Procedura : 2008/2660(RSP)
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Ciclo del documento : B6-0624/2008

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B6-0624/2008

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PV 14/01/2009 - 4.6
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P6_TA(2009)0020

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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8 dicembre 2008
PE416.101
 
B6‑0624/2008
presentata a norma dell'articolo 78, paragrafo 3, del regolamento
da Mary Lou McDonald
a nome della commissione per l'occupazione e gli affari sociali
sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e che modifica la direttiva 1999/63/CE
(COM(2008)0422)

Risoluzione del Parlamento europeo sul seguito da dare alla posizione del Parlamento sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e che modifica la direttiva 1999/63/CE
(COM(2008)0422)
 
B6‑0624/2008

Il Parlamento europeo,

–  vista la proposta della Commissione di direttiva del Consiglio recante applicazione dell'Accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla Convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e che modifica la direttiva 1999/63/CE (COM(2008)0422),

–  vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(1),

–  vista la direttiva del Consiglio 1999/63/CE, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)(2),

–  visto l'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 (la convenzione),

–  vista la richiesta congiunta contenuta nell'accordo in cui si chiede alla Commissione di attuare l'accordo e il suo allegato A, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione, in conformità dell'articolo 139, paragrafo 2, del trattato,

–  visto l'articolo 78, paragrafo 3 del suo regolamento,

A.  considerando che l'articolo 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che tutti i lavoratori abbiano diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite,

B.  considerando che l'articolo 139, paragrafo 1 del trattato dà alle parti sociali a livello comunitario la possibilità, se queste lo desiderano, di avviare un dialogo che possa portare a relazioni contrattuali, ivi compresi accordi,

C.  considerando che l'articolo 139, paragrafo 2 del trattato prevede la possibilità che siano attuati accordi conclusi a livello dell'Unione, a richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione,

D.  considerando che, se tutti gli Stati membri ratificano la convenzione, sarà raggiunta la soglia necessaria ai fini della sua entrata in vigore,

E.  considerando che la ratifica della Convenzione rappresenterà un importante contributo alla promozione di standard lavorativi dignitosi a livello mondiale,

1.  si compiace del fatto che sebbene l'articolo 139, paragrafo 2 del trattato non preveda la consultazione del Parlamento europeo in merito a richieste fatte alla Commissione dalle parti sociali, la Commissione ha presentato la sua proposta al Parlamento chiedendogli di esprimere il proprio parere alla Commissione e al Consiglio;

2.  sostiene l'accordo concluso dalle parti sociali su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori nel settore della navigazione marittima in quanto rappresenta un corretto equilibrio tra la necessità di migliorare le condizioni di lavoro e quella di proteggere la salute e la sicurezza della gente di mare;

3.  conviene che l'accordo debba essere sottoposto al Consiglio; invita pertanto il Consiglio ad adottare la proposta della Commissione al fine di dare applicazione all'accordo quale concluso dalle parti sociali, tenendo conto degli interessi speciali degli Stati membri e, di conseguenza, dell'UE;

4.  ritiene che sia essenziale definire e applicare standard minimi globali relativi alle condizioni occupazionali, sanitarie e di sicurezza per la gente di mare impiegata o che lavora a bordo delle navi marittime;

5.  si compiace del fatto che l'accordo concluso dalle parti sociali e la proposta della Commissione prevedano soltanto requisiti minimi, lasciando agli Stati membri e/o alle parti sociali la libertà di adottare misure che siano più favorevoli ai lavoratori nel settore in questione e sostanzialmente equivalenti alle disposizioni della parte A del codice della Convenzione;

6.  ricorda la flessibilità accordata dall'articolo II, paragrafo 6 della convenzione agli Stati che hanno già firmato la convenzione stessa;

7.   sottolinea il ruolo vitale svolto dalle parti sociali per migliorare le condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori; sostiene pienamente l'adeguato coinvolgimento delle parti sociali nei negoziati del dialogo sociale e la conclusione da parte loro di accordi sulle condizioni di lavoro;

8.  raccomanda che la proposta della Commissione sia approvata;

invita tutti gli Stati membri a ratificare senza indugio la Convenzione sul lavoro marittimo del 2006;

10.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle parti sociali.

(1) GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.
(2) GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.

Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2008Avviso legale