sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d’introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina
(COM(2007)0710 – C6-0448/2007 – 2007/0244(CNS))
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 21/2004 per quanto riguarda la data d’introduzione dell'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0710),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0448/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0501/2007),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 1 Articolo 9, paragrafo 3 (regolamento (CE) n. 21/2004)
3. A partire da una data da stabilirsi a norma della procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 2, l’identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell’allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data. La data:
3. A partire dal 31 dicembre 2009, l’identificazione elettronica in conformità degli orientamenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nonché delle pertinenti disposizioni della sezione A dell’allegato, diventa obbligatoria per tutti gli animali nati dopo tale data.
a) è definita in base alla valutazione delle implicazioni tecniche, dei costi e dell’impatto complessivo dovuto all’uso dell’identificazione elettronica;
b) è stabilita entro 12 mesi prima della data in cui l’uso dell’identificazione elettronica diventa obbligatorio.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2 BIS (nuovo) Articolo 9, paragrafo 4 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 21/2004)
(2 bis) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo:
"4 bis. Entro il 31 dicembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla giustificazione dei sistemi di identificazione elettronica individuale e di altri sistemi di tracciabilità in termini di controllo delle malattie, nonché sul modo in cui tali sistemi possono essere ulteriormente semplificati a favore degli agricoltori e delle autorità amministrative. La relazione è corredata delle opportune proposte legislative."
(Traduzione esterna)
MOTIVAZIONE
Secondo l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 21/2004, la Commissione avrebbe dovuto presentare una relazione per confermare o posticipare la data di entrata in vigore dell’obbligo di identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina quasi 17 mesi fa. La Commissione ha ora proposto di rinviare ulteriormente l’introduzione dell’identificazione elettronica originariamente prevista per il 1° gennaio 2008.
La relazione della Commissione non contiene informazioni sufficienti per poter giudicare la situazione, né tiene sufficientemente conto dei vantaggi per il benessere degli animali e la loro rintracciabilità. I tradizionali marchi auricolari sono fonte di sofferenze indescrivibili per gli ovini e i caprini, soprattutto per gli esemplari più giovani e per alcune razze caratterizzate da orecchie piccole, nel qual caso tale sistema è ancora più deplorevole, dal momento che esistono altri dispositivi altrettanto funzionanti. La Commissione non si limita a proporre il rinvio dell’introduzione dell’obbligo di identificazione, ma propone addirittura di delegare la decisione alla procedura di comitato, escludendo pertanto il Parlamento europeo su questioni importanti quali l’entrata in vigore di taluni regolamenti o parti di regolamenti (nel caso di specie una parte alquanto essenziale). Tale approccio è inaccettabile per il Parlamento, poiché vi è un’urgente necessità di risolvere rapidamente i problemi legati al benessere degli animali.
Il relatore ricorda che il numero di casi in cui la Commissione si riduce all’ultimo istante per presentare proposte legislative (ad esempio presentando il 18 novembre 2007 la proposta per un regolamento che dovrebbe entrare in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2008) sta aumentando considerevolmente. Poiché il ritardo è dovuto esclusivamente a una tardività nell’adempimento delle funzioni di relazione e redazione da parte della Commissione, tale prassi è inaccettabile.
PROCEDURA
Titolo
Data d’introduzione dell’identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina