Proposta di risoluzione - B7-0087/2014Proposta di risoluzione
B7-0087/2014

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili[]

29.1.2014 - (2014/2530(RSP))

presentata a norma dell'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del regolamento
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Matthias Groote

Procedura : 2014/2530(RSP)
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B7-0087/2014
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B7‑0087/2014

Risoluzione del Parlamento europeo sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili

(2014/2530(RSP))
 

Il Parlamento europeo,

–       visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1337/2013 della Commissione, del 13 dicembre 2013, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili[1],

–       visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione[2] (il "regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori "), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 26, paragrafi 2, 8 e 9,

–       visto l'articolo 11 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione[3], in particolare l'articolo 11,

–       visto l'articolo 88, paragrafi 2 e 3, del suo regolamento,

A.     considerando che l'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1169/2011 prevede l'obbligo di indicare il paese di origine sull'etichetta delle carni di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) elencati nell'allegato XI di detto regolamento, ossia delle carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, ovina o caprina e di volatili;

B.     considerando che l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, è subordinata all'adozione di atti di esecuzione a norma dello stesso articolo 26, paragrafo 8, il che spiega l'introduzione del progetto di regolamento della Commissione in questione; considerando che, conformemente al considerando 59 del regolamento (UE) n. 1169/2011, tali atti di esecuzione devono stabilire il modo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 26, paragrafo 2, lettera b);

C.     considerando che l'articolo 26, paragrafo 9, prevede che la Commissione prenda in considerazione, nelle sue valutazioni d'impatto e relazioni sull'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, lettera b), tra l'altro, le opzioni sulle modalità di espressione del paese d'origine o del luogo di provenienza di detti alimenti, in particolare per quanto riguarda ciascuno dei seguenti momenti determinanti nella vita di un animale: luogo di nascita, luogo di allevamento, luogo di macellazione;

D.     considerando che, nella sua votazione del 16 giugno 2010 sul regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, il Parlamento europeo ha approvato l'indicazione obbligatoria del paese di origine sull'etichetta per le carni fresche, refrigerate e congelate per quanto riguarda il luogo di nascita, il luogo di allevamento e il luogo di macellazione dell'animale;

E.     considerando che, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, le informazioni sugli alimenti non devono indurre in errore circa le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, il suo paese d'origine o il luogo di provenienza;

F.     considerando che l'indicazione dell'origine sull'etichetta è attualmente obbligatoria per le carni bovine e i prodotti a base di carni bovine all'interno dell'Unione come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (ESB)[4], e che le norme dell'Unione in materia di etichettatura delle carni bovine sono in vigore dal 1° gennaio 2002; considerando che tali requisiti in materia di etichettatura includono già i luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione;

G.     considerando che i suddetti requisiti applicabili alle carni bovine e ai prodotti a base di carni bovine hanno aumentato le aspettative dei consumatori per quanto riguarda le informazioni sull'origine di altri tipi di carni largamente consumate nell'Unione;

H.     considerando che il considerando 31 del regolamento relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori sottolinea che l'origine delle carni è di primaria importanza per i consumatori e questi di conseguenza si aspettano di essere adeguatamente informati in merito al paese di origine delle carni; considerando che ciò è ulteriormente confermato da recenti studi e dalle conclusioni di ricerche condotte sui consumatori[5];

I.      considerando che, al fine di fornire ai consumatori informazioni esatte sull'origine delle carni, l'indicazione dei luoghi di nascita, di allevamento e di macellazione dovrebbe figurare sull'etichetta degli alimenti; considerando che ciò consentirebbe inoltre ai consumatori di ottenere un quadro più completo delle norme in materia di benessere degli animali e dell'impatto ambientale di un prodotto a base di carne;

J.      considerando che i recenti scandali alimentari, tra cui la sostituzione fraudolenta di carni bovine con carne di cavallo, hanno dimostrato che regole più severe in materia di tracciabilità e di informazione dei consumatori sono tanto necessarie quanto volute dai consumatori medesimi;

K.     considerando che l'etichettatura "UE" o "non-UE" per le carni macinate e le rifilature è pressoché priva di significato e potrebbe creare un precedente indesiderato, soprattutto in relazione all'eventuale futura indicazione del paese di origine sull'etichetta per le carni utilizzate come ingrediente; considerando che i requisiti relativi all'etichettatura di origine per le carni bovine dimostrano che un'indicazione più precisa dell'origine per le carni macinate e le rifilature è non solo realizzabile ma anche opportuna al fine di garantire l'informazione dei consumatori e la tracciabilità;

1.      ritiene che il regolamento di esecuzione della Commissione ecceda le competenze di esecuzione conferite alla medesima a norma del regolamento (UE) n. 1169/2011;

2.      invita la Commissione a ritirare il regolamento di esecuzione;

3.      chiede alla Commissione di redigere una versione riveduta del regolamento di esecuzione, che preveda l'indicazione obbligatoria sull'etichetta del luogo di nascita nonché dei luoghi di allevamento e di macellazione dell'animale per le carni non trasformate di animali della specie suina, ovina, caprina e di volatili, in conformità della legislazione vigente in materia di etichettatura di origine delle carni bovine;

4.      invita la Commissione a sopprimere le deroghe al regolamento di esecuzione previste per le carni macinate e le rifilature;

5.      incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.