 2005/0254(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A7-0273/2010

Testi presentati :

A7-0273/2010

Discussioni :

PV 20/10/2010 - 15
CRE 20/10/2010 - 15

Votazioni :

PV 21/10/2010 - 7.6
CRE 21/10/2010 - 7.6
Dichiarazioni di voto
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P7_TA(2010)0383

Discussioni
Avvertenza
Giovedì 21 ottobre 2010 - Strasburgo Edizione GU

7.6. Indicazione del paese di origine di taluni prodotti importati da paesi terzi (A7-0273/2010, Cristiana Muscardini) (votazione)
PV
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  Cristiana Muscardini, relatore. − Signora Presidente, sulle finalità del regolamento il Parlamento si è già più volte espresso favorevolmente.

Con il voto favorevole di oggi, i cittadini europei avranno il diritto di conoscere la provenienza di ciò che acquistano. Rigettare invece il regolamento, come richiesto con l'emendamento 45, significherebbe negare agli europei i diritti che hanno già i cinesi, gli indiani e gli americani.

Ringrazio i relatori ombra, onorevoli Susta e Rinaldi, e tutti coloro che hanno lavorato per il compromesso, sperando che finalmente sia cancellato il deficit democratico che fino ad oggi hanno subito i consumatori europei.

 
  
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  Presidente. Il regolamento è stato evidentemente respinto. È perfettamente chiaro, onorevoli deputati.

– Prima della votazione sull'emendamento n. 19:

 
  
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  Cristiana Muscardini, relatore. − Signora Presidente, chiediamo che al secondo comma dell'articolo 19 siano soppressi i termini "o commerciali" per rendere più chiaro e applicabile il testo.

 
  
 

(L'emendamento orale è accolto)

– Dopo la votazione sull'emendamento n. 43:

 
  
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  Licia Ronzulli (PPE). – Signora Presidente, chiedo che si possa rivotare con il check la parti 2 e 3 del paragrafo 43.

 
  
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  Presidente. − No, era stato detto chiaramente e ora non intendo tornare indietro.

 
Ultimo aggiornamento: 7 febbraio 2011Avviso legale