sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0739),
– visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0437/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0440/2006),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
ARTICOLO 1
Articolo 4 (Direttiva 2002/38/CE)
"L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2008."
"L'articolo 1 si applica fino al 31 dicembre 2009."
Motivazione
L'emendamento si propone di concedere più tempo all'ECOFIN per garantire una coerente applicazione ed armonizzazione delle diverse disposizioni della Direttiva IVA sul commercio elettronico (2002/38/CE), della proposta sull'introduzione del regime dello sportello unico (COM(2004)0728), nonché della proposta relativa al luogo delle prestazioni di servizi (COM(2005)0334), con valenza politica per l'intero pacchetto IVA.
Il Parlamento europeo sottolinea l'importanza di assicurare la coerenza, sul piano giuridico ed economico, tra i regolamenti IVA in questione, specialmente per quanto riguarda le diverse scadenze (durata del periodo fiscale, obbligo di tenere registri e di presentare la relativa dichiarazione).
Entro il 31 dicembre 2009 il Consiglio dovrebbe ultimare l'unificazione dei regimi IVA sopra menzionati e farli confluire in una struttura uniforme nell'ambito della direttiva di base del Consiglio n. 77/388/CE.
MOTIVAZIONE
L’istituzione di un sistema comune in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) rappresenta un passo fondamentale verso l’obiettivo di rafforzare l’integrazione economica, necessaria alla realizzazione del mercato interno.
Una componente minore del sistema IVA riguarda l’imposizione fiscale applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici e ai servizi di radiodiffusione e di televisione (i cosiddetti servizi elettronici).
L’obiettivo principale che si prefigge la direttiva 2002/38/CE del Consiglio è quello di eliminare la situazione svantaggiosa, in termini concorrenziali, imposta alle imprese fornitrici di servizi elettronici stabilite nell’UE rispetto alle imprese situate nei paesi terzi. Prima dell’entrata in vigore della suddetta direttiva, gli operatori stabiliti nei paesi terzi erano in grado di fornire i loro servizi ad aliquota zero, in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto. Le imprese UE che fornivano servizi elettronici al di fuori dell’Unione erano invece obbligate a imporre le aliquote IVA previste nel paese d’origine.
I. Le proposte della Commissione
Motivazioni
1. Il principale obiettivo della nuova proposta della Commissione è di prorogare il periodo di applicazione del regime previsto per particolari servizi prestati tramite mezzi elettronici (servizi elettronici). Ai sensi della direttiva 2002/38/CE del Consiglio, le disposizioni riguardanti tale particolare regime IVA sono applicabili sino al 30 giugno 2006.
La direttiva 2002/38/CE del Consiglio (direttiva IVA sul commercio elettronico) modificava temporaneamente la direttiva 77/388/CEE al fine di rivedere il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici nell’ambito del commercio elettronico e ai servizi di radiodiffusione e di televisione.
2. Il periodo di validità delle disposizioni previste nell’ambito della suddetta direttiva si è concluso il 30 giugno 2006. Il regime dello sportello unico, sia in termini di principi che di applicazione, è strettamente correlato alla direttiva IVA sul commercio elettronico, considerata quale precorritrice del suddetto regime, prevedendo per le imprese stabilite nell’UE un unico punto di contatto elettronico riguardo all’imposta sul valore aggiunto. La Commissione, ritenendo che il pacchetto relativo allo sportello unico (COM(2004)0728) non sarebbe stato accettato dal Consiglio prima del termine del periodo d’applicazione della direttiva IVA sul commercio elettronico, ha escluso i servizi elettronici dall’intero pacchetto IVA e il 15 maggio ha adottato una relazione (COM(2006)0210) in cui propone di prorogare il periodo d’applicazione della direttiva sui servizi elettronici al 31 dicembre 2008.
Sebbene la Commissione raccomandasse di ricorrere alla procedura di consultazione ordinaria, ai sensi dell’articolo 93 del trattato CE, che coinvolge il Parlamento europeo, nel giugno 2006, visti i tempi estremamente ristretti, il Consiglio ECOFIN, tramite la direttiva 2006/58/CE, ha deciso di prorogare temporaneamente il regime fino alla fine del 2006, senza consultare il Parlamento. Il Consiglio ha agito ai sensi dell’articolo 5 della direttiva originaria 2002/38/CE, che consente, se necessario, di prorogare il periodo di validità deliberando all’unanimità, senza tener conto dell’articolo 93 del trattato CE.
3. Onde evitare un ulteriore deterioramento della forma giuridica e aumentare le incertezze nell’ambito del clima di fiducia delle imprese, tenendo conto del fatto che il Consiglio non ha compiuto alcun passo in avanti riguardo al pacchetto IVA, la Commissione propone ora di prolungare il particolare regime IVA per i servizi elettronici fino alla fine del 2008, come originariamente proposto in maggio. Nell’ambito dell’attuale iter, è richiesto il parere del Parlamento tramite consultazione, ai sensi dell’articolo 93 del trattato CE.
Obiettivi
Prima dell’entrata in vigore della direttiva IVA sul commercio elettronico (la direttiva 2002/38/CE), l’imposizione fiscale dei servizi prestati tramite mezzi elettronici rientrava nell’ambito della norma principale (il principio del paese d’origine) della prima direttiva (la direttiva 77/388/CEE), che stabilisce che le imprese fornitrici di servizi elettronici sono obbligate a imporre e dichiarare le aliquote IVA vigenti nel paese d’origine. Le imprese stabilite nei paesi terzi non erano però obbligate a imporre l’IVA, determinando una posizione svantaggiata in termini concorrenziali per le aziende comunitarie.
La direttiva 2002/38/CE del Consiglio ha eliminato dal campo d’applicazione del “principio del paese d’origine” i servizi elettronici forniti da operatori di paesi terzi, facendoli rientrare nell’ambito del “principio del paese di consumo”. Tale particolare regime IVA ha imposto agli operatori non stabiliti (in genere aziende stabilite nei paesi terzi, prive di sede UE o non insediate stabilmente all’interno dell’Unione) di registrarsi in uno Stato membro a loro scelta (Stato membro di identificazione).
La direttiva IVA sul commercio elettronico viene prorogata al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno ed evitare possibili distorsioni della concorrenza fra le imprese stabilite nell’UE e quelle stabilite nei paesi terzi.
La reale novità di tale regime particolare è da ricercare nella creazione di “un unico punto di contatto” per gli operatori non stabiliti.
Gli operatori dei paesi terzi non sono più obbligati a registrarsi in tutti gli Stati membri in cui risiede la clientela a cui forniscono servizi elettronici imponibili, ma viene offerta loro la possibilità di presentare le dichiarazioni fiscali per via elettronica ai paesi di consumo, tramite l’amministrazione fiscale dello Stato membro di identificazione.
In base allo studio della Commissione (Documento di lavoro 2004/3), pubblicato nel 2004, dall’entrata in vigore della direttiva, avvenuta il 1 luglio 2003, circa 5000 operatori non stabiliti nell’UE hanno beneficiato del suddetto regime particolare in materia di imposta sul valore aggiunto.
II. Significato della proposta
1. La direttiva 2002/38/CE del Consiglio rappresenta la principale normativa tesa a migliorare il funzionamento del sistema comune IVA su due fronti.
In primo luogo, la proposta della Commissione (COM(2004)0728) applica il principio del punto di contatto unico. Detta proposta consta di tre pilastri: punto di contato unico, semplificazione della procedura di rimborso fiscale e cooperazione con le autorità fiscali per quanto attiene allo sportello unico. Il cosiddetto pacchetto relativo al “regime dello sportello unico” riguarda le imprese stabilite nell’UE che svolgono attività transfrontaliere imponibili di fornitura di servizi.
Il regime dello sportello unico offre all’operatore la possibilità di utilizzare un particolare numero di partita IVA, che lo identifica presso lo Stato membro di stabilimento per tutti i servizi forniti a un altro Stato membro, e di presentare le dichiarazioni IVA presso un unico portale elettronico. Il regime dello sportello unico consente agli operatori di presentare, versare e ricevere denaro automaticamente tramite il portale elettronico, in contatto diretto con lo Stato membro a cui l’operatore deve versare l’IVA.
Facendo seguito all’adozione da parte del Parlamento di un parere favorevole, il pacchetto relativo al regime dello sportello unico è attualmente in attesa di autorizzazione da parte del Consiglio, per poi entrare in vigore.
2. In secondo luogo, la Commissione ha presentato la proposta COM(2005)0334 che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi da parte di operatori stabiliti nell’UE. Detta proposta dà nuova forma alla prima proposta COM(2003)0822 al fine di sostituire la norma principale del paese d’origine con il principio del paese di consumo, laddove sia prevista la fornitura di servizi imponibili sia a soggetti passivi che a soggetti non passivi.
Il risultato di tale rivoluzionario provvedimento è che su tutti i servizi, l’imposta sul valore aggiunto si applica in base al principio del paese di consumo. Qualora il Consiglio accettasse tale nuova posizione nei termini previsti dalla proposta COM(2005)0334, tutti i servizi di radiodiffusione e di televisione nonché i servizi prestati tramite mezzi elettronici sarebbero tassati nel luogo di consumo, indipendentemente dalla soggettività fiscale del cliente.
III. Principali segnalazioni da parte del relatore
1. Il relatore richiama l’attenzione sulla necessità di prorogare di un anno il periodo di applicazione della direttiva 2002/38/CE, arrivando al 31 dicembre 2009. L’emendamento presentato dal relatore alla proposta della Commissione mira a concedere più tempo al Consiglio ECOFIN onde garantire la coerente applicazione, armonizzazione e il potenziale consolidamento delle diverse disposizioni della direttiva IVA sul commercio elettronico (2002/38/CE), della proposta concernente il pacchetto relativo al regime dello sportello unico (COM(2004)0728) e della proposta riguardante il luogo delle prestazioni di servizi (COM(2005)0334) nell’ambito della sesta direttiva IVA per la lotta contro la frode e l'evasione fiscale che riguarda l'intero pacchetto IVA.
Raggiungere una coerenza in termini giuridici ed economici fra le suddette normative IVA, in special modo per quanto attiene alle diverse scadenze (in termini di durata del periodo fiscale, obblighi di conservazione dei documenti e presentazione della dichiarazione IVA) è di somma importanza per introdurre certezza giuridica nel clima di fiducia fra le imprese.
2. Il relatore invita la Commissione a esaminare con attenzione il possibile impatto economico (riguardante l’occupazione, il versamento dei tributi locali e delle imposte sul reddito delle società di capitali, ecc.) connesso al solo obbligo di identificazione o di stabilimento. Facendo luce sulla questione si potrebbero evitare possibili situazioni vantaggiose a favore di imprese che forniscono servizi elettronici, di radiodiffusione e di televisione all’interno dell’Unione, senza essere obbligati a stabilirsi in modo permanente in territorio comunitario.
3. Il relatore solleva la questione della sicurezza giuridica, in quanto le imprese stabilite nei paesi terzi dovrebbero conservare documenti elettronici e dichiarazioni IVA, oltre che nel paese di stabilimento, anche nello Stato membro di identificazione, ogniqualvolta giungano richieste in tal senso da parte delle autorità fiscali.
4. Il relatore sottolinea la necessità di aggiornare continuamente il contenuto relativo agli esempi di servizi elettronici, di radiodiffusione e di televisione citati all’articolo 9, paragrafo 2 e all’allegato L della direttiva 77/388/CEE del Consiglio. Per quanto attiene al tipo di servizi di radiodiffusione e di televisione contemplati nell’ambito della direttiva IVA sul commercio elettronico (direttiva 2002/38/EC), occorre ammettere che nell’epoca digitale questo tipo di servizi evolve molto rapidamente. Pertanto la loro evoluzione andrebbe tenuta sotto attento controllo onde garantire condizioni di parità in termini di imposta sul valore aggiunto fra i diversi tipi di servizi di radiodiffusione e televisione (servizi lineari e non lineari).
5. Il relatore richiama l’attenzione sul fatto che le direttive 2002/38/CE e 77/388/CEE del Consiglio prevedono una tassazione IVA diversa per i giornali in formato cartaceo rispetto a quelli in formato elettronico. I giornali elettronici rientrano esclusivamente nel campo d’applicazione della direttiva sul commercio elettronico, mentre i giornali cartacei rientrano nell’allegato H, che riconosce agli Stati membri il diritto di avvalersi di un’aliquota IVA ridotta.
PROCEDURA
Titolo
Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2002/38/CE del Consiglio relativamente al periodi di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula
ECON 12.12.2006
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula
Pareri non espressi Decisione
Cooperazione rafforzata Annuncio in Aula
Relatore(i) Nomina
Zsolt László Becsey 5.9.2006
Esame in commissione
6.11.2006
21.11.2006
28.11.2006
Approvazione
28.11.2006
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
30
0
0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Ieke van den Burg, David Casa, Jan Christian Ehler, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in 't Veld, Wolf Klinz, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Antolín Sánchez Presedo, Margarita Starkevičiūtė, Sahra Wagenknecht, Lars Wohlin
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Harald Ettl, Satu Hassi, Giovanni Pittella, Andreas Schwab, Corien Wortmann-Kool
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Deposito
1.12.2006
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale