sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
– visti il progetto comune approvato dal comitato di conciliazione e la pertinente dichiarazione interistituzionale (PE-CONS 3665/2005 – C6-0405/2005),
– vista la dichiarazione comune di Bulgaria e Romania sull'applicazione della direttiva(1),
– vista la sua posizione in prima lettura(2) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0319)(3),
– vista la sua posizione in seconda lettura(4) sulla posizione comune del Consiglio(5),
– visto il parere formulato dalla Commissione sugli emendamenti del Parlamento alla posizione comune (COM(2005)0477)6,
– visto l'articolo 251, paragrafo 5, del trattato CE,
– visto l'articolo 65 del suo regolamento,
– vista la relazione della sua delegazione al comitato di conciliazione (A6-0001/2006),
1. approva il progetto comune e conferma la sua dichiarazione relativa alla dichiarazione comune di Bulgaria e Romania;
2. incarica il suo Presidente di firmare l'atto congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE;
3. incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, a pubblicarlo, unitamente alla pertinente dichiarazione interistituzionale, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione legislativa al Consiglio e alla Commissione.
I rifiuti delle industrie estrattive sono costituiti da materiali quali il topsoil, lo strato di copertura, la roccia sterile e gli sterili, rilasciati durante la prospezione, l'estrazione e il trattamento di risorse minerali. Costituiscono il flusso di rifiuti più rilevante in Europa, pari a oltre il 20% del totale dei rifiuti prodotti.
Il 2 giugno 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva concernente la gestione di questo tipo di rifiuti. La proposta "istituisce le misure, le procedure e gli orientamenti necessari per prevenire o ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, nonché eventuali rischi per la salute umana conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle industrie estrattive" (articolo 1).
Il 31 marzo 2004 il Parlamento ha approvato 74 emendamenti alla proposta in prima lettura. Il Consiglio ha approvato la sua posizione comune il 12 aprile 2005. Il 6 settembre 2005, in occasione della seconda lettura, il Parlamento ha approvato 36 emendamenti alla posizione comune, che riguardavano in particolare:
- questioni concernenti l'inquinamento delle acque;
- garanzie finanziarie a copertura delle responsabilità degli operatori nel quadro della direttiva;
- ambito di applicazione della direttiva;
- gestione dei rifiuti e prevenzione dell'inquinamento;
- disposizioni transitorie e obblighi dei paesi candidati all'adesione.
Conciliazione
La delegazione del Parlamento europeo al comitato di conciliazione ha tenuto la sua riunione costitutiva il 27 settembre 2005. I membri hanno dato mandato al presidente, on. Dagmar Roth-Behrendt, al presidente della commissione competente, on. Karl-Heinz Florenz, e al relatore, on. Jonas Sjöstedt, di avviare negoziati informali con il Consiglio. La procedura di conciliazione è stata formalmente avviata il 12 ottobre quale punto all'ordine del giorno senza dibattito. I triloghi si sono svolti il 12 e il 25 ottobre. Il 21 novembre, nel corso del terzo trilogo, è stato raggiunto un compromesso su tutte le questioni irrisolte, approvato dal Coreper il 23 novembre e dalla delegazione del Parlamento il 29 novembre (con 15 voti a favore, nessun voto contrario e nessuna astensione). Il compromesso è stato successivamente confermato tramite uno scambio di lettere.
I punti principali dell'accordo ottenuto tramite procedura di conciliazione possono essere sintetizzati come di seguito:
1. Questioni concernenti l'inquinamento delle acque
In seconda lettura il Parlamento ha approvato emendamenti finalizzati a chiarire gli obblighi applicabili in relazione alla protezione delle acque e inserire riferimenti diretti alla legislazione comunitaria sulle acque; a proibire lo scarico di rifiuti nei corpi idrici recettori in mancanza dell'osservanza preliminare della direttiva quadro sulle acque; definire gli obblighi degli operatori relativamente ai rifiuti ricollocati nei vuoti di miniera e ai vuoti di miniera oggetto di inondazioni. Il Consiglio si è dichiarato contrario a qualsiasi riferimento ad "altri materiali estratti" in aggiunta ai rifiuti di estrazione; ha sostenuto che i vuoti di miniera non rientrano nell'ambito della direttiva e ha rifiutato ciò che, a suo giudizio, rappresenta un'inversione dell'onere della prova per quanto riguarda la direttiva quadro sulle acque.
Secondo l'accordo raggiunto (articolo 10), gli Stati membri sono tenuti a garantire che, nel corso della risistemazione dei rifiuti di estrazione nei vuoti di miniera, gli operatori adottino misure appropriate per assicurare il monitoraggio dei rifiuti e dei vuoti. Inoltre, nel caso in cui i rifiuti di estrazione vengano ricollocati in vuoti di estrazione che successivamente potranno essere inondati, gli operatori dovranno (articolo 13) adottare le misure necessarie a evitare o a minimizzare il degrado dello stato dell'acqua e l'inquinamento del suolo, nonché fornire all'autorità competente le informazioni volte a garantire il rispetto degli obblighi comunitari, in particolari di quelli sanciti dalla direttiva quadro sulle acque.
2. Garanzie finanziarie a copertura delle responsabilità degli operatori
Questo punto si è rivelato uno dei più controversi. Il Parlamento auspicava che l'importo delle garanzie finanziarie fosse periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino da effettuare e che le garanzie dovessero coprire i potenziali costi di tali opere, sia per quanto riguarda il terreno interno al sito, sia rispetto al terreno direttamente interessato dalla struttura di deposito dei rifiuti. Il Consiglio ha sottolineato che nel caso in cui gli operatori fossero in grado di stipulare un'assicurazione relativa alle responsabilità nell'ambito della direttiva, queste dovrebbero essere definite nel modo più chiaro possibile.
L'accordo conseguito (considerando 25; articolo 12, paragrafo 3, lettera b); articolo 14, paragrafo 1, lettera b); articolo 14, paragrafo 3) risponde essenzialmente alle preoccupazioni del Parlamento. Le garanzie finanziarie devono essere sufficienti a coprire il costo del ripristino del terreno che possa aver subito un impatto dalla struttura di deposito dei rifiuti, inclusa la struttura stessa, come prescritto dal piano di gestione dei rifiuti. L'importo della garanzia deve essere periodicamente adeguato in base alle opere di ripristino necessarie.
3. Campo d'applicazione
Il considerando 9 chiarisce la situazione dei rifiuti radioattivi dell'industria estrattiva e la legislazione potenzialmente applicabile ai sensi del trattato Euratom.
Una sostanziale riformulazione del considerando 30 permette di dissipare i timori del Parlamento grazie all'aggiunta dei siti di deposito dei rifiuti abbandonati ai siti chiusi destinati a comparire negli inventari delle strutture suscettibili di avere serie ripercussioni sulla salute umana o sull'ambiente; il considerando dichiara inoltre che tali inventari dovrebbero costituire il punto di partenza per l'elaborazione di un adeguato programma di misure.
Il nuovo considerando 32 sostiene l'integrazione delle esigenze connesse con la tutela dell'ambiente in altre politiche e attività comunitarie, in vista della promozione dello sviluppo sostenibile.
La definizione di "trattamento delle risorse minerali" contenuta nell'articolo 3, paragrafo 8 è stata modificata in modo da includere la calcinazione della pietra calcarea.
4.Gestione dei rifiuti e prevenzione dell'inquinamento
L'accordo raggiunto rafforza lo sviluppo sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Il considerando 13 rileva l'importanza di prevenire o di ridurre al minimo (anziché limitarsi a trattare, recuperare e smaltire) i rifiuti di estrazione, mentre quattro emendamenti sostanziali all'articolo 5, paragrafo uno, all'articolo 5, paragrafo 2, lettera c) e all'articolo 5, paragrafo 3 chiariscono il contenuto dei piani di gestione dei rifiuti che gli operatori sono tenuti a elaborare. Per esempio l'articolo 5, paragrafo 3, lettera h) stabilisce che i piani di gestione dei rifiuti debbano includere una valutazione dello stato originale del terreno suscettibile di ospitare una struttura di deposito dei rifiuti, che servirà a stabilire i criteri di ripristino del sito in seguito alla chiusura della struttura.
5. Disposizioni transitorie e paesi candidati all'adesione
Il dibattito interessava tre questioni correlate: disposizioni transitorie relative alle strutture di deposito di rifiuti già in funzione; termine per la trasposizione della direttiva; inclusione di eventuali deroghe alle disposizioni della direttiva per i paesi candidati all'adesione.
La posizione adottata in seconda lettura dal Parlamento prevedeva che la direttiva fosse trasposta entro 18 mesi dall'entrata in vigore; che le strutture di deposito di rifiuti già operative soddisfacessero alcuni requisiti durante il periodo di transizione accordato e che nessuna disposizione provvisoria fosse concessa a strutture inattive ma non ancora chiuse; infine, che le eventuali deroghe per i paesi candidati all'adesione non dovessero compromettere il conseguimento degli obiettivi della direttiva. Il Consiglio sosteneva invece che le disposizioni provvisorie auspicate nella sua posizione comune fossero ragionevoli; che un periodo di 24 mesi fosse necessario per garantire l'adeguata trasposizione della direttiva; che il diritto dei paesi candidati all'adesione di richiedere deroghe al corpus normativo comunitario, nonché il suo diritto a concederle, fossero sanciti dal trattato di adesione.
L'accordo raggiunto prevede (articolo 24) disposizioni transitorie più rigorose rispetto a quelle contemplate dalla posizione comune del Consiglio. Inoltre gli Stati membri sono tenuti a garantire che, a decorrere dalla data di entrata in vigore, e indipendentemente da eventuali chiusure di strutture di deposito di rifiuti antecedenti al recepimento della direttiva, la gestione dei rifiuti di estrazione sia organizzata in modo tale da non pregiudicare il conseguimento degli obiettivi della direttiva o le disposizioni in materia ambientale previste dalla legislazione comunitaria, inclusa la direttiva quadro sulle acque. Gli Stati membri hanno a disposizione (articolo 25, paragrafo 1) due anni per recepire la direttiva.
La proposta di direttiva è corredata di una dichiarazione interistituzionale che accoglie favorevolmente una dichiarazione congiunta di Bulgaria e Romania. La dichiarazione congiunta dei due paesi riconosce l'importanza dell'attuale direttiva per la tutela ambientale in Europa; afferma il loro impegno a compiere tutti gli sforzi necessari per attuare la direttiva entro le scadenze stabilite dal testo; esprime la loro risoluta volontà politica di intraprendere tutte le misure finalizzate a rispettare le disposizioni della direttiva alla stregua degli altri Stati membri.
Conclusione
La direttiva costituisce una parte fondamentale della legislazione ambientale. L'accordo raggiunto nel corso della procedura di conciliazione rappresenta per il Parlamento un risultato positivo, da ritenersi soddisfacente per quanto riguarda la maggior parte degli aspetti oggetto degli emendamenti in seconda lettura. La delegazione raccomanda pertanto al Parlamento di approvare il progetto comune in terza lettura.
PROCEDURA
Titolo
Progetto comune, approvato dal comitato di conciliazione, di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE
Ricevimento della seconda lettura da parte del Consiglio
29.9.2005
Lettera del Consiglio sulla mancata approvazione degli emendamenti del PE
6.10.2005
Riunioni del comitato di conciliazione
12.10.2005
6.12.2005
Votazione della delegazione del PE
29.11.2005
Esito della votazione
favorevoli:
contrari:
astensioni:
15
Membri titolari presenti
Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Jutta D. Haug, Gyula Hegyi, Marie Anne Isler Béguin, Caroline Jackson, Linda McAvan, Riitta Myller, Dagmar Roth-Behrendt, Jonas Sjöstedt, Renate Sommer, María Sornosa Martínez, Åsa Westlund
Supplenti presenti
Richard Seeber, Bogusław Sonik
Accordo in sede di comitato di conciliazione
6.12.2005
Constatazione, da parte dei copresidenti, dell'approvazione del progetto comune e trasmissione di quest'ultimo al PE e al Consiglio
8.12.2005
Deposito – A6
10.1.2006
A6-0001/2006
PROROGHE DEI TERMINI
Proroga del termine per la seconda lettura del Consiglio
No
Proroga del termine per la convocazione del comitato