Procedura : 2006/2008(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A6-0053/2007

Testi presentati :

A6-0053/2007

Discussioni :

PV 12/03/2007 - 20
CRE 12/03/2007 - 20
PV 14/11/2007 - 16
CRE 14/11/2007 - 16

Votazioni :

PV 13/03/2007 - 8.7
CRE 13/03/2007 - 8.7
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0064

RELAZIONE     
PDF 218kDOC 149k
5 marzo 2007
PE v02-00 A6-0053/2007

sulla raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE)

(2006/2008(INI))

Commissione giuridica

Relatore: Katalin Lévai

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
 PROCEDURA

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati

(2006/2008(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali autorizzati (2005/737/CE)(1)(in appresso "raccomandazione"),

–   visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 95 e 151,

–   visti gli articoli II-77 e II-82 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

–   visto l'articolo III-181 del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa,

–   visti gli accordi internazionali vigenti che si applicano ai diritti in campo musicale, segnatamente la Convenzione di Roma del 26 ottobre 1961 per la protezione degli artisti interpreti, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, il Trattato WIPO sui diritti d'autore del 20 dicembre 19996, il Trattato WIPO sulle esecuzioni e le registrazioni del 20 dicembre 1996 e l'Accordo WIPO sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS) del 15 aprile 1994,

–   visto il corpus del diritto CE ("acquis communautaire") nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi che si applica ai diritti in campo musicale, segnatamente la direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il diritto di noleggio e il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale(2), la direttiva del Consiglio 93/83/CEE del 27 settembre 1993 per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla trasmissione via cavo(3), la direttiva 2006/116/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi(4) e la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione(5),

–   visto il Libro verde della Commissione sui diritti d'autore e i diritti connessi nella società dell'informazione (COM(1985)0382),

–   vista la sua risoluzione del 15 maggio 2003 sulla protezione degli operatori audiovisivi(6),

–   vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2004 su un quadro comunitario per le società di gestione collettiva nel settore dei diritti d'autore e dei diritti connessi(7),

–   vista la comunicazione della Commissione del 16 aprile 2004 sulla gestione dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel mercato interno (COM(2004)0261),

–   vista la sua risoluzione del 5 luglio 2006 sull'attuazione del programma comunitario di Lisbona: Potenziare la ricerca e l'innovazione - Investire per la crescita e l'occupazione: una strategia comune(8),

–   vista la sua risoluzione del 6 luglio 2006 sulla libertà di espressione su Internet(9),

–   visto l'articolo 45 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0053/2006),

A. considerando che la Commissione non ha realizzato un ampio ed esaustivo processo di consultazione delle parti interessate e del Parlamento prima di adottare la raccomandazione; che tutte le categorie di titolari dei diritti devono essere consultate su qualsiasi futura attività regolamentare in questo settore, in modo da garantire una rappresentanza equa ed equilibrata degli interessi,

B.  considerando inaccettabile il fatto che la Commissione abbia omesso di coinvolgere formalmente il Parlamento, in particolare in considerazione della sua risoluzione sopra menzionata del 15 gennaio 2004, visto che la raccomandazione va chiaramente oltre una mera interpretazione o integrazione delle norme esistenti,

C. considerando inaccettabile che sia stato scelto un approccio di "soft law" senza consultazione preventiva e senza il coinvolgimento formale del Parlamento e del Consiglio aggirando così il processo democratico, soprattutto in quanto l'iniziativa adottata ha già influenzato decisioni di mercato a potenziale svantaggio della concorrenza e della diversità culturale,

D. considerando che la raccomandazione, il cui solo scopo è di regolamentare la vendita on line di registrazioni musicali, a causa della sua formulazione imprecisa potrebbe anche essere applicabile ad altri servizi on line (come ad esempio i servizi di radiodiffusione) contenenti registrazioni musicali; considerando che la mancanza di chiarezza che ne risulta per l'applicabilità dei diversi regimi di licenze è fonte di incertezza giuridica e determina effetti pregiudizievoli in particolare per i servizi di radiodiffusione on line,

E.  considerando che esiste il rischio che i titolari dei diritti che si conformano alla raccomandazione per quanto riguarda i loro diritti on line interattivi privino i gestori collettivi di diritti (CRM) locali di altri diritti (ad esempio quelli relativi alla radiodiffusione), impedendo in tal modo agli utilizzatori di tali diritti di acquistare i diritti di sfruttamento di un vasto repertorio presso un unico e stesso CRM,

F.  considerando inaccettabile che sia nelle intenzioni della Commissione adottare una raccomandazione sull'attuale sistema dell'equo compenso per copia privata, di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE, aggirando così nuovamente il processo democratico in materia di disciplina del diritto d'autore e di diritti connessi,

G. considerando importante evitare i possibili rischi e raggiungere un ragionevole equilibro tra i diritti e gli interessi delle varie parti in causa,

H. considerando che la musica non è una merce, che i gestori collettivi dei diritti sono perlopiù organizzazioni senza scopo di lucro e che l'introduzione di un sistema basato su una concorrenza controllata serve gli interessi di tutti i titolari dei diritti e della promozione della diversità culturale e della creatività,

I.   considerando che i CRM nazionali dovrebbero continuare a svolgere un ruolo importante nel fornire sostegno alla promozione di titolari dei diritti nuovi e minoritari, della diversità culturale, della creatività e del repertorio locale, il che presuppone che i CRM nazionali mantengano il diritto di effettuare prelievi culturali,

J.   considerando che la rete esistente di CRM nazionali svolge un ruolo rilevante nel fornire un sostegno finanziario per la promozione di un repertorio nuovo e minoritario in Europa, e che questo non debba andare perduto,

K. considerando che una concorrenza maggiore, ma controllata, nella gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel settore della musica on line può risultare positiva per tutte le parti e sostenere la diversità culturale a condizione che sia equa e trasparente e che riguardi solo la qualità e il costo della fornitura del servizio in questione senza intaccare il valore dei diritti,

L.  considerando le preoccupazioni in merito ai potenziali effetti negativi di alcune disposizioni della raccomandazione sui repertori locali e la diversità culturale, visto il potenziale rischio di favorire una concentrazione di diritti nelle mani dei CRM più grandi, e che l'impatto di qualsiasi iniziativa per l'introduzione di concorrenza tra gestori dei diritti al fine di attrarre i titolari dei diritti più redditizi deve essere esaminato e soppesato alla luce degli effetti negativi di un tale approccio sui più piccoli titolari dei diritti, sui piccoli e medi gestori collettivi di diritti e sulla diversità culturale,

M. considerando che la capacità dei titolari dei diritti e degli utilizzatori di scegliere un CRM a prescindere dallo Stato membro in cui si trovano deve:

–   essere accompagnata da misure adeguate per tutelare e promuovere la diversità delle espressioni culturali, in particolare offrendo agli utenti, attraverso un'unica e stessa società di gestione collettiva, ampi repertori diversificati, compresi quelli locali e di nicchia e, in particolare, il repertorio mondiale ad uso dei servizi di radiodiffusione,

–   garantire che tutti i titolari dei diritti, a prescindere dalla loro cittadinanza o residenza o dal modello commerciale, ricevano una quota equa di royalties quanto più direttamente possibile e godano dei pieni diritti democratici di esprimersi in merito alle questioni di governance riguardanti i CRM interessati,

–   non permettere ai titolari dei diritti più redditizi di rafforzare la loro posizione dominante a svantaggio dei titolari che guadagnano meno, o a svantaggio dei titolari dei diritti che pubblicano le proprie opere in virtù di licenze per contenuto aperto e gratuito,

–   non compromettere l'equità del trattamento di tutti i titolari dei diritti,

      e considerando che la scoperta di nuove tecnologie ha arricchito la società offrendo nuovi modi di distribuzione e fruizione delle opere musicali e di altri contenuti on line e che, pertanto, è opportuno creare un ambiente che consenta di riflettere e tenere in considerazione gli interessi di tutte le parti interessate, compresi gli utilizzatori finali,

N.  considerando che l'attuale sistema di accordi reciproci e riscossione reciproca delle royalties andrebbe tutelato in modo che la concorrenza venga introdotta sulla base dell'efficienza e della qualità dei servizi che i CRM possono offrire e della quota percentuale rappresentata dai costi amministrativi, e che gli utilizzatori che trattano la vendita on line di registrazioni musicali vengano autorizzati all'accesso sulla base della tariffa applicabile nel paese in cui l'utilizzatore individuale sfrutta il diritto d'autore; considerando che gli Stati membri, in totale coerenza con le norme in materia di radiodiffusione transfrontaliera previste dalla direttiva 93/83/CEE concernente la radiodiffusione via satellite e la ritrasmissione via cavo, dovrebbero creare certezza giuridica per i fornitori di servizi on line diversi dalla vendita on line di musica, e dovrebbero consentire a questi altri utilizzatori di richiedere il necessario permesso legale e di pagare debitamente royalties eque a tutte le categorie di titolari dei diritti a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie,

O.  considerando che il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca dovrebbe essere mantenuto, dal momento che consente a tutti gli utilizzatori commerciali e individuali, senza discriminazioni, di accedere in condizioni di parità al repertorio mondiale, garantisce una migliore tutela dei titolari di diritti, nonché un'effettiva diversità culturale e stimola la concorrenza leale nel mercato interno,

P.   considerando che i CRM dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali con sede ovunque nell'Unione europea licenze paneuropee e multi-repertorio per utilizzazioni transfrontaliere on line e l'uso a livello di telefonia mobile e altre reti digitali quando sono in condizione di gestire adeguatamente lo sfruttamento dei diritti concessi, e che tali licenze multiterritoriali andrebbero rilasciate a condizioni equamente negoziate senza discriminazioni tra utilizzatori, garantendo l'interoperabilità tra diverse piattaforme tecnologiche in modo che le pratiche di concessione di licenze CRM non comportino distorsioni della concorrenza tra diversi utilizzatori dei diritti e diversi strumenti di trasmissione tecnologica non interoperabili,

Q.  considerando che l'esistenza di sportelli unici dove gli utilizzatori commerciali possono ottenere una licenza che copra il repertorio mondiale per il territorio di cui necessitano, combinata con un elevato grado di tutela per i titolari di diritti, che eviti il cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca da parte degli utilizzatori del gestore collettivo di diritti che offre le licenze più a buon mercato), dovrebbe essere al centro della stretta cooperazione tra gestori collettivi di diritti; considerando che, al fine di mantenere uno sportello unico di vendita ("one stop shop"), il sistema esistente di riscossione reciproca degli introiti delle royalties andrebbe tutelato unitamente ad un elevato livello di protezione dei titolari dei diritti in modo da evitare una pressione al ribasso sugli introiti, garantendo altresì che non possano essere rilasciati mandati esclusivi non opportuni e contrari ad un'equa concorrenza,

R.   considerando, in particolare per quanto riguarda gli eventuali abusi di posizioni dominanti, la necessità di una migliore gestione di taluni CRM attraverso una maggiore solidarietà, trasparenza, non discriminazione, rappresentazione equa ed equilibrata di ciascuna categoria di titolari dei diritti e norme di rendicontazione combinate con adeguati meccanismi di controllo negli Stati membri, e che i CRM dovrebbero fornire i loro servizi sulla base dei tre principi fondamentali di efficienza, equità e trasparenza,

S.   considerando che, ogniqualvolta i diritti siano gestiti collettivamente, dovrebbero essere introdotti negli Stati membri meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci, tali da garantire che tanto i titolari di diritti quanto gli utilizzatori abbiano accesso ad un sistema di risoluzione delle controversie, fatto salvo il diritto di ciascuno di presentare ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria; considerando che meccanismi equi, imparziali ed efficaci, basati su criteri precisi e pertinenti, in materia di composizione delle controversie andrebbero quindi introdotti negli Stati membri per tutte le parti interessate,

T.   considerando che la Commissione dovrebbe procedere ad un'approfondita valutazione d'impatto, basata su dati affidabili e completi, dell'evoluzione e dell'applicazione di accordi e disposizioni volti a promuovere possibili risultati e a valutare i rischi di una concessione di licenze multi-territoriali e multi- repertorio per i servizi online, tenendo pienamente conto della dimensione culturale, economica e sociale,

U. considerando la necessità di avere strumenti comuni e parametri comparabili nonché di coordinare i settori di attività dei CRM in modo da migliorare la cooperazione tra CRM e di tener conto dello sviluppo della società dell'informazione,

V. considerando che va accolto favorevolmente qualsiasi sforzo teso a stimolare la concorrenza nel mercato interno e a promuovere la distribuzione internazionale di opere musicali europee a prescindere da quale CRM gestisce i diritti d'autore, alla luce del fatto che ogni repertorio, sia o meno ampiamente noto, andrebbe trattato allo stesso modo,

W. considerando che, pur essendo intesa a coprire soltanto la vendita on line di registrazioni musicali, la raccomandazione è formulata in modo talmente ampio da consentire di coprire anche altri servizi on line ( ad esempio, i servizi di radiodiffusione) che includono eventualmente musiche registrate, ma potrebbero comunque risentire della mancanza di certezza giuridica creata dalla raccomandazione in ordine a quale regime di licenze debba applicarsi a tali servizi, e considerando che le soluzioni tecnologiche applicabili a questo mercato devono assolvere a quelle caratteristiche di apertura e interoperabilità idonee a consentire la tutela dei titolari dei diritti ma anche dei consumatori,

X. considerando che una maggiore concorrenza nella gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'industria musicale può, se equa e trasparente, e in un contesto adeguato, salvaguardare la posizione degli autori in Europa (compresi gli autori locali e il repertorio minoritario) nonché promuovere la diversità culturale in Europa,

Y. considerando che la Commissione dovrebbe valutare iniziative atte a garantire un ampio e continuato accesso del pubblico ai repertori, compresi quelli di dimensioni più modeste e quelli locali, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dato il carattere particolare dell'era digitale, ma tenendo conto altresì delle ripercussioni dirette e indirette che ciò avrà sulla situazione generale degli autori e della diversità culturale,

1.  invita la Commissione a chiarire che la raccomandazione del 2005 si applica esclusivamente alle vendite on line di registrazioni musicali e a presentare al più presto - previa stretta consultazione delle parti interessate - una proposta di direttiva quadro flessibile, che deve essere adottata in codecisione dal Parlamento e dal Consiglio, al fine di disciplinare la gestione collettiva del diritto d'autore e dei diritti connessi per quanto riguarda i servizi musicali on-line trasfrontalieri, tenendo altresì conto della specificità dell'era digitale e tutelando la diversità culturale europea, gli interessati più piccoli e i repertori locali sulla base del principio della parità di trattamento;

2.  sottolinea che la Commissione dovrebbe procedere alla consultazione più ampia possibile delle parti interessate e inserire nel dibattito tutti gli altri modelli, oltre alle opzioni delineate nella raccomandazione e nel documento di lavoro della Commissione dal titolo "Studio concernente un'iniziativa comunitaria relativa alla gestione collettiva trasfrontaliera del diritto d'autore" del 7 luglio 2005;

3.  comprende e sostiene le disposizioni in merito all'esistente possibilità per i titolari di diritti di scegliere un gestore collettivo dei diritti, di determinare i diritti on line affidati e il loro ambito territoriale, nonché il diritto al loro ritiro dal gestore collettivo o al loro trasferimento ad un altro gestore, e sottolinea l'importanza di tenere conto dell'efficacia della cooperazione tra gestori collettivi di diritti al fine di tutelare anche gli interessi dei titolari di diritti più piccoli e locali, salvaguardando così la diversità culturale;

4.  ritiene inoltre che gli interessi degli autori e quindi la diversità culturale in Europa, saranno meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori;

5.  invita gli Stati membri e i gestori collettivi di diritti ad assicurare una equa rappresentanza di tutte le categorie di titolari di diritti presso i gestori collettivi di diritti e, di conseguenza, la loro equilibrata partecipazione nel processo decisionale interno;

6.  sottolinea che la direttiva proposta non dovrebbe in alcun modo compromettere la competitività delle imprese creative del settore, l'efficacia dei servizi forniti dai CRM o la competitività delle imprese di utilizzatori - in particolare piccoli titolari dei diritti e utilizzatori - e dovrebbe:

     –   garantire un elevato livello di protezione e di parità di trattamento dei titolari dei  diritti,

–    fare in modo che, in quanto parte del quadro giuridico europeo o dell' "acquis communautaire" riguardante i diritti di proprietà intellettuale, le disposizioni di legge abbiano un effettivo, significativo e adeguato impatto sulla tutela efficace di tutte le categorie di titolari dei diritti, che dovrebbe essere regolarmente valutato e, se necessario, riveduto,

–               essere basata sulla solidarietà e su un equilibrio adeguato ed equo tra titolari dei diritti    e CRM,

–    sottolineare l'importanza del sistema alternativo di composizione delle controversie, per offrire a tutte le parti interessate la possibilità di evitare costose e lunghe procedure giuridiche, garantendo allo stesso tempo la parità di trattamento per i titolari dei diritti e gli utilizzatori,

–    assicurare una gestione democratica, trasparente e responsabile a livello di CRM, tra l'altro definendo norme minime in materia di strutture organizzative, trasparenza, rappresentanza, regole per la ripartizione dei diritti, contabilità e azioni legali,

–    assicurare ampia trasparenza a livello di CRM, specie per quanto riguarda la base di calcolo delle tariffe, i costi di gestione e la struttura dell'offerta e, a tale scopo, stabilire eventualmente norme sulla regolamentazione e il controllo dei CRM,

     –   promuovere la creatività e la diversità culturale,

–    consentire solo una concorrenza equa e controllata senza restrizioni territoriali ma con i necessari e auspicabili criteri qualitativi per la gestione collettiva dei diritti d'autore e la salvaguardia del valore dei diritti,

–    evitare una pressione al ribasso sui livelli delle royalties assicurando che gli utilizzatori ottengano la licenza sulla base della tariffa applicabile nel paese in cui avrà luogo il consumo dell'opera tutelata dal diritto d'autore (il cosiddetto "paese di destinazione") e cercare di giungere ad un adeguato livello di royalties per i titolari dei diritti,

–    tutelare il ruolo sociale e culturale dei CRM garantendo che amministrino i fondi dei titolari dei diritti e forniscano servizi agli utilizzatori e ai titolari dei diritti, in modo da assicurarne quanto più possibile la tutela,

–    promuovere, ai fini dell'efficienza, gli scambi di informazione e introdurre l'obbligo, per gli utilizzatori e i produttori commerciali, di fornire ai CRM, sulla base del libero accesso, le informazioni complete e accurate necessarie per consentire loro di individuare i titolari dei diritti e gestire in modo adeguato i loro diritti,

–    fornire agli utilizzatori un elevato livello di certezza giuridica e tutelare la disponibilità del repertorio globale attraverso licenze ottenibili presso qualsiasi CRM operante nel territorio dell'UE e attraverso piattaforme tecnologiche interoperative,

–    tener conto degli interessi degli utilizzatori e del mercato e assicurare in particolare che gli utilizzatori piccoli e medi dispongano di adeguata tutela giuridica e che, in caso di contestazioni, siano introdotti efficaci meccanismi di composizione abbordabili sotto il profilo dei costi e che non pesino eccessivamente sugli utilizzatori in termini di costi per l'assistenza legale,

–    promuovere la capacità dei titolari dei diritti di mettere a punto in tutta l'UE una nuova generazione di modelli di licenze collettive per la musica, relative agli usi online e più adeguate all'ambiente online, sulla base di accordi di reciprocità e della reciproca riscossione di royalties, e assicurare allo stesso tempo che i titolari dei diritti non abusino della loro posizione al punto da impedire la realizzazione di uno "sportello unico"per l'acquisto collettivo di diritti del repertorio su scala mondiale,

–    valorizzare l'utilizzo, in questo mercato, di misure e piattaforme tecnologiche aperte e interoperabili, idonee a consentire la tutela dei titolari dei diritti, il normale utilizzo, da parte del consumatore, dei contenuti legittimi legalmente acquistati e lo sviluppo di nuovi modelli commerciali nella società dell'informazione,

–    soddisfare adeguatamente le esigenze future di un mercato online più snello senza pregiudicare l'equa concorrenza e la diversità culturale o il valore della musica,

–    tener conto delle diverse forme di servizi musicali legittimi online e fissare norme            specifiche per promuoverne lo sviluppo,

–    garantire l'efficienza e la coerenza dei regimi di concessione delle licenze (ad esempio, offrendo agli organismi di radiodiffusione la possibilità di acquisire diritti in conformità della legislazione in materia di diritti d'autore vigente nello Stato membro da cui si trasmette) e agevolare l'estensione delle convenzioni collettive esistenti, in modo da coprire le forme interattive on line di gestione dei contenuti esistenti (ad esempio, il "podcasting"),

–    evitare l'accentramento eccessivo dei poteri di mercato e dei repertori, garantendo che i più importanti titolari dei diritti non possano conferire mandati esclusivi a un singolo CRM o a un numero ristretto di CRM, assicurando in tal modo che il repertorio globale resti disponibile a tutti i CRM per la concessione delle licenze agli utilizzatori,

–    consentire agli utilizzatori di ottenere licenze paneuropee da qualsiasi CRM che copra il repertorio globale,

–    salvaguardare il sistema della raccolta reciproca di royalties da parte dei CRM per i loro membri,

–    introdurre concorrenza sulla base della efficienza e della qualità dei servizi che i CRM possono offrire e non sulla base del livello di remunerazione dei titolari dei diritti;

7. considera inoltre che, al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di reciprocità a vantaggio di tutti i titolari di diritti, sia essenziale vietare ogni forma di mandato esclusivo tra grandi titolari di diritti e gestori collettivi di diritti per la riscossione diretta delle royalties in tutti gli Stati membri, poiché ciò condurrebbe alla rapida estinzione dei gestori collettivi di diritti nazionali e metterebbe di conseguenza in pericolo la posizione del repertorio minoritario e la diversità culturale in Europa;

8. sostiene l'idea che i gestori collettivi di diritti dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali, ovunque essi siano stabiliti nell'Unione europea, le licenze relative a tutta l'Europa e a svariati repertori per l'utilizzo on line (compresi gli usi di telefonia mobile) a condizioni eque e negoziate individualmente, e senza discriminazioni tra utilizzatori; invita la Commissione a procedere ad uno studio di valutazione delle conseguenze di una licenza globale per i servizi on line e delle relative incidenze sulla situazione economica e sociale degli autori;

9. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

Traduzione esterna

(1)

GU L 276, 21.10.2005, p. 54.

(2)

GU L 376, 27.12.2006, p. 28.

(3)

GU L 248, 6.10.1993, p. 15.

(4)

GU L 372, 27.12.2006, p. 12.

(5)

GU L 167, 22.06.2001, p. 10.

(6)

GU C 67 E, 17.3.2004, p.239.

(7)

GU C 92 E, 16.4.2004, p. 425.

(8)

Testi approvati P6_TA(2006)0301.

(9)

Testi approvati P6_TA(2006)0324.


MOTIVAZIONE

Prima di entrare nel merito della questione, la relatrice desidera ribadire che sostiene appieno i suggerimenti contenuti nel parere della commissione cultura, tanto da averne inserito alcuni nel suo progetto di relazione.

Introduzione

Prodotti e servizi tutelati dai diritti d'autore e da diritti connessi contribuiscono per circa il 5-7% al PIL dell'UE. Questo dato mette in evidenza l'enorme importanza di un'adeguata gestione di tali diritti, nonché della loro applicazione, soprattutto nell'era digitale in cui viviamo.

Il 18 ottobre 2005 la Commissione europea ha adottato una raccomandazione concernente la gestione transfrontaliera dei diritti d'autore nel campo dei servizi musicali online autorizzati, ai sensi dell'articolo 211 CE. Il commissario McCreevy ha definito la raccomandazione uno strumento non vincolante (di soft law), pensato per concedere al mercato la possibilità di orientarsi nella giusta direzione(1).

La raccomandazione ha conseguenze importanti per il mercato dei diritti d'autore e i principali operatori stanno già orientando il loro comportamento sulla base di essa. Chiaramente ciò travalica la mera interpretazione e integrazione delle norme esistenti e il suo impatto possiede tutte le caratteristiche di un'iniziativa normativa a pieno titolo.

L'obiettivo principale della raccomandazione è adattare la gestione collettiva dei diritti d'autore per i servizi musicali online allo sviluppo di nuove tecnologie, che hanno fatto nascere una nuova generazione di utenti commerciali transfrontalieri di diritti d'autore (vale a dire i fornitori di servizi musicali online).

Occorre però sottolineare che gli stessi principi che si applicano alla gestione dei diritti d'autore per i servizi musicali online possono essere applicati, e a tempo debito molto probabilmente lo saranno, anche all'ambiente off-line, come quello della radiodiffusione. I precedenti stabiliti in merito all'ambiente online costituiscono pertanto un elemento di raffronto per la futura evoluzione del più ampio mercato dei diritti d'autore. Ancora una volta, tale aspetto mette in luce l'importanza delle iniziative in questo settore.

Per fornire un quadro equilibrato, è opportuno sottolineare che le società di gestione dei diritti collettivi (CRM) più piccole e i titolari dei diritti nutrono preoccupazioni in merito al fatto che, in concreto, la raccomandazione è stata interpretata dagli editori di maggiori dimensioni come un segnale chiaro di ritirare il cosiddetto repertorio "internazionale", che controllano attraverso la rete delle CRM, e di consegnarlo nelle mani di una o di poche CRM di grandi dimensioni, con mandato esclusivo di gestire tali diritti in tutta l'Unione.

Contrariamente all'obiettivo dichiarato della raccomandazione, che intende promuovere la concorrenza leale, tale azione potrebbe rivelarsi anti-concorrenziale, poiché potrebbe condurre ad un oligopolio di fatto, dove il potere di mercato si concentra nelle mani di pochi grandi titolari dei diritti d'autore e di un numero analogo di CRM di grandi dimensioni. Rappresenta inoltre una grave minaccia per la salute e la vitalità della diversità culturale in Europa, poiché la rimozione del repertorio internazionale dalla rete delle CRM nazionali potrebbe indurre molte di loro a cessare l'attività, a scapito dei repertori locali e minoritari.

L'adozione della raccomandazione da parte della Commissione ha privato il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'opportunità di fornire un apporto ponderato ad un processo di cambiamento che avrà importanti conseguenze sulla concorrenza futura in tale settore e sulla diversità culturale in Europa. Questo aspetto è troppo importante perché il Parlamento europeo non sia formalmente coinvolto.

Il Parlamento deve poter svolgere il proprio ruolo nel processo democratico. Pertanto la Commissione deve essere invitata a presentare, quanto prima, una proposta relativa ad uno strumento giuridico vincolante idoneo per questo settore, che sia adottata dal Parlamento e dal Consiglio in codecisione.

Funzionamento del mercato

Le società di gestione collettiva sono associazioni di autori e di altri titolari di diritti, quali gli editori. Sono create per raccogliere e distribuire le royalty ai titolari dei diritti, su base collettiva. Nella pratica, le CRM godono di una posizione di monopolio (naturale) a livello nazionale. I titolari dei diritti sono rappresentati in tale territorio direttamente dalla CRM e nei paesi terzi tramite accordi reciproci conclusi in via bilaterale tra la CRM prescelta e tutte le altre CRM in Europa e nel resto del mondo.

Per decenni, il mercato europeo e internazionale dei diritti d'autore musicali ha funzionato sulla base di tale rete di accordi bilaterali. Questo "sistema di accordi reciproci" fornisce uno sportello unico per gli utenti dei diritti d'autore (ciò significa che gli utenti possono ottenere da una CRM una licenza per il repertorio mondiale, da utilizzare sul territorio nazionale in cui ha sede la CRM), garantisce un controllo idoneo del mercato globale in modo tale che i titolari dei diritti d'autore siano adeguatamente remunerati e fornisce un meccanismo efficace di applicazione dei diritti per tutti i titolari dei diritti nazionali e internazionali coinvolti.

Questo sistema fa sì che non soltanto i grandi titolari dei diritti, ma anche i piccoli autori locali siano idoneamente rappresentati sul mercato e ricevano una congrua parte delle royalty raccolte.

Cambiamento del mercato e apertura alla concorrenza

Per l'ulteriore sviluppo del mercato musicale europeo, occorre procedere all'apertura ad una concorrenza controllata, che rifletta i cambiamenti verificatisi sul mercato unico europeo, gli sviluppi tecnologici, l'emergere di nuovi modelli commerciali e i cambiamenti nelle preferenze e nel comportamento dei consumatori.

La raccomandazione intende far sì che i titolari dei diritti godano di maggiore libertà quando si tratta di scegliere la CRM che meglio soddisfa le loro esigenze. In altri termini, la concorrenza tra singole CRM dovrebbe essere finalizzata ad attirare i titolari dei diritti. Di primo acchito, ciò parrebbe andare a vantaggio dei titolari dei diritti.

Nella pratica, tuttavia, i singoli autori possono già affidare i loro diritti alla CRM che preferiscono. Infatti, esistono numerosi esempi di autori di successo che hanno esercitato tale diritto e hanno optato, ad esempio, per una CRM al di fuori del loro paese di origine. In genere, però i piccoli titolari di diritti d'autore non hanno accesso a tale possibilità di scelta.

Inoltre, la relatrice sottolinea come le CRM di minori dimensioni e i titolari di diritti più piccoli siano preoccupati del fatto che la raccomandazione venga interpretata dagli editori più grandi come un'opportunità di ritirare i diritti che controllano da tutte le CRM nazionali e di collocarli presso un numero ridotto di CRM di grandi dimensioni. Queste ultime potranno quindi superare la rete di accordi reciproci e concedere licenze per l'intero mercato europeo, riducendo quindi il fatturato delle CRM nazionali.

La perdita, da parte delle CRM nazionali, del fatturato ottenuto grazie alle royalty sul repertorio internazionale renderebbe sempre più difficile un funzionamento efficace delle CRM nazionali, poiché il costo delle loro operazioni ricadrebbe su un numero minore di titolari di diritti locali. Quando una CRM nazionale è costretta a cessare la propria attività, è improbabile che un piccolo titolare di diritti ottenga un livello equivalente di servizi da una CRM alternativa in un altro paese dove, ad esempio, si utilizza un'altra lingua.

Tale approccio alla gestione dei diritti favorisce chiaramente i titolari di diritti commerciali di successo e di grandi dimensioni, a scapito di autori di repertori locali e/o minoritari. Nella pratica, questo genere di concorrenza arrecherebbe effettivamente pregiudizio alla posizione della maggioranza dei titolari dei diritti d'autore, un fatto che non rientra tra le intenzioni della Commissione.

Eppure, dato che Internet supera i confini nazionali, i fornitori di servizi musicali online devono poter acquisire licenze paneuropee che coprano due o più territori nazionali del continente europeo. Inoltre devono poter scegliere dove richiedere tali licenze, in base al luogo in cui ottengono i servizi maggiormente competitivi. Si tratta di uno scenario in cui le CRM competono per attirare utenti.

Il rischio di tale sistema è però quello che le CRM nazionali entrino in concorrenza per le nuove attività diminuendo il livello delle royalty corrisposte ai titolari dei diritti. È possibile, addirittura probabile, che ciò porti ad una flessione dei ricavi degli autori. Ancora una volta, tale aspetto non è nell'interesse dei titolari dei diritti d'autore e avrebbe indubbiamente ripercussioni negative sulla diversità culturale in Europa, mentre i piccoli titolari dei diritti d'autore subirebbero un calo dei loro guadagni talmente marcato da non essere più in grado di sopravvivere.

Diversità culturale e concorrenza

Un'introduzione della concorrenza in stile "big bang" nel settore della gestione collettiva dei diritti d'autore non è opportuna, perché comporta il rischio di un danno irreversibile alla diversità culturale in Europa. La competizione andrebbe invece introdotta in modo tale da garantire la parità di condizioni sin dall'inizio, in modo tale che tutte le CRM abbiano l'opportunità di competere su una base paritaria.

La soluzione consiste nel trovare una via alternativa ad un problema tipicamente europeo. Occorre introdurre una concorrenza leale e controllata, che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori e consenta nel contempo agli utenti musicali di ottenere licenze paneuropee in linea con i nuovi modelli commerciali che rappresentano il futuro.

A tale scopo, la garanzia migliore è data dall'introduzione di un sistema in cui i ricavi degli autori sono determinati sulla base delle aliquote del paese in cui il consumatore effettua l'acquisto (download) di un particolare brano musicale. L'applicazione della tariffa del "paese di destinazione" porterà ad una concorrenza basata sull'efficienza dei servizi offerti dalle CRM (segnatamente attraverso la riduzione dei costi amministrativi), piuttosto che ad una concorrenza basata sulla contrazione delle royalty versate ai titolari dei diritti.

Inoltre, si ritiene essenziale evitare che i titolari di maggiori dimensioni stipulino accordi di esclusiva con una o poche CRM, togliendo in tal modo il repertorio internazionale dal sistema nel suo complesso.

Nella relazione del 20 luglio 2006, la commissione per la cultura e l'istruzione ha espresso preoccupazioni in merito ai possibili effetti negativi sulla diversità culturale in Europa causati dalla raccomandazione, dato che essa influenzerebbe il funzionamento del sistema di reciprocità, portando quindi ad una concentrazione dei diritti nelle mani delle CRM di maggiori dimensioni. Ciò arrecherà pregiudizio al funzionamento delle CRM più piccole e metterà quindi in pericolo la posizione degli autori minori in tutta Europa. È quindi essenziale mantenere la rete di accordi bilaterali, senza concedere spazio al ritiro del repertorio da tale rete. La concessione di mandati esclusivi alle CRM da parte dei titolari dei diritti non dovrebbe quindi essere consentita.

Seguito

Per consentire uno sviluppo adeguato del mercato europeo dei diritti d'autore è fondamentale che le autorità diano un seguito idoneo alla questione. In tale contesto, la Commissione dovrebbe eseguire quanto prima una valutazione dell'impatto della concessione di licenze multiterritoriali e multirepertorio sui servizi musicali online, nonché dei suoi effetti sulla diversità culturale e sulla condizione economica e sociale dei titolari dei diritti d'autore.

Inoltre la Commissione dovrebbe eseguire un'analisi critica della concentrazione orizzontale presente in taluni settori della gestione dei diritti e degli effetti che tale concentrazione produrrà sugli utenti e sui titolari dei diritti. Ove necessario, si dovranno adottare misure idonee per garantire che il mercato europeo dei servizi musicali online possa continuare a svilupparsi in modo sano, senza ripercussioni negative sulla diversità culturale in Europa.

Quadro giuridico

Durante la preparazione del presente progetto di relazione per una risoluzione del Parlamento europeo, si è tenuto in piena considerazione il quadro giuridico europeo esistente e le iniziative politiche correlate, l'acquis comunitario in materia di diritto d'autore e diritti correlati applicabile ai diritti musicale, oltre che gli accordi internazionali pertinenti. Un elenco completo è fornito nel preambolo della proposta di risoluzione.

Si è inoltre fatto riferimento allo studio "La gestione collettiva dei diritti in Europa - la ricerca dell'efficienza (The Collective Management of Rights in Europe – The Quest for Efficiency), eseguito per la commissione giuridica e presentato alla commissione l'11 settembre 2006.

(1)

SPEECH/05/588.


PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (20.07.2006)

destinato alla commissione giuridica

sulla raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati

(2005/737/CE)

Relatore per parere: Manolis Mavrommatis

SUGGERIMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.  prende atto della raccomandazione della Commissione e la invita a presentare quanto prima possibile, previe una consultazione ravvicinata con le parti interessate e un'esauriente indagine di mercato, una proposta legislativa adeguata per regolamentare in modo efficiente la gestione collettiva dei diritti d'autore e i diritti connessi all'industria musicale, datosi il carattere specifico dell'era digitale e la necessità di mantenere un equilibrio tra la garanzia della diversità culturale europea, la salvaguardia dei repertori locali, la promozione della creatività e la tutela sia degli interessi dei titolari dei diritti, sia degli utilizzatori commerciali;   

2.  si rammarica del fatto che la Commissione non abbia messo in atto un processo di consultazione esteso e approfondito con le parti interessate e con il Parlamento europeo prima dell'adozione della presente raccomandazione e sottolinea la necessità di consultare adeguatamente tutte le categorie di titolari di diritti in eventuali future attività di regolamentazione in questo processo, al fine di garantire una rappresentazione equa e bilanciata dei loro interessi;

3.   riconosce che una maggiore concorrenza nella gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nell'industria musicale può, se equa e trasparente, e in un contesto adeguato, salvaguardare la posizione degli autori in Europa (compresi gli autori locali e il repertorio minoritario) nonché promuovere la diversità culturale in Europa;

4.  invita la Commissione a valutare iniziative atte a garantire un ampio e continuato accesso del pubblico ai repertori, compresi quelli di dimensioni più modeste e quelli locali, conformemente alla Convenzione dell'UNESCO sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, dato il carattere particolare dell'era digitale, ma tenendo conto altresì delle ripercussioni dirette e indirette che ciò avrà sulla situazione generale degli autori e della diversità culturale;

5.  afferma che la musica non è una merce e che i gestori collettivi di diritti sono principalmente organizzazioni senza scopo di lucro, e che pertanto l'introduzione di un sistema basato sulla concorrenza illimitata potrebbe non servire gli interessi degli autori e della promozione della diversità culturale e della creatività in Europa;

6.  comprende e sostiene le disposizioni in merito alla possibilità per i titolari di diritti di scegliere dei gestori collettivi di diritti, di determinare i diritti on line affidati e il loro ambito territoriale, nonché il diritto al loro ritiro dal gestore collettivo o al loro trasferimento ad un altro gestore, e sottolinea l'importanza di tenere conto dell'efficacia della cooperazione tra gestori collettivi di diritti al fine di tutelare anche gli interessi dei titolari di diritti più piccoli e locali, salvaguardando così la diversità culturale;

7.  esprime la propria preoccupazione per i potenziali effetti negativi di talune disposizioni contenute nella raccomandazione in merito ai repertori locali e alla diversità culturale, in quanto rischiano di favorire una concentrazione dei diritti presso i gestori di diritti collettivi più importanti; reputa necessario valutare le conseguenze di eventuali iniziative volte a introdurre la concorrenza fra i gestori di diritti per attirare i titolari di diritti più redditizi;

8.  ritiene che il sistema degli accordi di rappresentanza reciproca dovrebbe essere mantenuto, dal momento che consente a tutti gli utilizzatori commerciali e individuali, senza discriminazioni, di accedere in condizioni di parità al repertorio mondiale e garantisce una migliore tutela dei titolari di diritti, nonché un'effettiva diversità culturale e stimola la concorrenza leale nel mercato interno;

9.  ritiene che la possibilità per i titolari di diritti di scegliere un gestore collettivo di diritti indipendentemente dallo Stato membro di appartenenza, sebbene stimoli la concorrenza nel mercato interno, debba:

     - essere accompagnata da adeguati provvedimenti di salvaguardia e promozione delle espressioni di diversità culturale, in particolare offrendo agli utilizzatori repertori vasti e diversificati, segnatamente locali;

     - garantire che tutti i titolari di diritti, a prescindere dalla loro nazionalità o dal loro luogo di residenza, ricevano un'equa quota di royalty il più direttamente possibile;

     - impedire ai titolari di diritti più redditizi di rafforzare il proprio dominio a scapito di quelli più modesti;

     e che occorra pertanto valutarne attentamente le conseguenze;

10. ritiene inoltre che gli interessi degli autori e quindi la diversità culturale in Europa, saranno meglio tutelati grazie all'introduzione di un sistema competitivo equo e trasparente che eviti la pressione al ribasso sui redditi degli autori;

11. si compiace di tutti gli sforzi compiuti per stimolare la concorrenza nel mercato interno nonché dell'obiettivo di promuovere la distribuzione internazionale delle opere musicali europee, a prescindere dal gestore collettivo di diritti che gestisce i diritti d'autore, tenendo presente che tutti i repertori, indipendentemente dalla loro notorietà, dovrebbero godere della parità di trattamento;

12. è del parere che l'attuale sistema di gestori collettivi di diritti nazionali continuerà a svolgere un ruolo importante al fine di fornire un sostegno sociale agli autori minoritari e promuovere la diversità culturale, anche se in condizioni di maggiore concorrenza;

13. osserva che la rete esistente di gestori collettivi di diritti nazionali svolge un ruolo rilevante fornendo un sostegno finanziario per la promozione di un repertorio nuovo e minoritario in Europa, e ritiene che ciò non debba andare perduto;

14. considera inoltre che, al fine di garantire il perfetto funzionamento del sistema di reciprocità a vantaggio di tutti i titolari di diritti, è essenziale vietare ogni forma di mandato esclusivo tra grandi titolari di diritti e gestori collettivi di diritti per la riscossione diretta delle royalty in tutti gli Stati membri, poiché ciò condurrebbe alla rapida estinzione dei gestori collettivi di diritti nazionali e metterebbe di conseguenza in pericolo la posizione del repertorio minoritario e la diversità culturale in Europa;

15. accoglie la richiesta di una migliore regolamentazione dei gestori collettivi di diritti, migliorando le norme in materia di trasparenza, di non discriminazione e di responsabilità;

16. invita gli Stati membri e i gestori collettivi di diritti ad assicurare una giusta rappresentanza di tutte le categorie di titolari di diritti presso i gestori collettivi di diritti e, di conseguenza, la loro equilibrata partecipazione nel processo decisionale interno;

17. ritiene che il vigente sistema di riscossione reciproca delle royalty debba essere mantenuto, in modo da introdurre la concorrenza in base ai servizi che i gestori di diritti collettivi possono offrire e alle commissioni che esigono e affinché agli utilizzatori siano concesse licenze in base alle tariffe praticate dai gestori collettivi di diritti del paese di fruizione della musica; esorta inoltre gli Stati membri a fare in modo che gli utilizzatori commerciali sollecitino le autorizzazioni legali e corrispondano le dovute royalty a tutte le categorie di titolari di diritti;

18. considera che, ogniqualvolta i diritti siano gestiti collettivamente, dovrebbero essere introdotti negli Stati membri meccanismi di risoluzione delle controversie equi ed efficaci, tali da garantire che tanto i titolari di diritti quanto gli utilizzatori abbiano accesso ad un sistema di risoluzione delle controversie, fatto salvo il diritto di ciascuno di presentare ricorso innanzi all'autorità giudiziaria;

19. sostiene l'idea che i gestori collettivi di diritti dovrebbero essere liberi di fornire agli utilizzatori commerciali, ovunque essi siano stabiliti nell'Unione europea, le licenze relative a tutta l'Europa e a svariati repertori per l'utilizzo on line (compresi gli usi di telefonia mobile) a condizioni eque e negoziate individualmente, e senza discriminazioni tra utilizzatori; invita la Commissione a procedere ad uno studio di valutazione delle conseguenze di una licenza globale per i servizi on line e delle relative incidenze sulla situazione economica e sociale degli autori;

20. è convito che l'esistenza di sportelli unici dove gli utilizzatori commerciali possono ottenere una licenza che copra il repertorio mondiale per il territorio di cui necessitano, combinata con un elevato grado di tutela per i titolari di diritti, che eviti il cosiddetto "forum shopping" (ossia la ricerca da parte degli utilizzatori del gestore collettivo di diritti che offre le licenze più a buon mercato), dovrebbe essere al centro della stretta cooperazione tra gestori collettivi di diritti.

PROCEDURA

Titolo

Parere sulla raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali on line autorizzati

Riferimenti

2006/2008(INI)

Commissione competente per il merito

JURI

Parere espresso da
  Annuncio in Aula

CULT
19.1.2006

Cooperazione rafforzata – annuncio in Aula

 

Relatore per parere
  Nomina

Manolis Mavrommatis
13.2.2006

Relatore per parere sostituito

 

Esame in commissione

27.4.200

29.05.2006

21.6.2006

 

 

Approvazione

13.7.2006

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Maria Badia I Cutchet, Ivo Belet, Guy Bono, Marie-Hélène Descamps, Jolanta Dičkutė, Věra Flasarová, Hanna Foltyn-Kubicka, Milan Gaľa, Vasco Graça Moura, Lissy Gröner, Luis Herrero-Tejedor, Ruth Hieronymi, Manolis Mavrommatis, Marianne Mikko, Ljudmila Novak, Doris Pack, Zdzisław Zbigniew Podkański, Christa Prets, Karin Resetarits, Pál Schmitt, Nikolaos Sifunakis, Hannu Takkula, Helga Trüpel, Henri Weber, Thomas Wise, Tomáš Zatloukal

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Erna Hennicot-Schoepges, Nina Škottová

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

Sebbene fossero presenti due supplenti del PPE-DE, soltanto uno è stato preso in considerazione per la votazione finale.


PROCEDURA

Titolo

Raccomandazione della Commissione del 18 ottobre 2005 sulla gestione transfrontaliera collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi nel campo dei servizi musicali online autorizzati (2005/737/CE)

Numero di procedura

2006/2008(INI)

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula dell'autorizzazione

JURI
19.1.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

CONT
19.1.2006

 

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

 

 

 

 

 

Cooperazione rafforzata
  Annuncio in Aula

 

 

 

 

 

Relatore(i)
  Nomina

Katalin Lévai
12.12.2005

 

Relatore(i) sostituito(i)

 

 

Esame in commissione

21.3.2006

19.4.2006

11.9.2006

20.11.2006

27.2.2007

Approvazione

27.2.2007

Esito della votazione finale

+

-

0

21

0

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Wolfgang Bulfon, Bert Doorn, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Mladen Petrov Chervenyakov, Adeline Hazan, Barbara Kudrycka, Eva Lichtenberger, Dagmar Roth-Behrendt, József Szájer, Jacques Toubon

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Toine Manders

Deposito

5.3.2007

Osservazioni (disponibili in una sola lingua)

 

Ultimo aggiornamento: 7 marzo 2007Avviso legale