Proposta di risoluzione - B6-0627/2008Proposta di risoluzione
B6-0627/2008

PROPOSTA DI RISOLUZIONE

15.12.2008

presentata a seguito dell'interrogazione orale B6-0492/08
a norma dell'articolo 108, paragrafo 5, del regolamento, da
sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF

Procedura : 2008/2690(RSP)
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Ciclo del documento :  
B6-0627/2008
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B6-0627/2008
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B6‑0627/2008

Risoluzione del Parlamento europeo sull'approccio del Consiglio alla revisione del regolamento OLAF

Il Parlamento europeo,

–  visto l'accordo l'interistituzionale "Legiferare meglio" del 16 dicembre 2003[1],

–  viste la proposta della Commissione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[2], e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008[3] su detta proposta

   vista l'interrogazione orale B6-0492/08 al Consiglio,

–  visto l'articolo 108, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.   considerando che, a dieci anni dall'istituzione dell'OLAF nel 1999 quale ufficio operativo incaricato della tutela degli interessi finanziari della Comunità, l'Ufficio ha ormai acquisito un'esperienza preziosa nella lotta contro le frodi e la corruzione,

B.   considerando che occorre migliorare il quadro regolamentare dell'OLAF sulla base dell'esperienza operativa maturata dall'Ufficio,

C.   considerando che è opportuno che i due rami dell'autorità legislativa dell'UE cooperino strettamente, con la procedura di codecisione, per adeguare alle attuali necessità il contesto normativo della lotta contro le frodi,

D.   considerando che il Parlamento ha concluso il 20 novembre 2008, con una decisione a larga maggioranza, la prima lettura concernente la riforma del regolamento OLAF,

   ritiene che vi sia un'urgente necessità di rendere più chiaro il quadro regolamentare dell'OLAF per migliorare ulteriormente l'efficienza delle indagini antifrode e per garantire l'indispensabile indipendenza dell'Ufficio, tenendo pienamente conto delle esperienze acquisite da quando, nel 1999, l'OLAF fu istituito per sostituire l'UCLAF;

2.  ricorda al Consiglio che la risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul regolamento OLAF porterà a notevoli miglioramenti nell'efficienza e nella qualità delle indagini dell'OLAF, grazie al rafforzamento delle garanzie procedurali, al ruolo del comitato di vigilanza, al principio della presunzione d'innocenza, al diritto di difesa delle persone indagate e ai diritti degli informatori, all'adozione di norme chiare e trasparenti sulle indagini e al miglioramento della cooperazione con le autorità nazionali competenti e con le istituzioni dell'UE;

3.  sollecita le Presidenze francese e ceca dell'UE a proporre un calendario per i negoziati con il Parlamento, sulla base del regolamento 1073/99, confermando in tal modo che stanno compiendo ogni possibile sforzo per assicurare la rapida adozione di una posizione comune e per evitare ulteriori ingiustificati ritardi;

   ritiene che la posizione del Consiglio favorevole ad un semplice consolidamento delle tre basi giuridiche attualmente esistenti per le indagini dell'OLAF non sia un argomento valido per non aprire immediatamente negoziati sul regolamento 1073/99, poiché il semplice consolidamento non migliorerà il quadro giuridico per le indagini antifrode dell'OLAF e rappresenta perciò una considerevole perdita di tempo negli sforzi per il rafforzamento della lotta antifrode; opta perciò per una rifusione della legislazione antifrode dell'UE, comprendente i regolamenti CE 1073/99, 2185/96 e 2988/95, che dovrà basarsi sul regolamento (CE) n. 1073/99 rivisto;

   incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alle commissioni competenti dei parlamenti degli Stati membri, alla Corte dei conti europea e agli omologhi organi nazionali di revisione contabile.