Procedura : 2006/0165(CNS)
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A6-0148/2007

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CRE 22/05/2007 - 20

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P6_TA(2007)0324

RELAZIONE     *
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18 aprile 2007
PE 385.545v02-00 A6-0148/2007

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

(COM(2006)0486 – C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatrice: Astrid Lulling

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

(COM(2006)0486 – C6-0319/2006 – 2006/0165(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0486)(1),

–   visto l'articolo 93 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0319/2006),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0148/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione  Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 4

(4) Le consultazioni hanno portato a una seconda relazione della Commissione, presentata il 26 maggio 2004. La relazione concludeva che era necessaria una maggiore convergenza sulle aliquote di accisa nei diversi Stati membri per garantire il corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto riguarda le potenziali distorsioni della concorrenza e le frodi.

soppresso

Emendamento 2

CONSIDERANDO 4 BIS (nuovo)

 

(4 bis) Il modo più efficace per pervenire alla convergenza delle aliquote di accisa sulle bevande alcoliche consiste nella concorrenza fiscale, che a sua volta può essere promossa nel migliore dei modi con la libera circolazione, non solo senza restrizioni ma anche agevolata, di questi prodotti attraverso le frontiere interne dell'Unione europea, con un'imposta applicata unicamente al punto vendita.

Motivazione

La concorrenza fiscale è positiva per i consumatori e l'economia dell'UE e può essere garantita solo se si consente il pieno e libero funzionamento del mercato unico come previsto dai trattati istitutivi. Questo è uno dei diritti fondamentali su cui fanno affidamento i cittadini europei.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 5

(5) A tale riguardo è necessario compensare la diminuzione del valore reale delle aliquote minime di accisa comunitarie sull'alcole e sulle bevande alcoliche. Occorre pertanto aumentare le aliquote minime per tenere conto dell’inflazione.

soppresso

Emendamento 4

CONSIDERANDO 6

(6) Per ridurre le difficoltà che potrebbero incontrare gli Stati membri costretti ad aumentare in misura rilevante le aliquote nazionali per rispettare le nuove aliquote minime, è opportuno prevedere dei periodi transitori.

soppresso

Emendamento 5

CONSIDERANDO 7

(7) È inoltre necessario rendere più flessibile e meno onerosa la procedura di riesame periodico e adeguarne la frequenza di esecuzione. L'attuale periodo di due anni è troppo breve per poter valutare correttamente l’evoluzione della legislazione degli Stati membri. I riesami dovrebbero avvenire ogni quattro anni.

soppresso

Emendamento 6

CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)

 

(7 bis) La fissazione di aliquote minime di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche mediante la direttiva 92/84/CEE non ha condotto a un ravvicinamento di tali aliquote tra gli Stati membri.

Emendamento 7

CONSIDERANDO 7 TER (nuovo)

 

(7 ter) Un tale ravvicinamento può essere raggiunto solo fissando le aliquote minime e massime con l'introduzione di un codice di condotta che indichi agli Stati membri come ottenere la convergenza delle proprie aliquote di accisa, nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Motivazione

È risaputo che negli ultimi 15 anni non è stata raggiunta la convergenza delle aliquote di accisa rispetto ai prezzi al consumo. Questo fatto non è dovuto alla rivalutazione delle aliquote minime bensì al loro livello molto elevato e persino crescente in vari Stati membri. Per raggiungere l'obiettivo della convergenza delle aliquote d'imposta e la distorsione concomitante relativamente debole nel mercato interno, è necessario un accordo generale per chiedere agli Stati membri che riscuotono imposte elevate di ridurre le aliquote d'accisa.

Emendamento 8

CONSIDERANDO 7 QUATER (nuovo)

 

(7 quater) Gli Stati membri che desiderano aumentare le aliquote minime, ad esempio per tenere conto dell’inflazione, sono liberi di farlo.

Emendamento 9

CONSIDERANDO 7 QUINQUIES (nuovo)

 

(7 quinquies) Taluni Stati membri hanno fissato le proprie aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche a livelli equivalenti a più di dieci volte le aliquote minime, anche se queste ultime erano adeguate all’inflazione.

Emendamento 10

CONSIDERANDO 7 SEXIES (nuovo)

 

(7 sexies) Le aliquote minime attuali di accisa rappresentano un incentivo importante per l'economia informale, in particolare nei due nuovi Stati membri, la Bulgaria e la Romania.

Motivazione

Il PIL pro capite varia considerevolmente nell'UE. Le aliquote minime di accisa hanno quindi effetti diversi nei diversi Stati membri e costituiscono un onere molto più gravoso per i consumatori in paesi come la Bulgaria e la Romania. Ne deriva, come logica conseguenza, un aumento delle attività economiche informali.

Emendamento 11

CONSIDERANDO 7 SEPTIES (nuovo)

 

(7 septies) Gli Stati membri che temono distorsioni della concorrenza nel mercato unico a seguito dell'aumento del commercio transfrontaliero tra il proprio paese e lo Stato membro vicino che pratica aliquote nettamente meno elevate sono liberi di ridurre le proprie aliquote.

Emendamento 12

CONSIDERANDO 7 OCTIES (nuovo)

 

(7 octies) Spetta agli Stati membri fissare il livello delle proprie aliquote di accisa e non è necessario prescrivere aliquote minime in assenza di aliquote massime.

Emendamento 13

CONSIDERANDO 8

(8) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 92/84/CEE,

(8) Occorre pertanto abrogare la direttiva 92/84/CEE nel suo insieme,

Emendamento 14

ARTICOLO 1

Articolo 1, articolo 3, paragrafo 1, comma 1 e articoli 4, 6, e 8 (direttiva 92/84/CEE)

La direttiva 92/84/CEE è modificata come segue:

L'articolo 1, l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma e gli articoli 4, 6, e 8 della direttiva 92/84/CEE sono abrogati.

1) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 1

 

Al più tardi a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli Stati membri applicano aliquote minime di accisa secondo le norme stabilite nella presente direttiva."

 

2) Nell’articolo 3, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

 

"A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota minima dell’accisa sull'alcole e sull'alcole contenuto in bevande diverse da quelle di cui agli articoli 4, 5 e 6 è fissata a 720 euro per ettolitro di alcole puro."

 

3) L’articolo 4 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 4

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota minima dell’accisa sui prodotti intermedi è fissata a 59 euro per ettolitro di prodotto."

 

4) L’articolo 6 è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 6

 

A decorrere dal 1° gennaio 2008, l'aliquota minima dell’accisa sulla birra è una delle aliquote seguenti, con riferimento al prodotto finito:

 

a) 0,98 euro per ettolitro/grado Plato;

 

b) 2,45 euro per ettolitro/grado alcolico."

 

5) È inserito il seguente articolo 7 bis:

 

"Articolo 7 bis

 

In deroga all'articolo 1, gli Stati membri che al 31 dicembre 2007 applicassero un’aliquota di accisa tale che per raggiungere le aliquote minime stabilite agli articoli 3, 4 e 6 sarebbe necessario un aumento pari o superiore al 10%, possono rimandare l'applicazione delle aliquote minime di accisa fino al 1° gennaio 2009. Qualora sia necessario un aumento pari o superiore al 20%, l'applicazione delle aliquote minime di accisa può essere rimandata fino al 1° gennaio 2010."

 

6) L’articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 8

 

Ogni quattro anni e la prima volta entro il 31 dicembre 2010, la Commissione procede all'esame delle aliquote di accisa prescritte nella presente direttiva. Se del caso, adotta una relazione o una proposta. Il Consiglio adotta le misure necessarie, in conformità dell'articolo 93 del trattato."

 

Motivazione

Gli Stati membri con aliquote di accisa più basse indicate in euro corrispondono a quelli che hanno un PIL pro capite inferiore alla media e un livello di salari più basso. Va notato inoltre che questi paesi, che sono in fase di recupero, sono obbligati ad aderire alla zona euro non appena si qualificano. Dato che l'adesione alla zona euro richiede che il tasso d'inflazione sia mantenuto a un livello basso in modo duraturo, qualsiasi aumento delle accise deve essere realizzato senza impedire alla politica antinflazionistica di mantenere l'IPC in una traiettoria discendente.

Emendamento 15

ARTICOLO 1 BIS (nuovo)

 

Articolo 1 bis

 

Codice di condotta

 

Su proposta della Commissione gli Stati membri definiscono entro il 31 dicembre 2009 un codice di condotta in base al quale gli Stati membri che riscuotono aliquote di accisa superiori alla media dell'UE dovrebbero adottare provvedimenti miranti a congelare le loro aliquote di accisa e a ridurle progressivamente, a seconda dell’evoluzione dei loro cicli economici.

 

Gli Stati membri che applicano accise inferiori alla media dell'Unione europea non dovrebbero ridurre le aliquote di accisa sulla base delle misure in vigore il 1° gennaio 2007, ma dovrebbero prevedere di aumentare le aliquote di un importo appropriato, a seconda dell’evoluzione dei loro cicli economici.

 

L'applicazione del codice di condotta è riesaminata per la prima volta nel corso del quarto anno dalla sua adozione.

Or. en

Motivazione

Si veda la motivazione dell’emendamento 14.

Emendamento 16

ARTICOLO 2

Articolo 2

soppresso

Recepimento

 

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2007. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

Traduzione esterna

(1)

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


MOTIVAZIONE

1. Il contesto legislativo

L’8 settembre 2006 la Commissione europea ha adottato una proposta di direttiva volta a modificare la direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche(1).

L’obiettivo di tale proposta è l’aumento delle aliquote minime di accisa per tenere conto dell'inflazione e per evitare il calo del valore reale delle aliquote conservando il livello deciso dal Consiglio nel 1992. La Commissione ha calcolato che, secondo i dati Eurostat sul tasso di variazione annuo dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IAPC), il tasso d’inflazione totale, registrato tra il 1993 e il 2006, era dell’ordine del 31%.

Prodotto

Aliquota espressa per

Aliquota minima attuale

Aliquota minima proposta

Vino

Hl

0 EUR

0 EUR

Birra

Hl grado Plato

o

Hl grado alcolico

0,748 EUR

o

1,87 EUR

0,98 EUR

o

2,45 EUR

Prodotti intermedi

Hl

45 EUR

59 EUR

Alcole

Hl di alcole puro

550 EUR

720 EUR

Gli aumenti delle aliquote minime relative a birra, alcole puro e prodotti intermedi riguarderebbero 9 dei 27 Stati membri che dovrebbero aumentare le rispettive aliquote di accisa. Gli Stati membri interessati sono: Lettonia, Malta, Repubblica Ceca, Germania, Lussemburgo, Lituania, Spagna, Romania, e Bulgaria. Gli altri Stati membri applicano già aliquote superiori alle minime.

Alcuni Stati membri, quali Regno Unito, Irlanda, Finlandia e Svezia, applicano aliquote nettamente superiori a quelle minime. Per quanto riguarda la birra, per esempio, le aliquote applicate sono superiori ai 15 EUR per ettolitro/grado alcolico di prodotto finito se paragonate all'aliquota minima di 1,87 EUR che passerebbe a 2,45 EUR secondo la proposta della Commissione.

2. Le argomentazioni della Commissione europea

Una delle principali argomentazioni avanzate dal Consiglio e dalla Commissione per l’aumento delle aliquote minime di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche è la riduzione delle distorsioni della concorrenza e la promozione del mercato unico. Orbene, l’impatto di un simile aumento delle aliquote minime sarebbe impercettibile in quanto le differenze tra gli Stati membri aumenterebbero di conseguenza.

Altra argomentazione espressa è la lotta contro le distorsioni della concorrenza, legate direttamente ad aliquote diverse tra Stati membri vicini. L'impatto di un aumento delle aliquote minime non cambierebbe nulla. Per esempio, il livello degli scambi transfrontalieri tra Regno Unito e Francia, Finlandia ed Estonia non verrà influenzato dall’aumento delle aliquote minime poiché questi paesi non sono interessati.

L’aumento delle aliquote minime potrebbe invece influenzare gli scambi transfrontalieri tra Germania e Svezia da un lato e Danimarca dall’altro; ma anche qui l’impatto sarebbe minimo in quanto, anche dopo l'aumento, le aliquote tedesche risulterebbero un settimo di quelle svedesi e un terzo di quelle danesi.

3. La posizione della relatrice

È necessario constatare che in 15 anni la direttiva 92/84/CEE relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche non è assolutamente riuscita a raggiungere l’obiettivo.

Quindi l’accisa per un litro di birra con grado alcolico del 5% è di 0,09 EUR nella Repubblica Ceca e a Malta e di 1,43 EUR in Finlandia. Per 70cl di vino tranquillo con grado alcolico massimo del 15% bisogna pagare 0,02 EUR in Francia e 1,91 EUR in Irlanda. Per 70 cl di vino spumante con grado alcolico massimo del 15% l’accisa è di 0,06 EUR in Francia e di 3,82 EUR in Irlanda. Per 70 cl di un prodotto intermedio con grado alcolico massimo del 22% bisogna pagare 0,31 EUR in Grecia e 4,94 EUR in Finlandia. Infine per 70 cl di bevande spiritose con grado alcolico del 40% Cipro applica un'aliquota di 1,68 EUR e la Svezia di 15,41 EUR.

Se gli Stati membri che applicano ancora oggi le aliquote minime fissate nel 1992 avessero voluto aumentarle, sia per evitare un calo del valore reale di queste aliquote sia per aumentare le entrate tributarie, avrebbero potuto farlo e sono sempre liberi di farlo.

Se alcuni Stati membri, di cui tre vecchi e sei nuovi, hanno deciso di agire diversamente bisogna concludere che questi Stati hanno delle valide ragioni che devono essere rispettate.

Gli Stati membri che hanno fissato le aliquote di accisa in questione a livelli nettamente superiori a quelle minime e che si lamentano dello sviluppo degli scambi transfrontalieri dovrebbero sapere che l’aumento degli scambi transfrontalieri attraverso la libera circolazione delle merci è uno degli obiettivi del mercato unico. La concorrenza fiscale è totalmente legittima nel mercato unico.

Non vi sono elementi per concludere che si tratti di una distorsione della concorrenza derivante da aliquote diverse, poiché gli Stati membri sono liberi di fissare il livello di dette aliquote.

Le aliquote minime fissate nel 1992, e applicate da una minoranza degli Stati membri attuali, non hanno impedito agli altri, attraverso l’incremento continuo delle proprie aliquote, di aumentare il divario nei confronti delle aliquote attualmente applicate.

Ne deriva che fissare aliquote minime non ha più alcun senso. È necessario abolire la legislazione comunitaria in materia.

Sulla base di questi elementi, è opportuno rilevare che le entrate derivanti dalle accise e dalle imposte sul consumo rappresentano in media il 2,7% del PIL nella UE a 25. Le accise sui prodotti petroliferi e i tabacchi, e in alcuni Stati membri sull'energia, costituiscono la maggior parte di detta percentuale. Negli Stati membri che applicano aliquote di accisa sulle bevande alcoliche attorno alle aliquote minime, il gettito fiscale generato costituisce una parte infinitesimale di tale percentuale.

Nel caso della Germania, il gettito fiscale dell’accisa sulla birra nel 2002 era pari a 808,99 milioni di euro, quello sulle sigarette pari a 13.346,42 milioni di euro, vale a dire più di 13 miliardi di euro. Il gettito fiscale generato dall'accisa sulla benzina senza piombo era di 22,7 miliardi di euro. Quindi, le accise sui prodotti alcolici apportano relativamente poco al fisco se paragonate ai gettiti fiscali generati dalle accise sul tabacco e sui prodotti petroliferi.

Infine quando si considerano i costi burocratici e amministrativi associati alla raccolta delle accise, i profitti generati dalle accise sugli alcolici coprono al massimo, nella maggior parte dei casi, detti costi e il guadagno netto è minimo, se non addirittura inesistente negli Stati membri che applicano le aliquote minime. Per quale ragione imporre loro aliquote minime dato che sono liberi di fissarne di più alte a seconda delle loro necessità di bilancio?

4. Conclusioni

L’esistenza di aliquote minime non ha prodotto in 15 anni alcun effetto sul ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche e non contribuisce assolutamente a risolvere le distorsioni della concorrenza. L'aumento degli scambi transfrontalieri non è dovuto alle aliquote minime, ma ad aliquote troppo elevate applicate dagli Stati membri nordici.

La Commissione evidenzia l’impatto minimo che avrà sui prezzi finali la sua proposta d’aumento delle aliquote minime d’accisa sulle bevande alcoliche. Dimentica che qualsiasi aumento delle aliquote minime avrà ripercussioni sui prezzi finali a causa degli effetti moltiplicatori (IVA e margini di profitto) e inciderebbe quindi sull’inflazione, soprattutto nei nuovi Stati membri che giustamente si oppongono.

Un provvedimento di questo tipo non porterà alcun vantaggio né al consumatore, né ai produttori. Stando così le cose, le aliquote minime d’accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche hanno perso la loro ragion d'essere. È quindi possibile abolirle, ma questo non impedirà agli Stati membri di mantenere le aliquote attuali o persino di aumentarle sotto la propria responsabilità.

(1)

COM(2006)0486, 8.9.2006.


PROCEDURA

Titolo

Ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Riferimenti

COM(2006)0486 – C6 0319/2006 – 2006/0165(CNS)

Consultazione del PE

26.9.2006

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

ECON
28.9.2006

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

ENVI
28.9.2006

AGRI
28.9.2006

 

 

 

Pareri non espressi
  Decisione

ENVI
28.9.2006

AGRI
28.9.2006

 

 

 

Relatore
  Nomina

Astrid Lulling
25.9.2006

 

Esame in commissione

24.1.2007

28.2.2006

27.3.2007

 

 

Approvazione

11.4.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

19

15

2

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Zsolt László Becsey, Pervenche Berès, Udo Bullmann, David Casa, Manuel António dos Santos, Jonathan Evans, Elisa Ferreira, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Christoph Konrad, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, Joop Post, John Purvis, Alexander Radwan, Dariusz Rosati, Heide Rühle, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Lydia Shouleva, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ivo Strejček, Ieke van den Burg

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Jorgo Chatzimarkakis, Pilar del Castillo Vera, Harald Ettl, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Thomas Mann, Maria Petre, Gianni Pittella

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Gianluca Susta, Martin Dimitrov

Ultimo aggiornamento: 26 aprile 2007Avviso legale