RELAZIONE sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato

20.12.2006 - (2006/2133(INI))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Richard Howitt


Procedura : 2006/2133(INI)
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A6-0471/2006
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A6-0471/2006
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato

(2006/2133(INI))

Il Parlamento europeo,

–   viste le due norme più autorevoli concordate a livello internazionale per la condotta delle imprese, oassia la "Dichiarazione tripartita dei principi relativi alle imprese multinazionali e la politica sociale" dell'Organizzazione internazionale del lavoro e le direttive dell'OCSE per le imprese multinazionali, e visti i codici di condotta concordati sotto l'egida di organizzazioni internazionali quali la FAO, l'Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale nonché gli sforzi esplicati sotto gli auspici dell'UNCTAD relativamente alle attività delle imprese nei paesi in via di sviluppo,

–   viste la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, del 18 giugno 1998, e le sue convenzioni sulle norme fondamentali universali in materia di lavoro, segnatamente: abolizione del lavoro forzato (Convenzioni 29 e 105), libertà di associazione e diritto di contrattazione collettiva (Convenzioni 87 e 98), abolizione del lavoro infantile (Convenzioni 138 e 182) e non discriminazione nel lavoro (Convenzioni 100 e 111),

–   vista la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite, in particolare il passo in cui ogni individuo e ogni organo della società è chiamato ad impegnarsi per garantire il rispetto universale dei diritti dell’uomo, e visti altresì il Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, il Patto sui diritti economici, sociali e culturali del 1966, la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, il Progetto di dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni del 1994 e la Convenzione dell’ONU sui diritti del bambino del 1989,

–   vista la Convenzione dell'OECD contro la corruzione (1997),

–   visti la "Global Reporting Initiative" (GRI) avviata nel 1997[1] e gli orientamenti aggiornati del G3 in materia di comunicazione delle informazioni sulla sostenibilità, pubblicati il 5 ottobre 2006,

–   visto il patto mondiale delle imprese (Global Compact), lanciato nel settembre 2000 dalle Nazioni Unite,

–   visto l'annuncio fatto il 9 ottobre 2006 sulla costituzione di un'alleanza strategica fra le iniziative delle Nazioni Unite "Global Compact" e "Global Reporting",

–   visto il progetto delle Nazioni Unite del dicembre 2003 concernente norme sulla responsabilità delle società transnazionali e di altre imprese in relazione ai diritti umani,

–   visti i risultati del Vertice mondiale dell'ONU sullo sviluppo sostenibile, svoltosi nel 2002 a Johannesburg, in particolare l'invito a prevedere iniziative intergovernative in merito alla responsabilità delle imprese e le conclusioni del Consiglio del 3 dicembre 2002 sul seguito da dare al Vertice,

–   vista la relazione del Segretario generale dell'ONU sull'attività del gruppo "Global Compact", dal titolo "Verso partenariati globali - Cooperazione rafforzata tra le Nazioni Unite e tutti i partner pertinenti, in particolare il settore privato", del 10 agosto 2005 (05-45706(E)020905),

–   viste la nomina di un rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite per imprese e diritti umani, la sua relazione interlocutoria del 22 febbraio 2006 (E/CN.1/2006/97) e le consultazioni regionali che egli ha avuto il 26-27 giugno 2006, a Bangkok, e il 27-28 marzo 2006, a Johannesburg,

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 1999 sulle norme comunitarie applicabili alle imprese europee che operano nei PVS: verso un codice di condotta europeo[2], in cui si raccomanda l'istituzione di un codice modello di condotta e di una piattaforma di sorveglianza europea,

–   vista la Convenzione di Bruxelles del 1968, quale consolidata nel regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale[3],

–   visto il regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [4],

–   vista la risoluzione del Consiglio del 3 dicembre 2001 sul seguito da dare al Libro verde sulla responsabilità sociale delle imprese[5],

–   vista la sua risoluzione del 30 maggio 2002 sul Libro verde della Commissione "Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese[6],

–   vista la sua risoluzione del 13 maggio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese: un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile[7],

–   vista la raccomandazione della Commissione, del 30 maggio 2001, relativa alla rilevazione, alla valutazione e alla divulgazione di informazioni ambientali nei conti annuali e nelle relazioni sulla gestione delle società (notificata con il numero C(2001) 1495)[8],

–   vista la sua risoluzione del 4 luglio 2002 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale - "Promozione delle norme fondamentali del lavoro e miglioramento della governance sociale nel quadro della globalizzazione"[9],

–   vista la risoluzione del Consiglio del 6 febbraio 2003 sulla responsabilità sociale delle imprese[10],

–   vista la comunicazione della Commissione su "Governance e sviluppo" (COM(2003)0615),

–   vista la direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione[11],

–   vista la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 , relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[12],

–   viste la relazione finale e le raccomandazioni del forum europeo multilaterale sulla RSI del 29 giugno 2004, in particolare la raccomandazione 7 a sostegno delle azioni tese a istituire un idoneo quadro giuridico,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "La dimensione sociale della globalizzazione - Il contributo della politica dell'UE perché tutti possano beneficiare dei vantaggi" (COM52004)0383),

–   vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")[13],

–   visto il Consiglio europeo del 22 e 23 marzo 2005 che ha rilanciato la strategia di Lisbona, concentrando il partenariato tra l'UE e gli Stati membri su "Lavorare insieme per la crescita e l’occupazione",

–   vista la sua risoluzione del 5 luglio 2005 sullo sfruttamento dei bambini nei paesi in via di sviluppo, con particolare enfasi sul lavoro infantile[14],

–   vista la comunicazione della Commissione sul riesame della strategia per lo sviluppo sostenibile - Una piattaforma d’azione (COM(2005)0658) e la nuova strategia dell'UE per uno sviluppo sostenibile, adottata dal Consiglio il 9 luglio 2006,

–   visto il consenso europeo sullo sviluppo, firmato il 20 dicembre 2005 da Commissione, Consiglio e Parlamento europeo,

–   visto il nuovo sistema delle preferenze generalizzate (SPG+), in vigore dal 1° gennaio 2006, che assicura l'accesso a dazio zero o una riduzione tariffaria per un numero crescente di prodotti e comprende inoltre un nuovo incentivo per i paesi vulnerabili con esigenze specifiche a livello commerciale, finanziario o di sviluppo,

–   vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti - Contributo dell’Unione alla realizzazione dell’agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),

–   visto il Libro verde sull'iniziativa europea per la trasparenza, del 3 maggio 2006,

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 su commercio equo e sviluppo[15],

–   vista la comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo - Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell'Unione europea - Un piano per progredire (piano d'azione dell'UE per il governo societario) (COM(2003)0284),

–   vista l'audizione su "Responsabilità sociale delle imprese - Esiste un approccio europeo?", organizzata il 5 ottobre 2006 dal Parlamento europeo,

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e i pareri della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6‑0471/2006),

A. considerando che le imprese non possono sostituirsi ai poteri pubblici quando questi ultimi sono incapaci di esercitare il proprio controllo quanto al rispetto delle norme sociali e ambientali,

1.  è convinto che il potenziamento delle responsabilità sociale e ambientale delle imprese, collegato al principio della responsabilità imprenditoriale, rappresenta un elemento essenziale del modello sociale europeo, della strategia europea per lo sviluppo sostenibile ed è la risposta alle sfide sociali della globalizzazione economica;

2.  apprezza la comunicazione della Commissione che imprime nuovo slancio al dibattito sulla responsabilità sociale delle imprese (RSI), ma prende atto della preoccupazione, espressa da taluni gruppi interessati, per la mancanza di trasparenza ed equilibrio nella consultazione svolta prima della pubblicazione;

3.  riconosce che tra i diversi gruppi interessati rimane aperto il dibattito su una definizione appropriata della RSI e che il concetto di "oltre il rispetto" può consentire a talune imprese di pretendere di sostenere la responsabilità sociale, mentre nel contempo violano leggi locali o internazionali; ritiene che l'assistenza fornita dall'UE ai governi di paesi terzi per l'attuazione delle normative sociali ed ambientali in conformità delle convenzioni internazionali, accompagnata da efficaci sistemi d'ispezione, rappresenti un complemento necessario alla promozione della RSI delle imprese europee a livello mondiale;

4.  è dell'avviso che le politiche in materia di RSI dovrebbero essere portate avanti valutando il pro e il contro, non in sostituzione di una regolamentazione appropriata in altri campi, né come un approccio subdolo all'introduzione di tale legislazione; ritiene che il dibattito a livello UE su approccio volontario rispetto ad approccio obbligatorio alla RSI andrebbe "depolarizzato", ribadendo l'approccio sostanzialmente volontaristico ma consentendo, senza obblighi, la ricerca e il dialogo su potenziali misure regolamentari;

5.  osserva che la proliferazione di iniziative volontarie in materia rappresenti un ostacolo per molte imprese che adottano politiche sulla RSI, in particolare le piccole imprese, nonché un disincentivo per le imprese a perseguire azioni più credibili, dimostrando al contempo l'importanza ad essa attribuita e la necessità di creare incentivi per politiche di RSI più ambiziose; invita la Commissione a divulgare le buone prassi, risultato di iniziative volontarie in materia di RSI; ritiene che la Commissione debba inoltre considerare la creazione di una lista di criteri per le imprese da rispettare se attuano responsabilità sociale di impresa;

6.  ritiene che la credibilità delle iniziative volontarie in materia di RSI continui a dipendere dall'impegno a incorporare le norme e i principi vigenti e concordati a livello internazionale e da un approccio pluralistico, quale raccomandato dal foro europeo multilaterale dell'UE, nonché dall'attuazione di un monitoraggio e di una verifica indipendenti; raccomanda la creazione di un siffatto meccanismo a livello europeo;

7.  ritiene che il dibattito in corso nell'UE sulla RSI si sia avvicinato ad un punto in cui l'accento andrebbe spostato dai "processi" ai "risultati", con un conseguente contributo misurabile e trasparente da parte delle imprese alla lotta contro l'esclusione sociale e il degrado ambientale in Europa e nel mondo;

8.  riconosce che molte imprese effettuano già un intenso e crescente sforzo per ottemperare alla propria responsabilità sociale;

9.  rileva che i mercati e le imprese in Europa si trovano in stadi differenti di sviluppo; ritiene pertanto che un metodo universale che cerchi di imporre alle imprese un unico modello di comportamento sia inopportuno e non porterà ad una loro adesione significativa alla RSI; ritiene inoltre che si dovrebbe porre l'accento sullo sviluppo della società civile, e in particolare sulla consapevolezza dei consumatori circa una produzione responsabile, in modo da promuovere la responsabilità sociale, che è un elemento duraturo e importante per i particolari contesti nazionali o regionali;

10. segnala che la RSI deve affrontare nuovi ambiti come l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e l'etica, così da fungere da strumento supplementare per la gestione del cambiamento industriale e delle ristrutturazioni;

Il dibattito sulla RSI a livello UE

11. prende atto della decisione della Commissione di istituire un'alleanza europea in materia di responsabilità sociale delle imprese, in collaborazione con diverse reti imprenditoriali; raccomanda che sia la Commissione stessa ad assicurare un unico punto di coordinamento per mantenersi al corrente delle adesioni e delle attività dell'alleanza nonché a concordare obiettivi e calendari chiari ed una visione strategica che ne ispiri l'attività; incoraggia tutte le imprese europee e quelle operanti in Europa, siano esse di piccole o grandi dimensioni, ad aderire a tale iniziativa e a contribuire al rafforzamento dell'alleanza tramite la partecipazione delle parti interessate;

12. ritiene che il dialogo sociale sia stato un mezzo efficace per promuovere le iniziative in materia di RSI e che il Comitato aziendale europeo abbia svolto un ruolo costruttivo nello sviluppo della migliore prassi in relazione alle RSI;

13. ritiene che un consistente aumento della sensibilizzazione in materia di RSI nelle imprese dell'UE, lo sviluppo di nuovi modelli di "migliori pratiche" da parte di quelle che sono le imprese e gli organismi sindacali delle imprese leader per diversi aspetti della RSI, nonché l'identificazione e la promozione di azioni e regolamentazioni specifiche dell'UE a sostegno della RSI, potrebbero costituire i parametri fondamentali per il successo dell'alleanza; propone che sia fissato un termine di due anni per il completamento dell'attività dei "laboratori" istituiti al suo interno, come ha suggerito la RSI Europa;

14. rileva che la riconvocazione del forum europeo multilaterale costituisce un successivo complemento alla comunicazione e che occorre adottare delle misure idonee a convincere le varie parti che avrà luogo un dialogo reale che inciderà effettivamente sulle politiche e sui programmi dell'Unione europea, volti a incentivare e applicare la RSI nelle imprese dell'UE; ritiene che si debbano trarre degli insegnamenti dai due anni di attività - positiva in quanto svolta "senza infamia e senza lode" - del Forum europeo multilaterale, in particolare dall'uso di relatori indipendenti; rileva tuttavia che si rendono necessari miglioramenti per costruire il consenso; inoltre, incoraggia fortemente che i rappresentanti della Commissione partecipino attivamente al dibattito;

15. chiede alla Commissione di invitare i rappresentanti di un certo numero di governi nazionali, regionali e locali che si sono impegnati ad utilizzare gli appalti e altri strumenti pubblici per promuovere la RSI, a costituire propri "laboratori" all'interno dell'alleanza e integrare le loro conclusioni nella sua futura attività;

16. sostiene gli sforzi compiuti dalla Commissione per far partecipare al Forum europeo multilaterale investitori, il settore dell'istruzione e le autorità pubbliche, insistendo sulla necessità di un dialogo sostenuto per la realizzazione degli obiettivi stabiliti;

17. invita la Commissione a incoraggiare, nel quadro del controllo dei progressi della RSI, una maggiore partecipazione delle donne al forum multilaterale e lo scambio di informazioni e di buone prassi in materia di uguaglianza di genere;

18. sostiene le richieste relative alla divulgazione obbligatoria per le lobby imprenditoriali e di altro genere nonché ad un accesso equilibrato tra i gruppi imprenditoriali e gli altri gruppi interessati all'elaborazione delle politiche dell'UE;

Il legame tra RSI e competitività

19. apprezza l'obiettivo della Comunicazione di legare la RSI agli obiettivi economici, sociali e ambientali dell'agenda di Lisbona, segnatamente perché ritiene che un approccio serio alle RSI da parte delle imprese possa contribuire ad aumentare l’occupazione, a migliorare le condizioni di lavoro, a garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e a promuovere la ricerca e lo sviluppo di innovazioni tecnologiche; sostiene il principio della "competitività responsabile" quale parte integrante del programma della Commissione a favore dell'innovazione e della competitività; esorta le imprese europee a precisare nelle loro relazioni in che modo stanno contribuendo agli obiettivi di Lisbona;

20. riconosce che regole efficaci in materia di concorrenza, all'interno e al di fuori dell'Europa, costituiscono un elemento essenziale per garantire pratiche imprenditoriali responsabili, in particolare assicurando un trattamento equo e l'accesso per le PMI stabilite in loco;

21. ribadisce che l'attuazione, nell'ambito della RSI, di procedure di assunzione responsabili e non discriminatorie che promuovano l'occupazione delle donne e delle persone svantaggiate contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di Lisbona;

22. rileva la contraddizione tra le strategie competitive per l'approvvigionamento delle imprese che mirano a migliorare costantemente flessibilità e costi e gli impegni volontari a livello di RSI, volti ad evitare lo sfruttamento nei rapporti di lavoro e a promuovere relazioni stabili con i fornitori; auspica un dialogo più intenso a tal proposito;

23. suggerisce, a tale proposito, che le valutazioni e il controllo delle imprese europee riconosciute responsabili si estendano anche alle loro attività e a quelle dei loro sub-contraenti al di fuori dell’Unione europea, al fine di garantire che la RSI sia di beneficio anche ai paesi terzi e segnatamente ai paesi in via di sviluppo, in conformità delle convenzioni dell’OIL per quanto riguarda, segnatamente, la libertà sindacale, il divieto del lavoro minorile, del lavoro forzato e, in modo più specifico, a vantaggio delle donne, degli immigrati, degli autoctoni e dei gruppi minoritari;

24. riconosce che la RSI è un motore importante per le imprese e chiede l'integrazione di politiche sociali, come il rispetto per i diritti dei lavoratori, una politica salariale equa, il rifiuto della discriminazione, la formazione permanente, ecc. e questioni ambientali incentrate, segnatamente, sulla promozione dinamica dello sviluppo sostenibile, sia a sostegno di nuovi prodotti e procedimenti attraverso le politiche dell'UE in materia di innovazione e scambi commerciali che nell'elaborazione di strategie settoriali, subregionali e urbane per la competitività;

25. sottolinea che le imprese impegnate nella responsabilità sociale ovviano alle iniquità che colpiscono in modo particolare le donne e i gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, nel mercato del lavoro, soprattutto in materia di accesso alle prestazioni sociali, alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a un'equa politica salariale; sottolinea che esse dovrebbero uniformare la loro politica delle assunzioni alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[16];

Gli strumenti della RSI

26. si compiace della tendenza emersa negli ultimi anni che vede grandi imprese pubblicare volontariamente relazioni sugli aspetti sociali e ambientali; rileva che il numero di tali relazioni è cresciuto costantemente dal 1993, ma è ormai statico e che solo una minoranza applica standard e principi accettati a livello internazionale e riferisce in merito all'intera catena di approvvigionamento dell'impresa o ricorre a monitoraggi e verifiche indipendenti;

27. ribadisce il proprio sostegno a un'informazione sociale, ambientale e finanziaria integrata da parte delle imprese, sostenuta da una regolamentazione, eventualmente con una soglia minima per evitare costi sproporzionati per le piccole imprese; chiede una ricerca approfondita sull'applicazione di requisiti minimi per l'informazione sociale e ambientale nel quadro della raccomandazione della Commissione del 2001 sulla divulgazione ambientale, della direttiva del 2003 sulla modernizzazione della comunicazione e della direttiva sui prospetti finanziari; sostiene una trasposizione efficace in tutti gli Stati membri e lo svolgimento di consultazioni, in occasione del loro prossimo riesame, sulle potenzialità in termini di rafforzamento di tali requisiti, comprese le interpretazioni sulla rilevanza dei rischi sociale e ambientale nell'ambito dei requisiti vigenti in materia di divulgazione;

28. riconosce gli attuali limiti del settore della RSI in relazione alla misurazione del comportamento imprenditoriale e della revisione e certificazione sociale delle imprese, in particolare in relazione ai costi, alla comparabilità e all'indipendenza e ritiene che occorrerà sviluppare un quadro professionale che comprenda specifiche qualifiche in questo campo;

29. raccomanda che la Commissione rafforzi le responsabilità dei dirigenti delle aziende con più di 1000 dipendenti al fine di includere l'impegno per i dirigenti stessi di minimizzare l'eventuale impatto dannoso, dal punto di vista sociale ed ambientale, delle attività d'impresa;

30. ribadisce il proprio sostegno al programma di ecogestione e audit dell'UE, in particolare il relativo obbligo di verifica esterna nonché l'obbligo per gli Stati membri di promuovere il programma e ritiene che vi siano spazi per sviluppare programmi analoghi in materia di tutela dei diritti del lavoro, sociali e umani;

31. sostiene il codice di buona pratica dell'Alleanza internazionale per l'accreditamento e l'etichettatura sociale e ambientale quale esempio saliente della promozione tra le attuali iniziative di etichettatura, in alternativa alla creazione di nuove etichette sociali a livello nazionale ed europeo;

32. ritiene che i consumatori, i clienti, i dipendenti e gli investitori debbano avere l'opportunità di scegliere o respingere prodotti/ fornitori, posti di lavoro e imprese a seconda che questi siano più o meno responsabili in termini di condizioni ambientali e sociali;

33. invita l'UE ad adottare uno standard europeo per l'etichettatura dei prodotti ai sensi del quale svolga un ruolo l'osservanza dei diritti umani e dei diritti fondamentali dei lavoratori;

34. chiede alla Commissione di attuare un meccanismo che consenta alle vittime, compresi i cittadini di paesi terzi, di ottenere giustizia contro imprese europee dinanzi ai tribunali nazionali degli Stati membri;

35. prende atto che nella comunicazione sia stata omessa la questione degli investimenti socialmente responsabili; appoggia la piena partecipazione degli investitori in quanto soggetti interessati al dibattito sulla RSI a livello UE e all'interno del forum multilaterale; sostiene l'invito dell'industria a privilegiare la trasparenza piuttosto che l'imposizione, attraverso l'introduzione a livello europeo di "principi in materia di dichiarazione di interesse" per i fondi di investimento;

36. sottolinea che i consumatori svolgono un ruolo importante quando si tratta di creare incentivi per una produzione e una pratica imprenditoriale responsabili; ritiene, tuttavia, che la situazione sia attualmente impenetrabile per i consumatori a causa della confusione tra le varie norme nazionali e i regimi di etichettatura, confusione che contribuisce a minare l'attuale etichettatura sociale; attira, al contempo, l'attenzione sui costi considerevoli registrati dalle imprese per adeguarsi ai diversi e numerosi requisiti e disposizioni nazionali; sottolinea, inoltre, che la definizione di meccanismi di controllo volti alla supervisione dell'etichettatura sociale è onerosa, segnatamente per i piccoli paesi;

37. chiede alla Commissione di regolamentare la responsabilità in solido da parte di imprese generali o principali al fine di affrontare gli abusi riscontrabili nelle pratiche di subappalto ed esternalizzazione di lavoratori e di istituire un mercato trasparente e competitivo per tutte le imprese;

38. sostiene gli sforzi di Eurostat volti a sviluppare parametri per misurare la performance a livello di RSI nel contesto della strategia per lo sviluppo sostenibile dell'UE nonché l'intenzione della Commissione di sviluppare nuovi indicatori atti a misurare la conoscenza e il consumo di prodotti con il marchio di qualità ecologica e la quota di produzione delle imprese aderenti ad EMAS;

39. raccomanda che sia presa in considerazione la nomina di un ombudsman dell'UE per la RSI che svolga indagini indipendenti su questioni relative alla RSI su richiesta di imprese o di qualsiasi gruppo di soggetti interessati; esorta a riflettere ulteriormente su tale proposta, e su proposte analoghe, nel futuro;

Miglioramento della regolamentazione e RSI

40. ritiene che le politiche in materia di RSI possano essere rafforzate migliorando la consapevolezza e l'applicazione degli strumenti giuridici in vigore; invita la Commissione a richiedere e organizzare direttamente campagne di sensibilizzazione nonché a svolgere ricerche specifiche sull'applicazione della responsabilità diretta di organismi esteri, conformemente alla convenzione di Bruxelles, e sull'applicazione delle direttive sulla pubblicità fuorviante e le pratiche commerciali sleali che le imprese devono rispettare nell'ambito dei loro codici di condotta volontari in materia di RSI;

41. ribadisce la necessità dell'uso di un linguaggio semplice e di immediata comprensione tale da incentivare le imprese a promuovere la RSI;

42. ribadisce che la Commissione e gli Stati membri dovrebbero compiere maggiori sforzi a livello nazionale, regionale e locale per avvalersi delle opportunità offerte dalla revisione delle direttive sugli appalti pubblici del 2004 per sostenere la RSI, inserendo clausole sociali e ambientali nei loro contratti che consentano di escludere, se necessario, le imprese, anche in caso di corruzione; afferma che la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo devono applicare severi criteri sociali ed ambientali a tutti i prestiti e finanziamenti erogati a imprese private, supportati da chiari dispositivi in materia di reclami, basandosi sull'esempio del collegamento tra appalti pubblici e rispetto delle convenzioni basilari dell'OIL e degli orientamenti dell'OCSE nei Paesi Bassi e della norma SA8000 RSI da parte di molte province italiane; ricorda che gli Stati membri devono adoperarsi per fare in modo che qualsiasi garanzia di credito all'esportazione sia conforme ai criteri ambientali e sociali più rigorosi e non sia utilizzata per progetti contrari agli obiettivi politici concordati dall'UE, ad esempio, in materia di energia o armamenti;

43. riafferma che sono stati sviluppati un valido quadro normativo e una buona redazione legislativa nel settore della normativa non vincolante e che tale normativa offre incentivi alle imprese che aderiscono ai principi della RSI, pur lasciando alle imprese che non hanno ancora aderito a tali principi il tempo necessario per adeguarvisi;

Integrare la RSI nelle politiche e nei programmi dell'UE

44. si compiace degli impegni ribaditi nella comunicazione della Commissione volti a sostenere e promuovere la RSI in tutti i settori d'attività e chiede che siano esplicati maggiori sforzi per tradurre tali impegni in azioni concrete a tutto campo;

45. ritiene che il dibattito sulla RSI non debba essere separato dalle questioni legate alla responsabilità imprenditoriale e che l'impatto sociale ed ambientale delle imprese, le relazioni con i soggetti interessati, la tutela dei diritti degli azionisti di minoranza e i relativi doveri dei direttori delle società dovrebbero essere pienamente integrati nel piano d'azione della Commissione sul governo societario; rileva che queste tematiche dovrebbero entrare a far parte del dibattito sulla RSI; chiede alla Commissione di prendere in considerazione questi punti particolari e di formulare proposte concrete per affrontarli;

46. apprezza il sostegno finanziario diretto della Commissione alle iniziative in materia di RSI, in particolare per incoraggiare l'innovazione, consentire il coinvolgimento dei soggetti interessati e assistere le vittime potenziali in caso di presunti illeciti, compresi gli omicidi colposi provocati da imprese; incoraggia la Commissione a sviluppare, in particolare, meccanismi atti a garantire che le comunità danneggiate dalle imprese europee abbiano diritto a un processo equo e accessibile; sottolinea l'importanza della linea di bilancio B34000 per i progetti pilota, come quelli relativi all'impegno sociale dei dipendenti, i fondi ipotecati per il sostegno alla RSI nell'ambito del programma della Commissione per la competitività e l'innovazione, e per il 3% della ricerca sulle scienze socioeconomiche e le scienze umane da destinare alle "imprese nella società" a norma del Settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; chiede che la Commissione esplichi maggiori sforzi per sostenere la RSI in relazione alle imprese dell'UE che operano in paesi terzi attraverso i suoi programmi di assistenza esterna;

47. plaude all'impegno di rendere l'istruzione uno degli otto campi d'azione prioritari; chiede una più profonda integrazione delle RSI nel programma Socrates, la fornitura di un'ampia gamma di materiale sulla RSI nel futuro Centro europeo di risorse pedagogiche e la creazione di un elenco europeo online delle scuole e università di economia che si occupano di RSI e sviluppo sostenibile;

48. incoraggia le iniziative a livello dell'UE e degli Stati membri miranti a migliorare l'insegnamento della gestione e della produzione responsabili nelle scuole di economia europee;

49. rileva che la responsabilità sociale e ambientale interessa tanto le organizzazioni governative e non governative quanto le imprese e chiede alla Commissione di tener fede al suo impegno di pubblicare una relazione annuale dell'impatto sociale e ambientale delle sue attività dirette e di sviluppare politiche volte a incoraggiare il personale delle istituzioni dell'UE ad impegnarsi nel volontariato a favore della comunità;

50. ritiene che nel quadro della RSI le imprese potrebbero patrocinare attività culturali ed educative che offrano un valore aggiunto alle politiche europee nel settore della cultura e della formazione permanente;

51. invita la Commissione a integrare meglio la RSI nelle sue politiche commerciali, garantendo al contempo il rispetto delle norme dell'OMC ed evitando di erigere barriere commerciali ingiustificate, cercando di introdurre disposizioni pertinenti in tutti gli articoli vincolanti degli accordi bilaterali, regionali o multilaterali, in conformità delle norme concordate a livello internazionale, come gli orientamenti dell'OCSE, la dichiarazione tripartita dell'OIL e i principi di Rio, nonché riserve dei poteri normativi su questioni legate ai diritti umani e alla responsabilità sociale e ambientale; esprime apprezzamento per il sostegno dato a questi obiettivi nella comunicazione sul lavoro dignitoso; ribadisce l'invito alle delegazioni della Commissione nei paesi terzi, che agiscono nel quadro delle competenze dell'Istituzione, a promuovere e ad agire come punti di contatto in relazione agli orientamenti dell'OCSE sulle imprese multinazionali; richiede alla Commissione ed agli Stati membri di migliorare l'effettività dei Punti di Contatto Nazionali dell'OCSE, in particolare riguardo ad istanze specifiche su violazioni causate da imprese europee nelle loro operazioni e nella loro filiera produttiva in tutto il mondo;

52. prende atto del contributo fornito dal movimento internazionale del commercio equo e solidale nell'aprire la strada a pratiche commerciali responsabili per sessant'anni e nel dimostrare che tali pratiche sono economicamente valide e sostenibili lungo tutta la catena di approvvigionamento; chiede alla Commissione di tener conto dell'esperienza del movimento del commercio equo e solidale e di studiare sistematicamente come tale esperienza possa essere impiegata nel contesto della RSI;

53. chiede alla Commissione di far sì che le imprese transnazionali con sede nell'UE e dotate di impianti di produzione in paesi terzi, in particolare in quelli aderenti al sistema GSP+, rispettino e promuovano attivamente i patti sociali e ambientali nonché gli accordi internazionali per conseguire così un equilibrio armonioso globale tra crescita economica ed elevati standard sociali ed ambientali;

54. apprezza l'impegno del consenso europeo per lo sviluppo, volto a sostenere la RSI come azione prioritaria e chiede alla DG Sviluppo della Commissione di svolgere un ruolo attivo nel dibattito sulla RSI, per esaminare le condizioni di lavoro e di sfruttamento delle risorse naturali nei paesi in via di sviluppo, in collaborazione con imprese nazionali, nonché le filiali all'estero di imprese europee, con imprese subappaltatrici e i soggetti interessati, al fine di combattere la povertà e creare una crescita equa;

55. propone che la Commissione promuova la partecipazione delle piccole e medie imprese alla RSI, in collaborazione con organismi intermediari, che offrono un sostegno specifico alla partecipazione di cooperative/imprese dell'economia sociale, attraverso le loro associazioni specifiche, utilizzi la rete dei centri europei d'informazione per promuovere direttamente le iniziative in materia di RSI e prenda in considerazione la nomina di un rappresentante per la RSI, analogo a quello per le piccole imprese all'interno della DG Impresa;

56. raccomanda alla Commissione di condurre un approfondito studio a livello europeo sulle varie modalità con cui le PMI possono partecipare alla RSI e sugli incentivi esistenti ai fini dell’adozione di principi RSI su base volontaria individuale; raccomanda, altresì, di trarre l’opportuno insegnamento dall'esperienza acquisita e dalla buona prassi in tale settore;

57. si compiace dell'impegno della comunicazione volto a potenziare la partecipazione dei dipendenti e dei loro sindacati nella RSI e ribadisce il suo invito alla Commissione e alle parti sociali a far riferimento ai negoziati conclusi positivamente, comprendenti attualmente 50 accordi quadro internazionali e 30 accordi quadro europei, riguardanti principalmente norme fondamentali in materia di lavoro per imprese individuali o settori, quale approccio per sviluppare la responsabilità delle imprese in Europa e nel mondo; fa riferimento ai Comitati aziendali europei che sono particolarmente adatti a promuovere la RSI e, segnatamente, a far avanzare i diritti fondamentali dei lavoratori nelle imprese multinazionali;

58. insiste sull’importanza del ruolo delle parti sociali nella promozione dell’impiego femminile e della lotta alla discriminazione; le incoraggia a varare iniziative, nell’ambito della RSI, a favore di una maggiore partecipazione delle donne nella direzione delle imprese, nei comitati aziendali e nelle istituzioni del dialogo sociale;

59. raccomanda che la futura ricerca sulla RSI vada al di là del semplice aspetto imprenditoriale, per concentrarsi sul legame tra competitività e sviluppo sostenibile a livello macro (l'UE e gli Stati membri), a livello meso (settori industriali e catene di approvvigionamento) e a livello micro (le PMI) e sulle interrelazioni tra di essi, nonché sull'impatto delle attuali iniziative in materia di RSI e sulle eventuali violazioni dei suoi principi; appoggia il ruolo guida svolto a tale riguardo dalla European Academy of Business in Society ('Accademia europea dell'impresa nella società); invita la Commissione a pubblicare un'autorevole relazione annuale sullo stato della RSI, elaborata da esperti e ricercatori indipendenti, che raccolga le informazioni esistenti, descriva le nuove tendenze ed esprima raccomandazioni per le azioni future;

Il contributo dell'Europa alla responsabilità sociale delle imprese a livello globale

60. ritiene che l'impatto potenziale delle politiche sulla RSI sia più elevato in relazione alle catene di approvvigionamento globale delle imprese, per consentire un investimento responsabile da parte delle società al fine di aiutare a combattere la povertà nei paesi in via di sviluppo, a promuovere condizioni di lavoro dignitose, a sostenere i principi del commercio equo e del buon governo, nonché ridurre l'incidenza delle violazioni delle norme internazionali, comprese le norme sul lavoro, da parte delle imprese in paesi in cui i regimi regolamentari sono deboli o inesistenti;

61. chiede alla Commissione di avviare particolari ricerche su questo impatto e di formulare delle proposte per accrescere gli investimenti responsabili delle aziende e la loro responsabilità;

62. riconosce che diverse iniziative internazionali in materia di RSI sono più radicate e hanno raggiunto una maggiore maturità, tra cui la recente pubblicazione degli orientamenti "G3" della Global Reporting Initiative, l'esclusione di 200 imprese da parte del Global Contact delle Nazioni Unite e la nomina di un rappresentante speciale del Segretario generale delle Nazioni Unite sulle imprese e i diritti umani;

63. chiede alla Commissione di assumere un ruolo guida per quanto riguarda gli appelli da tutto il mondo per una riforma del diritto societario, quale requisito fondamentale per una vera e propria integrazione della RSI;

64. esprime disappunto per il fatto che la Commissione non abbia accordato maggiore priorità alla promozione di iniziative globali all'interno della sua comunicazione e la invita ad elaborare, in cooperazione con gli Stati membri e i soggetti interessati, una visione strategica e impulsi per lo sviluppo di iniziative RSI a livello globale, nonché a dispiegare uno sforzo considerevole per aumentare in misura significativa la partecipazione a tali iniziative da parte delle imprese dell'UE;

65. invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e a promuovere il rispetto delle norme fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in quanto componente della responsabilità sociale delle imprese (RSI), ovunque esse esercitino le loro attività;

66. ritiene che la dimensione internazionale della RSI dovrebbe stimolare l'elaborazione di linee guida atte a promuovere lo sviluppo di politiche analoghe in tutto il mondo;

67. invita la Commissione, in cooperazione con gli altri operatori interessati, ad organizzare nel 2007 un'importante iniziativa internazionale per ricordare il quinto anniversario dell'impegno, concordato al Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile, inteso ad avviare iniziative intergovernative nel campo della responsabilità imprenditoriale;

68. invita la Commissione ad operare sulla falsariga del successo del dialogo commerciale transatlantico sulla RSI degli anni '90, organizzando un evento analogo tra l'Unione europea il Giappone;

69. incoraggia l'ulteriore sviluppo di iniziative internazionali per la completa trasparenza delle entrate da parte delle imprese europee in merito alle loro attività nei paesi terzi, affinché esse rispettino integralmente i diritti umani nelle loro operazioni in zone di conflitto e al fine di respingere le attività di lobby, compresi gli accordi con i paesi ospiti elaborati dalle imprese per compromettere o evadere gli obblighi regolamentari vigenti in tali paesi;

70. chiede alla Commissione e agli Stati membri di contribuire al sostegno e al rafforzamento degli orientamenti dell'OCSE, in particolare effettuando un riesame dell'efficacia dei punti nazionali di contatto europei e del loro ruolo nel mediare efficacemente tra i soggetti interessati per risolvere i conflitti; chiede la messa a punto di un modello per i punti nazionali di contatto europei corredato di migliori pratiche in ordine al loro assetto istituzionale, visibilità, accessibilità per tutti gli interessati e trattamento dei reclami; chiede che si adotti un'ampia interpretazione della definizione di investimento nell'applicazione degli orientamenti dell'OCSE onde far sì che le questioni inerenti alla catena di approvvigionamento siano coperte dalle procedure di attuazione;

71. chiede il sostegno allo sviluppo di un'iniziativa globale sull'informazione invitando le imprese leader dell'UE a partecipare a nuovi approcci settoriali che coprano settori quali l'edilizia, i prodotti chimici e l'agricoltura; chiede inoltre che sia incoraggiata la ricerca sulla partecipazione delle PMI, che siano consentite le attività di divulgazione, in particolare nei paesi dell'Europa centrale e orientale, e che siano elaborati indici di sostenibilità in relazione con le borse dei mercati emergenti;

72. chiede alla Commissione di inserire nei futuri accordi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo capitoli sulla ricerca, il monitoraggio e l'assistenza finalizzata alla soluzione dei problemi sociali, umani e ambientali nell'ambito delle attività e delle catene di approvvigionamento delle imprese dell'UE nei paesi terzi;

73. si compiace, in linea di principio, delle discussioni che si stanno svolgendo all'interno dell'organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) sulle norme relative alla responsabilità sociale e chiede alla rappresentanza europea di garantire che qualsiasi risultato sia coerente con gli standard e gli accordi internazionali e con l'opportunità di garantire metodi paralleli di valutazione e certificazione esterna;

o

o o

74. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, la Commissione e a tutte le istituzioni e organizzazioni ivi menzionate.

  • [1]  www.globalreporting.org.
  • [2]  GU C 104 del 14.4.1999, pag. 180.
  • [3]  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1.
  • [4]  GU L 114 del 24.4.2001, pag. 1.
  • [5]  GU C 86 del 10.4.2002, pag. 3.
  • [6]  GU C 187 E del 7.8.2003, pag. 180.
  • [7]  GU C 67 E del 17.3.2004, pag. 73.
  • [8]  GU L 156 del 13.6.2001, pag. 33.
  • [9]  GU C 271 E del 12.11.2003, pag. 598.
  • [10]  GU C 39 del 18.2.2003, pag. 3.
  • [11]  GU L 178 del 17.7.2003, pag. 16.
  • [12]  GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114.
  • [13]  GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
  • [14]  GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 84.
  • [15]  Testi approvati del 6.7.2006, P6_TA(2006)0320).
  • [16]  GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

MOTIVAZIONE

Responsabilità sociale delle imprese significa che le aziende si assumono maggiore responsabilità diretta per la gestione dell'impatto sociale ed ambientale, diventando più apertamente responsabili non solo nei confronti dei dipendenti e dei loro sindacati, ma anche nei confronti del più vasto gruppo di "soggetti interessati", compresi investitori, consumatori, enti locali, ambientalisti e altri gruppi.

La crescita della RSI può essere vista come una risposta agli scandali verificatisi nell'arco degli ultimi due decenni, che hanno interessato principalmente gruppi industriali americane, nonché come una risposta proveniente dall'interno e dall'esterno della comunità imprenditoriale, che intende impegnarsi direttamente per superare sfide come il cambiamento climatico, l'esclusione sociale e la povertà mondiale, che destano crescenti preoccupazioni nell'era della globalizzazione economica.

Questa è la terza relazione e risoluzione del Parlamento europeo che ho elaborato sull'argomento in qualità di e relatore, a partire dal 1999. Incontrando innumerevoli partecipanti al "movimento RSI" sono rimasto colpito dall'entusiasmo con il quale queste persone affrontano le sfide di una nuova era, creando una visione diversa delle imprese nella società e manifestano la disponibilità a prendere dei rischi per costruire nuove relazioni al di là dei confini tradizionali, un impegno per costruire qualcosa di diverso in un mondo complesso e difficile. Tra i sostenitori e i critici ve ne sono tuttora alcuni che vedono la RSI essenzialmente come uno strumento di pubbliche relazioni per evadere o ostacolare la responsabilità imprenditoriale per quanto riguarda problemi sociali o ambientali. Molte imprese praticano la RSI ma non apprezzano il linguaggio e l'apparato associato a quella che è diventata un'industria a pieno titolo. Ciò nonostante la RSI ha dimostrato di non essere una moda passeggera, in quanto sia i leader politici che il mondo degli affari riconoscono la propria responsabilità per portarla avanti.

La risposta dell'UE al dibattito sulla RSI ha origine dall'invito espresso dalla Commissione verso la metà degli anni '90 a combattere l'esclusione sociale, dalla risoluzione del Parlamento europeo del 1999 in cui si chiede l'istituzione di un codice di condotta vincolante per monitorare a livello mondiale il rispetto dei diritti ambientali, umani e del lavoro da parte delle imprese dell'UE, nonche dall'appello rivolto nel 2000 alle imprese dai Capi di Stato e di governo dell'UE affinché sostengano la RSI come parte dell'agenda di Lisbona.

Il Libro verde e il Libro bianco della Commissione sulla RSI, dei primi anni del nuovo millennio, hanno posto la RSI all'ordine del giorno delle Istituzioni UE e la creazione di un forum europeo multilaterale ha permesso lo svolgersi di un vero proprio dibattito tra le parti interessate, anche se di frequente frustrato da posizioni tradizionali e metodi di lavoro delle parti sociali a livello UE. Questi processi sono riusciti a promuovere un dibattito a livello europeo sulla RSI, ma in gran parte senza affrontare l'aspetto di quello che l'UE potrebbe fare per "aggiungere valore" al dibattito o prendere misure concrete per promuovere la responsabilità delle imprese.

Per due anni la Commissione ha rinviato la pubblicazione della sua risposta, ritardi questi causati dalla riluttanza ad affrontare la fondamentale polarizzazione tra coloro (imprese e altre parti interessate) che vogliono che la RSI sia soggetta ai requisiti di trasparenza stabiliti tramite verifica esterna e/o legislazione con un ruolo esplicito dei soggetti interessati e coloro che vogliono che la RSI sia un'attività di esclusiva pertinenza imprenditoriale che dovrebbe svilupparsi senza interventi dei pubblici poteri, al di là di discorsi, conferenze stampa e cerimonie di premiazione.

La Commissione ha deciso infine di non partecipare al dibattito, pubblicando una comunicazione che sostiene fermamente un approccio "anti-regolamentare". I Commissari hanno avuto una serie di incontri privati con rappresentanti selezionati delle imprese per negoziare il testo della comunicazione, che le stesse imprese hanno poi definito "concordato", e hanno incontrato personalmente le ONG interessate solo per discuterne dopo la pubblicazione. A quanto sembra, il principale funzionario responsabile della RSI presso la Commissione sarebbe stato destinato ad altro incarico, forse per spianare la via a questo nuovo "consenso". Un promemoria trapelato dall'organizzazione dei datori di lavoro europei (UNICE) definisce la comunicazione "un vero successo" perché "le concessioni agli altri soggetti interessati non avranno un impatto reale". Questa affermazione ha fatto sorgere dubbi sulla sincerità di un cambiamento dell'ultimo minuto riguardante la riconvocazione del forum multilaterale sulla RIS e fa presumere che la Commissione possa avere dato uno spazio eccessivo ai lobbisti delle imprese, in contraddizione con la sua iniziativa per la trasparenza del novembre 2005.

Il Parlamento europeo deve quindi operare alcune scelte strategiche per determinare la sua risposta alla comunicazione.

Sebbene sia facile condannare l'intero processo, ciò indurrebbe probabilmente l'UE a ritirarsi completamente dal dibattito sulla RSI; cosa fare allora per portarlo avanti?

Innanzitutto, la "alleanza per le imprese" deve raggiungere i livelli minimi di organizzazione trasparenza che i partecipanti imprenditoriali si aspetterebbero di trovare in una qualsiasi delle loro attività. Sarebbe utile inoltre imparare dalle difficoltà procedurali incontrate dal forum multilaterale, nonché svolgere ricerche e dialogare sulle risposte regolamentari al fine di depolarizzare il dibattito tra approcci volontari e obbligatori.

È opportuno che la Commissione diventi un partecipante a pieno titolo in tutte e due le discussioni, mentre tutte le parti interessate dovrebbero concentrarsi su raccomandazioni concernenti azioni specifiche all'interno delle politiche e dei programmi dell'UE per dare attuazione ai diversi aspetti della RSI.

È utile avvalersi dell'opportunità per sostenere l'introduzione di requisiti vincolanti per i lobbisti aziendali e di altro genere nella formulazione delle politiche dell'UE, per dimostrare l'impegno del Parlamento a favore di un dibattito globale, equilibrato e trasparente.

Il Parlamento europeo non dovrebbe condannare il fatto che la Commissione si concentri sul legame tra competitività e RSI, in parte perché offre nuova visibilità politica e in parte perché nel perseguire un approccio anti-regolamentare la Commissione ha se non altro minimizzato l'approccio "creazione di valore" alla RSI, basato sulle opportunità di sviluppare nuovi prodotti e procedimenti innovativi dal punto di vista sociale ed ambientale da parte delle imprese dell'UE.

Il Parlamento deve tuttavia riconoscere che le imprese che devono affrontare concorrenti che intendono adottare norme meno rigorose in materia di RSI, le piccole imprese che devono rispondere a richieste molteplici e contraddittorie da parte delle società che esse riforniscono, gli investitori e i consumatori che trovano confuse ed incerte le informazioni in base alle quali vogliono compiere delle scelte etiche - questi elementi indicano che si dovrebbe respingere l'approccio semplicistico adottato dalla Commissione e ritornare al concetto di "convergenza", da essa sostenuto in precedenza. Privilegiando un approccio essenzialmente volontaristico, scegliendo le migliori tra le iniziative in materia di RSI (ma non imprese individuali) e respingendo misure indiscriminate, possiamo adottare un approccio più pertinente al dibattito odierno, che è comunque ampiamente sostenuto dalla comunità imprenditoriale.

Al fine di depolarizzare il nostro dibattito sugli approcci vincolanti o volontari, il Parlamento europeo dovrebbe limitarsi a ribadire le nostre posizioni del 2002 e 2003 a favore di un unico atto legislativo relativo ad un'informazione sociale, ambientale e finanziaria integrata da parte delle imprese, almeno di quelle di maggiori dimensioni. Né più né meno. Si tratta dell'opportuna regolamentazione definitiva che chiede semplicemente la trasparenza, per poter fornire risposte volontarie, basate sul mercato, da parte di nuove società, investitori e consumatori potenziali.

Anziché sostenere un'ulteriore nuova legislazione, il Parlamento può favorire la promozione della RSI da parte dell'UE, utilizzando la legislazione, le politiche e i programmi comunitari vigenti. La comunicazione condivide questi obiettivi, ma il Parlamento può aiutare a scrivere alcuni dei dettagli che la Commissione ha scelto di omettere.

Si invitano le imprese a trattare gli impatti sociali e ambientali all'interno delle relazione d'attività, quale parte di tre regolamenti distinti dell'UE sul governo delle imprese. Occorre compiere maggiori sforzi per creare maggiore consapevolezza in merito a queste disposizioni, sostenere un'efficace trasposizione in tutta l'UE e predisporre consultazione in merito a "materialità" e modalità per rafforzare in futuro queste disposizioni. Non dovrebbe esistere una divisione artificiale tra RSI e questioni legate alla responsabilità e al governo societario.

Sono attualmente in corso iniziative importanti e concrete a livello comunitario per promuovere la RSI nel pieno rispetto delle norme concordate a livello internazionale e dell'approccio multilaterale che vanno sostenute. La proposta di risoluzione fa seguito ad approfondite discussioni con RSI Europa, il forum europeo per gli investimenti sociali, l'accademia europea per l'impresa nella società e molte altre organizzazioni.

Si invita la Commissione svolgere una campagna di sensibilizzazione ed applicare direttamente le politiche esistenti sulla pubblicità fuorviante, la responsabilità estera diretta e gli appalti pubblici, compresa l'istituzione di un laboratorio dell'alleanza per inviare un forte segnale a favore di un'impresa responsabile, in conformità della raccomandazione 7 del forum multilaterale, sostenuta dai rappresentanti delle imprese, a favore di un quadro giuridico che consenta alle società che desiderano progredire attraverso la RSI di trarne beneficio sul mercato, sia nell'Unione europea che a livello globale.

Per quanto riguarda le risposte istituzionali, si sostiene la nomina di un ombudsman per la RSI e l'elaborazione di una relazione annuale sullo stato della RSI, ma si raccomanda al Parlamento di non ricorrere alla scorciatoia della creazione di un'etichetta sociale europea che potrebbe creare problemi di credibilità, privilegiando invece il potenziamento della collaborazione e della coerenza tra le etichette esistenti: un altro esempio di convergenza.

Inoltre, il relatore desidera proporre una modalità per convertire un dibattito sulla RSI nell'UE che è stato troppo spesso caratterizzato da disaccordo, ritardo e sospetti, in una discussione caratterizzata da entusiasmo ed impegno, come descritto all'inizio.

Il Parlamento europeo potrebbe cercare di spostare il dibattito nel contesto delle strategie globali in materia di RSI. Le società sono più a loro agio con questo approccio, che calmerebbe i loro timori che gli interventi dell'Unione europea possano metterle in posizione di svantaggio rispetto ai concorrenti internazionali. Le organizzazioni sindacali stanno negoziando in misura crescente accordi quadro internazionali a livello mondiale che riconoscono i mercati globali nei quali operano le imprese dell'UE. I sindacalisti riconoscono che i maggiori esempi di violazione a livello di ambiente, diritto del lavoro e diritti umani si verificano nel quadro delle attività di fornitura delle imprese "settentrionali" sui mercati dei paesi in via di sviluppo "meridionali" e che l'obiettivo finale deve essere la definizione di una convenzione internazionale vincolante sulla responsabilità imprenditoriale, come affermato al Vertice mondiale sull'sviluppo sostenibile di Johannesburg.

La Commissione dovrebbe riconoscere che tale approccio non può significare astenersi da interventi a livello comunitario e che in effetti rappresenta una sfida maggiore consistente nell'allineare le opinioni politiche tra gli Stati membri a favore di un'azione decisiva a livello internazionale. Le Presidenze tedesca, portoghese e francese, che si succederanno nei prossimi due anni, sono tutte entusiaste e ansiose di intraprendere azioni in questo settore e il Parlamento suggerisce che l'Europa guidi il dibattito internazionale convocando una conferenza internazionale per rivedere e portare avanti l'impegno di Johannesburg a favore di "iniziative intergovernative sulla responsabilità imprenditoriale" per ricordarne il quinto anniversario. Il relatore propone inoltre un dialogo bilaterale UE-Giappone in questo settore.

Tale approccio comporta altresì uno sforzo concertato per integrare la RSI nelle politiche commerciali e di sviluppo dell'Unione europea, compresa la piena operatività degli orientamenti dell'OCSE sulle imprese multinazionali, promessa ma mai realizzata.

Il rappresentante speciale dell'ONU per le imprese e i diritti umani sta apertamente valutando le risposte regolamentari al dibattito in materia di RSI, la nota iniziativa sull'informazione globale nel quadro dei programmi ambientali dell'ONU sta apertamente cercando di realizzare una convergenza tra gli strumenti della RSI e l'attività imprenditoriale, mentre il patto globale dell'ONU ha escluso 200 imprese dalla sua iniziativa perché non rispettano i requisiti; la Commissione dovrà quindi rendersi conto che l'approccio privilegiato dalla sua comunicazione è ormai superato e fuori moda.

Tuttavia, se il Parlamento europeo riuscirà a scrivere una risoluzione che aiuti a rendere efficaci e trasparenti i meccanismi per il dialogo sulla RSI all'interno dell'UE, incoraggiando la Commissione a trasformare le sue parole in azioni concrete che dimostrino visibilmente il "valore aggiunto" di un approccio europeo all'interno delle politiche e dei programmi comunitari vigenti, che nel contempo impedisca all'Europa di perdere terreno nel dibattito internazionale sulla RSI e infonda al nostro dibattito parte della visione e dello spirito del movimento globale in materia, allora sì che il dibattito europeo sulla RSI potrà essere rimesso in carreggiata.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'INDUSTRIA, LA RICERCA E L'ENERGIA (29.11.2006)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato
(2006/2133(INI))                         

Relatore per parere: Gunnar Hökmark

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  sottolinea il ruolo della responsabilità sociale delle imprese (RSI) in termini di contributo allo sviluppo sostenibile e alla strategia di Lisbona per quanto riguarda aspetti come un uso più razionale delle risorse naturali, migliori risultati in materia di innovazione, la riduzione della povertà e un maggior rispetto dei diritti umani;

2.  appoggia l'iniziativa della Commissione di creare un forum di dialogo con le parti interessate, tra gli Stati membri così come all'interno degli stessi, per agevolare lo scambio di prassi di eccellenza e aumentare, a livello europeo, la consapevolezza sulla questione della responsabilità sociale delle imprese; sottolinea tuttavia che la Commissione non deve prendere iniziative volte a istituire un ulteriore quadro regolamentare superfluo che introduca norme inesistenti negli Stati membri;

3.  sottolinea che la partecipazione delle imprese ad azioni concernenti la RSI dovrebbe sempre avvenire su base volontaria e dovrebbe tener conto dell'attuale stato di sviluppo del mercato in tutti gli Stati membri, nonché della loro cultura imprenditoriale, del rispetto del principio di partenariato sociale e degli aspetti politici; sottolinea, inoltre, che le azioni in parola non possono sostituirsi all'intervento del settore pubblico, là dove è effettivamente richiesto, e che esse debbono essere indipendenti rispetto al quadro regolamentare applicabile agli operatori del settore pubblico;

4.  segnala che la RSI deve affrontare nuovi ambiti come l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, l'organizzazione del lavoro, le pari opportunità, l'inclusione sociale, lo sviluppo sostenibile e l'etica, così da fungere da strumento supplementare per la gestione del cambiamento industriale e delle ristrutturazioni;

5.  incoraggia le imprese a decidere individualmente i parametri di riferimento applicabili alle soluzioni concernenti la RSI; ritiene che le azioni in materia di RSI che non nascono all'interno dell'impresa ma sono un'imposizione esterna potrebbero influenzare negativamente la disponibilità delle aziende ad investire in altri paesi, soprattutto i paesi in via di sviluppo, e a commerciare con essi, riducendo di conseguenza le possibilità di sviluppo economico e l'impegno a combattere la povertà;

6.  sottolinea l'importanza di creare un clima di fiducia e consenso e di raccogliere sostegno su principi internazionalmente accettati, come le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, poiché non esiste un sistema universalmente riconosciuto per misurare le attività RSI;

7.  plaude a un dialogo atto a incoraggiare le imprese a trovare un ragionevole equilibrio tra considerazioni etiche, ricerca del profitto e competitività; respinge l'idea secondo cui gli sforzi intesi ad aumentare il profitto sarebbero incompatibili con un comportamento etico e riconosce il contributo in termini di benessere e sostenibilità fornito dall'esistenza di mercati aperti e concorrenziali; sottolinea la responsabilità etica e commerciale di rispettare sempre i diritti umani e le libertà fondamentali, responsabilità che tutte le aziende europee operanti in paesi terzi dovrebbero assumersi; ricorda, inoltre, l'influenza positiva che le imprese europee possono esercitare sulle condizioni di lavoro e sull'ambiente locali, nonché l'importanza del trasferimento di know-how e tecnologia conseguente agli investimenti esteri e alle operazioni imprenditoriali nei paesi di accoglienza; sottolinea altresì che le imprese presenti in paesi terzi in quanto datori di lavoro o parti interessate hanno la responsabilità di non trarre mai vantaggio dall'oppressione cui sono soggette le popolazioni in questione; condivide l'opinione secondo la quale i consumatori hanno un ruolo importante da svolgere nell'economia;

8.  ritiene che la dimensione internazionale della RSI dovrebbe stimolare l'elaborazione di linee guida atte a promuovere lo sviluppo di politiche analoghe in tutto il mondo.

PROCEDURA

Titolo

Responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato

Riferimenti

2006/2133(INI)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

ITRE
15.6.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Gunnar Hökmark
20.6.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

10.10.2006

28.11.2006

 

 

 

Approvazione

28.11.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Březina, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Giles Chichester, Den Dover, Adam Gierek, Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Eugenijus Maldeikis, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Pilar Ayuso, Gunnar Hökmark, Lambert van Nistelrooij

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE (27.11.2006)

destinato alla commissione per l’occupazione e gli affari sociali

sulla responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato
(2006/2133(INI))

Relatrice per parere: Marie Panayotopoulos-Cassiotou

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere invita la commissione per l’occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

1.   invita gli Stati membri e la Commissione a sostenere e a promuovere il rispetto delle norme fondamentali dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) in quanto componente della responsabilità sociale delle imprese (RSI), ovunque esse esercitino le loro attività;

2.   rammenta la necessità di promuovere un’imprenditorialità responsabile dal punto di vista sociale e ambientale per conseguire gli obiettivi di sviluppo del millennio; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a promuovere e a utilizzare pienamente il potenziale delle donne in tale ambito, ma ritiene che un'impresa sia socialmente responsabile solo se rispetta tutti i diritti dei suoi lavoratori;

3.   ricorda il ruolo fondamentale delle imprese per quanto riguarda il rispetto dei valori fondamentali dell’Unione; le incoraggia ad adottare pratiche di assunzione responsabili e non discriminatorie, in conformità della legislazione nazionale ed europea, allo scopo di promuovere e incrementare il tasso di impiego delle donne ad almeno il 60% (in linea con gli obiettivi di Lisbona); invita gli Stati membri e la Commissione a valorizzare le buone prassi delle imprese in questo settore, in particolare attraverso il conferimento di premi o di altre distinzioni;

4.   chiede una politica delle assunzioni responsabile nei confronti dei gruppi discriminati o socialmente svantaggiati, come pure delle persone con capacità di lavoro limitate a causa di disabilità;

5.   chiede agli Stati membri e alla Commissione di impegnarsi a promuovere la RSI in tutte le imprese europee che operano all'interno e all'esterno dell'Unione europea e a portare avanti il progetto di un’alleanza europea per la RSI; invita la Commissione, nel quadro dei lavori dell'alleanza, a prevedere l'elaborazione di una carta di buona condotta che possa essere sottoscritta dalle imprese europee;

6.   sottolinea che le imprese impegnate nella responsabilità sociale ovviano alle iniquità che colpiscono in modo particolare le donne e i gruppi svantaggiati, comprese le persone con disabilità, nel mercato del lavoro, soprattutto in materia di accesso alle prestazioni sociali, alla formazione e allo sviluppo professionale, nonché a un'equa politica salariale; sottolinea che esse dovrebbero uniformare la loro politica delle assunzioni alla direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro[1];

7.   ricorda che un comportamento socialmente responsabile implica il rispetto della legislazione nazionale e comunitaria in materia di parità e di non discriminazione in tutte le attività delle imprese, anche per quanto riguarda le delocalizzazioni;

8.   insiste sull’importanza del ruolo delle parti sociali nella promozione dell’impiego femminile e della lotta alla discriminazione; le incoraggia a varare iniziative, nell’ambito della RSI, a favore di una maggiore partecipazione delle donne nella direzione delle imprese, nei comitati aziendali e nelle istituzioni del dialogo sociale;

9.   sottolinea che la RSI dovrebbe comportare l’adozione di politiche volte a creare un ambiente di lavoro di qualità, in conformità della legislazione nazionale e comunitaria, nonché a consentire di conciliare meglio vita professionale e familiare;

10. ritiene che nel quadro della RSI le imprese potrebbero patrocinare attività culturali ed educative che offrano un valore aggiunto alle politiche europee nel settore della cultura e della formazione permanente;

11. invita la Commissione a incoraggiare, nel quadro del controllo dei progressi della RSI, una maggiore partecipazione delle donne al forum multilaterale e lo scambio di informazioni e di buone prassi in materia di uguaglianza di genere.

12. chiede una definizione omnicomprensiva di RSI, poiché la responsabilità sociale di un'impresa non si limita al rapporto di lavoro diretto, bensì comprende anche altri ambiti della vita.

PROCEDURA

Titolo

Responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato

Riferimenti

2006/2133(INI)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

FEMM
15.6.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Marie Panayotopoulos-Cassiotou
11.7.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

5.10.2006

23.11.2006

 

 

 

Approvazione

23.11.2006

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

15

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Hiltrud Breyer, Ilda Figueiredo, Věra Flasarová, Zita Gurmai, Esther Herranz García, Lívia Járóka, Pia Elda Locatelli, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Christa Prets, Eva-Britt Svensson, Britta Thomsen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Anna Hedh, Sophia in 't Veld, Heide Rühle

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...

  • [1]  GU L 39 del 14.2.1976, pag. 40. Direttiva modificata dalla direttiva 2002/73/CE (GU L 269 del 5.10.2002, pag. 15).

PROCEDURA

Titolo

Responsabilità sociale delle imprese: un nuovo partenariato

Numero di procedura

2006/2133(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

EMPL
15.6.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

DEVE
15.6.2006

ECON
15.6.2006

ITRE
15.6.2006

IMCO
15.6.2006

JURI
15.6.2006

 

FEMM
15.6.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

DEVE
11.7.2006

ECON
5.9.2006

IMCO
4.9.2006

JURI
11.9.2006

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Richard Howitt
19.4.2006

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

13.9.2006

4.10.2006

22.11.2006

18.12.2006

 

Approvazione

19.12.2006

Esito della votazione finale

+

-

0

25

15

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Roselyne Bachelot-Narquin, Emine Bozkurt, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Roger Helmer, Stephen Hughes, Karin Jöns, Ona Juknevičienė, Sepp Kusstatscher, Jean Lambert, Raymond Langendries, Thomas Mann, Mario Mantovani, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Jacek Protasiewicz, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Jean Spautz, Struan Stevenson, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Udo Bullmann, Françoise Castex, Richard Howitt, Jamila Madeira, Claude Moraes, Roberto Musacchio, Elisabeth Schroedter, Patrizia Toia

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy

Deposito

20.12.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

...