Procedura : 2008/2598(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0373/2008

Testi presentati :

B6-0373/2008

Discussioni :

PV 02/09/2008 - 17
CRE 02/09/2008 - 17

Votazioni :

PV 03/09/2008 - 7.9
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Testi approvati :

P6_TA(2008)0400

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
PDF 85kDOC 39k
17 luglio 2008
PE410.750
 
B6‑0373/2008
presentata a seguito dell'interrogazione orale B6‑0545/2008
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Neil Parish
a nome della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare

Risoluzione del Parlamento europeo sulla clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare 
B6‑0373/2008

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.  considerando che il protocollo sulla protezione e il benessere degli animali impone alla Comunità e agli Stati membri di tenere in piena considerazione le esigenze relative al benessere degli animali nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche per l'agricoltura e la ricerca,

B.  considerando che i procedimenti di clonazione mostrano bassi tassi di sopravvivenza per gli embrioni trasferiti e gli animali clonati, molti dei quali muoiono precocemente per collasso cardiovascolare, immunodeficienze, insufficienza epatica, difficoltà respiratorie, disfunzioni renali e anomalie muscoloscheletriche,

C.  considerando che i tassi di mortalità e di malattia dei cloni sono più elevati rispetto a quelli degli animali concepiti per via sessuale, e che i disturbi e gli aborti in fase avanzata della gravidanza possono avere ripercussioni sulla salute delle madri in affitto (Autorità europea per la sicurezza alimentare, 2008),

D.  considerando che, dati gli attuali livelli di sofferenza e i problemi di salute delle madri in affitto e degli animali clonati, il Gruppo europeo sull'etica contesta la legittimità etica della clonazione di animali a scopi alimentari e ritiene che non vi siano argomentazioni convincenti che giustifichino la produzione alimentare ottenuta dai cloni e dalla loro progenie,

E.  considerando che la direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti(1) stabilisce che "non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni" (Allegato n. 20),

F.  considerando che la clonazione ridurrebbe significativamente la diversità genetica del patrimonio zootecnico, aumentando le probabilità che intere mandrie siano decimate da malattie alle quali sono suscettibili,

G.  considerando che a luglio è prevista la pubblicazione di un parere scientifico da parte dell'EFSA concernente l'impatto della clonazione animale sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e l'ambiente,

H.  considerando che, pur mirando la clonazione a produrre copie multiple di animali con tassi di crescita rapidi o ad alto rendimento, i metodi tradizionali di riproduzione selettiva sono già sfociati in disturbi alle zampe e disfunzioni cardiovascolari per i suini in rapida crescita e in zoppia, mastite e abbattimento precoce per i bovini ad alto rendimento; considerando che la clonazione degli animali caratterizzati dalla crescita più rapida o dal rendimento più alto provocherà problemi di livello ancora più elevato per la salute e il benessere degli animali;

I.  considerando che la clonazione costituisce una grave minaccia all'immagine e alla sostanza del modello agricolo europeo che si basa sulla qualità dei prodotti, sui principi ecocompatibili e sul rispetto di standard rigorosi di benessere degli animali, senza dimenticare che l'impatto della clonazione degli animali per scopi alimentari non è ancora stato adeguatamente studiato,

1.  invita la Commissione a presentare proposte volte a vietare i) la clonazione di animali a scopi di approvvigionamento alimentare, ii) l'allevamento di animali clonati o della loro progenie, iii) l'immissione in commercio di carne o prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie e iv) l'importazione di animali clonati, della loro progenie, del seme e degli embrioni di animali clonati o della loro progenie nonché la carne e i prodotti lattieri ottenuti da animali clonati o dalla loro progenie;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.

(1) GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23, modificata dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 28 agosto 2008Avviso legale