– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0091 )(1),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 159, paragrafo 3, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0082/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per il commercio internazionale e della commissione per i bilanci A6-0385/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Trattino 2 bis (nuovo)
- visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1,
1 GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Emendamento 2
Considerando 1
(1) Nonostante l’effetto positivo generale della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, è opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
(1) Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, essa può anche comportare conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati di determinati settori. E' pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità, che conduce negoziati in sede OMC, dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
Emendamento 3
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) È necessario salvaguardare i valori e il modello sociale europei nel commercio estero, promuovendo lo sviluppo di un mercato esterno equo. Gli effetti negativi della globalizzazione vanno affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale, mirante ad instaurare elevate norme sociali ed ambientali su scala mondiale. L'assistenza accordata dal FEG deve essere di natura dinamica e suscettibile di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.
Motivazione
La solidarietà, la difesa dei diritti sociali e un mercato aperto, ma equo, sono gli elementi che accompagnano la politica commerciale esterna dell'UE e, come tali, devono essere promossi in tutti i suoi interventi nel commercio mondiale.
Emendamento 4
Considerando 1 ter (nuovo)
(1 ter) La Commissione deve effettuare sforzi maggiori e continui nell'ambito del monitoraggio, della ricerca e dell'informazione per comprendere il fenomeno della dislocazione in tutta la sua ampiezza; tali sforzi devono includere analisi dell'impatto delle dislocazioni competitive sull'industria comunitaria, programmi adeguati di raccolta di dati sull'evoluzione della quantità e della composizione settoriale dei posti di lavoro dislocati, un'analisi precisa dei costi economici della dislocazione (compresa una valutazione delle perdite di introiti fiscali e dei costi sociali per assistere i lavoratori licenziati), dei dati sul reimpiego dei lavoratori e sui loro nuovi livelli di retribuzione, nonché un'analisi degli effetti più ampi sulle comunità.
Motivazione
Previsioni di allerta rapide e dati sull'impatto della dislocazione sono gli strumenti di cui la Comunità necessita per mettere a punto risposte politiche adeguate.
Emendamento 5
Considerando 2
(2) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti o settori che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica.
(2) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori,territori o bacini occupazionali che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica.
Motivazione
Taluni bacini occupazionali possono subire gravi perturbazioni economiche senza che peraltro venga colpito un particolare settore.
Gli effetti della globalizzazione possono variare molto da una regione all'altra, non soltanto per quanto riguarda un settore di attività. I divari territoriali esistenti possono essere accentuati da una perturbazione legata alla globalizzazione e pertanto occorre valutare gli effetti delle delocalizzazioni su scala territoriale.
Emendamento 6
Considerando 3
(3) Le azioni previste dal presente regolamento devono essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sulle zone più gravemente colpite della Comunità.
(3) Le azioni previste dal presente regolamento devono essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sui lavoratori delle regioni e dei settori economici più gravemente colpiti della Comunità. Una siffatta perturbazione non si concentra necessariamente in un unico Stato membro. In tali circostanze eccezionali, gli Stati membri hanno la possibilità di presentare congiuntamente una domanda di assistenza a titolo del FEG.
Emendamento 7
Considerando 4
(4) Le attività del FEG devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all’acquis comunitario.
(4) Le attività del FEG devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all’acquis comunitario, in particolare per quanto riguarda gli interventi dei Fondi strutturali, apportando un reale valore aggiunto alle politiche sociali della Comunità.
Motivazione
Il FEG deve servire a promuovere il modello sociale europeo.
Emendamento 8
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) L'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 è applicabile dal 1° gennaio 2007. Il paragrafo 28 dell'Accordo fissa il quadro finanziario del FEG;
Motivazione
Dal momento che il quadro finanziario del FEG è determinato in ampia misura dall'AII, il regolamento risulterebbe più preciso facendovi chiaro riferimento.
Emendamento 9
Considerando 5
(5) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento non devono beneficiare dell’aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità.
(5) Le azioni specifiche finanziate nell'ambito del presente regolamento non devono beneficiare dell’aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia auspicabile un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si devono evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.
Emendamento 10
Considerando 6
(6) L’aiuto comunitario deve essere concesso unicamente su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione deve garantire la parità di trattamento delle domande presentate dagli Stati membri.
(6) L’aiuto comunitario deve essere concesso unicamente su richiesta dello o degli Stati membri interessati. La Commissione deve garantire la parità di trattamento delle domande presentate dagli Stati membri senza peraltro instaurare un sistema di quote.
Motivazione
Deve poter essere possibile il trattamento di dossier transfrontalieri.
Emendamento 11
Considerando 8
(8) Lo Stato membro rimane responsabile dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni finanziate dalla Comunità, in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Lo Stato membro deve giustificare l’utilizzo del contributo finanziario ottenuto.
(8) LoStato membro o, nel caso di azioni transfrontaliere, gli Stati membri dell'attuazione del contributo finanziario e della gestione e del controllo delle azioni finanziate dalla Comunità, in conformità al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. Lo o gli Stati membri devono sempre giustificare l’utilizzo del contributo finanziario ottenuto e, laddove possibile, analizzare le prestazioni e i risultati conseguiti con le azioni.
Motivazione
È importante avere un monitoraggio delle azioni del FEG soprattutto per sapere se la dotazione sufficiente.
Emendamento 12
Considerando 8 bis (nuovo)
8 bis. L'European Observatory of Change, con sede a Dublino pubblica studi utili ai fini di una migliore comprensione dei cambiamenti economici e sociali in Europa. L'Osservatorio, che opera avvalendosi di esperti di settore, si concentra sui mutamenti delle strutture commerciali attesi, previsti o contemplati. L'osservatorio potrebbe assistere la Commissione europea e gli Stati membri interessati nello svolgimento di analisi quantitative e qualitative e aiutarli a valutare le domande di assistenza FEG.
Emendamento 13
Considerando 9
(9) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati in modo sufficientedagli Stati membrie possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.
(9) Poiché gli obiettivi di solidarietà previsti possono essere realizzati in modo migliore a livello dell'Unione europea piuttosto che a livello nazionale o regionale, a motivo della dimensione europea dei licenziamenti e degli effetti dell’azione in risposta a una grave crisi economica e sociale, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.
Motivazione
Sicuramente la risposta alle crisi innescate da profondi cambiamenti nella struttura del commercio mondiale compete, in primo luogo, alle autorità di ogni singolo Stato membro, a livello nazionale, regionale e locale. Tuttavia il Fondo sarà concentrato sui casi di licenziamenti che assumono una dimensione europea, a causa della loro gravità e del loro impatto sul territorio in cui ha sede l'impresa (o le imprese) all'origine della perdita di posti di lavoro. Il Fondo rappresenta dunque un segno di solidarietà europea e un complemento agli sforzi degli Stati membri. Il sostegno del Fondo dovrebbe contribuire a rendere la solidarietà europea più visibile agli occhi dei lavoratori coinvolti e più in generale dei cittadini dell'Unione.
Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 1
1. Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in appresso denominato “FEG”, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull’economia regionale o locale.
1. Al fine di stimolare la crescita economica e la creazione di posti di lavoro nell'Unione europea, il presente regolamento istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in appresso denominato “FEG”, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale dovute alla globalizzazione, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sui settori secondario e terziario dell’economia transnazionale, nazionale, regionale o locale.
Motivazione
Per il settore agricolo è opportuno ricorrere agli strumenti specifici della PAC.
Emendamento 15
Articolo 1, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Il periodo di applicazione è legato alla durata del Quadro finanziario applicabile dal 2007 a fine 2013.
Motivazione
Manca un riferimento alla durata del fondo. L'articolo 20 parla soltanto di una revisione.
Il FEG rientrerà nella revisione globale delle spese e delle risorse dell'UE (del quadro finanziario) denominata "Rewiew" e prevista dall'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria del 17 maggio 2006.
Emendamento 16
Articolo 1, paragrafo 2
2. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori colpiti da licenziamenti per motivi economici.
2. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori colpiti da licenziamenti per motivi connessi alla globalizzazione.
Emendamento 17
Articolo 2
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento massiccio delle importazioni nell’UE, un calo progressivo della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento notevole delle importazioni nell’UE, un brusco calo della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
a) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti di un’impresa, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o produttori a valle di tale impresa, in una regione in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
a) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti di un’impresa, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o produttori a valle di tale impresa,
oppure
oppure
b) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della NACE, che rappresenta almeno l’1% dell'occupazione regionale misurata al livello NUTS II.
b) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti, per un periodo di 12 mesi, di una o più imprese, soprattutto piccole e medie, di un settore NACE 2 in una regione di livello NUTS II;
b bis) In mercati del lavoro di piccole dimensioni o in circostanze eccezionali, debitamente motivate dallo o dagli Stati membri interessati, una richiesta di contributo del FEG potrà essere considerata ammissibile anche se le condizioni fissate alle lettere a) e b) non sono interamente soddisfatte, qualora i licenziamenti - non inferiori a 500 - abbiano un'incidenza molto grave sull'occupazione e sull'economia locale. L'importo cumulato dei contributi a titolo di dette circostanze eccezionali non può eccedere ogni anno il 20% delle spese del FEG.
Emendamento 18
Articolo 3, alinea
Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento è destinato a sovvenzionare azioni facenti parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori licenziati, comprendenti:
Il contributo finanziario di solidarietà europea erogato a titolo del presente regolamento è destinato a sovvenzionare misure attive per il mercato del lavoro che possano far parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori licenziati, comprendenti in particolare:
Emendamento 19
Articolo 3, lettera a)
a) misure attive per il mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;
a) l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione, e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, la certificazione dell'esperienza acquisita, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità, l’aiuto alle attività professionali autonome,alla messa in opera di progetti cooperativi, alla ripresa di attività imprenditoriali e ai microcrediti.
Emendamento 20
Articolo 3, lettera b)
b) integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione nonché le maggiorazioni di salario temporanee per i lavoratori di età superiore a 50 anni, che accettano di essere reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello di retribuzione inferiore.
b) integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione;
b bis) incentivi anche di natura finanziaria, in particolare per i lavoratori sfavoriti o più anziani, a rimanere nel mercato del lavoro.
Emendamento 21
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)
Il FEG non finanzia misure passive di protezione sociale.
Motivazione
La terminologia proposta inizialmente dà l'impressione che non si possano finanziare misure passive di protezione. Secondo il documento SEC(2006)0314 non è questo il caso e l'emendamento intende sottolinearlo.
Emendamento 22
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, l’indicazione del numero di licenziamenti e una spiegazione della natura imprevedibile di questi licenziamenti;
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti programmati e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale eun’indicazione del numero di licenziamenti;
Emendamento 23
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
b) l’identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali) che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
b) l’identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali), dei fornitori o dei produttori a vallee dei settori che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
Motivazione
Nel monitorare le fluttuazioni e l'evoluzione dell'economia, è più importante identificare l'insieme dei settori interessati dai mutamenti anziché le singole imprese.
Emendamento 24
Articolo 5, paragrafo 2, lettera c)
c) l’impatto previsto dei licenziamenti sull’occupazione locale, regionale o nazionale;
c) una descrizione del territorio interessato e delle sue autorità regionali o locali e di altri soggetti interessati e l’impatto previsto dei licenziamenti sull’occupazione locale o regionale;
Emendamento 25
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d)
d) leazioni specifiche da finanziare e la stima dettagliata dei loro costi, ivi compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali;
d) il pacchetto coordinato di servizi personalizzati da finanziare e la stima dettagliata dei suoi costi, ivi compresa la sua complementarità con le azioni finanziate dai fondi strutturali nonché le informazioni relative ad azioni obbligatorie in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi;
Emendamento 26
Articolo 5, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)
d bis) l'indicazione delle condizioni retributive e del periodo in cui si prevede di versare l'eventuale integrazione salariale,
Emendamento 27
Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)
f) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;
f) la risposta delle parti sociali consultate;
Emendamento 28
Articolo 5, paragrafo 3
3. Tenendo conto delle misure adottate dagli Stati membri e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo, in appresso denominato “FSE”, le informazioni di cui al paragrafo 2 devono comprendere una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall’autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.
3. Tenendo conto delle misure adottate dagli Stati membri, dalle regioni, dalle parti sociali e dalle imprese interessate in forza della legislazione nazionale o di contratti collettivi e in particolare delle azioni finanziate dal Fondo sociale europeo, in appresso denominato “FSE”, le informazioni di cui al paragrafo 2 devono comprendere una descrizione sintetica delle misure adottate o previste dall’autorità nazionale e dalle imprese interessate nonché una stima dei loro costi.
Motivazione
Occorre fare specifico riferimento alle regioni in quanto, come rilevato nel regolamento in esame, costituiscono l'epicentro della relativa disciplina (si vedano tra l'altro le indicazioni di cui al considerando 3 "… il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sulle zone più gravemente colpite della Comunità").
Emendamento 29
Articolo 5, paragrafo 4
4. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello geografico più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.
4. Lo Stato membro o gli Stati membri interessati trasmettono alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello territoriale più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.
Emendamento 30
Articolo 5, paragrafo 5
5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta, in cooperazione con lo Stato Membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.
5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta, in consultazione con lo Stato Membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.
Motivazione
Occorre delineare correttamente il ruolo di ciascuno. Guardiana dei trattati e dell'interesse generale, la Commissione valuta se le condizioni di erogazione sono soddisfatte, poi spetta ai due rami dell'autorità di bilancio esprimersi. Gli Stati membri presentano i fascicoli.
Emendamento 31
Articolo 5, paragrafo 6
6. La Commissione assicura il trattamento paritario delle domande presentate dagli Stati membri.
6. La Commissione assicura il trattamento paritario delle domande di cui al paragrafo 1, senza tuttavia instaurare un sistema di quote.
Motivazione
Va precisato chiaramente che il trattamento paritario dipende dal contenuto dei fascicoli, non dalle pressioni degli Stati membri o dall'origine nazionale del fascicolo. In ogni caso l'autorità di bilancio avrà sempre l'ultima parola e la possibilità di reagire se la provenienza dei fascicoli si concentra troppo in pochi Stati membri.
Emendamento 32
Articolo 6, paragrafo 2
2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
2. L’aiuto del FEG completa e non sostituisce le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale. In conformità al paragrafo 5, esse possono includere azioni cofinanziate dai Fondi strutturali.
Motivazione
Come indicato ai considerando 4 e 5, la complementarità e il coordinamento con azioni cofinanziate dai Fondi strutturali possono rafforzare la coerenza dell'assistenza a titolo del FEG e di altre politiche comunitarie.
Emendamento 33
Articolo 6, paragrafo 3
3. Le azioni che beneficiano di un contributo finanziario del FEG sono compatibili con il trattato e con gli atti adottati conformemente alle sue disposizioni.
3. L'assistenza del FEG offre solidarietà e sostegno a singoli lavoratori licenziati a seguito di cambiamenti strutturali del commercio mondiale. Il FEG non finanzia la ristrutturazione di imprese o settori.
Emendamento 34
Articolo 6, paragrafo 5
5. Lo Stato membro si assicura che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.
5. Lo Stato membro si assicura che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG possano essere complementari agli aiuti daaltri strumenti finanziari comunitari, segnatamente il Fondo Sociale Europeo.
Emendamento 35
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Per l'esecuzione dell'aiuto del FEG non è necessario un livello amministrativo supplementare.
Motivazione
Per evitare la creazione di ulteriori organi burocratici, si propone di utilizzare per l'esecuzione le strutture esistenti del FSE.
Emendamento 36
Articolo 7
7. La Commissione e gli Stati membri promuovono la parità tra uomini e donne e si assicurano che non esistano, nell’accesso al sostegno del FEG, discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.
7. La Commissione e gli Stati membri assicurano la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere viene favorita nel corso delle varie fasi di attuazione del FEG.
La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, nelle varie fasi di esecuzione del FEG e in particolare nell'accesso al Fondo.
Motivazione
L'emendamento allinea la clausola di non discriminazione alla formulazione dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio che stabilisce disposizioni generali sul FESR, il FES e il Fondo di coesione.
Emendamento 37
Articolo 8, paragrafo 1
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento. Il FEG è utilizzato anche per creare su Internet uno sportello unico europeo che offra ampio accesso alle informazioni sul FEG e una guida sulla presentazione delle domande nonché informazioni aggiornate sulle domande accettate e quelle respinte, mettendo il luce il ruolo dell'autorità di bilancio.
Emendamento 38
Articolo 9
Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L’informazione è destinata ai lavoratori licenziati e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.
Lo Stato membro informai lavoratori interessati, le associazioni e gli enti locali e regionali, le parti sociali, i mezzi di informazione e la società civile organizzata del FEG e dell'origine comunitaria di tale fondo. La Commissione assicura che tale adempimento informativo da parte dello Stato configuri un obbligo da specificare in modo dettagliato nella decisione di concessione del contributo finanziario di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Emendamento 39
Articolo 10, paragrafi 1 e 2
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di licenziamenti, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione stabilisce il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario da concedere entro i limiti delle risorse disponibili.
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di lavoratori da sostenere, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione valuta a propone il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario che può essere concesso entro i limiti delle risorse disponibili.
L’importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d).
L’importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d).
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia al più presto la procedura di cui all'articolo 12.
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia immediatamente la procedura di cui all'articolo 12.
Emendamento 40
Articolo 11
Le spese sono ammissibili per un contributo del FEG a partire dalla data in cui uno Stato membro inizia a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati, a seguito dell’annuncio di licenziamenti collettivi.
Le spese sono ammissibili per un contributo del FEG a partire dalla(e) data(e) in cui uno Stato membro inizia a prestare servizi personalizzati ai lavoratori interessati, secondo il disposto dell'articolo 5, lettera e).
Emendamento 41
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Procedura di bilancio
1. Le modalità del FEG sono conformi alle disposizioni dell'articolo 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 e alle sue eventuali revisioni.
2. Gli stanziamenti relativi al FEG sono iscritti nel bilancio generale dell'Unione europea come accantonamenti nell'ambito della normale procedura di bilancio non appena la Commissione abbia individuato margini sufficienti e/o cancellato impegni. Gli importi sono prelevati, nel seguente ordine, da:
Il nuovo titolo riflette meglio il contenuto dell'articolo (in linea con l'emendamento 8).
Emendamento 43
Articolo 12, paragrafi 1 e 2
Se ritiene che debba essere concesso un contributo finanziario del FEG, la Commissione trasmette all’autorità di bilancio una proposta di autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti all’importo stabilito conformemente all’articolo 10.
Se ritiene che debba essere concesso un contributo finanziario del FEG, la Commissione trasmette all’autorità di bilancio una proposta di autorizzazione degli stanziamenti corrispondenti all’importo stabilito conformemente all’articolo 10 nonché una richiesta di storno dell'importo alla linea di bilancio del FEG. Le proposte possono essere raggruppate.
Gli storni attinenti al FEG sono eseguiti in conformità all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1605/2002.
La proposta di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
La proposta di cui al primo comma comprende i seguenti elementi:
a) la valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, insieme ad una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione;
a) la valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, insieme ad una sintesi delle informazioni su cui si basa tale valutazione;
b) le prove che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2;
b) le prove che sussistono le condizioni di cui all'articolo 2 e all'articolo 6;
c) i motivi che giustificano gli importi proposti.
c) i motivi che giustificano gli importi proposti.
2. La Commissione presenta le proposte per lotti all’autorità di bilancio.
2. Contestualmente alla presentazione della sua proposta, la Commissione avvia una procedura di trilogo, eventualmente in forma semplificata, al fine di ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al FEG e sull'importo richiesto.
Il 1° luglio di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.
2 bis. Il 1° settembre di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.
Emendamento 44
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora l'importo annuale massimo assegnato al FEG non sia stato esaurito e qualora sia soddisfatto il criterio di cui al paragrafo 2 bis, le disposizioni del paragrafo 3 vanno sempre osservate, in stretta conformità al presente regolamento.
Motivazione
È necessario prevedere la salvaguardia delle legittime aspettative nei casi in cui tutti i criteri di ammissibilità siano soddisfatti, garantendo sempre il finanziamento.
Emendamento 45
Articolo 13, paragrafo 1
1. In seguito all’adozione della decisione in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione versa il contributo finanziario allo Stato membro in un'unica rata.
1. In seguito all’adozione della decisione in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione versa, di norma entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro in un'unica rata.
Motivazione
È importante che il FEG intervenga con la massima tempestività stante le difficili situazioni da finanziare. Sembra appropriato un breve termine di intervento di quindici giorni, che peraltro è stato proposto dal Parlamento europeo nella sua relazione sul Fondo di solidarietà (prima lettura, relazione BEREND, A6-123/2006).
Emendamento 46
Articolo 15, paragrafo 1
1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, nonché un rendiconto giustificante le spese e indicante, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.
1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, datisul numero di persone che grazie ai contributi del FEG hanno ottenuto un impiego a tempo indeterminato, nonché un rendiconto giustificante le spese e indicante, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.
Emendamento 47
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis. Gli Stati membri mettono in atto un sistema di valutazione, tale che dall'inizio del periodo di sostegno sia possibile seguire gli effetti delle varie misure.
Emendamento 48
Articolo 16, paragrafo 1
1. A decorrere dal 2008 ed entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate e la chiusura del contributo finanziario concesso.
1. A decorrere dal 2008 ed entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'annoprecedente. La relazione si concentra principalmente sui risultati ottenuti dal FEGe contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate, compresa la loro complementarità con le azioni finanziate dai Fondi strutturali, in particolare dal FES, e la chiusura del contributo finanziario concesso. Essa documenta inoltre le domande respinte per mancanza di stanziamenti sufficienti o in quanto non ammissibili.
Emendamento 49
Articolo 16, paragrafo 2
2. La relazione è trasmessa per informazione alle parti sociali.
2. La relazione è trasmessa per informazione al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
Motivazione
Nel settore occorrerà mantenere un'ampia concertazione e dimostrare trasparenza nei confronti delle istituzioni europee e delle parti sociali coinvolte direttamente nella riuscita del progetto.
Emendamento 50
Articolo 17, paragrafo 1, alinea
La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri:
La Commissione effettua di propria iniziativa e in stretta cooperazione con il Parlamento europeo, gli Stati membri e le parti sociali:
Emendamento 51
Articolo 17, paragrafo 1, lettera b)
b) una valutazione ex post.
b) una valutazione ex post, entro il 31 dicembre 2014, con l'assistenza di esperti esterni, onde misurare l'impatto del FEG e il suo valore aggiunto.
Motivazione
Il valore aggiunto europeo del FEG dovrà costituire un elemento essenziale ai fini della valutazione del progetto.
Emendamento 52
Articolo 17, paragrafo 2
2. I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione all’autorità di bilancio e alle parti sociali.
2. I risultati della valutazione sono trasmessi per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali.
Emendamento 53
Articolo 18, paragrafo 1
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell’aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, essi adottano le seguenti misure:
1. Fatta salva la responsabilità della Commissione per l’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, gli Stati membri sono responsabili in prima istanza della gestione delle azioni che beneficiano dell’aiuto del FEG, nonché del controllo finanziario di tali azioni. A tal fine, essi adottano le seguenti misure
a) verificare la messa in opera e l’applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
a) verificare al momento opportuno la messa in opera e l’applicazione di meccanismi di gestione e di controllo tali da garantire un utilizzo efficace e corretto dei fondi comunitari, conformemente ai principi di una sana gestione finanziaria;
b) verificare la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
b) verificare al momento opportuno la corretta esecuzione delle azioni finanziate;
c) assicurarsi che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
c) assicurarsi al momento opportuno che le spese finanziate si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari;
d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati applicando, se del caso, interessi di mora. Gli Stati membri notificano tali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell’evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.
d) prevenire, individuare e rettificare le irregolarità e recuperare gli importi indebitamente versati applicando, se del caso, interessi di mora. Gli Stati membri notificano al momento opportuno tali irregolarità alla Commissione e la tengono al corrente dell’evoluzione delle procedure amministrative e giudiziarie.
Emendamento 54
Articolo 18, paragrafo 3, comma 1
3. Nell’esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio.
3. Nell’esercizio della sua competenza in materia di esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, la Commissione adotta tutti i provvedimenti necessari per verificare che le azioni finanziate siano svolte nel rispetto dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficiente, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio. Spetta a ciascun Stato membro verificare l'esistenza e il buon funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo; la Commissione deve verificare l'effettiva esistenza di tali sistemi.
Emendamento 55
Articolo 20, comma 1 bis (nuovo)
Inoltre, al momento di predisporre, entro il 2009, la relazione sul funzionamento dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006, di cui alla Dichiarazione n. 1 dell'accordo, la Commissione europea potrà presentare proposte volte a modificare le disposizioni dell'accordo interistituzionale relative al FEG.
Emendamento 56
Articolo 20, comma 2
Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono in ogni caso a una revisione del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.
Il Parlamento europeo e il Consiglio procedono a una revisione e se del caso al rinnovo del presente regolamento entro il 31 dicembre 2013.
Motivazione
Il rinnovo del Fondo e le sue condizioni dipenderanno dal contenuto delle prossime prospettive finanziarie, che entreranno in vigore a partire dal 2014.
(*) Cooperazione rafforzata fra commissioni – Articolo 47 del regolamento
am
BREVE MOTIVAZIONE
Decisioni del Consiglio e disposizioni dell'AII sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)
La decisione di istituire il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione è stata presa dal Consiglio nel dicembre 2005, il quale ha anche deciso che l'importo massimo non può eccedere i 500 milioni EUR e che sarà finanziato tramite sottoutilizzazioni rispetto ai massimali di bilancio (.. ) e/o da stanziamenti che sono stati annullati.
Gli aspetti di bilancio e la creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono stati definiti anche dal nuovo "Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria" (AII) del 17 maggio 2006(1), che entrerà in vigore il 1° gennaio 2007. Dal momento che le disposizioni corrispondenti non sono state riprese dalla proposta di regolamento, è necessario farvi riferimento per spiegare il quadro finanziario del FEG.
Il paragrafo 28 dell'Accordo interistituzionale specifica che:
- il Fondo non può superare un importo annuo massimo di 500 milioni EUR (a prezzi correnti) che possono essere prelevati da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'anno precedente, e/o dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario,
- per quanto concerne la procedura:
1. gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio generale come stanziamento accantonato mediante la procedura di bilancio consueta, non appena la Commissione individua i margini e/o gli impegni sufficienti,
2. quando esistono le condizioni per mobilizzare il Fondo, la Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio: (i) una proposta per ricorrere al Fondo, (ii) una proposta di storno verso le linee di bilancio pertinenti;
3. contemporaneamente alla presentazione della proposta di decisione di ricorrere al Fondo, la Commissione avvia una procedura di consultazione a tre per ottenere l'accordo dei due rami dell'autorità di bilancio sulla necessità di ricorrere al Fondo e sull'importo necessario.
Nozione di disimpegnO
La definizione di stanziamenti non spesi ai sensi del regolamento finanziario copre gli stanziamenti non utilizzati e i disimpegni.
Stanziamenti non utilizzati: l'articolo 9, paragrafo1, stipula che "gli stanziamenti non utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti sono annullati".
Disimpegni: l'articolo 11 statuisce che: "i disimpegni conseguenti all'inesecuzione totale o parziale delle azioni alle quali gli stanziamenti sono stati assegnati, che intervengono nel corso degli esercizi successivi all'esercizio per il quale gli stanziamenti sono stati iscritti in bilancio, danno luogo all'annullamento degli stanziamenti corrispondenti".
Sulla base del livello di esecuzione di recenti esercizi (cfr. tabella in appresso) risulta che, qualora non fosse disponibile alcun margine, il FEG può essere finanziato nella sua totalità solo grazie a stanziamenti non spesi.
Stanziamenti di impegno annullati negli esercizi 2000–2005*
2000
2001
2002
2003
2004
2005*
Totale**
1
Agricoltura
246 537 977,98
1 841 360 104,36
1 053 229 479,33
361 181 235,14
311 940 802,99
147 259 108,25
3 961 508 708,65
2
Azioni strutturali
33 127 919,21
21 124 .328,39
3 024 191,88
20 411 436,38
96 657 731,34
45 625 744,88
219 971 352,08
3
Politiche interne
129 058 080,25
153 849 059 05
143.998.247,84
137 210 491,14
200 626 974,68
323 518 839,69
1.088.261.692,65
4
Azioni esterne
187 510 411,82
44 441 599,82
43 395 917,46
32 602 579,61
48 770 676,01
41 037 479,03
397 758 663,75
5
Amministrazione
69 299 562,04
46 093 789,46
33 718 819,69
28 842 84,56
129 785 893,13
106 336 444,71
414 077 373,59
6
Riserve
849 709 500,00
658 824 000,00
331 510 000,00
171 080 000,00
260 125 000,00
95 890 000,00
2 367 138 500,00
7
Strategie di pre-adesione
13 295 588,41
3 530 407,00
6 072 741,27
6 984 969,97
29 281 124,03
127 243 412,35
186 408 243,03
8
Compensazione
Totale
1 258 539 039,71
2 769 223 288,08
1 614 949 397,47
758 313 576,80
1 077 188 202,18
886 911 029,51
8 635 124 533,75
* Differenza fra gli stanziamenti di impegno iscritti in bilancio e gli stanziamenti effettivamente impegnati nel corso dell'esercizio, storni e riporti esclusi
** Dati provvisori per il 2005 (all' 1.2.2006)
Fonte: conti annuali consolidati definitivi 2000-2002, conti definitivi per il 2003 e 2004
Procedura di bilancio
Secondo la scheda finanziaria legislativa rivista della Commissione, del 20 giugno 2006, l'attuazione pratica delle disposizioni dell'AII dovrebbe avvenire in base alla procedura di seguito riportata.
L'utilizzo del "margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'esercizio precedente" (differenza fra il massimale globale per gli stanziamenti di impegno fissato nel quadro finanziario per l'anno n-1 e gli stanziamenti di impegno iscritti in bilancio per tale esercizio) e "gli stanziamenti di impegno annullati dei due anni precedenti", come previsto dall'AII, comporta importanti conseguenze per la procedura applicabile al FEG. Il bilancio può essere alimentato solamente se e quando gli importi del margine inutilizzato e gli stanziamenti di impegno annullati sono noti, ovvero:
- nella primavera dell'esercizio n-1 per gli stanziamenti di impegno annullati dell'esercizio n-2,
- nell'autunno dell'esercizio n-1 per il margine esistente al di sotto del massimale globale dell'esercizio n-1,
- nella primavera dell'esercizio n-1 per gli stanziamenti di impegno annullati dell'esercizio n-1.
Pertanto, la procedura di bilancio relativa all'utilizzo del FEG sarebbe la seguente.
Nella primavera dell'esercizio n-1, la Commissione, dopo aver individuato gli stanziamenti di impegno annullati nell'esercizio n-2, è in grado di proporre l'iscrizione degli importi corrispondenti (entro il massimale di 500 milioni EUR) nel progetto preliminare di bilancio (PPB) dell'esercizio n, oppure, al più tardi, nella lettera rettificativa al PPB, al titolo 40 "Riserve" (40 02 43 - "Riserva per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione"). Se l'importo degli stanziamenti di impegno annullati nell'esercizio n-2 è inferiore a 500 milioni EUR, si potranno iscrivere stanziamenti supplementari in riserva nell'autunno dell'esercizio n-1, al momento della seconda lettura del progetto di bilancio per l'esercizio n (una volta noto il margine disponibile per l'esercizio n-1). Infine, se il massimale di 500 milioni non è ancora stato raggiunto, la differenza può essere coperta nella primavera dell'esercizio n tramite un bilancio rettificativo, una volta individuato l'importo degli stanziamenti di impegno annullati dell'esercizio n-1.
Nel momento in cui gli stanziamenti sono iscritti nella riserva e le condizioni per la loro mobilizzazione sono ottemperate, il ricorso concreto al FEG dipende da una decisione di ricorrere al Fondo che deve essere adottata dai due rami dell'autorità di bilancio su proposta della Commissione. In caso di decisione positiva, vengono effettuati gli storni corrispondenti (dalla riserva verso la linea 04 05 01 Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione), in conformità dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento finanziario.
Come previsto dall'AII, la Commissione, nel momento in cui presenta la proposta di ricorrere al Fondo, avvia una procedura di consultazione a tre per ottenere l'accordo dell'autorità di bilancio sul ricorso al Fondo e sugli importi richiesti.
Di conseguenza, parte degli emendamenti proposti scaturiscono dalla necessità di adeguare la proposta alle disposizioni dell'AII e di farvi riferimento nel testo del regolamento così da renderlo più chiaro e più preciso.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
(1) Nonostante l’effetto positivo generale della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, è opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
(1) Nonostante gli effetti positivi della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, èinnegabile che essa comporta conseguenze negative per i lavoratori più vulnerabili e meno qualificati di taluni comparti. È pertanto opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità, preposta ai negoziati in seno all'Organizzazione mondiale del commercio, dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
Motivazione
A norma degli articoli 131-134 del trattato, la Comunità europea oltre che alla politica commerciale comune è altresì preposta ai negoziati in seno all'OMC. Tale politica commerciale comune può comportare asimmetrie in seno all'UE ossia maggiori posti di lavoro e occupazione in un settore o una regione e, in parallelo, maggiori soppressioni di lavoro e disoccupazione in un altro settore o in un'altra regione.
Emendamento 2
Considerando 4 bis (nuovo)
(4 bis) L'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1è applicabile dal 1° gennaio 2007. Il paragrafo 28 di tale Accordo fissa il quadro di bilancio del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
__________________
1GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
Motivazione
Dal momento che il quadro di bilancio del FEG è determinato in ampia misura dall'AII, il regolamento risulterebbe più preciso facendovi chiaro riferimento.
Emendamento 3
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
Nondimeno, anche in caso di inadempienza dei criteri quantitativi di cui alle lettere a) e b), la Commissione può, in casi eccezionali debitamente motivati, ritenere che uno Stato membro possa sollecitare l'intervento del FEG.
Motivazione
È tutt'altro che irrilevante inserire nel regolamento un criterio politico per la valutazione dell'ammissibilità dei candidati onde evitare che il vincolo risultante dall'esistenza di una cifra renda impossibile l'intervento del FEG in casi in cui le altre condizioni previste siano ottemperate.
Emendamento 4
Articolo 8, paragrafo 1
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,30% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
Motivazione
La percentuale prevista per le spese amministrative per il FSE ammonta allo 0,25%. Il FEG dispone di una dotazione finanziaria ben più modesta ma è comunque attuato in gestione condivisa.
Emendamento 5
Articolo 9
Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L’informazione è destinata ai lavoratori licenziati e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.
Lo Stato membro si impegna a informare i lavoratori beneficiari del FEG e il pubblico della regione interessata sul ruolo svolto dalla Comunità a loro favore.
Motivazione
La nozione di informazione appare più consona con la situazione di lavoratore in difficoltà rispetto a quella di "iniziative di pubblicità" che denota connotati commerciali.
Emendamento 6
Articolo 9, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione provvede affinché tale impegno d'informazione da parte dello Stato membro costituisca un obbligo contestuale alla decisione di concessione di cui all'articolo 12, paragrafo 3.
Motivazione
Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i principi di comunicazione sulle azioni della Comunità, definiti nel presente regolamento. Il ruolo della Comunità europea deve essere sufficientemente chiaro e visibile ed a ciò provvede lo Stato membro beneficiario del fondo.
Emendamento 7
Articolo 10
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di licenziamenti, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione stabilisce il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario da concedere entro i limiti delle risorse disponibili.
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di licenziamenti, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione stabilisce, entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda dello Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1, l’importo dell’eventuale contributo finanziario da concedere entro i limiti delle risorse disponibili.
L’importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d).
L’importo non può superare il 50% dei costi stimati complessivi di cui all’articolo 5, paragrafo 2, lettera d).
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia al più presto la procedura di cui all'articolo 12.
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12 entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda dello Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
3. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa al più presto lo Stato membro interessato.
3. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che non sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione ne informa lo Stato membro interessato entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda dello Stato membro di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
Motivazione
È importante fissare scadenze precise onde evitare che le domande pervenute siano evase con eccessiva lentezza. Ciò integra e potenzia l'emendamento 7 del relatore.
Emendamento 8
Articolo 11 bis (nuovo)
Articolo 11 bis
Procedura di bilancio
1. L'importo massimo di 500 milioni EUR può provenire dagli stanziamenti di impegno annullati nel corso dei due esercizi precedenti, esclusi quelli relativi alla rubrica 1B del quadro finanziario, e da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'esercizio precedente, nel seguente ordine:
- da stanziamenti di impegno annullati dell'esercizio n-2,
- da qualsiasi margine esistente al di sotto del massimale globale di spesa dell'esercizio n-1,
- da stanziamenti di impegno annullati dell'esercizio n.
2. Nel presentare il progetto preliminare di bilancio (PPB) dell'esercizio n, nell'aprile-maggio dell'esercizio n-1, la Commissione vi iscrive un importo di impegni provvisorio dopo aver valutato l'importo degli stanziamenti annullati dell'esercizio n-2.
3. Nel novembre dell'esercizio n-1 e prima della seconda lettura del bilancio da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, la Commissione può, se necessario, integrare l'importo provvisorio ricorrendo a stanziamenti di impegno non utilizzati disponibili entro il massimale globale di spesa dell'esercizio n-1, se possibile tramite una lettera rettificativa.
4. Qualora non sia raggiunto l'importo di 500 milioni EUR, la Commissione può proporre di iscrivere in bilancio l'importo addizionale restante, necessario per raggiungere i 500 milioni EUR, utilizzando gli stanziamenti annullati dell'esercizio n-1, tramite un bilancio rettificativo.
5. La Commissione presenta ai due rami dell'autorità di bilancio, insieme alla proposta di decisione per il ricorso al Fondo, una proposta di storno ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 1,
___________________
1 GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
Motivazione
L'emendamento intende specificare le fasi consecutive della procedura di bilancio applicabile al FEG e garantire che gli stanziamenti annullati dell'esercizio n-2 siano utilizzati in via prioritaria.
Emendamento 9
Articolo 12, Titolo
Procedura di bilancio
Procedura di concessione
Motivazione
Il nuovo titolo riflette meglio il contenuto dell'articolo (in linea con l'emendamento 8).
Emendamento 10
Articolo 12, paragrafo 2, comma 1
2. La Commissione presenta leproposte per lotti all’autorità di bilancio.
2. La Commissione presenta all’autorità di bilancio la sua proposta di ricorrere al Fondo entro due mesi dalla ricezione della domanda circostanziata di uno Stato membro. Nel contempo, essa presenta anche tutte le proposte di storno necessarie.
Motivazione
Le scadenze fissate nel regolamento contribuirebbero a evitare eccessivi ritardi nell'esame delle domande circostanziate e in sede di concessione dell'aiuto finanziario.
Emendamento 11
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2
Il 1° luglio di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.
Il 1° settembre di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.
Motivazione
Appare insufficiente lasciare solo un quarto degli stanziamenti per il secondo semestre dell'anno. L'emendamento mira a garantire la disponibilità di risorse finanziarie alla fine dell'esercizio.
Emendamento 12
Articolo 13, paragrafo 1
1. In seguito all’adozione della decisione in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione versa il contributo finanziario allo Stato membro in un'unica rata.
1. In seguito all’adozione della decisione in conformità all’articolo 12, paragrafo 3, la Commissione versa, entro quindici giorni, il contributo finanziario allo Stato membro in un'unica rata.
Motivazione
È importante che il FEG intervenga con la massima tempestività stante le difficili situazioni da finanziare. Sembra appropriato un breve termine di intervento di quindici giorni, che peraltro è stato proposto dal Parlamento europeo nella sua relazione sul Fondo di solidarietà (prima lettura, relazione BEREND, A6-123/2006).
Emendamento 13
Articolo 16, paragrafo 1, comma 1 bis (nuovo)
Tale relazione può essere corredata di una proposta di modifica del presente regolamento, con specifico riferimento alla sua dotazione di bilancio.
Motivazione
L'importo di tale fondo potrebbe essere adattato verso l'alto in funzione del fabbisogno riscontrato nel corso dei precedenti esercizi. Deve essere pertanto possibile prospettare una revisione del presente regolamento.
PROCEDURA
Titolo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Laima Liucija Andrikienė, Reimer Böge, Paulo Casaca, Gérard Deprez, Brigitte Douay, Bárbara Dührkop Dührkop, Hynek Fajmon, Szabolcs Fazakas, Markus Ferber, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Louis Grech, Nathalie Griesbeck, Catherine Guy-Quint, Jutta D. Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Gérard Onesta, Giovanni Pittella, Antonis Samaras, Esko Seppänen, Nina Škottová, László Surján, Yannick Vaugrenard, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Libor Rouček, José Albino Silva Peneda
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
La Commissione per il Commercio Internazionale accoglie con favore condizionato il progetto di regolamento che istituisce il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.
Gli effetti sociali della globalizzazione sono stati sottostimati dalla Commissione europea che ha per lungo tempo preferito mettere in luce i vantaggi che essa comporta, tacendone al tempo stesso gli svantaggi. L'apertura generalizzata dei mercati genera certamente benefici, ma ha risvolti sociali estremamente gravi, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione europea.
Occorre quindi che le istituzioni europee e gli stati membri agiscano in modo coordinato, ciascuno nel proprio ambito di competenza, per poter dare una risposta efficace e tempestiva alle legittime aspettative dei cittadini. Non é certamente con politiche di corto respiro che l'Europa, già sentita "lontana" dalla maggioranza degli europei e troppo spesso accusata di fare gli interessi dei grandi gruppi economici, potrà riacquistare quel prestigio e quella popolarità che sembra aver nel frattempo perduto. Occorre fare di più e dare più enfasi alla creazione di un'Europa sociale e solidale a scapito dell'Europa delle multinazionali.
Ciò premesso, il relatore ritiene che il FEG abbia anche aspetti positivi. Nonostante infatti le evidenti limitazioni, il fondo costituisce un primo apprezzabile sforzo verso una politica sociale volta a contrastare gli effetti a breve e medio termine della globalizzazione. La proposta della Commissione é altresì opportuna perché passa un messaggio positivo all’opinione pubblica. E cioé che il problema della globalizzazione non può riguardare soltanto un singolo lavoratore, una singola industria o un singolo stato membro. Si tratta invece di una questione europea che deve essere affrontata e risolta in modo solidale anche in sede comunitaria.
I fondi messi a disposizione non paiono tuttavia sufficienti a coprire gli ambiziosi obbiettivi che il fondo si propone e il numero di lavoratori che potrà essere assistito (35.000 - 50.000) sembra inferiore ai bisogni reali. Il relatore, pur prendendo atto delle restrizioni di spesa imposte dal Consiglio, invita la Commissione a intraprendere una politica sociale che indirizzi in modo capillare e non solo simbolico i problemi legati al declino economico di un numero crescente di aree industriali europee. Il Relatore ritiene inoltre opportuno che la Commissione stessa si faccia promotrice, nella sua relazione finale e alla luce dei risultati positivi eventualmente ottenuti, di proposte al Consiglio e al Parlamento tendenti ad estendere l'ambito di applicazione del FEG.
Il documento di lavoro della Commissione europea riconosce inoltre che le vittime della globalizzazione si trovano tra quelle categorie di lavoratori che sono naturalmente più sfavorite. Si tratta delle donne, dei lavoratori più anziani e di quei lavoratori che hanno una qualificazione ridotta e sono quindi più difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro. La Commissione spiega che ci sono settori economici più esposti ai rischi della globalizzazione e che in alcuni stati membri la concentrazione di industrie a rischio é maggiore che in altri. I criteri di intervento proposti dalla Commissione possono essere migliorati. Essi dovrebbero garantire che il FEG rappresenti un limitato ma reale aiuto alle citate categorie di lavoratori. Si é quindi ritenuto opportuno modificarli per renderli più flessibili dando tra l'altro maggiore attenzione ai lavoratori delle piccole e medie imprese e alle realtà locali.
Per quanto riguarda gli emendamenti proposti, essi tendono in linea generale a garantire un'equilibrata distribuzione dell'assistenza fornita ai lavoratori che tenga conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri. É stata inoltre introdotta una clausola tendente a garantire qualora le richieste eccedano eccedenti i fondi stanziati, venga data priorità alle regioni europee più sfavorite e che hanno risentito maggiormente degli effetti della globalizzazione.
Si insiste infine che gli Stati membri, siano attenti alle finalità dello strumento, dando in particolare congrua pubblicità al FEG e al messaggio di solidarietà che gli é proprio.
EMENDAMENTI
La commissione per il commercio internazionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
(-1) La globalizzazione può avere seri effetti sociali sulla economia e sull'occupazione dell'Unione europea. Gli effetti negativi della globalizzazione hanno un impatto maggiore sulle regioni meno sviluppate delle Comunità e colpiscono quelle categorie di lavoratori che sono naturalmente più sfavoriti come le donne, i lavoratori più anziani e quei lavoratori che hanno una qualificazione ridotta e sono quindi più difficilmente ricollocabili sul mercato del lavoro. Alcuni settori sono più esposti ai rischi della globalizzazione e in alcuni Stati membri la concentrazione di industrie a rischio è maggiore che in altri. Non esiste inoltre simmetria tra le ricadute positive della globalizzazione e gli effetti negativi che questa comporta come la perdita di posti di lavoro in regioni già depresse.
Emendamento 2
Articolo 2, parte introduttiva
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento massiccio delle importazioni nell’UE, un calo progressivo della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento massiccio delle importazioni nell’UE, un calo accelerato della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
Emendamento 3
Articolo 2, lettera a)
a) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti di un’impresa, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o produttori a valle di tale impresa, in una regione in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
a) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti di un’impresa o di un gruppo di imprese collegate, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o dai produttori a valle, in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
oppure
oppure
Motivazione
Occorre operare una distinzione tra a) l'impresa, in cui si parla di dipendenti e b) il settore, in cui ci si colloca in termini di impieghi. Inoltre, all'articolo 2, lettera a), si propone la soppressione del criterio di localizzazione regionale per consentire un approccio interregionale.
Emendamento 4
Articolo 2, lettera b)
b) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti, per un periodo di6 mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della NACE, che rappresenta almeno l’1% dell'occupazione regionale misurata al livello NUTS II.
b) la perdita, per un periodo di 12 mesi, di almeno 1 000 posti di lavoro di un settore,misurato al livello 2 della NACE, che rappresenta almeno l’1% dell'occupazione regionale o la cui occupazione regionale abbia subito un calo di almeno il 10%, misurata al livello NUTS II.
Motivazione
All’articolo 2, lettera b) si propone di ampliare il campo di applicazione ai settori la cui occupazione regionale abbia subito un calo di almeno il 10%, senza rappresentare necessariamente l’1% dell’occupazione regionale.
Emendamento 5
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
b) l’identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali) che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
b) l’identificazione in dettaglio delle imprese (nazionali o multinazionali) che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati; per i gruppi è fornito un organigramma indicante i legami tra le diverse entità del gruppo;
Emendamento 6
Articolo 5, paragrafo 6
6. La Commissione assicura il trattamento paritario delle domande presentate dagli Stati membri.
6. La Commissione assicura il trattamento paritario delle domande presentate dagli Stati membri. La Commissione assicura altresì che il FEG abbia una distribuzione equilibrata che tenga debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.
Emendamento 7
Articolo 5, paragrafo 6 bis (nuovo)
6 bis. Nel caso in cui il valore delle richieste presentate superi l’importi dei fondi disponibili, verrà data priorità alle domande relative alle zone che maggiormente hanno risentito degli effetti delle mutate condizioni del mercato e in cui, alla luce della documentazione fornita dagli Stati membri, esistono maggiori difficoltà di reimpiego dei lavoratori eccedentari.
Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2
2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
2. L’aiuto del FEG completa e non sostituisce le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
Emendamento 9
Articolo 9
Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L’informazione è destinata ai lavoratori licenziati e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.
Lo Stato membro adotta adeguate iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L’informazione è destinata ai lavoratori licenziati e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.
Emendamento 10
Articolo 12, paragrafo 2, comma 2
Il 1° luglio di ogni anno rimane disponibile almeno un quarto dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.
Il 1° luglio di ogni anno rimane disponibile almeno un terzo dell'importo massimo annuale del FEG per coprire le necessità che si presentano fino alla fine dell'anno.
Emendamento 11
Articolo 15, paragrafo 1
1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, nonché un rendiconto giustificante le spese e indicante, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.
1. Entro sei mesi dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lo Stato membro presenta alla Commissione una relazione sull'esecuzione del contributo finanziario, contenente informazioni sul tipo di azioni realizzate e sui principali risultati ottenuti, datisul numero di persone che grazie ai contributi del FEG hanno ottenuto un impiego a tempo indeterminato, nonché un rendiconto giustificante le spese e indicante, se del caso, in che cosa tali azioni sono complementari a quelle finanziate dal FSE.
Emendamento 12
Articolo 15, paragrafo 1 bis (nuovo)
1 bis.La Commissione potrà fare delle raccomandazioni tendenti a migliorare ed estendere l’applicazione del FEG.
Emendamento 13
Articolo 20, paragrafo 1
In base alla prima relazione annuale di cui all’articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.
In base alla prima relazione annuale di cui all’articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti e, eventualmente, estesi gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.
PROCEDURA
Titolo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Jean-Pierre Audy, Daniel Caspary, Giulietto Chiesa, Christofer Fjellner, Béla Glattfelder, Jacky Henin, Erika Mann, Helmuth Markov, Alain Lipietz, Caroline Lucas, Georgios Papastamkos, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Peter Šťastný, Johan Van Hecke, Daniel Varela Suanzes-Carpegna, Zbigniew Zaleski,
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Margrietus van den Berg, Jorgo Chatzimarkakis, Robert Goebbels, Antolín Sánchez Presedo, Mauro Zani
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Non è necessaria una valutazione approfondita della globalizzazione in quanto tale per rendersi conto che, accanto a benefici, essa comporta anche tutta una serie di difficoltà. L'Unione europea, ovviamente, si sforza di reagire con una serie di iniziative, ciononostante le misure e le politiche attuali non le consentono di porre completamente rimedio ai problemi posti dalla globalizzazione. La reazione più efficace agli sconvolgimenti della struttura del commercio mondiale e alle conseguenze per i lavoratori richiede misure a monte, come investimenti nella creazione di nuovi posti di lavoro, sostegno e incentivi alle imprese, maggiori finanziamenti alla scienza e alla ricerca, maggiore flessibilità sul mercato del lavoro per creare le condizioni di un aumento globale della competitività europea, nondimeno è il caso di compiacersi del progetto di creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), e ciò per varie ragioni.
Se una delle intenzioni della Commissione è quella di inviare un segnale positivo, di dar prova del fatto che le Istituzioni europee e gli Stati membri dell'Unione vogliono contribuire a risolvere i problemi legati all'evoluzione degli scambi internazionali e le conseguenze per i lavoratori, possiamo sostenere tale sforzo, pur sapendo che le capacità del FEG sono in certa misura limitate e a condizione che criteri e norme relativi al fondo siano trasparenti e il più possibile semplici, affinché, nonostante i limitati mezzi, esso possa comportare almeno taluni benefici. Occorre inoltre tenere presente una serie di fattori che condizioneranno l'azione del FEG e il modo in cui essa sarà percepita, come ad esempio la parità di accesso, condizioni e opportunità per tutti gli Stati membri (piccoli e grandi), la possibilità di ottenere aiuti in caso di problemi, non solo per le grandi, ma soprattutto per le piccole e medie imprese, che risentono maggiormente delle fluttuazioni e che rappresentano inoltre la stragrande maggioranza e la base della struttura imprenditoriale dell'Unione europea.
Queste e altre considerazioni sostengono le modifiche e gli adeguamenti proposti al testo originale presentato dalla Commissione nel quadro del progetto del FEG. I criteri di idoneità agli aiuti del FEG sono un punto particolarmente controverso. La proposta della Commissione potrebbe recare pregiudizio al principio di parità di trattamento, dal momento che non tiene conto delle dimensioni degli Stati membri dell'Unione europea e delle imprese che potrebbero ottenere gli aiuti del FEG. Occorre tenere altresì presente il fatto che, ad esempio, il 99% delle imprese dell'Unione europea è costituito da piccole e medie imprese (PMI) e che il 92% di esse dà lavoro a meno di 10 persone. Sembra pertanto opportuno modificare il criterio che consente alle imprese con almeno 1000 lavoratori di ottenere gli aiuti del FEG. Insieme ad altri criteri, tale condizione renderebbe estremamente difficile l'accesso al Fondo dei piccoli Stati membri dell'Unione europea, i quali hanno già formulato le proprie riserve in occasione delle discussioni.
Non meno controverso è il principio di intervento del FEG in caso di delocalizzazione della produzione verso paesi terzi. Il fatto che il Fondo non intervenga in caso di perdita di posti di lavoro dovuta a delocalizzazioni all'interno dell'Unione europea, allorché le conseguenze delle delocalizzazioni, motivate dalla ricerca di condizioni di produzione più favorevoli, sarebbero identiche, si tradurrebbe nella comparsa di "categorie sfavorite" fra i disoccupati. Ciò sarebbe ulteriormente aggravato dal prossimo allargamento dell'Unione europea (alla Bulgaria e alla Romania), in corso di preparazione. Esiste altresì il rischio che le imprese preferiscano delocalizzare la produzione fuori dell'Unione europea, il che sicuramente non è negli interessi dell'Unione stessa. Per reagire con rapidità a cambiamenti economici imprevisti e bruschi, il FEG deve disporre di criteri semplici e la procedura di approvazione di utilizzo degli stanziamenti deve essere estremamente breve. E' molto difficile integrare tali principi nella proposta della Commissione, benché taluni emendamenti presentati dalla commissione ITRE vadano proprio in questa direzione.
A giudizio del vostro relatore per parere, un aspetto importante del processo di creazione, e quindi di utilizzo, del FEG dovrebbe essere la partecipazione attiva, non solo dei datori di lavoro e degli istituti dei vari Stati membri, ma anche delle parti sociali, i cui pareri dovrebbero essere incorporati nel processo decisionale. Un'attenzione maggiore dovrebbe essere attribuita ai lavoratori che, a seguito dell'età avanzata, incontrano grandi problemi nel mercato del lavoro, tanto più che nell'Unione europea tale gruppo è in costante aumento: i cinquantenni hanno difficoltà a trovare lavoro e ad accettare cambio di destinazione. Il vostro relatore reputa che non sia opportuno fissare un limite di età preciso di 50 anni, poiché i problemi connessi con il cambio o la perdita del posto di lavoro riguardano persone che rientrano in una fascia più ampia, al di qua e al di là di tale limite di età. Occorre inoltre tener conto delle specificità delle professioni nel cui ambito i lavoratori sono considerati "anziani" e "meno utili", prima di avere raggiunto il limite di età generalmente ammesso. Gli emendamenti alla proposta della Commissione tentano altresì di includere le particolarità delle legislazioni nazionali, ad esempio per quanto riguarda il pensionamento.
A giudizio del relatore per parere della commissione ITRE, una condizione importante per l'esistenza e per l'intervento del FEG deve essere anche una valutazione dettagliata e obiettiva dell'azione dello strumento nei confronti del suo obiettivo iniziale e, all'occorrenza, l'adeguamento dei criteri (compreso un aumento della dotazione) in base all'esperienza acquisita, affinché il Fondo non divenga un'iniziativa puramente formale e burocratica, senza conseguenze positive per gli Stati membri dell'Unione europea e i loro cittadini.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
(1) Nonostante l’effetto positivo generale della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, è opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
(1) Nonostante l’effetto positivo generale della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, è opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità dimostri, in modo equo, la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
Motivazione
È essenziale che l'assistenza del FEG a favore dei lavoratori europei sia equa e percepita come tale.
Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) La Commissione deve effettuare un maggiore monitoraggio, indagini e rendicontazione a lungo termine per poter comprendere a fondo i vari aspetti della questione del trasferimento di posti di lavoro (off-shoring). Il lavoro della Commissione deve comprendere informazioni sulle ripercussioni della concorrenza off-shore sulle industrie europee, la quantità e la composizione settoriale dei posti di lavoro trasferiti off-shore, i costi economici dell'off-shoring (comprese le perdite di entrate fiscali e le spese sociali necessarie per sostenere i lavoratori in esubero), la ricollocazione dei lavoratori e i nuovi livelli di retribuzione, nonché più ampi effetti sulle comunità;
Or. en
Motivazione
Le previsioni preliminari e i dati per valutare gli effetti dell'off-shoring sono strumenti necessari al fine di elaborare risposte politiche adeguate da parte della Comunità.
Emendamento 3
Considerando 4
(4) Le attività del FEG devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all’acquis comunitario.
(4) Le attività del FEG devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all’acquis comunitario e in particolare alle azioni intraprese nell'ambito dei Fondi strutturali.
Emendamento 4
Considerando 5
(5) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento non devono beneficiare dell’aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità.
(5) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento non devono beneficiare dell’aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità. È tuttavia auspicabile un coordinamento con le misure di ammodernamento e ristrutturazione esistenti o previste nel contesto dello sviluppo regionale, fermo restando che si devono evitare strutture di gestione parallele o addizionali per le azioni finanziate dal FEG.
Emendamento 5
Articolo 2, lettera a)
a) il licenziamento di almeno 1.000 dipendenti di un’impresa, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o produttori a valle di tale impresa, in una regione in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
a) il licenziamento di almeno 500 dipendenti di un’impresa, compresi i lavoratori licenziati dai fornitori o produttori a valle di tale impresa, o dai suoi prestatori di servizi, in una regione in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
Motivazione
La condizione del licenziamento di 1.000 lavoratori sembra difficile da soddisfare, se vogliamo rispettare la parità di accesso nel caso delle piccole e medie imprese. Si tratta inoltre di un criterio troppo restrittivo per i piccoli Stati membri dell'Unione europea.
Emendamento 6
Articolo 2, lettera b)
b) il licenziamento di almeno 1.000 dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della NACE, che rappresenta almeno l’1% dell'occupazione regionale misurata al livello NUTS II.
b) il licenziamento di almeno 500 dipendenti, per un periodo di 6 mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della NACE.
Motivazione
Onde far sì che anche le piccole e medie imprese abbiano accesso ai finanziamenti cui hanno diritto, va ridotta la soglia del numero di licenziamenti. Sarebbe molto difficile soddisfare il secondo criterio, il quale, vista la situazione nei piccoli Stati membri, andrebbe pertanto soppresso.
Emendamento 7
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
Anche in caso di inosservanza dei criteri quantitativi di cui al primo comma, lettere a) e b), la Commissione può ammettere una richiesta di intervento del FEG, in casi eccezionali debitamente motivati giustificati da particolari circostanze verificatesi in quello Stato membro.
Motivazione
È importante che il regolamento preveda un criterio discrezionale per valutare l'ammissibilità delle domande affinché i limiti strettamente numerici non costituiscano un ostacolo all'erogazione dell'assistenza accordata dal FEG nei casi in cui sono soddisfatte le altre condizioni stabilite. Malta o Cipro ad esempio non possono essere assoggettati agli stessi criteri quantitativi della Germania, del Regno Unito o di altri grandi Stati membri dato che ciò limiterebbe l'assistenza erogata dal fondo a un numero ristretto di Stati membri.
Emendamento 8
Articolo 3
Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento è destinato a sovvenzionare azioni facenti parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori licenziati, comprendenti:
Il contributo finanziario erogato a titolo del presente regolamento è destinato a sovvenzionare:
a) azioni facenti parte di un insieme coordinato di servizi personalizzati miranti a reinserire nel mercato del lavoro i lavoratori licenziati, comprendenti:
a) misure attive per il mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;
- misure attive per il mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione avanzata e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome, comprese le garanzie per microcrediti e altre misure d'accompagnamento;
b) integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione nonché le maggiorazioni di salario temporanee per i lavoratori di età superiore a 50 anni, che accettano di essere reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello di retribuzione inferiore.
- integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione nonché le maggiorazioni di salario temporanee per i lavoratori svantaggiati, tenendo conto delle specificità professionali e nazionali.
b) l'erogazione di microfinanziamenti e le misure per l'inclusione sociale che rafforzano il programma per la competitività e l'innovazione (PCI) e il programma Risorse europee congiunte per le microimprese e quelle di piccole e medie dimensioni (JEREMIE), gestiti dal Fondo europeo per gli investimenti.
Motivazione
Parte dei contributi del FEG devono essere utilizzati per rafforzare le misure esistenti finalizzate a facilitare l'adeguamento ai cambiamenti strutturali.
Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1
1. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 10 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all’articolo 2.
1. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 12 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all’articolo 2 e in ogni caso entro 12 settimane dall'ultimo esubero.
Motivazione
È necessario estendere il termine in modo da prevedere un tempo sufficiente per l'ottenimento delle informazioni complete e analitiche di cui all'articolo 5. In ogni modo, deve essere chiaro il momento di decorrenza del termine.
Emendamento 10
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, l’indicazione del numero di licenziamenti e una spiegazione della natura imprevedibile di questi licenziamenti;
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale e l’indicazione del numero di licenziamenti;
Motivazione
È molto arduo accertare se i cambiamenti strutturali erano prevedibili o meno. Inoltre anche i cambiamenti strutturali prevedibili di grande portata comportano gravi conseguenze sociali.
Emendamento 11
Articolo 5, paragrafo 5
5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta, in cooperazione con lo Stato Membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.
5. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2, la Commissione valuta entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e in cooperazione con lo Stato Membro, se sussistono le condizioni per concedere un contributo finanziario a norma del presente regolamento.
Motivazione
E' importante che nel regolamento sia indicato il termine entro il quale la Commissione valuta le domande di contributo finanziario.
Emendamento 12
Articolo 6, paragrafo 2
2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale.
2. L’aiuto del FEG completa le azioni degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale, nonché gli aiuti strutturali provenienti da altri strumenti comunitari.
Motivazione
Il testo della proposta originale non tiene sufficientemente conto dell'obiettivo del FEG, che è quello di integrare le politiche e gli strumenti finanziari attuali della Comunità, intesi a reagire all'evoluzione dell'economia mondiale.
Emendamento 13
Articolo 6, paragrafo 5
5. Lo Stato membro si assicura che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG non ricevano aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.
5. Lo Stato membro si assicura che le azioni che beneficiano di un contributo del FEG, ad eccezione delle azioni di cui all'articolo 3, lettera b), non ricevano aiuti da altri strumenti finanziari comunitari.
Motivazione
Cfr. la motivazione all'emendamento all'articolo 3.
Emendamento 14
Articolo 7
La Commissione e gli Stati membri promuovono la parità tra uomini e donne e si assicurano che non esistano, nell’accesso al sostegno del FEG, discriminazioni fondate su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, handicap, età o tendenze sessuali.
La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra uomini e donne e l'integrazione della prospettiva di genere siano promosse nel corso delle varie fasi di attuazionedel FEG.
La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire ogni discriminazione fondata sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, le disabilità, l'età o l'orientamento sessuale durante le varie fasi di attuazione del FEG, ed in particolare nell'accesso allo stesso.
Motivazione
La clausola antidiscriminazione dell'emendamento ricalca la formulazione dell'articolo 16 del regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione.
Emendamento 15
Articolo 8, paragrafo 1
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,30% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
Motivazione
Il limite proposto sembra troppo elevato, quando si tenga conto che l'importo dell'assistenza tecnica fissato dalla Commissione per i prossimi anni è pari allo 0,25% nel quadro dei Fondi strutturali e allo 2,20% in quello del Fondo di solidarietà.
Emendamento 16
Articolo 10, paragrafo 1, comma 1
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di licenziamenti, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione stabilisce il più rapidamente possibile l’importo dell’eventuale contributo finanziario da concedere entro i limiti delle risorse disponibili.
1. Sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, e prendendo in particolare considerazione il numero di licenziamenti, le azioni proposte e i costi stimati, la Commissione stabilisce il più rapidamente possibile, non oltre 30 giorni dalla valutazione effettuata a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, l’importo dell’eventuale contributo finanziario da concedere entro i limiti delle risorse disponibili.
Motivazione
Stabilire una data di scadenza per la decisione della Commissione, contribuisce ad accelerare la procedura d'esame della richiesta di aiuti del FEG.
Emendamento 17
Articolo 20, comma 1
In base alla prima relazione annuale di cui all’articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.
In base alla prima relazione annuale di cui all’articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.
Qualora emerga che gli obiettivi del FEG non sono raggiunti con gli stanziamenti annuali disponibili, la Commissione ne raccomanda un adeguamento.
Motivazione
Occorre valutare il funzionamento del fondo per stabilire in che misura gli stanziamenti disponibili siano adeguati a centrare gli obiettivi per i quali esso è stato istituito.
PROCEDURA
Titolo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Šarūnas Birutis, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Gianni De Michelis, Den Dover, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, David Hammerstein Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Umberto Pirilli, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Patrizia Toia, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca, Dominique Vlasto
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Alexander Alvaro, Jean-Pierre Audy, María del Pilar Ayuso González, Peter Liese, Lambert van Nistelrooij, Vittorio Prodi, John Purvis
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
La globalizzazione, fenomeno che si è intensificato verso la fine del secolo XX, ha recato innumerevoli vantaggi, in particolare la crescita economica e l'accesso rapido e meno oneroso a tutta una gamma di prodotti. L'esternalizzazione del commercio di beni e servizi, se da un lato ha portato l'internazionalizzazione e la crescita del mercato europeo, dall'altro è stata accompagnata dai relativi problemi, dato che l'apertura dei mercati lascia l'Europa alla mercé della liberalizzazione e delle conseguenti pressioni concorrenziali.
L'innovazione tecnologica, la società della conoscenza, la banda larga e l'evoluzione dei mezzi di trasporto e di comunicazione sono fattori della massima importanza per la crescita economica delle imprese europee e per il conseguimento degli obiettivi dell'Agenda di Lisbona entro il 2010, ma implicano mutamenti molto spesso gravosi per i lavoratori, i cui posti di lavoro sono eliminati dalle ristrutturazioni delle imprese e dalla loro delocalizzazione verso paesi più attraenti in termini di costo della manodopera o di vantaggi fiscali e sociali.
Secondo gli ultimi dati, vi sono attualmente 19 milioni di disoccupati nell'Unione europea: siamo quindi di fronte ad un flagello che tendenzialmente si aggraverà. Si tratta di un fenomeno preoccupante in questo "villaggio globale" di 455 milioni di abitanti che è l'Unione europea. È quindi indispensabile creare le condizioni per aiutare i disoccupati, vittime del fenomeno della globalizzazione, a trovare rapidamente un nuovo lavoro e ad acquisire nuove competenze. Il modello sociale europeo, matrice comune del vecchio Continente, si ispira a un insieme di valori comuni, in particolare la solidarietà, ed ha un importante ruolo da svolgere in questo campo.
L'Unione europea deve affrontare la sfida della globalizzazione con interventi a livello di innovazione e modernizzazione della sua economia e del suo mercato del lavoro, puntando a tal fine sulla formazione, sulla conoscenza ma anche sulla valorizzazione e l'appoggio incondizionato dei lavoratori rimasti disoccupati a causa delle trasformazioni a livello di commercio globale. È essenziale offrire loro formazione e accesso rapido a una nuova occupazione, conciliando la flessibilità con la sicurezza, ma anche incentivare lo spirito d'iniziativa dei disoccupati e creare le condizioni per l'insediamento di piccole e medie imprese nello spazio europeo. Tale sfida passa altresì attraverso una definizione dei criteri per l'accesso al mercato in modo da rendere più giusta e trasparente la concorrenza all'interno e all'esterno dell'Unione.
La relatrice per parere esprime apprezzamento per la creazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, ma occorre adoperarsi per un'esecuzione rapida, equa e giusta degli stanziamenti disponibili, in modo da preservare i disoccupati dai gravi problemi economici e sociali insiti in questa calamità.
Si apprezza inoltre l'intenzione di procedere opportunamente e rapidamente ad una revisione del regolamento in esame qualora si dimostri inefficace ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. Nel frattempo, si sottolinea che lo strumento analogo, al quale si ispira, disponeva sin dall'inizio di un finanziamento annuale doppio per realizzare appieno i suoi obiettivi.
EMENDAMENTI
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
(1) Nonostante l’effetto positivo generale della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, è opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità dimostri la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del commercio mondiale.
(1) Nonostante l’effetto positivo generale della globalizzazione sulla crescita e l’occupazione nella Comunità, è innegabile che essa comporta conseguenze per taluni settori, per cui è opportuno istituire un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (in appresso denominato “FEG”) per mezzo del quale la Comunità dimostri, in modo equo, la sua solidarietà verso i lavoratori privati del loro impiego in conseguenza dei mutamenti intervenuti nella struttura del mercato mondiale.
Motivazione
Come si evince dalla sua denominazione, il FEG sarebbe la risposta finanziaria dell'Europa alle conseguenze della globalizzazione, segnatamente la perdita di posti di lavoro.
Tuttavia, limitando l'ambito alla liberalizzazione del commercio internazionale, la proposta non comprende il fenomeno della globalizzazione dato che trascura la liberalizzazione dei movimenti di capitale e la deregolamentazione.
I termini "mercato mondiale", che comprendono la liberalizzazione e la deregolamentazione dei mercati di beni e servizi, anche di quelli finanziari e di quelli legati a prestazioni professionali, risultano pertanto più pertinenti in relazione agli effetti della globalizzazione e più conformi allo spirito originario del Fondo.
Emendamento 2
Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) È necessario salvaguardare i valori e il modello sociale europei nel commercio estero, promuovendo lo sviluppo di un mercato esterno equo. Gli effetti negativi della globalizzazione vanno affrontati in primo luogo con una strategia comunitaria sostenibile e a lungo termine in materia di politica commerciale, mirante ad instaurare elevate norme sociali ed ambientali su scala mondiale. L'assistenza accordata dal FEG deve essere di natura dinamica e suscettibile di adattarsi alle situazioni, in costante evoluzione e sovente imprevedibili, che si creano sul mercato.
Motivazione
La solidarietà, la difesa dei diritti sociali e un mercato aperto, ma equo, sono gli elementi che accompagnano la politica commerciale esterna dell'UE e, come tali, devono essere promossi in tutti i suoi interventi nel commercio mondiale.
Emendamento 3
Considerando 2
(2) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti o settori che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica.
(2) Occorre che il FEG apporti un aiuto specifico, una tantum, per facilitare il reinserimento professionale dei lavoratori in ambiti, settori o territori che subiscono gli effetti violenti di una grave perturbazione economica.
Motivazione
Gli effetti della globalizzazione possono variare molto da una regione all'altra, non soltanto per quanto riguarda un settore di attività. I divari territoriali esistenti possono essere accentuati da una perturbazione legata alla globalizzazione e pertanto occorre valutare gli effetti delle delocalizzazioni su scala territoriale.
Emendamento 4
Considerando 3
(3) Le azioni previste dal presente regolamento devono essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sullezone più gravemente colpite della Comunità.
(3) Le azioni previste dal presente regolamento devono essere definite secondo rigorosi criteri di intervento, relativi alla portata delle perturbazioni economiche e dei loro effetti su un dato settore o una data regione geografica, affinché il contributo finanziario del FEG possa essere concentrato sui lavoratori delle regionie dei settori economici più gravemente colpiti dalla globalizzazione. Le parti sociali devono partecipare alla fase di definizione dell'attuazione del FEG.
Emendamento 5
Considerando 4
(4) Le attività del FEG devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie e conformi all’acquis comunitario.
(4) Le attività del FEG devono essere coerenti e compatibili con le altre politiche comunitarie, soprattutto con gli interventi dei Fondi strutturali, e conformi all’acquis comunitario.
Emendamento 6
Considerando 5
(5) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento non devono beneficiare dell’aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità.
(5) Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento non devono beneficiare dell’aiuto finanziario di altri strumenti finanziari della Comunità; azioni complementari possono essere tuttavia finanziate dal Fondo sociale europeo.
Motivazione
Occorre precisare la distinzione tra le azioni realizzate in ambito FEG e FSE, tenendo conto anche del fatto che in alcuni casi le azioni proposte possono essere complementari.
Emendamento 7
Considerando 6
(6) L’aiuto comunitario deve essere concesso unicamente su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione deve garantire la parità di trattamento delle domande presentate dagli Stati membri.
(6) L’aiuto comunitario deve essere concesso unicamente su richiesta dello Stato membro interessato. La Commissione deve garantire un trattamento equo e rapido delle domande presentate dagli Stati membri. Una volta entrato in vigore, è necessario valutare la capacità del FEG di raggiungere gli obiettivi, procedendo all'opportuno adeguamento degli stanziamenti che gli sono destinati annualmente per assicurarne l'efficacia.
Motivazione
Occorre effettuare un esame del funzionamento del Fondo per valutare se gli stanziamenti disponibili sono sufficienti e consentono di raggiungere gli obiettivi per i quali è stato istituito.
Emendamento 8
Considerando 9
(9) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati in modo sufficiente dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.
(9) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere realizzati in modo sufficiente dalle regioni o dagli Stati membri e possono quindi, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all’articolo 5 del trattato. In conformità al principio di proporzionalità stabilito in detto articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto è necessario per raggiungere tali obiettivi.
Emendamento 9
Articolo 1, paragrafo 1
1. Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in appresso denominato “FEG”, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull’economia regionale o locale.
1. Il presente regolamento istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in appresso denominato “FEG”, per permettere alla Comunità di fornire un sostegno ai lavoratori licenziati in conseguenza di trasformazioni rilevanti della struttura del mercato mondiale, nei casi in cui questi licenziamenti abbiano un notevole impatto negativo sull’economia nazionale, regionale o locale ovvero su uno specifico settore economico.
Motivazione
I cambiamenti strutturali possono diffondersi su tutto il territorio di uno Stato membro, nel caso di imprese aventi più unità produttive, di modo che solo con un'analisi a livello nazionale ci si può rendere conto del loro impatto reale.
Emendamento 10
Articolo 1, paragrafo 2
2. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori colpiti da licenziamenti per motivi economici.
2. Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti il funzionamento del FEG per facilitare il rapido reinserimento professionale dei lavoratori colpiti da licenziamenti per motivi connessi alla globalizzazione.
Emendamento 11
Articolo 2, alinea
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento massiccio delle importazioni nell’UE, un calo progressivo della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, aventi come conseguenza:
Il FEG fornisce un contributo finanziario qualora trasformazioni rilevanti della struttura del mercato mondiale siano all’origine di gravi perturbazioni economiche, in particolare un aumento massiccio delle importazioni nell’UE, un calo progressivo della quota di mercato dell’Unione europea in un determinato settore o una delocalizzazione in paesi terzi, paesi candidati compresi, aventi come conseguenza:
Motivazione
La delocalizzazione verso paesi cui è stato conferito lo status di candidati può esercitare ripercussioni dirette sull'economia nazionale, regionale o locale degli Stati membri: occorre pertanto precisare che anche questi casi saranno presi in considerazione.
Emendamento 12
Articolo 2, lettera a)
a) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti di un’impresa, compresi i lavoratori licenziati daifornitori o produttori a valle di tale impresa, in una regione in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
a) il licenziamento di almeno 500 dipendenti di una o più imprese di un dato settore, compresi i lavoratori licenziati da imprese fornitrici o che operano a valle di tali imprese, in un territorio in cui la disoccupazione, misurata al livello NUTS III, è più elevata della media nazionale o comunitaria,
Emendamento 13
Articolo 2, lettera b)
b) il licenziamento di almeno 1 000 dipendenti, per un periodo di 6mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della NACE, che rappresenta almeno l’1% dell'occupazione regionale misurata al livello NUTS II.
b) il licenziamento di almeno 500 dipendenti, per un periodo di 12mesi, di una o più imprese di un settore, misurato al livello 2 della NACE, che rappresenta almeno l’1% dell'occupazione regionale, o in cui l'occupazione regionale abbia subito un calo del 10% come minimo, misurata al livello NUTS II.
Motivazione
Le ripercussioni della globalizzazione sui lavoratori delle imprese colpite, esposte all'alinea dell'articolo 2, sono sovente scaglionate nel tempo e, di conseguenza, un periodo di sei mesi è troppo breve per valutare tali ripercussioni. Portare tale periodo a dodici mesi permetterebbe di misurarle più adeguatamente.
Allo stesso modo, un calo improvviso dell'occupazione in un determinato territorio dell'Unione può avere notevoli conseguenze negative sull'economia di detto territorio.
Emendamento 14
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)
Tuttavia, la Commissione può, in circostanze eccezionali e debitamente giustificate, accogliere una domanda d'intervento del FEG, anche se non sono soddisfatti i criteri quantitativi di cui alle lettere a) e b). È opportuno adottare un approccio flessibile per quanto concerne le domande presentate da Stati membri che, a causa delle loro dimensioni, popolazione o struttura di mercato, non possono soddisfare le condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b).
Emendamento 15
Articolo 3, lettera a)
a) misure attive per il mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome;
a) misure attive per il mercato del lavoro, quali l’assistenza nella ricerca di un impiego, l’orientamento professionale, la formazione e la riqualificazione su misura, anche nel campo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, l’assistenza per la ricollocazione professionale e la promozione dell’imprenditorialità o l’aiuto alle attività professionali autonome, compresi microcrediti e misure di sostegno che consentano ai lavoratori di proseguire le attività delle imprese che delocalizzano e lasciano le attrezzature negli stabilimenti;
Emendamento 16
Articolo 3, lettera b)
b) integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione nonché le maggiorazioni di salario temporanee per i lavoratori di età superiore a 50anni, che accettano di essere reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello di retribuzione inferiore.
b) integrazioni salariali speciali di durata limitata, come le indennità per la ricerca di un lavoro, le indennità di mobilità, le indennità di integrazione salariale di sostegno per chi partecipa ad attività di formazione nonché le maggiorazioni di salario temporanee per i lavoratori di età superiore a 45anni, che accettano di essere reinseriti nel mercato del lavoro ad un livello di retribuzione inferiore, fatta salva la legislazione in materia salariale vigente negli Stati membri.
Emendamento 17
Articolo 5, paragrafo 1
1. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 10 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all’articolo 2.
1. Lo Stato membro presenta alla Commissione una domanda di contributo del FEG entro un periodo di 12 settimane a partire dal giorno in cui risultano soddisfatte le condizioni di intervento del fondo, enunciate all’articolo 2,previa consultazione delle parti sociali a livello nazionale, regionale e locale.
Motivazione
Tenuto conto delle informazioni dettagliate richieste dalla Commissione all'articolo 5, paragrafo 2, il termine per la presentazione della domanda dovrebbe essere portato a 12 settimane.
Emendamento 18
Articolo 5, paragrafo 2, lettera a)
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale, l’indicazione del numero di licenziamenti e una spiegazione della natura imprevedibile di questi licenziamenti;
a) un’analisi motivata del legame tra i licenziamenti e le trasformazioni rilevanti della struttura del mercato mondiale, l’indicazione del numero di licenziamenti e una spiegazione della natura di questi licenziamenti;
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 1.
Emendamento 19
Articolo 5, paragrafo 2, lettera b)
b) l’identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali) che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
b) l’identificazione delle imprese (nazionali o multinazionali) e dei settori che effettuano i licenziamenti e le categorie di lavoratori interessati;
Motivazione
Nel monitorare le fluttuazioni e l'evoluzione dell'economia, è più importante identificare l'insieme dei settori interessati dai mutamenti anziché le singole imprese.
Emendamento 20
Articolo 5, paragrafo 2, lettera f)
f) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali;
f) le procedure seguite per la consultazione delle parti sociali nonché dei comuni e delle regioni interessati;
Motivazione
I comuni e le regioni molto spesso svolgono un ruolo fondamentale nella politica occupazionale. Sono inoltre i comuni e le regioni che devono risolvere il problema della disoccupazione, per cui una loro partecipazione attiva è indispensabile, in conformità del principio di sussidiarietà, e dovrebbe essere descritta nella domanda.
Emendamento 21
Articolo 5, paragrafo 4
4. Lo Stato membro trasmette alla Commissione le statistiche e le altre informazioni, al livello geografico più appropriato, necessarie per valutare il rispetto dei criteri di intervento.
soppresso
Motivazione
Le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, dovrebbero essere sufficienti per permettere alla Commissione di valutare la domanda nonché le misure adottate o previste.
Emendamento 22
Articolo 6, paragrafo 5 bis (nuovo)
5 bis. Un'azione finanziata dal Fondo sociale europeo può, in via eccezionale, beneficiare di un'assistenza finanziaria temporanea supplementare a titolo del presente regolamento ove l'azione del FSE concerna lo stesso territorio e lo stesso ambito in cui si esplica l'azione del FEG proposta. In funzione dell'importanza e della portata dell'azione del FEG, sono possibili deroghe alla regola che vieta il doppio finanziamento a livello comunitario.
Motivazione
Gli altri Fondi strutturali non potranno contribuire ai finanziamenti FEG. Tuttavia, il Fondo sociale europeo costituisce un'eccezione, in quanto considera come priorità l'anticipazione, l'adattamento e la gestione positiva del cambiamento, aumentando l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese, migliorando l'accesso all'occupazione e la partecipazione al mercato del lavoro, ecc. Il FEG, dal canto suo, completa le politiche e gli strumenti finanziari esistenti, fra cui le politiche comunitarie volte ad anticipare e accompagnare le ristrutturazioni, combinando una dimensione territoriale con un aiuto specifico e mirato, che consiste esclusivamente in un sostegno personalizzato per il reinserimento professionale dei lavoratori vittime dell'evoluzione delle strutture del commercio internazionale.
Dal punto di vista dei cittadini interessati, un finanziamento amministrativo temporaneo della stessa azione non costituisce un doppione di azioni realizzate nel quadro di altre politiche comunitarie, per cui questa deve essere l'unica eccezione alla regola che vieta il doppio finanziamento. Il regolamento prevederà esplicitamente il coordinamento dell'assistenza fornita alle varie fonti di finanziamento comunitario. Inoltre, il FEG non sostituirà le indennità di disoccupazione o i regimi di prepensionamento in vigore negli Stati membri.
Emendamento 23
Articolo 6, paragrafo 5 ter (nuovo)
5 ter. Per l'esecuzione dell'aiuto del FEG non è necessario un livello amministrativo supplementare.
Motivazione
Per evitare la creazione di ulteriori organi burocratici, si propone di utilizzare per l'esecuzione le strutture esistenti del FSE.
Emendamento 24
Articolo 8, paragrafo 1
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento.
1. Su iniziativa della Commissione, nei limiti dello 0,35% delle risorse finanziarie disponibili per l’anno in questione, il FEG può essere utilizzato per finanziare le attività di monitoraggio, informazione, sostegno amministrativo e tecnico, audit, controllo e valutazione necessarie per l’applicazione del presente regolamento. Il FEG può essere inoltre utilizzato per la creazione di uno sportello europeo su Internet e per rafforzare il ruolo dell'Osservatorio europeo del cambiamento (EMCC).
Motivazione
Occorre fornire ai cittadini dell'UE un'ampia informazione sul FEG, per consentirne l'applicazione responsabile e solidale nei confronti dei cittadini vittime di licenziamenti e in situazione precaria. Il potenziamento del ruolo dell'Osservatorio europeo del cambiamento per quanto riguarda gli studi consentirà di anticipare molti dei problemi regionali e settoriali risultanti dal fenomeno della globalizzazione.
Emendamento 25
Articolo 9
Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L’informazione è destinata ai lavoratori licenziati e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo della Comunità e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.
Lo Stato membro adotta iniziative d'informazione e di pubblicità sulle azioni finanziate. L’informazione è destinata ai lavoratori licenziati e al pubblico in generale. Essa mette in luce il ruolo sia della Comunità che dello Stato membro e assicura la visibilità dell'intervento del FEG.
Motivazione
Le azioni a favore dei lavoratori licenziati devono essere condotte sia dallo Stato membro che dalla Comunità. Per assicurare ai lavoratori un'informazione corretta questa cooperazione va menzionata nel quadro delle iniziative di informazione e di pubblicità relative al FEG.
Emendamento 26
Articolo 10, paragrafo 2
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia al più presto la procedura di cui all'articolo 12.
2. Qualora, sulla base della valutazione effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, concluda che sussistono le condizioni per la concessione di un contributo finanziario ai sensi del presente regolamento, la Commissione avvia la procedura di cui all'articolo 12.
Motivazione
L'inizio del procedimento deve essere immediato e non essere soggetto all'arbitrio che l'espressione "al più presto" implica.
Emendamento 27
Articolo 12, paragrafo 3 bis (nuovo)
3 bis. Qualora, all'atto della presentazione di una domanda ai sensi dell'articolo 5, le rimanenti risorse finanziarie a disposizione del FEG per l'anno in questione non siano sufficienti a coprire l'importo del contributo finanziario considerato necessario, la Commissione può proporre al Parlamento europeo, che esercita il controllo sul bilancio, che la differenza sia finanziata mediante stanziamenti supplementari al FEG per i due anni successivi.
Motivazione
È opportuno prevedere il ricorso a questo meccanismo, alla luce delle disposizioni relative al Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Emendamento 28
Articolo 16, paragrafo 1
1. A decorrere dal 2008 ed entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate e la chiusura del contributo finanziario concesso.
1. A decorrere dal 2008 ed entro il 1° luglio di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione quantitativa e qualitativa sulle attività svolte a titolo del presente regolamento nel corso dell'anno precedente. La relazione contiene in particolare informazioni riguardanti le domande presentate, le decisioni adottate, le azioni finanziate e la chiusura del contributo finanziario concesso, nonché i risultati conseguiti.
Emendamento 29
Articolo 20
In base alla prima relazione annuale di cui all’articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri.
In base alla prima relazione annuale di cui all’articolo 16, il Parlamento europeo e il Consiglio possono, su proposta della Commissione, rivedere il presente regolamento per far sì che siano raggiunti gli obiettivi di solidarietà del FEG e che le sue disposizioni tengano debitamente conto delle caratteristiche economiche, sociali e territoriali di tutti gli Stati membri. Qualora si ritenga che gli obiettivi del FEG non potranno essere conseguiti con l'importo annuale disponibile, la Commissione propone un riadattamento.
Motivazione
È necessario valutare il funzionamento del Fondo onde stabilire in quale misura l'importo disponibile sia sufficiente per conseguire gli obiettivi per cui il Fondo è stato creato.
PROCEDURA
Titolo
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Jean Marie Beaupuy, Rolf Berend, Jana Bobošíková, Bernadette Bourzai, Bairbre de Brún, Gerardo Galeote Quecedo, Iratxe García Pérez, Ambroise Guellec, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Gábor Harangozó, Marian Harkin, Konstantinos Hatzidakis, Mieczysław Edmund Janowski, Tunne Kelam, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Miroslav Mikolášik, Francesco Musotto, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Markus Pieper, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Bernard Poignant, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Margie Sudre, Oldřich Vlasák
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Jan Březina, Ole Christensen, Brigitte Douay, Den Dover, Richard Falbr, Emanuel Jardim Fernandes, Louis Grech, Richard Seeber, László Surján, Paavo Väyrynen
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Joost Lagendijk, Bart Staes, Hannu Takkula, Thomas Wise
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula
EMPL 16.3.2006
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula
BUDG 16.3.2006
INTA 16.3.2006
ITRE 16.3.2006
REGI 16.3.2006
ECON 16.3.2006
Pareri non espressi Decisione
ECON 3.10.2006
IMCO 18.4.2006
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula
BUDG 6.7.2006
Relatore(i) Nomina
Roselyne Bachelot-Narquin 15.3.2006
Relatore(i) sostituito(i)
Procedura semplificata – decisione
Contestazione della base giuridica Parere JURI
Modifica della dotazione finanziaria Parere BUDG
Consultazione del Comitato economico e sociale europeo – decisione in Aula
Consultazione del Comitato delle regioni – decisione in Aula
Esame in commissione
19.4.2006
10.7.2006
12.9.2006
4.10.2006
19.4.2006
Approvazione
26.10.2006
Esito della votazione finale
+ :
– :
0 :
37
3
2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Jean-Luc Bennahmias, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Milan Cabrnoch, Alejandro Cercas, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Thomas Mann, Maria Matsouka, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Anne Van Lancker
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Edit Bauer, Jean Marie Beaupuy, Mihael Brejc, Françoise Castex, Anne E. Jensen, Lasse Lehtinen, Jamila Madeira, Luca Romagnoli, Elisabeth Schroedter, Gabriele Stauner, Patrizia Toia, Anja Weisgerber
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale