Procedura : 2003/0168(COD)
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Ciclo del documento : A6-0481/2006

Testi presentati :

A6-0481/2006

Discussioni :

PV 18/01/2007 - 4
CRE 18/01/2007 - 4

Votazioni :

PV 18/01/2007 - 9.6
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0006

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA     ***II
PDF 226kDOC 170k
22 dicembre 2006
PE 378.852v02-00 A6-0481/2007

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II")

(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Commissione giuridica

Relatrice: Diana Wallis

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II")

(9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (9751/7/2006 – C6-0317/2006),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2003)0427)(2),

–   vista la proposta modificata della Commissione (COM(2006)0083),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione giuridica (A6-0481/2006),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio  Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 7

(7) Il campo d’applicazione materiale e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I") e con la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali .

(7) Il campo d’applicazione concreto e le disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere coerenti con il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I"), con la Convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e con il futuro regolamento sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali ("Roma I").

Motivazione

È ovvio che il regolamento dovrebbe essere coerente non solo con la Convenzione di Roma del 1980 - che resterà in vigore poiché la Danimarca non partecipa all'approvazione del regolamento in esame e il Regno Unito ha scelto di non aderire, almeno per il momento, a Roma I - ma anche con il nuovo regolamento in corso di adozione. L'emendamento corrisponde a un emendamento approvato in prima lettura.

Emendamento 2

Considerando 7 bis (nuovo)

           

(7 bis) L'intento di mantenere la coerenza del diritto comunitario impone di lasciare impregiudicate dal presente regolamento le disposizioni relative alla legge applicabile, o aventi un'incidenza su di essa, che figurano negli strumenti di diritto derivato diversi dal presente regolamento, quali le norme di conflitto di leggi relative a materie particolari, le leggi di polizia di origine comunitaria e i principi giuridici fondamentali del mercato interno. Di conseguenza, il presente regolamento dovrebbe favorire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare la libera circolazione dei beni e dei servizi.

Motivazione

Il presente emendamento, approvato in prima lettura e basato sulla formulazione del considerando 19 della proposta originale della Commissione, è da leggersi congiuntamente all'emendamento all'articolo 27. È essenziale che le disposizioni del regolamento in esame non ostacolino il buon funzionamento del mercato interno.

Emendamento 3

Considerando 10 bis (nuovo)

 

(10 bis) Le norme di conflitto di leggi stabilite nel presente regolamento disciplinano anche le obbligazioni basate sulla responsabilità oggettiva; le norme armonizzate sui fattori di collegamento si applicano altresì alla questione della capacità di incorrere nella responsabilità per un illecito.  

Motivazione

Viste in particolare (ma non esclusivamente) le obbligazioni derivanti dagli incidenti stradali, basate sulla responsabilità oggettiva del proprietario del veicolo, è importante chiarire che le norme in materia di conflitto di leggi disciplinano altresì la responsabilità oggettiva. Giova inoltre chiarire che le norme armonizzate sui fattori di collegamento si applicano alla questione della capacità di incorrere nella responsabilità per un illecito. Questo emendamento è stato approvato in prima lettura.

Emendamento 4

Considerando 12 bis (nuovo)

 

(12 bis) La necessità di evitare distorsioni della concorrenza e l'esigenza della certezza del diritto devono, tuttavia, essere subordinate all'esigenza preminente di rendere giustizia nei singoli casi e, di conseguenza, i tribunali devono poter esercitare la capacità discrezionale.

Motivazione

Occorre introdurre un margine di flessibilità nelle norme, al fine di consentire ai tribunali di rendere giustizia nei singoli casi. I tribunali già ricorrono alla classificazione di "procedura" delle cause per garantirsi un margine di discrezionalità. È preferibile, e più coerente con l'esigenza della certezza del diritto, conferire esplicitamente alcuni limitati poteri di discrezionalità ai tribunali. L'emendamento è basato su un emendamento approvato in prima lettura.

Emendamento 5

Considerando 19

(19) La disposizione specifica dell'articolo 6 non costituisce un'eccezione alla regola generale di cui all'articolo 4, paragrafo 1 ma piuttosto un chiarimento della stessa. In materia di concorrenza sleale, la regola di conflitto dovrebbe tutelare i concorrenti, i consumatori e il pubblico in senso lato, nonché garantire il corretto funzionamento dell’economia di mercato. Il collegamento con la legge del paese in cui i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori sono o possono essere pregiudicati permette in genere di realizzare questi obiettivi.

soppresso

 

Motivazione

Si ritiene che le norme generali possano rispondere perfettamente ai casi di concorrenza sleale. Peraltro, nei considerando 20 e 21, il Consiglio chiarisce che per "concorrenza sleale" e "atti limitativi della libera concorrenza" intende le violazioni della legislazione sulla concorrenza a livello sia nazionale che comunitario, in particolare le violazioni degli articoli 81 e 82 del trattato. Nella sua proposta modificata (COM(2006)0083), la Commissione segue invece un approccio piuttosto diverso, introducendo una disposizione relativa alla "obbligazione extracontrattuale derivante da una pratica commerciale sleale". Essa preferisce lasciare le pratiche anticoncorrenziali ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato soggette alla norma generale, per tenere conto della discussione in corso sul Libro verde "Azioni di risarcimento di un danno derivante da una violazione del diritto comunitario della concorrenza", a conclusione della quale " la Commissione si riserva la possibilità di sostenere una diversa soluzione nel quadro della procedura di codecisione". L'approccio seguito dal Consiglio nella posizione comune andrebbe a diminuire il diritto d'iniziativa della Commissione e impedirebbe al Parlamento di deliberare su una futura proposta legislativa della Commissione specificamente indirizzata al diritto della concorrenza. Va osservato che un emendamento corrispondente è stato approvato in prima lettura.

Emendamento 6

Considerando 20

(20) Le obbligazioni extracontrattuali che derivano da una limitazione della concorrenza di cui all'articolo 6, paragrafo 3, dovrebbero riguardare le violazioni della legislazione sulla concorrenza a livello sia nazionale che comunitario. La legge applicabile a tali obbligazioni extracontrattuali dovrebbe essere la legge del paese sul cui mercato la limitazione ha o potrebbe avere effetto, purché tale effetto sia diretto e rilevante. Se il danno si verifica in più di un paese, la legislazione di ciascuno di essi dovrebbe applicarsi limitatamente al danno verificatosi in quel paese.

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento al considerando 19.

Emendamento 7

Considerando 21

(21) Tra i casi di cui all'articolo 6, paragrafo 3 figurano divieti di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire‚ restringere o falsare il gioco della concorrenza in uno Stato membro o nel mercato interno, nonché il divieto di abusare di una posizione dominante nell'ambito di uno Stato membro o del mercato interno.

soppresso

Motivazione

Cfr. motivazione all'emendamento al considerando 19.

Emendamento 8

Considerando 22

(22) In materia di danni all’ambiente, l’articolo 174 del trattato, il quale si prefigge un elevato livello di tutela fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio di correzione, in via prioritaria alla fonte, e sul principio “chi inquina paga”, giustifica pienamente il ricorso al principio del trattamento favorevole per la parte lesa. Il momento in cui la persona che chiede il risarcimento può effettuare la scelta in merito alla legge applicabile dovrebbe essere determinato in conformità della legge dello Stato membro in cui il giudice è adito.

soppresso

Motivazione

Si ritiene che le norme generali possano rispondere perfettamente ai danni arrecati all'ambiente. Inoltre, non è chiaro che cosa si intenda per "danni all'ambiente"; il regolamento in esame dovrebbe peraltro interessarsi esclusivamente al diritto applicabile e non al diritto sostanziale in materia di responsabilità ambientale. Qualora si dovesse ritenere imperativo disporre di una norma speciale per i "danni arrecati all'ambiente", occorrerebbe inserire una clausola definitoria. L'emendamento corrisponde ad un emendamento approvato in prima lettura.

Emendamento 9

Considerando 25 bis (nuovo)

 

 

(25 bis) Per quanto concerne le violazioni della vita privata o dei diritti della personalità, il presente regolamento non osta a che gli Stati membri applichino le proprie disposizioni costituzionali relative alla libertà di stampa e di espressione nei mezzi d'informazione. Il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, ed è il diritto di codesto paese quello applicabile. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto, o una combinazione di questi fattori. Analoghe considerazioni dovrebbero applicarsi per quanto riguarda la pubblicazione in Internet o altre reti elettroniche.

Motivazione

Sebbene la Commissione, nella sua proposta modificata, e il Consiglio, nella sua posizione comune, abbiano abbandonato il tentativo di introdurre disposizioni sulla legge applicabile alle violazioni della vita privata o dei diritti della personalità, la relatrice ritiene che questa problematica non debba essere elusa. Essa ritiene che la posizione del Parlamento in prima lettura costituisca un approccio ragionevole, coerente con la sentenza nella causa C-68/93 Fiona Shevill e altri [1995] Racc. I-415. Questa norma è stata formulata per contemplare situazioni in cui si possa ritenere esista un collegamento manifestamente più stretto con il luogo principale della pubblicazione o della trasmissione. Ciò consentirà una maggiore certezza del diritto per gli editori e gli organi di radiodiffusione e comporterà una norma diretta che si applica a tutte le pubblicazioni, comprese quelle realizzate in Internet.

Emendamento 10

Considerando 28

(28) Nel rispetto delle intenzioni delle parti e nell'intento di rafforzare la certezza del diritto, le parti dovrebbero poter scegliere in modo esplicito la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. È opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni.

(28) Nel rispetto delle intenzioni delle parti e nell'intento di rafforzare la certezza del diritto, le parti dovrebbero poter scegliere in modo esplicito la legge applicabile ad una obbligazione extracontrattuale. È opportuno proteggere le parti più deboli sottoponendo tale scelta a determinate condizioni. Inoltre, è necessario rispettare le intenzioni delle parti qualora la scelta in merito alla legge applicabile a un problema di illecito possa essere ragionevolmente evinta dal tribunale.

Motivazione

È importante rispettare l'autonomia delle parti anche nei casi in cui la scelta della legge applicabile sia implicita anziché esplicita. L'emendamento corrisponde a un emendamento approvato in prima lettura.

Emendamento 11

Considerando 29 bis (nuovo)

 

(29 bis) È opportuno chiarire che, nella quantificazione delle spettanze in casi di danni alla persona, il tribunale adito dovrebbe applicare il principio della restitutio in integrum tenendo conto delle circostanze effettive della vittima nel paese in cui essa risiede abitualmente. Ciò dovrebbe includere, in particolare, i costi delle cure mediche e dell'assistenza successiva.

Motivazione

Poiché il Consiglio ha respinto l'emendamento del Parlamento in prima lettura volto ad applicare il diritto nazionale della vittima per quantificare le spettanze in casi di incidenti stradali, la relatrice ha elaborato due nuovi emendamenti (uno al preambolo ed uno alle disposizioni di attuazione) miranti a conseguire lo stesso risultato ricorrendo a modalità diverse. Poiché erano state espresse critiche quanto al fatto che l'emendamento originale copriva solo gli incidenti stradali, la relatrice ha ampliato la disposizione così da coprire i danni alle persone in generale.

Nel caso di danni alle persone, è essenziale tenere conto delle circostanze in cui la vittima si troverà nel proprio luogo di residenza abituale: i costi effettivi di cura e di assistenza, l'assistenza medica successiva etc. Questa disposizione contribuirà a rendere la libera circolazione delle persone nel mercato interno più attraente per i cittadini, mostrando nel contempo sensibilità nei confronti delle loro preoccupazioni. Essa eviterà inoltre di porre un onere iniquo sui regimi di previdenza sociale e assistenziali del luogo di residenza abituale della vittima di un incidente.

Il presente emendamento è inteso a facilitare il raggiungimento di un accordo con il Consiglio.

Emendamento 12

Considerando 29 ter (nuovo)

 

(29 ter) Il contendente che introduce dinanzi a una giurisdizione nazionale una richiesta o una controrichiesta rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento può prendere in considerazione qualsiasi aspetto della legge applicabile sollevato dalla sua richiesta o controrichiesta e pertanto, se opportuno, notificare al tribunale e alle parti la legge o le leggi che ritiene siano applicabili a tutta o a parte della propria richiesta.

Motivazione

Questa semplice disposizione, introdotta in un emendamento in prima lettura, garantisce che la questione della legge applicabile sia considerata adeguatamente da ambedue le parti e dal tribunale, contribuendo così ad assicurare la certezza giuridica.

Emendamento 13

Considerando 30 bis (nuovo)

 

(30 bis) Come previsto dalla Convenzione di Roma, si applica il principio "iura novit curia". I tribunali stessi dovrebbero determinare d'ufficio il diritto straniero applicabile. Ai fini della determinazione del diritto straniero, le parti possono assistere il tribunale e anche quest'ultimo dovrebbe essere in grado di sollecitare la collaborazione delle parti.

Emendamento 14

Considerando 31

(31) Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.

(31) Occorrerebbe evitare la dispersione delle regole di conflitto di leggi in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme. Tuttavia, il presente regolamento non esclude la possibilità di inserire regole di conflitto di leggi riguardanti le obbligazioni extracontrattuali nelle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative a materie particolari.

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'applicazione di altri strumenti contenenti disposizioni intese a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nella misura in cui esse non possono essere applicate in collegamento con la legge designata dalle norme del presente regolamento.

 

Motivazione

Cfr. il nuovo considerando 7 bis e l'emendamento all'articolo 27.

Emendamento 15

Articolo 1, paragrafo 2, lettera g)

g) le obbligazioni extracontrattuali che derivano da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

soppresso

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento che introduce un nuovo considerando 25 bis.

Emendamento 16

Articolo 1, paragrafo 3

3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli 21 e 22.

3. Il presente regolamento non si applica alla prova e alla procedura, fatti salvi gli articoli, 15 bis, 21 e 22.

Motivazione

L'emendamento è legato agli emendamenti intesi a inserire l'articolo 15 bis e il considerando 30 bis.

Emendamento 17

Articolo 6

Articolo 6

soppresso

Concorrenza sleale e atti limitativi della libera concorrenza

 

1. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da un atto di concorrenza sleale è quella del paese sul cui territorio sono pregiudicati, o rischiano di esserlo, i rapporti di concorrenza o gli interessi collettivi dei consumatori.

 

2. Qualora un atto di concorrenza sleale leda esclusivamente gli interessi di un dato concorrente, si applica l'articolo 4.

 

3. La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da una limitazione della concorrenza è quella del paese sul cui mercato la limitazione ha o potrebbe avere effetto.

 

4. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.

 

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 19.

Emendamento 18

Articolo 7

Articolo 7

soppresso

Danno ambientale

 

La legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale che deriva da danno ambientale o da danni arrecati alle persone o ai beni per effetto di un tale danno, è quella risultante dall'articolo 4, paragrafo 1, a meno che la persona che chiede il risarcimento dei danni scelga di fondare le sue pretese sulla legge del paese in cui il fatto che ha determinato il danno si è verificato.

 

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 22.

Emendamento 19

Articolo 7 bis (nuovo)

 

Articolo 7 bis

 

Violazione della vita privata o dei diritti della personalità

 

1. Per quanto riguarda la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale derivante da una violazione della vita privata o dei diritti della personalità, si applica la legge del paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi della perdita o del danno.

 

Ove la violazione sia provocata dalla pubblicazione di materiale stampato o da una trasmissione, il paese in cui si verificano o sono suscettibili di verificarsi l'elemento o gli elementi più significativi del danno è considerato quello verso il quale la pubblicazione o la trasmissione sono principalmente indirizzate o, ove ciò non sia evidente, il paese in cui viene esercitato il controllo editoriale, ed è il diritto di codesto paese quello applicabile. Il paese al quale una pubblicazione o una trasmissione sono principalmente destinate è determinato in particolare dalla lingua della pubblicazione o della trasmissione, ovvero dalle vendite o dai dati di ascolto in un determinato paese, in proporzione sul totale delle vendite o dei dati di ascolto o da una combinazione di questi fattori.

 

La presente disposizione si applica per analogia alla pubblicazione su Internet e altre reti elettroniche.

 

2. La legge applicabile al diritto di replica o alle misure equivalenti ovvero a qualsiasi misura preventiva o azione inibitoria contro un editore o un organo di radiodiffusione per quanto riguarda il contenuto di una pubblicazione o di una trasmissione è quella del paese in cui risiedono abitualmente l'editore o l'organo di radiodiffusione.

 

3. Il paragrafo 2 si applica inoltre a una violazione della vita privata o dei diritti della personalità derivante dal trattamento di dati personali.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento al considerando 25 bis.

Inoltre, il paragrafo 2 relativo alle misure preventive e azioni inibitorie è basato sulla proposta originale della Commissione, ma è più realistico poiché tali azioni devono essere richieste e ottenute rapidamente ed hanno natura provvisoria.

Il paragrafo 3 è inteso a colmare una lacuna identificata nella proposta di regolamento originale.

L'emendamento corrisponde a un emendamento approvato in prima lettura.

Emendamento 20

Articolo 8, paragrafo 3

3. Non si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14.

3. Si può derogare alla legge applicabile in virtù del presente articolo con un accordo ai sensi dell'articolo 14 solo se l'accordo è stato negoziato individualmente dalle parti.

 

L'accordo si considera negoziato individualmente se non è stato redatto in anticipo e le parti hanno pertanto potuto influenzarne il contenuto.

Emendamento 21

Articolo 15 bis (nuovo)

Articolo 15 bis

 

Determinazione del contenuto del diritto straniero

 

Il tribunale incaricato determina d'ufficio il contenuto del diritto straniero. A tal fine esso può, in determinate circostanze, sollecitare la collaborazione delle parti.

Motivazione

Si applica il principio "iura novit curia". Il tribunale stesso deve determinare d'ufficio il diritto straniero applicabile. Ai fini della determinazione del diritto straniero, le parti possono assistere il tribunale e anche quest'ultimo, in determinate circostanze, può invitare le parti a collaborare.

Emendamento 22

Articolo 21 bis (nuovo)

 

Articolo 21 bis

 

Danni

 

Nella quantificazione dei danni in casi di danni alla persona, il tribunale adito applica il principio della restitutio in integrum tenendo conto delle circostanze effettive della vittima nel paese in cui essa risiede abitualmente.

Motivazione

Cfr. la motivazione all'emendamento che introduce un nuovo considerando 29 bis.

Emendamento 23

Articolo 26

L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

1. L'applicazione di una norma della legge di un paese designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

 

1 bis. Inoltre, l'applicazione di una norma di legge designata dal presente regolamento che conduca a concedere danni non risarcitori, quali danni aventi carattere esemplare o punitivo, può essere considerata contraria all'ordine pubblico del foro.

Motivazione

Per quanto riguarda il paragrafo 1 bis, l'esistenza di danni e interessi esemplari o punitivi potrebbe fungere da incentivo al "forum shopping"; la clausola di revisione prevede pertanto l'impegno da parte della Commissione di esaminare l'intera questione dei danni e interessi in tale contesto all'atto della revisione dell'applicazione del regolamento.

Questo emendamento è stato approvato in prima lettura.

Emendamento 24

Articolo 27

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'ordinamento comunitario che, con riferimento a settori specifici, disciplinino i conflitti di leggi in materia di obbligazioni extracontrattuali.

Il presente regolamento non pregiudica l'applicazione o l'adozione di atti adottati dalle istituzioni delle Comunità europee che:

 

a) in settori specifici disciplinino i conflitti di legge in materia di obbligazioni extracontrattuali; o

 

b) stabiliscano norme applicabili a prescindere dalla legge nazionale che, ai sensi del presente regolamento, disciplina l'obbligazione extracontrattuale in questione; o

 

c) ostino all'applicazione di una o più disposizioni della legge del foro o della legge designata dal presente regolamento; o

 

d) stabiliscano disposizioni volte a contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, purché non possano essere applicate in combinato disposto con la legge designata dalle norme del diritto privato internazionale.

Motivazione

Il regolamento deve poter coesistere con la legislazione sul mercato interno e promuovere, anziché ostacolare, il corretto funzionamento di tale mercato. Si è rivolta particolare considerazione alla relazione del regolamento con le direttive sulla televisione senza frontiere, sul commercio elettronico e sui servizi.

L'emendamento è stato approvato in prima lettura.

Emendamento 25

Articolo 28

Rapporti con altre convenzioni internazionali in vigore

soppresso

1. Il presente regolamento non osta all'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell'adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali.

 

2. Tuttavia il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

 

Emendamento 26

Articolo 30

Entro il …, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento. La relazione esamina in particolare le obbligazioni extracontrattuali derivanti da incidenti stradali e da violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la diffamazione.

Entro il …, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento. Tale relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica del presente regolamento.

 

In sede di elaborazione della sua relazione, la Commissione presta particolare attenzione agli effetti del modo in cui il diritto straniero è trattato nelle diverse giurisdizioni e alla questione del risarcimento dei danni, tra cui la possibilità prevista in determinati Stati membri di riconoscere un risarcimento a carattere esemplare o punitivo.

 

La relazione è altresì corredata di uno studio analitico della misura in cui i tribunali degli Stati membri applicano nella prassi il diritto straniero, incluse raccomandazioni sull'auspicabilità di un approccio comune all'applicazione di tale diritto.

 

Entro e non oltre il […] la Commissione, previa ampia consultazione degli interessati, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione relativa alle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità, in relazione alla libertà di opinione e alla libertà di stampa. La relazione è corredata di uno studio approfondito sull'entità del fenomeno e sui problemi associati, nonché di un'esaustiva valutazione di impatto. Se del caso, la relazione propone emendamenti al presente regolamento e/o l'adozione di una specifica normativa.

 

Entro e non oltre il [...] la Commissione, previa ampia consultazione degli interessati, tra cui la Conferenza dell'Aia sul diritto privato internazionale, presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sulla situazione relativa alla normativa applicabile agli incidenti stradali. La relazione è corredata di uno studio approfondito sull'entità del fenomeno e sui problemi associati, nonché di un'esaustiva valutazione di impatto. Se del caso, la relazione propone emendamenti al presente regolamento e/o l'adozione di una normativa specifica.

Motivazione

Il desiderio della relatrice di inserire una clausola di revisione di maggiore portata viene condiviso. La clausola dovrebbe permettere altresì di conseguire un accordo con il Consiglio. Poiché, nonostante le intense discussioni, è risultato impossibile trovare una soluzione in sede di Consiglio in materia di violazione della vita privata e dei diritti della personalità, dopo che la Commissione aveva ritirato le relative proposte, tale questione non dovrebbe ostacolare l'adozione del regolamento nel suo insieme. Data tuttavia la sua estrema importanza, questo ambito non dovrebbe essere perso di vista dal legislatore europeo. Infine, non occorre specificare particolari categorie professionali quali interlocutori da consultare.

(1)

GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 370.

(2)

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


MOTIVAZIONE

La relatrice ha esaminato con notevole attenzione la posizione comune del Consiglio. Apprezza la cura riservata dal Consiglio, e dalla Commissione, alla posizione del Parlamento in prima lettura, nonché il fatto che molti emendamenti del Parlamento si riflettono in un modo o nell’altro nella posizione comune.

Nel redigere il progetto di raccomandazione per la seconda lettura, la relatrice ha tuttavia tenuto in debito conto il voto a larghissima maggioranza ottenuto in Parlamento in prima lettura. Desidera richiamare l’attenzione in particolare sull’importanza che i deputati hanno attribuito alle disposizioni sui sinistri stradali e sulle violazioni della vita privata e dei diritti della personalità. Ha pertanto deciso di continuare a sollecitare l’integrazione di adeguate disposizioni in materia nel regolamento definitivo.

Per quanto concerne la violazione della vita privata e dei diritti della personalità, la relatrice si rammarica che la Commissione abbia deciso di ritirare le disposizioni in materia dalla proposta modificata. Pur consapevole e partecipe delle difficoltà politiche incontrate dal Consiglio, la relatrice ritiene del tutto legittimo e opportuno mantenere gli emendamenti della prima lettura del Parlamento in modo da dare a quest’ultimo la possibilità di fornire considerazioni supplementari su tale importante questione ed eventualmente di valutare altre opzioni.

Per quanto riguarda invece i sinistri stradali, la relatrice apprezza la disponibilità del Consiglio a invitare la Commissione a incaricarsi della questione, pur stimando che nella clausola di revisione occorra un approccio maggiormente focalizzato. È inoltre del parere che serva una consultazione migliore e più ampia con le parti interessate, e che ora che la Comunità è in via di adesione alla conferenza dell’Aia sia giunto il momento di coordinare le sue attività nell’ambito del diritto internazionale a più stretto contatto con tale organo. Ritiene inoltre che la questione dei danni nelle cause per lesioni personali si possa regolare adeguatamente nel Roma II. Propone una nuova soluzione, coerente con le intenzioni del Parlamento in prima lettura, per consentire di raggiungere un accordo con il Consiglio.

Inoltre, la relatrice continua a ritenere che le disposizioni speciali sulla concorrenza sleale e sui danni ambientali dovrebbero essere soppresse in base alle ragioni illustrate nelle motivazioni dei relativi emendamenti.

Per quanto riguarda le relazioni tra Roma II e altri strumenti comunitari, la relatrice non può non ribadire quanto già espresso nella motivazione della relazione in prima lettura: “In particolare, la relatrice si è sforzata di garantire che il regolamento possa coesistere con la normativa in materia di mercato interno promuovendone, anziché ostacolarne, il corretto funzionamento. Particolare attenzione è stata dedicata al nesso del regolamento con la televisione senza frontiere e le direttive sul commercio elettronico. La relatrice si è sforzata di indicare un approccio olistico, che dovrebbe evitare la necessità di fuorvianti regimi ad hoc o speciali, presenti o futuri, perché questi servono unicamente a rendere più complicato e meno trasparente orientarsi nella nostra legislazione”.

Quanto al resto, gli emendamenti presentati nel progetto di relazione, e le relative motivazioni, parlano da soli.


PROCEDURA

Titolo

Posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali ("ROMA II")

Riferimenti

9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

6.7.2005

P6_TA(2005)0284

Proposta della Commissione

COM(2003)0427 – C5-0338/2003

Proposta modificata della Commissione

 

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

28.9.2006

Commissione competente per il merito

        Annuncio in Aula

JURI
28.9.2006

Relatore(i)

        Nomina

Diana Wallis
14.9.2004

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

2.10.2006

20.11.2006

20.12.2006

 

 

Approvazione

20.12.2006

Esito della votazione finale

+:
–:

0:

13

2

6

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Rosa Díez González, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Hans-Peter Mayer, Achille Occhetto, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Nicole Fontaine, Jean-Paul Gauzès, Malcolm Harbour, Wolf Klinz, Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders, Manuel Medina Ortega, Alexander Radwan

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles

Deposito

22.12.2006

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

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Ultimo aggiornamento: 8 gennaio 2007Avviso legale