– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0745),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0439/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e il parere della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0406/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Considerando 6
(6) Le esportazioni di prodotti chimici pericolosi vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità devono continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che i prodotti chimici pericolosi in quanto tali o contenuti in un preparato, che siano stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni dalla Comunità in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di prodotti chimici industriali destinati ad usi professionali o all'impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinati da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili agli stessi prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o prodotti chimici industriali. È auspicabile che anche i prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC siano disciplinati dalle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione deve essere applicata alle esportazioni comunitarie verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno Parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri deve essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa procedura.
(6) Le esportazioni di prodotti chimici pericolosi vietati o soggetti a rigorose restrizioni all'interno della Comunità devono continuare ad essere assoggettate ad una procedura comune di notifica di esportazione. È di conseguenza opportuno che i prodotti chimici pericolosi in quanto tali o contenuti in un preparato o in un articolo, che siano stati vietati o sottoposti a rigorose restrizioni dalla Comunità in qualità di fitosanitari o di altre forme di pesticidi oppure di prodotti chimici industriali destinati ad usi professionali o all'impiego da parte del consumatore finale, siano disciplinati da norme in materia di notifica di esportazione analoghe a quelle applicabili agli stessi prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nell'ambito di una o entrambe le categorie di impiego stabilite nella convenzione, ossia come pesticidi o prodotti chimici industriali. È auspicabile che anche i prodotti chimici soggetti alla procedura internazionale PIC siano disciplinati dalle stesse norme. La procedura di notifica di esportazione deve essere applicata alle esportazioni comunitarie verso tutti i paesi terzi, a prescindere dal fatto che questi siano o meno Parti della convenzione o che partecipino alle sue procedure. Agli Stati membri deve essere consentito di riscuotere contributi amministrativi a copertura dei costi connessi all'espletamento di questa procedura.
Motivazione
Il riferimento a "un articolo" è aggiunto in linea con l'articolo 14, il quale prevede una notifica all'esportazione per gli articoli contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'allegato I in modo da allineare il considerando alle clausole di attuazione.
Emendamento 2
Considerando 21
(21) In particolare è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di adottare provvedimenti per l'aggiunta di prodotti chimici all'allegato I e di prodotti chimici disciplinati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio all'allegato V. Poiché tali provvedimenti sono di portata generale e finalizzati a completare il presente regolamento aggiungendovi elementi nuovi ma non essenziali, è auspicabile che essi siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,
(21) In particolare è opportuno che la Commissione abbia la facoltà di adottare provvedimenti per l'aggiunta di prodotti chimici all'allegato I e di prodotti chimici disciplinati dal regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio all'allegato V e di modificare gli allegati da I a VI. Poiché tali provvedimenti sono di portata generale e finalizzati a completare il presente regolamento aggiungendovi elementi nuovi ma non essenziali, è auspicabile che essi siano adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE,
Motivazione
Collegato all'emendamento 5 del relatore.
Il considerando in cui sono elencati i settori a cui applicare la nuova procedura regolamentare con controllo deve riflettere le clausole di attuazione. Poiché il relatore suggerisce giustamente di estendere la nuova procedura regolamentare con controllo di cui all'articolo 22 alle modifiche di tutti gli allegati, il considerando corrispondente deve essere modificato tenendo conto di questo.
Emendamento 3
Articolo 7, paragrafo 6
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano quando:
6. Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano quando:
a) il prodotto chimico viene assoggettato alla procedura PIC,
a) il prodotto chimico viene assoggettato alla procedura PIC,
b) il paese importatore, Parte della convenzione, trasmette al Segretariato una risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione circa il proprio assenso o diniego all'importazione del prodotto chimico,
b) il paese importatore, Parte della convenzione, trasmette al Segretariato una risposta ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, della convenzione circa il proprio assenso o diniego all'importazione del prodotto chimico,
c) la Commissione viene informata dal Segretariato circa la risposta data e inoltra tali informazioni agli Stati membri.
c) la Commissione viene informata dal Segretariato circa la risposta data e inoltra tali informazioni agli Stati membri.
Il primo comma non si applica quando il paese importatore, Parte della convenzione, richiede esplicitamente alle Parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.
Gli obblighi di cui ai paragrafi 2, 3 e 4 cessano anche quando:
a) l'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore dispone l'esonero dall'obbligo di notificare l'esportazione prima che essa abbia luogo;
c bis) l'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore dispone l'esonero dall'obbligo di notificare l'esportazione prima che essa abbia luogo;
b) la Commissione riceve dal Segretariato oppure dall'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore le informazioni e le trasmette agli Stati membri, e le mette a disposizione su Internet.
c ter)la Commissione riceve dal Segretariato oppure dall'autorità competente della Parte importatrice o di un altro paese importatore le informazioni e le trasmette agli Stati membri, e le mette a disposizione su Internet.
La lettera a) non si applica quando il paese importatore, parte della Convenzione, richiede esplicitamente alle parti esportatrici di presentare notifica di esportazione in modo continuativo, ad esempio mediante decisioni sulle importazioni o altre modalità.
Motivazione
Il riferimento al "primo comma" non è del tutto chiaro e per tale motivo nell'emendamento viene introdotto un riferimento alla lettera a). È più logico inserire questo testo alla fine del paragrafo 6, in modo da poter sopprimere la frase "gli obblighi di cui ... anche quando".
Emendamento 4
Articolo 9, paragrafo 1, comma 1
1. Gli esportatori delle sostanze elencate nell'allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono tenuti, nel corso del primo trimestre di ogni anno, a comunicare all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi del prodotto chimico, come sostanza e come ingrediente di preparati, esportati in ciascuna Parte o altro paese durante l'anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell'arco dello stesso periodo.
1. Gli esportatori delle sostanze elencate nell'allegato I o di preparati contenenti tali sostanze in concentrazioni tali da poter far scattare l'obbligo di etichettatura a norma della direttiva 1999/45/CE, a prescindere dal fatto che questi contengano altre sostanze, sono tenuti, nel corso del primo trimestre di ogni anno, a comunicare all'autorità nazionale designata del proprio Stato membro i quantitativi del prodotto chimico, come sostanza e come ingrediente di preparati o di articoli, esportati in ciascuna Parte o altro paese durante l'anno precedente. Tale informazione è corredata di un elenco recante il nome e l'indirizzo di ciascun importatore che ha ricevuto le forniture nell'arco dello stesso periodo.
Motivazione
Gli "articoli" contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'Allegato I richiedono una notifica all'esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, proprio come è richiesto per le sostanze e i preparati. La disposizione sulle informazioni relative al commercio di prodotti chimici deve pertanto coprire anche gli articoli.
Emendamento 5
Articolo 10, paragrafo 4, comma 2
Se il prodotto chimico è assoggettabile alla notifica PIC ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all'allegato II, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo dei prodotti chimici.
Se il prodotto chimico è assoggettabile alla notifica PIC ma le informazioni sono insufficienti per soddisfare le disposizioni di cui all'allegato II, la Commissione può chiedere agli importatori o esportatori di fornire tutte le informazioni pertinenti di cui dispongono, comprese quelle provenienti da altri programmi nazionali o internazionali di controllo dei prodotti chimici entro 60 giorni.
Motivazione
Allo scopo di assicurare che le notifiche non vengano indebitamente ritardate, occorre una scadenza per fornire le informazioni per completare i requisiti dell'allegato II.
Emendamento 6
Articolo 13, paragrafo 7, alinea
7. L'autorità nazionale designata dell'esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere che l'esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati di seguito:
7. Per le sostanze di cui alla parte 2 dell'allegato I, l'autorità nazionale designata dell'esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere che l'esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati di seguito:
Motivazione
Nella parte 2 dell'Allegato I sono elencate sostanze che non sono ancora assoggettate alla procedura PIC, ma il cui uso è limitato o addirittura vietato nell'UE. Dal momento che tali sostanze non sono incluse nella Convenzione di Rotterdam, la richiesta di consenso esplicito per le medesime molto spesso rimane senza risposta. Ciò comporta una forte perdita di tempo per le autorità nazionali designate e ostacola gravemente la competitività degli esportatori. Pertanto, tale deroga è intesa a trattare queste sostanze in modo più flessibile, rimanendo pur sempre conforme alla Convenzione di Rotterdam.
Emendamento 7
Articolo 13, paragrafo 8
8. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o dell'esonero dal consenso concesso a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:
8. La validità di ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), o dell'esonero dal consenso concesso a norma del paragrafo 7 è soggetta a riesame periodico da parte della Commissione, in consultazione con gli Stati membri interessati, secondo le seguenti modalità:
a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;
a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;
b) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera a), è valido per un periodo massimo di due anni civili, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito;
b) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7 è valido per un periodo massimo di dodici mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.
c) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera b), è valido per un periodo massimo di 12 mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.
Nei casi descritti alle lettere a) e b), le esportazioni possono tuttavia continuare oltre la scadenza del periodo applicabile in attesa di una risposta alla nuova richiesta di consenso esplicito.
Nel caso descritto alla lettera c), le esportazioni non possono proseguire oltre la scadenza del periodo applicabile a meno che non si ottenga un consenso esplicito o non siano soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 7, lettera a), dopo una nuova richiesta di consenso esplicito.
Tutte le nuove richieste sono inviate tramite la Commissione.
Tutte le nuove richieste sono inviate tramite la Commissione.
Motivazione
Il tacito consenso per un periodo più lungo non è in linea con l'obiettivo del presente regolamento, che è la protezione degli Stati che sono meno capaci o non sono in grado di valutare la pericolosità dei prodotti chimici. Onde evitare l'importazione incontrollata di prodotti chimici pericolosi (che nell'UE sono vietati o oggetto di severe limitazioni) nei paesi terzi, si propone una parziale restrizione di questa nuova disposizione.
Emendamento 8
Articolo 18, comma 1 bis (nuovo)
La Commissione mette tutte le informazioni concernenti le sanzioni a disposizione di coloro che le richiedono.
Motivazione
Il commercio di prodotti chimici vietati o severamente limitati dovrebbe aver luogo soltanto in circostanze trasparenti. Le informazioni sulle sanzioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico.
Emendamento 9
Articolo 19, paragrafo 3, alinea
3. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, le informazioni seguenti non sono considerate riservate:
3. Per quanto concerne la comunicazione delle informazioni di cui al presente regolamento, e fatta salva la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, almeno le informazioni seguenti non sono considerate riservate:
Motivazione
Potrebbero anche essere considerate come non riservate le informazioni diverse da quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 3. Per evitare tale malinteso, si propone di chiarire esplicitamente che il testo di questo paragrafo non rappresenta un elenco limitativo.
Emendamento 10
Articolo 19, paragrafo 3, lettera f bis) (nuova)
f bis) le informazioni sul trattamento dell'imballaggio dopo la rimozione dei prodotti chimici.
Motivazione
A causa dei pericoli diretti per la salute e per l'ambiente, le informazioni su come trattare l'imballaggio dopo che i prodotti chimici sono stati rimossi sono estremamente importanti per gli utenti.
Emendamento 11
Articolo 22, paragrafo 4, comma 3
Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, in particolare le modifiche di voci esistenti, nonché quelle degli allegati II, III, IV e VI, nonché le modifiche di voci esistenti dell'allegato V sono adottate con la procedura di consultazione di cui all'articolo 24, paragrafo 2.
Le eventuali altre modifiche dell'allegato I, in particolare le modifiche di voci esistenti, nonché quelle degli allegati II, III, IV e VI, nonché le modifiche di voci esistenti dell'allegato V sono adottate con la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 24, paragrafo 3.
Motivazione
La modifica è volta a dotare il PE e il Consiglio del diritto di controllo, importante per le future proposte di modifica degli allegati fondamentali.
Emendamento 12
Articolo 24, paragrafo 1
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/CEE.
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche1.
___________
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Rettificato con la GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.
Motivazione
All'articolo 24, si propone di mantenere il comitato istituito dall'articolo 29 della direttiva 67/548/EEC. Tuttavia, in linea con la proposta di regolamento sul sistema generale armonizzato (COM(2007)355 del 27 giugno 2007) tale comitato durerà fino al 2010. Nel frattempo vi è già un comitato istituito ai sensi dell'articolo 133 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. In previsione del futuro, è meglio avvalersi del medesimo comitato del regolamento REACH.
Emendamento 13
Allegato I, parte 1, tabella, nuove voci
Alachlor +
15972-60-8
240-110-8
2924 29 95
p(1)
div
Azinphos-methyl
86-50-0
201-676-1
2933 99 90
p(1)
div
Cadusafos +
95465-99-9
n.d.
2930 90 85
p(1)
div
Carbaryl +*
63-25-2
200-555-0
2924 29 95
p(1)-p(2)
div–div
Carbofuran +
1563-66-2
216-353-0
2932 99 85
p(1)
div
Carbosulfan +
55285-14-8
259-565-9
2932 99 85
p(1)
div
Diazinon *
333-41-5
206-373-8
2933 59 10
p(1)
div
Dichlorvos *
62-73-7
200-547-7
2919 90 90
p(1)
div
Dimethenamid +
87674-68-8
n.d.
2934 99 90
p(1)
div
Diuron
330-54-1
006-015-00
2924 21 90
p(1)
div
Fenitrothion *
122-14-5
204-524-2
2920 19 00
p(1)
div
Haloxyfop-R + *
(Haloxyfop-P-methyl ester)
95977-29-0
(72619-32-0)
n.d.
(406-250-0)
2933 39 99
(2933 39 99)
p(1)
div
Malathion *
121-75-5
204-497-7
2930 90 85
p(1)
div
Oxydemethon-methyl +
301-12-2
206-110-7
2930 90 85
p(1)
div
Sulfonati di perfluorooctane
(PFOS)
C8F17SO2X
(X = OH, sale metallico (O-M+), halide, amide e altri derivati, compresi i polimeri)**
1763-23-1
2795-39-3
e altri
n.d.
2904 90 20
2904 90 20
e altri
i(1)
restr
Phosalone +
2310-17-0
218-996-2
2934 99 90
p(1)
div
Thiodicarb +*
59669-26-0
261-848-7
2930 90 85
p(1)
div
Trichlorfon +*
52-68-6
200-149-3
2931 00 95
p(1)-p(2)
div-div
Vinclozolin
50471-44-8
256-599-6
2934 99 90
p(1)
div
*A partire dal 19 dicembre 2007.
**A partire dal 27 giugno 2008.
Motivazione
È necessario modificare l'allegato I del regolamento per tenere conto dell'atto normativo concernente talune sostanze chimiche adottato ai sensi della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e di altre normative comunitarie. Tali sostanze chimiche devono essere inserite nel vigente regolamento n. 304/2003 mediante una decisione di comitatologia (che deve essere adottata quest'anno).
Emendamento 14
Allegato I, parte 1, tabella, riga 15
Testo della Commissione
Composti dell'arsenico
p(2)
restr
Emendamento del Parlamento
Arsenicoe composti dell'arsenico
p(2)
restr
Motivazione
Occorre inserire in questo allegato anche l'arsenico come metallo.
Emendamento 15
Allegato I, parte 1, tabella, riga 28 bis (nuova)
Emendamento del Parlamento
Clordecone
143-50-0
205-601-3
Motivazione
La sostanza chimica clordecone figura nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti e va quindi perlomeno aggiunto all'allegato I, parte 1 del presente regolamento. Poiché non vi è una valutazione d'impatto per il clordecone, tale sostanza non può essere inclusa nell'allegato I, parte 2 (elenco che comprende i prodotti chimici assoggettabili alla notifica PIC).
Emendamento 16
Allegato I, parte 1, tabella, riga 68
Testo proposto dalla Commissione
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici#
10112-91-1, 21908-53-2 e altri
233-307-5, 244-654-7 e altri
2827 39 80, 2825 90 50 e altri
p(1)- p(2)
div-restr
Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/
Emendamento del Parlamento
Mercurio e composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici#
10112-91-1, 21908-53-2 e altri
233-307-5, 244-654-7 e altri
2827 39 80, 2825 90 50 e altri
p(1)- p(2)
div-restr
Cfr. circolare PIC all’indirizzo www.pic.int/
Motivazione
Occorre inserire in questo allegato anche il mercurio come metallo.
Emendamento 17
Allegato I, parte 2, tabella, nuove voci
Alachlor
15972-60-8
240-110-8
2924 29 95
p
div
Cadusafos
95465-99-9
n.d.
2930 90 85
p
div
Carbaryl
63-25-2
200-555-0
2924 29 95
p
div
Carbofuran
1563-66-2
216-353-0
2932 99 85
p
div
Carbosulfan
55285-14-8
259-565-9
2932 99 85
p
div
Dimethenamid
87674-68-8
n.d.
2934 99 90
p
div
Haloxyfop-R
(Haloxyfop-P-methyl ester)
95977-29-0
(72619-32-0)
n.a.
(406-250-0)
2933 39 99
(2933 39 99)
p
div
Oxydemethon-methyl
301-12-2
206-110-7
2930 90 85
p
div
Sulfonati di perfluorooctano
(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Sale metallico (O-M+), halide, amide e altri derivati, compresi i polimeri)
1763-23-1
2795-39-3
e altri
n.d.
2904 90 20
2904 90 20
e altri
i
restr
Phosalone
2310-17-0
218-996-2
2934 99 90
p
div
Thiodicarb
59669-26-0
261-848-7
2930 90 85
p
div
Trichlorfon
52-68-6
200-149-3
2931 00 95
p
div
Motivazione
È necessario modificare l'allegato I del regolamento per tenere conto dell'atto normativo concernente talune sostanze chimiche adottato ai sensi della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, della direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, e di altre normative comunitarie. Tali sostanze chimiche devono essere inserite nel vigente regolamento n. 304/2003 mediante una decisione di comitatologia (che deve essere adottata quest'anno).
Emendamento 18
Allegato I, parte 3, tabella, riga 20
Testo proposto dalla Commissione
Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici
Pesticida
Emendamento del Parlamento
Mercurio e composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici
Pesticida
Motivazione
Occorre inserire in questo allegato anche il mercurio come metallo.
Emendamento 19
Allegato III, punto 2 bis (nuovo)
2 bis. Identità dell'articolo da esportare:
a) nome depositato e designazione dell'articolo;
b) per ciascuna sostanza elencata nell'allegato I, percentuale e dettagli come indicato al punto 1.
Motivazione
Gli articoli contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'allegato I richiedono una notifica all'esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, proprio come è richiesto per le sostanze e i preparati. Allo scopo di permettere il rispetto delle prescrizioni dell'articolo 14 (notifica all'esportazione per alcuni articoli), gli articoli devono essere inclusi nel formulario di notifica all'esportazione.
Emendamento 20
Allegato IV, punto 1
1. Indicazione sintetica dei quantitativi di prodotti chimici (come tali o contenuti in preparati) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente.
1. Indicazione sintetica dei quantitativi di prodotti chimici (come tali o contenuti in preparati e articoli) di cui all'allegato I, esportati durante l'anno precedente.
a) Anno in cui sono avvenute le esportazioni.
a) Anno in cui sono avvenute le esportazioni.
b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di prodotti chimici esportati (come tali o contenuti in preparati), in base al modello seguente:
b) Tabella riassuntiva dei quantitativi di prodotti chimici esportati (come tali o contenuti in preparati e articoli), in base al modello seguente:
Motivazione
Gli "articoli" contenenti le sostanze elencate alle parti 2 e 3 dell'allegato I richiedono una notifica all'esportazione a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, proprio come è richiesto per le sostanze e i preparati. A fini di coerenza, l'autorità nazionale designata dovrebbe pertanto fornire alla Commissione anche le informazioni sull'esportazione di tali articoli.
Emendamento 21
Allegato V, riga -1 (nuova)
Emendamento del Parlamento
Mercurio
N. CE 231-106-7, N. CAS 7439-97-6, codice NC 280540
Motivazione
Questo elenco deve essere completato e aggiornato, il che comporta l'aggiunta di prodotti chimici, come ad esempio il mercurio, che in un futuro prevedibile saranno soggetti ad un divieto d'esportazione da parte dell'UE. È chiaro fin d'ora che l'esportazione di mercurio sarà vietata in un futuro prossimo (quasi certamente prima dell'entrata in vigore del presente regolamento).
Traduzione esterna
MOTIVAZIONE
1. Contesto
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale è stata approvata nel settembre 1998 ed è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. Il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi(1) ha dato esecuzione alla convenzione.
La Commissione si è sentita costretta a presentare ricorso dinanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee contro il Consiglio e il Parlamento europeo non trovandosi d'accordo sul mutamento della base giuridica (dalla politica commerciale comune alla politica ambientale). Nella sua sentenza del 10 gennaio 2006 la Corte di giustizia ha annullato il regolamento perché la sua base giuridica avrebbe dovuto essere costituita da entrambi gli articoli 133 e 175, paragrafo 1 del trattato(2). Nella stessa sede la Corte ha stabilito anche che gli effetti del regolamento venissero mantenuti fino all'adozione, entro tempi ragionevoli, di un nuovo regolamento fondato sulle basi giuridiche corrette. Per tale motivo, la Commissione ha presentato un'altra proposta relativa a un nuovo regolamento avente come base giuridica i due articoli citati ed ha altresì suggerito alcune modifiche tecniche alla proposta alla luce di una relazione riguardante le esperienze acquisite finora circa le procedure istituite.
2. Sostanza della proposta della Commissione
Da un punto di vista sostanziale, il testo è pressoché identico a quello del regolamento (CE) n. 304/2003, tranne che per la nuova base giuridica, fondata sui due articoli già citati, e per qualche modifica tecnica di sostanza alla luce della relazione sull'attuazione (COM(2006)747).
Il regolamento dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam nell'ambito della Comunità europea ed è inteso a promuovere la responsabilità comune delle parti riguardo al commercio internazionale di prodotti chimici altrove vietati o soggetti a rigorosi controlli. Attraverso lo scambio di informazioni tra le parti e attraverso l'obbligatorietà delle procedure decisionali, a livello nazionale, sull'accettabilità delle importazioni e delle esportazioni di tali prodotti, si deve determinare una maggiore consapevolezza dei paesi interessati. Il regolamento è comprensivo di alcuni allegati in cui sono elencate le sostanze pericolose, le cui esportazioni vanno segnalate su base annuale ai paesi importatori. Per alcune sostanze, l'esportazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione esplicita da parte del paese che importa. Questa pratica viene definita con il nome di procedura di previo assenso informato (PIC).
Per una chiara comprensione del regolamento, è importante osservare che esistono quattro categorie di sostanze:
1. "prodotto chimico soggetto all'obbligo di notifica di esportazione": qualunque prodotto chimico, appartenente a una o più categorie o sottocategorie, vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno della Comunità e qualunque prodotto chimico elencato nella parte 1 dell'allegato I e soggetto alla procedura PIC;
2. "prodotto chimico assoggettabile alla notifica PIC": qualunque prodotto chimico, appartenente a una o più categorie, vietato o soggetto a rigorose restrizioni all'interno della Comunità o di uno Stato membro ed elencato nella parte 2 dell'allegato I;
3. "prodotto chimico soggetto alla procedura PIC": qualunque prodotto chimico elencato nella parte 3 dell'allegato I del regolamento (e nell'allegato III della convenzione di Rotterdam) al quale si applica la procedura PIC in virtù della convenzione di Rotterdam;
4. prodotti chimici e articoli di cui è vietata l'esportazione e che sono elencati nell'allegato V del regolamento.
Delle precedenti, la categoria 3 soltanto è ricavata direttamente dalla convenzione di Rotterdam. Le rimanenti sono riconducibili ad altre normative comunitarie o a tentativi di anticipare eventuali estensioni della convenzione di Rotterdam. Si potrebbe affermare, inoltre, che le categorie dalla 1 alla 4 corrispondono a norme via via più rigide.
È logico che su questo punto la UE adotti misure di più vasta portata rispetto a quelle previste dalla convenzione di Rotterdam. Allo stato attuale, l'allegato III della convenzione riporta 39 sostanze alle quali si applica la procedura PIC. Questo significa che un paese può rifiutarsi di importare tali prodotti. Dal 2004 non sono più state aggiunte altre sostanze alla lista. L'anno prossimo saranno probabilmente inclusi il pesticida endosulfan e il biocida tributilstagno (TBT) e altri quattro prodotti chimici potrebbero seguire fra due anni: benzidina e relativi sali, endrin, metamidofos e mirex. Vi è inoltre un elenco di 160 prodotti chimici in attesa di una deliberazione, ma il processo decisionale è lento e alquanto laborioso. Nonostante ripetuti tentativi, non è ancora stato possibile aggiungere l'amianto bianco (crisotile) alla lista delle sostanze soggette alla procedura PIC.
La principali modifiche introdotte nel regolamento dalla proposta della Commissione sono le seguenti:
1. la base giuridica è modificata: alla base giuridica costituita dall'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE (ambiente) si sostituisce una base giuridica fondata su due articoli: l'articolo 133 del trattato CE (politica commerciale comune) e l'articolo 175, paragrafo 1 del trattato CE (ambiente);
2. la definizione di "esportatore" è modificata in modo da includere esportatori con sede in paesi extracomunitari che esportano dalla UE;
3. le disposizioni concernenti il consenso esplicito sono modificate in modo da rendere possibili le esportazioni in assenza di una risposta tempestiva alle richieste di autorizzazione esplicita all'importazione;
4. la responsabilità di ottenere le decisioni sulle importazioni dai paesi terzi passa dagli Stati membri alla Commissione;
5. sono introdotti strumenti che consentiranno ai servizi doganali una più facile applicazione delle disposizioni del regolamento inerenti alle esportazioni. Fra questi figurano l'introduzione di codici unici della nomenclatura armonizzata (GN), la possibilità di indicare tali codici nella tariffa integrata della Comunità (Taric) che contiene tutte le misure comunitarie applicabili nel commercio in materia di tariffe doganali, misure commerciali e agricoltura, nonché un modulo doganale del sito web dell'agenzia europea delle sostanze chimiche che permetterà agli ufficiali doganali di verificare le informazioni circa la conformità con il regolamento.
Il punto 1 è conseguenza inevitabile della sentenza della Corte di giustizia; gli altri punti si riferiscono principalmente a modifiche tecniche scaturite dalla già citata relazione di valutazione.
3. Osservazioni in merito alla proposta della Commissione
È importante che in tutto il mondo, e a livello europeo, vengano adottate norme idonee ad assicurare un alto livello di protezione dell'ambiente e della sanità pubblica. È questa una necessità che scaturisce dai problemi legati al commercio internazionale di sostanze pericolose. La proposta della Commissione dà un contributo allo sviluppo dell'infrastruttura politica nei paesi meno sviluppati. E potrebbe servire a combattere l'uso irresponsabile di prodotti chimici che rischierebbe altrimenti di arrecare danno all'ecologia, all'economia e alle condizioni di lavoro.
Il relatore accetta la maggior parte delle modifiche. Obiezioni sono mosse soltanto alla modifica delle disposizioni inerenti l'autorizzazione esplicita alle esportazioni. La proposta, inoltre, non corrisponde interamente al regolamento REACH.
3.1 Permesso al trasporto senza autorizzazione esplicita
Da un punto di vista economico, la situazione attuale risulta insoddisfacente per gli esportatori europei allorquando essi non ottengono risposta dai paesi importatori in merito alle sostanze che figurano nella parte 2 dell'allegato I. Si tratta di sostanze per le quali il diritto europeo richiede l'applicazione della procedura PIC ma che non sono ancora coperte dalla convenzione di Rotterdam. Finora l'UE (in virtù del regolamento nella sua formulazione attuale) ha richiesto e richiede unilateralmente l'autorizzazione esplicita da parte dei paesi importatori. Gli esportatori dei paesi extracomunitari possono fornire queste sostanze senza ottenere la previa autorizzazione del paese importatore.
Con la proposta della Commissione, le esportazioni possono procedere in via temporanea in assenza di autorizzazione esplicita. In tal modo, gli esportatori europei di prodotti chimici soggetti a rigorose restrizioni in Europa possono esportare queste sostanze con maggiore facilità. Se un paese importatore non è in grado di fornire una risposta entro 90 giorni, le esportazioni possono avere luogo per un periodo di 12 mesi, al termine del quale è necessario riformulare la richiesta di autorizzazione. Lo svantaggio di questo approccio più flessibile è dato dal fatto che se un paese non è in grado di rispondere entro 90 giorni, esso non usufruisce più di alcuna protezione contro le importazioni di una sostanza che nella UE è soggetta a una rigida regolamentazione. Da un punto di vista ambientale, questo stato di cose è indesiderabile e non corrisponde al risultato voluto. Il punto di partenza dovrebbe essere quello di pensare alla tutela dei paesi meno sviluppati. Due sono i criteri sostenibili in base ai quali le autorità competenti degli Stati membri possono decidere, in assenza di risposta, di consentire le esportazioni: l'esistenza di una valutazione e di un'autorizzazione della sostanza nel paese che importa oppure l'appartenenza del paese all'OCSE. Il relatore non può tuttavia accettare l'argomentazione secondo la quale una sostanza può essere esportata in un determinato paese se la stessa vi è già stata importata in passato senza che il paese in questione abbia intrapreso alcuna azione normativa al riguardo. Dopo tutto, la finalità della legislazione è di incoraggiare l'adozione di misure amministrative nei paesi meno sviluppati.
3.2 Collegamento con altre normative È fondamentale che il presente regolamento incorpori in modo adeguato i divieti e le restrizioni sull'uso dei prodotti chimici derivanti da direttive e regolamenti nuovi o modificati. Gli elenchi dei prodotti chimici devono essere completi. In particolare, per quanto concerne le normative UE riportate in appresso, è importante accertare se i prodotti chimici d'interesse debbano essere aggiunti o meno agli allegati del presente regolamento. Le normative in questione sono:
·il regolamento (CE) n. 850/2004 (regolamento sui POP) , allegato IV
·il regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH), allegato XVII
La proposta legislativa in oggetto è intesa a sostituire il regolamento (CE) n. 304/2003 sulla stessa materia a causa di una sentenza della Corte di giustizia, che lo ha annullato per motivi giuridici.(1) Secondo la Corte di giustizia, la base giuridica adottata dal Consiglio e dal PE per il regolamento (CE) n. 304/2003 avrebbe dovuto essere costituita da due articoli del trattato anziché uno solo (ovvero l’articolo 175, paragrafo 1). Pertanto, la proposta in oggetto prevede una base giuridica costituita da due articoli, vale a dire l’articolo 133 e l’articolo 175, paragrafo 1, del trattato, come suggerito dalla Corte stessa.
Inoltre, pur mantenendo la sostanza del regolamento annullato, la proposta contiene una serie di adeguamenti tecnici considerati necessari; è pertanto intesa a:
(a) attuare la convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC);
(b) stabilire la procedura di notifica di esportazione per i prodotti chimici che non rientrano nella convenzione di Rotterdam e nella procedura PIC, ma sono vietati o soggetti a restrizioni all’interno dell’UE;
(c) promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione nel settore dei movimenti internazionali di prodotti chimici pericolosi;
(d) contribuire all’uso ecocompatibile di tali prodotti;
(e) applicare le disposizioni comunitarie concernenti la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze chimiche pericolose per le persone o per l’ambiente a tutte queste sostanze quando sono esportate dagli Stati membri verso altre parti o altri paesi.
La convenzione di Rotterdam
La proposta in esame dà esecuzione alla convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato (PIC) per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, adottata nel settembre del 1998 ed entrata in vigore il 24 febbraio 2004 con l’obiettivo di promuovere la condivisione delle responsabilità e la collaborazione tra le parti nel settore del commercio internazionale dei prodotti chimici pericolosi. Il fine è ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente posti dai prodotti chimici pericolosi.
La logica alla base della convenzione di Rotterdam è semplice: aiutare i paesi partecipanti ad approfondire le proprie conoscenze sulle caratteristiche dei prodotti chimici e dei formulati pesticidi potenzialmente pericolosi. La convenzione fornisce ai paesi le informazioni e i mezzi necessari per fermare le importazioni indesiderate di prodotti chimici tossici. La convenzione prevede l’obbligo per l’esportatore di notificare l’esportazione di sostanze pericolose e pone sul paese esportatore l’onere di rispettare le decisioni dei paesi importatori e dei paesi di transito il cui territorio sarà attraversato dai rifiuti.
La proposta in oggetto va oltre le disposizioni della convenzione. Il memorandum della Commissione sintetizza così le differenze:
“- le norme si applicano alle esportazioni verso tutti i paesi e non solo verso le Parti della convenzione;
- è stato ampliato il numero dei prodotti chimici soggetti a notifica annuale di esportazione;
- i prodotti PIC e i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nella Comunità e riconducibili a una categoria di impiego prevista dalla convenzione non possono essere esportati senza il consenso esplicito dei paesi importatori;
- per alcuni articoli e prodotti chimici (ad esempio quelli che rientrano anche nella convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti) è previsto il divieto di esportazione;
- tutti i prodotti chimici pericolosi esportati verso paesi terzi devono seguire le stesse disposizioni in materia di etichettatura e imballaggio dei prodotti circolanti all’interno della Comunità” (COM (2006) 745, pag. 3).
Adeguamenti tecnici proposti dal nuovo regolamento
Gli adeguamenti tecnici proposti si basano sull’esperienza maturata attraverso l’applicazione del regolamento (CE) n. 304/2003 annullato e sono intesi a migliorare il funzionamento del regolamento proposto. La relatrice per parere ha le seguenti osservazioni da fare:
1. La definizione di esportatore è corretta e tiene conto delle preoccupazioni del PE in merito al fatto che la persona fisica o giuridica a nome della quale viene rilasciata una dichiarazione di esportazione e che ha l’obbligo di presentare notifica all’autorità nazionale designata di uno Stato membro dovrebbe essere stabilita nello Stato membro in questione (articolo 3, paragrafo 16).
2. La definizione di preparato (cioè una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze) è accettabile e implica l’“etichettatura obbligatoria” se richiesto dalla direttiva 1999/45/CE concernente la classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dei preparati pericolosi (articolo 3, paragrafo 2, e articolo 1, paragrafo 2).
3. La procedura del consenso esplicito definita dall’articolo 13, paragrafo 6, della proposta è un elemento positivo, ma ha destato timori nei commercianti dell’UE. La logica alla base dell’articolo 13 è corretta, poiché prevede l’impossibilità di esportare i prodotti chimici che figurano all’allegato I, parte 3, della proposta in oggetto senza il consenso esplicito del paese importatore. Il medesimo approccio si applica a tutti i prodotti chimici vietati o soggetti a restrizioni all’interno della Comunità che sono assoggettabili alla notifica PIC.
Tuttavia, “in circa la metà dei casi, e nonostante le autorità nazionali designate degli Stati membri esportatori si siano attivate per ottenere un consenso esplicito dal paese importatore, le risposte non arrivano, a volte per mesi se non addirittura per anni” (COM (2006) 745, pag. 5). Il regolamento proposto intende rimediare a questa situazione attraverso l’imposizione di limiti di tempo e misure temporanee o un’interpretazione più flessibile.
4. Il rafforzamento dei controlli doganali sui prodotti chimici esportati ed importati è una costante preoccupazione sia per l’UE sia per i suoi Stati membri, le cui autorità doganali svolgono un ruolo importante in quanto ad esse compete assicurare il rispetto di regolamenti di questo tipo. L’articolo 17 del regolamento proposto contempla diverse misure, quali la classificazione dei prodotti chimici mediante un “numero di riferimento” che gli esportatori dovranno indicare nelle rispettive dichiarazioni di esportazione e lo sviluppo del database EDEXIM della Commissione. Entrambe le misure contribuiranno a far luce sulle disposizioni aggiuntive previste dall’UE per la procedura PIC. Tuttavia, una questione rimane aperta: non è chiaro, infatti, se il regolamento proposto ridurrà gli oneri amministrativi sia per le autorità doganali sia per gli esportatori.
Logica degli emendamenti proposti
La logica dietro gli emendamenti è molto semplice: il quadro giuridico proposto andrebbe sostenuto; sia il principio della sussidiarietà sia quello della proporzionalità sono rispettati; i costi amministrativi dovrebbero essere ridotti al minimo; il livello di protezione della salute umana e dell’ambiente deve essere in linea con la legislazione UE in vigore.
EMENDAMENTI
La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Articolo 13, paragrafo 7, alinea
7. L'autorità nazionale designata dell'esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere che l'esportazione può avere luogo se, nonostante tutti gli sforzi ragionevoli profusi, non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati di seguito:
7. L'autorità nazionale designata dell'esportatore, in consultazione con la Commissione, può decidere che l'esportazione può avere luogo se non è pervenuta alcuna risposta alla richiesta di consenso esplicito di cui al paragrafo 6, lettera a), entro i tempi indicati di seguito:
Motivazione
La formulazione originaria è troppo vaga poiché l'interpretazione di sforzi ragionevoli può variare.
Emendamento 2
Articolo 13, paragrafo 7, lettere a) e b)
a) 60 giorni se sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della Parte importatrice o di un altro paese importatore attestanti che, al momento dell'importazione, il prodotto interessato è registrato o autorizzato oppure è stato di recente impiegato o importato nella Parte importatrice o nell'altro paese importatore in questione e non è stato adottato alcun atto normativo che ne vieta l'uso;
a) 30 giorni dalla data della richiesta originaria se sussistono elementi forniti da fonti ufficiali della Parte importatrice o di un altro paese importatore attestanti che, al momento dell'importazione, il prodotto interessato è registrato o autorizzato oppure è stato di recente impiegato o importato nella Parte importatrice o nell'altro paese importatore in questione e non è stato adottato alcun atto normativo che ne vieta l'uso;
b) 90 giorni in tutti gli altri casi.
b) 60 giorni dalla data della richiesta originaria in tutti gli altri casi.
Motivazione
Non è chiaro da quale azione comincino a decorrere i termini. Tempi più brevi facilitano il commercio e contribuiranno ad evitare che le società europee si trovino in una posizione di svantaggio concorrenziale rispetto alle imprese non europee.
Emendamento 3
Articolo 13, paragrafo 8, comma 1, lettere a), b e c)
a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine del terzo anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;
a) per ciascun consenso esplicito ottenuto a norma del paragrafo 6, lettera a), è necessario un nuovo consenso entro la fine quinto anno civile successivo all'ottenimento del consenso, a meno di disposizioni contrarie contenute nel consenso medesimo;
b) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera a), è valido per un periodo massimo di due anni civili, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito;
b) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera a), è valido per un periodo massimo di quattro anni civili, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito;
c) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera b), è valido per un periodo massimo di 12 mesi, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.
c) in attesa di una risposta, ogni esonero concesso a norma del paragrafo 7, lettera b), è valido per un periodo massimo di 2 anni, alla scadenza dei quali è necessario ottenere un consenso esplicito.
Motivazione
L'introduzione di una revisione periodica provoca incertezza giuridica e oneri amministrativi. Una volta ottenuto un consenso esplicito, la validità non dovrebbe scadere troppo rapidamente.
Emendamento 4
Articolo 13, paragrafo 8, comma 3
Nel caso descritto alla lettera c), le esportazioni non possono proseguire oltre la scadenza del periodo applicabile a meno che non si ottenga un consenso esplicito o non siano soddisfatte le condizioni fissate al paragrafo 7, lettera a), dopo una nuova richiesta di consenso esplicito.
Nel caso descritto alla lettera c), le esportazioni non possono proseguire oltre la scadenza del periodo applicabile a meno che non si ottenga un consenso esplicito o non sia soddisfattauna delle condizioni di cui alparagrafo 7, lettera a), dopo una nuova richiesta di consenso esplicito oppure la parte importatrice non abbia risposto nel termine di 30 giorni ad una nuova richiesta di consenso esplicito.
Motivazione
In attesa della risposta ad una richiesta, bisognerebbe permettere che le esportazioni proseguano, altrimenti gli esportatori europei sono penalizzati dall'inazione di alcuni paesi.
PROCEDURA
Titolo
Esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Renato Brunetta, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Silvia Ciornei, Pilar del Castillo Vera, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, Umberto Guidoni, András Gyürk, Fiona Hall, David Hammerstein, Rebecca Harms, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Anne Laperrouze, Eluned Morgan, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Radu Ţîrle, Patrizia Toia, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras, Dominique Vlasto
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Alexander Alvaro, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Manuel António dos Santos, Avril Doyle, Robert Goebbels, Françoise Grossetête, Erika Mann, John Purvis, Bernhard Rapkay, Silvia-Adriana Ţicău, Vladimir Urutchev, Lambert van Nistelrooij
È opportuno rilevare che “con una sentenza parallela la Corte ha annullato, con le stesse motivazioni, anche la decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. Di recente la Commissione ha presentato una proposta distinta a tal fine, che il Consiglio ha adottato il 25 settembre 2006 (decisione 2006/730/CE)” (COM(2006)0745, pag. 3).
PROCEDURA
Titolo
Esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Margrete Auken, Pilar Ayuso, Irena Belohorská, Johannes Blokland, John Bowis, Frieda Brepoels, Martin Callanan, Dorette Corbey, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Satu Hassi, Marie Anne Isler Béguin, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Aldis Kušķis, Jules Maaten, Miroslav Ouzký, Vittorio Prodi, Dagmar Roth-Behrendt, Kathy Sinnott, María Sornosa Martínez, Antonios Trakatellis, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott
Supplenti presenti al momento della votazione finale