Procedura : 2005/0228(COD)
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Ciclo del documento : A6-0482/2007

Testi presentati :

A6-0482/2007

Discussioni :

PV 11/12/2007 - 18
CRE 11/12/2007 - 18

Votazioni :

PV 12/12/2007 - 3.8
Dichiarazioni di voto

Testi approvati :

P6_TA(2007)0607

RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA     ***II
PDF 185kDOC 196k
28 novembre 2007
PE 396.590v02-00 A6-0482/2007

relativa alla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(10537/3/2007 – C6-0353/2007 –2005/0228 (COD))

Commissione per i trasporti e il turismo

Relatore: Jörg Leichtfried

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla posizione comune del Consiglio in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE

(10537/3/2007 – C6-0353/2007 –2005/0228 (COD))

(Procedura di codecisione: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la posizione comune del Consiglio (10537/3/2007 – C6-0353/2007),

–   vista la sua posizione in prima lettura(1) sulla proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2005)0579),

–   visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE

–   visto l'articolo 62 del suo regolamento,

–   vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0482/2007),

1.  approva la posizione comune quale emendata;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Posizione comune del Consiglio  Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Considerando 13 bis (nuovo)

 

(13 bis) Il regolamento (CE) n. 2111/2005* impone all'Agenzia l'obbligo di comunicare tutte le informazioni che possono essere pertinenti per l'aggiornamento dell'elenco comunitario dei vettori aerei che, per motivi di sicurezza, sono soggetti a un divieto operativo all'interno della Comunità. Qualora l'Agenzia rifiuti di concedere un'autorizzazione a un vettore aereo ai sensi del presente regolamento essa deve trasmettere alla Commissione tutte le informazioni pertinenti sulle quali si è basato il divieto stesso, in modo che il nome del vettore aereo possa essere iscritto, se necessario, sull'elenco in parola.

 

*Regolamento (CE) n. 2111/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2005 relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo e che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 15).

Emendamento 2

Considerando 16 bis (nuovo)

 

(16 bis) Per poter raggiungere gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento la Comunità deve usufruire dei poteri di imporre penalità pecuniarie ai detentori dei certificati e delle approvazioni rilasciati dall'Agenzia. Conformemente all'ordine giuridico comunitario dette penalità pecuniarie dovrebbero essere imposte dalla Commissione che agisce su raccomandazione dell'Agenzia. Dovrebbe essere sottolineato che con l'introduzione di penalità pecuniarie la Commissione potrà dare una risposta più sfumata, flessibile e graduata ad una violazione delle norme rispetto al ritiro del certificato.

Motivazione

I nuovi considerandi 16 bis e 16 ter sono necessari per accompagnare il nuovo articolo 24 bis relativo alle penalità finanziarie.

Emendamento 3

Considerando 16 ter (nuovo)

 

(16 ter) Poiché tutte le decisioni prese dalla Commissione ai sensi del presente regolamento sono oggetto di riesame da parte della Corte di giustizia conformemente al Trattato, la Corte di giustizia, conformemente all'articolo 229 del Trattato, dovrebbe avere giurisdizione illimitata relativamente alle decisioni mediante le quali la Commissione impone multe o penalità di mora.

Motivazione

I nuovi considerando 16 bis e 16 ter sono necessari per accompagnare il nuovo articolo 24 bis relativo alle penalità finanziarie.

Emendamento 4

Considerando 24

(24) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate provengano fondamentalmente da un contributo della Comunità e dai diritti versati dagli utenti del sistema. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi a qualsiasi contributo comunitario e ad altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

(24) Per garantire la piena autonomia e indipendenza dell'Agenzia, è opportuno dotarla di un bilancio autonomo le cui entrate provengano fondamentalmente da un contributo della Comunità e dai diritti versati dagli utenti del sistema. Qualsiasi contributo finanziario ricevuto dall'Agenzia dagli Stati membri, da paesi terzi e da altri enti non dovrebbe comprometterne l'indipendenza e l'imparzialità. La procedura comunitaria di bilancio dovrebbe applicarsi a qualsiasi contributo comunitario e ad altre sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea. La revisione contabile dovrebbe essere effettuata dalla Corte dei conti.

Motivazione

Il presente considerando corrisponde ad un emendamento 25 PE di prima lettura riformulato, attualmente incluso all'articolo 58, paragrafo 1.e.

Emendamento 5

Articolo 3, lettera j), punto (i), trattino 2

- con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a nove, o

- certificato per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a diciannove, o

Emendamento 6

Articolo 3, lettera j), punto (ii)

(ii) un elicottero:

(ii) un elicottero certificato:

- con una massa massima certificata al decollo superiore a 3 175 kg, o

- per una massa massima al decollo superiore a 3 175 kg, o

- con una configurazione massima approvata di posti passeggeri superiore a cinque, o

- per una configurazione massima di posti passeggeri superiore a nove, o

- certificato per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

- per operare con equipaggio minimo di almeno due piloti, o

Motivazione

Tale emendamento è il risultato di un compromesso con il Consiglio e si tratta di una riformulazione concordata dell'emendamento PE 30.

Emendamento 7

Articolo 7, paragrafo 7, comma 1

7. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte e le migliori pratiche nel settore dell'addestramento dei piloti.

7. Nell'adottare le misure di cui al paragrafo 6, la Commissione fa in modo che le stesse rispecchino lo stato dell'arte incluse le migliori pratiche e il progresso tecnico e scientifico nel settore dell'addestramento dei piloti.

Motivazione

L'emendamento riflette un testo di compromesso concordato su un emendamento 8 del PE.

Emendamento 8

Articolo 8, paragrafo 5, lettera d bis) (nuova)

 

d bis)le condizioni per rilasciare, mantenere, modificare, limitare, sospendere o revocare l'attestazione dell'equipaggio di cabina di cui al paragrafo 4.

Motivazione

L'emendamento corrisponde alla proposta iniziale della Commissione cancellata nella posizione comune. Esso deriva da un accordo tra PE e Consiglio.

Emendamento 9

Articolo 22, paragrafo 2, lettera a)

a) l'Agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l'osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate;

a) l'Agenzia rilascia le specifiche di certificazione applicabili per assicurare l'osservanza dei requisiti essenziali e, se del caso, delle norme di attuazione correlate. Inizialmente le norme di attuazione includono tutte le disposizioni concrete della sottoparte Q dell'Allegato III al regolamento (CE) n. 3922/1991 tenendo conto degli ultimi dati tecnici e scientifici;

Motivazione

Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe.

Emendamento 10

Articolo 22, paragrafo 2, lettera b)

b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro in questione notifica senza indugio tale regime individuale all'Agenzia e ne informa gli altri Stati membri;

b) uno Stato membro può approvare schemi individuali dei tempi di volo che si discostano dalle specifiche di certificazione di cui alla lettera a). In tal caso, lo Stato membro notifica senza indugio all'Agenzia, la Commissione e gli Stati membri che intende concedere l'approvazione per tale regime individuale;

Motivazione

Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe.

Emendamento 11

Articolo 22, paragrafo 2, lettera c)

c) dopo la notifica l'Agenzia valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. Ove necessario, l'Agenzia discute tale schema con lo Stato membro interessato e, se del caso, propone modifiche allo stesso;

c) dopo la notifica l'Agenzia entro un mese valuta lo schema individuale sulla base di criteri medici e scientifici. In seguito lo Stato membro interessato può concedere l'approvazione come da notifica a meno che l'Agenzia abbia discusso il regime con lo Stato membro interessato proponendo di apportarvi modifiche. Qualora lo Stato membro sia d'accordo con le modifiche in questione può concedere l'approvazione;

Motivazione

Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe.

Emendamento 12

Articolo 22, paragrafo 2, lettera c bis) (nuova)

 

c bis) nel caso di urgenti circostanze operative impreviste o di fabbisogni operativi imprevisti di durata limitata e di natura non ripetitiva si possono in via provvisoria applicare deroghe alle specifiche tecniche fintanto che l'Agenzia non esprima il proprio parere.

Motivazione

Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe.

Emendamento 13

Articolo 22, paragrafo 2, lettera d)

d) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell'Agenzia relative a uno schema individuale, l'Agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, se il regime individuale rispetta o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento;

d) qualora uno Stato membro dissenta sulle conclusioni dell'Agenzia relative a uno schema individuale, l'Agenzia deferisce la questione alla Commissione affinché decida, se il regime individuale rispetta o meno gli obiettivi di sicurezza del presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3;

Motivazione

Gli emendamenti 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono parte di un pacchetto concordato dal PE e Consiglio sulle limitazioni del tempo di volo ed eventuali deroghe.

Emendamento 14

Articolo 24 bis (nuovo)

 

Articolo 24 bis

 

Multe e penalità di mora

 

1. Fatti salvi gli articoli 20 e 54 su richiesta dell'Agenzia la Commissione può:

 

a) imporre multe alle persone e alle imprese alle quali l'Agenzia ha rilasciato un certificato, qualora siano state violate intenzionalmente o per negligenza le disposizioni del presente regolamento e delle sue norme di attuazione;

 

b) imporre penalità di mora alle persone e alle imprese alle quali l'Agenzia ha rilasciato un certificato, da calcolare a partire dalla data fissata nella decisione per obbligare le suddette persone ed imprese a osservare le disposizioni del presente regolamento e le sue norme di attuazione;

 

2. Le multe e le penalità di mora di cui al paragrafo 1 sono dissuasive e proporzionate sia alla gravità del caso sia alla capacità economica del detentore del certificato, tenendo in particolare conto la misura in cui la sicurezza è stata compromessa. L'importo delle penalità di mora non supera il 4% del reddito o del turnover attuale del detentore del certificato. L'importo della penalità di mora non supera il 2,5% del reddito o del turnover medio giornaliero del detentore del certificato.

 

3. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, adotta la regolamentazione dettagliata per l'attuazione del presente articolo. A tale fine essa specifica in particolare:

 

a) criteri dettagliati per fissare l'importo della multa o della penalità di mora;

 

b) le procedura di inchiesta, le misure associate e le attività di relazione nonché le norme procedurali per la presa di decisione, incluse le disposizioni sul diritto di difesa, l'accesso alle pratiche, la rappresentazione legale, la confidenzialità e le disposizioni temporali nonché la quantificazione e la raccolta delle multe e delle penalità di mora.

 

4. La Corte di giustizia ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato una multa o una penalità di mora. Essa può cancellare, ridurre o aumentare la multa o la penalità di mora imposte.

 

5. Le decisioni prese ai sensi del paragrafo 1 non sono di natura penale.

Motivazione

L'emendamento è il risultato di un compromesso raggiunto tra il PE e il Consiglio.

Emendamento 15

Articolo 33, paragrafo 1

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. A tal fine ciascuno Stato membro e la Commissione nominano un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

1. Il consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante di ogni Stato membro e di un rappresentante della Commissione. I membri sono selezionati in base alla loro esperienza e impegno riconosciuti nel settore della aviazione civile, alle loro capacità ed esperienza manageriale, da utilizzare per promuovere gli obiettivi fissati nel presente regolamento. La commissione competente del Parlamento europeo ne viene informata pienamente.

 

Ciascuno Stato membro nomina un membro del consiglio di amministrazione nonché un supplente che rappresenterà il membro in caso di sua assenza. Anche la Commissione nomina un suo rappresentante e supplente. La durata del mandato è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile.

Motivazione

L'emendamento è il risultato di un compromesso raggiunto dal PE e il Consiglio.

Emendamento 16

Articolo 36, paragrafo 2

2. Ogni membro dispone di un solo voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto.

2. Ogni membro designato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1 dispone di un solo voto. In assenza di un membro il suo supplente può esercitare il diritto di voto. Gli osservatori e il direttore esecutivo dell'Agenzia non hanno diritto di voto.

Motivazione

Corrisponde all'emendamento 21 del PE in prima lettura, prima parte.

Emendamento 17

Articolo 58, paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis. I bilanci regolamentari e le tasse fissate e raccolte per le attività di certificazione sono trattati separatamente nel bilancio dell'Agenzia.

Motivazione

Il risultato di un compromesso tra il PE e il Consiglio sull'emendamento 26 del PE di prima lettura.

Emendamento 18

Articolo 63, paragrafo 3

3. Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, l’importo degli stessi e le modalità di riscossione.

3. Le misure di cui al paragrafo 1 fissano in particolare le prestazioni per le quali i diritti e gli oneri sono dovuti a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettere c) e d) l’importo degli stessi e le modalità di riscossione.

Motivazione

Il risultato di un compromesso tra il PE e il Consiglio sull'emendamento 27 del PE di prima lettura, prima parte.

(1)

Testi approvati del 14.3.2007, P6_TA(2007)0067.


MOTIVAZIONE

INTRODUZIONE

Dopo l'adozione da parte del Parlamento europeo effettuata in prima lettura il 1° febbraio 2007, ha avuto luogo un'intensa attività di negoziazione in un tentativo comune di raggiungere sia un "rapido accordo di seconda lettura" (cioè prima della posizione comune del Consiglio) o un "normale accordo di seconda lettura" (dopo la posizione comune del Consiglio).

Il trilogo informale in effetti era iniziato molto presto così che per molti problemi erano state trovate soluzioni, la maggior parte delle quali sono state incorporate nel testo della posizione comune.

Tuttavia data la complessità dell'argomento e degli interessi coinvolti, ambedue le istituzioni hanno ritenuto che un normale accordo di seconda lettura rappresentasse il quadro più appropriato per trovare una soluzione per i punti chiave, una volta dato mandato per negoziare alla Presidenza portoghese.

Il 13 novembre i negoziati hanno continuato nell'ambito del mandato ufficiale di negoziato alla Presidenza. Il relatore raccomanda alla commissione TRAN e alla Plenaria di adottare senza modifiche l'accordo finale raggiunto.

LA POSIZIONE COMUNE

Nella posizione comune che il Consiglio ha comunicato nella tornata di ottobre del Parlamento europeo numerosi emendamenti adottati dal PE in prima lettura sono stati inclusi nella formulazione adottata dal Parlamento nel testo della posizione comune o sono stati leggermente riformulati in modo da riflettere l'accordo con il Parlamento europeo o da ottemperare alle norme di una buona redazione legislativa. Questi emendamenti di prima lettura sono i numeri 4, 8, 9 e 11, 10, 14, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 26 e 29.

EMENDAMENTI CONTENUTI NELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE PER LA SECONDA LETTURA

Gli emendamenti contenuti nella presente raccomandazione sono tutti il risultato di negoziati con il Consiglio con l'aiuto della Commissione.

Gli emendamenti importanti si riferiscono a:

–         la possibilità che la Commissione imponga multe quale alternativa a un ritiro puro e semplice di un certificato (em. 15);

–         l'indipendenza e l'imparzialità dell'Agenzia che riceva contributi da organizzazioni, paesi ecc …

–         la definizione di aeromobile complesso (emm. 5 e 6). Il PE e il Consiglio hanno convenuto di aumentare il numero di passeggeri al di sotto del quale l'aeromobile è definito complesso. Una dichiarazione separata della Commissione sarà aggiunta al testo del regolamento, più precisamente sull'utilità del quarto criterio fissato nel testo della Commissione;

–         gli emendamenti da 9 a 14 riguardano i limiti dell'orario di volo e le deroghe (cfr. in particolare l'emendamento 12). La considerazione importante in questo caso è di creare un sistema non burocratico dotato di sufficiente flessibilità per risolvere situazioni impreviste;

–         la questione del Consiglio di amministrazione è stato risolto con l'emendamento 15;

–         il problema dell'equipaggio: il Parlamento ha accettato di reinserire il testo delle proposte della Commissione con l'em. 8 in combinazione con l'articolo 11, paragrafo 1 - riconoscimento di certificati e con l'articolo 8, paragrafo 4 della posizione comune;

–         per quanto riguarda l'emendamento orale che il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura volto ad aumentare a 600 kg (dagli attuali 472) la categoria degli aeromobili che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, si chiederà alla AESA di effettuare uno studio sull'utilità della misura in questione. Anche in questo caso al testo del regolamento verrà aggiunta una dichiarazione separata della Commissione.

–         infine per quanto riguarda le tasse e gli oneri sarà aggiunta un'altra dichiarazione della Commissione che affermi che si terrà debito conto degli interessi delle PMI.


PROCEDURA

Titolo

Agenzia europea per la sicurezza aerea

Riferimenti

10537/3/2007 - C6-0353/2007 - 2005/0228(COD)

Prima lettura del PE – Numero P

14.3.2007                     T6-0067/2007

Proposta della Commissione

COM(2005)0579 - C6-0403/2005

Annuncio in Aula del ricevimento della posizione comune

25.10.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

TRAN

25.10.2007

Relatore(i)

       Nomina

Jörg Leichtfried

22.10.2007

 

 

Esame in commissione

21.11.2007

 

 

 

Approvazione

27.11.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

28

2

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Gabriele Albertini, Inés Ayala Sender, Etelka Barsi-Pataky, Michael Cramer, Petr Duchoň, Saïd El Khadraoui, Emanuel Jardim Fernandes, Mathieu Grosch, Georg Jarzembowski, Stanisław Jałowiecki, Timothy Kirkhope, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Sepp Kusstatscher, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Willi Piecyk, Luís Queiró, Reinhard Rack, Brian Simpson, Renate Sommer, Yannick Vaugrenard, Lars Wohlin, Roberts Zīle

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Philip Bradbourn, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Vural Öger

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ovidiu Victor Ganţ

Ultimo aggiornamento: 30 novembre 2007Avviso legale