presentata a seguito dell'interrogazione con richiesta di risposta orale B7‑000102/2011
a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
sulla crisi del settore europeo della pesca a causa dell’aumento del prezzo del petrolio
Philippe de Villiers, Juozas Imbrasas
a nome del gruppo EFD
Risoluzione del Parlamento europeo sulla crisi del settore europeo della pesca a causa dell’aumento del prezzo del petrolio
B7‑0298/2011
Il Parlamento europeo,
– visto il regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"),
– visto il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore ("de minimis"),
– visto il piano di azione della Commissione sugli aiuti di Stato che ha avviato una riforma della politica degli aiuti di Stato dal 2005 al 2009,
– vista la direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi,
– vista la direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi,
– vista la comunicazione COM(2010)0639 della Commissione intitolata "Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura",
– visto il regolamento (CE) n. 663/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia,
– vista la risoluzione P6_TA(2008)0308 del Parlamento europeo sulla crisi del settore della pesca in seguito all'aumento del prezzo del gasolio,
– visti l'articolo 115, paragrafo 5, e l’articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,
A. considerando che è nell'interesse dell'Unione europea salvaguardare l'attività della pesca, non solo per preservare l'attività e l'occupazione bensì anche ai fini della sicurezza alimentare,
B. considerando che l'energia è un fattore importante dei costi di esercizio nel settore della pesca e che il costo dell'attività della pesca dipende ampiamente dal prezzo del petrolio,
C. considerando che l'aumento dei prezzi dei carburanti si ripercuote sui redditi dei pescatori marittimi,
D. considerando che la crisi economica e finanziaria, che colpisce in particolare l'industria e le PMI, minaccia l'attività e l'occupazione nei settori primario e secondario,
E. considerando che le crisi politiche nel Magreb e nel Medio Oriente hanno fatto aumentare ad oltre 100 dollari il prezzo del barile di petrolio, la cui quotazione rimane molto incerta a causa del rischio di instabilità politica nel mondo arabo in generale,
F. considerando che il recente aumento del prezzo del petrolio ha determinato una crisi nel settore della pesca e una profonda inquietudine tra i pescatori,
G. considerando che il prezzo dei prodotti della pesca europei è fissato mediante il gioco della domanda e dell'offerta nel settore della pesca e che, tenendo conto della notevole dipendenza dell'Unione europea dalle importazioni da paesi terzi (60%) per l'approvvigionamento del suo mercato interno, i produttori hanno poca o punto influenza sul livello dei prezzi dei prodotti della pesca,
H. considerando la difficile situazione economica in cui versa il settore della pesca, già pesantemente colpito dai vari piani di disarmo della flotta a seguito della riduzione delle quote e dell'obiettivo di riduzione della flotta europea nel quadro della politica comune della pesca,
I. considerando la direttiva 73/238 del Consiglio, del 24 luglio 1973, mirante ad attenuare gli effetti delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi e più in particolare a compensare, o perlomeno ad attenuare, gli effetti nocivi delle eventuali difficoltà, anche momentanee, suscettibili di determinare una sensibile riduzione delle forniture di petrolio greggio o di prodotti petroliferi nonché gravi perturbazioni all’attività economica dell'Unione conseguenti ad una siffatta riduzione,
J. considerando che la Commissione autorizza gli Stati membri ad accordare alle imprese del settore della pesca aiuti d'importanza minore, a condizione che siano considerati trasparenti, fino ad un massimo di 30.000 euro per un periodo di tre esercizi fiscali,
1. esprime il suo sostegno ai pescatori dell'Unione e invita la Commissione e il Consiglio ad adottare le misure intese a facilitare l'attività dei professionisti della pesca;
2. chiede alla Commissione di aumentare il massimale degli aiuti d'importanza minore da 30.000 a 60.000 euro per impresa del settore della pesca su un periodo di tre esercizi fiscali;
3. ricorda alla Commissione e al Consiglio l'urgenza di rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione come pure di informare meglio i mercati e di tranquillizzare i consumatori sullo stato delle riserve petrolifere, in particolare per quanto riguarda la disponibilità in caso di crisi o di penuria;
4. chiede alla Commissione di proporre un piano di azione destinato alle regioni costiere che possiedono un attivo settore della pesca;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché agli Stati membri, alle organizzazioni dei produttori e agli armatori del settore della pesca.