RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

20.12.2007 - (COM(2007)0159 – C6‑0104/2007 – 2007/0054(COD)) - ***I

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali
Relatore: Csaba Őry

Procedura : 2007/0054(COD)
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A6-0515/2007
Testi presentati :
A6-0515/2007
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

(COM(2007)0159 – C6‑0104/2007 – 2007/0054(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0159),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 42 e 308 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0104/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A6‑0515/2007),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della CommissioneEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

ALLEGATO, PUNTO 2 BIS (nuovo)
Allegato I, parte II, rubrica “O. Ungheria” (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

 

2 bis. Nell'allegato I, parte II, la rubrica "O. UNGHERIA" è sostituita dal testo seguente:

"O. UNGHERIA

Per determinare il diritto alle prestazioni in natura conformemente al titolo III, capo 1 del regolamento, il termine "familiare" designa il coniuge o un figlio a carico ai sensi dell'articolo 685, lettera b) del codice civile."

Motivazione

In seguito all'introduzione di modifiche nella legislazione ungherese relativa all'assicurazione sanitaria, la precedente definizione di "familiare a carico" è stata abrogata. La nuova definizione proposta, accettata sia dalla Commissione sia dal Consiglio, corrisponde alla definizione precedentemente in uso nella legislazione ungherese.

Emendamento 2

ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato II bis, rubrica “I. Irlanda”, lettera a) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

a) assistenza disoccupazione (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

a) assegno per persone in cerca di impiego (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 2);

Motivazione

L'Irlanda ha chiesto che siano apportate alcune modifiche minori al testo per adeguarlo alla formulazione della propria legislazione. Tali modifiche sono accettate sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

Emendamento 3

ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato II bis, rubrica “I. Irlanda”, lettera b) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

b) pensione di vecchiaia (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

b) pensione statale (non contributiva) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 4);

Motivazione

L'Irlanda ha chiesto che siano apportate alcune modifiche minori al testo per adeguarlo alla formulazione della propria legislazione. Tali modifiche sono accettate sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

Emendamento 4

ALLEGATO, PUNTO 5
Allegato II bis, rubrica “I. Irlanda”, lettera c) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

c) pensione di vedova e di vedovo (non contributive) (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);

c) pensione (non contributiva) di vedova e pensione (non contributiva) di vedovo (legge consolidata del 2005 relativa alla previdenza sociale, terza parte, capitolo 6);

Motivazione

L'Irlanda ha chiesto che siano apportate alcune modifiche minori al testo per adeguarlo alla formulazione della propria legislazione. Tali modifiche sono accettate sia dalla Commissione sia dal Consiglio.

Emendamento 5

ALLEGATO, PUNTO 8, LETTERA A)
Allegato IV, parte C, rubrica “P. Ungheria” (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

a) la rubrica "O. UNGHERIA" è soppressa.

a) la rubrica "P. UNGHERIA" è sostituita dal testo seguente:

"P. Ungheria

Nulla."

Motivazione

Si tratta di un emendamento puramente tecnico. All'allegato IV, parte C del regolamento 1408/71 è fatto riferimento a tutti i 27 Stati membri, anche se solo per indicare "Nulla". Se il testo proposto dalla Commissione fosse adottato nella sua versione attuale, all'allegato IV, parte C non si farebbe alcun riferimento all'Ungheria.

Emendamento 6

ALLEGATO, PUNTO 8, LETTERA B)
Allegato IV, parte C, rubrica “S. Austria” (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

b) La rubrica "R. AUSTRIA" è sostituita dal testo seguente:

"1. Tutte le domande di prestazione a norma della legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale (ASVG), della legge dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per lavoratori autonomi del settore del commercio e dell'artigianato (GSVG) e della legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e silvicoltura (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili o nella misura in cui è possibile prendere in considerazione, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, un altro tipo di pensione le cui regole di calcolo sono più favorevoli.

b) La rubrica "S. AUSTRIA" è sostituita dal testo seguente:

"1. Tutte le domande di prestazione a norma della legge federale del 9 settembre 1955 sull'assicurazione sociale (ASVG), della legge dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale per lavoratori autonomi del settore del commercio e dell'artigianato (GSVG) e della legge federale dell'11 ottobre 1978 sull'assicurazione sociale dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e silvicoltura (BSVG), nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili.

2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate qui appresso sulla base di un conto pensioni a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili o nella misura in cui è possibile prendere in considerazione, in applicazione dell'articolo 45 del regolamento, un altro tipo di pensione le cui regole di calcolo sono più favorevoli oppure lo stesso tipo di pensione secondo regole di calcolo più favorevoli.

2. Tutte le domande relative alle prestazioni elencate qui appresso sulla base di un conto pensioni a norma della legge generale sulle pensioni (APG) del 18 novembre 2004, nella misura in cui gli articoli 46 ter e 46 quater del regolamento non sono applicabili.

a) pensioni di vecchiaia;

a) pensioni di vecchiaia;

b) pensioni d'invalidità

b) pensioni d'invalidità

c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 dell'APG."

c) pensioni di reversibilità, sempreché non debba essere calcolato alcun aumento della prestazione per i mesi di assicurazione supplementare in applicazione dell'articolo 7 paragrafo 2 dell'APG."

Motivazione

L'Austria ha chiesto la soppressione dell'ultima parte dei due paragrafi, in quanto le disposizioni ivi contenute non appaiono più necessarie in seguito alle modifiche apportate alla legislazione nazionale. Occorre pertanto ricorrere al calcolo comparativo di cui all'articolo 46, paragrafo 1. Sia la Commissione sia il Consiglio concordano su tale punto.

Emendamento 7

ALLEGATO, PUNTO 9, LETTERA A BIS) (nuova)
Allegato VI, Parte A, rubrica “R. Paesi Bassi”, punto 1, lettera a), punto ii) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

 

a bis) nell'allegato VI, alla rubrica "R. PAESI BASSI", il punto 1, lettera a), punto ii), è sostituito dal testo seguente:

 

"ii bis) “se non già inclusi al punto i), i familiari del personale militare attivo residenti in un altro Stato membro e le persone residenti in un altro Stato membro che, ai sensi del regolamento, hanno diritto all’assistenza sanitaria nello Stato di residenza quando i costi di tale assistenza sono a carico dei Paesi Bassi.”

Motivazione

L'emendamento fa sì che i familiari dei militari che non risiedono nei Paesi Bassi siano assicurati anche in base alla Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia).

Emendamento 8

ALLEGATO, PUNTO 9, LETTERA A TER) (nuova)
Allegato VI, Parte A, rubrica “R. Paesi Bassi”, punto 1, lettera c) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

 

a ter) nell'allegato VI, alla rubrica "R. PAESI BASSI", il punto 1, lettera c) è sostituito dal seguente testo:

 

"c) Le disposizioni della Zorgverzekeringswet (legge sull’assicurazione malattia) e della Algemene wet bijzondere ziektekosten (legge generale sulle spese di malattia eccezionali) riguardanti l’obbligo al pagamento di contributi si applicano alle persone di cui al punto 1, lettera a) e ai loro familiari. Per quanto riguarda i familiari, i contributi sono versati dalla persona da cui discende il diritto all’assistenza sanitaria, ad eccezione dei familiari del personale militare residenti in un altro Stato membro, i quali li versano direttamente.”

Motivazione

L'emendamento fa sì che i familiari dei militari che non risiedono nei Paesi Bassi siano assicurati anche in base alla Zorgverzekeringswet (legge sull'assicurazione malattia).

Emendamento 9

ALLEGATO, PUNTO 9, LETTERA B)
Allegato VI, rubrica “R. Paesi Bassi”, punto 4, lettera a) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), alla legge del 24 aprile 1997 per l'assicurazione sull'incapacità al lavoro dei lavoratori autonomi (WAZ), alla legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità (WAO) e/o a norma della legge, del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) sono considerati ancora assicurati nel momento in cui il rischio si concretizza, ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

a) Tutti i lavoratori dipendenti o autonomi che non sono più assicurati in base alla legge dell'11 dicembre 1975 relativa all'inabilità al lavoro (AAW), alla legge del 24 aprile 1997 per l'assicurazione sull'incapacità al lavoro dei lavoratori autonomi (WAZ) e/o alla legge del 18 febbraio 1966 relativa all'assicurazione invalidità (WAO) o a norma della legge del 10 novembre 2005 sul lavoro e il reddito in base alla capacità lavorativa (WIA) sono considerati ancora assicurati nel momento in cui il rischio si concretizza, ai sensi delle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento, qualora siano assicurati contro lo stesso rischio in base alla legislazione di un altro Stato membro o, se non è il caso, abbiano diritto ad una prestazione corrispondente allo stesso rischio ai sensi della legislazione di un altro Stato membro. Tale ultima condizione è tuttavia considerata soddisfatta nei casi contemplati all'articolo 48, paragrafo 1.

Emendamento 10

ALLEGATO, PUNTO 9, LETTERA B BIS) E B TER) (nuove)
Allegato VI, rubrica “R. Paesi Bassi”, punto 5, titolo e lettera b bis) (nuovi) (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

 

b bis) alla rubrica "R. PAESI BASSI" il titolo del punto 5 è sostituito dal seguente:

 

"5. Applicazione della legislazione olandese sulla custodia dei bambini (Toepassing van de Nederlandse wet kinderopvang)";

 

b ter) alla rubrica "R. PAESI BASSI", punto 5, è aggiunta una nuova lettera:

 

"b bis) quando in una famiglia i due genitori sono soggetti alla legislazione di un altro Stato membro conformemente al titolo II, sussiste il diritto all'indennità olandese per la custodia dei figli. L'importo dell'indennità è ridotto della differenza tra l'assegno familiare straniero e quello olandese.”

Motivazione

L'emendamento fa sì che i genitori soli e le famiglie in cui i due genitori lavorano come lavoratori frontalieri in Germania o in Belgio abbiano comunque diritto a ricevere l'indennità olandese per la custodia dei figli.

Emendamento 11

ALLEGATO, PUNTO 10
Allegato VIII, rubrica "J. Irlanda" (Regolamento (CEE) n. 1408/71)

All'allegato VIII, la rubrica "I. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:

"I. IRLANDA

Le prestazioni per i figli, l'assegno (contributivo) per gli orfani e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche."

All'allegato VIII, la rubrica "J. IRLANDA" è sostituita dalla seguente:

"J. IRLANDA

Le prestazioni per i figli, l'assegno (contributivo) per i tutori e i supplementi di pensione (contributiva) di vedovanza spettanti per i figli che soddisfano le condizioni previste dalla legge consolidata del 2005 sulla protezione sociale e le successive modifiche."

Motivazione

L'emendamento tiene conto delle modifiche apportate alla denominazione di alcune prestazioni di sicurezza sociale.

Traduzione esterna

MOTIVAZIONE

Introduzione

Dal 1971, il regolamento (CEE) n. 1408/71[1] funge da base per garantire ai cittadini che si spostano da uno Stato membro all'altro il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale. Nella pratica, ogni anno il regolamento n. 1408/71 e il suo regolamento di esecuzione (Regolamento (CEE) n. 547/72[2]) vengono modificati per tenere in debita considerazione l'evoluzione dei regimi nazionali di sicurezza sociale, per integrare le modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e per tenere conto della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea. Il regolamento svolge un ruolo importante nell'attuazione di una delle quattro libertà fondamentali dell'Unione europea, vale a dire la libertà di circolazione dei cittadini. In realtà, la facoltà di vivere, di lavorare e di circolare liberamente in seno all'Unione europea, grazie a un'eliminazione quanto più rapida possibile degli ostacoli economici e amministrativi, rappresenta un vantaggio tangibile che l'Unione europea offre ai suoi cittadini.

La presente proposta non riguarda né il contenuto, né l'opportunità di disposizioni specifiche legate alla sicurezza sociale, considerato che, secondo il diritto comunitario, compete agli Stati membri definire i rispettivi regimi di sicurezza sociale. La proposta si limita ad aggiornare il regolamento (CEE) n. 1408/71, affinché rifletta i cambiamenti intervenuti nelle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, in particolare in Irlanda, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi e Austria, al fine di assicurare un coordinamento efficace tra gli Stati membri nell'ambito delle prestazioni in questo settore.

Benché le modifiche proposte siano di natura essenzialmente tecnica, hanno comunque ripercussioni sulla vita quotidiana e sul diritto alle prestazioni previdenziali dei cittadini dell'Unione europea che risiedono, viaggiano o lavorano in un altro Stato membro.

È opportuno sottolineare un aspetto importante a tale proposito: la presente proposta giunge in un momento in cui la rifusione radicale e la sostituzione del regolamento n. 1408/71 sono già state approvate (Regolamento (CE) n. 883/2004[3]). Tuttavia, il nuovo testo, già entrato in vigore, non è applicabile poiché il nuovo regolamento di esecuzione (che sostituirà il regolamento precedente n. 574/72) non è stato ancora ultimato. Pertanto, i due nuovi regolamenti che abrogheranno i precedenti regolamenti n. 1408/71 e n. 542/72 dovrebbero essere applicabili solo dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione, probabilmente nel 2008. È quindi importante mantenere l'esame annuale dei regolamenti in vigore, al fine di assicurare la certezza giuridica e migliorare la tutela dei diritti delle persone interessate. La revisione annuale è importante anche per quanto attiene al suo contenuto: la definizione di espressioni quali "lavoratori subordinati" o "lavoratori autonomi", quando non può essere determinata sulla base delle normativa nazionale (allegato I, parte 1), la definizione del termine "familiari", quando la normativa nazionale non consente di operare una distinzione tra familiari e altre persone (allegato I, parte 2), i regimi speciali dei lavoratori autonomi esclusi dal campo di applicazione del regolamento (allegato II, parte 1), gli assegni speciali di nascita e di adozione esclusi dal campo di applicazione del regolamento (allegato II, parte 2), le prestazioni speciali a carattere non contributivo, che saranno fornite ai soggetti esclusivamente nel territorio dello Stato membro in cui risiedono e costituiscono pertanto una deroga rispetto alle prestazioni che possono essere trasferite (allegato II bis), gli accordi bilaterali esistenti, che erano in vigore prima dell'attuazione del regolamento negli Stati membri interessati (allegato III), le normative secondo le quali l'importo delle prestazioni di invalidità è indipendente dalla durata dei periodi di assicurazione (allegato IV, parte A), i casi in cui si può rinunciare al calcolo della prestazione poiché non porterebbe a un risultato superiore (allegato IV, parte C), le particolari modalità di applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri (allegato VI) e i regimi che prevedono per gli orfani unicamente assegni familiari o assegni supplementari speciali (allegato VIII). Tutti questi elementi sono contenuti nella proposta della Commissione attualmente all'esame.

In breve, il regolamento continua a determinare se i cittadini conservano il diritto di beneficiare dei vantaggi speciali garantiti dal loro Stato membro di origine, nel qual caso è possibile esportarli, oppure se esiste un beneficio corrispondente nel nuovo Stato membro di residenza della parte interessata.

Posizione del relatore

La Commissione propone un aggiornamento del regolamento n. 1408/71, tenuto conto delle modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali in materia di sicurezza sociale, in particolare in Irlanda, Ungheria, Polonia, Paesi Bassi e Austria. Si adopera inoltre per presentare modifiche e miglioramenti tecnici al regolamento. In altre parole, si tratta di un regolamento tecnico e transitorio, considerata la prossima applicazione del nuovo regolamento n. 883/2004 e delle sue disposizioni.

Il relatore accoglie positivamente le modifiche proposte, intese ad agevolare il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. Egli ha presentato un certo numero di emendamenti, anch'essi di natura tecnica, che intendono semplificare la proposta, correggere gli errori e le omissioni e aggiornare gli allegati al regolamento (CEE) n. 1408/71.

Il relatore ha pensato a lungo alla possibilità di presentare, nella sua relazione, emendamenti maggiormente orientati agli aspetti sostanziali, ma ha deciso che, in ultima istanza, fosse preferibile, in questa fase, limitarsi a presentare emendamenti ritenuti assolutamente necessari, per il momento, a garantire il normale funzionamento del regolamento n. 1408/71, dato che presto esso verrà sostituito dal regolamento n. 883/2004. Il relatore ritiene che sarebbe più saggio presentare emendamenti sostanziali alla proposta di regolamento n. 883/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale e, in particolare, al contenuto dell'allegato XI (relazione Bozkurt), e alla proposta di regolamento recante modalità di esecuzione del regolamento n. 884/2004 relativo al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (relazione Lambert), che dovrebbe essere oggetto di dibattito in seno a questa commissione nei prossimi mesi.

Si tratta della posizione condivisa anche dai partner sociali consultati.

Nei contatti intrattenuti con la Commissione e il Consiglio, il relatore ha colto perfettamente la natura puramente tecnica della proposta e il fatto che le due istituzioni avessero raggiunto un accordo sulla proposta della Commissione e gli emendamenti proposti.

Questi emendamenti, che intendono rendere il testo più trasparente e più chiaro, hanno lo scopo di garantire la certezza giuridica necessaria fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento e del regolamento di esecuzione e di contribuire a rafforzare la tutela giuridica dei cittadini, oltre a eliminare gli ostacoli che ancora si frappongono alla mobilità dei lavoratori in seno all'Unione europea. È quindi importante agevolare l'applicazione del principio di mobilità che, come è stato ribadito al vertice di Lisbona, costituisce uno strumento di promozione dell'occupazione ed è stato oggetto di un'intensa promozione per tutto il 2006, Anno europeo della mobilità dei lavoratori. È quindi importante definire con precisione le condizioni, soprattutto di natura sociale, che sono legate alla mobilità.

  • [1]  Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2).
  • [2]  Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1).
  • [3]  Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1).

PROCEDURA

Titolo

Applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità

Riferimenti

COM(2007)0159 - C6-0104/2007 - 2007/0054(COD)

Presentazione della proposta al PE

30.3.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

26.4.2007

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

FEMM

6.9.2007

 

 

 

Pareri non espressi

       Decisione

FEMM

2.10.2007

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Csaba Őry

7.5.2007

 

 

Esame in commissione

9.10.2007

17.12.2007

 

 

Approvazione

18.12.2007

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

39

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Edit Bauer, Emine Bozkurt, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Proinsias De Rossa, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Jean Lambert, Raymond Langendries, Elizabeth Lynne, Jan Tadeusz Masiel, Jiří Maštálka, Ana Mato Adrover, Maria Matsouka, Elisabeth Morin, Csaba Őry, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Rovana Plumb, Bilyana Ilieva Raeva, José Albino Silva Peneda, Kathy Sinnott, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Sepp Kusstatscher, Claude Moraes, Ria Oomen-Ruijten, Thomas Ulmer, Glenis Willmott

Deposito

20.12.2007