– vista la comunicazione della Commissione "Un'Europa dei risultati - applicazione del diritto comunitario" (COM(2007)0502),
– vista la comunicazione della Commissione "Su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile" (COM(2007)0394),
– vista la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni "Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione − Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI" (COM(2007)0592),
– viste le conclusioni del 2832mo Consiglio Concorrenza del 22 e 23 novembre 2007 su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0101/2008),
In generale
1. si compiace dell'obiettivo comune della citata comunicazione della Commissione su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile (la "comunicazione"), di ridurre l'onere amministrativo per le imprese europee e di metterle in condizioni di partecipare in modo più efficace alla concorrenza e di ottenere maggiori successi in un ambiente globale fortemente concorrenziale; fa presente che, in caso di proposte legislative, la Commissione dovrebbe basarsi su una valutazione delle conseguenze giuridiche che sia orientata in particolare alle piccole, medie e piccolissime imprese, garantendo comunque la certezza del diritto e la salvaguardia dell'acquis communautaire nell'interno mercato interno e la coerenza degli attuali processi di armonizzazione in materia di obblighi di notifica e revisione contabile; fa presente inoltre che occorre tener conto in modo equilibrato degli interessi di tutti gli attori, compresi gli investitori, i proprietari, i creditori e gli addetti nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità;
In merito alla prima opzione
2. respinge la prima opzione citata dalla comunicazione che consiste nel valutare se sia opportuno ridurre l'acquis comunitario dell'Unione europea in materia societaria agli atti che disciplinano gli aspetti transfrontalieri; è comunque non completamente contrario all'eliminazione di singole norme che, secondo gli interessati, non siano più necessarie o non offrano più alcun vantaggio per l'economia, purché tale eliminazione non sia in contrasto con l'interesse pubblico;
3. ricorda, per quanto riguarda la prima opzione, che le direttive societarie in questione - vale a dire la seconda, la terza, la sesta e la dodicesima direttiva - hanno creato un notevole grado di comparabilità fra aziende per le attività transfrontaliere di investitori e creditori e quindi non è opportuno abrogarle;
4. ricorda, sempre nel contesto della prima opzione, che in una completa valutazione dei costi, occorre contrapporre ai previsti risparmi connessi all'abrogazione delle direttive, i costi di un mercato interno con 27 diversi sistemi giuridici in materia societaria;
5. osserva che i principali oneri amministrativi, quali le domande di informazioni multiple o gli obblighi di dichiarazione, specialmente in materia fiscale e sociale, sono causati generalmente dalle amministrazioni degli Stati membri e sfuggono alle competenze comunitarie;
Recepimento da parte degli Stati membri
6. fa presente che gli Stati membri spesso non sfruttano le misure opzionali di sburocratizzazione e quindi non trasmettono alle imprese le possibilità di semplificazione previste dal diritto comunitario e che - al contrario - gli Stati membri agganciano agli obblighi UE esistenti norme nazionali più rigorose; invita comunque la Commissione a verificare se il recepimento di direttive come ad esempio la direttiva sulla trasparenza abbia portato al cosiddetto "gold-plating" da parte degli Stati membri; sottolinea che la Commissione dovrebbe incoraggiare lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri, evidenziando l'impatto effettivo delle varie iniziative in materia di semplificazione;
7. propone che intervenga un coordinamento tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri allo scopo di armonizzare, a fini di semplificazione, le informazioni richieste alle imprese;
8. privilegia in linea di principio la seconda opzione citata nella comunicazione, vale a dire che il legislatore, all'atto della semplificazione, dovrebbe concentrarsi su singole misure concrete; ritiene che qualsiasi misura specifica di semplificazione possa comprendere l'opportunità di esaminare l'abolizione di alcuni determinati requisiti nelle direttive;
9. ricorda che gli effetti delle modifiche apportate alle direttive si potranno solo valutare col tempo e fa presente che la terza e la sesta direttiva in materia di diritto societario sono state recentemente modificate dalla direttiva 2007/63/CE(1) e che il termine di recepimento di questa direttiva scade il 31 dicembre 2008; teme che ulteriori modifiche di queste direttive possano comportare uno svuotamento del contenuto delle norme armonizzate di conversione;
10. fa presente che la seconda direttiva in materia societaria è stata modificata di recente dalla direttiva 2006/68/CE(2) e che il termine di recepimento di questa direttiva scade il 15 aprile 2008; rinvia in tale contesto ai risultati dello studio di fattibilità della KPMG a favore di un sistema alternativo di salvaguardia dell'integrità del capitale;
11. chiede alla Commissione di chiarire la relazione tra le direttive in materia di diritto societario, in particolare la seconda, la terza e la sesta direttiva e gli International Financial Reporting Standards (regole internazionali di rendiconto o bilancio finanziario);
12. sottolinea che la revisione contabile e gli obblighi di pubblicazione per la società pubbliche sono importanti per il corretto funzionamento del mercato interno e che i nuovi canali di gestione e le tecnologie elettroniche come ad esempio i formati di rendicontazione elettronica (XBRL) dovrebbero consentire di soddisfare agli obblighi di pubblicazioni in modo economico, efficace e rapido; accoglie con favore, per quanto riguarda le semplificazioni alla prima e all'undicesima direttiva in materia societaria, l'auspicata riduzione degli obblighi di rendicontazione; sottolinea però che anche gli obblighi di pubblicazione - come in caso di altre misure di semplificazione - devono essere esaminati caso per caso sulla base di misure di semplificazione concrete e individuali, fondandosi su scrupolose valutazioni delle conseguenze; propone che le disposizioni derogatorie per le piccole e medie imprese e le piccolissime imprese si concentrino soprattutto sulla riduzione dell'onere e dei costi amministrativi senza però pregiudicare giustificati requisiti di informazione;
13. sottolinea che le modifiche apportate nel 2006 alle norme contabili dell'UE richiedono, tra l'altro, una dichiarazione sul governo societario e maggiori informazioni sulle "disposizioni fuori bilancio" da parte delle società quotate; ricorda che il termine per la trasposizione di tali norme è il 5 settembre 2008; incoraggia gli Stati membri ad applicarle tempestivamente; chiede alla Commissione di impegnarsi con l'IASB ("International Accounting Standards Board") per migliorare ulteriormente l'informativa finanziaria sui veicoli fuori bilancio;
14. ritiene necessario rielaborare lo statuto della società per azioni europea in una forma giuridica comunitaria più uniforme;
15. ricorda che obiettivo della semplificazione degli obblighi amministrativi deve essere quello di incoraggiare le PMI a cogliere le opportunità che offre il mercato interno e ad operare al di là delle frontiere;
16. si compiace dell'introduzione delle microentità che dovrebbero essere esonerate dall'obbligo comunitario in materia di contabilità, revisione contabile annuale e pubblicazione; sollecita di rafforzare adeguatamente le soglie previste dalla comunicazione per le microentità; propone di prorogare idoneamente i periodi transitori per quanto riguarda gli obblighi di rendicontazione delle società che superano tali soglie; propone di esaminare se non sia opportuno introdurre analoghi periodi di transizione per le società che registrano una modifica dello status giuridico;
17. ricorda che, nel contesto delle soglie della quarta e settima direttiva in materia societaria, per liberare le PMI da determinati oneri in materia di contabilità e revisione contabile, una politica regolamentare stabile e prevedibile costituisce un elemento per la certezza del diritto e per limitare i costi amministrativi delle imprese; fa presente perciò che le opinabili soglie della quarta direttiva sono state modificate proprio dalla direttiva 2006/46/CE(3) e che gli Stati membri hanno tempo fino al 5 settembre 2008 per recepire questa direttiva; che inoltre l'ampliamento dell'UE ha rafforzato la diversità delle economie nazionali europee e che la revisione contabile contribuisce a promuovere lo sviluppo di un'economia di mercato efficiente, sana e responsabile;
18. insiste affinché la Commissione dia seguito alle richieste espresse dal Consiglio nelle sue conclusioni del 22 e 23 novembre 2007 per la promozione attiva di uno scambio aperto tra gli Stati membri sulle migliori pratiche destinate a semplificare gli obblighi di bilancio e per un aumento dell'impiego di mezzi elettronici nelle relazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e tra imprese;
19. chiede alla Commissione di incoraggiare gli Stati membri ad armonizzare la classificazione degli obblighi di notifica delle informazioni finanziarie, quale è praticata tra l'altro nei Paesi Bassi, e di far leva sulle nuove tecnologie allo scopo di ridurre i costi degli obblighi di informazione, preservando nel contempo i benefici che detti obblighi offrono ai partecipanti al mercato, a quanti mettono a punto le politiche e alle pubbliche amministrazioni;
Sarbanes-Oxley
20. chiede che, oltre alle direttive citate dalla comunicazione, siano esaminate sotto il profilo degli oneri burocratici anche le direttive e le norme derivanti dal rapporto con la legge statunitense Sarbanes-Oxley, come ad esempio le norme della direttiva in materia di trasparenza, della legislazione comunitaria sui prospetti(4) e della quarta e della settima direttiva in materia di diritto societario;
Ulteriore legislazione
21. sottolinea che la creazione di un contesto societario semplificato comprende anche la necessità di predisporre nuove condizioni giuridiche quadro per le imprese; si richiama a questo proposito alla quattordicesima direttiva in materia di diritto societario sul trasferimento transfrontaliero della sede sociale, al diritto di voto a favore del sistema monistico o dualistico delle aziende nonché alla proposta legislativa della Commissione in merito alla società privata europea, prevista entro il primo semestre 2008;
22. è convinto del fatto che, in taluni settori, sono necessari sistemi regolamentari per creare un ambiente prospero per le aziende, come ad esempio nel settore della trasparenza degli investitori istituzionali;
23. ritiene che la messa a punto di una base imponibile consolidata comune per le imprese renderebbe più utile ed efficace lo statuto della società per azioni europea;
24. ritiene che la contabilizzazione in bilancio della tassazione differita comporti un onere sproporzionato per le PMI e non fornisca alcuna informazione di comprovata utilità a coloro che esaminano i conti annuali; propone pertanto la sua abolizione;
25. raccomanda l'applicazione del principio "una tantum" in modo che le imprese non debbano fornire la stessa informazione più di una volta o a più di un destinatario;
Conseguenze della sentenza VW della Corte di giustizia delle Comunità europee
26. ritiene che la sentenza della Corte di giustizia nella causa C-112/05, Commissione contro Repubblica federale di Germania, per quanto riguarda la libertà di circolazione dei capitali, rappresenti un'occasione per la Commissione di eliminare negli Stati membri gli ostacoli alla libera circolazione di capitale fondati sull'autonomia privata, che sono favoriti o tollerati de facto dalla legislazione nazionale; rinvia in tale contesto alle conclusioni dell'avvocato generale nelle cause congiunte C-282/04 e C-283/04, Commissione contro Paesi Bassi (punto 24);
27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.
Direttiva 2007/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, che modifica le direttive 78/855/CEE e 82/891/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'obbligo di fare elaborare ad un esperto indipendente una relazione in occasione di una fusione o di una scissione di società per azioni (GU L 300 del 17.11.2007, pag. 47).
Direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale (GU L 264 del 25.9.2006, pag. 32).
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 , che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 224 del 18.6.2006, pag. 1).
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64); modificata dalla direttiva 2008/11/CE (GU L 76 del 19.3.2008, pag. 37).
MOTIVAZIONE
I. La comunicazione della Commissione
1. Comunicazione della Commissione, del 10.7.2007 (COM(2007) 394 def.) su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile.
Nella sua comunicazione del 10 luglio 2007, la Commissione sottolinea l’esigenza di un’ampia revisione dell'acquis comunitario in materia di diritto societario europeo, contabilità e revisione contabile, onde consentire alle imprese europee di essere più competitive e più efficaci in un contesto globale fortemente competitivo.
Per quanto concerne le prospettive future, nel caso di alcune direttive sul diritto societario che disciplinano soprattutto situazioni nazionali, la Commissione identifica essenzialmente due opzioni:
–La prima opzione consiste nel valutare se tutte le direttive attualmente vigenti siano ancora necessarie o se l'acquis comunitario nel settore debba essere limitato alle norme giuridiche che trattano specificamente problemi transfrontalieri.
– La seconda opzione, di portata più modesta, consiste nel concentrarsi esclusivamente su misure di semplificazione concrete e specifiche per venire incontro alle esigenze delle imprese UE.
Per il resto dell'acquis in materia di diritto societario che affronta specifiche questioni transfrontaliere e per i settori della contabilità e della revisione contabile, la Commissione è del parere che le misure di semplificazione specifiche rappresentino il giusto approccio.
Nello specifico, la Commissione invita gli interessati a fornire il loro parere sull'ipotesi di abrogare in tutto o in parte le norme sulle fusioni e le scissioni nazionali contenute nella terza e nella sesta direttiva, le norme sul capitale delle società per azioni o almeno il sistema di mantenimento del capitale della seconda direttiva e/o le norme sulle società a responsabilità limitata con un socio unico previste nella dodicesima direttiva. Qualora si considerasse inadeguata l’ipotesi dell’abrogazione, sarebbe opportuno illustrare i vantaggi connessi al mantenimento di tali norme a livello comunitario e le motivazioni che spingono a considerare tali vantaggi superiori ai costi risultanti.
2. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 4.10.2007 (COM(2007) 592 def.) - “Piccole e medie imprese, essenziali per conseguire una maggiore crescita e rafforzare l'occupazione. Valutazione intermedia della politica moderna a favore delle PMI”
In sostanza, vengono abbassati i valori limite per le PMI, consentendo un sguardo d’insieme più ampio in materia.
II. Posizione del relatore
Il relatore condivide l’alternativa di portata più modesta, che prevede di semplificare almeno alcune norme della terza, della sesta e possibilmente anche della seconda direttiva sul diritto societario. Nella loro forma attuale, le suddette direttive contengono disposizioni talmente dettagliate che gli Stati membri dispongono di poca flessibilità per adeguare i rispettivi sistemi nazionali alle nuove esigenze delle imprese e in generale delle parti interessate. In
particolare, nella prospettiva attuale, appaiono eccessivi alcuni obblighi in materia di informazione previsti dalla terza e dalla sesta direttiva.
Sono inoltre necessarie ulteriori iniziative per semplificare altre parti dell'acquis comunitario in materia di diritto societario, con particolare riferimento alla prima e all'undicesima direttiva sul diritto societario. Le modalità di pubblicazione delle informazioni sulle imprese contemplate da tali direttive, infatti, non sfruttano a pieno le possibilità offerte dalle moderne tecnologie.
In base alle norme della prima direttiva sul diritto societario, talune informazioni devono essere pubblicate, oltre che nei registri commerciali degli Stati membri, anche sulla Gazzetta ufficiale nazionale. Nella maggior parte dei casi, tale pubblicazione comporta per le imprese inutili costi aggiuntivi che in futuro potrebbero essere evitati, poiché attualmente tali informazioni sono disponibili on-line tramite i registri elettronici delle imprese.
I particolari obblighi in relazione alla pubblicità delle succursali, stabiliti nell’undicesima direttiva sul diritto societario,impongono costi elevati a numerose imprese a causa degli obblighi formali previsti a livello nazionale. È necessario ridurre al minimo tali costi, limitando gli obblighi formali che in tale ambito gli Stati membri possono imporre alle imprese.
La proposta, di cui all'allegato 3, relativa all’adeguamento dello statuto della società europea alla recente giurisprudenza della Corte di giustizia europea si potrebbe attuare contestualmente alle misure di modernizzazione e semplificazione proposte nella comunicazione.
Un’ulteriore semplificazione delle direttive in materia di contabilità e revisione contabile sarebbe utile per le piccole e medie imprese. La quarta, la settima e l'ottava direttiva hanno armonizzato i requisiti in materia di contabilità e revisione contabile e migliorato così considerevolmente la qualità delle relazioni finanziarie e della revisione contabile nell'UE. L'obiettivo globale perseguito da tali direttive, vale a dire mantenere e migliorare la qualità della contabilità e della revisione contabile nell'UE, dovrebbe essere mantenuto, ma gli obblighi esistenti nel quadro di tali direttive comportano un onere amministrativo inutilmente gravoso. Perché sia efficace, una riduzione dell'onere amministrativo per le PMI deve essere tuttavia affrontata a livello non solo UE, ma anche nazionale. È essenziale combinare a livello degli Stati membri le comunicazioni con finalità diverse (fiscali, statistiche, in materia di sicurezza sociale o occupazione) e ridurre così l'onere globale derivante dal fatto di mantenere sistemi contabili e di comunicazione diversi.
Il presente progetto di semplificazione per le PMI coincide con la pubblicazione dell'exposure draft (documento di consultazione) dell'International Accounting Standards Board (IASB) su
un IFRS per le piccole e medie imprese. Tuttavia i lavori attuali dello IASB sulla contabilità delle PMI non sembrerebbero fornirebbe elementi sufficienti per semplificare la vita delle PMI europee.
Piuttosto incoraggiante è la misura tesa a esonerare le “microentità” dall'applicazione delle direttive contabili. Per tali imprese il costo connesso alla formazione di conti annuali è particolarmente pesante. D'altro canto, non esiste una forte domanda per quanto riguarda i loro stati finanziari. Escludendo le microentità dagli obblighi previsti nelle direttive contabili, si lascerebbe agli Stati membri la facoltà di determinare gli obblighi da imporre alle suddette imprese. Si osservi in tale contesto che in numerosi Stati membri la categoria "microentità" è già stata introdotta.
PARERE della commissione per i problemi economici e monetari (*) (28.2.2008)
destinato alla commissione giuridica
su una semplificazione del contesto in cui operano le imprese in materia di diritto societario, contabilità e revisione contabile
(*) Procedura con le commissioni associate – Articolo 47 del regolamento
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. si richiama alla sua risoluzione sui principi internazionali di informativa finanziaria (IFRS) e il governo dell'Organismo internazionale di normalizzazione contabile (IASB)(1)nella quale si è pronunciato sulla situazione delle PMI nell'Unione europea per quanto concerne l'IFRS;
2. è favorevole ad una semplificazione del diritto societario, specialmente nell'interesse delle PMI, ma sottolinea che essa deve tener conto degli interessi di tutte le parti in causa, compresi gli investitori, i proprietari, i creditori, i lavoratori e le autorità pubbliche; ribadisce inoltre che la semplificazione non deve erodere i diritti giuridici di questi soggetti;
3. afferma che nell'ambito della procedura di semplificazione, e nella misura in cui essa presuppone la soppressione di normative esistenti, sono necessari un esame caso per caso e la presentazione di proposte basate su valutazioni d'impatto dettagliate, neutrali e approfondite, soprattutto in relazione alle piccole, medie e microimprese, affinché l'obiettivo della semplificazione venga conseguito assicurando nel contempo la certezza giuridica, mantenendo l'acquis comunitario per l'insieme del mercato interno e garantendo la coerenza con il processo di armonizzazione in atto per la rendicontazione finanziaria e la revisione contabile;
4. propone di realizzare un coordinamento tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri al fine di armonizzare, in una prospettiva di semplificazione, le informazioni che sono richieste alle imprese;
5. sostiene la semplificazione delle norme contabili per le società non quotate, ma ritiene che sia importante continuare ad applicare i requisiti sulla trasparenza a tutte le società a responsabilità limitata; propone che le esenzioni a favore di PMI e microentità mirino soprattutto alla riduzione degli oneri e dei costi amministrativi, senza tuttavia compromettere le giustificate esigenze in materia di informazione e di accesso alle opportunità finanziarie; incoraggia la condivisione delle migliori pratiche in materia di semplificazione e attuazione delle norme UE;
6. sottolinea che la riduzione degli oneri amministrativi dovrebbe essere realizzata attraverso l'ammodernamento delle norme sulla pubblicazione e ricorrendo a canali di distribuzione elettronica;
7. ritiene che la messa a punto di una base imponibile consolidata comune per le imprese renderebbe più utile ed efficace lo statuto della società europea;
8. si compiace della proposta della Commissione di semplificare la procedura per l'adeguamento delle soglie; propone che i periodi di transizione per gli obblighi di rendicontazione di società che superano le soglie stabilite vangano fissati ad almeno due anni; propone che periodi di transizione analoghi siano previsti anche per le società che cambiano il loro status giuridico (ad esempio da società quotate e non quotate, o da responsabilità limitata a illimitata) per assicurare che per almeno due anni dal cambiamento vengano pubblicati dati comparabili;
9. sottolinea l'importanza della direttiva sulla trasparenza(2) ma chiede alla Commissione di verificare se il suo recepimento abbia portato all'introduzione di requisiti non prescritti dal diritto comunitario ("gold plating") da parte degli Stati membri;
10. sottolinea che le modifiche apportate nel 2006 alle norme contabili dell'UE richiedono, tra l'altro, una dichiarazione sul governo societario e maggiori informazioni sulle "disposizioni fuori bilancio" da parte delle società quotate; ricorda che il termine per la trasposizione di tali norme è il 5 settembre 2008 e incoraggia gli Stati membri ad applicarle tempestivamente; chiede alla Commissione di impegnarsi con l'IASB ("International Accounting Standards Board") per migliorare ulteriormente l'informativa finanziaria sui veicoli fuori bilancio;
11. concorda sul fatto che si dovrebbe facilitare alle società il compito di registrare e preparare, depositare e pubblicare le informazioni statutarie; raccomanda che la preparazione, il deposito e la pubblicazione vengano effettuate per via elettronica mediante un Registro delle imprese interoperativo; sostiene fermamente l'uso di nuove tecnologie come l'XBRL; sottolinea che tali informazioni dovrebbero essere facilmente accessibili ad investitori, creditori, lavoratori e autorità pubblichein tutta l'Unione europea;
12. ritiene che la contabilizzazione in bilancio della tassazione differita comporti un onere sproporzionato per le PMI e non fornisca alcuna informazione di comprovata utilità a coloro che esaminano i conti annuali; propone pertanto la sua abolizione, purché le dichiarazioni dei revisori contabili contengano indicazioni sugli eventuali obblighi in materia di tassazione differita;
13. raccomanda l'applicazione del principio "una tantum" in modo che le imprese non debbano fornire la stessa informazione più di una volta o a più di un destinatario;
14. propone di svolgere una consultazione sulla necessità e la possibilità di istituire un organo di regolamentazione nei servizi contabili e di revisione dei conti;
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
26.2.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
41
1
1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Gabriele Albertini, Mariela Velichkova Baeva, Pervenche Berès, Slavi Binev, Sebastian Valentin Bodu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, Manuel António dos Santos, Christian Ehler, Elisa Ferreira, Jean-Paul Gauzès, Robert Goebbels, Donata Gottardi, Gunnar Hökmark, Karsten Friedrich Hoppenstedt, Sophia in ‘t Veld, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Wolf Klinz, Christoph Konrad, Guntars Krasts, Kurt Joachim Lauk, Astrid Lulling, Gay Mitchell, Cristobal Montoro Romero, Lapo Pistelli, John Purvis, Alexander Radwan, Bernhard Rapkay, Dariusz Rosati, Eoin Ryan, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Peter Skinner, Margarita Starkevičiūtė, Ieke van den Burg, Cornelis Visser, Sahra Wagenknecht
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Harald Ettl, Werner Langen, Thomas Mann, Gianni Pittella, Bilyana Ilieva Raeva
Direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori (GU L 184 del 6.7.2001, pag. 1).
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
27.3.2008
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
22
0
0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Neena Gill, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio López-Istúriz White, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Sharon Bowles, Mogens Camre, Janelly Fourtou, Jean-Paul Gauzès, Sajjad Karim, Kurt Lechner, Georgios Papastamkos, Michel Rocard, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale