Procedura : 2007/0045(CNS)
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Ciclo del documento : A6-0321/2007

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A6-0321/2007

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PV 10/10/2007 - 22
CRE 10/10/2007 - 22

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PV 11/10/2007 - 6.4
CRE 11/10/2007 - 6.4
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P6_TA(2007)0427

RELAZIONE     *
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17 settembre 2007
PE 388.565v03-00 A6-0321/2007

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

(COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Relatore: Jorgo Chatzimarkakis

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PARERE della commissione per il controllo dei bilanci
 PARERE della commissione per I bilancI SULLA COMPATIBILITÀ FINANZIARIA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

(COM(2007)0122 – C6-0116/2007 – 2007/0045(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0122)(1),

–   visto l'articolo 37, paragrafo 2 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0116/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per il controllo dei bilanci (A6-0321/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

3.  invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.  chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione  Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

CONSIDERANDO 10

(10) Dato che non è necessario che gli Stati membri informino la Commissione del modo in cui hanno deciso o prevedono di riutilizzare le risorse annullate o di modificare il piano di finanziamento del relativo programma di sviluppo rurale, è opportuno sopprimere il secondo comma dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

soppresso

Emendamento 2

CONSIDERANDO 12

(12) È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

(12) È necessario chiarire la base giuridica per l'adozione delle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 nonché garantire, previa consultazione dei servizi giuridici della Commissione, che all'atto dell'applicazione delle sanzioni non si compiano distinzioni fra i beneficiari del sostegno a titolo della politica agricola comune. In particolare, è opportuno che la Commissione possa adottare modalità di applicazione per la pubblicazione di informazioni sui beneficiari della politica agricola comune, per le misure di intervento per le quali nell'ambito della pertinente organizzazione comune dei mercati non è fissato un importo unitario e per gli stanziamenti riportati allo scopo di finanziare le spese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento.

Emendamento 3

CONSIDERANDO 14 BIS (nuovo)

 

(14 bis) La pubblicazione di tali informazioni rafforza la trasparenza in materia di utilizzo delle risorse comunitarie nella politica agricola comune e migliora la comprensione dei cittadini in ordine al sostegno all'agricoltura polifunzionale dell'Europa e all'efficienza della gestione finanziaria di questi fondi. Tenuto conto dell'importanza preminente degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di proporzionalità e del requisito della protezione dei dati personali, è giustificato rendere accessibili al pubblico tali informazioni in quanto esse non vanno al di là di quanto è necessario fare in una società democratica per prevenire le irregolarità. Gli agricoltori forniscono ad ogni membro della società prestazioni per le quali le aziende ottengono una compensazione. Fra tali prestazioni rientrano in particolare l'approvvigionamento di quasi 500 milioni di cittadini europei con prodotti a prezzi economici e di elevato valore, la messa a disposizione di materie prime rinnovabili, di energia rinnovabile e la salvaguardia dell'ambiente rurale. Per ottenere tale compensazione, le aziende agricole devono rispettare impegni chiaramente definiti che sono controllati rigorosamente dalle autorità.

Motivazione

Ogni cittadino trae vantaggio dalle prestazioni degli agricoltori. Il sostegno a un'agricoltura europea sostenibile costituisce una giusta compensazione per le prestazioni che gli agricoltori forniscono alla società.

Emendamento 4

CONSIDERANDO 14 TER (nuovo)

 

(14 ter) La pubblicazione delle informazioni tange in misura notevole i diritti della persona degli interessati. È pertanto tassativamente necessario inserire nel regolamento del Consiglio disposizioni sostanziali per la protezione giuridica dei dati nonché gli elementi essenziali della pubblicazione invece di riservarli alle modalità d'esecuzione. Occorre in particolare garantire che gli interessati siano informati con anticipo della pubblicazione. E' essenziale stipulare che coloro che utilizzano o esaminano i dati provvedano a firmare o a iscriversi.

Motivazione

La pubblicazione ha importanti ripercussioni sul diritto alla vita privata

Emendamento 5

CONSIDERANDO 14 QUATER (nuovo)

 

(14 quater) Le disposizioni sulla trasparenza rappresentano uno strumento fondamentale del controllo di bilancio. È pertanto opportuno prevedere una riduzione dei fondi pagati a titolo del bilancio comunitario in caso di gravi violazioni dell'obbligo di trasparenza. A tal fine occorre prevedere un periodo transitorio.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori gli uffici o gli organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti effettuati, includendo una valutazione del rispetto da parte dell'organismo pagatore delle condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano altresì la Commissione di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento dell'organismo pagatore riconosciuto, che potrebbero incidere sul rispetto delle condizioni da parte degli organismi pagatori."

Motivazione

Gli Stati membri devono essere obbligati a informare la Commissione di tutti i riconoscimenti degli organismi pagatori, includendo una valutazione del rispetto delle condizioni fissate. Ciò consentirà alla Commissione di controllare il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri e incoraggerà questi ultimi a migliorare le loro procedure di riconoscimento.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (NUOVO)
Articolo 6, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 ter) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può revocare il riconoscimento a meno che lo Stato membro non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che la Commissione stabilisce in funzione della gravità del problema".

Motivazione

Per aumentare l'osservanza da parte della Commissione dell'articolo 274 CE, l'esempio della Commissione che controlla gli organismi pagatori degli Stati membri che hanno aderito nel 2004 e nel 2007 dovrebbe applicarsi anche agli Stati già membri da prima. In realtà è la Commissione ai sensi dell'articolo 274 CE, ad essere responsabile dell'attuazione del bilancio UE.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 quater) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

 

"4 bis. La Commissione controlla il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri. Se un organismo pagatore riconosciuto non soddisfa o non soddisfa più una o più delle condizioni stabilite al paragrafo 1, la Commissione ordina allo Stato membro di ritirare il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non compia le modifiche necessarie entro un periodo che la Commissione dovrà determinare in funzione della gravità del problema."

Motivazione

La Commissione deve avere l'obbligo ufficiale di controllare (attivamente e passivamente) il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri. In caso di irregolarità riscontrate, la Commissione è altresì obbligata a intervenire.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 7 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"Organismi di certificazione

 

L'organismo di certificazione è un ente giuridico pubblico o privato designato dallo Stato membro per certificare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto, tenendo conto della gestione e dei sistemi di controllo.

 

Se un organismo di certificazione non può adempiere o non può più adempiere ai suoi compiti, lo Stato membro ritira la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in relazione alla gravità del problema.

 

Gli Stati membri informano la Commissione della designazione degli organismi di certificazione, includendo una valutazione della loro capacità di adempiere ai compiti indicati. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in caso di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento degli organismi di certificazione, che potrebbero eventualmente incidere sulla capacità degli stessi di adempiere ai loro compiti.

 

La Commissione controlla la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri nonché il loro funzionamento. Se un organismo di certificazione non può o non può più adempiere ai suoi compiti, la Commissione ordina allo Stato membro che l'ha designato di ritirare la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in funzione della gravità del problema."

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a informare la Commissione della designazione degli organismi di certificazione, includendo una valutazione della loro capacità di adempiere ai compiti auspicati. Ciò consentirà alla Commissione di controllare la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e incoraggerà questi ultimi a migliorare le loro procedure. La Commissione dovrebbe avere l'obbligo ufficiale di controllare (attivamente e passivamente) la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri. In caso di irregolarità riscontrate, la Commissione dovrebbe essere altresì obbligata a intervenire.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (NUOVO)
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 sexies) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Senza pregiudizio dei suddetti obblighi, ogni Stato membro, a livello nazionale opportuno, prima di ricevere il finanziamento comunitario nell'anno N, su base annuale, quale parte della sintesi annuale di cui all'articolo 53 ter del regolamento finanziario, rilascia una dichiarazione, basata sulle revisioni contabili e le dichiarazioni disponibili, nella quale dichiara che le strutture di controllo finanziarie necessarie ai sensi del diritto comunitario esistono e funzionano".

Motivazione

Attuazione dell'articolo 44, parte III della sana gestione finanziaria dei fondi UE dell'Accordo interistituzionale del 16 maggio 2006. L'emendamento tende a garantire un controllo effettivo, efficiente ed integrato dei fondi comunitari.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

a) la Commissione ha già adottato almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi;

a) la Commissione ha già adottato nei confronti dello stesso organismo pagatore di uno Stato membro almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi;

 

Questa condizione sarà ritenuta rispettata nei casi in cui la seconda decisione non riguardi lo stesso organismo pagatore di uno Stato membro se dalla situazione generale risulta che persiste l'errore constatato presso il primo organismo pagatore controllato.

Motivazione

La modifica intende garantire che gli Stati membri con organismi pagatori non corrano un maggiore rischio di addebito preventivo rispetto agli Stati membri con un solo organismo pagatore. Possono tuttavia verificarsi casi in cui lo stesso errore viene commesso evidentemente da tutti gli organismi pagatori di uno Stato membro. In siffatti casi un riesame dello stesso organismo pagatore appare un'inutile formalità. Il relatore accoglie favorevolmente il proposto miglioramento della protezione degli interessi finanziari della Comunità.

Emendamento 12

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 2, lettera a) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

a) la Commissione ha già adottato almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi;

a) la Commissione ha già adottato almeno due decisioni, a norma dell'articolo 31, per l'esclusione dal finanziamento comunitario di spese sostenute dallo Stato membro per la stessa misura e per gli stessi motivi. Tale misura è applicata per la prima volta dopo il 16 ottobre 2008, data alla quale, conformemente all'articolo 2, entrerà in vigore il presente regolamento;

Motivazione

Vi è l'evidente necessità di chiarire che l'articolo 17 bis si applicherà solo per le misure poste in atto dopo l'entrata in vigore del regolamento e di escluderne il carattere retroattivo.

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a).";

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a); la percentuale è ridotta se lo Stato membro ha nel frattempo rimosso in parte le carenze menzionate nella precedente decisione della Commissione. La Commissione può decidere di aumentare annualmente tale percentuale se si constata che le suddette carenze persistono da quattro anni o più.

Motivazione

La proposta della Commissione non contempla il caso che lo Stato membro abbia corretto, almeno in parte, gli errori menzionati nella precedente decisione della Commissione. In tal caso la decisione di riduzione della Commissione non sarebbe più proporzionata alla gravità dell'errore. Una siffatta procedura non è ammessa in linea di principio dal diritto comunitario. La gravità della procedura dovrebbe essere anche calcolata in sede di definizione del tasso di riduzione qualora questa venisse applicata a posteriori. La Commissione deve essere in grado in un determinato momento, se le carenze persistono, a imporre percentuali di riduzione maggiori, allo scopo di aumentare la pressione esercitata sugli Stati membri affinché modifichino i propri sistemi.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

3 bis. Se durante la procedura di liquidazione dei conti lo Stato membro dimostra che le riduzioni o la sospensione dei pagamenti mensili imposte in conformità del presente articolo non sono sufficientemente motivate, gli importi corrispondenti alle riduzioni o alla sospensione dei pagamenti in questione vengono immediatamente restituiti allo Stato membro, maggiorati degli oneri dovuti per legge e conformi agli usi.

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

5 bis) all'articolo 31, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione valuta gli importi da rifiutare tenendo conto, in particolare, della gravità dell'inosservanza constatata. La Commissione tiene conto a tal fine del tipo, della durata e della gravità dell'inosservanza, nonché del danno finanziario causato alla Comunità."

Motivazione

In sede di valutazione degli importi da rifiutare in caso di inosservanza, la Commissione deve tenere conto, oltre che del tipo e della gravità dell'inosservanza stessa, anche della sua durata.

Emendamento 16

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

6 bis) All'articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"5 bis. La Commissione redige una relazione annuale che individua gli importi esclusi dai finanziamenti comunitari a seguito del mancato rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4045/89* nonché gli importi che non hanno potuto essere esclusi a causa dell'omissione della notifica tempestiva agli Stati membri, come previsto dal paragrafo 5, lettera c).

 

La prima relazione annuale inoltre individua i dati descritti al paragrafo precedente per anni già trascorsi della prospettiva finanziaria precedente".

 

* GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

Motivazione

Il relatore vorrebbe sapere quanti finanziamenti comunitari siano stati persi a causa del problema che la Commissione intende risolvere con la sua proposta ai sensi dell'articolo 1, punto 6. Inoltre sarebbe interessante controllare l'efficacia della deroga in questione.

Emendamento 17

ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)
Articolo 32, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

6 ter) All'articolo 32, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono interamente a carico dello Stato membro. È ammesso un periodo transitorio di cinque anni.

 

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

 

Qualora nell'ambito del procedimento di recupero un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

 

Tuttavia qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nei termini di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di euro, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale".

(Stessa formulazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, ma con la soppressione di alcune parti del comma 1 e dell'intero comma 3)

Motivazione

La regola generale di una condivisione degli oneri in caso di non recupero vale a dire 50% a carico del bilancio CE e 50% a carico del bilancio dello Stato membro interessato, è controproducente. Infatti vuol dire che anche se non si recupera nessun importo lo Stato membro è responsabile solo del 50% degli importi in parola. Il regolamento del Consiglio già prevede che se lo Stato interessato può provare la mancanza di una irregolarità mediante un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo può trattenere il 100% degli importi. Pertanto una regola generale che preveda un'uguale condivisione degli oneri sembra eccessiva.

Emendamento 18

ARTICOLO 1, PUNTO 7
Articolo 33, paragrafo 4, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

7) all'articolo 33, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

soppresso

Emendamento 19

ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)
Articolo 33, paragrafo 8, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

7 bis) All'articolo 33, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato e sono iscritte in bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura".

Motivazione

La regola generale di una condivisione degli oneri in caso di non recupero vale a dire 50% a carico del bilancio CE e 50% a carico del bilancio dello Stato membro interessato, è controproducente. Infatti vuol dire che anche se non si recupera nessun importo lo Stato membro è responsabile solo del 50% degli importi in parola. Il regolamento del Consiglio già prevede che se lo Stato interessato può provare la mancanza di una irregolarità mediante un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo può trattenere il 100% degli importi. Pertanto una regola generale che preveda un'uguale condivisione degli oneri sembra eccessiva.

Emendamento 20

ARTICOLO 1, PUNTO 9, LETTERA B)
Articolo 42, paragrafo 8, lettera b) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

b) le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

b) se del caso, le modalità relative all'obbligo degli Stati membri di pubblicare informazioni sui beneficiari, previsto dall'articolo 44 bis, compresi gli aspetti relativi alla perseguibilità, allo sfruttamento e all'uso di dati da parte di terzi nonché alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla protezione di tali persone contro gli attivisti radicali per i diritti degli animali;

Motivazione

Negli ultimi anni in alcuni Stati membri si sono verificati casi di vandalismo e minacce da parte di attivisti radicali per i diritti degli animali. Quando pubblicano le informazioni le autorità devono tenere conto di questo aspetto e fornire una protezione sufficiente.

Emendamento 21

ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)
Articolo 43, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

9 bis) all'articolo 43 è aggiunto il seguente comma:

 

"Entro due anni a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che illustra le esperienze acquisite attraverso la pubblicazione delle informazioni riguardanti i beneficiari dei pagamenti agricoli. Tale relazione comprende un resoconto della destinazione d'uso dei dati e delle persone che li hanno utilizzati nonché una valutazione dei vantaggi o meno della pubblicazione di tali dati dal punto di vista dell'apertura, della trasparenza e della pubblica comprensione della politica agricola comune. Inoltre, la Commissione indica se è auspicabile la pubblicazione centralizzata delle informazioni a livello di Commissione o, eventualmente, il motivo per il quale ciò non è opportuno."

Emendamento 22

ARTICOLO 1, PUNTO 9 TER (nuovo)
Articolo 43 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

9 bis) è inserito il seguente articolo 43 bis:

 

"Articolo 43 bis

 

Relazioni di valutazione

 

1. Nel 2008-2009 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative*.

 

2. Nel 2011 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative, esaminando in particolare la distribuzione oggettiva dei fondi agricoli e per lo sviluppo rurale, sulla base di criteri oggettivi, invece di assumere come punto di partenza la spesa storica e i compromessi in seno al Consiglio.

 

____________

* In linea con la dichiarazione n. 9 allegata all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1)."

Motivazione

Menzionare esempi specifici di criteri obiettivi comporta un'anticipazione del dibattito sulla sostanza della politica agricola da perseguire in futuro,limitando quindi inutilmente tale dibattito. In questa sede è sufficiente auspicare criteri obiettivi, che saranno stabiliti in seguito nel corso del dibattito sulla PAC.

Emendamento 23

ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 44 bis (regolamento (CE) n. 1290/2005)

In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi.

1. In applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1605/2002, gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori, via Internet, dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi. Al momento dell'accesso alla pagina Internet prevista, è necessario predisporre una notifica o una registrazione degli utenti. A fini di trasparenza reciproca, qualsiasi beneficiario di pagamenti UE i cui estremi sono stati pubblicati, deve poter accedere a una relazione sui visitatori su pagine che lo riguardano.

La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

2. La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni:

a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese;

a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese. Inoltre, la spesa di intervento viene suddivisa per settore;

b) per il FEAS R, l'importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario.

b) per il FEASR, l'importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario, suddiviso per assi a norma del titolo IV, capo I, del regolamento (CE) n. 1698/2005;

 

b bis) i nominativi (nomi e cognomi) dei beneficiari e – fatte salve le disposizioni vincolanti in materia di protezione dei dati – i comuni in cui sono residenti o hanno la sede sociale e gli importi dei pagamenti annuali;

 

b ter) se per le aziende agricole aventi forma giuridica di impresa individuale il titolare è reso pubblico con nome e cognome, per le altre forme giuridiche di impresa, comprese le persone giuridiche, è necessario in tal caso indicare anche il nome e il cognome dei finanziatori e quelli dei responsabili, ad esempio quelli dei presidenti di una SpA e degli amministratori delegati di una s.r.l.

 

Nel rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, gli Stati membri possono ulteriormente suddividere le informazioni. In particolare, essi possono altresì pubblicare le informazioni riguardanti i pagamenti a titolo del FEASR in base ai progetti. Gli Stati membri non sono tenuti a pubblicare dettagli dei pagamenti nazionali a titolo di fondi puramente nazionali (top-up), ma sarà incoraggiata la pubblicazione di tali informazioni.

 

3. Le informazioni sono pubblicate annualmente in una data da specificare da parte degli Stati membri, che dovrebbe essere notificata alla Commissione e ai beneficiari per iscritto in anticipo o come parte della comunicazione dell'organismo pagatore che descrive l'importo del pagamento.

 

4. In caso di spese finanziate direttamente dal FEAGA e riguardanti singoli dipendenti, la pubblicazione sarà consentita solo con l'assenso esplicito del dipendente interessato o in una forma che non consenta di determinare lo stipendio effettivo del singolo dipendente.

 

5. Gli Stati membri possono prevedere che la pubblicazione delle informazioni a norma dell'articolo 44 bis sia effettuata integralmente o in parte dai singoli organismi pagatori, nel qual caso possono stabilire che l'informazione sia limitata ai pagamenti effettuati nella regione coperta dall'organismo pagatore interessato (pubblicazione su base regionale).

 

6. La Commissione istituisce una piattaforma Internet collegata alle piattaforme Internet degli Stati membri. Se gli Stati membri fanno pubblicare informazioni da vari organismi pagatori, anche questi ultimi sono collegati l'uno con l'altro. Gli Stati membri e la Commissione hanno la facoltà di effettuare valutazioni generali dei dati pubblicati e di illustrarli. I dati concernenti i singoli sono valutati solo con il consenso delle specifiche persone interessate.

 

7. La pubblicazione delle informazioni è accompagnata da una valutazione illustrativa globale che spiega la destinazione dei pagamenti e, in caso di pagamento unico per azienda, una dichiarazione dalla quale risulti che, in vari casi, il pagamento unico per azienda costituisce il reddito effettivo dell'azienda e che, in alcuni casi, il reddito effettivo dell'azienda è inferiore all'importo del pagamento unico per azienda a causa dei costi di produzione.

Motivazione

Allo scopo di affrontare il problema della necessità di una genuina trasparenza in materia di distribuzione dei fondi pubblici, è soltanto giusto che gli investitori e i dirigenti di società che non appartengono a un unico proprietario non possano celare la loro identità dietro il nome della società e che, come avviene con gli agricoltori che gestiscono le aziende a conduzione familiare, vengano comunicati i loro nomi e cognomi.

Emendamento 24

ARTICOLO 1, PUNTO 10 BIS
Articolo 44 ter (nuovo) (Regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

10 bis. È inserito il seguente articolo 44 ter:

 

"Articolo 44 ter

 

Regolamentazioni complementari sulla pubblicazione di informazioni sui beneficiari

 

1. Qualora la pubblicazione annuale degli Stati membri successivamente al 30.6.2009 presenti gravi errori dovuti alla mancanza di elementi chiave suscettibile di mettere sensibilmente in dubbio la perseguita trasparenza dei modelli di spesa (entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento), i pagamenti vanno ridotti forfettariamente del 2% per il fondo interessato e per l'organismo pagatore interessato per ogni anno in cui non sono stati corretti i gravi errori. L'articolo 17 bis, paragrafo 3, comma 1, si applica per analogia.

 

2. Il punto 2.1 dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 è soppresso."

Motivazione

Poiché nel caso delle disposizioni sulla trasparenza si tratta di regolamentazioni sul regolare controllo di bilancio, occorre prevedere una sanzione per i casi di mancata pubblicazione. La soppressione della disposizione del regolamento della Commissione sull'esecuzione del FEASR intende evitare contraddizioni nella legislazione.

Emendamento 25

ARTICOLO 2, COMMA 2

Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2007 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2007.

Il punto 10) dell'articolo 1 si applica alle spese del FEAGA sostenute a partire dal 16 ottobre 2008 e alle spese del FEASR sostenute a partire dal 1° gennaio 2008.

 

Esso riguarda i pagamenti che gli Stati membri effettuano dopo il 16 ottobre 2008 a titolo del FEAGA e dopo il 1° gennaio 2008 a titolo del FEASR.

 

Gli articoli 1, paragrafo 3, e 5 entrano in vigore il 16 ottobre 2008.

Motivazione

È chiaramente necessario stabilire che gli articoli 17 bis e 27 bis si applicano soltanto a misure adottate dopo l'entrata in vigore della presente proposta e escludere ogni forma di retroattività.

Traduzione esterna

(1)

Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.


MOTIVAZIONE

I) Contesto e contenuto della proposta

A) Trasparenza

La presente proposta rimanda all’iniziativa sulla trasparenza della Commissione (COM(2006) 194 def.), che prevede, fra l’altro, l'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario. In tale ambito si intende perseguire tre obiettivi prioritari:

· aumentare la legittimità delle politiche comunitarie tramite la divulgazione dei modelli di spesa,

· rispondere in modo trasparente dell’utilizzo dei modelli di spesa delle istituzioni UE, e

· migliorare il controllo di bilancio.

L’iniziativa interessa tutte le spese settoriali dell’Unione europea e non si limita al settore agricolo. Il Consiglio e il Parlamento europeo hanno in seguito approvato una norma nell’ambito del regolamento (CE, EURATOM) n. 1995/2006 recante modifica del regolamento finanziario, secondo cui gli Stati membri, a tutela degli interessi finanziari delle Comunità devono garantire “una corretta pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di fondi provenienti dal bilancio” (cfr. l’articolo 53ter e l’articolo 30, paragrafo 3 del regolamento finanziario).

A causa delle peculiarità del periodo contabile del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), si è ritenuto necessario adeguare i regolamenti settoriali in materia. Per il settore agricolo ciò è avvenuto tramite il regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.

In merito alla trasparenza, la proposta prevede sostanzialmente quanto segue:

· per quanto riguarda la spesa del FEAGA, la suddivisione tra pagamenti diretti e altri finanziamenti,

· per quanto riguarda la spesa del FEASR, il raggruppamento del finanziamento pubblico totale in un importo unico,

· la pubblicazione annuale a posteriori per esercizio finanziario,

· la pubblicazione relativa alle spese del FEASR sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2007 e del FEAGA sostenute a decorrere dal 16 ottobre 2007,

· la pubblicazione a livello nazionale da parte degli Stati membri.

Le modalità di applicazione adottate dalla Commissione stabiliranno anche i dettagli delle procedure.

Già ora, per quanto riguarda la spesa del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione impone l’obbligo di pubblicare l'elenco dei beneficiari di un sostegno nel quadro dei programmi di sviluppo rurale, il titolo delle operazioni e gli importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni.

B) Altri contenuti

Al secondo posto in ordine di importanza fra i punti essenziali della proposta della Commissione figura il suggerimento di inasprire le norme riguardanti gli addebiti in caso di vizi ai sistemi di controllo degli Stati membri. La Commissione propone di ridurre o sospendere i pagamenti (futuri) qualora ricorrano le condizioni seguenti:

· la Commissione ha già imposto due rettifiche finanziarie per la stessa misura e per lo stesso motivo;

· mancano o sono inoperanti uno o più elementi essenziali del sistema di controllo a causa della gravità o della persistenza delle lacune constatate; e

· secondo l'analisi della Commissione, lo Stato membro ha omesso di dare esecuzione alle sue raccomandazioni per porre rimedio alla situazione e non può o non vuole ovviare a breve termine alle lacune constatate.

In tal modo si intende migliorare l’efficienza del controllo di bilancio ed evitare che vengano erogati fondi provenienti dal bilancio comunitario qualora sia noto che mancano o sono inoperanti elementi essenziali dei sistemi di controllo prescritti.

II) Valutazione

A) Valutazione generale

Il relatore accoglie con favore la tanto attesa proposta della Commissione volta a migliorare la trasparenza e l’esecuzione del bilancio in relazione alle spese agricole europee. Ricorda che il Parlamento europeo aveva già da tempo presentato una richiesta in tal senso. Non va dimenticato che la mancata esecuzione delle spese agricole, che tuttora rappresentano una delle maggiori voci di spesa della Comunità, mette in discussione non solo la legittimità della politica agricola comune ma dell’Unione europea nel suo insieme.

Il dibattito degli ultimi anni ha dimostrato che la mancanza di una chiara e trasparente visione d’insieme in merito alla distribuzione delle spese agricole e all’ammontare dei pagamenti realmente concessi nonché la lentezza nell’applicare le sanzioni, anche in presenza di evidenti violazione del diritto UE, hanno quanto meno favorito la pubblicazione sulla stampa di articoli falsi o decisamente distorti. L’opinione pubblica degli Stati membri ha ricevuto dunque una percezione molto deformata della PAC e dell’Unione nel suo insieme.

Le relazioni della Corte dei conti europea mostrano, tuttavia, che negli ultimi anni la qualità della gestione delle spese agricole e le misure di controllo sono costantemente migliorate. Il relatore pertanto condivide la scelta di non considerare le spese agricole isolatamente ma come parte essenziale di un’iniziativa intersettoriale sulla trasparenza. Anche questo può contribuire a normalizzare il dibattito pubblico. Il relatore si aspetta però che la Commissione si attivi in modo altrettanto rapido negli altri settori dell’iniziativa sulla trasparenza, ad esempio nel caso dei contributi alle associazioni, ascrivibili alla Commissione stessa.

B) Valutazione dettagliata

Il relatore condivide la posizione della Commissione quando afferma che la pubblicazione dei dati deve avvenire a livello degli Stati membri, poiché la pubblicazione da parte della Commissione di dati raccolti e gestiti dagli Stati membri comporterebbe un notevole onere amministrativo. A giudizio del relatore, sarebbe anche sufficiente che la pubblicazione avvenisse a livello degli organismi pagatori, vale a dire gli organismi responsabili della raccolta dei dati e dei pagamenti.

Per aumentare la trasparenza delle pubblicazioni, il relatore propone l’obbligo di diffondere i dati su Internet, collegando in rete i siti degli Stati membri con quelli della Commissione e creando un collegamento anche fra i diversi siti all’interno di uno Stato membro. Per lo stesso motivo, il relatore propone che i dati riguardanti gli stanziamenti provenienti dal FEASR siano almeno ripartiti in modo da individuare l’asse prioritario al quale si riferiscono, visto che i pagamenti provenienti dal FEARS hanno caratteristiche notevolmente diverse a seconda dell’asse. Il relatore propone di introdurre ulteriori requisiti minimi riguardo ai contenuti delle pubblicazioni, onde aumentare la comparabilità dei dati fra Stati membri.

Il relatore ritiene sia necessario disciplinare le questioni fondamentali riguardanti la protezione dei dati già nel regolamento del Consiglio senza attendere le modalità di applicazione, dal momento che la pubblicazione ha un notevole impatto sui diritti individuali. Il chiarimento delle questioni di principio non deve essere dunque affidato alle modalità d’applicazione. Inoltre, accogliendo tali misure già nell’ambito del regolamento si contribuisce ad accelerare la pubblicazione, poiché gli Stati membri non sono neanche obbligati ad attendere ulteriori modalità d’applicazione.

È indispensabile che gli interessati siano informati della pubblicazione in anticipo, possibilmente già al momento della raccolta dei dati o al più tardi comunque prima della pubblicazione. Ciò trova riscontro anche nel parere del Garante europeo della protezione dei dati.

Poiché la trasparenza è un fattore essenziale per migliorare il controllo di bilancio, in assenza di pubblicazione o in presenza di una pubblicazione evidentemente lacunosa, i pagamenti andrebbero ridotti.

Alcuni ulteriori suggerimenti sono essenzialmente tesi a precisare la situazione. Gli Stati membri possono decidere, in base alle priorità e alle regolamentazioni nazionali, di ripartire ulteriormente i dati. Il regime previsto nell’ambito del regolamento della Commissione sulla trasparenza viene abrogato per evitare la presenza di due regimi diversi in relazione allo stesso oggetto.

Per quanto concerne la proposta di ridurre i pagamenti futuri, il relatore intende soltanto precisare che la violazione deve riguardare lo stesso organismo pagatore e che la riduzione dipende dalla gravità della violazione persistente.


PARERE della commissione per il controllo dei bilanci (11.9.2007)

destinato alla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune

(COM(2007)0122 – C6-0116/2007 –2007/0045 (CNS))

Relatore per parere: Jan Mulder

BREVE MOTIVAZIONE

Obiettivo generale della proposta della Commissione è di ottemperare all'obbligo di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario inserito nel regolamento finanziario dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio, il quale prevede la fissazione delle necessarie modalità nelle normative settoriali specifiche. Per farlo, è necessario modificare il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio relativo al finanziamento della politica agricola comune.

In più, la proposta della Commissione affronta tutta una serie di problemi relativi alla corretta applicazione del regolamento medesimo, quali la riduzione e la sospensione dei pagamenti mensili e dei pagamenti intermedi agli Stati membri, la modifica delle eccezioni alla regola detta dei 24 mesi nonché le competenze di esecuzione conferite alla Commissione. Nel documento vengono proposti altresì alcuni adattamenti tecnici.

Pur accogliendo con favore, in linea generale, la proposta della Commissione, il relatore si permette di suggerire alcuni miglioramenti.

Caratteristiche salienti degli emendamenti proposti

Secondo l'articolo 53 ter, paragrafo 3, del regolamento finanziario, gli Stati membri "presentano una sintesi annuale, realizzata al livello nazionale opportuno, delle revisioni contabili e delle dichiarazioni disponibili". Il relatore propone che prima di ricevere i fondi comunitari nell'anno "N" e su base annuale, come parte integrante della suddetta sintesi annuale, gli Stati membri debbano rilasciare una dichiarazione, basata sulle revisioni contabili e sulle dichiarazioni disponibili, la quale attesti l'esistenza e l'effettivo funzionamento delle strutture di controllo finanziario richieste dalla Comunità.

Il relatore propone inoltre dei miglioramenti aggiuntivi in ordine alla capacità della Commissione di rispettare l'articolo 274 TCE. In quest'ottica, l'esempio dell'azione di controllo della Commissione nei confronti degli organismi pagatori negli Stati membri che hanno aderito nel 2004 e nel 2007 dovrebbe applicarsi anche agli Stati membri più anziani. Poiché, ai sensi dell'articolo 274 TCE, la Commissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio comunitario, è indispensabile che quando un organismo pagatore accreditato non arriva a soddisfare le condizioni poste oppure non le soddisfa più, la stessa Commissione sia in grado di ritirare l'accreditamento, sempre che lo Stato membro non proceda ad attuare le modifiche necessarie entro un termine, definibile dalla Commissione, che varia a seconda della gravità del problema.

Per quanto attiene al meccanismo di recupero, il relatore giudica controproducente la regola generale della ripartizione paritetica degli oneri in caso di mancato recupero (50% a carico del bilancio comunitario e 50% a carico del bilancio dello Stato membro interessato). Ciò significa che anche quando non viene recuperata alcuna somma, lo Stato membro risponde soltanto del 50% degli importi. Il regolamento del Consiglio prevede già che se lo Stato membro interessato è in grado di provare l'assenza di irregolarità attraverso una decisione amministrativa o giudiziaria definitiva, esso ha la facoltà di trattenere anche il 100% degli importi recuperati con successo. Una regola generale sulla ripartizione paritetica degli oneri sembra pertanto eccessiva.

Si suggerisce infine che la Commissione presenti una prima relazione di valutazione nel 2008-2009, nel corso dell'operazione di "controllo della salute", e quindi una seconda nel 2011, in tempo utile per le prospettive finanziarie successive. Tale proposta risulta anche in linea con la dichiarazione n. 9 dell'accordo interistituzionale. La seconda relazione di valutazione dovrebbe concentrarsi, tra l'altro, sull'introduzione di una più obiettiva divisione dei fondi agricoli e di sviluppo rurale. La Commissione dovrebbe valutare il sistema attuale e auspicare eventuali correzioni. Una divisione basata su criteri più obiettivi è anche in linea con i principi di bilancio di universalità e di equilibrio.

EMENDAMENTI

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione  Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 2, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 bis) all'articolo 6, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"Gli Stati membri riconoscono come organismi pagatori gli uffici o gli organismi che rispettano le condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano la Commissione dei riconoscimenti effettuati, includendo una valutazione del rispetto da parte dell'organismo pagatore delle condizioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri informano altresì la Commissione nel caso di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento dell'organismo pagatore riconosciuto, che potrebbero eventualmente incidere sul rispetto delle condizioni da parte degli organismi pagatori."

Motivazione

Gli Stati membri devono essere obbligati a informare la Commissione di tutti i riconoscimenti degli organismi pagatori, includendo una valutazione del rispetto delle condizioni fissate. Ciò consentirà alla Commissione di controllare il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri e incoraggerà questi ultimi a migliorare le loro procedure di riconoscimento.

Emendamento 2

ARTICOLO 1, PUNTO 1 TER (NUOVO)
Articolo 6, paragrafo 4 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 ter) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

"4. Qualora un organismo pagatore riconosciuto non soddisfi o cessi di soddisfare una o più condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può revocare il riconoscimento a meno che lo Stato membro non proceda ai necessari adeguamenti entro un termine che la Commissione stabilisce in funzione della gravità del problema".

Motivazione

Per aumentare l'osservanza da parte della Commissione dell'articolo 274 CE, l'esempio della Commissione che controlla gli organismi pagatori degli Stati membri che hanno aderito nel 2004 e nel 2007 dovrebbe applicarsi anche agli Stati già membri da prima. In realtà è la Commissione ai sensi dell'articolo 274 CE, ad essere responsabile dell'attuazione del bilancio UE.

Emendamento 3

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUATER (nuovo)
Articolo 6, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 quater) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 4 bis:

 

"4 bis. La Commissione controlla il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri. Se un organismo pagatore riconosciuto non soddisfa o non soddisfa più una o più delle condizioni stabilite al paragrafo 1, la Commissione ordina allo Stato membro di ritirare il riconoscimento, a meno che l'organismo pagatore non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in relazione alla gravità del problema."

Motivazione

La Commissione deve avere l'obbligo ufficiale di controllare (attivamente e passivamente) il riconoscimento degli organismi pagatori da parte degli Stati membri. In caso di irregolarità riscontrate, la Commissione è altresì obbligata a intervenire.

Emendamento 4

ARTICOLO 1, PUNTO 1 QUINQUIES (nuovo)
Articolo 7 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 quinquies) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

 

"Organismi di certificazione

 

L'organismo di certificazione è un ente giuridico pubblico o privato designato dallo Stato membro per certificare la veridicità, la completezza e l'accuratezza dei conti dell'organismo pagatore riconosciuto, tenendo conto della gestione e dei sistemi di controllo.

 

Se un organismo di certificazione non può adempiere o non può più adempiere ai suoi compiti, lo Stato membro ritira la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in relazione alla gravità del problema.

 

Gli Stati membri informano la Commissione della designazione degli organismi di certificazione, includendo una valutazione della loro capacità di adempiere ai compiti indicati. Gli Stati membri informano altresì la Commissione in caso di modifiche rilevanti nelle strutture o nel funzionamento degli organismi di certificazione, che potrebbero eventualmente incidere sulla capacità degli stessi di adempiere ai loro compiti.

 

La Commissione controlla la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri nonché il loro funzionamento. Se un organismo di certificazione non può o non può più adempiere ai suoi compiti, la Commissione ordina allo Stato membro che l'ha designato di ritirare la designazione, a meno che l'organismo di certificazione non compia le modifiche necessarie entro un periodo da determinare in relazione alla gravità del problema."

Motivazione

Gli Stati membri dovrebbero essere obbligati a informare la Commissione della designazione degli organismi di certificazione, includendo una valutazione della loro capacità di adempiere ai compiti auspicati. Ciò consentirà alla Commissione di controllare la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri e incoraggerà questi ultimi a migliorare le loro procedure. La Commissione dovrebbe avere l'obbligo ufficiale di controllare (attivamente e passivamente) la designazione degli organismi di certificazione da parte degli Stati membri. In caso di irregolarità riscontrate, la Commissione dovrebbe essere altresì obbligata a intervenire.

Emendamento 5

ARTICOLO 1, PUNTO 1 SEXIES (NUOVO)
Articolo 9, paragrafo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

1 sexies) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"3 bis. Senza pregiudizio dei suddetti obblighi, ogni Stato membro, a livello nazionale opportuno, prima di ricevere il finanziamento comunitario nell'anno N, su base annuale, quale parte della sintesi annuale di cui all'articolo 53 ter, paragrafo 3 del regolamento finanziario, rilascia una dichiarazione, basata sulle revisioni contabili e le dichiarazioni disponibili, nella quale dichiara che le strutture di controllo finanziarie necessarie ai sensi del diritto comunitario esistono e funzionano".

Motivazione

Attuazione dell'articolo 44, parte III della sana gestione finanziaria dei fondi UE dell'Accordo interistituzionale del 16 maggio 2006. L'emendamento tende a garantire un controllo effettivo, efficiente ed integrato dei fondi comunitari.

Emendamento 6

ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 17 bis, paragrafo 3, comma 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a).

La percentuale di cui possono essere ridotti o sospesi i pagamenti mensili corrisponde alla percentuale fissata dalla Commissione nell'ultima delle decisioni di cui al paragrafo 2, lettera a). La Commissione può decidere di aumentare annualmente questa percentuale se le carenze indicate sussistono già da 4 o più anni.

Motivazione

La Commissione deve avere, in un determinato momento, la possibilità di stabilire percentuali di riduzione più elevate nel caso di carenze persistenti, in modo da indurre gli Stati membri a modificare i loro sistemi.

Emendamento 7

ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

5 bis) all'articolo 31 il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. La Commissione valuta gli importi da escludere in base alla gravità della non conformità constatata. Essa tiene in debito conto la natura, la durata e la gravità della violazione e del danno finanziario causato alla Comunità."

Motivazione

Oltre alla natura e alla gravità della violazione, si deve tener conto anche della sua durata per determinare gli importi da escludere nel caso di mancato rispetto della norma.

Emendamento 8

ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articolo 31, paragrafo 5 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

6 bis) All'articolo 31 è aggiunto il seguente paragrafo:

 

"5 bis. La Commissione redige una relazione annuale che individua gli importi esclusi dai finanziamenti comunitari a seguito del mancato rispetto da parte degli Stati membri dei loro obblighi ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) n. 4045/89* nonché gli importi che non hanno potuto essere esclusi a causa dell'omissione della notifica tempestiva agli Stati membri, come previsto dal paragrafo 5, lettera c).

 

La prima relazione annuale inoltre individua i dati descritti al paragrafo precedente per anni già trascorsi della prospettiva finanziaria precedente".

 

* GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18.

Motivazione

Il relatore vorrebbe sapere quanti finanziamenti comunitari siano stati persi a causa del problema che la Commissione intende risolvere con la sua proposta ai sensi dell'articolo 1, punto 6. Inoltre sarebbe interessante controllare l'efficacia della deroga in questione.

Emendamento 9

ARTICOLO 1, PUNTO 6 TER (nuovo)
Articolo 32, paragrafo 5 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

6 ter) All'articolo 32, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data del primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono interamente a carico dello Stato membro. È ammesso un periodo transitorio di cinque anni.

 

Nella tabella riepilogativa di cui al paragrafo 3, primo comma, lo Stato membro indica separatamente gli importi per i quali il recupero non è stato realizzato nei termini previsti al primo comma del presente paragrafo.

 

Qualora nell'ambito del procedimento di recupero un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo constati l'assenza di irregolarità lo Stato membro interessato dichiara al FEAGA, come spesa, l'onere finanziario di cui si è fatto carico in applicazione del primo comma.

 

Tuttavia qualora per ragioni non imputabili allo Stato membro interessato, il recupero non abbia potuto aver luogo nei termini di cui al primo comma e l'importo da recuperare superi 1 milione di euro, la Commissione può, su richiesta dello Stato membro, prorogare il termine per un periodo massimo pari al 50% del termine iniziale".

(Stessa formulazione del regolamento (CE) n. 1290/2005, ma con la soppressione di alcune parti del comma 1 e dell'intero comma 3)

Motivazione

La regola generale di una condivisione degli oneri in caso di non recupero vale a dire 50% a carico del bilancio CE e 50% a carico del bilancio dello Stato membro interessato, è controproducente. Infatti vuol dire che anche se non si recupera nessun importo lo Stato membro è responsabile solo del 50% degli importi in parola. Il regolamento del Consiglio già prevede che se lo Stato interessato può provare la mancanza di una irregolarità mediante un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo può trattenere il 100% degli importi. Pertanto una regola generale che preveda un'uguale condivisione degli oneri sembra eccessiva.

Emendamento 10

ARTICOLO 1, PUNTO 7 BIS (nuovo)
Articolo 33, paragrafo 8, comma 1 (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

7 bis) All'articolo 33, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

"8. Qualora il recupero non abbia avuto luogo prima della chiusura di un programma di sviluppo rurale, le conseguenze finanziarie del mancato recupero sono a carico dello Stato membro interessato e sono iscritte in bilancio decorsi quattro anni dal primo verbale amministrativo o giudiziario, oppure decorsi otto anni, qualora il recupero sia oggetto di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, oppure alla chiusura del programma, qualora tali termini scadano prima della chiusura".

Motivazione

La regola generale di una condivisione degli oneri in caso di non recupero vale a dire 50% a carico del bilancio CE e 50% a carico del bilancio dello Stato membro interessato, è controproducente. Infatti vuol dire che anche se non si recupera nessun importo lo Stato membro è responsabile solo del 50% degli importi in parola. Il regolamento del Consiglio già prevede che se lo Stato interessato può provare la mancanza di una irregolarità mediante un verbale amministrativo o giudiziario avente carattere definitivo può trattenere il 100% degli importi. Pertanto una regola generale che preveda un'uguale condivisione degli oneri sembra eccessiva.

Emendamento 11

ARTICOLO 1, PUNTO 9 BIS (nuovo)
Articolo 43 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1290/2005)

 

9 bis) è inserito il seguente articolo 43 bis:

 

"Articolo 43 bis

 

Relazioni di valutazione

 

1. Nel 2008-2009 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative*.

 

2. Nel 2011 la Commissione redige una relazione di valutazione, se del caso corredata di proposte legislative, esaminando in particolare la distribuzione oggettiva dei fondi agricoli e per lo sviluppo rurale, sulla base di criteri oggettivi, invece di assumere come punto di partenza la spesa storica e i compromessi in seno al Consiglio.

 

____________

* In linea con la dichiarazione n. 9 allegata all'accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1)."

Motivazione

Menzionare esempi specifici di criteri obiettivi comporta un'anticipazione del dibattito sulla sostanza della politica agricola da perseguire in futuro,limitando quindi inutilmente tale dibattito. In questa sede è sufficiente auspicare criteri obiettivi, che saranno stabiliti in seguito nel corso del dibattito sulla PAC.

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2007)0122 - C6-0116/2007 - 2007/0045(CNS)

Commissione competente per il merito

AGRI

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CONT

26.4.2007

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Jan Mulder

3.5.2007

 

 

Approvazione

11.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Herbert Bösch, Mogens N.J. Camre, Paulo Casaca, Esther De Lange, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Dan Jørgensen, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Jan Mulder, José Javier Pomés Ruiz, Bart Staes, Alexander Stubb, Kyösti Virrankoski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Herczog, Monica Maria Iacob-Ridzi, Pierre Pribetich, Petya Stavreva

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Katerina Batzeli, Ioannis Gklavakis


PARERE della commissione per I bilancI SULLA COMPATIBILITÀ FINANZIARIA

On. Neil Parish

Presidente

Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sotto forma di lettera sulla proposta della Commissione relativa al finanziamento della politica agricola comune (COM(2007)0122)

Signor Presidente,

il 5 giugno 2007 la commissione per i bilanci, che ho l'onore di presiedere, ha votato sulle seguenti conclusioni per quanto concerne la proposta della Commissione COM(2007)0122 su un regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e mi ha incaricato di informarLa dell'esito della votazione.

La commissione per i bilanci può sostenere l'impostazione della Commissione europea che intende affidare la pubblicazione dei dati pertinenti agli Stati membri: in applicazione dell'articolo 53 ter, paragrafo 2, lettera d), del regolamento finanziario(1), gli Stati membri provvedono alla pubblicazione annuale a posteriori dei beneficiari di stanziamenti del FEAGA e del FEASR e degli importi percepiti da ogni beneficiario per ciascuno di tali Fondi (articolo 44 bis della proposta). Tuttavia, non è chiaro in che modo sarà garantito un livello uniforme delle informazioni fornite dai 27 Stati membri. Sebbene la proposta stabilisca che "La pubblicazione contiene almeno le seguenti informazioni: a) per il FEAGA, l'importo suddiviso tra pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e altre spese; b) per il FEASR, l'importo totale del finanziamento pubblico per beneficiario", vi è il rischio che tali disposizioni siano applicate con un diverso grado di precisione in ciascuno Stato membro.

Una volta entrato in vigore, il regolamento proposto sarebbe obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, a norma dell'articolo 249 del trattato CE. Tuttavia, gli atti comunitari devono essere sufficientemente chiari e precisi per poter avere un effetto diretto(2). Le disposizioni di cui all'articolo 44 bis (nuovo) non sembrano invece soddisfare questo requisito giuridico, poiché non sono sufficientemente chiare e precise e lasciano un margine di discrezionalità alle autorità (dello Stato membro) competenti per la sua applicazione. Ad esempio, la proposta formulazione dell'articolo 44 bis non stabilisce se lo Stato membro deve pubblicare anche il nome assieme al cognome o, eventualmente, la denominazione dell'impresa (o il nome della persona giuridica ufficialmente beneficiaria dei fondi). Secondo la commissione per i bilanci, non è chiaro se la disposizione "La pubblicazione contiene almeno" lascia un eccessivo margine di discrezionalità alle autorità dello Stato membro per quanto riguarda ad esempio la pubblicazione dalla località e/o del luogo di residenza del beneficiario.

Un'altra preoccupazione riguarda la questione della comparabilità e dell'accessibilità dei dati da pubblicare. Nel corso dei negoziati sull'ultima riforma del regolamento finanziario, la Commissione si è rifiutata di assumere qualsiasi responsabilità giuridica sul contenuto dei dati comunicati dagli Stati membri. Peraltro, la DG AGRI della Commissione europea dovrebbe essere in grado di offrire al pubblico un quadro generale della localizzazione dei dati pertinenti attraverso un elenco di link, declinando nel contempo la responsabilità giuridica per i contenuti dei siti Internet, che rimangono sotto la responsabilità esclusiva delle autorità competenti degli Stati membri. Ciò renderebbe le informazioni accessibili nella pratica e chiarirebbe a tutte le parti interessati che i dati sono raccolti dallo Stato membro e non dalla Commissione.

Infine, la commissione per i bilanci ritiene inaccettabile che le norme dettagliate riguardanti l'obbligo degli Stati membri di pubblicare le informazioni sui beneficiari di cui all'articolo 44 bis, inclusi gli aspetti relativi alla tutela dei singoli in relazione al trattamento dei loro dati personali, siano adottate dalla Commissione nel quadro della procedura di comitatologia di cui all'articolo 41, paragrafo 2. È chiaro che la questione relativa a quali dati saranno pubblicati è al centro dell'obiettivo della proposta di regolamento. Pertanto, non è accettabile che la Commissione proponga una formulazione alquanto vaga dei requisiti di trasparenza in questa fase (adozione da parte del Consiglio previa consultazione del Parlamento europeo), con l'intenzione di disciplinare tutti i dettagli pertinenti in una fase successiva, quando adotterà le modalità d'esecuzione (regolamento della Commissione senza controllo del Parlamento europeo).

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Reimer Böge

PROCEDURA

Titolo

Finanziamento della politica agricola comune

Riferimenti

COM(2007)0122 - C6-0116/2007 - 2007/0045(CNS)

Consultazione del PE

25.4.2007

Commissione competente per il merito
  Annuncio in Aula

AGRI

26.4.2007

Commissione(i) competente(i) per parere
  Annuncio in Aula

BUDG

26.4.2007

CONT

26.4.2007

 

 

Relatore
  Nomina

Jorgo Chatzimarkakis

12.4.2007

 

 

Esame in commissione

4.6.2007

16.7.2007

12.9.2007

 

Approvazione

12.9.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

31

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vincenzo Aita, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Joseph Daul, Albert Deß, Michl Ebner, Duarte Freitas, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Atilla Béla Ladislau Kelemen, Stéphane Le Foll, Véronique Mathieu, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Donato Tommaso Veraldi, Janusz Wojciechowski

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Esther De Lange, Ilda Figueiredo, Roselyne Lefrançois, Astrid Lulling, Hans-Peter Mayer

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Manolis Mavrommatis

(1)

Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, quale modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 del Consiglio del 13 dicembre 2006.

(2)

Sentenza della Corte del 24 ottobre 1973, Carl Schlüter contro Hauptzollamt Lörrach, causa C-9/73, punto 6.

Ultimo aggiornamento: 27 settembre 2007Avviso legale