Procedura : 2011/2586(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : B7-0195/2011

Testi presentati :

B7-0195/2011

Discussioni :

Votazioni :

PV 12/05/2011 - 12.3

Testi approvati :

P7_TA(2011)0232

PROPOSTA DI RISOLUZIONE
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Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑0018/2011

a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento


sui negoziati riguardanti il rinnovo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'UE e la Mauritania


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda a nome del gruppo Verts/ALE

Risoluzione del Parlamento europeo sui negoziati riguardanti il rinnovo dell'accordo di partenariato nel settore della pesca fra l'UE e la Mauritania  
B7‑0195/2011

Il Parlamento europeo,

–   vista la Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, in particolare gli articoli 61 e 62,

–   visto il regolamento (CE) n. 1801/2006 del Consiglio, del 30 novembre 2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania,

–   vista la relazione della quarta sessione del sottocomitato scientifico del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (COPACE), svoltasi ad Accra, in Ghana, dal 24 al 26 ottobre 2005,

–   visto l'articolo 208 del TFUE,

–   vista la visita della commissione per la pesca in Mauritania, nel novembre 2010,

–   visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che, ai sensi del diritto internazionale, la pesca deve essere gestita in modo da "mantenere o ripristinare le riserve ittiche a livelli che possano produrre la massima resa sostenibile, in considerazione dei pertinenti fattori ambientali ed economici",

B.  considerando che l'attuale Accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) con la Mauritania scadrà il 31 luglio 2012 e dovrà essere rinegoziato affinché le imbarcazioni battenti bandiera UE continuino a pescare nelle acque della Mauritania,

C. considerando che durante la sua recente visita in Mauritania la commissione per la pesca non è stata in grado di chiarire varie questioni importanti relative alla politica della pesca del paese, compreso lo stato degli stock e il livello delle attività di pesca della flotta mauritana e di altre flotte,

D. considerando che da lungo tempo esistono prove dello stato di eccessivo sfruttamento di vari stock ittici nelle acque della Mauritania,

E.  considerando che da molti anni vi è un evidente conflitto fra le imbarcazioni dell'UE e quelle della Mauritania, comprese le flotte costiere e artigianali, per l'accesso alla pesca lucrativa dei cefalopodi,

1.  insiste sul fatto che ogni e qualsiasi accesso negoziato per le imbarcazioni battenti bandiera UE per pescare nelle acque della Mauritania deve essere basato sul principio delle risorse eccedenti, come sostiene il diritto del mare delle Nazioni Unite; in particolare, deve essere disponibile una valutazione recente, dettagliata e rigorosa di tutti gli stock ai quali viene chiesto l'accesso, o che rischiano di tradursi in catture accidentali, e qualsiasi accesso dell'UE deve riferirsi ai quantitativi che non possono essere catturati dalla flotta della mauritana;

2.  constata con notevole preoccupazione che la relazione più recente del sottocomitato scientifico del COPACE, elaborata nel 2005, ha rilevato che in quel momento tutti gli stock di piccoli pelagici erano pienamente sfruttati e la maggior parte degli stock di specie demersali erano eccessivamente sfruttati, con alcune specie pienamente sfruttate; rileva inoltre che nel 2010 uno studio del gruppo di lavoro della FAO sui piccoli pelagici in Africa nord-occidentale ha concluso che la situazione si era deteriorata e due stock di piccoli pelagici (sgombro e alaccia) erano eccessivamente sfruttati;

3.  ritiene che, qualora si rendano necessarie eventuali riduzioni a causa di un eccessivo sfruttamento degli stock, in primo luogo debbano essere ridotte le flotte dei paesi terzi (UE e altri), a cominciare da quelle che causano i danni ambientali maggiori;

4.  reputa che, nell'interesse della trasparenza, l'informazione su qualsiasi accordo e protocollo bilaterale negoziato con la Mauritania debba essere di dominio pubblico compresi, fra l'altro, le valutazioni ex post, i nomi delle imbarcazioni autorizzate a pescare nel quadro di un accordo e le relative quote (se del caso), le catture effettuate in virtù dell'accordo, le condanne penali per violazioni delle norme vigenti e le relazioni sull'attuazione del programma settoriale pluriennale;

5.  è del parere che tutte le imbarcazioni che pescano nelle acque della Mauritania nel quadro dell'accordo debbano essere dotate, indipendentemente dalle loro dimensioni, di un sistema SCP e che i segnali di posizione debbano essere trasmessi direttamente alle autorità mauritane in tempo reale; ritiene inoltre che il protocollo debba prevedere la riparazione di un SCP non funzionante entro due settimane, pena la sospensione dell'autorizzazione a pescare fino a riparazione avvenuta;

6.  reputa che le imbarcazioni battenti bandiera UE debbano applicare standard di selettività che siano almeno altrettanto rigorosi quanto quelli applicabili alle imbarcazioni che operano nelle acque dell'Unione europea in un settore analogo della pesca (ad esempio, griglie di selettività, reti a maglie quadrate, dimensioni e forma degli ami, ecc.);

7.  ritiene che, nel caso degli stock condivisi con altri Stati dell'Africa occidentale, i livelli in accesso alla pesca nelle acque mauritane debbano essere negoziati tenendo conto dei livelli di altri Stati e che, in ultima analisi, l'UE dovrebbe cercare di negoziare un accordo di partenariato regionale, anziché una serie di accordi bilaterali;

8.  reputa che gli importi versati a titolo di risarcimento per l'accesso agli stock ittici nelle acque della Mauritania debbano essere chiaramente dissociati dal sostegno finanziario al programma settoriale pluriennale per la pesca mauritano, in modo che la riduzione delle possibilità di pesca non comporti una diminuzione dei pagamenti dell'Unione europea per il programma pluriennale;

9.  ritiene che il sostegno finanziario al programma pluriennale per la pesca mauritano debba essere in linea con le necessità del paese ai fini di uno sviluppo sostenibile della pesca, in particolare della gestione di questa attività (ricerca, controllo, meccanismi di partecipazione dei soggetti interessati, infrastrutture, ecc.), come formulato nel quadro della cooperazione e dello sviluppo UE-Mauritania; l'assistenza finanziaria dell'APP dovrebbe sostenere e rafforzare gli obiettivi dell'UE di cooperazione allo sviluppo e consentirle di adempiere ai propri impegni giuridici di "coerenza a favore dello sviluppo", ai sensi dell'articolo 208 del TFUE;

10. ritiene che, vista la sua importanza per la creazione di posti di lavoro, la sicurezza alimentare, ecc., il programma settoriale pluriennale debba attribuire un'attenzione particolare al sostegno per mettere a punto un quadro che porterà a un settore su piccola scala, sostenibile dal punto di vista ambientale e sociale (attuazione del piano di gestione della pesca costiera mauritano, promozione del valore aggiunto locale, sorveglianza e controllo, ecc.);

11. è dell'opinione che la Commissione debba essere più attiva nella pianificazione, l'esecuzione e la valutazione del programma settoriale pluriennale;

12. esorta la Commissione a discutere con la Mauritania, nel quadro della cooperazione allo sviluppo, l'obiettivo di garantire che tutte le quote e gli sforzi effettuati dalle autorità mauritane a favore delle flotte nazionali e di quelle dei paesi terzi (UE e altri) si situi all'interno di un piano di gestione a lungo termine, volto ad assicurare che gli stock ittici si conservino a livelli superiori a quelli che garantiscono un rendimento massimo sostenibile (RMS);

13. si congratula con la Commissione, che ha finanziato il programma di sorveglianza nella regione subsahariana, compresa la Mauritania, e la esorta a fornire sostegno finanziario o di altro tipo anche per i programmi di ricerca scientifica;

14. insiste sulla necessità di riservare una zona costiera di dimensioni adeguate per la flotta artigianale mauritana, e sul fatto che qualsiasi incursione in tale zona debba comportare la revoca immediata del diritto di pesca dell'imbarcazione colta in infrazione;

15. osserva che, ai sensi dell'articolo 208 del TFUE, la politica della pesca attuata dall'Unione in Mauritania deve essere coerente con la politica di sviluppo;

16. reputa che le risorse alieutiche della zona economica esclusiva mauritana debbano essere usate come un mezzo per raggiungere la sicurezza alimentare delle comunità mauritane e per conseguire gli Obiettivi di sviluppo del Millennio;

17. insiste sul fatto che, nel caso in cui l'accesso di talune imbarcazioni dell'UE a determinati tipi di pesca non sia rinnovato a causa di timori di uno sfruttamento eccessivo delle risorse o di degrado ambientale, l'UE e la Mauritania dovranno elaborare e attuare un programma per gestire la pesca degli stock eccessivamente sfruttati, comprese disposizioni volte a evitare che dette imbarcazioni continuino l'attività nell'ambito di altri accordi;

18. invita la Commissione a garantire che tutti i requisiti relativi alla trasmissione dei dati sulle attività di pesca e le catture, nonché sugli sbarchi locali di catture, siano pienamente rispettati e che, in caso contrario, abbia luogo la sospensione dell'attività dell'imbarcazione colta in infrazione;

19. sostiene l'inclusione di una clausola sui diritti umani;

20. esorta la Mauritania a ratificare i pertinenti strumenti internazionali nel settore della pesca, come l'accordo degli Stati di approdo e l'accordo dell'ONU sugli stock ittici;

21. invita la Commissione e il Consiglio a consentire ai deputati al PE di partecipare in veste di osservatori alle sessioni di negoziazione e alle riunioni della commissione mista;

22. ritiene che il Parlamento europeo debba dare il proprio consenso solo nel caso in cui tutti i motivi di preoccupazione di cui sopra saranno pienamente integrati nel protocollo.

Ultimo aggiornamento: 18 marzo 2011Avviso legale