presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0459/2008
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento
da Giuseppe Gargani
a nome della commissione giuridica
sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali autorizzati
risoluzione del Parlamento europeo sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali autorizzati
B6‑0423/2008
Il Parlamento europeo,
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vista la raccomandazione 2005/737/CE della Commissione, del 18 ottobre 2005, sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali autorizzati(1) (in appresso "raccomandazione"),
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visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 95 e 151,
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visti gli articoli II-77 e II-82 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
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visto l'articolo 97 bis del trattato di Lisbona(2),
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visti gli accordi internazionali vigenti che si applicano ai diritti in campo musicale, segnatamente la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il Trattato WIPO sui diritti d'autore del 20 dicembre 19996, il Trattato WIPO sulle esecuzioni e le registrazioni del 20 dicembre 1996 e l'Accordo dell'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC) sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,
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visto il corpus del diritto CE ("acquis communautaire") nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si applica ai diritti in campo musicale, segnatamente la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale(3), la direttiva del Consiglio 93/83/CEE del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo(4), la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(5) e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(6),
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visto il Libro verde della Commissione sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1995)0382),
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vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi(7),
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vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi(8),
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vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2004 sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno (COM(2004)0261),
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vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione - Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune(9),
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vista la comunicazione della Commissione sui contenuti creativi online nel mercato unico (COM(2007)0836 definitivo),
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vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet(10),
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vista la sua risoluzione del 4 settembre 2007 sulle implicazioni istituzionali e giuridiche dell'impiego di strumenti normativi non vincolanti(11),
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visto il monitoraggio della raccomandazione della Commissione 2005/737/CE(12),
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visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,
A.
considerando che, nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, invitava la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applicava esclusivamente alle vendite on-line di registrazioni musicali e a presentare al più presto - previa stretta consultazione delle parti interessate - una proposta di direttiva quadro flessibile, che doveva essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on-line trasfrontalieri, tenendo altresì conto della specificità dell'era digitale e tutelando la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali sulla base del principio della parità di trattamento,
B.
considerando che la sua risoluzione del 13 marzo 2007 indicava che gli interessi degli autori e quindi la diversità culturale in Europa sarebbero stati meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che evitasse la pressione al ribasso sui redditi degli autori;
1.
ricorda che, alla luce del carattere territoriale del diritto d'autore e nonostante l'esistenza della direttiva relativa al diritto d'autore nella società dell’informazione, la situazione nel settore della gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per i servizi on-line è veramente complessa, a causa soprattutto della mancanza di licenze europee;
2.
ritiene che, rifiutando di legiferare, nonostante varie risoluzioni del Parlamento europeo, e scegliendo di cercare di regolamentare il settore attraverso una raccomandazione, si è creato un clima di incertezza giuridica per i titolari dei diritti e per gli utenti, in particolare le emittenti;
3.
sottolinea che, d'altra parte, a seguito di una denuncia da parte degli utenti, la Direzione generale per la Concorrenza è intervenuta istituendo una procedura contro la CISAC (Confederazione Internazionale delle Società di autori e compositori), che comprende tra i suoi membri 24 società europee di gestione collettiva; sottolinea che l'effetto di questa decisione sarà di impedire ogni tentativo da parte degli attori interessati di agire insieme per trovare soluzioni adeguate - come, ad esempio, un sistema per la compensazione dei diritti a livello europeo, e di spianare la strada a un oligopolio di grandi società di gestione collettiva legate da accordi di esclusiva a publisher appartenenti al repertorio mondiale; il risultato sarà una restrizione della possibilità di scelta e la sparizione delle piccole società di gestione collettiva a scapito di culture minoritarie;
4.
ritiene che il controllo della raccomandazione della Commissione 2005/737/CE non rispecchi esattamente la situazione esistente e non tenga conto del parere espresso dal Parlamento nella relazione Lévai;
5.
ritiene che questa situazione rifletta il fatto che la Commissione ha scelto di ignorare gli avvertimenti del Parlamento, in particolare quelli contenuti nella sua risoluzione del 13 marzo 2007, che comprende proposte concrete per una concorrenza controllata, nonché protezione ed incentivi per le culture minoritarie all'interno dell'Unione europea;
6.
invita la Commissione a garantire che il Parlamento europeo partecipi attivamente, in qualità di colegislatore, all'iniziativa sul contenuto creativo on-line;
7.incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione.