Proposta di risoluzione comune - RC-B7-0608/2011Proposta di risoluzione comune
RC-B7-0608/2011

PROPOSTA DI RISOLUZIONE COMUNE sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

14.11.2011

presentata a norma dell'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento
in sostituzione delle proposte di risoluzione presentate dai gruppi
S&D (B7‑0608/2011)
ALDE (B7‑0609/2011)
PPE (B7‑0610/2011)

Marielle Gallo a nome del gruppo PPE
Arlene McCarthy a nome del gruppo S&D
Diana Wallis a nome del gruppo ALDE
Kay Swinburne Ashley Fox

Procedura : 2011/2898(RSP)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
RC-B7-0608/2011
Testi presentati :
RC-B7-0608/2011
Testi approvati :

Risoluzione del Parlamento europeo sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale

Il Parlamento europeo,

–   vista l'interrogazione alla Commissione, del 30 settembre 2011, sulla modernizzazione della legislazione in materia di IVA al fine di rafforzare il mercato unico del digitale (O-000226/2011 – B7-0648/2011),

–   visti gli articoli 113 e 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),

–   vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[1],

–   vista la direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi[2],

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020),

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Un'agenda digitale europea" (COM(2010)0245),

–   visto il Libro verde della Commissione sul futuro dell'IVA (COM(2010)0695),

–   vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulle "Industrie culturali e creative, un potenziale da sfruttare"[3],

–   vista la sua risoluzione del 13 ottobre 2011 sul futuro dell'IVA[4],

–   viste le linee guida dell'OCSE sulla neutralità dell'IVA,

–   visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

A. considerando che una delle iniziative faro della strategia Europa 2020 prevede la creazione di un mercato unico del digitale;

B.  considerando che il mercato unico del digitale nell'UE resta frammentato;

C. considerando che la crisi economica ha gravemente nociuto alle prospettive di crescita economica e che l'economia digitale ha il potenziale per contribuire in misura significativa alla prosperità dell'Europa negli anni a venire;

D. considerando che la legge statunitense "Internet Tax Freedom Act", entrata in vigore nel 1998 e da allora oggetto di continue proroghe, che vieta al governo federale o locale di applicare aliquote impositive discriminatorie sulle vendite online, ha avuto ripercussioni significative sul commercio elettronico, contribuendo altresì alla creazione di società che dominano attualmente i mercati mondiali;

E.  considerando la necessità che l'Unione europea realizzi il potenziale del mercato unico, facilitando il commercio online e transfrontaliero tra Stati membri;

F.  considerando che la Commissione sta attualmente studiando il futuro dell'IVA e che a tale proposito occorre tenere conto della strategia Europa 2020;

1.  sottolinea che il quadro giuridico attuale, in particolare l'allegato 3 della direttiva 2006/112/CE, rappresenta un ostacolo allo sviluppo di nuovi servizi digitali ed è pertanto incompatibile con gli obiettivi fissati nell'agenda digitale;

2.  ritiene che le aliquote IVA applicabili ai libri illustrino le carenze della normativa vigente in materia poiché, mentre gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte alla fornitura di libri su qualsiasi supporto fisico, i libri elettronici sono soggetti a un'aliquota standard non inferiore al 15%; ritiene che si tratti di una discriminazione insostenibile dato il potenziale di crescita di tale segmento di mercato;

3.  sottolinea la necessità che l'Unione europea dia prova di ambizione anziché limitarsi a porre rimedio alle incoerenze del quadro giuridico attuale; ritiene che il fatto di incoraggiare le imprese a sviluppare e a offrire nuovi servizi online paneuropei dovrebbe costituire una priorità in sede di riesame della normativa in materia di IVA;

4.  sottolinea, tuttavia, che l'Unione dovrebbe individuare soluzioni adeguate alle proprie necessità; ritiene che, ai fini dello sviluppo di un autentico mercato unico, la legislazione dell'Unione europea potrebbe consentire agli Stati membri di applicare, su base temporanea, un'aliquota IVA ridotta ai servizi di contenuto culturale forniti per via elettronica;

5.  ritiene che in questa nuova categoria, che verrebbe inclusa nell'attuale allegato 3 della direttiva 2006/112/CE, potrebbe rientrare la possibilità per un prestatore stabilito nell'Unione europea di fornire servizi online, quali programmi televisivi, musica, libri o giornali e riviste, a qualsiasi consumatore residente nell'Unione;

6.  sottolinea che la distribuzione digitale di contenuti culturali, giornalistici e creativi consente agli autori e ai fornitori di contenuti di raggiungere un pubblico nuovo e più vasto; ritiene che l'Unione europea debba promuovere la creazione, la produzione e la distribuzione di contenuti digitali su tutte le piattaforme e che l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta ai contenuti culturali online potrebbe sicuramente stimolare la crescita;

7.  richiama l'attenzione sui principi dell'OCSE in materia di tassazione dell'e-commerce concordati alla conferenza di Ottawa del 1998, secondo cui le norme a disciplina delle imposte sui consumi, ad esempio l'IVA, dovrebbero tradursi in un'imposizione nella giurisdizione in cui avviene il consumo; sottolinea che, conformemente alla direttiva 2008/8/CE, i principi dell'OCSE saranno applicati nell'Unione europea a partire dal 1° gennaio 2015;

8.  ritiene che un riesame della legislazione in materia di IVA in grado di offrire agli Stati membri una maggiore flessibilità quanto all'applicazione di aliquote IVA ridotte debba accompagnarsi all'applicazione dei principi sanciti dalla direttiva 2008/8/CE; sottolinea, tuttavia, che per consentire a tutti gli Stati membri di beneficiare allo stesso modo del mercato unico del digitale, occorre applicare quanto prima il principio della tassazione nello Stato membro in cui avviene il consumo; rileva che qualsiasi riesame dovrebbe comportare una semplificazione del sistema dell'IVA, ad esempio con la creazione di uno sportello unico per l'IVA, e all'eliminazione della doppia imposizione;

9.  invita pertanto la Commissione a esaminare la possibilità di un riesame della direttiva 2008/8/CE teso a garantire la corresponsione dell'IVA conformemente al principio di destinazione entro il 1° gennaio 2015;

10. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.