Proposta di risoluzione - B7-0343/2013Proposta di risoluzione
B7-0343/2013

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sull'impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea

1.7.2013 - (2013/2682(RSP))

presentata a seguito di dichiarazioni del Consiglio e della Commissione
a norma dell'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B7-0336/2013

Procedura : 2013/2682(RSP)
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B7-0343/2013

B7‑0343/2013

Risoluzione del Parlamento europeo sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sull'impatto sulla vita privata dei cittadini dell'Unione europea

(2013/2682 (RSP))

Il Parlamento europeo,

–   visti gli articoli 2 e 6 del trattato sull'Unione europea (TUE) e l'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   vista la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU),

–   visto l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America[1],

–   vista la Convenzione sulla criminalità informatica (STCE n. 185),

–   visti l'accordo UE-USA sull'approdo sicuro (Safe Harbour), in particolare l'articolo 3, e l'elenco degli aderenti all'accordo,

–   viste le sue precedenti risoluzioni sul diritto al rispetto della vita privata e alla tutela dei dati, in particolare la risoluzione del 5 settembre 2001 sull'esistenza di un sistema d'intercettazione globale per le comunicazioni private ed economiche (sistema d'intercettazione ECHELON)[2],

–   visti le leggi statunitensi "Patriot Act" e "Foreign Intelligence Surveillance Act" (FISA) e i successivi atti modificativi,

–   vista la discussione con il commissario Reding del 15 febbraio 2012 sulla legislazione dei paesi terzi e sulla normativa dell'UE in materia di protezione dei dati (PV 15/02/2012 – 19),

–   vista la revisione in atto della direttiva sulla protezione dei dati (direttiva 95/46/CE),

–   visti i negoziati in corso relativi a un accordo quadro UE-USA sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria (l'accordo quadro),

–   vista la comunicazione della Commissione relativa allo sfruttamento del potenziale del cloud computing in Europa (COM(2012)0529),

–   visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che da alcuni articoli pubblicati sulla stampa internazionale all'inizio di giugno 2013 è emerso che le autorità degli Stati Uniti, attraverso programmi quali PRISM, accedono ampiamente ai dati personali dei cittadini dell'Unione europea che utilizzano fornitori di servizi online statunitensi e procedono al trattamento di tali dati;

B.  considerando che il commissario Reding ha inviato una lettera al ministro della Giustizia statunitense, Eric Holder, in cui esprime le preoccupazioni europee e chiede chiarimenti e delucidazioni riguardo al programma PRISM e ad altri analoghi programmi di ricerca e raccolta dati, nonché riguardo alle leggi in forza delle quali tali programmi possono essere autorizzati;

C. considerando che non è tutt'oggi pervenuta una risposta esauriente da parte delle autorità statunitensi, nonostante le discussioni intervenute in occasione della riunione dei ministri della Giustizia UE-USA, svoltasi a Dublino il 14 giugno 2013;

D. considerando che alla fine di giugno 2013 la stampa internazionale ha riferito in merito alla presunta sorveglianza sistematica da parte delle autorità statunitensi degli uffici delle istituzioni dell'UE a Washington DC e a New York, nonché dei locali delle istituzioni dell'Unione a Bruxelles, realizzata attraverso l'installazione di microspie negli uffici, l'uso di impianti e antenne elettronici e l'infiltrazione in reti informatiche e telefoniche;

E.  considerando che secondo la stampa sono stati sottoposti a sorveglianza anche alcuni Stati membri dell'Unione;

F.  considerando che se si dovesse provare la veridicità di tali affermazioni, le intercettazioni e una raccolta di dati di questo tipo non potrebbero essere giustificate nel quadro delle misure antiterrorismo o di sicurezza nazionali;

G. considerando che sono stati chiesti chiarimenti e spiegazioni ufficiali alle autorità statunitensi;

H. considerando la necessità che il partenariato transatlantico tra Unione europea e Stati Uniti sia fondato sulla fiducia e sul rispetto reciproci, sulla leale e mutua cooperazione nonché sul rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto;

I.   considerando che, nel quadro dell'accordo Safe Harbour, gli Stati membri e la Commissione sono incaricati di garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali; che, ai sensi dell'articolo 3 di tale accordo, la Commissione ha il dovere di recedere dall'accordo o di sospenderlo in caso di mancata osservanza delle sue disposizioni;

J.   considerando che tutte le società coinvolte nel caso PRISM, come riferito dalla stampa internazionale, aderiscono all'accordo Safe Harbour;

K. considerando che gli Stati Uniti hanno firmato e ratificato la Convenzione sulla criminalità informatica, entrata in vigore nel 2007, e che pertanto le sue clausole e i suoi principi fanno parte del diritto interno statunitense;

L.  considerando che, secondo le disposizioni della Convenzione sulla criminalità informatica, tutte le misure finalizzate alla raccolta di prove in formato elettronico concernenti reati penali (articolo 14) devono fornire un livello adeguato di protezione dei diritti umani fondamentali, in particolare i diritti sanciti dalla CEDU (articolo 8, vita privata), devono garantire la conformità al principio di proporzionalità e devono includere salvaguardie quali ad esempio il controllo giudiziario o controlli indipendenti di altra natura, nonché motivazioni che giustifichino l'applicazione e la limitazione della portata e della durata di tali procedure (articolo 15);

M. considerando che sarebbe deplorevole se le recenti accuse si ripercuotessero negativamente sugli sforzi tesi a concludere un partenariato transatlantico in materia di commercio e investimenti (TTIP), che è indice dell'impegno a rafforzare ulteriormente il partenariato tra l'Unione europea e gli Stati Uniti;

N. considerando che l'accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, ratificato dall'Unione e dal Congresso, stabilisce modalità per la raccolta e lo scambio di informazioni, nonché per la richiesta e la fornitura di assistenza nel reperimento di prove all'interno di un paese al fine di contribuire a indagini o procedimenti penali in un altro paese;

O. considerando che il 14 giugno 2013 il commissario Malmström ha annunciato l'istituzione di un gruppo di esperti transatlantico;

P.  considerando che la stampa internazionale ha riferito altresì della presunta collaborazione e implicazione di alcuni Stati membri dell'Unione europea nell'ambito del programma PRISM e di programmi analoghi o del loro accesso alle banche dati create mediante tali programmi;

Q. considerando che la stampa internazionale ha anche riferito in merito alla presunta cooperazione di Stati membri nella trasmissione di tipologie simili di dati personali dagli Stati membri agli Stati Uniti;

R.  considerando che diversi Stati membri hanno programmi di sorveglianza o ne stanno discutendo;

S.  considerando che, secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, tali programmi devono essere dimostrabilmente proporzionati e necessari in una società democratica;

T.  considerando che la riforma sulla protezione dei dati è attualmente in corso a livello di UE, mediante la revisione della direttiva 95/46/CE che sarà sostituita dalla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati e dalla proposta di direttiva sulla protezione dei dati concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, e la libera circolazione di tali dati;

U. considerando che gli Sati membri sono tenuti a rispettare i valori fondamentali sanciti dall'articolo 2 del TUE e dalla Carta dei diritti fondamentali;

1.  esprime seria preoccupazione per il programma PRISM e altri programmi simili che riguardano la raccolta di dati, poiché, qualora le informazioni disponibili ad oggi fossero confermate, si configurerebbe una grave violazione del diritto fondamentale alla privacy e alla protezione dei dati ai danni dei cittadini dell'UE;

2.  esprime profonda e grave preoccupazione per le presunte accuse secondo cui le autorità statunitensi avrebbero intrapreso attività di spionaggio nei confronti di uffici delle istituzioni dell'Unione nonché e-mail e telefonate dei loro dipendenti; ritiene, qualora le accuse fossero confermate, che questo tipo di azioni sia completamente inaccettabile e danneggi seriamente le relazioni transatlantiche; esprime preoccupazione per il fatto che ciò possa costituire una grave violazione del diritto internazionale, in particolare della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche;

3.  invita le autorità statunitensi a fornire all'UE, senza indebito ritardo, informazioni complete sul programma PRISM e altri programmi simili riguardanti la raccolta dati, come richiesto anche dal commissario Reding nella sua lettera del 10 giugno 2013 al Ministro della Giustizia Eric Holder;

4.  invita le autorità statunitensi a fornire all'UE, senza indugio, completi chiarimenti e spiegazioni in merito alle presunte accuse secondo cui le autorità statunitensi avrebbero intrapreso attività di spionaggio nei confronti di uffici delle istituzioni dell'Unione a Washington DC, New York e Bruxelles;

5.  invita le autorità statunitensi a verificare la legalità del programma PRISM e altri programmi simili riguardanti la raccolta dati, e a stabilire se sono conformi - in modo dimostrabile - agli obblighi giuridici di cui alla Convenzione sulla criminalità informatica, in particolare il principio di proporzionalità e l'obbligo di includere adeguate salvaguardie quali ad esempio controlli indipendenti e la limitazione della portata e della durata;

6.  chiede che al gruppo transatlantico di esperti, annunciato dal commissario Malmström e al quale il Parlamento prenderà parte, sia concesso un adeguato nulla osta di sicurezza e l'accesso a tutti i documenti appropriati, affinché possa svolgere il proprio lavoro in modo corretto ed entro il termine fissato; invita inoltre tale gruppo di esperti a formulare conclusioni e una serie di raccomandazioni;

7.  invita la Commissione e le autorità statunitensi a riprendere quanto prima i negoziati relativi all'accordo quadro sulla protezione dei dati personali trasferiti e trattati ai fini della cooperazione di polizia e giudiziaria;

8.  invita la Commissione a riesaminare integralmente l'accordo Safe Harbour alla luce delle recenti informazioni, conformemente all'articolo 3 dell'accordo stesso;

9.  esprime serie preoccupazioni in merito alle rivelazioni concernenti i presunti programmi di sorveglianza gestiti dagli Stati membri, con il contributo dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti o unilateralmente;

10. chiede agli Stati membri di garantire che le rispettive normative e pratiche siano pienamente conformi ai principi di necessità e proporzionalità, alla CEDU e alla giurisprudenza pertinente e, in caso contrario, di riesaminarle di conseguenza;

11. chiede al Consiglio di accelerare con urgenza la sua attività concernente l'intero pacchetto relativo alla protezione dei dati e specificamente la proposta di direttiva sulla protezione dei dati, al fine di aggiornare quanto prima la legislazione europea in materia di protezione dei dati, in linea con l'attuale necessità di proteggere i dati personali e la vita privata dei cittadini;

12. invita la Commissione a garantire, nell'ambito dei negoziati in corso riguardanti il pacchetto sulla protezione dei dati, che le norme sulla protezione dei dati dell'UE non siano compromessi a causa del TTIP con gli Stati Uniti;

13. sottolinea che tutte le società che offrono servizi ai cittadini dell'UE sono tenute a rispettare senza eccezioni il diritto dell'UE e sono responsabili di qualsiasi violazione;

14. sottolinea che le società soggette alla giurisdizione di un paese terzo dovrebbero fornire agli utenti stabiliti nell'UE un'avvertenza chiara e ben visibile della possibilità che i dati personali siano elaborati dai servizi incaricati dell'applicazione della legge e dai servizi di intelligence per effetto di ordini segreti o ingiunzioni;

15. incarica la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni di condurre un'indagine approfondita sul programma PRISM e su altri programmi simili che riguardano la raccolta di dati, nonché sulle presunte attività di spionaggio ai danni degli uffici dell'UE, e di riferire quanto prima all'Aula;

16. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, al Consiglio d'Europa, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, nonché al Presidente degli Stati Uniti, al senato e alla camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, ai segretari statunitensi per la sicurezza interna e la giustizia e al ministro della Giustizia degli Stati Uniti.