sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone
(COM(2007)0701 – C6-0447/2007 – 2007/0242(CNS))
Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, per quanto riguarda il regime di sostegno per il cotone
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0701),
– visto l'articolo 37, paragrafo 2, terzo comma del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0447/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0166/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) Con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04, il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato annullato per violazione del principio di proporzionalità, con particolare riferimento al fatto che “il Consiglio, da cui promana il regolamento n. 864/2004, non ha dimostrato dinanzi alla Corte che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento è stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie, fra cui l’insieme dei costi salariali legati alla coltura del cotone e le potenzialità delle imprese di sgranatura, dei quali era necessario tener conto per la valutazione della redditività della detta coltura” e che alla Corte non era stato possibile “accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35% del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 864/2004, cioè assicurare la redditività e, dunque, il proseguimento di tale coltura, obiettivo che riflette quello prescritto al paragrafo 2 del protocollo n. 4”. La Corte ha inoltre ordinato che gli effetti dell’annullamento siano sospesi fino all’adozione, in un termine ragionevole, di un nuovo regolamento.
Con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 7 settembre 2006 nella causa C-310/04, il capitolo 10 bis del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 è stato annullato per violazione del principio di proporzionalità, con particolare riferimento al fatto che “il Consiglio, da cui promana il regolamento n. 864/2004, non ha dimostrato dinanzi alla Corte che il nuovo regime di aiuto al cotone istituito da tale regolamento è stato adottato mediante un esercizio effettivo del suo potere discrezionale, che implicava la presa in considerazione di tutti gli elementi e le circostanze pertinenti della fattispecie, fra cui l’insieme dei costi salariali legati alla coltura del cotone e le potenzialità delle imprese di sgranatura, dei quali era necessario tener conto per la valutazione della redditività della detta coltura” e che alla Corte non era stato possibile “accertare se il legislatore comunitario abbia potuto, senza eccedere i limiti dell’ampio potere discrezionale di cui dispone in materia, pervenire alla conclusione che la fissazione dell’importo dell’aiuto specifico al cotone al 35% del totale degli aiuti esistenti nel regime di aiuto anteriore è sufficiente a garantire l’obiettivo esposto al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 864/2004, cioè che l'importo di tale aiuto specifico al cotone dovrebbe essere determinato in modo da garantire condizioni economiche che permettano di assicurare il proseguimento dell'attività nelle regioni che si prestano a tale coltura e di evitare in tal modo che quest'ultima sia soppiantata da altre colture.
Motivazione
En el punto 100 de la Sentencia C-310/04 se recoge el literal propuesto, y expresa el término exacto de la concreción del objetivo del Protocolo. Es un hecho que el régimen en vigor ha provocado en España un descenso del 30% de la superficie sembrada de algodón, y que por tanto se ha producido la sustitución del algodón por otros cultivos al dejar de ser rentable la siembra con el importe de la ayuda especifica fijada en el 35%. Por tanto, los instrumentos propuestos (65% de ayuda desacoplada y 35% acoplada) no garantizan que se evite su sustitución por otros cultivos, que es el objetivo de este régimen de ayudas No se trata, de mantener cualquier nivel de ayuda especifica, sino aquel que permita mantener la superficie en cultivo.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) È necessario adottare un nuovo regime di pagamento specifico per il cotone in conformità della sentenza della Corte nella causa C-310/04.
(3) È necessario adottare un nuovo regime di pagamento specifico per il cotone in conformità della sentenza della Corte nella causa C-310/04,che, come descritto nella sentenza della Corte e nell'obiettivo esposto al considerando 5 del regolamento n. 864/2004, deve assicurare una redditività tale da garantire il proseguimento sostenibile della cotonicoltura.
Motivazione
L'emendamento è inteso a ribadire la necessità che la nuova proposta di regolamento assicuri la validità economica e la sostenibilità della cotonicoltura.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) Il cotone è essenzialmente coltivato in regioni il cui prodotto interno lordo è tra i più bassi dell'Unione, con un'economia strettamente vincolata all'attività agricola. In tali regioni, la coltivazione di cotone e il settore di sgranatura che la sostiene costituiscono fonti di reddito e di occupazione di prim'ordine, rappresentando in alcuni casi oltre l'80% dell'attività del territorio in cui si svolgono. Inoltre, in alcune zone, dal punto di vista agronomico le condizioni del suolo rendono impossibile qualsiasi altra coltivazione alternativa a breve termine.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 ter) Il vigente regime di sostegno al cotone è caratterizzato dalla sua specificità.Esso risale ai trattati di adesione di Grecia, Spagna e Portogallo e tra i suoi obiettivi rientrano il sostegno alla produzione di cotone nelle regioni della Comunità oggi dipendenti da tale coltura, la garanzia di un reddito equo per i produttori interessati e la stabilizzazione del mercato.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 4
Testo della Commissione
Emendamento
(4) È opportuno che il nuovo regime consegua gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all’Atto di adesione della Grecia (“protocollo n. 4”), ossia sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola,permettere un reddito equo per i produttori interessati e stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e della commercializzazione.
(4) È opportuno che il nuovo regime consegua gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo n. 4 concernente il cotone allegato all’Atto di adesione della Grecia (“protocollo n. 4”), ossia sostenere la produzione di cotone nelle regioni della Comunità in cui essa è importante per l’economia agricola e la struttura sociale, distribuire un reddito equo per i produttori interessati e stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture al livello dell’offerta e della commercializzazione.
Motivazione
Además de los aspectos económicos que son de gran importancia, el algodón es en muchos casos un cultivo muy extendido en ciertas zonas rurales en las que tiene una notable relevancia para el mantenimiento del tejido social de la zona. Por lo que el abandono del cultivo en dichas zonas, así como la imposibilidad de introducir otro cultivo en la rotación, podría causar una desintegración de la estructura social de dichas zonas. Se justifica además en que los términos propuestos en la enmienda son los términos exactos que figuran en el Protocolo y se considera que los propuestos por la Comisión minusvaloran las verdaderas intenciones del Protocolo. No es lo mismo apoyar que sostener.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) Occorre prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti alla situazione specifica del settore del cotone, compresi tutti gli elementi necessari per la valutazione della redditività di tale coltura. A tal fine è stato avviato un processo di valutazione e di consultazione: due studi sono stati condotti sull’impatto socioeconomico e ambientale del futuro regime di sostegno sul settore comunitario del cotone, mentre seminari specifici e una consultazione Internet hanno avuto luogo con i portatori di interesse.
(5) Occorre prendere in considerazione tutti gli elementi e le circostanze pertinenti alla situazione specifica del settore del cotone, compresi tutti gli elementi necessari per la valutazione della redditività di tale coltura. Il cotone è coltivato in regioni che rientrano a tutt'oggi tra le regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza per il periodo 2007-2013, caratterizzate da un'economia per lo più agricola e con scarse possibilità di colture alternative.Inoltre, in tali regioni la cotonicoltura e il suo indotto agroindustriale costituiscono un'importante fonte di occupazione e di ricchezza. Pertanto, è stato avviato un processo di valutazione e di consultazione: due studi sono stati condotti sull’impatto socioeconomico e ambientale del futuro regime di sostegno sul settore comunitario del cotone, mentre seminari specifici e una consultazione Internet hanno avuto luogo con i portatori di interesse.
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 6
Testo della Commissione
Emendamento
(6) Il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e l’introduzione del regime di pagamento unico sono elementi chiave del processo di riforma della politica agricola comune (PAC), il cui obiettivo è quello di garantire il passaggio da una politica di sostegno dei prezzi e della produzione ad una politica di sostegno dei redditi degli agricoltori. Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto tali elementi per tutta una serie di prodotti agricoli.
(6) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 ha introdotto il disaccoppiamento del sostegno diretto ai produttori e un regime di pagamento unico per tutta una serie di prodotti agricoli.
Motivazione
Este fue el texto que se propuso en el informe del PE en la reforma de 2003. La propuesta de la Comisión considera la disociación de las ayudas como un elemento fundamental del proceso de reforma de la PAC, pero ello no puede suponer la desaparición de un cultivo como el algodón, tan importante para la economía de las zonas productoras. Es cierto que la disociación se ha establecido en muchos sectores, pero también lo es que en otros muchos no se ha hecho y además no tenían un protocolo específico de ayuda. El caso más reciente es el lino y el cáñamo en el que para asegurar su aprovechamiento como fibra textil, se mantiene la ayuda acoplada a la producción y una ayuda especifica a la industria para la transformación. Este régimen que debía haberse reformado en 2003 esta siendo prorrogado desde entonces y la última vez ha sido hace dos semanas, para 2009.
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 8
Testo della Commissione
Emendamento
(8) La piena integrazione nel regime di pagamento unico del regime di sostegno in vigore nel settore del cotone rischierebbe di perturbare seriamente la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il suo importo deve essere calcolato in modo da conseguire gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo n. 4, includendo nel contempo il regime di sostegno per il cotone nel processo generale di riforma e semplificazione della PAC. A tal fine e tenuto conto della valutazione effettuata, appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro al 35% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente. Questo tasso consente al settore del cotone di orientarsi verso una redditività a lungo termine, promuove lo sviluppo sostenibile delle regioni produttrici di cotone e garantisce un reddito equo agli agricoltori.
(8) La piena integrazione nel regime di pagamento unico del regime di sostegno in vigore nel settore del cotone rischierebbe di perturbare seriamente la produzione nelle regioni produttrici di cotone della Comunità. È quindi opportuno che il sostegno resti in parte legato alla coltura di cotone e assuma la forma di un pagamento specifico per ettaro ammissibile al beneficio dell’aiuto. Il suo importo deve essere calcolato in modo da conseguire gli obiettivi esposti al paragrafo 2 del protocollo n. 4, includendo nel contempo il regime di sostegno per il cotone nel processo generale di riforma e semplificazione della PAC. A tal fine e tenuto conto della valutazione effettuata, appare giustificato fissare l’aiuto totale disponibile per ettaro per ciascuno Stato membro, conformemente agli auspici espressi dallo Stato membro, ad una percentuale minima del 35% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente, nel quadro della sussidiarietà. Questo tasso consente al settore del cotone di orientarsi verso una redditività a lungo termine, promuove lo sviluppo sostenibile delle regioni produttrici di cotone e garantisce un reddito equo agli agricoltori.
Motivazione
Nella misura in cui gli Stati membri ritengono che la sostenibilità dei loro impianti di sgranatura sia collegata alla percentuale di aiuto accoppiato, è opportuno che possano scegliere una percentuale differente di aiuto accoppiato, che non sia inferiore al 35%.
Emendamento 9
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 9
Testo della Commissione
Emendamento
(9) È opportuno destinare al regime di pagamento unico il rimanente 65% della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente.
(9) È opportuno destinare al regime di pagamento unico la percentuale rimanente della quota nazionale dell’aiuto di cui i produttori hanno beneficiato indirettamente, che si situerebbe tra il 20% e il 65%.
Motivazione
Nella misura in cui gli Stati membri ritengono che la sopravvivenza del settore dipende dalla percentuale di aiuto accoppiato, è opportuno che possano scegliere una percentuale differente del pagamento unico, che non potrà essere superiore al 65% né inferiore al 20%.
Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Per motivi ambientali occorre stabilire una superficie di base per ogni Stato membro onde limitare le superfici investite a cotone.Inoltre è opportuno che le superfici ammissibili siano unicamente quelle autorizzate dagli Stati membri.
(10) Occorre stabilire una superficie coltivabile di base per ogni Stato membro, privilegiando le zone coltivabili tradizionali, che garantisca la sopravvivenza del settore cotoniero nelle regioni in cui tale prodotto riveste un'importanza particolare per la loro economia agricola. Inoltre è opportuno che le superfici ammissibili siano unicamente quelle autorizzate dagli Stati membri.
Motivazione
Il riferimento alla protezione dell'ambiente quale argomento a favore di una riduzione delle superfici coltivate a cotone non è opportuno, dato che una parte cospicua di tale coltura avviene attualmente mediante sistemi ecocompatibili, come ad esempio la produzione integrata. Sussistono inoltre altre ragioni di rilievo – ad esempio di bilancio – per limitare l'estensione delle superfici.
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 bis) L'estensione e, pertanto, l'ammontare dell'aiuto accoppiato concesso ai produttori dovrebbero essere adattati ai dati della situazione esistente, nel rispetto della neutralità finanziaria del settore.
Motivazione
E' auspicabile adattare i dati alla situazione esistente del settore in modo da non arrecare pregiudizio agli agricoltori e in modo da non perdere le risorse del settore della coltivazione del cotone.
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(10 ter) La penuria di soluzioni di sostituzione alla coltura del cotone comporta la necessità di prevedere meccanismi di sostegno che ne garantiscano la redditività e la sopravvivenza nelle regioni produttrici dell'Unione. Ecco perché è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di rivedere verso l'alto gli aiuti non disaccoppiati allorché l'area coltivata risulta inferiore alle superfici di produzione di base, rispettando comunque la neutralità di bilancio e fissando un massimale per gli aiuti a favore degli agricoltori.
Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11
Testo della Commissione
Emendamento
(11) Per soddisfare le esigenze dell’industria della sgranatura è necessario che l’ammissibilità all’aiuto sia subordinata a una qualità minima del cotone effettivamente raccolto.
(11) Nell'ambito della sussidiarietà, parallelamente alla fissazione degli aiuti accoppiati entro il massimale di cui al precedente punto, gli Stati membri dovrebbero altresì stabilire la qualità minima del cotone effettivamente raccolto, affinché gli agricoltori possano beneficiare dei predetti aiuti.
Motivazione
Onde garantire la sopravvivenza della cotonicoltura e l'approvvigionamento delle imprese di sgranatura con un prodotto di qualità, occorre concedere agli Stati membri la possibilità di stabilire l'entità del sostegno accoppiato e le caratteristiche di qualità cui debbono attenersi gli agricoltori per beneficiare di tale sostegno. In caso contrario, l'obbligo di raccolta dei lotti coltivati a cotone si tradurrà soltanto in una riduzione della redditività delle aziende agricole.
Emendamento 14
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 11 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(11 bis) Vista la tendenza al calo della produzione cotoniera negli Stati membri, il settore della sgranatura ha già iniziato a subire un processo di ristrutturazione che dovrebbe essere accompagnato da opportune misure di sostegno, al fine di garantire una transizione graduale delle unità costrette a riorientare la loro attività produttiva. A tal fine si potrebbe attivare un fondo di ristrutturazione finanziato a titolo dell'OCM del cotone.
Emendamento 15
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 bis) E' importante poter adottare misure di sostegno che permetteranno di rafforzare la competitività. Tali misure dovrebbero essere definite e finanziate dalla Comunità. E' agli Stati membri che incombe la scelta delle misure che ritengono efficaci e rispondenti alle specificità delle rispettive regioni come pure l'integrarle nei programmi nazionali di sostegno.
Motivazione
La creazione di un "pacchetto nazionale", che includerà azioni tra le quali gli Stati membri possono scegliere quelle che ritengono più efficaci, sul modello dell'OCM del vino e dell'OCM degli ortofrutticoli, è ritenuta necessaria per sostenere la competitività della produzione comunitaria di cotone.
Emendamento 16
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 ter) Il finanziamento dei programmi nazionali di sostegno dovrebbe provenire per lo più dai fondi trasferiti ai sensi dell'articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dai fondi non assorbiti previsti per gli aiuti accoppiati.
Motivazione
Poiché l'articolo 69 già contempla il finanziamento di alcune azioni di miglioramento della qualità e di ammodernamento delle produzioni, esso potrebbe essere utilizzato altresì per contribuire al finanziamento dei programmi nazionali proposti dal relatore.
Emendamento 17
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 quater) Il finanziamento dei programmi nazionali di sostegno dovrebbe essere garantito da una percentuale dell'aiuto accoppiato nonché da stanziamenti che, a motivo della riduzione delle superfici coltivate al di sotto della soglia della superficie di base, non saranno assorbiti dall'aiuto accoppiato, in modo da preservare la neutralità finanziaria del settore.
Motivazione
Il finanziamento del "pacchetto nazionale" non deve gravare sul bilancio comunitario ma provenire da economie realizzate nel settore.
Emendamento 18
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 quinquies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 quinquies) Tra le misure che possono essere incluse nei programmi nazionali di sostegno figurano le misure volte a ristrutturare le varietà, a modernizzare le coltivazioni al fine di migliorare la competitività del settore del cotone, il sostegno a metodi di coltivazione rispettosi dell'ambiente, la promozione della ricerca incentrata sulla creazione di varietà qualitativamente migliorate come pure azioni di promozione e misure volte a modernizzare gli impianti di sgranatura.
Motivazione
L'elenco delle misure che possono essere finanziate tramite il "pacchetto nazionale" deve prevedere azioni volte a rafforzare la sostenibilità e la competitività della produzione comunitaria di cotone.
Emendamento 19
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 sexies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 sexies) Onde incoraggiare la produzione di cotone di alta qualità, è opportuno creare un premio alla qualità, nel quadro dei programmi nazionali di sostegno. Tale premio dovrebbe riguardare il finanziamento della misura volta a rafforzare la qualità del cotone ed essere concesso ai produttori che producono un prodotto di qualità eccezionale, conformemente ai criteri fissati dallo Stato membro interessato, al fine di migliorare la produzione sul piano qualitativo e di rafforzare la competitività del cotone comunitario.
Motivazione
L'aiuto alla produzione di cotone di qualità potrà essere finanziato da un "pacchetto nazionale" che prenderà in considerazione e ricompenserà gli sforzi esplicati dai produttori.
Emendamento 20
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 12 septies (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(12 septies) In base al regolamento (CE) n. 864/2004, in via di abrogazione, si è proposto che l'ammontare di 22 milioni di euro (che rappresenta il 2,74% degli aiuti) sia trasferito al secondo pilastro e sia destinato alla ristrutturazione delle regioni produttrici di cotone. Per utilizzare al meglio gli stanziamenti del settore, sarebbe opportuno riportare tale importo al primo pilastro ed includerlo nel finanziamento dei programmi nazionali di sostegno.
Motivazione
L'ammontare di 22 milioni di euro proviene dal primo pilastro ed è giusto che permanga in detto pilastro in modo che possa essere utilizzato al meglio attraverso i programmi nazionali di sostegno.
Emendamento 21
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(13 bis) Le disposizioni riguardanti il cotone dovrebbero restare in vigore fino al 2013.
Motivazione
Il nuovo regime di aiuto al cotone non deve essere oggetto di alcuna altra revisione nel 2010, come previsto all'articolo 155, lettera a) del regolamento (CE) n. 1782/2003. I produttori comunitari di cotone devono poter contare su un quadro regolamentare stabile per poter programmare le loro attività.
Emendamento 22
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(13 ter) Sin dall'applicazione della riforma del settore cotoniero approvata nel 2004 e invalidata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza C- 310/04), la produzione ha subito una forte contrazione, provocando un danno economico a tutti gli interessati, danno che andrebbe debitamente valutato allo scopo di concedere un indennizzo per le perdite subite.
Emendamento 23
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 13 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(13 quater) Al fine di agevolare l'applicazione del regime di sostegno del cotone istituito in precedenza a quello instaurato in virtù del presente regolamento, si rende necessaria l'adozione di misure per la ristrutturazione del settore della sgranatura.
Motivazione
Anche ammesso che si riesca a migliorare i coefficienti di sostegno accoppiato, è evidente che non saranno più raggiunti i livelli di produzione precedenti alla riforma entrata in vigore nel 2006. Il riconoscimento da parte della Commissione dei danni arrecati al settore in questione e la necessità di adeguare la capacità di sgranatura alla nuova situazione rendono giustamente necessaria l'adozione di misure specifiche a favore della ristrutturazione del settore, analogamente ai meccanismi previsti nel settore dello zucchero, della pesca, ecc.
Emendamento 24
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1782/2003
Articolo 110 bis – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Una quota degli aiuti può essere destinata a misure che contribuiscono alla sostenibilità del settore sulla base di programmi specialistici nell'ambito dei dossier nazionali presentati dagli Stati membri produttori e approvati attraverso la procedura del comitato di gestione. I programmi in questione possono comprendere politiche per la prevenzione e gestione delle crisi come pure misure di sostenibilità del settore non comprese nello sviluppo rurale.
Motivazione
La clausola del protocollo 4 dell'atto di adesione della Grecia all'Unione europea giustifica l'adozione di specifici provvedimenti a favore del settore del cotone che contribuiscono al mantenimento sostenibile della produzione tenuto conto dell'importanza del settore per determinate regioni dell'UE.
Emendamento 25
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1782/2003
Articolo 110 ter – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Gli Stati membri produttori di cotone possono stabilire condizioni supplementari relative alla semina, alla coltivazione, alla raccolta e alla fornitura di cotone alle imprese di sgranatura al fine di preservare la cotonicoltura nelle zone di produzione ed evitare che sia soppiantata da altre colture.
Motivazione
L'emendamento è inteso a introdurre la condizione necessaria all'applicazione del principio di sussidiarietà nello Stato membro che ne abbia bisogno.
Emendamento 26
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1782/2003
Articolo 110 quater – paragrafo 1 – trattino 2
Testo della Commissione
Emendamento
– Grecia: 370 000 ha,
– Grecia: 270 000 ha,
Motivazione
Tenendo presente la futura riduzione delle colture di cotone in Grecia, occorre fissare l'estensione delle superfici coltivate di base a 270.000 ettari e adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto.
Emendamento 27
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1782/2003
Articolo 110 quater – paragrafo 2 – trattino 2
Testo della Commissione
Emendamento
– Grecia: 594 EURper 300 000 ettari e 342,85 EUR per i rimanenti 70 000 ettari,
– Grecia: a partire da 750 EUR,
Motivazione
Tenendo presente la futura riduzione delle colture di cotone in Grecia, occorre fissare l'estensione delle superfici coltivate di base a 270.000 ettari e adeguare di conseguenza l'importo dell'aiuto.
Emendamento 28
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 7182/2003
Articolo 110 quater – paragrafo 3 – comma 2
Testo della Commissione
Emendamento
Tuttavia, per la Grecia è applicata la riduzione proporzionata in relazione all’importo dell’aiuto fissato per la parte della superficie di base nazionale composta dai 70 000 ettari al fine di rispettare l’importo globale di 202,2 milioni di euro.
soppresso
Motivazione
Tenendo presente che, nel caso della Grecia, si fissa un importo unico per ettaro per l'insieme della superficie di base, non è necessario un riferimento specifico nel testo del regolamento.
Emendamento 29
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1782/2003
Articolo 110 quater – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. Se in uno Stato membro la superficie coltivata a cotone ammessa a beneficiare dell’aiuto è inferiore alla superficie di base prevista al paragrafo 1, si incrementa l’aiuto di cui al paragrafo 2 per il relativo Stato membro in proporzione alla superficie di base non coperta, fino a un massimo da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 144. Gli eventuali risparmi derivanti da una riduzione della produzione sono destinati ai programmi nazionali di sostegno.
Motivazione
La revisione del regime del settore cotoniero dovrebbe servire a migliorare il grado di redditività dei produttori comunitari nel rispetto dei limiti stabiliti dalla neutralità di bilancio. Ecco perché si propone di incrementare gli aiuti accoppiati ove non sia raggiunta la superficie garantita. L'importo degli aiuti sarebbe comunque limitato dal comitato di gestione, sebbene gli eventuali risparmi dovuti alla riduzione delle superfici coltivate debba essere reinvestito nell'OCM del cotone.
– adottare misure di gestione delle crisi di mercato.
Emendamento 31
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 1782/2003
Articolo 110 sexies bis (nuovo) – paragrafo 1 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 110 sexies bis
Programmi nazionali di sostegno
1. Sono istituiti programmi nazionali di sostegno per rafforzare la competitività. Le azioni ammissibili sono definite e finanziate dalla Comunità. Gli Stati membri scelgono il pacchetto di misure che ritengono efficaci e rispondenti alle loro specificità regionali. Detto pacchetto potrebbe includere un fondo per la ristrutturazione delle imprese di sgranatura.
Emendamento 32
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 7182/2003
Articolo 110 sexies bis (nuovo) – paragrafo 2 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2. I programmi nazionali di sostegno sono finanziati grazie a una percentuale di base minima dell'1% dell'importo globale dell'aiuto accoppiato. A tale somma, sono aggiunti gli stanziamenti non utilizzati attraverso l'aiuto accoppiato a motivo della riduzione delle superfici coltivate al di sotto della superficie di base di ogni Stati membro.
Motivazione
Il finanziamento del pacchetto nazionale avviene attraverso la ritenuta di una percentuale dell'aiuto accoppiato come pure mediante gli stanziamenti non utilizzati dell'aiuto accoppiato risultanti dalla riduzione costante, in ogni Stato membro, della superficie destinata alla coltivazione comunitaria del cotone al di sotto della superficie di base.
Emendamento 33
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 7182/2003
Articolo 110 sexies bis (nuovo) – paragrafo 3 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3. Si include nei programmi nazionali di sostegno l'importo che era destinato alla ristrutturazione delle regioni produttrici di cotone, pari a 22 000 000 EUR (ossia il 2,74% degli aiuti) e che era stato trasferito nel secondo pilastro.
Motivazione
L'ammontare di 22 milioni di euro proviene dal primo pilastro ed è giusto che permanga in detto pilastro in modo che possa essere utilizzato al meglio mediante i programmi nazionali di sostegno. In base al regolamento (CE) n. 864/2004, in via di abrogazione, si è proposto di trasferire tale ammontare nel secondo pilastro.
Emendamento 34
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento (CE) n. 7182/2003
Articolo 110 sexies bis (nuovo) – paragrafo 4 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4. A scelta dello Stato membro, si possono finanziare, a titolo dei programmi nazionali di sostegno, azioni volte a far fronte alle ripercussioni di un eventuale calo della produzione e a ristrutturare le varietà come pure azioni volte a modernizzare la coltura al fine di migliorare la competitività del prodotto. Si concede un sostegno a metodi di coltura rispettosi dell'ambiente, al fine di permettere una gestione più razionale delle risorse idriche e di minimizzare l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari; la ricerca incentrata sulla creazione di varietà migliorate sul piano qualitativo viene incoraggiate e la ristrutturazione e la modernizzazione degli impianti di sgranatura sono privilegiate. Gli Stati membri possono concedere un premio alla qualità ai produttori che producono un prodotto di qualità eccezionale, in base a criteri specifici fissati dagli Stati membri.
Motivazione
L'elenco delle misure che possono essere finanziate tramite il "pacchetto nazionale" deve prevedere azioni volte a rafforzare la sostenibilità e la competitività della produzione comunitaria di cotone. Tra queste si potrà finanziare la produzione di un cotone di qualità, premiando gli sforzi esplicati dai produttori e si porrà l'accento sulla dimensione ambientale della coltivazione.
Emendamento 35
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1
Regolamento(CE) n. 1782/2003
Articolo 110 sexies bis (nuovo) – paragrafo 5 (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
5. Nell'ambito dei programmi nazionali di sostegno possono essere finanziate politiche di prevenzione, contenimento e lotta contro gli effetti dei cambiamenti climatici nelle zone di produzione di cotone.
Emendamento 36
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 7182/2003
Articolo 143 quinquies
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis) L'articolo 143 quinquies è soppresso.
Motivazione
L'importo di 22 milioni di euro, che corrisponde al 2,74% degli aiuti, proviene dal primo pilastro ed è giusto che permanga nello stesso pilastro in modo da poter essere utilizzato al meglio mediante i programmi nazionali di sostegno.
Emendamento 37
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 7182/2003
Articolo 155 bis
Testo della Commissione
Emendamento
1 ter) L'articolo 155 bis è sostituito dal testo seguente:
"La Commissione presenta al Consiglio, al più tardi entro il 31 dicembre 2009, una relazione sull'attuazione del presente regolamento per quanto riguarda [...] l'olio d'oliva, le olive da tavola e gli uliveti, il tabacco e il luppolo, corredata, se del caso, di proposte appropriate.
Le disposizioni del presente regolamento relative al cotone restano in vigore fino al 2013."
Motivazione
Il nuovo regime di aiuto al cotone non deve essere oggetto di alcuna altra revisione nel 2010, come previsto all'articolo 115 bis, del regolamento (CE) n. 1782/2003. I produttori comunitari di cotone devono poter contare su un quadro regolamentare stabile per poter programmare le loro attività.
(Traduzione esterna)
MOTIVAZIONE
Il regime comunitario di aiuti al cotone
Il settore del cotone riveste una grande importanza socioeconomica per alcune regioni dell’UE, in particolare in Grecia e Spagna. Nonostante le aziende che producono cotone siano di piccole dimensioni (in Grecia 4,5 ha e in Spagna 11,0 ha), il cotone rappresenta rispettivamente il 9% e l’1,3% della produzione agricola totale della Grecia e della Spagna (dati del 2005). Il reddito dei produttori, soddisfacente secondo i dati attuali, permette a molte piccole e medie aziende di sopravvivere (79 700 in Grecia e 9 500 in Spagna), nonché il mantenimento di alcuni impianti di sgranatura (73 in Grecia e 29 in Spagna).
Il regime comunitario di sostegno al cotone è stato istituito nel 1981, mediante il protocollo n. 4 dell’atto di adesione della Grecia alla CEE e successivamente esteso alla Spagna e al Portogallo nel 1986. Esso mirava a “sostenere la produzione del cotone nelle regioni della Comunità dove essa è importante per l’economia agricola, garantire ai produttori un reddito equo e stabilizzare il mercato mediante il miglioramento delle strutture a livello di offerta e immissione sul mercato”.
Il regime iniziale prevedeva un’indennità compensativa versata alle imprese di sgranatura, le quali pagavano un prezzo minimo agli agricoltori. L’importo delle indennità dipendeva dal prezzo del cotone sui mercati internazionali.
La riforma della politica agricola comune, intrapresa nel 2003, si basava sul principio di un sostegno ai redditi degli agricoltori mediante aiuti e misure disaccoppiati dalla produzione (regolamento (CE) n. 1782/2003), onde rafforzare la competitività della produzione comunitaria, pur mirando alla stabilizzazione dei redditi agricoli. Per armonizzare il settore del cotone con le altre organizzazioni comuni di mercato (OCM), si è deciso di attuare, a partire dal 2006, un nuovo regime basato su un aiuto al reddito disaccoppiato dalla produzione e su un pagamento specifico per superficie, entrambi versati direttamente ai produttori di cotone.
La Spagna ha deciso di adire la Corte di giustizia dell’Unione europea poiché riteneva che tale riforma non fosse stata preceduta da studi d’impatto, che non si fosse tenuto conto dei costi diretti del lavoro e delle ripercussioni della riforma sull’industria della sgranatura. Con la sentenza C-310/04, la Corte di giustizia ha dato ragione alla Spagna e ha annullato l’attuazione del nuovo regime di aiuti al cotone.
La proposta della Commissione
Gli elementi principali della proposta della Commissione sono i seguenti:
- mantenimento del pagamento unico per il 65 % e dell’aiuto accoppiato per il 35 %, come prevedeva la riforma del 2004.
- Mantenimento della superficie massima a 450 597 ha, di cui 370 000 ha in Grecia, 70 000 ha in Spagna, 360 ha in Portogallo e 10 237 ha in Bulgaria, dopo il recente ampliamento dell’UE.
- L’aiuto accoppiato continuerà ad essere assoggettato ai criteri di ecocondizionalità, onde promuovere una produzione di cotone più rispettosa dell’ambiente.
- Obbligo di raccolta del cotone per i produttori che intendano percepire l’aiuto accoppiato. Il cotone dovrà soddisfare alcuni requisiti minimi di qualità.
- Rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali, affinché possano contribuire in maniera più efficace ad azioni di sostegno al settore. I produttori membri di queste organizzazioni percepiranno un aiuto complementare di importo pari a 3 euro per ettaro (invece dei 10 euro previsti dalla precedente riforma).
- Il resto dell’importo percepito sui 7 euro per ettaro, pari ad un importo complessivo di 3 milioni di euro, sarà destinato alle azioni di promozione e informazione.
- Mantenimento del trasferimento finanziario per un importo di 22 milioni di euro all’anno, a favore della ristrutturazione nelle regioni produttrici di cotone.
- Creazione di una “etichetta di origine” volta a promuovere il cotone comunitario.
- Infine, la Commissione si impegna a valutare la possibilità di inserire il cotone nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, e includere questo prodotto nell’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e promozione.
La proposta è neutra dal punto di vista finanziario e si basa sul principio di sussidiarietà, nella misura in cui si lascia alla responsabilità degli Stati membri l’approvazione delle superfici da destinare alla coltivazione del cotone, la scelta delle varietà, il riconoscimento delle organizzazioni interprofessionali, la ripartizione dei diritti all’aiuto e la definizione delle norme ambientali.
Valutazione della proposta della Commissione
Sebbene la Corte di giustizia abbia reso nulla la riforma del regime del cotone (decisione C-310/04), la nuova proposta della Commissione è quasi del tutto identica alla precedente. La Commissione europea si è dunque semplicemente accontentata di una procedura formale relativa alla redazione degli studi di impatto, senza prendere in considerazione, come avrebbe dovuto fare, le gravi ripercussioni dell’adozione del nuovo regime. Inoltre, non stupisce il fatto che, appena un anno dopo l’attuazione della riforma dell’OCM del cotone, la produzione in questo settore abbia registrato una riduzione del 20% in Grecia e di oltre il 50% in Spagna. Il numero delle aziende agricole si è ridotto dell’11% in Grecia e del 25% in Spagna. Inoltre, molti impianti di sgranatura potrebbero dover chiudere i battenti, laddove l’attività non sia più redditizia. Da quanto sopra si evince che le riserve espresse in occasione della riforma del 2004 in merito all’efficacia del nuovo regolamento si sono rivelate fondate molto prima del previsto.
Esaminando la proposta, è possibile constatare che la condizione proposta di erogare l’aiuto accoppiato solo nella misura in cui si proceda alla raccolta del prodotto rappresenta un passo nella giusta direzione, alla stregua della creazione di un’etichetta di qualità per la promozione del cotone comunitario.
Il relatore sottolinea inoltre che la Commissione dovrebbe al più presto dare seguito all’impegno preso di esaminare l’eventuale inserimento del cotone tra i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine, nonché nell’elenco dei prodotti che possono essere oggetto di azioni di informazione e promozione.
Proposte del relatore
Il relatore è del parere che la decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea consenta di procedere, nella misura del possibile, a correzioni efficaci a vantaggio della produzione comunitaria di cotone.
Pertanto, il relatore formula le seguenti proposte:
– mantenere la neutralità finanziaria della proposta per quanto attiene all’aiuto accoppiato, e ciò implica il disimpegno di 202,2 milioni di euro per la Grecia e di 72,73 milioni di euro per la Spagna. Tenuto conto della probabile riduzione delle dimensioni delle superfici coltivate, la superficie di base potrebbe essere rivista al ribasso, da 370 000 ha a 270 000 ha per la Grecia, e pertanto l’aiuto accoppiato dovrebbe ammontare a 750 euro per ettaro. Nel caso della Spagna, anche la superficie di base potrebbe essere rivista di conseguenza (da 70 000 ha a 50 000 ha), con un aiuto accoppiato pari a 1 450 euro per ettaro.
– permettere agli Stati membri, sulla base del principio di sussidiarietà e qualora fosse necessario per la sopravvivenza dei rispettivi impianti di sgranatura, di optare liberamente per una percentuale più elevata dell’aiuto accoppiato, il cui importo tuttavia non dovrà essere inferiore al 35%;
– creare una “dotazione nazionale” destinata a superare i vari problemi del settore del cotone, finanziata mediante una percentuale minima (di base) dell’1 % rispetto all’importo complessivo dell’aiuto accoppiato al cotone in tutti gli Stati membri, attraverso un adeguamento proporzionale dell’aiuto per ettaro. Le azioni finanziate a valere su tale dotazione nazionale potranno, a scelta dello Stato membro, riguardare misure volte a superare le ripercussioni di un’eventuale riduzione della produzione, promuovere una ristrutturazione delle varietà e ammodernare la coltivazione onde rafforzare la competitività del prodotto, promuovere metodi di coltivazione rispettosi dell’ambiente, al fine di assicurare una gestione più razionale delle risorse idriche e ridurre al minimo l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, promuovere la ricerca al fine di consentire la messa a punto di varietà migliorate dal punto di vista qualitativo, sostenere la ristrutturazione e l’ammodernamento degli impianti di sgranatura, ecc.;
– giacché la presenza di gravi problemi nel settore (essenzialmente a livello di competitività) potrebbe comportare una riduzione, oltre i limiti fissati per i vari Stati membri, dell’ampiezza delle superfici coltivate, gli stanziamenti non assorbiti a titolo dell’aiuto accoppiato dovrebbero essere trasferiti nella dotazione nazionale per contribuire a superare i problemi succitati;
– includere nella dotazione nazionale i fondi destinati alla ristrutturazione delle regioni produttrici di cotone, per un importo pari a 22 milioni di euro (corrispondente al 2,74% degli aiuti), che non avrebbero dovuto essere trasferiti nell’ambito del secondo pilastro;
– destinare, sulla base di criteri precisi e a titolo di premio alla qualità, parte degli stanziamenti del pacchetto nazionale ai produttori che elaborano un prodotto di qualità, in vista del miglioramento della competitività del cotone comunitario;
– le decisioni del Consiglio relative all’OCM del cotone dovrebbero rimanere in vigore fino al 2013, e non fino al 2010, come previsto dal regolamento n. 1782/2003.
Conclusioni
È assolutamente necessario salvaguardare un settore fiorente dell’agricoltura comunitaria come quello della coltivazione del cotone, senza ignorare:
a) le ripercussioni economiche che potrebbe avere l’abbandono di tale coltura, che rappresenta un’attività tradizionale nei paesi in cui il cotone è coltivato; in alcune regioni di questi paesi i redditi provengono esclusivamente dalla coltivazione del cotone;
b) la dimensione ambientale del problema, nella misura in cui la coltivazione del cotone contribuisce anche alla tutela dei paesaggi e alla lotta contro l’erosione del suolo dovuta alla messa a maggese;
c) i criteri sociali legati alla desertificazione delle campagne, la non-redditività degli impianti di sgranatura e il conseguente incremento della disoccupazione.
Rendendo nulla la riforma dell’OCM del cotone nel 2004, la Corte di giustizia ci ha permesso di riesaminare in tempo utile questo regime e di adottare le norme necessarie a garantire uno sviluppo sostenibile del settore del cotone. Il settore comunitario di produzione del cotone deve rimanere fiorente e salvaguardare le 79 700 aziende greche e le 9 500 aziende spagnole, con livelli di produzione soddisfacenti che permettano di sostenere la redditività dell’industria della sgranatura, che assicura 3 200 posti di lavoro in Grecia e 920 in Spagna. Inoltre, non bisogna dimenticare che il cotone è un prodotto deficitario nell’UE, che non pesa sul bilancio comunitario con spese legate ai prelievi e alle restituzioni all’esportazione.
PROCEDURA
Titolo
Regimi di sostegno a favore degli agricoltori (aiuti al settore del cotone)
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Vincenzo Aita, Peter Baco, Sergio Berlato, Bernadette Bourzai, Luis Manuel Capoulas Santos, Giuseppe Castiglione, Albert Deß, Carmen Fraga Estévez, Ioannis Gklavakis, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Esther Herranz García, Lily Jacobs, Heinz Kindermann, Vincenzo Lavarra, Stéphane Le Foll, Diamanto Manolakou, Rosa Miguélez Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, Willem Schuth, Czesław Adam Siekierski, Petya Stavreva, Witold Tomczak, Andrzej Tomasz Zapałowski
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Pilar Ayuso, Alessandro Battilocchio, Alejandro Cercas, Wiesław Stefan Kuc, Hans-Peter Mayer, Zdzisław Zbigniew Podkański, Kyösti Virrankoski
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Francisca Pleguezuelos Aguilar, Luis Yañez-Barnuevo García