Proposta di risoluzione - B8-0251/2016Proposta di risoluzione
B8-0251/2016

PROPOSTA DI RISOLUZIONE sull'armonizzazione dei requisiti di identificazione e registrazione degli animali da compagnia a fini di tutela della salute pubblica e degli animali

17.2.2016 - (2016/2540(RSP))

presentata a seguito di una dichiarazione della Commissione
a norma dell'articolo 123, paragrafo 2, del regolamento

Jasenko Selimovic a nome del gruppo ALDE

Vedasi anche la proposta di risoluzione comune RC-B8-0251/2016

Procedura : 2016/2540(RSP)
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B8-0251/2016
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B8-0251/2016

Risoluzione del Parlamento europeo sull'armonizzazione dei requisiti di identificazione e registrazione degli animali da compagnia a fini di tutela della salute pubblica e degli animali

(2016/2540(RSP))

Il Parlamento europeo,

–  visto l'articolo 43 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sul funzionamento della politica agricola comune,

–  visto l'articolo 114 TFUE sull'instaurazione e il funzionamento del mercato interno,

–  visto l'articolo 168, paragrafo 4, lettera b) TFUE sulle misure nei settori veterinario e fitosanitario,

–  visto l'articolo 169 TFUE sulle misure in materia di protezione dei consumatori,

–  visto l'articolo 13 TFUE il quale sancisce che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione, l'Unione e gli Stati membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti,

–  visti il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia[1], nonché il regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 della Commissione del 28 giugno 2013 relativo ai modelli dei documenti di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti, alla definizione di elenchi di territori e paesi terzi, e ai requisiti relativi al formato, all’aspetto e alle lingue delle dichiarazioni attestanti il rispetto di determinate condizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013[2],

–  vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE[3],

–  vista la sua risoluzione del 15 aprile 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sanità animale[4],

–  viste le conclusioni della 3050° Consiglio "Agricoltura e Pesca" del 29 novembre 2010 sul benessere di cani e gatti,

–  visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio[5],

–  visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione, del 23 agosto 2012, che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione[6],

–  visto il regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive[7],

–  vista la dichiarazione comune sul benessere degli animali, firmata il 14 dicembre 2014 da Danimarca, Germania e Paesi Bassi,

–  vista la sua risoluzione del 19 maggio 2015 su un'assistenza sanitaria più sicura in Europa: migliorare la sicurezza del paziente e combattere la resistenza antimicrobica[8],

–  viste le conclusioni dello studio della CALLISTO (Companion Animals Multisectorial Interprofessional and Interdisciplinary Strategic Think Tank on Zoonoses - Gruppo di riflessione strategico multisettoriale, interprofessionale e interdisciplinare sulle zoonosi degli animali da compagnia),

–  visto l'articolo 123, paragrafo 2, del suo regolamento,

A.  considerando che la Commissione ha finanziato uno studio sul benessere di cani e gatti coinvolti in pratiche commerciali che è stato pubblicato nel 2015;

B.  considerando che organizzazioni non governative, organismi di contrasto, autorità competenti e veterinari hanno messo in evidenza un crescente commercio illegale di animali da compagnia che comporta un largo abuso del sistema di movimento degli animali da compagnia, l'elusione dei controlli e la falsificazione di documenti;

C.  considerando che il commercio illegale di animali da compagnia viene collegato in misura crescente da organizzazioni non governative, organismi di contrasto e autorità competenti alla grave criminalità organizzata;

D.  considerando che, nonostante i recenti miglioramenti, permangono sostanziali problemi per quanto riguarda le informazioni fornite nei passaporti degli animali, soprattutto in ordine alla possibilità di comprovare l'esattezza dell'età del singolo animale;

E.  considerando che lo spazio Schengen senza frontiere fornisce ai cittadini la possibilità di spostarsi liberamente fra Stati membri senza passaporto, che esso facilita quindi i movimenti senza controlli all'interno dell'Unione di animali comunemente allevati come animali da compagnia;

F.  considerando che gli animali da compagnia scambiati illegalmente sono spesso allevati male, scarsamente socializzati e a crescente rischio di malattia;

G.  considerando che il 70% delle nuove malattie emerse nell'uomo negli ultimi decenni è di origine animale e che gli animali comunemente allevati come animali da compagnia sono portatori di oltre 100 zoonosi, fra cui la rabbia;

H.  considerando che non tutti gli Stati membri dispongono attualmente di un livello sufficiente di requisiti in materia di registrazione e/o identificazione degli animali da compagnia;

I.  considerando che la fuga di animali esotici o selvatici in un ambiente privo dei loro nemici naturali può comportare la diffusione incontrollata di una specie con potenziali conseguenze negative sull'ambiente locale, la salute pubblica e l'economia in senso ampio;

J.  considerando che il commercio illegale di animali selvatici è una delle maggiori attività criminali mondiali organizzate a livello transnazionale;

1.  evidenzia il positivo contributo che gli animali da compagnia apportano all'esistenza di milioni di singoli proprietari e famiglie nell'UE e ribadisce che i proprietari dovrebbero poter spostarsi con i propri animali in tutta l'Unione in modo sicuro e controllato;

2.  si compiace dei miglioramenti al regime di movimento degli animali da compagnia introdotti dal regolamento (UE) n. 576/2013, tra i quali le caratteristiche supplementari di sicurezza contenute nel passaporto degli animali e gli ulteriori miglioramenti che seguiranno una volta adottata dai colegislatori la legislazione sulla sanità animale;

3.  prende atto con preoccupazione delle prove fornite da organizzazioni non governative, organismi di contrasto, autorità competenti e veterinari le quali evidenziano chiaramente il crescente abuso illegale del regime di movimento degli animali da compagnia, che viene sfruttato per fini commerciali;

4.  rileva che la mancanza di vaccinazioni degli animali da compagnia commerciati illegalmente spesso comporta la necessità di curarli con antibiotici; sottolinea che questo aumenta il rischio della resistenza antimicrobica fra gli animali da compagnia; teme che ciò costituisca un fattore di rischio aggiuntivo per lo sviluppo e la trasmissione di resistenza antimicrobica negli esseri umani;

5.  riconosce che, pur disponendo vari Stati membri di sistemi obbligatori per l'identificazione e la registrazione degli animali da compagnia, esistono discrepanze tra il tipo di informazione custodita, gli animali contemplati dai requisiti di identificazione e registrazione e il livello di governance al quale sono custodite le informazioni;

6.  ritiene che opportuni requisiti di identificazione e registrazione per i cani (canis lupus familiaris) e i gatti (felis silvestris catus) ridurrebbero la possibilità di falsificazione dei documenti e di commercio illegale, tutelando in tal modo la salute pubblica e degli animali e assicurando un'efficace tracciabilità intra-Unione;

7.  rileva con preoccupazione il crescente commercio illegale di animali selvatici comunemente allevati come animali da compagnia;

8.  ritiene che opportuni requisiti di identificazione e registrazione degli animali selvatici comunemente allevati come animali da compagnia ridurrebbero la possibilità di commercio illegale, garantirebbero una migliore tutela della salute pubblica e degli animali nonché della biodiversità, assicurando altresì un'efficace tracciabilità intra-Unione;

9.  invita la Commissione, all'atto dell'entrata in vigore della legislazione sulla sanità animale, ad adottare senza indugio un atto delegato che stabilisca norme, ai sensi dell'articolo 109 del regolamento, concernenti l'obbligo per gli Stati membri - se ritenuto necessario - di stabilire e mantenere una banca dati informatica per l'identificazione e la registrazione dei cani (canis lupus familiaris) e dei gatti (felis silvestris catus), visti gli specifici e rilevanti rischi costituiti da tali specie, al fine di garantire una prevenzione delle malattie e misure di controllo efficaci e di agevolare la tracciabilità di questi animali, i loro movimenti tra gli Stati membri e il loro ingresso nell'Unione;

10.  invita la Commissione a esplorare le misure aggiuntive per combattere il commercio illegale di animali da compagnia contenute nelle conclusioni dello studio sul benessere di cani e gatti coinvolti in pratiche commerciali e a pubblicare tali conclusioni senza indugio;

11.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.