presentata a seguito delle interrogazioni con richiesta di risposta orale B7-0230/2009 e B7-0231/2009
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5 del regolamento
sui miglioramenti da apportare al quadro normativo che regola l'accesso ai documenti dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona - Regolamento (CE) n. 1049/2001
Michael Cashman
a nome del gruppo S&D
Risoluzione del Parlamento europeo sui miglioramenti da apportare al quadro normativo che regola l'accesso ai documenti dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona - Regolamento (CE) n. 1049/2001
B7-0194/2009
Il Parlamento europeo,
– visto il Trattato sull'Unione europea (TUE), il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i relativi articoli, entrati in vigore con il 1° dicembre 2009,
– viste le interrogazioni del 9 novembre 2009 alla Commissione e al Consiglio sui miglioramenti da apportare al quadro normativo che regola l'accesso ai documenti dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona - Regolamento (CE) 1049/2001 (O-0123/2009 - B7‑0231/2009, O-0122/2009 - B7-0230/2009) e visto il dibattito svoltosi in Aula il 15 dicembre 2009,
– visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
A. considerando che l’Unione europea pone l’individuo al centro della propria azione istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (Preambolo della Carta dei diritti fondamentali) e che qualsiasi cittadino dell'Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha diritto ad accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell'Unione, a prescindere dal loro supporto (articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali),
B. considerando che il trattato di Lisbona ha modificato "non soltanto la base giuridica del regolamento che disciplina l'accesso ai documenti, ma anche il quadro giuridico in cui il regolamento dovrà operare, soprattutto per quanto riguarda i rapporti fra le Istituzioni dell'Unione e i cittadini"(1),
C. considerando che tali rapporti trovano ora fondamento nei principi democratici delineati dal nuovo Titolo II del TUE il quale prevede che "l'Unione rispetta (…) il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi" (articolo 9) e che "ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini" (articolo 10, paragrafo 3),
D. considerando che la piena integrazione della Comunità europea nell'UE e l'abolizione del regime intergovernativo ancora vigente per la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale sono state possibili grazie alla volontà degli Stati membri di "rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni" (Preambolo del TUE),
E. considerando che, in aderenza a questo nuovo quadro giuridico, tutte le istituzioni, organi e organismi dell'Unione, e non soltanto il Parlamento, il Consiglio o la Commissione (che già erano soggetti a tale obbligo in virtù dell'articolo 255 del vecchio trattato CE), dovranno ora operare nel modo più trasparente possibile (articolo 15, paragrafo 1, TFUE),
F. considerando che, in base al nuovo TUE e alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea(2), la trasparenza e la partecipazione della società civile sono requisiti indispensabili per la buona governance delle Istituzioni UE e per "l'efficacia del loro processo di formazione delle decisioni",
G. considerando che le Istituzioni UE (e i rappresentanti degli Stati membri nella loro veste di membri del Consiglio) devono garantire una maggiore trasparenza prima, durante e dopo il processo legislativo, onde permettere ai cittadini UE e ai parlamenti nazionali di formarsi un'idea completa dell'operato dei vari soggetti coinvolti e delle loro motivazioni,
H. considerando che le istituzioni "danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative (…) la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione" e "mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile" (articolo 11, paragrafi 1 e 2 del TUE),
I. considerando che i principi di apertura e trasparenza devono informare non soltanto il processo decisionale, ma anche il modo in cui i testi sono elaborati e corredati delle informazioni necessarie a verificare l'osservanza dei principi di proporzionalità e sussidiarietà, nell'interesse dei cittadini dell'UE, dei parlamenti nazionali e degli organi giudiziari,
J. considerando che da tempo si avverte la necessità di provvedimenti legali, finanziari ed operativi che rendano accessibili, in base a criteri di chiarezza e tempestività, tutti i documenti relativi a una data procedura legislativa, sia che provengano da uffici interni o da gruppi di interesse esterni; considerando che tali informazioni devono essere rese disponibili su un sito Internet interistituzionale che colleghi fra loro i registri interni delle Istituzioni (come il rinnovato sito Eur-Lex dell'OPOCE); che occorre modificare le norme interne in modo conseguente e negoziare rapidamente accordi interistituzionali vincolanti sulla base dell'articolo 295 TFUE,
K. considerando che i nuovi poteri dell'Unione europea, e in particolare del Parlamento europeo in aree come gli accordi internazionali di cooperazione giudiziaria in materia penale, richiedono un rafforzamento delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 9 del regolamento 1049/2001, in modo da avere adeguate garanzie per la sicurezza dell'UE concedendo al tempo stesso pieno diritto di controllo al Parlamento europeo in quanto rappresentante dei cittadini europei,
1. ritiene che, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il regolamento 1049/2001 debba essere urgentemente aggiornato
a) estendone l'ambito di applicazione per ricomprendere tutte le istituzioni, organi ed organismi ancora non coperti, come il Consiglio europeo, la Banca centrale europea, la Corte di giustizia dell'Unione europea, Europol e Eurojust;
b) modificando le disposizioni concernenti le procedure legislative e non legislative secondo le nuove definizioni dei Trattati;
c) aggiornando, sulla base della recente giurisprudenza della Corte di giustizia, le norme riguardanti in particolare il trattamento dei documenti interni, fra cui i pareri del Servizio giuridico, che fanno parte del processo legislativo, i documenti e le informazioni sull'operato dei rappresentanti degli Stati membri quando agiscono in qualità di membri del Consiglio, la protezione dei dati personali e degli interessi commerciali e il contenuto dei registri delle Istituzioni;
d) garantendo adeguato accesso a quelle informazioni disponibili presso le Istituzioni UE che permettano di valutare obiettivamente l'attuazione delle disposizioni UE negli Stati membri;
e) definendo, in piena aderenza ai principi di democrazia e preminenza del diritto, i principi generali e i vincoli di accesso ai documenti classificati come Top Secret, Secret o Confidential a tutela di interessi pubblici o privati, onde proteggere gli interessi vitali dell'UE (in particolare sicurezza pubblica, difesa e affari militari);
f) definendo i principi che potrebbero essere elaborati mediante accordi interistituzionali ex articolo 295 TFUE al fine di attuare in modo coordinato la nuova normativa sul miglioramento della qualità della legislazione;
2. deplora che, malgrado le chiare richieste formulate da questo Parlamento l'11 marzo 2009
- la Commissione non abbia preparato una versione modificata della sua proposta legislativa di cui al COM(2008)0090 e che, il 2 dicembre 2009, dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, abbia adottato una Comunicazione (COM(2009)0665) che si limita ad aggiornare la base giuridica della proposta originaria, evitando di modificarne il contenuto;
- il Consiglio non abbia tenuto alcuna forma di dibattito politico o adottato iniziative concrete per recepire le proposte del Parlamento (alcune delle quali sono oltretutto basate sulle nuove disposizioni del Trattato), limitandosi ad operare adattamenti assolutamente marginali delle sue norme interne;
3. invita l'attuale e futura Presidenza del Consiglio ad avviare immediatamente un dialogo interistituzionale a livello politico, in vista della stesura di un nuovo regolamento sull'accesso ai documenti entro e non oltre il 30 giugno 2010;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti degli Stati membri.
Come affermato dalla Corte di giustizia nella sentenza Turco (cause riunite C-39/05 P e C-52/05 P) "questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell'amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico".