Procedura : 2004/2103(INI)
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A6-0022/2004

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PV 16/11/2004 - 7

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PV 17/11/2004 - 5.8

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P6_TA(2004)0058

RELAZIONE     
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19 ottobre 2004
PE 346.928V02 A6-0022/2004

sulla quinta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

(2004/2103(INI))

Commissione per gli affari esteri

Relatore: Raül Romeva Rueda

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla quinta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

(2004/2103(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la quinta relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi(1),

–   visto il Manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi convenuto dal gruppo di lavoro "Esportazioni di armi convenzionali" il 28 ottobre 2003 (14283/03),

–   vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul controllo dell'intermediazione di armi(2),

–   vista la strategia europea in materia di sicurezza adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2003,

–   vista la strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, adottata dal Consiglio il 12 dicembre 2003, mirante tra l'altro al rafforzamento della politica e delle prassi di controllo delle esportazioni,

–   visti l'articolo 17 del trattato UE e l'articolo 296 del trattato CE,      

–   vista la sua risoluzione del 25 settembre 2003(3) sulla quarta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi(4),

–   vista la sua risoluzione del 20 novembre 2003 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Difesa europea: questioni industriali e di mercato – Verso una politica comunitaria in materia di attrezzature militari"(5),

–   vista la sua risoluzione del 22 aprile 2004 sui diritti umani nel mondo nel 2003 e sulla politica dell'Unione europea in materia(6),

–   vista la sua risoluzione del 18 dicembre 2003(7) sull'abolizione dell'embargo imposto dall'Unione sulla vendita di armi alla Cina,

–   viste le sue precedenti risoluzioni del 6 luglio 2000 sul rapimento di bambini da parte del Lord ’s Resistance Army (LRA)(8) e del 3 luglio 2003 sulla tratta di bambini e bambini-soldati(9) ,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione per il commercio internazionale (A6-0022/2004),

A.  considerando che, specificamente in un contesto di sicurezza post guerra fredda caratterizzato da un alto livello di instabilità regionale, dallo sgretolamento di Stati, da attori non statali che fanno uso di bambini soldati, da reti terroristiche e di criminalità organizzata, il rispetto di controlli rigorosi sulle esportazioni di armi riveste la massima importanza,

B.  considerando che il Consiglio, nell'ambito della suddetta strategia europea in materia di sicurezza, reputa che alcune di tali caratteristiche di un contesto di sicurezza post guerra fredda costituiscano minacce fondamentali,

C.  considerando che la criminalità organizzata e i contrabbandieri internazionali di armi hanno esteso le proprie attività illecite al settore delle armi leggere, la cui libera ed incontrollata disponibilità ha costituito un fattore chiave nell'aumento del numero dei conflitti, e trafficano armi lungo itinerari che attraversano il territorio dell'UE allargata, nonché i nuovi paesi confinanti con l'UE allargata e paesi della regione dei Balcani occidentali,

D.  considerando che, ogni anno, circa mezzo milione di persone muore per atti di violenza commessi con armi leggere in conflitti armati o azioni criminose,

E.  considerando che, negli ultimi dieci anni, è stato registrato un netto aumento nel ricorso a società private di sicurezza o militari e che è, quindi, necessario adottare una legislazione per controllare e sorvegliare le attività dei fornitori privati di servizi militari, di polizia e di sicurezza,

F.  considerando che l'UE deve fare fronte alle sue accresciute responsabilità per quanto concerne la pace e la sicurezza in Europa e nel mondo intero attraverso ulteriori iniziative di limitazione degli armamenti e di disarmo,

G.  considerando che, in questo settore, la massima trasparenza, compresa l'elaborazione di relazioni annuali esaustive, costituisce un requisito essenziale per la responsabilità democratica quale migliore garanzia di pace e stabilità,

H.  considerando che il manuale per l'uso del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi rappresenta un importante passo in avanti nel chiarimento delle disposizioni di tale codice in materia di notifiche di rifiuto e di consultazione e nel contribuire ad evitare interpretazioni divergenti in diversi Stati membri,

I.  considerando che la posizione comune del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi costituisce un primo passo nel controllo dell'intermediazione illegale di armi ma che, per evitare di indebolire la sua efficacia, una serie di lacune deve essere colmata,

J.  considerando che, malgrado i progressi compiuti, sembra che armi UE e loro componenti, licenze UE di produzione di armamenti oltremare, servizi militari e di sicurezza privati UE, personale militare UE, competenze, formazione e attrezzature per esecuzioni capitali, per la tortura e per altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti continuino ad essere forniti a regioni del mondo nelle quali le norme sancite dal codice di condotta sono indubbiamente violate,

K.  considerando che, per combattere il commercio illegale di armi e prevenire efficacemente la fornitura di armamenti a utenti finali impropri, è essenziale che i trasporti di armi, gli utenti finali delle esportazioni di armi e di altre attrezzature militari e di sicurezza, di licenze di produzione e di intermediazione di armamenti siano soggetti a controlli più stringenti,

L.  considerando che, specificamente nel contesto dello sviluppo di un'industria europea degli armamenti e di una politica comune della sicurezza e della difesa, è necessaria una maggiore armonizzazione della politica UE in materia di politica di controllo dell'esportazione di armamenti,

M.  considerando che la succitata del 20 novembre 2003 ribadisce che l'apertura interna dei mercati militari dovrebbe essere accompagnata da un ulteriore potenziamento dei controlli sulle esportazioni alle frontiere esterne dell'Unione europea,

N.  considerando che la quota UE nel mercato internazionale delle armi in generale e nell'esportazione di armi leggere in particolare è aumentata a seguito dell'adesione di dieci nuovi Stati membri il 1° maggio 2004, alcuni dei quali presentano significative attività di produzione e di esportazione di armi; considerando che taluni dei nuovi Stati membri non dispongono ancora di capacità sufficiente per soddisfare immediatamente i vigenti obblighi del codice e avrebbero, pertanto, bisogno di assistenza per attuarli,

O.  considerando che circa l'80% delle esportazioni di armi tra il 1999 e il 2003 era destinato a paesi extraeuropei,

P.  considerando che l'adozione del codice di condotta da parte dei dieci nuovi Stati membri ha aumentato il numero di esportazioni di armi soggetto al codice di condotta,

Q.  considerando che, nel contesto dell'ulteriore ampliamento dell'UE, è particolarmente importante che i paesi candidati - Croazia, Bulgaria, Romania e Turchia - elaborino anch'essi relazioni annuali sulle loro politiche di esportazione di armi, migliorino i controlli su tali esportazioni e garantiscano che le norme fondamentali in materia siano osservate; reputando che gli Stati membri devono non solo sostenere tale processo attivamente, ma anche dare un esempio positivo per quanto riguarda la rigorosa osservanza del codice di condotta e la presentazione di relazioni annuali esaustive sulle proprie attività in materia di esportazione delle armi,

R.  considerando che un'ulteriore armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di esportazioni di armi rappresenterebbe un importante contributo allo sviluppo della PESC, oltre a contribuire ad un approccio rafforzato alla politica estera comune da parte degli Stati membri,

S.  considerando che la politica UE in materia di controllo dell'esportazione di armi deve garantire coerenza in termini di azione politica esterna della Comunità, inclusi gli obiettivi nel settore della prevenzione delle crisi, della lotta contro la povertà, del rafforzamento della democrazia e della promozione dei diritti dell'uomo,

T.  considerando che solo un regime internazionale di commercio delle armi basato su un Trattato internazionale sul commercio delle armi fondato sulle responsabilità che spettano agli Stati membri in virtù del diritto internazionale sarebbe veramente efficace in un contesto globale,

1.  ritiene che, nell'ambito della lotta contro il terrorismo internazionale e nell'interesse della prevenzione dei conflitti, della stabilizzazione regionale e del rispetto per i diritti dell'uomo, sia decisiva una politica comune di controllo, chiara ed efficace, in materia di esportazione di armamenti;

2.  accoglie quindi favorevolmente i progressi cui fa riferimento la Quinta relazione annuale sull'attuazione del codice di condotta e, in particolare, il mantenimento del compendio delle pratiche concordate dagli Stati membri pubblicato nell'allegato I e la tabella all'allegato II contenente dati sul numero e sul valore delle licenze di esportazione concesse, nonché sul valore delle esportazioni di armi;

3.  accoglie favorevolmente, in particolare, i miglioramenti delle informazioni fornite dagli Stati membri sia vecchi che nuovi sulle rispettive esportazioni di armi, esprimendo, tuttavia, preoccupazioni per quanto riguarda il valore dei dati forniti in alcuni casi;

4.  ritiene che la fornitura di dati tempestivi, completi e compatibili da parte di tutti gli Stati membri sia essenziale per garantire la trasparenza dei dati forniti;

5.  si rallegra del fatto che sia stato portato avanti il processo di armonizzazione delle procedure di relazione e che siano stati compiuti ulteriori passi verso la totale comparabilità dei dati statistici degli Stati membri dell'UE;

6.  auspica quindi, malgrado i progressi compiuti verso una maggiore armonizzazione dei dati statistici, che ciascuno Stato membro fornisca dati sul tipo e sulle quantità di armi fornite nonché sul valore totale delle esportazioni e sul numero di licenze rifiutate, specificando le ragioni del rifiuto e fornendo informazioni più precise sul paese di destinazione e la classificazione degli utenti finali, al fine di migliorare la trasparenza sulla base di tali dati più completi e armonizzati;

7.  accoglie favorevolmente, a questo proposito, la creazione di una banca dati centrale delle notifiche di rifiuto presso il Segretariato del Consiglio a Bruxelles e ne sottolinea l'utilità poiché essa costituirà, per gli Stati membri, una fonte di informazioni che consentirà loro di esaminare specifici rifiuti; chiede lo sviluppo, a tempo debito, di tale banca dati fino a comprendere informazioni sulle consultazioni ai sensi del Codice di condotta, nonché sugli utenti finali rispetto ai quali si sa o si sospetta che si dedichino alla riesportazione, alla deviazione o all'utilizzazione abusiva di armamenti ed altre merci controllate;

8.  auspica, inoltre, che nelle relazioni nazionali sulle esportazioni di armi siano comprese informazioni sui rifiuti informali di esportazioni di armi espressi prima di una domanda ufficiale per l'ottenimento di una licenza;

9.  sottolinea l'utilità di detta banca dati centrale delle notifiche di rifiuto, poiché essa costituirà, per gli Stati membri, una fonte di informazioni che consentirà loro di esaminare specifici rifiuti;

10.  accoglie favorevolmente la versione nuova e aggiornata dell'Elenco comune delle attrezzature militari dell'UE e la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; invita gli Stati membri a riferire in modo più dettagliato e trasparente in materia di esportazioni "a doppio uso", poiché esse sono state frequentemente utilizzate nell'ambito di violazioni di diritti dell'uomo;

11.  ritiene che la formulazione del codice di condotta provochi interpretazioni divergenti da parte di diversi Stati membri e accoglie quindi favorevolmente il Manuale per l'uso di tale codice, che ne definisce e chiarisce le disposizioni operative; invita gli Stati membri a modificare i criteri di esportazione per migliorarne la chiarezza e la comprensione e per garantire che esse riflettano appieno le attuali responsabilità degli Stati nel quadro del diritto internazionale;

12.  si compiace per l'avvio di uno studio sull'attuazione del criterio 8 (compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica e economica del paese destinatario), che apporta un significativo contributo alla prevenzione delle crisi e allo sviluppo sostenibile in paesi meno sviluppati socialmente, invitando con forza gli Stati membri a ripetere lo sforzo per quanto riguarda l'applicazione dei restanti sette criteri;

13.  ritiene che siano essenziali norme UE uniformi sul controllo delle attività di intermediazione di armi e ritiene che, nonostante la posizione comune del 2003 dell'UE sull'intermediazione di armi, per la quale esprime soddisfazione, si possa ancora riscontrare una carenza di disposizioni operative attraverso le quali gli Stati membri possano controllare, in modo specifico, le attività di intermediazione di armi, di trasporto e di finanziamento di armi da parte di cittadini e residenti comunitari quando tali attività, e le relative consegne di armi, passino per "paesi terzi";

14.  plaude in particolare agli sforzi di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi, Svezia e Regno Unito per il controllo dell'intermediazione di armi convenzionali e invita gli altri Stati membri ad accelerare le procedure nazionali finalizzate alla messa in atto dei controlli dell'intermediazione previsti nella posizione comune del Consiglio sul controllo dell'intermediazione di armi;

15.  ribadisce la sua opinione sulla necessità dell'introduzione di un registro e di un sistema di autorizzazione obbligatori per le transazioni di intermediazione di armi, che dovrebbero applicarsi anche ai cittadini e alle imprese UE al di fuori del territorio dell'Unione, sulla falsariga della legislazione statunitense;

16.  invita gli Stati membri a includere il trasporto di armi e i servizi di finanziamento delle armi nella loro legislazione in materia di intermediazione di armi;

17.  esorta gli Stati membri a vietare l'intermediazione di attrezzature per le esecuzioni capitali, per la tortura o per altri trattamenti crudeli, disumani e degradanti e a perseguire penalmente, ovunque siano commesse, le violazioni, da parte di cittadini dell'UE o di intermediari e imprese registrati nell'UE, degli embarghi imposti dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE sulle esportazioni di armi, nonché degli embarghi nazionali sulle armi imposti dallo Stato membro dell'UE in questione;

18.  accoglie favorevolmente il fatto che l'indicazione della "utilizzazione finale dei prodotti" sia stata inclusa tra gli elementi essenziali che devono comparire in un certificato di utente finale, chiedendo, al contempo, l'inclusione di una clausola di non-abuso in cui si dichiari che il materiale non verrà utilizzato per usi non consentiti; ribadisce tuttavia la sua richiesta di creare un sistema di verifica dei trasferimenti e di controllo post-esportazione che preveda ispezioni fisiche sistematiche condotte dalle autorità nazionali competenti presso punti di trasferimento e stoccaggio, con la possibilità di imporre sanzioni;

19.  invita quindi nuovamente gli Stati membri ad esaminare la possibilità di creare un sistema di controllo comune a livello UE e raccomanda che si prenda in considerazione un modello di Agenzia europea di controllo delle esportazioni di armamenti;

20.  invita il Consiglio e gli Stati membri a mantenere l'embargo UE per quanto riguarda il commercio di armi con la Repubblica Popolare Cinese e a non indebolire le restrizioni attualmente in vigore su tali vendite di armi;

21.  invita i paesi candidati - Croazia, Bulgaria, Romania e Turchia - a rendere più rigorosa la propria legislazione nazionale e, soprattutto, le proprie prassi nel settore delle esportazioni di armamenti sulla base del codice di condotta e a riferire su tali prassi a norma degli allegati I e II alla Quinta relazione annuale; invita la Commissione a seguire da vicino i progressi compiuti nel quadro del processo di negoziato di adesione e invita tutti gli attuali Stati membri a compilare e pubblicare relazioni nazionali annuali per l'anno 2004 e, successivamente, su base annuale;

22.  ritiene che i nuovi vicini dell'UE ampliata e i paesi con i quali l'UE ha concluso o intende concludere un accordo di stabilizzazione e di associazione dovrebbero essere anch'essi invitati a rispettare il codice di condotta; ritiene sia opportuno conferire una attenzione particolare a Kaliningrad che, in passato, ha costituito un punto di transito per le spedizioni di attrezzature militari e di armi provenienti da altre parti della Russia e destinate ad utenti finali illeciti; invita il Consiglio e la Commissione a conferire priorità, nelle loro cooperazione con la Federazione russa, alle misure volte a combattere i traffici illeciti, prevedendo uno scambio regolare di informazioni sui controlli e le autorizzazioni in materia di esportazioni e transito;

23.  invita gli Stati membri a fornire in modo coordinato assistenza sufficiente a tutti gli Stati che non dispongano dei mezzi necessari per attuare adeguatamente il codice di condotta;

24.  accoglie favorevolmente a questo proposito l'avvio da parte dei governi di Polonia e Svezia di cinque riunioni informali COARM tra vecchi e nuovi Stati membri sul controllo delle esportazioni di armi; raccomanda il proseguimento di detto sistema di riunioni CORAM incentivandone la rappresentatività e la frequenza e plaude agli sforzi del governo dei Paesi Bassi volti a introdurre l'attuazione concreta del codice di condotta nei paesi candidati e in altri Stati interessati;

25.  ribadisce la sua richiesta di norme legalmente vincolanti e di una completa armonizzazione delle politiche di controllo delle esportazioni di armi degli Stati membri quale obiettivo a breve termine, chiede con insistenza, agli Stati membri, di compiere progressi in questa direzione e chiede, altresì, un codice di sanzioni che punisca ogni infrazione compiuta da imprese registrate nell'UE che violino gli embarghi sulle armi delle Nazioni Unite, dell'UE, dell'OSCE e di ciascuno Stato membro;

26.  raccomanda, frattanto, l'avvio delle seguenti misure:

(a)  una piena pre-consultazione tra Stati membri per quanto riguarda i trasferimenti verso regioni suscettibili di crisi, congiuntamente all'elaborazione di un elenco comunitario di indicatori di allarme precoce ("allarme rosso") che segnalino eventuali gravi inquietudini per quanto riguarda un determinato utente finale, inquietudini che potrebbero avere conseguenze sull'autorizzazione all'esportazione di armi;

(b)  un approccio pienamente multilaterale al processo di consultazione in connessione con le decisioni di concedere o rifiutare licenze con, quale primo passo, un impegno da parte degli Stati membri di far conoscere a tutti gli altri Stati membri la sostanza e i risultati di ogni consultazione cui abbiano partecipato, soprattutto nel caso di vendita ad un prezzo inferiore;

(c)  l'introduzione nel diritto nazionale di tutti i principi, i criteri e le misure operative del codice di condotta, restando inteso che ciò non limita il diritto degli Stati membri di attuare politiche nazionali più restrittive;

(d)  tutti gli embarghi futuri dell'Unione europea riguardano quelle categorie di attrezzature che figurano nell'Elenco comune delle attrezzature militari o negli allegati al regolamento sul doppio uso cui si applica l'embargo;

27.  chiede, in vista della creazione di un mercato comune europeo degli armamenti, che i controlli sul movimento degli armamenti all'interno dell'Unione europea siano progressivamente eliminati, nel contesto di una politica comune UE di controllo dell'esportazione di armi attraverso, ad esempio, l'adozione, nel codice di condotta dell'Unione europea, di una disposizione che proibisca la concessione di una autorizzazione malgrado un rifiuto precedente;

28.  appoggia fermamente la proposta di un regolamento del Consiglio che imponga un divieto alle esportazioni di ogni tipo di attrezzatura destinata alla pena capitale, alla tortura o ad ogni altro trattamento degradante o inumano, proibisca armi specifiche come le mine antiuomo e preveda rigorosi controlli per le attrezzature suscettibili di essere utilizzate per la repressione interna;

29.  chiede, per quanto riguarda i controlli alle esportazioni verso paesi terzi, che si rivolga particolare attenzione ai prodotti che possono essere utilizzati a fini sia civili che militari, quali le tecnologie di sorveglianza e, analogamente, ai pezzi di ricambio e ai prodotti idonei ad essere utilizzati in ciber-conflitti o per violazioni non letali dei diritti dell'uomo;

30.  condivide la preoccupazione del COARM circa l'opportunità di autorizzare l'esportazione di beni regolamentati a scopi umanitari in circostanze in cui una licenza di esportazione sarebbe stata normalmente rifiutata; riconosce che in zone di conflitto taluni tipi di beni regolamentati possono recare un contributo alla sicurezza ed al benessere della popolazione civile pur sottolineando la necessità di controlli quanto mai rigorosi e nel contempo concreti e specifici essendo inteso che gli Stati membri devono disporre di garanzie sufficienti contro gli abusi;

31.  invita gli Stati membri a riconoscere che il codice si applica anche alle licenze per prodotti destinati ad essere incorporati dal paese importatore in un sub-assemblaggio o in un sistema di armamenti completo, per essere successivamente esportati verso un paese terzo;

32.  esorta gli Stati membri ad approvare legislazioni che prevedano licenze per la produzione di armi UE soggette a licenza (o loro componenti) in paesi terzi;

33.  invita gli Stati membri a riconoscere che il codice di condotta si applica anche a tutti i tipi di trasferimenti "da governo a governo", in particolare ai trasferimenti di armi eccedentarie; ribadisce che l'esportazione o il trasferimento di armi eccedentarie in paesi in cui esse saranno utilizzate per violazioni dei diritti dell'uomo, abusi del diritto umanitario internazionale o altre violazioni del diritto internazionale violano il codice;

34.  invita gli Stati membri a riconoscere che il codice di condotta si applica anche al trasferimento di personale militare, di sicurezza e di polizia, alla consulenza e alla formazione, nonché ai servizi militari e di sicurezza privati;

35.  invita gli Stati membri a definire, sulla base delle relazioni e delle raccomandazioni dei meccanismi di sorveglianza sugli embarghi in materia di armi previsti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, un elenco dei paesi coinvolti in conflitti armati a destinazione dei quali le esportazioni di armi dovrebbero essere, in linea di principio, vietate;

36.  sottolinea l'importanza di una ricerca finalizzata alla supervisione e ai controlli giuridici in materia di trasferimento elettronico delle conoscenze, del software e delle tecnologie associabili ai beni figuranti sull'apposito elenco comunitario per i quali è richiesta la licenza di esportazione;

37.  esorta i paesi esportatori di armi non membri dell'UE a sottoscrivere anch'essi i principi e i criteri del Codice di condotta affinché, attraverso il Codice, sia possibile recare un reale contributo al controllo mondiale delle esportazioni belliche, alla prevenzione dei conflitti e alla promozione della pace nel mondo;

38.  ritiene che un efficace controllo globale delle esportazioni di armi possa essere conseguito solo attraverso un regime internazionale di controllo del commercio delle armi e invita quindi gli Stati membri a promuovere rigorose normative internazionali sulle esportazioni di armi in vista della conferenza delle Nazioni Unite di riesame delle armi leggere del 2006, nonché ad adoperarsi per un trattato internazionale legalmente vincolante sul commercio di armi che comprenda misure destinate alla conversione e alla ristrutturazione delle imprese che producono merci militari;

39.  invita il Consiglio e gli Stati membri a vigilare scrupolosamente sul rispetto dei certificati di utente finale, con specifico riferimento alle informazioni sul paese di destinazione finale, al divieto di riesportazione e alla garanzia che le armi non saranno utilizzate per scopi diversi da quelli indicati;

40.  chiede che in tutta l'Unione europea sia applicata un'imposta speciale sul commercio di armi e che l'UE conduca un'attiva azione diplomatica finalizzata all'introduzione di una simile imposta a livello mondiale, come proposto dall'Assemblea generale dell'ONU, dai Presidenti di Brasile, Cile e Francia e dal Primo ministro della Spagna; il gettito di tale tassa sarà versato in un fondo per le vittime dei conflitti armati, in particolare, e, in generale, per la riduzione della povertà;

41.  invita i governi degli Stati membri ad esaminare approfonditamente il codice di condotta, tenendo in considerazione le richieste e le raccomandazioni sopra menzionate e consultando le parti interessate quali i parlamenti e le organizzazioni non governative;

42.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri e dei paesi terzi che hanno accettato di osservare i principi del codice di condotta.

MOTIVAZIONE

I. Introduzione

Il codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi, adottato l'8 giugno 1998, definisce norme di minima per il rilascio di licenze per l'esportazione di armi convenzionali da parte degli Stati membri. Esso è costituito da otto criteri di determinazione e 12 disposizioni operative. A tutt'oggi, si tratta del più completo regime internazionale di controllo delle esportazioni di armi.

Il Consiglio, in particolare il suo gruppo di lavoro COARM, e gli Stati membri cercano continuamente di trovare un modo per potenziare la trasparenza, il dialogo e la convergenza nel settore del controllo delle esportazioni di armi convenzionali. I maggiori risultati, di cui alla Quinta relazione annuale e al Compendio in allegato, sono un manuale per l'uso del codice di condotta, l'istituzione di banca dati centrale per la notifica di rifiuti, la posizione comune sull'intermediazione di armi, un elenco rivisto delle attrezzature militari e l'intenzione di avviare una revisione del codice nel 2004.

Come negli anni precedenti, il Parlamento europeo accoglie positivamente i miglioramenti apportati al codice. Esso mantiene, tuttavia, le sue preoccupazioni quanto alla continua mancanza di attuazione delle sue raccomandazioni. In particolare, il Parlamento europeo chiede che si continui a conferire importanza al fatto che il codice sia giuridicamente vincolante. Inoltre, la relazione annuale sui diritti umani del 22 aprile 2004 sottolinea "che in numerose occasioni le politiche dell'UE in materia di diritti umani sono state compromesse dal (….) fatto che, sistematicamente, gli Stati membri non hanno mantenuto un'applicazione restrittiva del codice di condotta dell'UE sull'esportazione di armi"(10).

La Strategia europea in materia di sicurezza del dicembre 2003 individua le maggiori minacce per l'UE nell'instabilità regionale, nello sgretolamento degli stati, nella criminalità organizzata e nel terrorismo internazionale. Sebbene la suddetta strategia non vi faccia specifico riferimento, le esportazioni incontrollate di armi al di fuori dell'Unione europea possono aumentare significativamente tali minacce. In tale contesto, è necessario tener conto del fatto che l'80% delle esportazioni comunitarie di armi è diretta verso paesi extraeuropei(11). Inoltre, l'allargamento ha aumentato la quota comunitaria nel commercio internazionali di armi, in generale, e nella produzione di armi piccole e leggere, in particolare. Di conseguenza, è molto importante definire una chiara politica comune in materia di esportazione di armi.

L'armonizzazione della politica comunitaria in materia di esportazione di armi rispetto ai paesi terzi potenzierà, inoltre, il quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC). Ciò è particolarmente importante alla luce dell'allargamento del 1 maggio 2004, quando dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea.

II. Valutazione della Quinta relazione di attuazione del codice

1) Armonizzazione delle relazioni nazionali

Le relazioni nazionali degli Stati membri costituiscono la base della relazione annuale. Tuttavia, dalla pubblicazione della Quarta relazione annuale, sono stati effettuati piccoli progressi nell'armonizzazione di tali relazioni. Sebbene tutti gli Stati membri siano tenuti a fornire dati relativi al numero di licenze rilasciate per ogni paese destinatario, al valore in euro delle licenze rilasciate (se disponibile), al valore in euro delle esportazioni di armi (se disponibile), al numero di licenze rifiutate e al numero dei criteri in base ai quali sono state rifiutate le licenze, l'annuario SIPRI 2004 sottolinea che taluni governi non sono ancora disposti o non sono in grado di presentare i dati necessari. La tabella A in allegato evidenzia che la Danimarca, la Francia, le Germania, la Grecia e l'Irlanda non forniscono dati sul valore delle esportazioni di armi, mentre i Paesi Bassi e il Portogallo non presentano dati sul valore delle licenze rilasciate. Ciò costituisce un evidente ostacolo alla totale trasparenza e al controllo parlamentare delle esportazioni UE di armi. Un altro problema è costituito dalla mancanza di compatibilità dei dati forniti da ciascuno Stato membro. Ad esempio, l'Austria fornisce esclusivamente dati sul "materiale bellico" ma non sul "materiale non bellico"(12) . La ripartizione dei rifiuti per regione geografica nelle relazioni nazionali di Italia, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito costituisce un gradito sviluppo. L'annuario SIPRI, tuttavia, rileva correttamente che il valore dei dati forniti è problematico, poiché in taluni casi la somma dei rifiuti per regione non ha riscontro con il numero totale di rifiuti(13). Dopo gli scambi intracomunitari, il secondo maggior numero di licenze di esportazione riguarda ancora i paesi dei Balcani, la Russia, l'Ucraina e la regione del Caucaso. Il numero totale di consultazioni avviate, 68, e di consultazioni ricevute, 48, sembra basso in relazione ai 411 rifiuti e alle oltre 36.000 licenze rilasciate. Inoltre, il numero dei rifiuti è diminuito di 54 unità, mentre il numero delle licenze rilasciate è aumentato di più di 11.000 unità.

2) Certificati di utente finale

L'unico sviluppo degno di nota è che "l'indicazione dell'utilizzazione finale dei prodotti" è compresa tra i dati minimi che devono figurare in un certificato di utente finale. Tuttavia, le raccomandazioni più ambiziose della precedente relazione annuale del Parlamento europeo non sono state eseguite. Eppure, l'istituzione di una verifica di consegna e di un regime di controllo post-esportazione per tutte le esportazioni effettuate ai sensi del codice di condotta, compresa la possibilità di imporre sanzioni, resta importante ai fini dell'efficace controllo dell'utilizzazione finale di armi, di altre attrezzature militari e di sicurezza, nonché della produzione autorizzata all'estero. Poiché un tale sistema di controllo potrebbe essere superiore alle capacità di piccoli paesi e di taluni nuovi Stati membri, gli Stati membri dovrebbero, ancora una volta, considerare seriamente la possibilità di istituire un sistema comune di controllo UE. Un'agenzia europea specializzata nel controllo delle esportazioni di armi potrebbe ancora costituire una adeguata controparte alla pianificata agenzia degli armamenti nel settore della produzione e dell'approvvigionamento.

3) Intermediazione di armi

La posizione comune sul controllo dell'intermediazione di armi, adottata dal Consiglio nel giugno 2003, costituisce un risultato eccellente. Essa comprende una definizione di attività di intermediazione, l'obbligo di ottenere una licenza o una autorizzazione scritta per le attività di intermediazione da parte delle autorità competenti, lo scambio di informazioni sull'intermediazione di armi e l'imposizione di sanzioni adeguate. Al fine di migliorare l'efficacia della posizione comune, dovrebbe essere resa obbligatoria l'autorizzazione a poter operare in qualità di intermediario di armi e la registrazione degli intermediari di armi. Inoltre, le disposizioni della posizione comune, sull'esempio della legislazione statunitense, dovrebbero essere applicabili anche ai cittadini e alle imprese comunitarie al di fuori del territorio dell'Unione europea. A tale riguardo, gli sforzi di Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Paesi Bassi e Svezia possono fungere da esempio di miglior prassi. Tuttavia, gli Stati membri non hanno incluso il trasporto delle armi e i servizi di finanziamento delle armi nella legislazione sull'intermediazione di armi, il che, in numerosi casi, ha impedito l'intercettazione di esportazioni di armi in cui le norme definite nel codice erano chiaramente disattese. Ancora peggio, la posizione comune non proibisce esplicitamente l'intermediazione di attrezzature per la pena capitale, la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti.

4) Il sistema di comunicazione delle decisioni di rifiuto

Il manuale per l'uso del codice di condotta ha significativamente migliorato il sistema di comunicazione delle notifiche di rifiuto e delle consultazioni poiché interpreta e chiarisce le disposizioni operative del codice di condotta. Sono, pertanto, meno probabili interpretazioni divergenti delle disposizioni da parte di diversi Stati membri e sono state colmate le lacune riscontrate. Le quattro parti principali del manuale sono la definizione di un rifiuto, la necessaria procedura di notifica del rifiuto, la revoca di una notifica di rifiuto e il chiarimento delle procedure di notifica del rifiuto e di consultazione. Inoltre, è stato deciso di istituire una banca dati centrale per le notifiche di rifiuto presso il Segretariato del Consiglio a Bruxelles. Ciò rappresenta una valida fonte di informazioni per gli Stati membri ed un primo passo verso politiche UE più coordinate in materia di esportazioni di armi. Il prossimo passo dovrebbe essere la comunicazione automatica del merito e dei risultati delle consultazioni a tutti gli Stati membri.

5) Il dialogo con i paesi candidati e i paesi terzi

Sebbene dieci nuovi Stati membri abbiano aderito all'Unione europea il 1 maggio 2004, venendo, così, pienamente inseriti nel sistema del codice di condotta, il dialogo tra l'UE e i rimanenti paesi candidati - Bulgaria, Romania e Turchia - deve continuare sotto forma, ad esempio, di riunioni informali COARM tra vecchi e nuovi Stati membri, come già fatto dai governi polacco e svedese. La notifica dei rifiuti dovrebbe essere trasmessa a tali paesi e l'UE dovrebbe procedere ad uno scambio di relazioni nazionali sulle esportazioni di armi con tali paesi. I paesi candidati dovrebbero, da parte loro, adottare una legislazione nazionale che recepisca debitamente il codice. Inoltre, dovrebbe essere intensificata la promozione del codice di condotta nei paesi associati e nei nuovi paesi confinanti, come l'Ucraina, la Bielorussia o la Serbia e il Montenegro. Purtroppo, la Quinta relazione annuale non prevede miglioramenti concreti in materia. Come in passato, i paesi dell'Europa centrale ed orientale hanno costituito un importante punto di partenza e di transito per il commercio di armi e dispongono di una significativa capacità di produzione di armi leggere e più pesanti, deve essere prevista un'assistenza sufficiente per quei paesi, all'interno e all'esterno dell'Unione europea, che non dispongono dei mezzi necessari per attuare pienamente il codice di condotta e per adattare le proprie prassi alle norme definite tra i vecchi Stati membri. Gli Stati membri possono seguire l'esempio del governo dei Paesi Bassi che ha introdotto i paesi candidati ed altri paesi interessati all'attuazione pratica del codice di condotta.

6) Elenco comune dell'UE delle attrezzature militari

Il primo aggiornamento, dal giugno 2000, dell'elenco comune dell'UE delle attrezzature militari e la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale costituiscono un importante contributo all'armonizzazione e al potenziamento del codice di condotta. Tale aggiornamento sarà basato sul sistema di numerazione dell'elenco delle munizioni dell'intesa di Wassenaar. Purtroppo, talune prodotti a "doppio uso", che potrebbero essere utilizzate per eventuali violazioni dei diritti dell'uomo, e talune parti di armi non sono compresi.

7) Attuazione del criterio 8 del codice di condotta

Il criterio 8 è il cosiddetto criterio di "sviluppo sostenibile" e determina la compatibilità delle esportazioni di armi con la capacità tecnica ed economica del paese destinatario. Poiché tale criterio è particolarmente importante per quanto riguarda la prevenzione delle crisi e lo sviluppo sostenibile in paesi socialmente in via di sviluppo, è gradito lo studio avviato per sviluppare orientamenti relativi alla sua applicazione. L'obiettivo dovrebbe essere quello di evitare che livelli troppo elevati di importazione di armi rechino pregiudizi allo sviluppo sociale ed economico di un determinato paese.

8) Orientamenti prioritari per il prossimo futuro

La Quinta relazione annuale ha individuato, in totale, 9 orientamenti prioritari, il cui n. 7 ("sviluppo del dialogo con il Parlamento europeo") e n. 9 ("revisione del codice di condotta") rivestono particolare importanza per il Parlamento europeo. L'aumento del dialogo con il Parlamento costituirà un significativo passo avanti verso un maggiore controllo parlamentare delle esportazioni comunitarie di armi e potenzierà la legittimità democratica del codice di condotta. La revisione del codice potrebbe determinare chiari miglioramenti se si terrà conto delle raccomandazioni del Parlamento europeo e se tale revisione sarà condotta in modo ampio ed aperto - includendo sia i parlamenti e che le organizzazioni non governative. In generale, tuttavia, la formulazione piuttosto vaga degli orientamenti prioritari fa pensare che gli Stati membri non siano pronti ad impegnarsi pienamente per la loro realizzazione.

III.      Raccomandazioni relative a controlli più rigorosi delle esportazioni di armi, a disposizioni giuridicamente vincolanti e ad una maggiore trasparenza

Un recente rapporto di Amnesty International sulle esportazioni UE di armi(14) ha analizzato numerosi casi in cui lacune, autorizzazioni concesse malgrado un rifiuto precedente o chiarimenti e definizioni insufficienti hanno portato all'esportazione, spesso effettuata segretamente, di armi UE, componenti di tali armi, licenze UE per produrre armi, servizi privati UE militari e di sicurezza, personale, consulenza e formazione militare UE, nonché attrezzature per la pena capitale, la tortura ed altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti in paesi dove le norme comunitarie in materia di democrazia, diritti umani e sviluppo sostenibile sono chiaramente disattese. E' estremamente importante, segnatamente sotto il profilo dei principi che sottendono alla politica estera dell'Unione europea, come i diritti umani, la prevenzione dei conflitti e lo sviluppo sostenibile, uno stretto regime di controllo dell'esportazione di armi a livello europeo e internazionale. Sono, pertanto, urgentemente necessarie ulteriori misure finalizzate a controlli più rigorosi, disposizioni giuridicamente vincolanti e una maggiore trasparenza.

1) Controlli più rigorosi

Il Consiglio dovrebbe, innanzitutto, adottare la proposta della Commissione europea per un regolamento commerciale del Consiglio che imponga un divieto all'esportazione di tutte le attrezzature destinate alla tortura e che istituisca rigorosi controlli per l'attrezzatura utilizzata ai fini della repressione interna. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero definire un elenco comune dei paesi coinvolti in conflitti armati verso i quali le esportazioni di armi dovrebbero, in linea di principio, essere vietate ("presunzione di rifiuto"). È, inoltre, necessario rendere sistematici i controlli fisici delle spedizioni di armi al punto di importazione, transito ed esportazione. Infine, gli Stati membri dovrebbero interpretare il codice di condotta nel modo più rigoroso possibile. In particolare, essi dovrebbero riconoscere l'applicazione del codice nei seguenti casi:

-          prodotti che possono essere utilizzati a fini sia civili che militari, quali le tecnologie di sorveglianza e prodotti, o pezzi di ricambio, idonei ad essere utilizzati in ciber-conflitti o per violazioni non letali dei diritti dell'uomo;

-          prodotti destinati ad essere incorporati dal paese importatore in un sub-assemblaggio o in un sistema di armamenti completo;

-          produzione di armi UE soggette a licenza (o loro componenti) in paesi terzi;

-          tutti i tipi di trasferimenti "da governo a governo", in particolare i trasferimenti di armi eccedentarie;

-          trasferimento di personale militare, di sicurezza e di polizia, fornitura di competenze e di formazione e strumenti militari e di sicurezza privati.

2) Disposizioni giuridicamente vincolanti

Il Parlamento ha ribadito la sua richiesta affinché il codice venga reso giuridicamente vincolante e la politica di esportazione delle armi degli Stati membri dell'Unione europea sia pienamente armonizzata. Il Parlamento accoglie, pertanto, positivamente la possibilità che il codice di condotta venga trasformato in una posizione comune. Tuttavia, sono possibili ulteriori miglioramenti sostanziali e passi individuali che il Parlamento europeo ha già evidenziato nella sua ultima relazione:

a)        gli Stati membri dovrebbero consultarsi più approfonditamente prima di adottare decisioni relative al rifiuto delle licenze o al trasferimento verso regioni in pericolo di crisi. Anche una maggiore cooperazione tra il gruppo COARM e i vari gruppi di lavoro regionali del Consiglio potrebbe contribuire a conseguire tale obiettivo.  

b)        Mentre lo scambio di informazioni e le consultazioni si sono svolti, a tutt'oggi, su base esclusivamente bilaterale, gestite dalle rispettive Presidenze del Consiglio, un approccio più multilaterale al processo di consultazione in collegamento con le decisioni di concedere o rifiutare le licenze rappresenterebbe un importante passo verso l'armonizzazione.

c)        Come ulteriore fase interlocutoria verso l'obiettivo di rendere giuridicamente vincolante il codice di condotta, il Parlamento europeo raccomanda a tutti gli Stati membri di recepire il codice nel diritto nazionale.

3) Maggiore trasparenza

L'inclusione dei dieci paesi candidati ha reso urgente l'armonizzazione delle future relazioni nazionali annuali. Ciò fornisce, inoltre, l'opportunità per migliorare, in termini qualitativi, le statistiche contenute nella relazione annuale

Gli Stati membri dovrebbero non solo fornire informazioni esaurienti in conformità dei criteri convenuti (cfr. II. 1)ma anche sui seguenti punti:

-          tipo di armi (ad es. elicottero o mitragliatrice), tipo di componenti delle armi e tipo di prodotto che può essere utilizzato a fini sia civili che militari (ad es. sorveglianza o tecnologia di intelligence) per destinazione;

-          quantità (ad es. numero di fucili, ecc. forniti) per destinazione;

-          trasferimento di personale militare, di sicurezza e di polizia, consulenza e formazione;

-          dati dettagliati relativi agli utenti finali per destinazione;

-          rifiuti informali delle licenze per talune esportazioni di armi, rilasciati prima della richiesta formale di licenza.

Dati più esaurienti ed armonizzati di questo tipo renderebbero la relazione annuale più trasparente e ne farebbero uno strumento estremamente valido per il controllo parlamentare e, di conseguenza, per la responsabilità democratica.

4) Affrontare l'intermediazione

Molti Stati membri dell'Unione europea non hanno ancora una legislazione in materia di intermediazione e, anche nei paesi dove tale legislazione esiste, non c'è sempre un criminalizzazione delle violazione sugli embarghi di armi da parte di singoli cittadini e entità nazionali o registrate. Ciò significa che una intermediario senza scrupoli di nazionalità o residenza comunitaria dovrebbe semplicemente uscire dall'Unione europea per operare in qualità di intermediario di armi violando, ad esempio, un embargo sulle armi delle Nazioni Unite senza rischiare sanzioni penali al suo ritorno in territorio comunitario. È opportuno affrontare seriamente tale problema.

IV. Conclusione

Il codice di condotta comunitario si è sviluppato significativamente dalla sua adozione nel 1998 e molte nuove disposizioni e chiarimenti sono stati attuati in una forma o in un'altra, sebbene il codice in sé stesso non sia stato modificato. La revisione del codice nel 2004 costituisce una grande opportunità per avanzare ed adottare misure supplementari, come proposto dal Parlamento europeo. Inoltre, l'Unione europea e i suoi Stati membri dovrebbero riconoscere le dimensioni globali del problema delle esportazioni illecite di armi e lavorare a fianco dei propri partner, soprattutto degli Stati Uniti, verso un Trattato internazionale sul commercio delle armi che sia giuridicamente vincolante. A breve termine, e in vista della Conferenza di revisione delle Nazioni Unite del 2006, essi dovrebbero promuovere almeno norme internazionali rigorose sull'esportazione delle armi. Ciò ridurrebbe l'instabilità regionale, la criminalità organizzata, il terrorismo internazionale e le violazioni dei diritti dell'uomo in tutto il mondo e farebbe dell'Europa "un luogo più sicuro in un mondo migliore".

11.10.2004

PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL COMMERCIO INTERNAZIONALE

destinato alla commissione per gli affari esteri

sulla Quinta relazione annuale del Consiglio redatta secondo il punto 8 del dispositivo operativo del Codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armi

(2004/2103(INI)

Relatore per parere: Jacky Henin

SUGGERIMENTI

La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  ritiene il controllo degli armamenti essenziale al fine di attuare politiche coerenti che siano in accordo con gli obiettivi dell'Unione europea in materia di pace, di sviluppo e di rispetto dei diritti dell'uomo e della democrazia;

2.  rileva un certo progresso nell'esecuzione del codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione di armamenti, ma deplora che armi europee continuino ad essere fornite in gran quantità in violazione di tale codice; auspica che sia adottato uno strumento europeo che renda il codice di condotta giuridicamente vincolante;

3.  prende atto di una leggera diminuzione delle spese in armamenti all'interno dell'Unione nel corso degli ultimi anni, ma esprime inquietudine perché tale diminuzione è più che compensata da un aumento dell'esportazione delle armi prodotte verso i paesi terzi; ritiene che l'Unione e gli Stati membri dovrebbero non soltanto rendere esecutivo il codice di condotta, ma anche contribuire alla riduzione della militarizzazione e dei livelli di armamento nel mondo;

4.  appoggia la richiesta già formulata in precedenza dal Parlamento europeo e sollecita disposizioni legislative vincolanti nonché una completa armonizzazione della politica degli Stati membri in materia di esportazione di armi sul medio periodo e chiede agli Stati membri di compiere progressi in tal senso;

5.  ritiene necessario incoraggiare invece la diversificazione e la riconversione produttiva delle imprese del settore verso altre attività;

6.  ritiene che l'Unione debba continuare a promuovere l'adesione di altri paesi, specialmente Stati Uniti, Russia, Ucraina e Cina, al rispetto del codice di condotta sul commercio delle armi, nonché alla limitazione delle spese in armamenti e delle esportazioni;

7.  sottolinea l'importanza di cercare di realizzare una vigilanza e un controllo giuridici   sul trasferimento elettronico di conoscenze, programmi informatici e tecnologie che possono essere in correlazione con beni figuranti sull'elenco comune dei beni per i quali è richiesta una licenza di esportazione;

8.  ritiene che per combattere la vendita illegale di armi e per evitare che le armi finiscano nelle mani di destinatari finali non appropriati, sia essenziale il rafforzamento dei controlli sui carichi delle navi, i destinatari finali delle armi e gli altri equipaggiamenti militari e di sicurezza, le produzioni su licenza e le intermediazioni; chiede espressamente che, a livello di uso finale, nei certificati di utente finale figuri una clausola che vieti qualsiasi uso illecito e dichiari che il materiale non sarà impiegato per fini vietati;

9.  appoggia la richiesta avanzata agli Stati membri di esaminare nuovamente la possibilità di istituire un sistema comune di controllo dell'UE e raccomanda in proposito di prendere in considerazione il modello di un'Agenzia europea per il controllo sull'esportazione di armamenti;

10. chiede agli Stati membri di introdurre sanzioni penali per le violazioni commesse, dovunque nel mondo, da agenti europei o da mediatori o imprese registrate nell'Unione europea, che violano gli embargo sulle armi decretati dall'ONU, dall'Unione europea o dall'OCSE, o dall'uno o l'altro Stato membro;

11. chiede che in tutta l'Unione europea sia applicata una tassa speciale sul commercio di armamenti e che l'UE conduca un'attiva azione diplomatica finalizzata all'introduzione di una tassa del genere a livello mondiale, come proposto dall'Assemblea generale dell'ONU, dai Presidenti di Brasile, Cile e Francia e dal Primo ministro della Spagna; il gettito di tale tassa sarà versato in un fondo per le vittime dei conflitti armati e per la riduzione della povertà;

12. chiede agli Stati membri di concordare un elenco dei paesi coinvolti in conflitti armati e verso i quali le esportazioni di armi dovrebbero essere in linea di principio vietate, basandosi sulle relazioni e sulle raccomandazioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per quanto riguarda i meccanismi di controllo degli embargo sugli armamenti;

13. invita gli Stati membri ad avviare inchieste, come è già stato fatto per il criterio 8, sulle modalità di applicazione per i rimanenti sette criteri;

14. chiede che, a tempo debito, sia ampliata la banca dati relativa alle notifiche di rifiuto presso il Segretariato del Consiglio a Bruxelles in modo da inserire informazioni sulle consultazioni ai sensi del codice di condotta nonché sugli utenti finali in merito ai quali esiste la certezza o il sospetto che abbiano svolto attività di riesportazione, sviamento o uso illecito di armi ed altri beni controllati;

15. invita gli Stati membri a modificare i criteri di esportazione previsti dal codice di condotta allo scopo di renderli più chiari e comprensivi e far sì che riflettano appieno le effettive responsabilità degli Stati membri in base al diritto internazionale.

PROCEDURA

Titolo

Quinta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

Riferimenti

2004/2103(INI)

Commissione competente per il merito

AFET

Cooperazione rafforzata

Relatore per parere

Jacky Henin

               Nomina

14.9.2004

Esame in commissione

30.09.2004

11.10.2004

 

 

 

Approvazione dei suggerimenti

11.10.2004

Esito della votazione finale

favorevoli:

22

 

contrari:

0

 

astensioni:

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Enrique Barón Crespo, Daniel Caspary, Françoise Castex, Jean-Marie Cavada, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth Markov, Javier Moreno Sánchez, Pasqualina Napoletano, Georgios Papastamkos, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Zbigniew Franciszek Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale>Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrietus J. van den Berg, Reimer Böge, Danutė Budreikaitė, Harlem Désir, Maria Martens

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Carl Schlyter

PROCEDURA

Titolo

Quinta relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi

Riferimenti

2004/2103(INI)

 

 

Base regolamentare

art. 45

 

 

Commissione competente per il merito
  Data dell'annuncio in seduta

AFET
14.10..2004

Commissione/i consultata/e per parere
  Data dell'annuncio in seduta

INTA
14.10.2004

 

 

 

 

Parere non espresso
  Data della decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Data dell'annuncio in seduta

 

 

 

 

 

Relatore/i
  Data della nomina

Raül Romeva Rueda
13.9.2004

 

Relatore/i sostituito/i

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Esame in commissione

1.9.04

22.9.04

11.10.2004

 

 

Data di adozione

12.10.2004

Risultato del voto finale

a favore:

contro:

astensioni:

57

4

3

Membri presenti al momento della votazione finale

Elmar Brok , Toomas Hendrik Ilves, Geoffrey Van Orden, Vittorio Emanuele Agnoletto, Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, Monika Beňová, André Brie, Simon Coveney, Ryszard Czarnecki, Massimo D'Alema, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Anna Elzbieta Fotyga, Maciej Marian Giertych, Ana Maria R.M. Gomes, Klaus Hänsch, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Jelko Kacin, Georgios Karatzaferis, Ioannis Kasoulides, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Armin Laschet, Edward H.C. McMillan-Scott, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Paweł Bartłomiej Piskorski, Poul Nyrup Rasmussen, Raül Romeva Rueda, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Marek Maciej Siwiec, István Szent-Iványi, Konrad Krzysztof Szymański, Charles Tannock, Jan Marinus Wiersma, Karl von Wogau, Francis Wurtz

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Irena Belohorská, Árpád Duka-Zólyomi, Carlo Fatuzzo, Michael Gahler, Anneli Jäätteenmäki, Glenys Kinnock, Jaromír Kohlíček, Miguel Angel Martínez Martínez, Pasqualina Napoletano, Borut Pahor, Józef Pinior, Rihards Pīks, Luís Queiró, Mechtild Rothe, Aloyzas Sakalas, Pierre Schapira, Inger Segelström, Jean Spautz, Marcello Vernola

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Data di deposito – A6

19.10.2004

A6–0022/2004

Osservazioni

 

(1)

GU C 320 del 31.12.2003, pagg. 1.

(2)

GU L 156 del 25.6.2003, pagg. 79.

(3)

P5_TA(2003)0418.

(4)

GU C 319 del

(5)

P5_TA(2003)0522.

(6)

P5_TA(2004)0376.

(7)

p5_ta(2003)0599.

(8)

GU C 121 del 21.04.2001, pag. 401.

(9)

GU C 74 E, del 24.03.2004, pag. 854.

(10)

P5_TA(2004)0376, paragrafo 30.

(11)

Annuario SIRPI 2004, pag. 458.

(12)

Annuario SIRPI 2004, pag. 471-472.

(13)

Annuario SIRPI 2004, pag. 471.

(14)

Amnesty International: Undermining Global Security: The European Union'a Arma Exports, 2004.

Ultimo aggiornamento: 14 agosto 2006Avviso legale