Proposta di risoluzione - B8-0127/2015Proposta di risoluzione
B8-0127/2015

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sulle misure antiterrorismo

4.2.2015 - (2015/2530(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Birgit Sippel, Jörg Leichtfried, Claude Moraes, Enrique Guerrero Salom, Juan Fernando López Aguilar, Miriam Dalli, Ana Gomes, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Viorica Dăncilă a nome del gruppo S&D

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0122/2015

Procedura : 2015/2530(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
B8-0127/2015
Testi presentati :
B8-0127/2015
Discussioni :
Testi approvati :

B8‑0127/2015

Risoluzione del Parlamento europeo sulle misure antiterrorismo

(2015/2530(RSP))

Il Parlamento europeo,

–       visti gli articoli 2, 3, 6, 7 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE) e gli articoli 4, 16, 20, 67, 68, 70, 71, 72, 75, 82, 83, 84, 85, 86, 87 e 88 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–       vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 6, 7 e 8, l'articolo 10, paragrafo 1, e gli articoli 11, 12, 21, da 47 a 50, 52 e 53,

–       vista la sua risoluzione del 14 dicembre 2011 sulla strategia antiterrorismo dell'UE: principali risultati e sfide future[1],

–       vista la sua risoluzione del 10 ottobre 2013 sui presunti casi di trasporto e detenzione illegale di prigionieri in paesi europei da parte della CIA[2],

–       visto il parere 01/2014 del gruppo di lavoro articolo 29 per la tutela dei dati, sull'applicazione dei principi di necessità e proporzionalità e la protezione dei dati nell'azione di contrasto,

–       vista la sua risoluzione del 27 febbraio 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2012)[3],

–       vista la sua risoluzione del 12 marzo 2014 sul programma di sorveglianza dell'Agenzia per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, sugli organi di sorveglianza in diversi Stati membri e sul loro impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, e sulla cooperazione transatlantica nel campo della giustizia e degli affari interni[4],

–       vista la direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI[5],

–       vista la sua risoluzione del 17 dicembre 2014 sul rinnovo della strategia di sicurezza interna dell'UE[6],

–       vista la comunicazione della Commissione intitolata "Quadro di valutazione UE della giustizia – Uno strumento per promuovere una giustizia effettiva e la crescita" (COM(2013)0160),

–       vista la relazione dell'Unione sulla lotta alla corruzione del 3 febbraio 2014,

–       viste le conclusioni del Consiglio "Affari esteri" del 19 gennaio 2015 sull'antiterrorismo, e in particolare la decisione di potenziare lo scambio d'informazioni con i paesi partner e di promuovere la cooperazione rafforzata con i paesi arabi e del Mediterraneo, ivi compreso un memorandum d'intesa con la Lega degli Stati arabi,

–       visti il quadro strategico e il piano di azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia adottati il 25 giugno 2012,

–       visti la sentenza della Corte di giustizia dell'8 aprile 2014 nelle cause riunite C‑293/12 e C‑594/12, Digital Rights Ireland ltd e Seitlinger e a., e il parere del Servizio giuridico del Parlamento sull'interpretazione della sentenza[7],

–       vista la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 2178(2014) del 24 settembre 2014,

–       visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.     considerando che il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo violento sono tra le principali minacce alla nostra sicurezza e alla nostra libertà; che l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno la responsabilità comune di proteggere i cittadini europei;

B.     considerando che il rispetto dei diritti fondamentali è un elemento essenziale per il successo delle politiche antiterrorismo;

C.     considerando che diversi gravi atti terroristici avvenuti sul territorio dell'Unione dopo gli attentati dell'11 settembre, i più recenti dei quali risalgono a gennaio 2015, hanno avuto un impatto rilevante sul senso di sicurezza tra i cittadini e i residenti dell'UE;

D.     considerando che gli attacchi terroristici a livello globale e la conseguente morte di civili suscitano profonda preoccupazione anche all'interno dell'UE;

E.     considerando che oggi la minaccia terroristica comprende anche il terrorismo sostenuto e promosso dagli Stati, il terrorismo economico, la guerra e il terrorismo dell'informazione e gli attacchi informatici;

F.     considerando che l'aumento del razzismo, tra cui l'antisemitismo e l'islamofobia, contribuisce ad accentuare ulteriormente il senso di insicurezza tra i cittadini dell'UE;

G.     considerando che dall'11 settembre l'Unione ha introdotto 239 misure di lotta al terrorismo: 26 piani d'azione e documenti strategici, 25 regolamenti, 15 direttive, 11 decisioni quadro, 25 decisioni, 1 azione comune, 3 posizioni comuni, 4 risoluzioni, 111 conclusioni del Consiglio e 8 accordi internazionali[8];

H.     considerando che vi è l'urgente necessità di una definizione giuridica uniforme del concetto di "terrorismo" onde aumentare la certezza giuridica;

I.      considerando che vi è l'urgente necessità di una definizione giuridica uniforme del concetto di "profilazione" sulla base dei pertinenti diritti fondamentali e delle norme in materia di protezione dei dati, al fine di ridurre le incertezze su quali siano le attività vietate e quali quelle non vietate;

J.      considerando che, stando ai dati della Commissione europea per l'efficacia della giustizia (CEPEJ), si riscontrano notevoli disparità nel livello di investimenti degli Stati membri nei rispettivi sistemi giudiziari penali[9];

1.      esprime il proprio cordoglio alle vittime dei recenti attacchi terroristici a Parigi, nella regione dell'Ile-de-France e in tutto il mondo, nonché alle loro famiglie;

2.      sottolinea che un aspetto essenziale della lotta contro il terrorismo deve consistere nell'introduzione di politiche volte a proteggere e sostenere le vittime e le loro famiglie; invita pertanto tutti gli Stati membri ad attuare adeguatamente la direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;

3.      condanna fermamente in modo categorico tutti gli atti terroristici, la promozione del terrorismo, la celebrazione di coloro che sono coinvolti in atti di terrorismo e il sostegno alle ideologie violente estremiste, ovunque abbiano luogo o siano promossi nel mondo; sottolinea che non vi è libertà senza sicurezza e non vi è sicurezza senza libertà;

4.      ricorda che il terrorismo in tutte le sue forme e manifestazioni costituisce una delle più gravi minacce alla pace e alla sicurezza internazionali e che qualsiasi atto di terrorismo, indipendentemente da quando sia stato perpetrato e da chi, è un atto criminale e ingiustificabile, a prescindere dalla motivazione;

5.      ribadisce il suo impegno a difendere il diritto fondamentale dei cittadini alla sicurezza e alla libertà;

6.      ribadisce il suo impegno a favore del rispetto della libertà di espressione, dei diritti fondamentali, della democrazia, della tolleranza e dello Stato di diritto;

7.      sottolinea in particolare la necessità che l'Unione europea, i suoi Stati membri e i paesi partner fondino la propria strategia di lotta contro il terrorismo internazionale sullo Stato di diritto e il rispetto dei diritti fondamentali, come sancito dall'acquis in materia di diritti fondamentali e dal diritto internazionale in materia di diritti umani; sottolinea inoltre che le azioni esterne dell'Unione per combattere il terrorismo internazionale dovrebbero essere mirate a prevenire, contrastare e perseguire il terrorismo;

8.      osserva che spesso gli autori degli attacchi terroristici sono già noti alle autorità di sicurezza e sono già stati oggetto di indagini e di misure di controllo; esprime preoccupazione per il fatto che i dati esistenti su tali individui avrebbero potuto essere maggiormente condivisi tra le autorità di sicurezza e, all'occorrenza, con i colleghi di altri Stati membri; invita gli Stati membri a migliorare lo scambio di informazioni pertinenti alla lotta contro il terrorismo, sia tra di loro che, qualora necessario, con i paesi terzi, mediante un utilizzo efficace delle banche dati dell'Unione e attraverso una maggiore collaborazione con le agenzie dell'UE;

9.      invita gli Stati membri a garantire la piena collaborazione con le agenzie specializzate, in particolare Eurojust ed Europol, onde fornire il miglior sostegno possibile alle indagini in corso relative agli attacchi terroristici in Europa; esprime preoccupazione per il fatto che gli Stati membri, secondo quanto riferito, trasmetterebbero a Europol ed Eurojust soltanto il 50% delle informazioni in loro possesso riguardanti il terrorismo e la criminalità organizzata;

10.    invita la Commissione e il Consiglio a effettuare un'esaustiva valutazione delle misure antiterrorismo e correlate dell'UE, in particolare per quanto riguarda la loro attuazione nella legge e nella pratica negli Stati membri e la misura in cui gli Stati membri cooperano con le agenzie UE in materia, segnatamente con Europol ed Eurojust, nonché una corrispondente valutazione delle lacune rimanenti, ricorrendo alla procedura prevista all'articolo 70 TFUE, e a pubblicare tali valutazioni unitamente all'Agenda europea sulla sicurezza; invita la Commissione a valutare anche le potenziali lacune ancora presenti nell'ambito del procedimento giudiziario;

11.    invita a un solido controllo democratico e giudiziario delle politiche antiterrorismo e dell'attività di intelligence; sottolinea che deve esserci una chiara distinzione tra le attività di contrasto e quelle di raccolta di informazioni; sottolinea che occorre abrogare le misure che, a posteriori, non si sono dimostrate necessarie, efficaci o proporzionate nella lotta al terrorismo, indagare sui casi di violazione dei diritti fondamentali e porvi rimedio, nonché mettere a punto nuove forme di controllo democratico, sulla base dei poteri conferiti dal trattato di Lisbona al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali; insiste sul fatto che occorre prevedere, nell'ambito di tali misure e accordi, clausole di temporaneità o di rinnovo periodico dell'autorizzazione;

12.    considera essenziale promuovere un approccio armonizzato in tutta l'UE nei confronti dei nuovi reati relativi al preoccupante fenomeno che vede cittadini dell'UE recarsi all'estero per seguire un addestramento e lottare a fianco delle organizzazioni terroristiche;

Un approccio d'insieme alla lotta contro la radicalizzazione e il terrorismo

13.    osserva che la pertinente legislazione in materia di lotta al terrorismo e le relative misure sono già in vigore in tutti gli Stati membri:

– i dati del passaporto dei passeggeri vengono controllati anticipatamente confrontandoli con banche dati di persone con precedenti penali o inammissibili (Advance Passenger Information System - APIS);

– nel caso di sospettati o perfino gruppi di sospettati collegati a una minaccia concreta, le autorità di contrasto possono accedere al loro telefono e ai loro dati di passeggeri;

– il sistema d'informazione Schengen prevede la sorveglianza discreta nonché la rapida cattura ed estradizione delle persone che rappresentano una minaccia per la sicurezza oppure che intendono commettere o sono sospettate di aver commesso un reato;

invita le autorità di contrasto all'interno dell'UE a sfruttare al massimo tali possibilità e rafforzare la loro cooperazione, tra l'altro istituendo squadre investigative comuni e con l'assistenza di agenzie dell'Unione quali Europol, Eurojust e l'Accademia europea di polizia (CEPOL);

14.    ritiene che combattere il traffico di armi da fuoco dovrebbe essere una priorità dell'UE nella lotta alla criminalità organizzata internazionale e alle forme gravi di criminalità internazionale; reputa in particolare che occorra rafforzare ulteriormente la cooperazione per quanto concerne i meccanismi per lo scambio di informazioni come pure la tracciabilità delle armi proibite e la loro distruzione; ritiene inoltre che gli Stati membri debbano rispettare rigorosamente la posizione comune che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (2008/944/CFSP); chiede la revisione della direttiva sulle armi da fuoco (direttiva 91/477/CEE, modificata dalla direttiva 2008/51/CE);

15.    chiede la corretta attuazione delle direttive antiriciclaggio così da consentire l'individuazione precoce dei finanziamenti a favore del terrorismo e delle reti e organizzazioni criminali;

16.    evidenzia che è già possibile effettuare controlli mirati sugli individui che godono del diritto di libera circolazione quando attraversano le frontiere esterne, durante un periodo di tempo determinato, su talune tratte o ad alcuni valichi di frontiera, a seconda del livello di minaccia; ribadisce che gli Stati membri dovrebbero utilizzare il quadro Schengen in vigore in modo più completo ed efficace e destinare le risorse necessarie a tal fine, anziché cercare di reintrodurre controlli alle frontiere ulteriori rispetto alle possibilità esistenti;

17.    esorta la Commissione a rivedere formalmente la proposta relativa ai dati del codice di prenotazione (PNR) dell'Unione alla luce dei criteri definiti dalla Corte di giustizia nella sentenza sulla direttiva in materia di conservazione dei dati; incarica il suo servizio giuridico di svolgere un riesame analogo entro sei settimane dall'approvazione della presente risoluzione; esorta gli Stati membri e le istituzioni dell'UE a rivedere i sistemi che autorizzano l'ingresso degli aerei privati civili nello spazio Schengen;

18.    invita la Commissione a esaminare attentamente i rischi derivanti dall'adozione, da parte di diversi Stati membri, di politiche di concessione di "golden visa" (residenza permanente), che agevolano l'ingresso e l'insediamento di organizzazioni criminali e potrebbero essere sfruttate a fini terroristici;

19.    sottolinea che le misure volte a limitare i diritti fondamentali su Internet a fini di antiterrorismo devono essere necessarie e proporzionate, conformi alle normative dell'Unione e degli Stati membri, e in particolare basarsi su una definizione appropriata di terrorismo, che al momento non esiste; pone inoltre l'accento sul fatto che i contenuti illeciti dovrebbero essere rimossi a seguito di un'autorizzazione giudiziaria e non tramite interventi di sorveglianza privata da parte dei fornitori di servizi Internet;

20.    respinge la messa al bando della crittografia quale strumento di lotta al terrorismo; ribadisce il suo invito a promuovere la crittografia delle comunicazioni in generale, incluse le comunicazioni tramite posta elettronica e SMS[10]; sottolinea che la messa al bando della crittografia avrebbe effetti negativi sulla protezione dei dati personali trasmessi attraverso reti di comunicazione, commerciali e finanziarie, nonché sulla protezione dei sistemi governativi e di infrastrutture critiche, esponendoli al rischio di intercettazione da parte di reti criminali e di altro genere;

21.    chiede una rapida adozione del pacchetto sulla protezione dei dati, anche attraverso l'adozione di un approccio generale all'interno del Consiglio che sia coerente con le norme minime stabilite nella direttiva 95/46/UE;

22.    esorta gli Stati membri a intensificare la loro cooperazione giudiziaria sulla base degli strumenti dell'UE disponibili, come il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), il mandato d'arresto europeo e l'ordine europeo di indagine, nel rispetto della proporzionalità e dei diritti fondamentali; chiede agli Stati membri di trovare al più presto un accordo su tutte le misure proposte in conformità della tabella di marcia sui diritti procedurali e di affrontare quindi le questioni delle decisioni relative alla custodia cautelare e delle condizioni di detenzione;

23.    sottolinea che è ampiamente riconosciuto che le carceri sono luogo di incubazione di radicalizzazioni e idee estremiste, e invita gli Stati membri a investire maggiori capitali e risorse umane per garantire che i loro sistemi penitenziari, e i sistemi di giustizia penale in genere, siano finalizzati a riabilitare i criminali e ad aiutarli ad abbandonare il crimine e gli estremismi violenti, anziché spingerli ad avvicinarvisi maggiormente;

24.    evidenzia che le politiche economiche e sociali possono concorrere a mitigare l'esclusione, la segregazione e gli effetti dei rapidi cambiamenti socio-economici, i quali danno luogo a risentimenti che sono spesso sfruttati da estremisti violenti; chiede pertanto soluzioni politiche volte a trovare nuovi modi di promuovere l'inclusione economica e sociale, l'integrazione e l'uguaglianza;

25.    invita gli Stati membri a investire in sistemi di istruzione che promuovano il rispetto della dignità umana, la tolleranza e le pari opportunità e riducano la discriminazione sociale sin dalla giovane età; sottolinea che ciò prevede altresì una formazione degli insegnanti su questioni sociali e sulla diversità;

26.    avverte che l'assenza di prospettive a lungo termine causata dalla povertà, dalla disoccupazione e dall'esclusione sociale può portare alcune persone ad avvertire un senso di impotenza e persino spingerle all'auto-affermazione distruttiva e all'adesione a organizzazioni jihadiste o a movimenti di estrema destra; esorta gli Stati membri a intensificare gli sforzi volti a ridurre la povertà, fornire opportunità di lavoro e conferire responsabilità a persone e comunità nonché rispettarle;

27.    sottolinea che la discriminazione può rafforzare i modelli di radicalizzazione e violenza; rimarca che le norme in materia di parità e non discriminazione devono essere completate da specifiche strategie che affrontino ogni forma di razzismo, compresi l'antisemitismo e l'islamofobia, come pure l'incitamento all'odio; chiede pertanto alla Commissione di esaminare in modo approfondito l'eventuale necessità di rivedere la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, al fine di agire in modo più efficace contro la diffusione di forme gravi di incitamento all'odio, soprattutto nei confronti delle minoranze religiose o altre minoranze nell'UE;

28.    esprime preoccupazione per le ripercussioni sproporzionate che le pratiche adottate dopo l'11 settembre hanno sulle comunità interessate, in particolare per quanto concerne l'uso della profilazione razziale;

29.    sottolinea che è fondamentale introdurre e rafforzare la cooperazione con le comunità pertinenti nei singoli Stati membri, sia per individuare i rischi specifici sia nell'ambito di strategie generali di deradicalizzazione; pone l'accento sulla necessità di investire in modo considerevole su tali programmi; sostiene i programmi che rendono autonome e responsabili le minoranze etniche e religiose al fine di contribuire al miglioramento dello status economico e sociale delle rispettive comunità nel medio e lungo termine, a livello tanto locale quanto regionale; evidenzia a tale riguardo che la radicalizzazione nell'UE non è limitata a specifici gruppi etnici o religiosi;

30.    evidenzia la necessità di misure maggiormente specifiche volte ad affrontare il problema dei cittadini dell'Unione che partono per andare a combattere al fianco delle organizzazioni terroristiche all'estero; afferma che anche se in alcuni casi è possibile avviare procedimenti giudiziari, è opportuno applicare altre misure per prevenire la radicalizzazione, interrompere il viaggio dei combattenti europei e di altre nazionalità e occuparsi di coloro che ritornano; invita gli Stati membri e la Commissione a elaborare migliori prassi sulla base di quelle degli Stati membri che hanno adottato strategie, piani d'azione e programmi efficaci in tale ambito;

Dimensione esterna

31.    sottolinea che la lotta al terrorismo rappresenta una sfida globale e che l'UE, unitamente agli altri principali attori e partner regionali, dovrebbe svolgere un ruolo trainante nel far fronte a tale minaccia a livello mondiale;

32.    pone l'accento sulla necessità di una politica estera comune coerente, consolidata e proattiva, fortemente incentrata sulla cooperazione con i paesi terzi che potrebbero diventare validi alleati nella lotta contro il terrorismo;

33.    sottolinea che l'UE dovrebbe rafforzare il dialogo politico con le diverse comunità religiose al fine di spezzare il legame tra terrorismo e religione che è attualmente al centro del dibattito pubblico; ribadisce che la lotta al terrorismo deve essere maggiormente collegata alle questioni della vulnerabilità, dello sviluppo e dell'inclusione sociale;

34.    ribadisce che, nel quadro della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), è necessario concordare e mettere in atto un approccio comune alla lotta contro il terrorismo che ne attacchi le radici ideologiche, e assumere una posizione chiara in merito alle modalità per arrestare i finanziamenti a favore del terrorismo; chiede pertanto una cooperazione più stretta nell'UE per assicurare la giustizia e la sicurezza e affrontare l'estremismo religioso in tutte le azioni esterne dell'Unione, in particolare attraverso la politica estera e di sicurezza comune, la PSDC, la politica di sviluppo, la politica in materia di aiuti umanitari e la politica commerciale, secondo modalità compatibili con le normative dell'Unione e le norme in materia di diritti umani;

35.    sottolinea che è necessario intensificare gli sforzi volti allo sviluppo delle capacità di paesi terzi, ponendo l'accento sulla prevenzione e sul contrasto della radicalizzazione, e assicurare che tali sforzi siano integrati nei piani d'azione e nei dialoghi politici tra l'UE e i paesi partner instaurando una cooperazione internazionale, ricorrendo ai programmi e alle capacità esistenti nonché cooperando con gli attori della società civile nei paesi rilevanti per combattere la propaganda terroristica e radicale attraverso Internet e altri mezzi di comunicazione;

36.    esorta l'UE e gli Stati membri a migliorare lo scambio di informazioni a livello internazionale in materia di armi da fuoco illegali;

37.    sottolinea l'importanza di integrare strategie di prevenzione delle radicalizzazioni e dell'estremismo violento negli strumenti tradizionali di cooperazione allo sviluppo, come ad esempio programmi educativi, soprattutto nei paesi maggiormente esposti ai pericoli legati all'estremismo violento;

38.    invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di adottare sanzioni nei confronti degli Stati e dei governi che sono responsabili del finanziamento dei terroristi o delle organizzazioni terroristiche;

39.    sottolinea la necessità di procedure adeguate e tempestive per quanto riguarda le decisioni di inclusione di un soggetto o di un gruppo nell'elenco dei terroristi stabilito dall'UE; insiste sulla necessità di introdurre un opportuno controllo giurisdizionale di tali decisioni nei confronti dei soggetti e delle organizzazioni interessati, al fine di adeguare la procedura alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea;

40.    sottolinea che le misure antiterrorismo dovrebbero essere altresì incentrate sui possibili attacchi terroristici contro i beni degli Stati membri al di fuori dell'Unione;

41.    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.