sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
(COM(2006)0399 – C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))
Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
Relatrice: Evelyne Gebhardt
Relatore per parere (*): Carlo Casini, commissione giuridica
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0399),
– visti gli articoli 61, lettera c) e l'articolo 67, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0305/2006),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione giuridica (A6-0361/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) La possibilità di scegliere la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale non dovrebbe ledere gli interessi della prole.
Motivazione
Gli articoli 12 e 13 del regolamento n. 2201/2003 si applicano altresì alla scelta della giurisdizione. E' pertanto essenziale che l'interesse della prole sia preso in considerazione.
Emendamento 2
CONSIDERANDO 6 TER (nuovo)
(6 ter) Prima di designare la giurisdizione competente e la legge applicabile occorre che i coniugi abbiano accesso a informazioni aggiornate relative agli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria e delle procedure in materia di divorzio e di separazione personale. Per garantire l'accesso a un'appropriata informazione di qualità, la Commissione deve aggiornarla regolarmente nel sistema di informazioni pubblico basato su Internet e istituito attraverso la decisione del Consiglio 2001/470/CE del 28 maggio 2001 relativa all'istituzione di una rete giudiziaria europeain materia civile e commerciale1.
____________________________
1GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.
Motivazione
Si tratta di vigilare affinché la scelta operata dalle parti sia una scelta illuminata, vale a dire che i due sposi siano debitamente informati delle ripercussioni concrete della medesima. A tal fine occorre chiedersi qual è la maniera migliore per garantire che informazioni complete e affidabili siano comunicate ai firmatari della convenzione attributiva di competenza prima della firma dell'atto.
Emendamento 3
CONSIDERANDO 6 QUATER (nuovo)
(6 quater) La possibilità di scegliere di comune accordo la giurisdizione e la legge applicabile dovrebbe far salvi i diritti e la pari opportunità per i due coniugi. A tal fine i giudici nazionali dovrebbero essere consapevoli dell'importanza di una scelta illuminata da parte di entrambi i coniugi riguardo alle conseguenze giuridiche dell'accordo raggiunto.
Motivazione
Si tratta di vigilare affinché la scelta operata dalle parti sia una scelta illuminata, vale a dire che i due coniugi siano debitamente informati delle ripercussioni concrete della medesima. Tutte le autorità devono assicurarsi che i due coniugi siano consapevoli delle conseguenze del loro accordo.
Emendamento 4
CONSIDERANDO 7 BIS (nuovo)
(7 bis) L'espressione "residenza abituale" dovrebbe essere interpretato in conformità con gli obiettivi del presente regolamento. Il suo significato dovrebbe essere determinato dal giudice caso per caso su base fattuale. Tale espressione non rinvia al concetto di legge nazionale, bensì a una nozione autonoma della legge comunitaria.
Emendamento 5
CONSIDERANDO 9 BIS (nuovo)
(9 bis) L'accordo illuminato di entrambi i coniugi è un principio essenziale del presente regolamento. Ciascuna parte dovrebbe sapere esattamente quali sono le conseguenze giuridiche e sociali della scelta della giurisdizione e della legge applicabile.
Motivazione
E' possibile che la regola del conflitto di leggi possa designare la legge di un altro Stato membro. In tal caso il giudice deve applicare la legge straniera che può rivelarsi problematica per le giurisdizioni adite. Occorre assicurare che il giudice possa consultare un servizio competente.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 1 (nuovo)Titolo (regolamento (CE) n. 2201/2203)
“Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia matrimoniale”
“Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio relativo alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla legge applicabile in materia di divorzio e di separazione personale”
Emendamento 7
ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS
Articolo 2, punto 11 bis (nuovo) (regolamento CE) n. 2201/2203)
(1 bis) All'articolo 2 è inserito il seguente punto:
"11 bis)«residenza abituale»: il luogo di ordinaria dimora di una persona."
Motivazione
Occorre dare una definizione dell'espressione "residenza abituale", in modo da evitare per quanto possibile interpretazioni arbitrarie. Naturalmente, prima di applicare la definizione, il giudice deve esaminare tutti i fatti pertinenti.
Emendamento 8
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(a) ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, oppure
(a) nel momento in cui è concluso l'accordo, la giurisdizione di detto Stato membro è competente secondo l'articolo 3, oppure
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 9
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(b) è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale comuneper almeno tre anni, oppure
(b) nel momento in cui è concluso l'accordo è lo Stato membro in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale da almeno tre anni, a condizione che tale situazione non sia venuta meno più di tre anni prima di adire la giurisdizione, oppure
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 10
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(c) uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.
(c) nel momento in cui è concluso l'accordo, uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi due Stati membri.
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 11
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo
1, lettera c bis (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(c bis) il loro matrimonio è avvenuto in quello Stato membro.
Motivazione
È logico che la scelta delle parti di celebrare il loro matrimonio in un determinato paese implichi anche l'accettazione della legge di tale paese.
Emendamento 12
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
2. L’accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
2. L'accordo attributivo della competenza può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l' autorità giurisdizionale. Esso ha effetto fino all'ultimo grado di giudizio.
Tale accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di unadi tali leggi.
Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.
Emendamento 13
ARTICOLO 1, PUNTO 3Articoli 4 e 5 (regolamento (CE) n. 2201/2203)
Negli articoli 4 e 5, l’espressione “articolo 3” è sostituita dall’espressione “articoli 3 e 3 bis”.
Negli articoli 4 e 5, l’espressione “articolo 3” è sostituita dall’espressione “articoli 3, 3 bis e 7”
Emendamento 14
ARTICOLO 1, PUNTO 5Articolo 7, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
a) i coniugi hanno avuto la precedente residenza abituale comune nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, oppure
a) i coniugi abbiano in precedenza avuto la residenza abituale nel territorio di quello Stato membro per almeno tre anni, a condizione che tale periodo non risalga a più di tre anni prima che sia stata adita l'autorità giurisdizionale, oppure
Motivazione
Si deve evitare il "forum shopping".
Emendamento 15
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)Articolo 7 bis
(nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
5 bis) È inserito il seguente articolo:
"Articolo 7 bis
Forum necessitatis
Quando la giurisdizione competente ai sensi del presente regolamento si trovi in uno Stato membro in cui la legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, l'autorità giurisdizionale è attribuita:
a) allo Stato membro di cui uno dei coniugi è cittadino, oppure
b) allo Stato membro in cui il matrimonio è stato celebrato."
Motivazione
L'emendamento disciplina le situazioni in cui, secondo i criteri citati agli articoli 3, 3 bis e 7 del regolamento, la giurisdizione attribuita non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione.
Emendamento 16
ARTICOLO 1, PUNTO 6Articolo 12, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(6) Nell’articolo 12, paragrafo 1, l’espressione “articolo 3” è sostituita dall’espressione “articoli 3 e 3 bis”.
(6) Nell’articolo 12, paragrafo 1, l’espressione “articolo 3” è sostituita dall’espressione “articoli 3, 3 bis e 7”.
Emendamento 17
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, titolo (regolamento (CE) n. 2201/2203)
Scelta della legge a opera delle parti
Scelta della legge applicabile a opera delle parti
Emendamento 18
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera –a) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
-a) la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi al momento in cui è concluso l'accordo;
Motivazione
Sembra logico includere anche tale criterio ai fini della scelta della legge applicabile.
Emendamento 19
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(a) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;
(a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora al momento della conclusione dell'accordo;
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 20
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di uno dei coniugi;
(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo;
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 21
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;
(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno in precedenza avuto la loro residenza abituale per almeno tre anni;
Motivazione
Sembra quantomeno arbitrario trovarsi di fronte a criteri di durata diversi all'articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 3 bis, paragrafo 1, lettera b) e all'articolo 7, lettera a). La relatrice propone di portarle tutte a tre anni.
Emendamento 22
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 1, lettera c bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(c bis) la legge dello Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio;
Motivazione
Sembra logico includere anche tale criterio ai fini della scelta della legge applicabile.
Emendamento 23
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo
1, lettera d bis) (nuova) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(d bis) la legge dello Stato in cui è stato celebrato il matrimonio.
Motivazione
È logico che la scelta delle parti di celebrare il loro matrimonio in un determinato paese implichi anche l'accettazione della legge di tale paese.
Emendamento 24
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2203)
2. L’accordo attributivo che stabilisce la legge applicabile è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
2. L’accordo attributivo che stabilisce la legge applicabile è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
Tuttavia, qualora la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la sua residenza abituale al momento in cui è concluso l'accordo preveda esigenze formali supplementari per simili accordi, tali esigenze devono essere soddisfatte. Se i coniugi hanno la loro residenza abituale in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedano esigenze formali supplementari, l'accordo è valido se soddisfa le esigenze di una di tali leggi.
Se l'accordo fa parte di un contratto di matrimonio, le esigenze formali del contratto di matrimonio devono essere soddisfatte.
Motivazione
E' necessario chiarire la situazione in cui la legge nazionale o il contratto di matrimonio prevedono esigenze più rigorose rispetto a quelle del regolamento.
Emendamento 25
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 2 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
2 bis. Se la legge designata a norma del paragrafo 1 non riconosce la separazione o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.
Motivazione
Obiettivo di questo emendamento è risolvere i problemi che incontrano alcune donne straniere che chiedono la separazione o il divorzio in taluni Stati membri. L'interesse di una persona ad ottenere la separazione o il divorzio, in quanto espressione della sua autonomia personale, deve prevalere sul criterio dell'applicazione della legge nazionale. Avviene che in questi casi l'applicazione della legge nazionale comune dei coniugi renda difficile l'accesso alla separazione o al divorzio di determinate persone residenti in taluni Stati membri.
Emendamento 26
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 ter
, alinea (regolamento (CE) n. 2201/2003)
In mancanza di scelta ai sensi dell’articolo 20 bis, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
In mancanza di scelta ai sensi dell' articolo 20 bis, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati nell'ordine dalla legge dello Stato membro.
Emendamento 27
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 ter, lettera a) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(a) della residenza abituale comune dei coniugi o, in mancanza,
(a) della residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 28
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 ter, lettera b) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(b) dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,
(b) dell’ultima residenza abituale dei coniugi al momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, purché uno dei due vi risieda ancora o, in mancanza,
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 29
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 ter, lettera c) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
(c) di cui entrambi i coniugi hanno la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi o, in mancanza,
(c) di cui sono cittadini entrambi i coniugi o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di entrambi i coniugi al momento in cui è stata adita l'autorità giurisdizionale o, in mancanza,
Motivazione
E' necessario definire il momento preciso in cui si applicano i criteri.
Emendamento 30
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 ter,
comma 1 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
Se la legge determinata a norma del paragrafo 1 del presente articolo non riconosce la separazione o il divorzio o lo fa in modo discriminatorio per uno dei coniugi, si applica la legge del foro.
Emendamento 31
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 sexies bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2203)
Articolo 20 sexies bis
Informazione da parte degli Stati membri
1. Entro e non oltre il …1, gli Stati membri comunicano alla Commissione le loro norme nazionali riguardanti le esigenze formali che si applicano agli accordi relativi alla scelta della giurisdizione competente e della legge applicabile ai contratti di matrimonio.
Gli Stati membri comunicano ogni ulteriore cambiamento di tali norme alla Commissione.
La Commissione mette a disposizione del pubblico le informazioni che le sono state comunicate conformemente al paragrafo 1 secondo le modalità più appropriate, in particolare mediante la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.
_____________________
1 Tre mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
Motivazione
Si tratta di vigilare affinché la scelta operata dalle parti sia una scelta illuminata, vale a dire che i due sposi siano debitamente informati delle ripercussioni concrete della medesima. A tal fine occorre chiedersi qual è la maniera migliore per garantire che informazioni complete e affidabili siano comunicate ai firmatari della convenzione attributiva di competenza prima della firma dell'atto.
MOTIVAZIONE
Obiettivo della presente proposta di regolamento è istituire un quadro normativo chiaro e completo che comprenda le norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e le norme sulla legge applicabile, introducendo anche un certo grado di autonomia delle parti.
Oggi una coppia "internazionale" che desidera divorziare è soggetta alle norme di competenza giurisdizionale del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio(1) (detto "Bruxelles II bis") che permettono ai coniugi di scegliere fra vari criteri di competenza alternativi. Una volta instaurato il procedimento di divorzio davanti alle autorità giurisdizionali di uno Stato membro, la legge applicabile è individuata attraverso le norme di conflitto di tale Stato. Le norme di conflitto nazionali, tuttavia, risultano essere estremamente varie.
La combinazione fra la diversità delle norme di conflitto nazionali e le attuali disposizioni comunitarie in materia di attribuzione della competenza giurisdizionale può generare un certo numero di problemi nel caso dei divorzi "internazionali". Oltre all'incertezza giuridica risultante dalla difficoltà per i coniugi di individuare quale legge si applicherà al loro caso(2), si rileva anche il rischio, considerato reale dalla Commissione, della "corsa in tribunale", espressione che designa una situazione nella quale il coniuge più informato tenterà di adire per primo l'autorità giurisdizionale la cui legge tutela meglio i suoi interessi. Inoltre, i cittadini comunitari che risiedono in uno Stato terzo possono avere difficoltà a trovare un'autorità giurisdizionale competente in materia di divorzio e a far riconoscere nei rispettivi Stati di origine una sentenza di divorzio pronunciata in uno Stato terzo.
La proposta della Commissione intende limitare questi rischi e ovviare a queste carenze, in particolare introducendo per le parti la possibilità di scegliere di comune accordo l'autorità giurisdizionale competente e la legge applicabile.
Scelta dell'autorità giurisdizionale
L'articolo 3 bis introduce la possibilità per i coniugi di designare di comune accordo l'autorità giurisdizionale competente per il procedimento di divorzio. Esso presenta indubbiamente il vantaggio di conferire maggiore autonomia alle parti e di consentire loro di adire liberamente, secondo alcuni criteri di collegamento, l'autorità giurisdizionale con la quale hanno il legame più stretto. Occorre anzitutto garantire che il criterio di collegamento sia sufficientemente forte e preciso nella sua formulazione senza essere inutilmente restrittivo. La relatrice propone tuttavia di aggiungere l'articolo 7 bis, che disciplina le situazioni in cui, secondo i criteri degli articoli 3, 3 bis e 7, l'autorità giurisdizionale adita non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione.
Scelta della legge applicabile
L'articolo 20 bis costituisce un'innovazione in quanto per la prima volta introduce la possibilità per i coniugi di designare di comune accordo la legge applicabile al procedimento di divorzio. A giudizio della relatrice, sembra logico prevedere anche la possibilità di scegliere la legge dello Stato di residenza abituale dei coniugi, ossia quello in cui essi abitano al momento in cui viene concluso l'accordo, così come la legge dello Stato in cui si è celebrato il matrimonio.
È lecito inoltre interrogarsi sull'assenza di parallelismo tra l'articolo 20 bis e gli articoli 3, 3 bis e 7 in ordine alla durata della residenza. Secondo la relatrice, l'estensione del periodo di residenza operata nell'articolo 20 bis risulta in una certa misura arbitraria. Per tale motivo la relatrice propone un periodo unico di tre anni per tutti gli articoli citati.
Scelta informata
È poi necessario fare in modo che la scelta operata dalle parti sia una scelta informata, ossia che i due coniugi siano debitamente informati circa le ripercussioni concrete della loro scelta. A tale proposito è opportuno interrogarsi su quale sia il sistema migliore per garantire che i firmatari dell'accordo attributivo della competenza ricevano informazioni complete e affidabili prima della sottoscrizione del relativo atto. È importante inoltre che l'accesso alle informazioni sia garantito indipendentemente dalla situazione finanziaria di ciascun coniuge. Ribadiamo qui l'importanza di assicurare un'informazione precisa e completa dei coniugi riguardo alle conseguenze delle loro scelte in ordine all'autorità giurisdizionale e alla legge applicabile in caso di divorzio, dato che la legislazione degli Stati membri differisce enormemente in vari punti, quali ad esempio le motivazioni e le forme di divorzio, le condizioni per l'ottenimento dello stesso, il periodo di separazione richiesto e altri aspetti determinanti ai fini del procedimento. Inoltre, poiché il diritto non è immutabile, potrebbe accadere che un accordo di designazione della legge applicabile firmato a un dato momento non corrisponda più alle aspettative legittime delle parti nel momento in cui deve produrre i suoi effetti, per via del fatto che la legislazione dello Stato in questione è stata nel frattempo modificata.
La relatrice propone di prevedere un meccanismo per cui la Commissione sia responsabile del sistema di informazione pubblica basato su Internet (funzionante nel quadro della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale), nel quale tutti possano reperire informazioni aggiornate sugli aspetti essenziali della legge nazionale e comunitaria. È inoltre fondamentale che l'autorità giurisdizionale adita consideri con attenzione l'enorme importanza ricoperta dalla scelta informata dei coniugi.
Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1.
Consultare, a tale proposito, il documento SEC (2006) 949 del 17.7.2006, pag. 5
PARERE della commissione giuridica (*) (11.9.2008)
destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2201/2003 limitatamente alla competenza giurisdizionale e introduce norme sulla legge applicabile in materia matrimoniale
(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento
BREVE MOTIVAZIONE
La proposta della Commissione riguarda soltanto la determinazione della giurisdizione e della legge applicabile nel caso di una domanda di divorzio o di separazione. Essa non riguarda pertanto l’annullamento del matrimonio, né il diritto agli alimenti. La proposta si presenta come una modifica parziale del vigente regolamento 2201/2203, il cui contenuto è più ampio, perchè riguarda anche le cause di annullamento del matrimonio, quelle relative alla responsabilità genitoriale e il riconoscimento delle decisioni giurisdizionali in quelle stesse materie nei rapporti interstatuali.
La proposta in esame riguarda sostanzialmente le coppie “internazionali”, quelle, cioè, in cui i coniugi hanno cittadinanza diversa o residenza in Stati diversi . L'innovazione principale introdotta dal nuovo regolamento è la facoltà di scelta da parte dei coniugi della giurisdizione cui è possibile fare ricorso e della legge applicabile, ma tale scelta non è illimitata. Essa è possibile tra giurisdizioni e leggi che hanno un collegamento oggettivo con il rapporto matrimoniale in questione. Secondo la proposta, tale collegamento consiste essenzialmente nella residenza . Ne deriva che se due coniugi hanno un'unica medesima cittadinanza ed hanno risieduto entrambi sempre nel medesimo Stato di cui hanno la cittadinanza non hanno facoltà di scelta, perchè possono rivolgersi solo ai giudici dello Stato dove si trovano che applicheranno la lex loci, identica alla lex fori.
In via generale, la proposta appare ragionevole. In effetti, essa è perfettamente in sintonia con la libera circolazione delle persone, che costituisce una delle libertà fondamentali su cui si basa la costruzione europea, e con il rispetto dell'autonomia delle parti che possono pertanto scegliere, se lo desiderano, a quale giudice e a quale legge affidare la disciplina della cessazione del loro vincolo matrimoniale.
Il relatore, tuttavia, ritiene che la proposta in questione debba subire alcuni correttivi che le permettano di risultare ancor più efficace.
Innanzi tutto, occorre precisare che la scelta delle parti potrà riguardare solo la giurisdizione e la legge di uno Stato membro, come pure che, più in generale, in virtù del principio di sussidiarietà, la proposta in questione non può obbligare le autorità di uno Stato che non preveda il divorzio o non riconosca quel tipo di matrimonio a pronunciarne lo scioglimento.
Inoltre, nella proposta della Commissione i coniugi possono scegliere uno qualsiasi dei fori elencati nell'art. 3 del regolamento 2201/2003. In tal caso diviene inutile il criterio più restrittivo indicato dall'art 3 bis, lettera b). La soluzione tecnicamente più semplice sarebbe la cancellazione del testo di tale lettera. Tuttavia dalla proposta sembra emergere che l'orientamento della Commissione sia quello di stabilire un legame con le legge del foro nel momento in cui viene attribuito alle parti il potere di decidere autonomamente il giudice a cui ricorrere. Ciò è reso evidente dalla lettera b). Se si vuole mantenere tale lettera e armonizzarne il contenuto con l'art. 3 (rendendo più ampia l'autonomia della parti), il relatore suggerisce allora di riformare l'intero art. 3 bis. Naturalmente, l'articolo 3 resta valido ed applicabile qualora non sia stata esercitata la facoltà di scelta della giurisdizione competente.
EMENDAMENTI
La commissione giuridica invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
1. I coniugi possono concordare che una o le autorità giurisdizionali di uno Stato membro saranno competenti a decidere nel procedimento di divorzio o separazione personale che li opponga, purché abbiano un legame sostanziale con quello Stato membro in quanto:
1. I coniugi possono concordare chele autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti a decidere nel procedimento di divorzio o di separazione personale purché vi sia un collegamento sostanziale del loro rapporto matrimoniale con lo Stato membro prescelto in quanto:
(a) ricorre uno dei criteri di competenza giurisdizionale di cui all’articolo 3, oppure
(a) i coniugi hanno avuto in tale Stato la residenza abituale per almeno tre anni continuativamente purché questo periodo non si sia concluso più di tre anni prima della domanda di divorzio o di separazione, oppure
(b) è quello il luogo in cui i coniugi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per almeno tre anni, oppure
(b)si tratta dello Stato in cui si trova l'ultima residenza abituale dei coniugi ed il convenuto vi risiede ancora al momento della domanda,oppure
(c) uno dei coniugi è cittadino di quello Stato membro o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha il "domicile" nel territorio di uno di questi Stati membri.
(c) si tratta dello Stato in cui il coniuge attore ha la residenza abituale e attuale da almeno sei mesi se è cittadino del medesimo Stato o da almeno un anno se non è un cittadino di tale Stato o, nel caso del Regno Unito e dell' Irlanda,ha ivi il proprio "domicilio", oppure
(c bis) il loro matrimonio è avvenuto in quello Stato membro.
Motivazione
La riformulazione dell'articolo 3 bis permette una più ordinata gerarchia dei criteri di collegamento: una prolungata residenza; una residenza anche breve, purché ultima e congiunta alla residenza attuale del convenuto; la residenza attuale dell' attore di una qualche durata; il luogo di celebrazione del matrimonio. In tal modo si evita ogni contraddizione fra i criteri in questione, nonché fra questi e l'articolo 3 dello stesso regolamento, che continuerà ad applicarsi in assenza di accordo fra le parti.
Emendamento 2
ARTICOLO 1, PUNTO 2Articolo 3 bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
2. L’accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
2. L'accordo attributivo della competenza può essere concluso e modificato in qualsiasi momento, ma al più tardi nel momento in cui è adita l' autorità giurisdizionale. Esso ha effetto fino all'ultimo grado di giudizio.
Tale accordo è redatto per iscritto, datato e firmato da entrambi i coniugi. Se la legge dello Stato membro in cui uno dei coniugi ha la residenza abituale nel momento in cui è concluso l'accordo prevede requisiti di forma supplementari per siffatti accordi, tali requisiti devono essere soddisfatti. Se la residenza abituale dei coniugi si trova in Stati membri diversi le cui leggi rispettive prevedono requisiti di forma supplementari, l'accordo è valido se soddisfa i requisiti di unadi tali leggi.
Qualora l'accordo faccia parte di un contratto di matrimonio devono essere soddisfatti i requisiti formali del contratto di matrimonio.
Motivazione
E' opportuno precisare i requisiti formali dell' accordo, precisarne gli effetti e salvaguardare le regole generali di competenza nel caso di mancato accordo.
Emendamento 3
ARTICOLO 1, PUNTO 5 BIS (nuovo)Articolo
7 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 2201/2003)
5 bis) : E' inserito l'articolo seguente:
"Articolo 7 bis
Forum necessitatis
Allorché la giurisdizione competente secondo il presente regolamento si trovi in uno Stato membro la cui legge non prevede il divorzio o non riconosce l'esistenza o la validità del matrimonio in questione, il forum è attribuito:
a) allo Stato membro di cui è cittadino uno dei coniugi; oppure
b) allo Stato membro in cui è stato celebrato il matrimonio."
Motivazione
Uno Stato membro non può essere obbligato a riconoscere come matrimonio, sia pure al solo fine dello scioglimento, un atto non riconosciuto come tale dalla legge di quello Stato. Analogamente, non è conforme al principio di sussidiarietà imporre al giudice di uno Stato membro la cui legge non prevede tale istituto, l'obbligo di pronunciare il divorzio.
D' altronde, una coppia internazionale ha diritto ad una pronuncia di divorzio da parte di almeno un giudice dell' Unione qualora il matrimonio in questione abbia un qualche collegamento con il territorio dell' Unione stessa; perciò, in mancanza di una scelta delle parti, è prevista in via residuale la giurisdizione dello Stato membro di cui è cittadino uno dei due coniugi o in cui è stato celebrato il matrimonio.
Emendamento 4
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 bis, paragrafo 1 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale scegliendo tra una delle seguenti leggi:
1. I coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale scegliendola tra quelle degli Stati membri il cui collegamento con il rapporto matrimoniale è indicato dall'articolo 3 bis.
(a) la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale comune dei coniugi purché uno dei due vi risieda ancora;
(b) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del “domicile” di uno dei coniugi;
(c) la legge dello Stato in cui i coniugi hanno risieduto per almeno cinque anni;
(d) la legge dello Stato membro in cui è presentata la domanda.
Motivazione
Il criterio qui suggerito è più ampio di quello di cui alla proposta della Commissione che esclude la legge della residenza del solo attore o del solo convenuto anche se questa, in linea di principio, può tornare ad essere applicabile attraverso la scelta della giurisdizione effettuata conformemente alla lettera d) dell' articolo 20 bis.
Emendamento 5
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20
bis, paragrafo 2 (regolamento (CE) n. 2201/2003)
2. L'accordo attributivo della competenza è redatto per iscritto e firmato da entrambi i coniugi al più tardi al momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale.
2. Per la forma della scelta, si applica quanto disposto dal paragrafo 2 dell'articolo 3 bis.
Motivazione
L'emendamento permette di assicurare un parallelismo fra la forma dell'accordo che designa la legge applicabile e la forma della scelta della legge applicabile.
Emendamento 6
ARTICOLO 1, PUNTO 7Articolo 20 ter
, alinea (regolamento (CE) n. 2201/2003)
In mancanza di scelta ai sensi dell’articolo 20 bis, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
In mancanza di scelta ai sensi dell' articolo 20 bis, il divorzio o la separazione personale sono disciplinati nell'ordine dalla legge dello Stato membro.
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Emine Bozkurt, Philip Bradbourn, Mihael Brejc, Kathalijne Maria Buitenweg, Giusto Catania, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Panayiotis Demetriou, Bárbara Dührkop Dührkop, Urszula Gacek, Kinga Gál, Jeanine Hennis-Plasschaert, Lívia Járóka, Ewa Klamt, Magda Kósáné Kovács, Stavros Lambrinidis, Kartika Tamara Liotard, Viktória Mohácsi, Javier Moreno Sánchez, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström, Csaba Sógor, Vladimir Urutchev, Renate Weber, Tatjana Ždanoka
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Edit Bauer, Frieda Brepoels, Simon Busuttil, Evelyne Gebhardt, Sophia in ‘t Veld, Iliana Malinova Iotova, Ona Juknevičienė, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Luca Romagnoli, María Isabel Salinas García, Eva-Britt Svensson
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale