Proposta di risoluzione - B7-0227/2011Proposta di risoluzione
B7-0227/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul progetto di regolamento della Commissione concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute, riportate sui prodotti alimentari, che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini

24.3.2011

presentata a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, e paragrafo 4, lettera b), del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Procedura : 2011/2549(RPS)
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B7-0227/2011
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B7-0227/2011
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B7‑0227/2011

Risoluzione del Parlamento europeo sul progetto di regolamento della Commissione concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute, riportate sui prodotti alimentari, che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[1], del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari,

–   visto il progetto di regolamento della Commissione concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute, riportate sui prodotti alimentari, che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini,

–   visto l'articolo 5 bis, paragrafo 3, lettera b), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[2],

–   visti l'articolo 88, paragrafo 2, e l’articolo 4, lettera b) del suo regolamento,

A. considerando che le indicazioni che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini utilizzate nell’etichettatura dei prodotti alimentari possono essere autorizzate secondo la procedura di cui agli articoli 15, 16, 17 e 19 del regolamento (CE) n. 1924/2006 a condizione che soddisfino i requisiti stabiliti, tra l’altro, agli articoli 3, 5 e 6 di tale regolamento,

B.  considerando che, come illustrato nel considerando 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006, gli alimenti promossi mediante indicazioni possono essere percepiti dal consumatore come portatori di un vantaggio nutrizionale, fisiologico o per la salute in generale rispetto ad altri prodotti simili o diversi ai quali tali sostanze nutritive e altre sostanze non sono aggiunte, e che ciò può incoraggiare i consumatori a compiere scelte che influenzano direttamente la loro assunzione complessiva delle singole sostanze nutritive o di altro tipo in modo contrario ai pareri scientifici in materia,

C. considerando che il regolamento (CE) n. 1924/2006 stabilisce, al considerando 14, che è necessario garantire che le sostanze per le quali è fornita un’indicazione abbiano dimostrato di avere un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; che il considerando 17 di tale regolamento precisa che un’indicazione dovrebbe essere scientificamente corroborata, tenendo conto del complesso dei dati scientifici disponibili e valutando gli elementi di prova,

D. considerando che il regolamento (CE) n. 1924/2006 precisa, nel considerando 23, che le indicazioni sulla salute dovrebbero essere autorizzate nella Comunità soltanto dopo una valutazione scientifica del più alto livello possibile,

E.  considerando che i requisiti stabiliti, tra l’altro, agli articoli 3, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006 mirano alla realizzazione di tali obiettivi; che la procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 1924/2006 si propone di garantire che i requisiti in questione siano soddisfatti,

F.  considerando che l’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1924/2006 prescrive che le indicazioni nutrizionali e sulla salute non devono essere fuorvianti,

G. considerando che l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1924/2006 prevede che si debba dimostrare, sulla base di prove scientifiche generalmente accettate, che una sostanza nutritiva o di altro tipo rispetto alla quale è fornita l’indicazione ha un effetto nutrizionale o fisiologico benefico; che l’articolo 6 di tale regolamento stabilisce che le indicazioni nutrizionali e sulla salute devono essere basate su prove scientifiche generalmente accettate,

H. considerando che l’articolo 17, paragrafo 1 di detto regolamento stabilisce che la Commissione, nel decidere l'eventuale inserimento di un'indicazione nell'elenco dell'Unione di indicazioni sulla salute consentite, tiene conto del parere dell'Autorità europea per la sicurezza elementare (EFSA), di ogni disposizione pertinente del diritto comunitario e di altri fattori legittimi pertinenti alla questione considerata,

I.   considerando che il progetto di regolamento della Commissione sull’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute, riportate sui prodotti alimentari, che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini, prevede che le indicazioni sulla salute figuranti nel relativo Allegato I siano aggiunte all’elenco dell’Unione di indicazioni sulla salute consentite, allegato al regolamento (CE) n. 1924/2006,

J.   considerando che, in base al progetto di regolamento della Commissione, l’indicazione sulla salute “l’assunzione di acido docosaesaenoico (DHA) contribuisce al normale sviluppo visivo dei bambini fino ai 12 mesi di età” è una delle indicazioni da aggiungere all’elenco dell’Unione di indicazioni sulla salute consentite,

K. considerando che prove scientifiche generalmente accettate indicano che il DHA presente nel latte materno contribuisce allo sviluppo visivo dei bambini,

L.  considerando che il DHA sintetico aggiunto al latte in formula e ad altri alimenti destinati ai bambini presenta, tuttavia, un ambiente biologico diverso da quello del latte materno, che è una sostanza viva, specie-specifica, contenente coenzimi e cofattori che permettono ai grassi di operare in maniera ottimale,

M. considerando che, in base ai pareri trasmessi dall’EFSA alla Commissione, il gruppo di esperti non avrebbe potuto raggiungere la conclusione che esiste una relazione causa-effetto tra l'assunzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento arricchiti con DHA e la funzione visiva senza prendere in considerazione gli studi di cui il richiedente rivendica la proprietà[3],

N. considerando che all’EFSA non sono stati presentati studi sugli effetti dell’integrazione con DHA, a partire dai sei mesi di età, sulla funzione visiva negli infanti nutriti dalla nascita con alimenti per lattanti non arricchiti[4],

O. considerando che il riesame sistematico delle prove relative al DHA e allo sviluppo neurologico dei bambini, pubblicato dalla Cochrane Library nel 2008[5], indica che l’alimentazione di neonati a termine con latte formulato arricchito con DHA e altre analoghe catene lunghe di acidi grassi non offre alcun comprovato beneficio in termini di vista, funzioni cognitive o crescita fisica,

P.  considerando che la relazione pubblicata sul British Medical Journal da Kathy Kennedy e altri nel giugno 2010[6] indica che, dieci anni dopo essere state alimentate con latte in formula arricchito con DHA, le bambine erano più pesanti ed avevano valori di pressione arteriosa più alti,

Q. considerando che è necessario approfondire la ricerca sui possibili effetti, sia benefici che dannosi, dell’arricchimento con DHA prima che l’uso di DHA negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento possa essere definito benefico,

R.  considerando che l’indicazione sulla salute relativa al DHA e allo sviluppo visivo riportata nel progetto di regolamento della Commissione potrebbe pertanto risultare fuorviante e quindi contraria all’articolo 3, lettera a) del regolamento (CE) n.1924/2006 alla luce degli obiettivi indicati nel considerando 10 di detto regolamento,

S.  considerando che non esiste un chiaro consenso scientifico sugli effetti che il latte formulato arricchito con DHA produce sui bambini, il che è incompatibile con i requisiti stabiliti agli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1924/2006 alla luce degli obiettivi indicati nei considerando 10, 14, 17 e 23 di tale regolamento,

1.  ritiene che il progetto di regolamento della Commissione concernente l’autorizzazione e il rifiuto dell’autorizzazione di determinate indicazioni sulla salute, riportate sui prodotti alimentari, che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini non sia compatibile con l’obiettivo e il contenuto del regolamento (CE) n. 1924/2006;

2.  si oppone all’adozione del progetto di regolamento della Commissione;

3.  incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.