RELAZIONE su una proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

13.3.2008 - (2006/2223(INI))

Commissione per gli affari costituzionali
Relatrice: Anneli Jäätteenmäki

Procedura : 2006/2223(INL)
Ciclo di vita in Aula

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

su una proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

(2006/2223(INI))

Il Parlamento europeo,

–   vista la lettera inviata dal mediatore europeo al suo Presidente in data 11 luglio 2006,

–   vista la lettera inviata dal suo Presidente alla commissione per gli affari costituzionali in data 21 settembre 2006,

–   visto l'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE,

–   visto l'articolo 107 D, paragrafo 4, del trattato Euratom,

–   vista la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore[1]1, figurante all'Allegato X al regolamento del Parlamento,

–   visto l'articolo 45, paragrafo 2, del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e il parere della commissione per le petizioni (A6‑0076/2008),

1.  adotta la decisione allegata che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom;

2.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, ai fini dell'applicazione dell'articolo 195, paragrafo 4, del trattato CE;

3.  incarica il suo Presidente di assicurare la tempestiva pubblicazione della decisione allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, previo parere della Commissione e con l'approvazione del Consiglio.

  • [1] 1 GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).

ALLEGATO

Decisione del Parlamento europeo

che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore

IL PARLAMENTO EUROPEO,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 195, paragrafo 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 107 D, paragrafo 4,

vista la sua risoluzione del … su una proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore,

visto il parere della Commissione,

con l'approvazione del Consiglio,

considerando quanto segue:

(1) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea[1] riconosce il diritto ad una buona amministrazione quale diritto fondamentale dei cittadini europei.

(2) La fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione è fondamentale per il successo dell'azione del mediatore.

(3) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di eliminare eventuali incertezze riguardo alla capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite e imparziali su presunti casi di cattiva amministrazione.

(4) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di consentire un'eventuale evoluzione delle disposizioni giuridiche o della giurisprudenza concernenti l'intervento degli organi, uffici e agenzie dell'Unione europea nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia.

(5) È auspicabile adeguare lo statuto del mediatore, al fine di tener conto dei cambiamenti avvenuti negli ultimi anni per quanto riguarda il ruolo delle istituzioni e degli organi dell'Unione europea nella lotta contro le frodi lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, segnatamente l'istituzione dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in modo tale che il mediatore possa comunicare a tali istituzioni e organi qualsiasi informazione di loro competenza.

(6) È auspicabile adottare misure per consentire al mediatore di rafforzare la sua cooperazione con istituzioni analoghe a livello nazionale e internazionale, come pure con istituzioni nazionali o internazionali, anche se il loro ambito di attività è più ampio rispetto a quello del Mediatore europeo – come ad esempio la protezione dei diritti umani –, in quanto tale cooperazione può contribuire a rendere più efficiente l'azione del mediatore.

(7) Il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio è giunto a scadenza nel 2002,

DECIDE:

Articolo 1

Il primo visto, il considerando 3, l'articolo 1, paragrafo 1, l'articolo 3, paragrafo 2, primo e quinto comma, l'articolo 4 e l'articolo 5 della decisione 94/262/CECA, CE, Euratom sono modificati nel modo seguente:

Statuto del mediatoreEmendamenti del Parlamento

Emendamento 1

Visto 1

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

visti i trattati che istituiscono le Comunità europee, in particolare gli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA,

Motivazione

Poiché il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è giunto a scadenza nel 2002, il riferimento alle sue disposizioni non è più valido e va pertanto soppresso.

Emendamento 2

Considerando 3

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, purché non ostino motivi di segreto professionale debitamente giustificati e fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

considerando che il mediatore, che può anche agire di propria iniziativa, deve poter disporre di tutti gli elementi necessari all'esercizio delle sue funzioni; che, a tale scopo, le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore, a sua richiesta, le informazioni che egli richiede loro, fermo restando l'obbligo del mediatore di non divulgarle e di trattare le informazioni e i documenti classificati secondo norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nelle istituzioni o negli organi in questione; che le istituzioni o gli organi che trasmettono informazioni o documenti classificati informano il mediatore di tale classificazione; che il mediatore e le istituzioni e gli organi in questione dovrebbero concordare le modalità operative per la trasmissione di informazioni o documenti classificati; che le autorità degli Stati membri hanno l'obbligo di fornire al mediatore tutte le informazioni necessarie, purché non siano soggette a disposizioni legislative o regolamentari in materia di segreto professionale ovvero ad altre disposizioni che ne vietino la pubblicazione; che, se non riceve l'assistenza richiesta, il mediatore ne informa il Parlamento europeo, al quale spetta prendere le iniziative del caso;

Motivazione

L'emendamento è inteso a uniformare la formulazione del considerando alle modifiche apportate dall'emendamento 4 all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma.

Emendamento 3

Articolo 1, paragrafo 1

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE, 20 D, paragrafo 4 del trattato CECA e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

 

1. Lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore sono fissati dalla presente decisione in conformità degli articoli 195, paragrafo 4 del trattato CE e 107 D, paragrafo 4 del trattato CEEA.

Motivazione

Poiché il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA) è giunto a scadenza nel 2002, il riferimento alle sue disposizioni non è più valido e va pertanto soppresso.

Emendamento 4

Articolo 3, paragrafo 2, comma 1

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati.

2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. L'accesso a informazioni o documenti classificati, in particolare documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, è soggetto all'osservanza, da parte del mediatore, di norme rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nell'istituzione o nell'organo in questione.

 

Le istituzioni che trasmettono informazioni o documenti classificati quali indicati al primo comma informano il mediatore di tale classificazione.

 

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo comma, il mediatore può concordare con le istituzioni le modalità operative per l'accesso a informazioni classificate e ad altre informazioni soggette all'obbligo del segreto professionale.

Motivazione

La formulazione attuale potrebbe pregiudicare la fiducia dei cittadini nell'operato del mediatore e dovrebbe pertanto essere soppressa. Tuttavia, sono previste norme speciali per l'accesso a informazioni e documenti classificati, le quali stabiliscono i relativi obblighi del mediatore e delle istituzioni che forniscono tali informazioni. Inoltre, il mediatore e il personale alle sue dipendenze hanno anche l'obbligo della riservatezza (cfr. l'emendamento 6 all'articolo 4, paragrafo 1), che viene così rafforzato.

Emendamento 5

Articolo 3, paragrafo 2, comma 5

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale.

I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi restano vincolati dalle pertinenti disposizioni dello statuto dei funzionari, segnatamente dall'obbligo del segreto professionale.

Motivazione

La frase soppressa rischia di pregiudicare la fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di svolgere indagini approfondite, in quanto potrebbe dare adito all'interpretazione secondo cui i funzionari sarebbero autorizzati a non dire la verità al mediatore. Gli obblighi imposti dallo statuto devono invece essere tenuti in debita considerazione.

Emendamento 6

Articolo 4

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE, 47, paragrafo 2 del trattato CECA e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo della riservatezza nei confronti di informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

1. Il mediatore e il personale alle sue dipendenze - ai quali si applicano gli articoli 287 del trattato CE e 194 del trattato CEEA - sono tenuti a non divulgare le informazioni e i documenti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. Essi hanno altresì l'obbligo di non divulgare informazioni classificate, né documenti trasmessi al mediatore come documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, o come documenti che rientrano nell'ambito della legislazione comunitaria concernente la protezione dei dati personali, né informazioni che possano recar pregiudizio alla persona che sporge denuncia o a qualsiasi altra persona interessata, fatto salvo il disposto del paragrafo 2.

 

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze trattano le richieste di terzi per l'accesso ai documenti ottenuti dal mediatore durante le indagini conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1049/2001, in particolare l'articolo 4.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee nonché, se del caso, all'istituzione comunitaria da cui dipende il funzionario o l'agente interessato; quest'ultima potrebbe eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

2. Qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale, il mediatore li comunica immediatamente alle autorità nazionali competenti tramite le Rappresentanze permanenti degli Stati membri presso le Comunità europee oppure alle istituzioni o agli organi comunitari competenti; se del caso, il mediatore informa anche l'istituzione o l'organo comunitario da cui dipende il funzionario o l'agente interessato, che potrebbero eventualmente applicare l'articolo 18, secondo comma, del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee. Il mediatore può altresì informare l'istituzione o l'organo comunitario interessato dei fatti riguardanti, sotto il profilo disciplinare, il comportamento di uno dei loro funzionari o agenti.

Motivazione

Il mediatore e il personale alle sue dipendenze sono già tenuti a non divulgare le informazioni di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle indagini da loro svolte. L'emendamento al paragrafo 1 è inteso a rafforzare tale obbligo per quanto concerne i documenti sensibili e i documenti aventi un impatto in termini di protezione dei dati personali. Si affronta anche la questione dell'accesso del pubblico ai documenti ottenuti dal mediatore nel corso delle sue indagini. Per quanto riguarda il paragrafo 2, l'obiettivo è quello di indicare chiaramente che il mediatore può comunicare alle autorità nazionali o alle istituzioni e organi comunitari le informazioni di cui sia venuto a conoscenza per quanto concerne eventuali attività illecite, frodi o casi di corruzione che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

Emendamento 7

Articolo 5

Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3.

 

Il mediatore può, alle stesse condizioni, cooperare con altre istituzioni per promuovere e proteggere i diritti fondamentali.

Motivazione

L'emendamento è inteso a consentire al mediatore di cooperare anche con altre istituzioni nazionali o internazionali che operano nel campo dei diritti fondamentali. Il termine "diritti fondamentali" è più generico, comprende anche la nozione di "diritti umani" ed è conforme alla prassi corrente e alla Carta dei diritti fondamentali, che riconoscono al cittadino il diritto a una buona amministrazione e quello di presentare una denuncia al mediatore europeo.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

  • [1]  GU C 303 del 14.12.2007, pag. 1.

MOTIVAZIONE

Con lettera dell'11 luglio 2006 indirizzata al Presidente Pöttering, il mediatore europeo Diamandouros ha chiesto al Parlamento europeo di avviare la procedura di modifica dello statuto del mediatore relativamente a diverse disposizioni la cui attuale redazione, a suo avviso, non è ottimale.

Tale richiesta riguarda i seguenti punti:

1.   il potere di intervenire nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea (articolo 1, paragrafo 3);

2.   l'accesso ai documenti delle istituzioni (articolo 3, paragrafo 2, comma 1);

3.   le testimonianze dei funzionari (articolo 1, paragrafo 3, comma 5);

4.   le informazioni su eventuali incidenze penali (articolo 4, paragrafo 2);

5.   la cooperazione con le istituzioni internazionali nel campo dei diritti umani/fondamentali (articolo 5).

Alcune di tali questioni furono già affrontate dal Parlamento nel 2001, su iniziativa dell'allora mediatore Söderman. Il 6 settembre 2001, il Parlamento adottò una risoluzione basata su una relazione della commissione per gli affari costituzionali stilata dall'on. Teresa Almeida Garrett, richiedente diversi emendamenti simili alle attuali proposte di Diamandouros. L'accordo con il Consiglio, sostenuto dalla Commissione, sembrò allora ormai prossimo, ma i negoziati non furono mai conclusi a causa della scadenza del mandato di Söderman.

1.   Il potere di intervenire nei procedimenti avviati dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea

Questa proposta ha suscitato alcune controversie. Dopo varie discussioni, il mediatore ha comunicato alla commissione la sua intenzione di ritirarla. La relatrice ritiene che l'emendamento da essa previsto costituisca un passo nella giusta direzione che avrebbe tenuto debitamente conto delle modifiche apportate all'articolo 40, paragrafo 2 dello statuto della Corte di giustizia dal trattato di Lisbona. Essa riconosce tuttavia che le divisioni esistenti tra i gruppi politici su questo argomento consigliano di non proseguire su questa via. Ad ogni modo il mediatore può, al momento opportuno, rivolgersi direttamente alla Corte per ottenere una sentenza sulla definizione specifica dell'ambito e delle condizioni del suo eventuale diritto di intervento.

2.   L'accesso ai documenti e alle informazioni delle istituzioni

L'articolo 3, paragrafo 2, dello statuto del mediatore recita:

"2. Le istituzioni e gli organi comunitari hanno l'obbligo di fornire al mediatore le informazioni che egli richiede loro e gli permettono la consultazione dei loro fascicoli. Essi possono rifiutarvisi soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati."

Nella sua lettera, il mediatore chiede che l'ultima frase, relativa a una possibile limitazione dell'accesso alle informazioni, sia eliminata, poiché potrebbe pregiudicare la fiducia del pubblico nella capacità del mediatore di condurre un'indagine accurata.

L'esigenza del mediatore di poter accedere a tutte le informazioni pertinenti al fine di emettere una decisione motivata sul merito delle denunce dei cittadini è più che ovvia.

Pur sottolineando che finora in nessun caso le istituzioni hanno negato l'accesso a documenti o informazioni pertinenti, il mediatore ritiene che la frase in questione possa dar luogo a conflitti e compromettere la fiducia del pubblico nell'operato del mediatore.

Inoltre, affermare che le istituzioni possono "soltanto per motivi di segreto professionale debitamente giustificati" rifiutare al mediatore l'accesso alla pertinente documentazione di cui ha bisogno per emettere la propria decisione sull'opportunità delle azioni dell'amministrazione è troppo vago e lascia alle istituzioni un margine di valutazione troppo ampio. Qualsiasi eventuale limitazione dell'accesso del mediatore alle informazioni dovrebbe basarsi su rigorosi criteri giuridici e non su una frase così aperta che affida alla stessa amministrazione la definizione dei casi in cui ritiene si debba applicare il segreto. D'altro canto, non si comprende quali "motivi [...]debitamente giustificati" possano legittimare il "segreto" delle informazioni in possesso dell'amministrazione nei confronti del mediatore, considerato che quest'ultimo, nonché il personale alle sue dipendenze, è tenuto allo stesso obbligo di segretezza delle istituzioni. Senza menzionare il fatto, poi, che qualsiasi contributo del mediatore al miglioramento della buona amministrazione è altresì nell'interesse delle istituzioni.

Alla luce di ciò, la limitazione di cui all'ultima frase del paragrafo 2 appare sconveniente e costituisce in un certo senso il segnale di un'infondata sfiducia nei confronti del mediatore. Si ritiene pertanto opportuno eliminarla.

Ciò non significa tuttavia che il mediatore dovrebbe avere un accesso incondizionato a tutte le informazioni o documenti. È opportuno introdurre norme obiettive che stabiliscano gli obblighi del mediatore in materia di accesso a informazioni o documenti classificati, in particolare documenti sensibili conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione. Ciò può essere facilmente realizzato introducendo un obbligo per il mediatore di osservare regole rigorosamente equivalenti a quelle in vigore nelle istituzioni o negli organi che trasmettono tali documenti, il che è perfettamente in linea con le norme interne esistenti nelle varie istituzioni in materia di accesso alle informazioni classificate, segnatamente le norme interne sulla sicurezza in vigore alla Commissione (decisione della Commissione del 29 novembre 2001 che modifica il suo regolamento interno).

Parallelamente occorre sottolineare che le istituzioni che trasmettono informazioni o documenti classificati al mediatore devono informare quest'ultimo di tale classificazione.

Infine, è utile altresì invitare il mediatore e le istituzioni a concordare modalità operative concrete per la trasmissione di tali documenti, come modo migliore per evitare dispute in futuro.

Una siffatta modifica dovrà essere introdotta anche nel preambolo dello statuto del mediatore.

Inoltre, sarebbe opportuno rafforzare le disposizioni che impongono sia al mediatore, sia al personale alle sue dipendenze, l'obbligo di riservatezza in merito alle informazioni alle quali accedono durante le loro indagini, specificando che essi non devono divulgare informazioni o documenti classificati, sottolineando che tale obbligo è particolarmente rigoroso per quanto concerne i documenti "sensibili" conformemente all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001[1] e i documenti aventi un impatto in termini di protezione dei dati personali, e precisando che l'accesso del pubblico ai documenti ottenuti dal mediatore nel corso delle sue indagini deve essere soggetto alle condizioni e ai limiti stabiliti dal suddetto regolamento (CE) n. 1049/2001.

Si noti che il Parlamento ha già affrontato la questione nel 2001, nel quadro della summenzionata risoluzione del 6 settembre. All'epoca, infatti, il Parlamento adottò una simile modifica del paragrafo 2, insieme ad altre modifiche proposte dall'allora mediatore, Söderman, che non sono state riprese da Diamandouros. Tali modifiche riguardavano segnatamente documenti provenienti dagli Stati membri. Poiché Diamandouros ha dichiarato alla commissione per gli affari costituzionali di non ritenere necessaria la modifica di tali disposizioni, che costituiscono una questione piuttosto delicata per gli Stati membri, non sembra necessario che il Parlamento torni su tali modifiche.

3.   Le testimonianze dei funzionari

L'articolo 3, paragrafo 2, ultimo comma, dello statuto del mediatore recita:

"I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni e degli organi comunitari sono tenuti a testimoniare, a richiesta del mediatore; essi rendono dichiarazioni a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste e restano vincolati dall'obbligo del segreto professionale".

Il mediatore afferma nella sua lettera che l'ultima frase di detto articolo contiene condizioni oscure interpretabili dall'opinione pubblica nel seguente modo: il testimone potrebbe non essere sempre tenuto a dire la verità. Ciò rischia di compromettere la fiducia dei cittadini nella capacità del mediatore di condurre accurate indagini. Pertanto, Diamandouros propone di eliminarla.

È infatti difficile spiegare all'opinione pubblica perché i funzionari dovrebbero testimoniare dinanzi al mediatore "a nome delle loro amministrazioni e in base alle istruzioni di queste" e non sulla base della loro conoscenza dei fatti sui quali il mediatore sta indagando. Ciò potrebbe essere perfino interpretato come una possibilità che i funzionari mentano al mediatore qualora ricevano istruzioni in tal senso. Una siffatta norma non corrisponde certamente alle esigenze di un'amministrazione moderna e aperta e non soddisfa i requisiti del principio di buona amministrazione, che costituisce un diritto fondamentale dei cittadini europei (articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Di conseguenza, questa frase dovrebbe chiaramente essere stralciata.

4.   Le informazioni su eventuali incidenze penali o illecite

Diamandouros propone inoltre di modificare l'articolo 4 dello statuto del mediatore al fine di conferire al mediatore un certo potere discrezionale nella scelta delle autorità che dovrà informare qualora, nell'ambito di un'indagine, venga a conoscenza di fatti aventi, a suo giudizio, un'incidenza penale. Invece di limitarsi ad avvisare le autorità nazionali competenti, come previsto dall'attuale disposto dell'articolo 4, egli propone di far decidere al mediatore se avvertire le autorità nazionali oppure le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione, come per esempio l'OLAF, o il futuro Procuratore europeo o qualsiasi altro organo competente in questo ambito che sarà istituito in futuro.

Occorre riconoscere, infatti, che in alcuni casi, potrebbe essere preferibile informare in primo luogo le autorità o gli organi europei, per esempio qualora le attività di sospetta frode ai danni degli interessi finanziari della UE o di corruzione ravvisate dal mediatore possano essere gestite più opportunamente mediante le competenze disciplinari delle istituzioni europee o possano essere oggetto di migliori indagini da parte dell'OLAF o del futuro Procuratore europeo rispetto alle autorità nazionali di un singolo Stato membro.

Non si dimentichi, inoltre, che ai sensi dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari, tutti i funzionari delle istituzioni europee, compreso il personale alle dipendenze del mediatore, sono tenuti a comunicare al loro capo o all'OLAF qualsiasi eventuale attività illecita, ivi compresi i casi di frode e di corruzione lesiva degli interessi dell'Unione.

5.   La cooperazione con le istituzioni internazionali

Diamandouros chiede inoltre la modifica dell'articolo 5 dello statuto del mediatore[2] al fine di consentire al mediatore di cooperare con altre istituzioni per la promozione e la tutela dei diritti fondamentali.

A tal fine, si ricordi che sebbene una minoranza dei difensori civici degli Stati membri abbia competenze specifiche in materia di tutela dei diritti fondamentali dei cittadini (incluso il diritto di adire la Corte), ciò non avviene per la maggioranza di essi e neppure per il mediatore europeo. È innegabile, tuttavia, che una semplice cooperazione, senza l'attribuzione di nuove specifiche competenze che potrebbero entrare in conflitto con le competenze di altre istituzioni od organi dell'Unione, nonché contatti e scambi di esperienze tra il mediatore e tali strutture internazionali possano arricchire entrambe le parti e contribuire al miglioramento dell'operato del mediatore europeo per quanto concerne la promozione del diritto dei cittadini europei a una "buona amministrazione", sancito dalla Carta dei diritti fondamentali. In questi termini, la proposta di Diamandouros appare accettabile.

6.   Altre questioni

Diamandouros propone inoltre di eliminare i riferimenti alle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, poiché quest'ultimo ha cessato di esistere nel 2002. Ciò motiva gli emendamenti 1, 3 e 6 (prima parte).

  • [1]  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.
  • [2]  "Qualora ciò contribuisca a rendere più efficaci le proprie indagini e a migliorare la tutela dei diritti e degli interessi delle persone che sporgono denuncia, il mediatore può cooperare con le autorità corrispondenti che esistono in taluni Stati membri, nel rispetto delle legislazioni nazionali applicabili. Il mediatore non può esigere, in tal modo, documenti ai quali non avrebbe accesso ai sensi dell'articolo 3."

PARERE della commissione per le petizioni (8.1.2008)

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo che modifica la sua decisione 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore
(2006/2223(INI))

Relatrice per parere: Maria Matsouka

BREVE MOTIVAZIONE

Al fine di garantire il carattere democratico del proprio funzionamento, l'Unione europea ha sempre avuto bisogno – e questo bisogno aumenta man mano che l'Unione si amplia – della legittimità che le conferiscono i suoi cittadini. Tale legittimità dipende direttamente, fra l'altro, dalla convinzione che sia necessario garantire e sviluppare un sistema di valori che tutelino i diritti fondamentali dei cittadini europei.

Il processo di integrazione europeo si trova in una fase storica in cui si ha più che mai coscienza del fatto che l'Unione deve comunicare con i cittadini europei. Questa comunicazione fra l'Unione e i cittadini assume in primo luogo un significato quando l'Unione riceve i messaggi di inquietudine dei cittadini e riesce a persuaderli che le sue istituzioni si sforzano costantemente di rispondere alle loro aspettative. Per essere credibili, tali sforzi devono tenere conto dei cambiamenti storici e delle nuove esigenze che questi ultimi portano con sé, onde assicurare il funzionamento armonioso dell'Unione.

La struttura istituzionale dell'Unione europea è articolata in un modo che sottolinea e rispetta il doppio principio fondamentale di "Unione di Stati e Unione di popoli". Le istituzioni dell'Unione rappresentano tanto gli Stati quanto i cittadini. La rappresentanza dei cittadini è certo assicurata sotto il profilo istituzionale dal Parlamento europeo, ma non si esaurisce con esso. In quanto istituzione disciplinata dallo Stato di diritto, il mediatore europeo ha come obiettivo principale di fare in modo che le istituzioni e gli organi dell'Unione europea abbiano un comportamento corretto nei confronti dei cittadini e li rispettino, rafforzando così la fiducia di questi ultimi in tali istituzioni e organi e, in ultima analisi, la loro fiducia nella costruzione europea.

Le proposte di revisione della decisione del Parlamento europeo 94/262/CECA, CE, Euratom, del 9 marzo 1994, concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore quali inserite nell'Allegato X del regolamento del Parlamento[1] acquistano un significato particolare alla luce delle osservazioni che precedono. Se tali modifiche consentiranno al mediatore di funzionare in modo efficace così come esige il diritto primario dell'Unione, è importante che siano adottate.

SUGGERIMENTI

La commissione per le petizioni invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1.   Intervento nei procedimenti in corso dinanzi all'autorità giudiziaria

     Viste le disposizioni dello statuto (articolo 40, paragrafo 2) e del regolamento (articolo 93) della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE), la possibilità di fornire elementi a quest'ultima non può che facilitare l'inchiesta giudiziaria. La cosa non potrebbe in alcun caso essere considerata come un'ingerenza, dal momento che la stessa Corte stabilisce, previa richiesta in tal senso, se fare o meno ricorso ad una testimonianza. In caso contrario, sarebbe come mettere in dubbio la fondatezza del giudizio della Corte.

2.  Accesso ai documenti

     Per quanto riguarda la possibilità di accedere, senza eccezione, a tutti i documenti che sono in possesso delle istituzioni comunitarie, si garantisce in tal modo la piena informazione del mediatore, cosa che gli consentirà di formulare raccomandazioni più appropriate. In altri termini, la protezione del cittadino viene ad essere migliorata. D'altra parte, il mediatore non può, in ogni caso, divulgare i documenti in questione.

3.  Testimonianza resa da funzionari delle istituzioni comunitarie

     Per quanto concerne la testimonianza resa da funzionari o altri agenti delle istituzioni europee sulla base di istruzioni emananti dalle rispettive amministrazioni, il modo in cui la relativa disposizione è formulata potrebbe nuocere al prestigio delle istituzioni comunitarie, in quanto si potrebbe avere l'impressione che esse abbiano qualcosa da nascondere, dimenticando che sono o dovrebbero essere al servizio dei cittadini. I funzionari dovrebbero essere vincolati solo dalle pertinenti disposizioni dello statuto.  

4.   Informazioni su fatti indicanti che è stato commesso un reato ai sensi del diritto penale

     Qualora il mediatore constati fatti indicanti che è stato commesso un reato ai sensi del diritto penale, non vi sono obiezioni valide che possano essere sollevate in relazione alla possibilità di informare l'istituzione comunitaria competente o anche l'OLAF nella misura in cui ciò può contribuire a stabilire con efficacia le responsabilità e ad amministrare correttamente la giustizia.

5.  Cooperazione nel settore dei diritti dell'uomo

     La cooperazione con organizzazioni che operano in difesa dei diritti fondamentali dovrebbe essere una possibilità ovvia. Ciononostante, andrebbe sottolineato che detta cooperazione dovrebbe avere luogo alle condizioni stabilite all'articolo 5 della decisione del Parlamento concernente lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

20.12.2007

Esito della votazione finale

+ :

– :

0 :

231

0

 

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Robert Atkins, Inés Ayala Sender, Thijs Berman, Simon Busuttil, Carlos Carnero González, Marie-Hélène Descamps, Glyn Ford, David Hammerstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, András Gyürk, José Javier, Marcin Libicki, Manolis Mavrommatis, David Martin, Jean-Claude Martinez, Maria Matsouka, Kathy Sinnott, Margie Sudre, Antonios Trakatellis, Dushana Zdravkova, Rainer Wieland

Supplenti presenti al momento della votazione finale

 

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Jorgo Chatzimarkakis, José Javier Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Grażyna Staniszewska

  • [1]  GU L 113 del 4.5.1994, pag. 15. Decisione modificata dalla decisione 2002/262/CE, CECA, Euratom del Parlamento europeo, del 14 marzo 2002 (GU L 92 del 9.4.2002, pag. 13).

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

10.3.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

3

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jim Allister, Enrique Barón Crespo, Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Brian Crowley, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Anneli Jäätteenmäki, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Timothy Kirkhope, Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, József Szájer, Riccardo Ventre, Dushana Zdravkova

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Costas Botopoulos, Carlos Carnero González, Kathy Sinnott, Alexander Stubb

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Claude Turmes