Procedura : 2010/2856(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B7-0523/2010

Testi presentati :

B7-0523/2010

Discussioni :

PV 21/09/2010 - 14
CRE 21/09/2010 - 14

Votazioni :

PV 22/09/2010 - 5.14

Testi approvati :

P7_TA(2010)0341

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0518/2010
15.9.2010
PE446.613v01-00
 
B7-0523/2010

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione

a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento


sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate


Jan Olbrycht, Jean-Pierre Audy, Danuta Maria Hübner, Maurice Ponga, Nuno Teixeira, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid a nome del gruppo PPE

Risoluzione del Parlamento europeo sulla strategia europea per lo sviluppo economico e sociale delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate  
B7‑0523/2010

Il Parlamento europeo,

–   visto il titolo XII del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare l'articolo 174,

–  visti i regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013,

 

–  vista la decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione(1),

 

–  vista la propria risoluzione del 2 settembre 2003 sulle regioni strutturalmente svantaggiate (isole, regioni montane, regioni a bassa densità di popolazione) nel contesto della politica di coesione e delle sue prospettive istituzionali,

 

–  visto il parere del Comitato delle regioni del 7 luglio 2005 in merito alla revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale,

 

–  vista la propria risoluzione del 15 marzo 2007 sulle isole e le limitazioni naturali ed economiche nel contesto della politica regionale,

 

–  vista la comunicazione della Commissione del 6 ottobre 2008 sul Libro verde sulla coesione territoriale – Fare della diversità territoriale un punto di forza,

 

–  visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Regions 2020 - an assessment of future challenges for EU regions" (Regioni 2020, una valutazione delle sfide future per le regioni dell'UE) (SEC(2008)2868),

 

–  visti i documenti di lavoro della Commissione sui “Territori con caratteristiche geografiche specifiche” (n. 02/2009),

 

–  vista la propria risoluzione del 24 marzo 2009 sul Libro verde sulla coesione territoriale e lo stato della discussione sulla futura riforma della politica di coesione,

 

–  vista la comunicazione della Commissione del 15 giugno 2009 sulla sesta relazione intermedia sulla coesione economica e sociale,

 

–  vista la comunicazione della Commissione del 31 marzo 2010 sulla politica di coesione: relazione strategica 2010 sull'attuazione dei programmi 2007-2013 (SEC(2010)360),

 

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del proprio regolamento,

A. considerando che il principio della coesione territoriale, che è stato rafforzato nei regolamenti che disciplinano i Fondi strutturali per il periodo 2007-2013, è uno dei nuovi obiettivi fondamentali dell'UE introdotti dal trattato di Lisbona e mira ad assicurare uno sviluppo armonioso dell'Unione riducendo il divario tra le regioni ed eliminando gli ostacoli allo sviluppo, compresi gli ostacoli connessi con svantaggi naturali e geografici,

B.  considerando importante chiarire in che modo le disposizioni del trattato di Lisbona incidano sullo status delle regioni che hanno titolo a misure speciali nel quadro della politica regionale,

C.  considerando che, secondo l'articolo 174 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un'attenzione particolare è rivolta alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna,

 

D. considerando che le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate sono esposte a particolari problemi a causa dei cambiamenti demografici, della difficile accessibilità, dei cambiamenti climatici, dei fenomeni migratori e delle questioni connesse con l’approvvigionamento energetico e l’integrazione regionale,

1.  plaude all'inserimento della coesione territoriale fra gli obiettivi dell'Unione e al nuovo articolo 174; ritiene che le disposizioni dell'articolo 174 dovrebbero tradursi in specifiche strategie di sviluppo e in misure concrete miranti ad ovviare agli svantaggi e a sfruttare le potenzialità di queste regioni;

 

2.  valuta positivamente i documenti di lavoro della Commissione sui “Territori con caratteristiche geografiche specifiche"; ritiene tuttavia che le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate costituiscano categorie omogenee di regioni e meritino programmi di sviluppo regionale specifici; mette in risalto il fatto che queste categorie di regioni presentano alcune importanti caratteristiche comuni che le differenziano dalle altre regioni; sottolinea inoltre, in tale contesto, la particolare situazione degli Stati membri costituiti da piccole isole, situati alla periferia dell’Unione;

 

3.  è del parere che il PIL debba continuare a rappresentare il criterio principale per determinare l’ammissibilità agli aiuti della politica regionale; invita tuttavia la Commissione e gli Stati membri a cercare di elaborare indicatori statistici più pertinenti e territorializzati, al fine di ottenere un quadro più completo del livello di sviluppo di queste regioni svantaggiate; sottolinea che indicatori diversi dal PIL (popolazione totale, tassi di disoccupazione e di occupazione, livello di istruzione, densità di popolazione) possono già essere utilizzati dagli Stati membri nel ridistribuire i fondi tra le regioni, nei limiti delle dotazioni loro assegnate, tenendo conto degli attributi specifici di ciascuna regione;

 

4.  chiede che s'introduca uno specifico quadro strategico europeo integrato e flessibile, con implicazioni giuridiche e finanziarie, per le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate, che sia basato sulle loro caratteristiche comuni ma tenga conto della diversità di situazioni e rispetti il principio di proporzionalità; ritiene che la politica di coesione debba occuparsi della situazione delle isole non solo attraverso la politica regionale, ma anche avvalendosi di altre politiche dell'UE che hanno un impatto territoriale significativo sullo sviluppo di queste regioni; ritiene che un quadro strategico europeo per le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolatele possa avere il valore aggiunto necessario per ovviare agli svantaggi permanenti di tali regioni e per adeguare il loro modello di sviluppo sfruttando i loro punti di forza;

 

5.  invita gli Stati membri e le autorità regionali e locali a svolgere un ruolo importante nelle strategie di sviluppo delle regioni di montagna, delle isole e delle zone scarsamente popolate, dal momento che, per portare queste regioni sulla via dello sviluppo sostenibile, è necessario un approccio verticale che veda il coinvolgimento e abbia il contributo di tutti i livelli di governo, nel rispetto del principio di sussidiarietà, prendendo in considerazione altri settori importanti nella regione; sottolinea che le potenzialità esistenti in tali regioni, spesso dotate di immense risorse naturali, possono contribuire positivamente alla realizzazione degli obiettivi enunciati nella strategia UE 2010, specialmente nel campo della politica energetica e della R&S;

 

6.  invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate continueranno a beneficiare di disposizioni specifiche anche nel quadro delle nuove prospettive finanziarie e durante il prossimo periodo di programmazione;

 

7.  sottolinea che l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale in queste regioni svantaggiate può essere realizzato solo attraverso un’efficace formulazione di specifici programmi e azioni dell’UE, adattati a ciascuna regione, miranti a conseguire l’adeguamento strutturale di queste regioni, rendendole più competitive e capaci di far fronte alle principali sfide in corso, e anche attraverso un efficiente coordinamento e un’efficiente esecuzione dei quattro Fondi strutturali, del Fondo di coesione e di altri strumenti finanziari, quali quelli forniti dalla Banca europea per gli investimenti;

 

8.  valuta positivamente i gruppi europei di cooperazione territoriale (GECT) come strumento inteso a superare gli ostacoli che si frappongono alla cooperazione territoriale; incoraggia le regioni di montagna, le isole e le zone scarsamente popolate a ricorrere ai GECT per la gestione dei progetti di cooperazione territoriale con altre regioni cofinanziati dall'UE, quale mezzo per colmare la distanza che le separa dalle aree economiche circostanti;

 

9.  incoraggia gli Stati membri ad avvalersi pienamente degli strumenti della politica europea di vicinato nelle zone di montagna, in quelle scarsamente popolate e nelle isole, al fine di beneficiare delle risorse disponibili a livello transfrontaliero;

 

10. chiede che si abbandonino i criteri legati alla distanza (150 km) nella classificazione delle isole come regioni di frontiera ammissibili ai finanziamenti a titolo dei programmi di cooperazione transfrontaliera, nel quadro dell'obiettivo "cooperazione territoriale" della politica di coesione o nel quadro della politica europea di vicinato; ritiene che, qualora sia necessario stabilire un limite di qualche tipo, per le regioni insulari sarebbe più appropriato applicare la condizione di territorio transfrontaliero a livello di bacino marittimo;

11. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi degli Stati membri, alle autorità regionali e locali nonché alle parti economiche e sociali.

(1)

GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.

Ultimo aggiornamento: 17 settembre 2010Avviso legale