RELAZIONE sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

19.9.2006 - (COM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS)) - *

Commissione per il commercio internazionale
Relatrice: Erika Mann
Relatore per parere (*):
Joost Lagendijk, commissione per gli affari esteri
(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni – articolo 47 del regolamento

Procedura : 2006/0068(CNS)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0291/2006
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A6-0291/2006
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

(COM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0207)[1],

–   visto l'articolo 308 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6‑0171/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il commercio internazionale e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A6‑0291/2006) ,

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 7 bis (nuovo)

 

(7 bis) Questa assistenza finanziaria eccezionale è complementare rispetto ad altri programmi di assistenza comunitaria destinati ai Balcani occidentali.

Motivazione

La complementarità tra l'assistenza macrofinanziaria (AMF) eccezionale e gli altri programmi di assistenza comunitaria costituisce un principio fondamentale in materia di assistenza macrofinanziaria ad hoc, come previsto dagli "orientamenti di Genval" del Consiglio Ecofin del 20 marzo 1995. Tuttavia, nei considerando della proposta all'esame non dovrebbe figurare un riferimento specifico al regolamento CARDS, dal momento che il relativo programma scadrà nel dicembre 2006 e sarà sostituito dai nuovi strumenti finanziari, in primo luogo dallo strumento di assistenza preadesione (IPA).

Emendamento 2

Considerando 9

(9) Sebbene dopo il conflitto l’attività economica sia ripresa, il Kosovo è ad un basso livello di sviluppo economico. Il Kosovo non è in grado di contrarre prestiti né a livello interno, né sul mercato finanziario internazionale e con il suo attuale status non può diventare membro delle istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto non può beneficiare dei prestiti connessi ai loro programmi.

(9) Sebbene dopo il conflitto l’attività economica sia ripresa, il Kosovo è ad un basso livello di sviluppo economico. Il Kosovo non è in grado di contrarre prestiti né a livello interno, né sul mercato finanziario internazionale e con il suo attuale status non può diventare membro delle istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto non può beneficiare dei prestiti connessi ai loro programmi, ed è questo il motivo principale della concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto. .

Motivazione

I succitati "orientamenti di Genval", adottati dal Consiglio Ecofin il 20 marzo 1995, prevedono tra l'altro che l'assistenza macrofinanziaria fornita dalla Comunità abbia carattere eccezionale. La Comunità europea non è un'istituzione finanziaria internazionale come l'FMI né dovrebbe fornire un sostegno di bilancio sistematico ai paesi terzi. Il fatto che il Kosovo non ha accesso ai finanziamenti della Banca mondiale e dell'FMI, il prevedibile esaurimento delle riserve monetarie nel 2007 e la necessità puntuale di coprire un deficit del bilancio consolidato del Kosovo prima della determinazione dello status definitivo del territorio giustificano la concessione, a titolo eccezionale, di un'assistenza macrofinanziaria nel 2006 e 2007.

Emendamento 3

Considerando 12

(12) L’erogazione dell’assistenza in forma di aiuto a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di bilancio.

(12) L'assistenza finanziaria comunitaria sarà versata direttamente al bilancio consolidato del Kosovo per il 2006 e il 2007 e sarà iscritta sotto la rubrica "Assistenza finanziaria eccezionale della Comunità europea". L’erogazione dell’assistenza in forma di aiuto a fondo perduto lascia impregiudicati i poteri dell’Autorità di bilancio.

Motivazione

Per assicurare la trasparenza del processo di bilancio è essenziale precisare che questo particolare aiuto a fondo perduto va iscritto in una linea specifica del bilancio consolidato del Kosovo per il 2006 e il 2007.

Emendamento 4

Considerando 13

(13) Questo sostegno finanziario dovrebbe essere fornito dopo aver verificato che le condizioni finanziarie ed economiche che devono essere concordate con le autorità del Kosovo al momento dell'approvazione della presente decisione del Consiglio possano essere soddisfatte in modo adeguato.

(13) Questo sostegno finanziario sarà fornito dopo aver verificato che le condizioni che devono essere concordate con le autorità del Kosovo sono state soddisfatte in modo adeguato. Le condizioni per l'erogazione di quote dell'assistenza eccezionale comprendono obiettivi specifici da conseguire nei seguenti settori: rafforzamento della trasparenza e della sostenibilità delle finanze pubbliche, principalmente per quanto concerne la coerenza del bilancio consolidato del Kosovo con il quadro di spesa a medio termine e la strategia e il piano di sviluppo del Kosovo, applicazione delle priorità macroeconomiche e di bilancio sulla base del Memorandum delle politiche economiche e finanziarie concordato con il Fondo monetario internazionale il 2 novembre 2005, rafforzamento della disciplina di bilancio e del controllo della spesa pubblica, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del controllo in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità riguardanti i fondi nazionali e internazionali, e pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e diritti dell'uomo, compreso il rispetto delle minoranze e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. La realizzazione di progressi effettivi nel raggiungimento degli obiettivi di cui sopra dovrebbe fornire la base per l'erogazione delle rate dell'assistenza in questione.

Motivazione

Con questo emendamento la relatrice intende integrare gli emendamenti 2 e 3 (AFET 2 e 3) dell'on. Joost Lagendijk, che pongono l'accento sulle condizioni connesse con il rispetto dei diritti dell'uomo, con il proprio emendamento 4, che sottolinea le condizioni economiche e finanziarie cui l'erogazione dei fondi è subordinata.

Emendamento 5

Articolo 1, paragrafo 1

1. La Commissione fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenendo lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitando la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e facendo fronte alle esigenze degli investimenti pubblici.

1. La Commissione fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di soddisfare il fabbisogno prevedibile di finanziamento esterno del Kosovo nel 2006 e 2007, in linea con il quadro di spesa a medio termine del Kosovo per il 2006-2008, sostenendo lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitando la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e facendo fronte alle esigenze degli investimenti pubblici.

Motivazione

Giacché lo scopo primario di questa assistenza eccezionale è la copertura del previsto deficit di bilancio del Kosovo nel 2006 e 2007, occorre modificare di conseguenza anche l'obiettivo della proposta.

Emendamento 6

Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

 

2 bis. Allo scopo di facilitare il dialogo con il Parlamento europeo, la Commissione informa periodicamente tale istituzione in merito ai lavori di detto comitato e le fornisce i documenti pertinenti.

Motivazione

È essenziale che la Commissione informi periodicamente il Parlamento in merito ai lavori del comitato e metta a disposizione i documenti pertinenti. L'emendamento riprende la procedura adottata nel quadro dell'Accordo interistituzionale dopo i negoziati sulle prospettive finanziarie e propone il testo figurante nella relazione sul nuovo strumento finanziario per la politica europea di vicinato (ENPI).

Emendamento 7

Articolo 1, paragrafo 3

3. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

3. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

Motivazione

Poiché la proroga dell'assistenza macrofinanziaria avverrebbe con ogni probabilità dopo la determinazione dello status definitivo del Kosovo e la relativa conferenza dei donatori (che si prevede apporterà un contributo sostanziale al futuro macroeconomico del Kosovo), il Parlamento dovrebbe essere consultato sulla proroga di questa assistenza eccezionale al di là del 2007.

Emendamento 8

Articolo 2, paragrafo 1

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d'intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario e del Parlamento europeo, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità del Kosovo le condizioni cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d'intesa, da trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo. Tali condizioni comprendono obiettivi specifici da conseguire nei seguenti settori: rafforzamento della trasparenza e della sostenibilità delle finanze pubbliche, principalmente per quanto concerne la coerenza del bilancio consolidato del Kosovo con il quadro di spesa a medio termine e la strategia e il piano di sviluppo del Kosovo, applicazione delle priorità macroeconomiche e di bilancio sulla base del Memorandum delle politiche economiche e finanziarie concordato con il Fondo monetario internazionale il 2 novembre 2005, rafforzamento della disciplina di bilancio e del controllo della spesa pubblica, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del controllo in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità riguardanti i fondi nazionali e internazionali, e pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e diritti dell'uomo, compreso il rispetto delle minoranze e dei principi fondamentali dello Stato di diritto. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Motivazione

Con questo emendamento la relatrice intende integrare l'emendamento 4 dell'on. Joost Lagendijk, che pone l'accento sulle condizioni connesse con il rispetto diritti dell'uomo, con il proprio emendamento 7, che sottolinea le condizioni economiche e finanziarie cui l'erogazione dei fondi è subordinata.

Emendamento 9

Articolo 2, paragrafo 1

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d'intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

1. Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l'assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d'intesa, da trasmettere al Consiglio e al Parlamento europeo. Tali condizioni comprendono obiettivi specifici nei seguenti settori: rafforzamento della trasparenza e della sostenibilità delle finanze pubbliche, principalmente per quanto concerne la coerenza del bilancio consolidato del Kosovo con il quadro di spesa a medio termine, applicazione delle priorità macroeconomiche e di bilancio sulla base del Memorandum delle politiche economiche e finanziarie concordato con il Fondo monetario internazionale il 2 novembre 2005 e rafforzamento della disciplina di bilancio e del controllo della spesa pubblica, in particolare ai fini dell'individuazione, del trattamento e del controllo in caso di sospetto di frode e di altre irregolarità riguardanti i fondi nazionali e internazionali. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Motivazione

Una delle principali critiche formulate dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi (GU C 121 del 23.5.2002, pag. 1) riguardava la mancanza di trasparenza e di coordinamento tra i vari servizi della Commissione per quanto concerne la definizione delle condizioni relative all'assistenza macrofinanziaria della Comunità a favore dei Balcani occidentali e l'erogazione di tale assistenza. È essenziale che la Commissione metta a disposizione del Parlamento l'elenco delle condizioni concordate con le autorità del Kosovo e che tali condizioni siano specificamente collegate alle priorità a breve termine del Partenariato europeo 2006 con la Serbia e il Montenegro, in cui è compreso il Kosovo in base alla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Tuttavia, associare pienamente il Parlamento europeo alla procedura di consultazione volta a stabilire le condizioni nel memorandum d'intesa significherebbe complicare inutilmente la procedura.

Emendamento 10

Articolo 2, paragrafo 2

2. Prima di procedere all’attuazione dell’assistenza della Comunità, la Commissione verifica la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Kosovo che sono pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria della Comunità.

2. Prima di procedere all’attuazione dell’assistenza della Comunità, la Commissione verifica la solidità dei circuiti finanziari, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni del Kosovo che sono pertinenti per l’assistenza macrofinanziaria della Comunità, avvalendosi delle competenze e della capacità di monitoraggio dei propri rappresentanti in Kosovo.

Motivazione

Un'altra critica fondamentale formulata dalla Corte dei conti nella sua relazione speciale del 2002 sull'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi riguardava la mediocrità del monitoraggio effettuato dalla Commissione prima dell'erogazione dei fondi nonché l'eccessiva dipendenza della Commissione rispetto alle informazioni fornite dalla Banca mondiale e dall'FMI. Con la prevista graduale conclusione della missione UNMIK in Kosovo alla fine dei negoziati sullo status, si potrebbe forse trasferire parte delle competenze e del personale dell'UNMIK alla neocreata delegazione CE in Kosovo al fine di effettuare attività di monitoraggio per conto della Commissione, il che potrebbe migliorare l'erogazione delle varie quote al beneficiario e il loro scaglionamento nel tempo.

Emendamento 11

Articolo 2, paragrafo 3

3. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l’FMI, che la politica economica del Kosovo sia conforme agli obiettivi dell’assistenza in oggetto e che le condizioni cui questa è subordinata siano soddisfatte.

3. La Commissione verifica, ad intervalli regolari, in collaborazione con il comitato economico e finanziario e in stretto coordinamento con l’FMI, ed avvalendosi delle competenze e della capacità di monitoraggio dei propri rappresentanti in Kosovo, che la politica economica del Kosovo sia conforme agli obiettivi e alle condizioni dell’assistenza in oggetto, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'articolo 2, paragrafo 1, e che le condizioni cui questa è subordinata siano soddisfatte.

Motivazione

Cfr. emendamento 8.

Emendamento 12

Articolo 3, paragrafo 2

2. La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni finanziarie e di politica economica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall'erogazione della precedente rata.

2. La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in particolare la realizzazione di progressi soddisfacenti in vista del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall'erogazione della precedente rata.

Motivazione

Questo emendamento della relatrice è inteso ad integrare l'emendamento 5 dell'on. Joost Lagendijk nella relazione, a fini di coerenza con le formulazioni utilizzate in altri emendamenti.

Emendamento 13

Articolo 4

Questa assistenza viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1 prevede l'adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

Questa assistenza viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1 prevede l'adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l'assistenza. Al fine di garantire una maggiore trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei fondi, esso prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

Motivazione

Per garantire un'utilizzazione adeguata dell'assistenza è necessaria una maggiore trasparenza.

Emendamento 14

Articolo 4

Questa assistenza viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1 prevede l’adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti, da realizzarsi in loco, se necessario.

Questa assistenza viene attuata in conformità con le disposizioni del regolamento del Consiglio (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002 che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum di intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1 prevede l’adozione da parte del Kosovo di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità in relazione con l’assistenza. Prevede inoltre controlli della Commissione, ivi compreso da parte dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), che avrà il diritto di eseguire verifiche e accertamenti in loco, e prevede anche verifiche contabili da parte della Corte dei conti e di revisori indipendenti, da realizzarsi in loco, se necessario.

Motivazione

Nella sua relazione speciale del 2002 sull'assistenza macrofinanziaria la Corte dei conti ha raccomandato anche che la Commissione si rivolgesse a revisori esterni per la realizzazione di valutazioni esterne indipendenti per quanto concerne l'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi. Tale raccomandazione appare del tutto sensata alla relatrice.

Emendamento 15

Articolo 5

Almeno una volta all’anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente.

Almeno una volta all’anno, e prima del 15 settembre, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. Tale relazione precisa il collegamento esistente tra gli obiettivi fissati all'articolo 2, paragrafo 1, i risultati economici e di bilancio del Kosovo e la decisione della Commissione di erogare rate dell'assistenza in questione.

Motivazione

Per poter esercitare il controllo democratico sulla fornitura dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi è estremamente importante che il Parlamento riceva informazioni di qualità sui risultati economici e finanziari del Kosovo, sulla loro valutazione da parte della Commissione e sui motivi alla base della decisione di quest'ultima di versare rate dell'assistenza a favore del beneficiario.

Emendamento 16

Articolo 5

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente.

Almeno una volta all'anno la Commissione presenta alle commissioni competenti del Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull'attuazione della presente decisione nel corso dell'anno precedente.

Motivazione

Anche le commissioni competenti del Parlamento europeo dovrebbero essere regolarmente informate.

Traduzione esterna

  • [1]  Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.

MOTIVAZIONE

1. La presente proposta è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento il 12 maggio 2006.
Il 6 giugno 2006 il Consiglio ha deciso di consultare il Parlamento in base all’articolo 308 del trattato CE. La relatrice desidera esprimere il proprio apprezzamento per il fatto che la Commissione ha presentato la proposta nella prima metà dell’anno, in quanto ciò darà alle commissioni specializzate del Parlamento tempo sufficiente per esaminarla prima dell’adozione da parte del Consiglio, e consentirà di negoziare le condizioni negli ultimi mesi dell’anno (affinché l’erogazione dei fondi possa iniziare a dicembre 2006).

2. La relatrice si è recata in visita a Pristina dall’8 al 10 maggio 2006 per valutare le prospettive economiche del Kosovo nel contesto dei negoziati attualmente in corso sullo status definitivo del territorio. Nel corso della visita, la relatrice ha avuto l’opportunità di incontrare praticamente tutti i principali decisori politici locali in materia economica e si è convinta della necessità e dell’auspicabilità della concessione di un’assistenza
macro-finanziaria eccezionale al Kosovo nel periodo precedente alla determinazione dello status definitivo del territorio.

3. La relatrice propone i cinque seguenti fondamentali emendamenti al testo presentato dalla Commissione:

· l’assistenza macro-finanziaria eccezionale deve essere complementare al programma CARDS;

· il principale obiettivo di tale assistenza deve essere la copertura del divario di finanziamento nel bilancio consolidato del Kosovo (KBC) per il 2006 e il 2007;

· i criteri di condizionalità relativi a tale particolare concessione devono essere esplicitamente specificati nella decisione del Consiglio, collegati a benchmark specifici, e basati sul monitoraggio sostenuto dalla nuova delegazione dell’UE in Kosovo dopo la determinazione dello status definitivo di quest’ultimo;

· occorre ingaggiare revisori esterni per svolgere una valutazione indipendente di questo particolare tipo di assistenza macrofinanziaria; infine

· la Commissione deve migliorare la propria attività di rapporto nei confronti del Parlamento riguardo l’effettiva attuazione di tale strumento di aiuto.

4. La relatrice sollecita le autorità kosovare a prestare particolare attenzione ai seguenti aspetti economici nel breve e medio termine.

· Creazione d’impiego per una forza lavoro giovane e in rapida espansione.
La riduzione dell’attuale tasso di disoccupazione, pari al 44%, e la creazione di posti di lavoro per le 30.000 persone che ogni anno accedono al mercato del lavoro costituiscono forse il cuore della sfida economica che il Kosovo deve affrontare.
La disoccupazione ha un impatto molto più forte sui giovani e i lavoratori meno qualificati rispetto alle altre categorie, pertanto sarà necessaria una strategia di lungo termine, in un territorio in cui metà della popolazione è al di sotto dei 27 anni di età.

· Costruzione di una base industriale e di esportazione competitiva.
La determinazione dello status definitivo del Kosovo sarà cruciale per attrarre investimenti diretti esteri (IDE). Nel frattempo, il risparmio nazionale tende ad essere concentrato in attività non produttive, fattore che limita ulteriormente gli investimenti nel settore privato. Il Ministero per il commercio e l’industria ha recentemente adottato una strategia di sviluppo del settore privato, centrata sul miglioramento dell’accesso ai finanziamenti da parte delle piccole imprese, sull’attrazione di IDE per le imprese di proprietà collettiva (Socially Owned Enterprises – SOE), sul miglioramento del governo societario per le imprese statali (Publicly Owned Enterprises – POE) e su un più severo ambiente normativo. In tale contesto, è particolarmente importante:

Ø ridurre la dipendenza del Kosovo dall’assistenza esterna: il disavanzo commerciale del territorio, pari a 1,13 miliardi di euro nel 2005, è stato principalmente finanziato dalle rimesse della diaspora (15% del PIL) e dagli aiuti esterni dei donatori (23% del PIL);

Ø attrarre investimenti (sia esteri che interni) per le imprese di proprietà collettiva attraverso l’apposita Agenzia per la promozione degli investimenti;

Ø investire in infrastrutture nei campi della misurazione, della standardizzazione, dell’attività di verifica e della qualità, coerentemente con l’acquis comunitario;

Ø sostenere la partecipazione economica delle categorie emarginate, come le donne, i giovani e le minoranze;

Ø consentire l’accesso ai finanziamenti alle piccole imprese e sviluppare competenze di rendicontazione finanziaria, contabilità e revisione dei conti nel settore privato; infine

Ø migliorare il governo societario delle imprese statali.

· Mantenimento dell’euro. In Kosovo esiste un ampio consenso circa il fatto che l’utilizzo dell’euro ha creato il quadro monetario stabile necessario allo sviluppo di un sistema finanziario sano. L’Autorità locale per l’attività bancaria e i pagamenti ha svolto un’attività di vigilanza sulla creazione di un vivace settore finanziario: vi sono ora sei banche (due internazionali e quattro locali), dieci associazioni di risparmio e credito, dodici istituti di microfinanza e otto compagnie assicurative che operano sul territorio kosovaro. Secondo la relatrice, i benefici del proseguimento dell’utilizzo dell’euro come moneta a corso legale in Kosovo sono di gran lunga maggiori rispetto agli svantaggi derivanti dalla perdita di una politica monetaria indipendente.

· Ristrutturazione del debito. Questo punto riguarda principalmente la distribuzione tra Serbia e Kosovo del debito creatosi all’epoca dell’ex Iugoslavia, e la sua ristrutturazione con i Club di Parigi e Londra. La conferenza dei donatori che accompagnerà la determinazione dello status definitivo del Kosovo deve garantire che questo territorio non venga gravato di un debito passato non pagabile al momento del suo ingresso nelle istituzioni finanziarie internazionali.

· Ripetizione del successo dell’autorità doganale dell’UNMIK nell’amministrazione fiscale. L’autorità doganale dell’UNMIK è generalmente considerata una delle istituzioni più professionali del Kosovo: ha raccolto il 69% del gettito del bilancio consolidato per il 2006, mentre l’amministrazione fiscale ne ha raccolto solo il 21%. Ciò è principalmente dovuto al fatto che il sistema di imposizione fiscale locale prevede un dazio forfettario fisso del 10% sulle importazioni, ad eccezione dei fattori di produzione agricoli, che beneficiano dell’esenzione doganale, e un’imposta sul valore aggiunto (IVA) alla frontiera. Con l’attuazione degli accordi di libro scambio bilaterali (ALS) e l’imminente adesione del Kosovo all’accordo centro-europeo di libero scambio (CEFTA), il gettito doganale diminuirà, mentre aumenterà ulteriormente l’apporto dell’IVA alle risorse interne del territorio. Ciò rende imperativo un miglioramento dell’amministrazione fiscale kosovara, attraverso l’eventuale trasferimento di know-how e competenze istituzionali dall’autorità doganale dell’UNMIK.

· Lotta alla corruzione e alla criminalità transfrontaliera. La relatrice sollecita le autorità kosovare a garantire il pieno rispetto dello stato di diritto e a perseguire una politica di tolleranza zero nei confronti della corruzione e della criminalità transfrontaliera, in particolare per quanto riguarda il contrabbando, la contraffazione e la pirateria. È estremamente importante che le autorità locali accelerino la creazione di un’agenzia per la lotta alla corruzione; rafforzino i poteri dell’autorità doganale dell’UNMIK in materia di lotta alla corruzione e alla criminalità transfrontaliera, in parte potenziandone l’unità investigativa criminale; applichino e garantiscano il rispetto della legislazione sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

· Completamento delle privatizzazioni. L’Agenzia per l’amministrazione fiduciaria delle imprese pubbliche e collettive (Kosovo Trust Agency – KTA) ha raggiunti buoni risultati nel processo volto a privatizzare il 90% del proprio valore patrimoniale e il 50% delle imprese di proprietà collettiva entro la metà del 2006. Finora sono state privatizzate circa 240 nuove società, tra cui 163 imprese di proprietà collettiva, con un ricavato totale di 230 miliardi di euro, che sono stati versati in un fondo fiduciario posto sotto la vigilanza dell’Autorità per l’attività bancaria e i pagamenti, in vista della fase successiva alla determinazione dello status definitivo del territorio. La relatrice ritiene che l’Autorità di amministrazione fiduciaria debba continuare ad operare, con un consiglio composto di membri locali, anche dopo che sarà stato stabilito lo status definitivo del Kosovo, mentre le commissioni per le liquidazioni dovrebbero essere composte da membri internazionali. La partecipazione paritaria dell’etnia serba al processo di licitazione e all’individuazione di imprese di proprietà collettiva idonee nelle zone popolate da minoranze, come quella di Mitrovica, riveste un’importanza determinante.

· Gestione delle istanze relative alle proprietà immobiliari. La relatrice accoglie con favore la recente istituzione di un’Agenzia per le proprietà immobiliari (Kosovo Property Agency - KPA), il cui mandato consiste nella gestione delle istanze presentate in merito a proprietà agricole e commerciali e risalenti al conflitto armato degli ultimi anni ‘90. L’Agenzia deve svolgere la propria attività in modo imparziale riguardo all’origine etnica, come ha fatto la KTA in passato, e ciò rende necessario l’accesso ai catasti sia in Kosovo che in Serbia. La risoluzione delle controversie immobiliari nella regione di Mitrovica rappresenta un aspetto di elevatissima priorità, poiché circa il 27% di tutte le istanze presentate finora riguardano questa regione.

· Ristrutturazione di Korporata Energjetike e Kosoves (KEK). Mentre la registrazione delle imprese di proprietà pubblica è a buon punto, occorre un maggior impegno per la ristrutturazione di KEK, la società fornitrice di energia elettrica.
Le irregolarità nella fornitura elettrica rappresentano uno dei più grandi ostacoli alla crescita del settore privato, nonché un grosso disincentivo per gli investitori esteri.
Nel 2005, la società è stata suddivisa in KEK (responsabile della generazione, della distribuzione e della fornitura) e Transko (trasmissione e dispacciamento).
KEK risente di decenni di sottoinvestimenti e deve migliorare l’esazione delle entrate attraverso il suo piano di distacco di carico, poiché attualmente riceve pagamenti soltanto per un terzo dell’energia fornita. Saranno necessari investimenti per circa 754 milioni di euro per raggiungere la sostenibilità finanziaria entro il 2010. La ristrutturazione di KEK deve rimanere una delle più elevate priorità nel contesto dell’imminente conferenza dei donatori, e gli investitori esteri devono essere consapevoli delle potenzialità insite nel settore energetico del Kosovo. Le autorità dovrebbero inoltre procedere all’attuazione degli impegni sottoscritti nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell’energia, recentemente entrato in vigore.

· Investimenti nelle attività di estrazione di lignite e minerali. Il Kosovo dispone di ampie riserve di lignite (oltre che di zinco, piombo e ferronickel), che potrebbero essere utilizzate per generare una capacità di 4.000 MW di energia elettrica in più. Anche l’estrazione di minerali è un’attività molto sviluppata, come dimostrato dalla recente vendita internazionale di Ferronikeli e dagli sforzi profusi per potenziare il complesso minerario di Trepce. La relatrice è pienamente favorevole alla strategia di sviluppo delle risorse di lignite elaborata dalle autorità kosovare come strumento di sviluppo economico a lungo termine.

· Maggiori investimenti nell’istruzione. Il quadro di spesa per il medio termine (MTEF) illustra le priorità negli investimenti di capitale stabilite dalle autorità kosovare per il biennio 2006-2008, con stanziamenti sproporzionatamente più elevati per programmi di investimenti pubblici nel settore energetico, minerario, commerciale, industriale e dei trasporti rispetto a quelli dell’istruzione, della sanità e della spesa sociale. Contemporaneamente, la lettera d’intenti sottoscritta con il FMI impegna le autorità kosovare al rispetto di un disavanzo di bilancio annuale del 3% e al congelamento della crescita della spesa reale allo 0,5%. La relatrice ritiene che se le autorità kosovare intendono risolvere il problema della disoccupazione giovanile occorrerà destinare maggiori fondi all’istruzione e alla formazione professionale.

· Riduzione della povertà. Attualmente, circa il 37% della popolazione vive in condizioni di povertà, e il 15% di questa in condizioni di estrema povertà. La relatrice sostiene pienamente la raccomandazione della Banca mondiale secondo cui la riduzione della povertà dovrebbe essere integrata nella strategia di sviluppo per il Kosovo, la cui messa a punto è prevista per i prossimi mesi di quest’anno, e che a tal fine occorrerebbe adeguare le priorità del quadro di spesa per il medio termine.

· Attuazione degli accordi di libero scambio bilaterali. Nel 2005, i 50 milioni di euro delle esportazioni del Kosovo hanno coperto soltanto il 4,2% delle importazioni, del valore di 1,18 miliardi di euro. Nonostante l’enorme disavanzo commerciale, il Kosovo è sulla strada giusta in termini di liberalizzazione degli scambi commerciali con i paesi confinanti e l’UE: sono in vigore accordi di libero scambio (ALS) con l’Albania, l’ex repubblica iugoslava di Macedonia e con la Bosnia-Herzegovina, mentre proseguono gli scambi commerciali con la Serbia e il Montenegro; inoltre beneficia delle preferenze commerciali autonome con l’UE. L’applicazione degli accordi di libero scambio bilaterali con i paesi confinanti riveste quindi una fondamentale importanza.

· Negoziazione di un ambizioso accordo CEFTA. I capi di governo dei paesi dei Balcani occidentali hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta il 6 aprile 2006 nella quale si chiede una modernizzazione e un approfondimento dell’accordo di libero scambio dell’Europa centrale (CEFTA) attraverso l’estensione delle concessioni commerciali bilaterali a tutti i partner; l’inserimento nell’accordo di norme sulla concorrenza, gli appalti pubblici, la tutela della proprietà intellettuale, il commercio nel settore dei servizi, un meccanismo di composizione delle controversie regionali e la creazione di una zona di cumulo diagonale dell’origine tra l’EU e i Balcani occidentali. È estremamente importante che il Kosovo partecipi attivamente ai negoziati sul CEFTA attualmente in corso, poiché tale accordo ne rafforzerà l’accesso ai mercati regionali.

· Rimozione delle BNT regionali. La questione insoluta dello status del Kosovo costituisce una grande barriera non tariffaria (BNT) al commercio in quanto i documenti di viaggio dell’UNMIK e le targhe automobilistiche del Kosovo spesso non vengono riconosciuti nei paesi confinanti. Il Kosovo deve continuare ad operare sotto l’egida del gruppo di lavoro del patto di stabilità per la liberalizzazione degli scambi per ottenere ulteriori progressi nella rimozione delle BNT con i paesi confinanti.
La relatrice ritiene opportuna un’attenuazione dei requisiti UE per il rilascio dei visti ai cittadini kosovari al fine di ridurre l’isolamento di questo territorio rispetto al resto della regione e all’Unione europea.

· Garanzie di allineamento agli standard UE. Per quanto concerne la capacità di esportazione del Kosovo all’interno dell’UE, è di fondamentale importanza che gli operatori economici migliorino la qualità dei loro prodotti in modo tale da poter soddisfare gli standard e i requisiti di sicurezza europei. Nel settore del commercio dei prodotti agricoli, un fattore decisivo è che le autorità kosovare portino avanti l’allineamento della legislazione agli standard veterinari e fitosanitari europei al fine di garantire l’accesso dei produttori ai mercati europei. La recente istituzione dell’Agenzia per la standardizzazione rappresenta uno sviluppo gradito, ma sono necessari ulteriori sforzi nell’ambito della misurazione, della standardizzazione, dell’attività di verifica, delle garanzie di qualità, della certificazione e dell’accreditamento.

PARERE della commissione per gli affari esteri (12.9.2006)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo
(COM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS))

Relatore per parere (*): Joost Lagendijk(*) Cooperazione rafforzata tra le commissioni − articolo 47 del regolamento

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 9

(9) Sebbene dopo il conflitto l’attività economica sia ripresa, il Kosovo è ad un basso livello di sviluppo economico. Il Kosovo non è in grado di contrarre prestiti né a livello interno, né sul mercato finanziario internazionale e con il suo attuale status non può diventare membro delle istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto non può beneficiare dei prestiti connessi ai loro programmi.

(9) Sebbene dopo il conflitto l’attività economica sia ripresa, il Kosovo è ad un basso livello di sviluppo economico. Il Kosovo non è in grado di contrarre prestiti né a livello interno, né sul mercato finanziario internazionale e con il suo attuale status non può diventare membro delle istituzioni finanziarie internazionali. Pertanto non può beneficiare dei prestiti connessi ai loro programmi. Lo svantaggio della mancanza di uno status internazionale richiede un sostegno finanziario continuo da parte dell'Unione europea.

Motivazione

È evidente che l'attuale mancanza di uno status rappresenti un notevole svantaggio per la regione, che non è in grado di ottenere prestiti da organizzazioni finanziarie internazionali per far fronte a necessità impreviste. La comunità internazionale, e in particolare l'Unione europea, dovrebbero intervenire per risolvere tale problema.

Emendamento 2

Considerando 11 bis (nuovo)

(11 bis) L'assistenza finanziaria al Kosovo dovrebbe tuttavia essere subordinata all'elaborazione, con il sostegno delle istituzioni finanziarie internazionali, di un piano di sviluppo economico a lungo termine, esaustivo e realistico, nel pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani, ivi compreso il rispetto delle minoranze e dei principi fondamentali dello Stato di diritto, nonché di una strategia contro la corruzione, circostanziata e dotata di risorse finanziarie adeguate.

Motivazione

Il relatore per parere è convinto che l'UE dovrebbe esercitare pressioni maggiori sulle autorità del Kosovo per promuovere un maggiore rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani e per assicurare che l'assistenza internazionale sia utilizzata per continuare e rafforzare lo sviluppo economico a lungo termine del Kosovo. Bisognerebbe agire contro certo compiacimento che sembra prevalere nella regione, in particolare per quanto riguarda il suo futuro status, questione che molti ritengono separata dall'applicazione delle norme dell'ONU e, più in particolare, indipendente da effettivi progressi in termini di rispetto dei diritti delle minoranze.

Emendamento 3

Considerando 13

(13) Questo sostegno finanziario dovrebbe essere fornito dopo aver verificato che le condizioni finanziarie ed economiche che devono essere concordate con le autorità del Kosovo al momento dell’approvazione della presente decisione del Consiglio possano essere soddisfatte in modo adeguato.

(13) Questo sostegno finanziario dovrebbe essere fornito dopo aver verificato che le condizioni che devono essere concordate con le autorità del Kosovo al momento dell’approvazione della presente decisione del Consiglio possano essere soddisfatte in modo adeguato. La Commissione deve a tal fine mettere a punto dei parametri di valutazione con cui misurare il rispetto delle succitate condizioni. La continuazione del sostegno finanziario sarà subordinata a progressi effettivi nel raggiungimento dei parametri.

Motivazione

I criteri che sottostanno al sostegno finanziario comunitario al Kosovo non devono essere puramente finanziari ed economici, ma dovrebbero comprendere i temi citati nell'emendamento concernente il considerando 11 bis. Dovrebbero essere altresì accompagnati da chiari parametri che consentano alla Commissione di valutare i risultati ottenuti dalle autorità del Kosovo.

Emendamento 4

Articolo 2, paragrafo 1

Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità del Kosovo le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Previa consultazione del comitato economico e finanziario, la Commissione è abilitata a negoziare con le autorità del Kosovo le condizioni cui è subordinata l’assistenza in oggetto, che verranno fissate in un memorandum d’intesa. Le condizioni devono essere compatibili con gli accordi o le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 2, e includono un piano di sviluppo economico a lungo termine, esaustivo e realistico, il pieno rispetto delle norme internazionali in materia di democrazia e di diritti umani, compreso il rispetto delle minoranze e dei principi fondamentali dello Stato di diritto, nonché una strategia contro la corruzione, circostanziata e dotata di risorse finanziarie adeguate.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 11 bis (nuovo).

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2

La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni finanziarie e di politica economica di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall’erogazione della precedente rata.

La seconda rata ed eventuali rate successive vengono erogate purché vengano osservate in modo soddisfacente le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e non prima di tre mesi dall’erogazione della precedente rata. Il rispetto di tali condizioni sarà misurato con l'ausilio dei parametri descritti nel memorandum d'intesa di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 13.

Emendamento 6

Articolo 5

Almeno una volta all’anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente.

Almeno una volta all’anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione, sull’attuazione della presente decisione nel corso dell’anno precedente. La relazione fa specifico riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, paragrafo 2.

Motivazione

Si veda la motivazione dell'emendamento al considerando 13.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

 

Riferimenti

(COM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS))

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

AFET

15.6.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

6.7.2006

Relatore per parere
  Nomina

Joost Lagendijk

30.5.2006

Esame in commissione

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Approvazione

12.9.2006

Esito della votazione finale

+ :
– :
0 :

43

 

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Panagiotis Beglitis, Bastiaan Belder, Monika Beňová, Paul Marie Coûteaux, Véronique De Keyser, Giorgos Dimitrakopoulos, Maciej Marian Giertych, Jana Hybášková, Anna Ibrisagic, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut Kuhne, Joost Lagendijk, Vytautas Landsbergis, Cecilia Malmström, Pasqualina Napoletano, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Vural Öger, Alojz Peterle, Tobias Pflüger, João de Deus Pinheiro, Mirosław Mariusz Piotrowski, Bernd Posselt, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, Libor Rouček, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, György Schöpflin, Gitte Seeberg, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Paavo Väyrynen, Inese Vaidere, Geoffrey Van Orden, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Irena Belohorská, Proinsias De Rossa, Alexandra Dobolyi, Lilli Gruber, Tunne Kelam, Csaba Sándor Tabajdi, Marcello Vernola

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Kyriacos Triantaphyllides

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

PARERE della commissione per i bilanci (13.9.2006)

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo
(COM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS))

Relatore per parere: Janusz Lewandowski

BREVE MOTIVAZIONE

Lo scopo di questa proposta è di fornire assistenza macrofinanziaria al Kosovo per un importo di 50 milioni di euro.

Non è disponibile alcuno "strumento" finanziario per l'assistenza macrofinanziaria. Ogni programma è istituito su base individuale con atti legislativi a norma dell'articolo 308 del trattato CE mediante decisione del Consiglio. Il Parlamento è consultato per parere.

Il relatore per parer ritiene opportuno sottolineare due aspetti: in primo luogo questa assistenza sarebbe finanziata con stanziamenti d'impegno iscritti nel bilancio 2006. Tuttavia, attualmente (luglio 2006) sono disponibili soltanto 37 milioni di euro alla linea concernente l'assistenza macrofinanziaria. Occorre pertanto affermare chiaramente che l'accordo sull'assistenza da concludere con le autorità kosovare per il 2006 dovrebbe naturalmente essere coperto da stanziamenti d'impegno disponibili nel bilancio di tale anno.

Se necessario, potrebbe essere concluso un secondo accordo di assistenza (come confermato dalla Commissione nella motivazione) da imputare al bilancio 2007.

È possibile che la Commissione proponga uno storno nella seconda parte del 2006 per rafforzare la dotazione della linea in questione. Se approvata, tale proposta permetterebbe la conclusione di un unico accordo nel 2006 (coperto dagli impegni rafforzati del bilancio 2006), ma il risultato della domanda di storno non può essere dato per scontato.

In secondo luogo, nella proposta, all'articolo 1, paragrafo 3 è menzionato un periodo di due anni per la disponibilità dell'assistenza finanziaria. Nello stesso paragrafo si propone anche che tale disponibilità venga prorogata di un anno (fino a tre anni) mediante una decisione della Commissione previa consultazione soltanto del Consiglio sulla base della procedura della comitatologia. Questo non sembra accettabile e non è conforme alle precedenti decisioni sull'assistenza macrofinanziaria. Se la Commissione desidera prorogare tale periodo potrebbe, come è avvenuto altre volte, presentare una proposta per chiedere una proroga di un anno della decisione.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione[1]Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Articolo 1, paragrafo 1

1. La Commissione fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuto a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenendo lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitando la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e facendo fronte alle esigenze degli investimenti pubblici.

1. La Commissione fornisce al Kosovo un’assistenza finanziaria eccezionale in forma di aiuti a fondo perduto per un importo massimo di 50 milioni di EUR al fine di alleviare le difficoltà finanziarie del Kosovo, sostenendo lo sviluppo di un quadro economico e di bilancio solido, facilitando la continuazione e il rafforzamento delle funzioni amministrative essenziali e facendo fronte alle esigenze degli investimenti pubblici.

Motivazione

Non sono sufficienti gli stanziamenti d'impegno disponibili nella corrispondente linea di bilancio per finanziare un aiuto di 50 milioni di euro. Può pertanto essere necessario firmare un secondo accordo di assistenza (da finanziare mediante stanziamenti 2007) per raggiungere l'importo finale.

Emendamento 2

Articolo 1, paragrafo 3

3. L’assistenza finanziaria della Comunità viene messa a disposizione per due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore del memorandum d’intesa di cui all’articolo 2, paragrafo 1. Tuttavia, se le circostanze lo richiedono, la Commissione, previa consultazione del comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

soppresso

Motivazione

Il periodo di disponibilità in passato dipendeva sempre dalla validità della base giuridica (la presente decisione). Se la Commissione desidera prorogare questo periodo da due a tre anni, dovrebbe presentare una proposta per prorogare di un anno la base giuridica. Non sembra opportuno che questo venga deciso mediante la procedura di comitatologia. Una nuova durata per questa decisione è stata prevista all'emendamento 3.

Emendamento 3

Articolo 6

 

La decisione rimane in vigore per un periodo di due anni a partire da tale data.

Motivazione

Cfr. emendamento 2.

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un'assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

Riferimenti

COM(2006)0207 – C6‑0171/2006 – 2006/0068(CNS))

Commissione competente per il merito

INTA

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

BUDG
15.6.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Janusz Lewandowski

5.7.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

11.7.2006

12.9.2006

 

 

 

Approvazione

12.9.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

20

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Hynek Fajmon, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

PROCEDURA

Titolo

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla concessione di un’assistenza finanziaria eccezionale al Kosovo

Riferimenti

COM(2006)0207 – C6-0171/2006 – 2006/0068(CNS)

Consultazione del PE

6.6.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

INTA
15.6.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG
15.6.2006

AFET
15.6.2006

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

AFET

6.7.2006

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Erika Mann

30.5.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Procedura semplificata – decisione

 

Contestazione della base giuridica
  Parere JURI

 

 

 

Modifica della dotazione finanziaria
  Parere BUDG

 

 

 

Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula

 

Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula

 

Esame in commissione

19.6.2006

13.7.2006

 

 

 

Approvazione

12.9.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

24

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Erika Mann, Helmuth Markov, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Margrietus van den Berg, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels, Maria Martens, Antolín Sánchez Presedo, Mauro Zani

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Filip Kaczmarek

Deposito 

19.9.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.