RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeoe del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

27.10.2008 - (COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD)) - ***I

Commissione per il controllo dei bilanci
Relatore: Ingeborg Gräßle

Procedura : 2006/0084(COD)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento :  
A6-0394/2008
Testi presentati :
A6-0394/2008
Testi approvati :

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo

e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)

(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2006)0244),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 280,paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6‑0228/2006),

–   visto il parere n. 7/2006 della Corte dei conti[1],

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione giuridica (A6‑0394/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1) Il Parlamento europeo invita la Commissione a procedere senza ulteriori indugi al consolidamento dei testi giuridici riguardanti le indagini amministrative della Comunità. Tale consolidamento punta a rafforzare l'efficienza dell'Ufficio per la lotta antifrode ("l'Ufficio") e a chiarire il quadro giuridico della sua missione.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 bis) E' opportuno assicurare che il personale dell'Ufficio possa espletare le proprie mansioni in piena indipendenza. A tal fine occorre stabilire una gestione delle risorse umane più adeguata alle esigenze di funzionamento specifiche dell'Ufficio: è opportuno cercare un migliore equilibrio fra personale temporaneo e personale di ruolo.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 ter) Pur riconoscendo la responsabilità di ogni servizio della Commissione e delle altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione europea nella tutela degli interessi finanziari della Comunità e riconoscendo altresì l'importanza degli aspetti di prevenzione nella definizione di una politica europea in materia, compresa la lotta contro la frode e la corruzione, è opportuno estendere la missione dell'Ufficio a tali aspetti. La concezione di misure legislative e amministrative a livello europeo deve essere basata sulla pratica operativa dell'Ufficio in tale ambito.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(-1 quater ) Alla luce dell'importanza del volume dei fondi comunitari stanziati nel settore dell'aiuto esterno, del numero di indagini dell'Ufficio in tale settore, nonché della cooperazione internazionale ai fini di un'indagine, è opportuno stabilire una base giuridica che permetta alla Commissione di assicurare il concorso delle autorità competenti dei paesi terzi, nonché delle organizzazioni internazionali, nella realizzazione della missione dell'Ufficio.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) È necessario verificare quanto prima la fondatezza delle informazioni trasmesse all'Ufficio nel quadro della sua missione. È pertanto opportuno chiarire che le istituzioni, gli organi e gli organismi accordino all'Ufficio un accesso immediato e automatico alle banche dati sulla gestione dei fondi comunitari e a qualsiasi altra banca dati e informazione pertinente.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 bis) La pratica operativa dell'Ufficio dipende in gran misura dalla cooperazione con gli Stati membri. È utile che gli Stati membri individuino, per l'Ufficio, le loro autorità competenti che possono offrire agli agenti dell'Ufficio l'assistenza necessaria nell'espletamento delle loro funzioni, in particolare nel caso in cui uno Stato membro non abbia predisposto un servizio specializzato con il compito di coordinare a livello nazionale la lotta contro le frodi a danno della Comunità.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 ter) Ai fini di un miglioramento del quadro operativo, giuridico e amministrativo della lotta antifrode, è importante che l'Ufficio conosca il seguito del risultato delle sue indagini. Occorre pertanto stabilire che sia fatto obbligo alle autorità competenti degli Stati membri, alle istituzioni, agli organi e organismi europei e, nel caso delle autorità dei paesi terzi e delle organizzazioni internazionali, con il concorso della Commissione, di trasmettere periodicamente all'Ufficio una relazione sui progressi compiuti quanto al seguito dato alla trasmissione della relazione finale d'indagine dell'Ufficio.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(4 quater) Tenuto presente l'estremo interesse di rafforzare la collaborazione tra l'Ufficio, Europol ed Eurojust, è necessario introdurre una base giuridica che permetta all'Ufficio di concludere accordi con queste due agenzie. Onde valorizzare le rispettive competenze di Eurojust, dell'Ufficio e delle autorità competenti degli Stati membri, su fatti perseguibili in sede penale, l'Ufficio deve informare Eurojust nei casi che lasciano supporre un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, che rientrino tra le forme gravi di criminalità e implichino almeno due Stati membri.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall’Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, dalle disposizioni dello statuto e dalle disposizioni nazionali applicabili.

(5) Ai fini della certezza del diritto è necessario codificare nel presente regolamento le garanzie procedurali fondamentali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall’Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo, dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee e da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile.

Motivazione

Occorre evidenziare la specificità dello statuto dei deputati al Parlamento europeo in quanto istituzione che concorre alla responsabilità del potere esecutivo dell'Unione europea.

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 bis) Le garanzie procedurali e i diritti legittimi delle persone sottoposte a indagini sono rispettate e applicate senza che ne derivi, su questo piano, un trattamento differenziato rispetto alle differenti tipologie di indagine dell'Ufficio.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 ter) Onde assicurare la massima trasparenza possibile delle attività operative dell'Ufficio, segnatamente i principi che disciplinano la procedura d'indagine, i diritti legittimi delle persone interessate e le garanzie procedurali, le disposizioni in materia di protezione dei dati, la politica di comunicazione dell'informazione relativa ad alcuni aspetti dell'attività operativa dell'Ufficio, il controllo di legittimità degli atti d'indagine e i mezzi di ricorso delle persone interessate, è opportuno prevedere una base giuridica che permetta all'Ufficio di dotarsi di un codice di procedura delle indagini. Il codice dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(5 quater) Onde assicurare durante lo svolgimento dell'indagine il rispetto delle garanzie procedurali, è necessario garantire, in seno all'Ufficio, una funzione di controllo di legittimità. Il controllo di legittimità interviene in particolare prima dell'apertura e della chiusura di un'indagine, e prima di ogni trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri. Esso è effettuato da esperti di diritto che possono esercitare una funzione giudiziaria in uno Stato membro e che operano in seno all'Ufficio. Il direttore generale sollecita altresì il parere di tali esperti nel quadro del comitato esecutivo dell'Ufficio.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Per rafforzare la tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine, e fermi restando l’articolo 90 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del trattato, la persona direttamente coinvolta deve avere il diritto, nella fase conclusiva di un’indagine, di ricevere le conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione finale di indagine e, qualora ritenga non siano state rispettate garanzie procedurali nei suoi propri confronti, deve poter chiedere un parere al consigliere revisore istituito dal presente regolamento.

(6) Per rafforzare la tutela dei diritti delle persone oggetto di indagine, e fermi restando l’articolo 90 bis dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e le competenze della Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi del trattato, la persona direttamente coinvolta deve avere il diritto, nella fase conclusiva di un’indagine, di ricevere le conclusioni e raccomandazioni contenute nella relazione finale di indagine.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(7 bis) Per consentire un'informazione obiettiva dei contribuenti europei e per garantire la libertà di stampa, tutti gli organi dell'Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi devono rispettare la protezione delle fonti giornalistiche, in conformità delle normative nazionali.

Motivazione

Il caso "Tillack", in cui un giornalista tedesco è stato oggetto di procedimento giudiziario dopo aver rivelato la corruzione all'interno di un organo dell'Unione europea, è la prova di gravi omissioni nella protezione delle fonti all'interno delle istituzioni dell'Unione europea. Occorre garantire in modo chiaro la libertà di informazione dei giornalisti e i loro diritti alla libera espressione, quando vagliano le modalità con cui le istituzioni dell'Unione europea gestiscono fondi europei, come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sentenza del 27 novembre 2007.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Se risulta che fatti che potrebbero costituire reato, emersi dalla relazione finale di indagine interna, non possono essere oggetto di procedimenti penali effettivi, in particolare in considerazione della loro natura, della loro modesta gravità o dell’esiguità del danno finanziario, è opportuno che il direttore generale dell’Ufficio trasmetta direttamente la relazione finale all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato affinché siano adottati i provvedimenti del caso. È necessario che egli informi il comitato di vigilanza e il consigliere revisore dell’eventuale decisione, debitamente motivata, di non trasmettere la relazione finale alle autorità giudiziarie.

soppresso

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(9 bis) Il rispetto dei diritti fondamentali delle persone che sono oggetto di indagini dovrebbe essere costantemente garantito, in particolare durante la comunicazione di informazioni. Occorre chiarire i principi di base della politica di comunicazione dell'Ufficio. La comunicazione di informazioni relative alle indagini dell'Ufficio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, in modo bilaterale o nel quadro della procedura di concertazione, va effettuata nel rispetto della riservatezza delle indagini, dei diritti legittimi delle persone interessate e, se del caso, delle disposizioni nazionali applicabili alle procedure giudiziarie. Occorre introdurre una base giuridica che permetta all'Ufficio di concludere accordi con le istituzioni interessate relativamente alla trasmissione di informazioni. Il direttore generale dovrebbe provvedere a che qualsiasi comunicazione di informazioni al pubblico rispetti i principi di neutralità e di imparzialità. Il codice di procedura d'indagine dovrebbe precisare le conseguenze di una divulgazione non autorizzata di informazioni.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Appare opportuno potenziare il controllo esercitato dal comitato di vigilanza, segnatamente per verificare il rispetto dell’obbligo di trasmettere informazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli sviluppi in materia di applicazione delle garanzie procedurali e di durata delle indagini. Risulta inoltre necessario instaurare una cooperazione tra il comitato di vigilanza e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, permettendo al comitato di vigilanza di riunirsi con rappresentanti di tali istituzioni nel quadro di un dialogo strutturato, ferma restando l’indipendenza dei suoi membri.

(10) Appare opportuno potenziare il ruolo del comitato di vigilanza e rivedere i criteri e le procedure di nomina dei suoi membri. Allorché sono selezionati, i candidati devono esercitare alte funzioni giudiziarie o di indagine o funzioni comparabili. Il loro mandato dura cinque anni e non è rinnovabile. Al fine di conservare le competenze acquisite in seno al comitato, il mandato di taluni membri dovrebbe essere scaglionato nel tempo.

Emendamento  18

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 bis) Appare opportuno estendere e potenziare i compiti del comitato di vigilanza, derivanti dal suo mandato, e assicurare l'indipendenza dell'Ufficio nella sua funzione d'indagine. Il comitato di vigilanza dovrebbe sorvegliare gli sviluppi relativi alle garanzie procedurali e alla durata delle indagini. Esso dovrebbe ricevere informazioni sulle indagini di più di 12 mesi e presentare pareri al direttore generale e, se del caso, alle istituzioni, sulle indagini che non sono concluse entro 18 mesi. È opportuno precisare che il comitato di vigilanza non interferisce nello svolgimento delle indagini in corso.

Emendamento  19

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 ter) Occorre valutare il quadro giuridico, istituzionale e operativo della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività a detrimento degli interessi finanziari della Comunità europea. A tal fine è necessario invitare le istituzioni a concertare la loro azione e promuovere la riflessione sugli aspetti fondamentali della strategia antifrode europea. È opportuno stabilire una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. La concertazione dovrebbe incentrarsi su alcuni elementi della cooperazione, in tale ambito, tra l'Ufficio e gli Stati membri, le istituzioni europee, nonché sulle relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, sulla politica di indagine dell'Ufficio e sulle relazioni e analisi del comitato di vigilanza. Il direttore generale dell'Ufficio e il presidente del comitato di vigilanza dovrebbero partecipare alla concertazione, che ha luogo almeno una volta all'anno.

Emendamento  20

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(10 quater) Per consentire al comitato di vigilanza di portare a termine la propria missione con efficacia, in piena indipendenza e in modo efficiente, è essenziale che l'Ufficio garantisca che sussistono tutte le condizioni affinché la segreteria del comitato di vigilanza operi in modo indipendente, sotto il controllo esclusivo del presidente del comitato e dei suoi membri.

Emendamento  21

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell’Ufficio, il direttore generale dev'essere designato per un periodo di sette anni non rinnovabile.

(11) Per rafforzare la completa indipendenza nella gestione dell’Ufficio, il direttore generale dev'essere designato per un periodo di cinque anni, rinnovabile una volta. Al momento della selezione, i candidati dovrebbero esercitare o aver esercitato un'alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e possedere un'esperienza professionale operativa di almeno 10 anni in un posto di elevata responsabilità gestionale. Una parte significativa di tale esperienza professionale deve essere acquisita nel settore della lotta antifrode a livello nazionale e/o comunitario. La procedura di nomina non dovrebbe superare i nove mesi. Il direttore generale è designato di comune accordo fra il Parlamento europeo e il Consiglio ed è nominato dalla Commissione.

Emendamento  22

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(11 bis) Considerando il carattere sensibile della sua posizione, è opportuno stabilire che il direttore generale dell'Ufficio informi la Commissione qualora egli intenda esercitare una nuova attività professionale entro un termine di due anni dalla cessazione delle funzioni, conformemente all'articolo 16 dello statuto dei funzionari della Comunità europea. Tale informazione figura nella relazione annuale antifrode della Commissione.

Emendamento  23

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Onde garantire il pieno rispetto delle garanzie procedurali, è opportuno incaricare un consigliere revisore di pronunciarsi nella massima indipendenza, di propria iniziativa o su richiesta, segnatamente di persone direttamente coinvolte, in ordine a tali garanzie.

(12) Onde garantire il pieno rispetto delle garanzie procedurali, è opportuno stabilire la possibilità per qualsiasi persona oggetto di un'indagine dell'Ufficio di presentare una denuncia presso il comitato di sorveglianza. Le denunce sono trattate da un consigliere revisore, che agisce nella piena indipendenza, nominato dal direttore generale su proposta del comitato di vigilanza. Il consigliere revisore emette il proprio parere entro 30 giorni lavorativi e lo comunica al denunciante, al direttore generale dell'Ufficio e al comitato di vigilanza.

Emendamento  24

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate a norma della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1.

soppresso

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

Emendamento  25

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) Occorre, dopo un periodo di quattro anni, valutare l'applicazione del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, corredata di un parere del comitato di vigilanza. Dovrebbe poi essere possibile rivedere il presente regolamento alla luce di detta valutazione. Il presente regolamento dovrebbe essere sottoposto comunque a revisione dopo l'istituzione di una Procura europea.

Emendamento  26

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 1 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1) L’articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

1. Al fine di potenziare la lotta contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, creato con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione (in prosieguo denominato: «l'Ufficio») esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dalla normativa comunitaria negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione in vigore, nei paesi terzi.

 

La frode, la corruzione e ogni altra attività illegale a danno degli interessi finanziari della Comunità, compresa l'irregolarità, sono definite nella regolamentazione comunitaria e nelle disposizioni convenzionali in vigore in materia.

Motivazione

Gli accordi conclusi tra la Commissione e i paesi terzi in questo settore costituiscono una base importante per permettere all'OLAF di esercitare la sua missione e proteggere i fondi comunitari erogati all'esterno delle frontiere comunitarie. Le definizioni di frode, corruzione e altre attività illegali sono quelle previste nella regolamentazione comunitaria in materia (compreso il regolamento comunitario) e nelle disposizioni convenzionali (convenzione PIF del 1995 e protocolli).

Emendamento  27

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 1 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

 

"2. L'Ufficio apporta il contributo della Commissione agli Stati membri per organizzare una collaborazione stretta e regolare tra le loro autorità competenti, al fine di coordinare la loro azione mirante a proteggere dalla frode gli interessi finanziari della Comunità europea. L'Ufficio contribuisce all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea."

Motivazione

È necessario aggiungere al presente paragrafo il ruolo dell'OLAF nell'elaborazione e nello sviluppo dei metodi di prevenzione della frode e della corruzione. E' in realtà adeguato prevedere che l'OLAF, vista la sua esperienza nel settore della tutela degli interessi finanziari comunitari, possa apportare il proprio contributo sugli aspetti preventivi della lotta antifrode.

Emendamento  28

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 3 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nell’ambito delle sue funzioni d’indagine, l’Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e a norma della disciplina settoriale di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi.

Nell'ambito delle sue funzioni d'indagine, l'Ufficio effettua i controlli e le verifiche di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e alla normativa settoriale di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del medesimo negli Stati membri, secondo gli accordi di cooperazione vigenti, nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

Emendamento  29

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 3 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Al fine di accertare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un’altra attività illecita ai sensi dell’articolo 1, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o ancora con un contratto riguardante un finanziamento comunitario, l’Ufficio può procedere, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli in loco presso gli operatori economici interessati da tale finanziamento.

2. Al fine di accertare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di un’altra attività illecita ai sensi dell’articolo 1, in connessione con una convenzione o decisione di sovvenzione o ancora con un contratto riguardante un finanziamento comunitario, l’Ufficio può procedere, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, a controlli in loco presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da tale finanziamento.

Motivazione

Dal momento che le modalità d'indagine previste dal regolamento in oggetto riprendono quelle previste dal regolamento (CE) n. 2185/96, è opportuno stabilire che il regolamento (CE) n. 1073/99 abbia il medesimo campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2185/96 per quanto riguarda gli operatori economici, e ciò per migliorare l'efficacia delle inchieste dell'OLAF.

Emendamento  30

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Gli Stati membri adottano e attuano tutte le misure necessarie per garantire che l'Ufficio eserciti la funzione di indagine di cui al presente articolo. Essi offrono il proprio sostegno all'Ufficio nel quadro dei controlli e delle verifiche in loco, effettuati secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, presso gli operatori economici interessati, direttamente o indirettamente, da un finanziamento comunitario.

Motivazione

Occorre ricordare, nel quadro del presente regolamento, l'obbligo fatto alle autorità competenti degli Stati membri di collaborare con l'OLAF nella fase che precede l'apertura di un'indagine, secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.

Emendamento  31

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 3 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nel corso di un’indagine esterna e nella misura in cui è strettamente necessario per accertare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell’articolo 1, l’Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi in relazione ai fatti oggetto dell’indagine. A tale fine si applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 4.

3. Nel corso di un’indagine esterna e nella misura in cui è necessario per accertare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di qualsiasi altra attività illecita ai sensi dell’articolo 1, l’Ufficio può accedere alle informazioni pertinenti in possesso delle istituzioni, degli organi e degli organismi in relazione ai fatti oggetto dell’indagine. A tale fine si applica l’articolo 4, paragrafi 2 e 4.

Motivazione

E' opportuno agevolare il lavoro di indagine dell'OLAF per quanto riguarda l'accesso alle informazioni detenute dalle istituzioni.

Emendamento  32

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 3 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Qualora l’Ufficio disponga, prima dell’avvio di un’indagine, di elementi di informazione che inducono a sospettare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all’articolo 1, il direttore generale dell’Ufficio può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati le quali, fatta salva la normativa settoriale, procedono a un’adeguata sorveglianza e, all’occorrenza, svolgono indagini conformemente al diritto nazionale applicabile, cui possono partecipare gli agenti dell’Ufficio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano il direttore generale dell’Ufficio dei risultati ottenuti sulla base di tali informazioni.

4. Qualora l’Ufficio disponga, prima dell’avvio di un’indagine, di elementi di informazione che inducono a sospettare l’esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all’articolo 1, il direttore generale dell’Ufficio può darne comunicazione alle autorità competenti degli Stati membri interessati le quali, fatta salva la normativa settoriale, procedono a un’adeguata sorveglianza e, all’occorrenza, svolgono indagini conformemente al diritto nazionale applicabile, cui possono partecipare gli agenti dell’Ufficio. Le autorità competenti degli Stati membri interessati informano il direttore generale dell’Ufficio delle misure adottate e dei risultati ottenuti sulla base di tali informazioni.

Motivazione

E' opportuno stabilire che le autorità competenti degli Stati membri informino il direttore generale dell'Ufficio anche su misure adottate a seguito della trasmissione di informazione da parte dell'OLAF prima dell'apertura di un'indagine.

Emendamento  33

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1

Regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis. Qualora l'Ufficio decida di non avviare un'indagine, esso informa Eurojust sulla trasmissione alle autorità competenti degli Stati membri degli elementi di informazione che inducono a sospettare l'esistenza di una frode, di un atto di corruzione o di altra attività illecita di cui all'articolo 1, che rientrino tra le forme gravi di criminalità e implichino due o più Stati membri. L'Ufficio informa Eurojust non appena un'indagine dell'Ufficio rientri nella sua competenza secondo le modalità previste negli accordi di cooperazione conclusi tra loro.

Motivazione

Occorre prevedere uno scambio sistematico di informazioni tra l'OLAF e Eurojust quando un'autorità nazionale competente riceve dall'OLAF informazioni relative a casi sospetti di frode, corruzione o altra attività di cui all'articolo 1 del presente regolamento e che configurano forme gravi di criminalità estese in due o più Stati membri. La misura migliora il coordinamento tra OLAF e Eurojust in relazione a casi di frode grave e transnazionale.

Emendamento  34

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 1 bis

Regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis) È inserito il seguente articolo:

 

"Articolo 3 bis

 

Cooperazione dell'Ufficio con Eurojust, Europol e altre organizzazioni internazionali

 

L'Ufficio può, nell'esercizio delle competenze ad esso conferite dal presente regolamento, concludere accordi di cooperazione con Eurojust ed Europol. Detti accordi hanno l'obiettivo di chiarire le rispettive competenze di detti organi nonché di definire la cooperazione nel quadro dello spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia.

 

L'Ufficio può concludere accordi di cooperazione con altre organizzazioni internazionali."

Motivazione

L'emendamento si spiega da sé.

Emendamento  35

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 6 lettera -a (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

-a) Il paragrafo 1, comma 2, è sostituito dal testo seguente:

 

"Tali indagini interne sono condotte nel rispetto delle norme dei trattati, in particolare del protocollo sui privilegi e sulle immunità, nonché dello statuto, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nonché dalle decisioni adottate da ciascuna istituzione, organo od organismo, senza che ne risulti un trattamento differenziato, sul piano delle garanzie procedurali e dei diritti legittimi delle persone interessate, rispetto alle indagini esterne."

Motivazione

E' opportuno sottolineare che le persone oggetto di indagine dell'OLAF devono essere trattate in modo paritario, sul piano delle garanzie procedurali e dei diritti legittimi, a prescindere dal fatto che si tratti di un'indagine interna o esterna.

Emendamento  36

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 2 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 4 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. Secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell’indagine interna.

3. Secondo le modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l’Ufficio può svolgere controlli in loco presso gli operatori economici, interessati direttamente o indirettamente, per avere accesso alle informazioni pertinenti in merito ai fatti oggetto dell’indagine interna.

Motivazione

Dal momento che le modalità d'indagine previste dal regolamento in oggetto riprendono quelle previste dal regolamento (CE) n. 2185/96, è opportuno stabilire che il regolamento (CE) n. 1073/99 abbia il medesimo campo di applicazione del regolamento (CE) n. 2185/96 per quanto riguarda gli operatori economici, e ciò per migliorare l'efficacia delle inchieste dell'OLAF.

Emendamento  37

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’Ufficio può avviare un’indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all’articolo 1. La decisione di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell’Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all’articolo 11 bis e all’articolo 12, paragrafo 5. La decisione tiene conto altresì dell’impiego efficiente delle risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure da porre in essere.

1. L’Ufficio può avviare un’indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all’articolo 1. La decisione di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell’Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all’articolo 11 bis e all’articolo 12, paragrafo 5. Possono essere tenute in considerazione anche denunce anonime, ove motivino adeguati indizi di reato.

Motivazione

Il principio di efficienza è applicabile alla gestione di bilancio stessa. Non è opportuno applicare tale principio alla decisione sull'apertura di un'indagine, onde evitare a qualsiasi costo una situazione in cui l'Ufficio debba rinunciare ad effettuare un'indagine per mancanza delle risorse necessarie. L'aggiunta consente di precisare che un'indagine può essere aperta anche a seguito di una denuncia anonima. Una lotta efficace contro la frode e la corruzione non esclude l'anonimato. Esso comporta il rischio che le denunce non siano presentate per timore che l'identità del denunciante sia divulgata.

Emendamento  38

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

1 bis. La decisione di avviare le indagini spetta al direttore generale dell'Ufficio e viene adottata previa consultazione del comitato esecutivo dell'Ufficio e conformemente alle disposizioni sul controllo di legittimità di cui all'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

La decisione finale di avviare o meno un'indagine viene adottata dal direttore generale, previa consultazione del comitato esecutivo dell'Ufficio, conformemente alla procedura dettagliata nel codice di procedura. Nella prassi attuale dell'Ufficio, al momento di avviare un'indagine, il comitato esecutivo emette un parere destinato al direttore generale.

Emendamento 39

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell’Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o della Commissione.

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell’Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o di un'istituzione delle Comunità europee o dell'Unione europea.

Motivazione

E' opportuno che anche le istituzioni abbiano anche la possibilità di chiedere al direttore generale dell’OLAF di avviare un'indagine.

Emendamento  40

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 4 – comma 2 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Prima dell'avvio e nel corso di un'indagine, le istituzioni, gli organi e gli organismi offrono all'Ufficio un accesso immediato e automatico alle banche dati sulla gestione di fondi comunitari e a qualunque altra banca dati e informazioni pertinenti, che permettano all'Ufficio di verificare la fondatezza delle informazioni trasmesse.

Motivazione

E' opportuno inserire una base giuridica che consenta all'OLAF di accedere in modo immediato e automatico alle banche dati e a qualsiasi altra informazione pertinente nella fase di valutazione preliminare dell'informazione. La fondatezza delle informazioni trasmesse è rapidamente verificata e l'efficacia di un'inchiesta, se avviata in seguito, migliorata.

Emendamento  41

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

a) Ai paragrafi 1 e 3, il termine “direttore” viene sostituito con “direttore generale”.

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

 

"1. Il direttore generale dell'Ufficio dirige l'esecuzione delle indagini. Egli può autorizzare, mediante atto scritto, un direttore operativo dell'Ufficio a dirigere l'esecuzione delle indagini. Le indagini sono condotte sotto l'autorità e la responsabilità del direttore generale dell'Ufficio, da agenti designati dell'Ufficio."

Motivazione

Occorre stabilire che il direttore generale abbia la competenza di autorizzare un direttore dell'Ufficio a dirigere l'esecuzione delle indagini, come afferma il manuale dell'OLAF. E' altresì opportuno menzionare che egli è il responsabile dell'indagine. La decisione definitiva sulla chiusura di un'indagine continua ad essere di competenza del direttore generale.

Emendamento  42

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Gli agenti dell'Ufficio incaricati di un'indagine devono essere muniti, per ogni loro intervento, di un mandato scritto del direttore generale, indicante l'oggetto e la finalità della medesima, le basi giuridiche per svolgere l'inchiesta e i poteri d'inchiesta che ne derivano."

Motivazione

Per agevolare il lavoro di indagine degli agenti designati dall'OLAF, occorre prevedere un mandato che faccia riferimento: all'oggetto e alla finalità dell'indagine, alle basi giuridiche per svolgere l'inchiesta (diritto comunitario e, all'occorrenza, diritto nazionale) e ai poteri di inchiesta che ne derivano.

Emendamento  43

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) È inserito il seguente paragrafo 3 bis:

 

"3 bis. Allorché gli agenti dell'Ufficio incaricati di effettuare un controllo o una verifica sul posto, conformemente alle modalità previste dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, constatano che un operatore economico vi si oppone, l'autorità competente dello Stato membro interessato, individuata in via preliminare dall'Ufficio come punto di contatto, ne viene informata immediatamente. Su richiesta dell'Ufficio, l'autorità competente dello Stato membro interessato fornisce agli agenti l'assistenza necessaria per consentire loro di eseguire la missione, quale specificata nel mandato di cui al paragrafo 3. Lo Stato membro deve assicurare che gli agenti dell'Ufficio possano avere accesso, alle stesse condizioni delle proprie autorità competenti e nel rispetto della normativa nazionale, a tutte le informazioni e alla documentazione relative ai fatti di cui all'articolo 1, necessarie per il buon svolgimento dei controlli e delle verifiche in loco."

Motivazione

Tenuto conto di talune difficoltà incontrate dall'Ufficio durante i controlli e le verifiche eseguiti sul posto, presso operatori economici, è opportuno prevedere che l'OLAF possa chiedere allo Stato membro l'assistenza necessaria, secondo le modalità previste dal regolamento 2185/96.

Emendamento  44

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 6 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

 

"4. Nel corso dei controlli, delle verifiche in loco e delle indagini, gli agenti dell'Ufficio si comportano conformemente alle regole e agli usi vigenti per gli inquirenti dello Stato membro interessato, allo statuto nonché alle decisioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma. Gli agenti dell'Ufficio agiscono conformemente al principio di imparzialità. Informano immediatamente il direttore generale qualora, nel corso dell'indagine, possano ritrovarsi in posizione di conflitto di interessi. Il direttore generale decide sull'esistenza o meno di un conflitto di interessi. Ove lo considerasse opportuno, egli incarica di provvedere alla sostituzione dell'agente interessato."

Motivazione

Alla luce della giurisprudenza comunitaria in materia, va precisato che l'esercizio della funzione di indagine di un agente dell'Ufficio è incompatibile con un conflitto d'interessi. Si tratta per altro di un principio ripreso nel manuale dell'Ufficio.

Emendamento  45

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera a quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 5

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quinquies) Il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

 

"5. Le indagini si svolgono in modo continuativo per un periodo di tempo che deve essere proporzionato alle circostanze ed alla complessità del caso. Gli agenti dell'Ufficio devono assicurarsi di svolgere le indagini conformemente a modalità che consentono di salvaguardare e conservare gli elementi di prova. Ove necessario, qualora vi sia un rischio di scomparsa degli elementi di prova, gli agenti possono chiedere all'autorità competente dello Stato membro interessato di adottare tutti i provvedimenti cautelari o di esecuzione necessari, conformemente alla normativa nazionale."

Motivazione

Dal momento che l'attività di indagine dell'OLAF è spesso una fase preparatoria di procedure di seguito nazionali e che fra i motivi di rifiuto di dar seguito alle raccomandazioni dell'OLAF figura la mancanza di prove, occorre chiarire che l'indagine dell'OLAF va condotta rapidamente e con l'obiettivo di conservare gli elementi di prova, lasciando impregiudicato il diritto nazionale applicabile, e conformemente alle disposizioni del diritto comunitario (regolamento 2185/96).

Emendamento  46

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 5 bis – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Non appena emerga dalle indagini il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi altra persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, ovvero non appena le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure cautelari o amministrative al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati sono informati dell’indagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

5 bis. Non appena emerga dalle indagini il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi altra persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, ovvero non appena le indagini indichino che potrebbe essere opportuno adottare misure cautelari o amministrative al fine di proteggere gli interessi dell’Unione, l'Ufficio informa, quanto prima possibile, l’istituzione, l’organo o l’organismo interessati dell’indagine in corso. Le informazioni trasmesse contengono i seguenti dati:

a) l’identità della persona o delle persone oggetto dell’indagine e una sintesi dei fatti in questione;

a) l’identità della persona o delle persone oggetto dell’indagine e una sintesi dei fatti in questione;

b) tutte le informazioni che possano essere di utilità per l’istituzione, l’organo o l’organismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure cautelari o amministrative per tutelare gli interessi dell’Unione;

b) tutte le informazioni che possano essere di utilità per l’istituzione, l’organo o l’organismo al fine di decidere se sia opportuno adottare misure cautelari o amministrative per tutelare gli interessi dell’Unione e, se del caso, indicazioni sui termini per l'adozione di provvedimenti cautelari o amministrativi;

c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza.

c) le eventuali misure particolari raccomandate per la tutela della riservatezza.

Motivazione

E' opportuno assicurare che le informazioni sul coinvolgimento di funzionari siano comunicate all'istituzione interessata quanto prima possibile. E' altresì opportuno prevedere la possibilità che l'OLAF fornisca indicazioni concernenti i termini per adottare misure cautelari o amministrative.

Emendamento  47

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 5 bis – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Le informazioni dell'istituzione, organo o organismo interessato possono essere differite nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine o che esigano il ricorso a mezzi di investigazione di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale, conformemente al diritto nazionale applicabile alle indagini. Il direttore generale motiva la propria decisione conformemente all'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

Occorre prevedere la possibilità che l'Ufficio differisca un'informazione, come stabilito all'ex articolo 4, paragrafo 5, comma 2.

Emendamento  48

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 6 – paragrafo 5 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

L’istituzione, l’organo o l’organismo decidono, se del caso, in merito all’opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell’interesse di assicurare un efficace svolgimento dell’indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall’Ufficio.

L’istituzione, l’organo o l’organismo decidono, se del caso, in merito all’opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell’interesse di assicurare un efficace svolgimento dell’indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall’Ufficio. L’istituzione, l’organo o l’organismo informano quanto prima l'Ufficio di eventuali decisioni concernenti l'adozione di misure a titolo del presente articolo, o, se del caso, della necessità di avviare una procedura disciplinare complementare sui fatti per i quali esiste una siffatta competenza a titolo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee. Una procedura disciplinare complementare è avviata previa concertazione con l'Ufficio.

Motivazione

Occorre rafforzare il quadro che disciplina il flusso di informazioni tra le istituzioni e l'OLAF. Quando un'istituzione rileva che le informazioni trasmesse dall'OLAF dovrebbero formare oggetto di una procedura disciplinare complementare a titolo di una competenza esclusiva dell'istituzione, l'OLAF ne è informato. Se l’OLAF ritiene che ciò non interferisce con lo svolgimento della sua indagine, l'inchiesta disciplinare è avviata al fine di accelerare l'applicazione di misure disciplinari.

Emendamento  49

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 – lettera b bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

b bis) Al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

 

"Nello svolgimento della loro missione, gli agenti dell'Ufficio possono chiedere la collaborazione delle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente alle disposizioni degli accordi di cooperazione conclusi con tali paesi. Inoltre, gli agenti possono chiedere anche la collaborazione delle organizzazioni internazionali, conformemente alle disposizioni degli accordi conclusi con esse."

Motivazione

Vista la quantità crescente di indagini esterne nel settore dell'aiuto esterno, occorre menzionare le disposizioni in materia di assistenza all'OLAF. Ciò si applica anche nel caso delle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente agli accordi di cooperazione conclusi con essi.

Emendamento  50

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – paragrafo 4 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 6 – paragrafo 7

 

Testo della Commissione

Emendamento

7. Qualora si preveda che un’indagine non possa essere chiusa entro 12 mesi dalla sua apertura il direttore generale dell’Ufficio può decidere di prorogare tale termine per un periodo massimo di 6 mesi. Prima di prendere tale decisione, egli chiede un parere del consigliere revisore di cui all’articolo 14. Entro quindici giorni lavorativi, quest’ultimo invia un parere al direttore generale dell’Ufficio, in cui si pronuncia sulla conformità dell’indagine in corso all’articolo 6, paragrafo 5 e sui motivi addotti dal direttore generale dell’Ufficio a sostegno della proroga, formulando eventuali raccomandazioni utili per lo svolgimento successivo dell’indagine. Il consigliere revisore trasmette copia del proprio parere al segretario generale dell’istituzione, dell’organo o dell’organismo interessato e al comitato di vigilanza.

7. Qualora si preveda che un’indagine non possa essere chiusa entro 12 mesi dalla sua apertura il direttore generale dell’Ufficio può decidere di prorogare tale termine per un periodo massimo di 6 mesi. Il direttore generale dell'Ufficio si accerta della necessità di prolungare l'indagine. Prima di prendere tale decisione, il direttore generale comunica al comitato di vigilanza le ragioni che non consentono di chiudere l'indagine e il termine previsto, necessario per la chiusura.

Se necessario tali decisioni di proroga possono essere adottate ripetutamente alle stesse condizioni.

Se l'inchiesta non si chiude entro 18 mesi dalla sua apertura, il direttore generale comunica al comitato di vigilanza le ragioni che non gli hanno consentito di chiudere l'inchiesta e formula un parere sulla sua proroga e, ove opportuno, lo svolgimento ulteriore dell'indagine.

 

Il comitato di vigilanza trasmette una copia del proprio parere all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Tale trasmissione può essere differita nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto ai fini dell'indagine, o in conformità del diritto nazionale applicabile alle indagini.

 

Il direttore generale dell'Ufficio presenta all'autorità di bilancio una relazione annuale sui motivi che non gli hanno consentito di chiudere le indagini nei 30 mesi successivi alla loro apertura. Il comitato di vigilanza sottopone all'autorità di bilancio un parere su tali motivi.

Motivazione

La decisione di prolungare un'indagine oltre i dodici mesi spetta al direttore generale. Se l'inchiesta non può essere chiusa entro 24 mesi, occorre prevedere che il comitato di vigilanza possa formulare un parere destinato al direttore generale. Tale parere deve essere comunicato all'istituzione interessata per consentirle di prendere conoscenza dello stato di avanzamento dell'indagine, salvo eccezione.

Emendamento  51

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 bis) L'articolo 7, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

 

"1. Le istituzioni, gli organi e gli organismi comunicano senza indugio all'Ufficio qualsiasi informazione relativa a eventuali casi di frode o di corruzione o ad ogni altra attività illecita che pregiudica gli interessi finanziari della Comunità europea."

Motivazione

E' opportuno precisare che le attività illecite che possono essere oggetto di una comunicazione all'Ufficio devono limitarsi a quelle che pregiudicano gli interessi finanziari comunitari. Si tratta di una precisazione sull'ambito di competenza dell'Ufficio.

Emendamento  52

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 4 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

4 ter) All'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli Stati membri nei limiti consentiti dal diritto nazionale, trasmettono su richiesta dell'Ufficio o di propria iniziativa, ogni documento e informazione di cui dispongono, relativi ad una indagine […] in corso."

Motivazione

E' opportuno prevedere che le istituzioni, gli organi e gli organismi comunitari nonché gli Stati membri, conformemente al loro diritto nazionale, trasmettano all'Ufficio qualsiasi documento o informazione relativi a indagini in corso, senza distinzione tra le indagini interne e le indagini esterne.

Emendamento  53

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. Nelle sue indagini l’Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore dell’interessato.

1. Nelle sue indagini l’Ufficio raccoglie elementi a carico e a favore dell’interessato. Le indagini sono svolte in modo obiettivo e imparziale, nel rispetto del principio della presunzione d'innocenza e delle garanzie procedurali, esposte nel codice di procedura di cui all'articolo 15 bis.

Motivazione

Tenendo presente la giurisprudenza comunitaria in materia, è opportuno precisare che le indagini dell'Ufficio devono essere condotte nel rispetto di alcuni principi procedurali e dei diritti individuali.

Emendamento  54

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 7 bis – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Non appena emerga da un’indagine il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l’interessato ne è informato, sempre che ciò non danneggi lo svolgimento dell’indagine.

2. Non appena emerga da un’indagine il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l’interessato ne è informato, sempre che ciò non danneggi lo svolgimento dell’indagine.

In ogni caso le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell’indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano. Nell’invito a formulare le proprie osservazioni dev’essere trasmessa all’interessato una sintesi di tali fatti. Essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio nemo tenetur se detegere.

In ogni caso, prima che sia stilata la relazione finale di indagine, le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell’indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni, per iscritto o durante un colloquio con gli agenti designati dell'Ufficio sui fatti che la riguardano. Nell'invito a formulare le proprie osservazioni dev'essere trasmessa alla persona interessata, la quale sottopone le proprie osservazioni nei termini indicati dall'Ufficio, una sintesi di tali fatti. Durante il colloquio, essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio nemo tenetur se detegere.

Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell’indagine o che esigano il ricorso a mezzi d’investigazione di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, di un’autorità nazionale competente, il direttore generale dell’Ufficio può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni. Ne informa preventivatamente il consigliere revisore, che emette un parere in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3. Nel caso di un’indagine interna, il direttore generale dell’Ufficio può adottare tale decisione di concerto con l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell’indagine o che esigano il ricorso a mezzi d’investigazione di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, di un’autorità nazionale competente, il direttore generale dell’Ufficio può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni, nel rispetto delle disposizioni in materia di controllo di legittimità previste all'articolo 14. Nel caso di un’indagine interna, il direttore generale dell’Ufficio può adottare tale decisione dopo averne informato l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

 

L’istituzione, l’organo o l’organismo decidono, se del caso, in merito all’opportunità di adottare eventuali misure cautelari o amministrative, tenendo debitamente conto dell’interesse di assicurare un efficace svolgimento dell’indagine e delle misure particolari per la tutela della riservatezza raccomandate dall’Ufficio. Se del caso, l’istituzione, l’organo o l’organismo informano quanto prima l'Ufficio sulla decisione concernente l'adozione di misure a titolo del presente articolo, o sulla necessità di avviare una procedura disciplinare complementare sui fatti per i quali l'istituzione, l'organo o l'organismo siano competenti a titolo dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Motivazione

La disposizione introduce il diritto fondamentale per il soggetto sottoposto alle indagini di presentare le proprie osservazioni sulle conclusioni della relazione finale di indagine prima della sua approvazione. Stabilisce anche le eccezioni, in conformità della legislazione nazionale applicabile alle indagini, nonché un previo controllo di legittimità.

Emendamento  55

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con l’accordo della persona invitata al colloquio. Nell’invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L’Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

3. L’invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con il consenso espresso della persona invitata al colloquio. Nell’invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L’Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio emerge che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell’indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

Se nel corso del colloquio emergono indizi che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell’indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Si prevede un termine a comparire ragionevolmente più ampio. Inoltre, dal momento che la persona direttamente coinvolta fruisce già di tali garanzie, si precisa che solo alla persona sentita come testimone che debba essere considerata come coinvolta nei fatti in questione si applicano le garanzie previste dal paragrafo 2 dell'articolo 7 bis.

Emendamento  56

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e dalle disposizioni nazionali applicabili;

a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle altre disposizioni nazionali o comunitarie applicabili, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto.

b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo e dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Motivazione

Occorre indicare con maggiore precisione quali sono le fonti delle più ampie garanzie applicabili alla persona interessata da un'indagine.

Emendamento  57

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Se a seguito di un’indagine nessuna accusa formulata contro un membro, dirigente, funzionario, agente o altra persona in servizio presso un’istituzione, organo o organismo, ovvero contro un operatore economico risulta fondata, l’indagine che lo riguarda è archiviata con decisione del direttore generale dell’Ufficio che ne dà comunicazione per iscritto all’interessato e, se del caso, all’istituzione, all’organo o all’organismo di appartenenza.

Se a seguito di un’indagine nessuna accusa formulata contro un membro, dirigente, funzionario, agente o altra persona in servizio presso un’istituzione, organo o organismo, ovvero contro un operatore economico risulta fondata, l’indagine che lo riguarda è archiviata con decisione del direttore generale dell’Ufficio che ne dà comunicazione per iscritto all’interessato entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui è stata presa la decisione e, se del caso, all’istituzione, all’organo o all’organismo di appartenenza.

Motivazione

E' opportuno sottolineare il fatto che a seguito di un'indagine archiviata, le persone interessate e, nel caso di un funzionario, l'istituzione a cui appartiene, abbiano la possibilità di essere informate sulla conclusione dell'indagine quanto prima.

Emendamento  58

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 quater (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

"Articolo 7 quater

 

Per consentire un'informazione obiettiva dei contribuenti europei e per garantire la libertà di stampa, tutti gli organi dell'Unione europea che prendono parte ai lavori investigativi devono rispettare il principio della protezione delle fonti giornalistiche conformemente alla legislazione nazionale."

Motivazione

Il caso "Tillack", in cui un giornalista tedesco è stato oggetto di procedimento giudiziario dopo aver rivelato la corruzione all'interno di un organo dell'Unione europea è la prova di gravi omissioni nella protezione delle fonti all'interno delle istituzioni dell'Unione europea. Occorre garantire in modo chiaro la libertà d'informazione dei giornalisti e i loro diritti alla libera espressione quando vagliano le modalità con cui le istituzioni dell'Unione europea gestiscono i fondi europei, come stabilito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella sua sentenza del 27 novembre 2007.

Emendamento  59

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 8 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il direttore generale dell’Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. Nel caso di un’indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

Il direttore generale dell’Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, conformemente al diritto nazionale applicabile alle indagini. Nel caso di un’indagine interna, egli adotta tale disposizione dopo averne adeguatamente informato l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

Motivazione

I casi che richiedano un segreto assoluto o il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un'autorità giudiziaria nazionale devono essere trattati dal Direttore generale conformemente al diritto nazionale applicabile. Di conseguenza, il diritto di informare la persona sulla trasmissione della relazione finale di indagine può essere differito quando la procedura nazionale lo richieda.

Emendamento  60

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 8 bis – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora la persona direttamente coinvolta ritenga che le garanzie procedurali di cui all’articolo 6, paragrafo 5 e all’articolo 7 bis siano state ignorate in maniera tale da influenzare le conclusioni dell’indagine, essa può presentare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conclusioni della relazione finale, una richiesta di parere al consigliere revisore.

Qualora la persona direttamente coinvolta ritenga che le garanzie procedurali di cui all’articolo 6, paragrafo 5 e all’articolo 7 bis siano state ignorate in maniera tale da influenzare le conclusioni dell’indagine, essa può presentare, entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento delle conclusioni della relazione finale, una richiesta di parere al direttore generale, conformemente all'articolo 14 bis.

Emendamento  61

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 9 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Al termine di un’indagine l’Ufficio redige, sotto l’autorità del proprio direttore generale, una relazione che contiene in particolare un elenco delle fasi del procedimento, la base giuridica, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica, l’eventuale indicazione del danno finanziario e le conclusioni dell’indagine, comprese le raccomandazioni sui provvedimenti da prendere.

Al termine di un’indagine l’Ufficio redige, sotto l’autorità del proprio direttore generale, una relazione che contiene un elenco delle fasi del procedimento, le misure di indagine eseguite, la base giuridica, i fatti accertati e la loro qualificazione giuridica e le conclusioni dell’indagine, comprese le raccomandazioni sui provvedimenti da prendere. La relazione riporta il danno finanziario stimato e gli importi da recuperare. Il codice procedurale, di cui all'articolo 15 bis, specifica tutti gli altri elementi da inserire nella relazione ai fini del recupero di cui sono responsabili gli ordinatori competenti.

Motivazione

Il Manuale dell'OLAF espone già dettagliatamente gli elementi di tale relazione. Tenendo presente l'importanza dell'attività di recupero, è opportuno menzionare, oltre alle misure di indagine già attuate, anche il danno finanziario stimato (trattasi sempre di una stima). L'importo da recuperare dovrebbe figurare in tale relazione. Il codice procedurale delle indagini dell'OLAF deve, allo stesso modo, menzionare tutti gli elementi da inserire nella relazione finale di indagine ai fini del recupero.

Emendamento  62

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 9 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. La relazione redatta in seguito a un’indagine esterna e ogni documento utile ad essa collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne, nonché alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano il direttore generale dell’Ufficio del seguito dato alle relazioni d’indagine trasmesse loro.

3. La relazione redatta in seguito a un’indagine esterna e ogni documento utile ad essa collegato sono trasmessi alle autorità competenti degli Stati membri interessati, conformemente alla regolamentazione relativa alle indagini esterne, nonché alla Commissione. Le autorità competenti degli Stati membri interessati, sempre che ciò sia compatibile con il diritto nazionale, informano il direttore generale dell’Ufficio del seguito dato alle relazioni d’indagine trasmesse loro. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale, una relazione sui progressi compiuti.

Motivazione

Tenendo presente la mancanza di informazioni regolari trasmesse all’OLAF nel quadro del seguito delle sue indagini, è opportuno prevedere che le autorità trasmettano due volte all'anno una relazione sui progressi compiuti relativamente al seguito dato alle relazioni trasmesse dall'OLAF.

Emendamento  63

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

L'Ufficio trasmette alle autorità competenti dei paesi terzi, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza conclusi con la Commissione, nonché alle organizzazioni internazionali, conformemente agli accordi conclusi con la Commissione, le conclusioni e le raccomandazioni della relazione stilata a seguito di un'indagine esterna e ogni documento utile ad essa pertinente. La Commissione assicura che le autorità competenti dei paesi terzi, individuate negli accordi di cooperazione e di mutua assistenza come punti di contatto dell'Ufficio, informino il direttore generale dell'Ufficio, nella misura in cui il diritto nazionale non vi si opponga, del seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della relazione finale dell'indagine. Analogamente, la Commissione assicura che le organizzazioni internazionali informino il direttore generale dell'Ufficio sul seguito dato alle conclusioni e alle raccomandazioni della relazione finale dell'indagine. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale, una relazione sui progressi compiuti.

Motivazione

Tenendo presente l'importanza crescente delle indagini esterne dell'Ufficio, è opportuno stabilire nel presente regolamento una base giuridica che permetta all'Ufficio di trasmettere relazioni finali di indagine alle autorità competenti dei paesi terzi nonché alle organizzazioni internazionali, e di ricevere informazioni sul seguito dato. La Commissione adotta tutte le disposizioni necessarie per permettere tale cambiamento.

Emendamento  64

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se la relazione stilata al termine di un’indagine interna rivela fatti penalmente perseguibili, la relazione finale viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato. Il direttore generale dell’Ufficio può decidere, tuttavia, di non trasmettere detta relazione finale alle autorità giudiziarie qualora, vista in particolare la natura dei fatti, la loro modesta gravità o l’esiguità del danno finanziario, ritenga che esistano misure interne che consentono di adottare provvedimenti più consoni. Egli trasmette comunque la relazione finale all’istituzione, all’organo o all’organismo interessato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4. Il consigliere revisore e il comitato di vigilanza vengono informati in merito all’eventuale decisione, debitamente motivata, di non trasmettere la relazione finale alle autorità giudiziarie.

3 bis. Se la relazione stilata al termine di un'indagine interna rivela informazioni su fatti penalmente perseguibili, la relazione finale viene trasmessa alle autorità giudiziarie dello Stato membro interessato e, fatte salve le disposizioni nazionali relative alle procedure giudiziarie, all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato, conformemente alle disposizioni del paragrafo 4.

Motivazione

Chiarimento. Le indagini su fatti penalmente perseguibili sono di competenza delle autorità giudiziarie nazionali. Il direttore generale dell'Ufficio conduce indagini amministrative. Se ritiene che esistano fatti penalmente perseguibili, deve trasmetterli alle autorità competenti. L'istituzione interessata sarà informata conformemente al diritto nazionale.

Emendamento  65

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 8 – lettera c bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 9 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

c bis) Il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

 

"4. La relazione redatta in seguito a un'indagine interna ed ogni documento utile ad essa pertinente sono trasmessi all'istituzione, all'organo o all'organismo interessato. Le istituzioni, gli organi e gli organismi danno alle indagini interne il seguito richiesto dalle risultanze ottenute, in particolare sul piano disciplinare e giudiziario, e ne informano il direttore dell'Ufficio [...]. A tal fine, esse trasmettono al direttore generale dell'Ufficio, ogni sei mesi o, ove opportuno, entro il termine stabilito dal direttore generale, una relazione sui progressi compiuti."

Motivazione

Per armonizzare tra le istituzioni, gli organi e gli organismi e le autorità competenti degli Stati membri la prassi dell'informazione sul seguito dato alle conclusioni della relazione finale d'indagine, occorre precisare anche per le istituzioni l'opportunità di prevedere una relazione sul seguito dato e sui progressi compiuti, da inviare al direttore generale dell'Ufficio, in particolare nel caso della Commissione con i contributi specifici dell'IDOC.

Emendamento  66

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La trasmissione dipende da una decisione del direttore generale dell'Ufficio, adottata previa consultazione del comitato esecutivo dello stesso, e conforme al controllo di legittimità previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

Occorre prevedere che la trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri sia soggetta al controllo di legittimità. Il comitato esecutivo dell'OLAF deve essere consultato dal direttore generale prima dell'adozione di decisioni in materia.

Emendamento  67

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

La trasmissione dipende da una decisione del direttore generale dell'Ufficio, previa consultazione del comitato esecutivo dello stesso, e conforme al controllo di legittimità previsto dall'articolo 14, paragrafo 2.

Motivazione

Occorre prevedere che la trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri sia soggetta al controllo di legittimità. Il comitato esecutivo dell'OLAF deve essere consultato dal direttore generale prima dell'adozione di decisioni in materia.

Emendamento  68

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, l’Ufficio dà alla persona coinvolta nell’inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all’articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma e a condizione che ciò non pregiudichi lo svolgimento dell'indagine, l’Ufficio dà alla persona coinvolta nell’inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all’articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Emendamento  69

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 bis) All'articolo 10, è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:

 

"4. Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra l'Ufficio e le autorità competenti degli Stati membri, nonché le azioni e le misure adottate o attuate in base alle informazioni trasmesse, sono oggetto di un'analisi periodica, nel quadro della procedura di concertazione istituita dall'articolo 11 bis."

Motivazione

Lo scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità competenti e l'Ufficio, come si evince dalla pratica operativa dell'Ufficio, rappresenta un elemento che necessita un'analisi periodica tra le istituzioni onde poter identificare soluzioni operative che possano migliorare l'ambiente di lavoro dell'Ufficio.

Emendamento  70

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 bis – paragrafo 1 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 ter) È inserito il seguente articolo 10 bis, paragrafo 1:

 

"Articolo 10 bis

 

Scambio di informazioni tra l'Ufficio e le istituzioni interessate

 

1. Il direttore generale dell'Ufficio presenta regolarmente, almeno una volta all'anno, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, nel rispetto della riservatezza delle medesime nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, nel rispetto delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

 

Il direttore generale agisce conformemente al principio di indipendenza che caratterizza la sua missione."

Motivazione

Occorre prevedere una disposizione che permetta al direttore generale dell'OLAF di informare regolarmente le istituzioni interessate sui risultati delle inchieste onde dar seguito alla giurisprudenza recente della Corte in tale ambito.

Emendamento  71

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 quater (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 bis – paragrafo 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quater) È inserito il seguente articolo 10 bis, paragrafo 2:

 

"2. Il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e la Corte dei conti assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari, di qualsiasi disposizione nazionale applicabile a tali procedimenti."

Motivazione

Le istituzioni coinvolte in un'indagine devono garantire il rispetto della riservatezza delle indagini dell'Ufficio e delle autorità competenti nonché dei diritti legittimi delle persone interessate.

Emendamento  72

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 quinquies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 bis – paragrafo 3 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 quinquies) È inserito il seguente articolo 10 bis, paragrafo 3:

 

"3. L'Ufficio e le istituzioni interessate possono concludere accordi in materia di trasmissione di tutte le informazioni necessarie per l'adempimento della missione dell'Ufficio, nel rispetto dei principi di cui ai paragrafi 1 e 2."

Motivazione

Attualmente, non esiste alcuna base giuridica che permetta all'OLAF e al Parlamento europeo di scambiare informazioni riservate. L'accordo quadro tra la Commissione e il Parlamento europeo del maggio 2005 non è applicabile all'Ufficio. Il flusso di informazioni è disciplinato dall'Allegato VII del Regolamento del Parlamento europeo. Secondo il parere del servizio giuridico del Parlamento, sarebbe utile prevedere tale base giuridica per permettere all'istituzione di esercitare la sua missione.

Emendamento  73

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9 sexies (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 ter (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

9 sexies) È inserito il seguente articolo 10 ter:

 

"Articolo 10 terInformazione del pubblico

 

 

Il direttore generale dell'Ufficio assicura che l'informazione al pubblico avvenga in modo neutrale, imparziale e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 10 bis.

 

Il codice procedurale delle indagini dell'OLAF, adottato ai sensi dell'articolo 15 bis del presente regolamento, specifica le norme per prevenire la diffusione non autorizzata di informazioni relative all'attività operativa dell'Ufficio e le sanzioni disciplinari da applicarsi in caso di diffusione non autorizzata, conformemente all'articolo 8, paragrafo 3."

Motivazione

E' opportuno prevedere disposizioni relative alla politica di comunicazione al pubblico dell'Ufficio nonché ricordare, in questa sede, i principi e gli elementi del regolamento (CE) n. 45/2001 (articolo 49) da inserire nel codice procedurale (comprese le sanzioni disciplinari in caso di fuga).

Emendamento  74

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

"1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine, garantisce l’indipendenza dell’Ufficio.

"1. Il comitato di vigilanza, controllando regolarmente l’esecuzione della funzione di indagine, assicura che l'Ufficio eserciti in piena indipendenza le competenze conferitegli in virtù del presente regolamento. Il comitato di vigilanza:

Il comitato di vigilanza garantisce il rispetto delle norme relative alla trasmissione di informazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi o organismi.

a) garantisce il rispetto delle norme relative alla trasmissione di informazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi o organismi.

Il comitato di vigilanza sorveglia gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle statistiche periodicamente fornite dal direttore generale dell’Ufficio e dei pareri e delle relazioni analitiche elaborati periodicamente su tali aspetti dal consigliere revisore, nonché in stretta collaborazione con il direttore generale dell’Ufficio.

b) sorveglia gli sviluppi relativi all’applicazione delle garanzie procedurali e alla durata delle indagini, alla luce delle statistiche periodiche, delle informazioni e delle relazioni d'indagine che gli sono trasmesse dal direttore generale dell'Ufficio e tenuto conto dei pareri rilasciati dal consigliere revisore;

 

c) assiste il direttore generale, assicurando che l'Ufficio disponga di risorse adeguate per adempiere alla sua funzione d'indagine;

 

d) formula pareri e raccomandazioni su:

- l'individuazione di priorità d'indagine;

- la durata delle indagini e il seguito ad esse dato;

- il codice procedurale;

 

e) formula pareri sull'intervento del direttore generale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e alle giurisdizioni nazionali;

 

f) assiste il direttore generale nella procedura di concertazione;

 

g) può citare la Commissione o qualsiasi altra istituzione dinanzi alla Corte di giustizia quando ritenga che tali istituzioni abbiano adottato misure che mettono in causa l'indipendenza del direttore generale dell'Ufficio.

Il comitato di vigilanza sottopone pareri al direttore generale dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di quest’ultimo o di un’istituzione, di un organo o di un organismo, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. Una copia dei pareri viene trasmessa al richiedente."

Il comitato di vigilanza sottopone pareri al direttore generale dell’Ufficio, di propria iniziativa o su richiesta di un’istituzione, di un organo o di un organismo, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso. Una copia dei pareri viene trasmessa al richiedente."

Motivazione

La disposizione chiarisce i compiti da affidare al comitato di vigilanza nell'ottica di garantire e assicurare l'indipendenza dell'Ufficio.

Emendamento  75

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a bis (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a bis) Il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

 

"2. Esso è composto da cinque personalità esterne indipendenti che, al momento della nomina, esercitano un'alta funzione giudiziaria o di indagine o una funzione comparabile, in rapporto con la missione dell'Ufficio. Le personalità devono possedere conoscenze del funzionamento delle istituzioni europee e conoscere una seconda lingua ufficiale dell'Unione."

Motivazione

Un'esperienza pratica operativa nell'ambito della lotta contro la frode nonché una conoscenza approfondita del funzionamento delle istituzioni e di una seconda lingua ufficiale dell'UE, preferibilmente una lingua di lavoro della Commissione, devono essere richieste ai candidati membri del comitato di vigilanza.

Emendamento  76

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a ter (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a ter) Al paragrafo 2, è inserito il seguente comma:

 

"I membri del comitato sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. Un invito a presentare candidature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le cinque personalità sono scelte in base a una "lista di preselezione" presentata dalla Commissione e comprendente almeno 12 candidati."

Motivazione

La nomina dei membri del comitato è effettuata di comune accordo fra le istituzioni in base ad una lista presentata dalla Commissione. Onde assicurare la maggior trasparenza possibile nella procedura di nomina dei membri, occorre prevedere una pubblicazione dell'invito a presentare candidature.

Emendamento  77

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a quater (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quater) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Il mandato dei membri ha una durata di cinque anni. Esso non è rinnovabile. La nomina di una parte dei membri deve avvenire con scaglionamento temporale onde preservare le competenze acquisite in seno al comitato."

Motivazione

Occorre impartire un mandato di durata uguale a quella del direttore generale dell'Ufficio. Sarebbe tuttavia auspicabile prevedere che il mandato del comitato di vigilanza abbia un inizio differito rispetto a quello del direttore generale dell'Ufficio. Inoltre, per preservare le competenze acquisite in seno al comitato, risulta opportuno prevedere la nomina con scaglionamento temporale di una parte dei suoi membri.

Emendamento  78

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera a quinquies (nuova)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 6

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

a quinquies) Il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

 

"6. Il comitato di vigilanza designa il proprio presidente. Esso adotta il proprio regolamento interno che, prima di essere adottato, è sottoposto per parere al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione. Le riunioni del comitato di vigilanza sono convocate su iniziativa del suo presidente o del direttore generale dell'Ufficio. [...] Il comitato adotta le sue decisioni a maggioranza dei suoi membri. Il suo segretariato è assicurato dall'Ufficio."

Motivazione

La procedura di adozione del regolamento interno del comitato si ispira da quella prevista per la Corte di giustizia. Essa tiene conto di alcuni elementi stabiliti dal Tribunale di primo grado e, segnatamente, dell'impatto del regolamento interno del Comitato ai fini di una valutazione del lavoro operativo dell'Ufficio. Ai fini della flessibilità e delle necessità dell'Ufficio, è opportuno non stabilire più in precedenza il numero di riunioni del comitato.

Emendamento  79

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 7 – comma 2 – lettera b

 

Testo della Commissione

Emendamento

b) dei casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro.

b) dei casi in cui l’autorità competente degli Stati membri non ha dato seguito alle raccomandazioni da lui formulate.

Motivazione

Dal momento che il comitato di vigilanza non può interferire nello svolgimento delle indagini in corso, occorre prevedere che il controllo di legittimità durante la trasmissione di formazioni alle autorità competenti di uno Stato membro sia effettuato internamente dai "consiglieri giudiziari" dell'Ufficio che hanno accesso al dossier di indagine. Questa disposizione garantisce un autentico controllo di legittimità.

Emendamento  80

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 10 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 – paragrafo 8

 

Testo della Commissione

Emendamento

8. Il comitato di vigilanza adotta ogni anno almeno una relazione sulle attività, in cui analizza in particolare l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini; tali relazioni vengono trasmesse alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall’Ufficio.

8. Il comitato di vigilanza adotta ogni anno almeno una relazione sulle attività, in cui analizza in particolare la valutazione di indipendenza dell'Ufficio, l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini; tali relazioni vengono trasmesse alle istituzioni. Il comitato può presentare relazioni al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti sui risultati e sui provvedimenti conseguenti alle indagini svolte dall’Ufficio.

Motivazione

E' importante chiedere al comitato di elaborare una relazione anche sulla valutazione di indipendenza dell'Ufficio.

Emendamento  81

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 11

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 11 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Dialogo strutturato con le istituzioni

Procedura di concertazione

Il comitato di vigilanza si riunisce, almeno due volte l’anno e su richiesta di un’istituzione, con un rappresentante designato rispettivamente dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, nel quadro di un dialogo strutturato a livello politico per formulare orientamenti comuni.

1. È istituita una procedura di concertazione fra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.

Il dialogo strutturato riguarda l’esercizio della funzione d’indagine dell’Ufficio e in particolare:

2. La procedura di concertazione riguarda:

a) la relazione annuale sulle attività del comitato di vigilanza e quella del direttore generale dell’Ufficio;

a) le relazioni e la cooperazione tra l'Ufficio e gli Stati membri, e tra questi ultimi, e in particolare:

b) il programma delle attività dell’Ufficio in materia di indagini;

- il coordinamento delle azioni intraprese in applicazione dell'articolo 1;

c) gli aspetti relativi alle priorità dell’Ufficio in materia di politica investigativa;

- l'attuazione e l'applicazione del presente regolamento, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, nonché della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, del 26 luglio 1995, e dei relativi protocolli;

d) le buone relazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi o gli organismi;

- il seguito dato alle relazioni finali d'indagine dell'Ufficio, nonché il seguito dato alla trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio;

e) l’efficacia dei lavori dell’Ufficio in materia di indagini e del comitato di vigilanza.

b) le relazioni e la collaborazione fra l'Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e delle Comunità europee, compresi Eurojust ed Europol, in particolare l'assistenza offerta all'Ufficio dalle istituzioni e il seguito dato alle relazioni finali d'indagine o alla trasmissione di informazioni da parte dell'Ufficio;

Il dialogo strutturato non interferisce con lo svolgimento delle indagini.

c) le relazioni e la cooperazione fra l'Ufficio e le autorità competenti dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, nel quadro degli accordi di cui al presente regolamento;

L’Ufficio adotta le misure del caso in seguito alle opinioni espresse nel quadro del dialogo strutturato.

d) gli aspetti relativi alle priorità dell’Ufficio in materia di indagine;

 

e) le relazioni e le analisi del comitato di vigilanza.

 

3. La concertazione ha luogo almeno una volta l'anno e su richiesta di una delle istituzioni.

 

4. Il direttore generale dell'Ufficio e il presidente del comitato di vigilanza partecipano alla procedura di concertazione. I rappresentanti della Corte dei conti, di Eurojust e di Europol possono esservi invitati.

 

5. La concertazione è preparata nel corso di una o più riunioni tecniche. Le riunioni sono convocate su richiesta di una delle istituzioni o dell'Ufficio.

 

6. La procedura di concertazione non interferisce in nessun caso con lo svolgimento delle indagini e viene condotta nel pieno rispetto dell'indipendenza del direttore generale.

 

7. Le istituzioni, gli organi e organismi, l'Ufficio e gli Stati membri informano ogni volta i partecipanti alla procedura di concertazione sul seguito dato alle conclusioni della procedura stessa.

Motivazione

Tale procedura offre al legislatore comunitario, all'autorità di bilancio e alla Commissione l'opportunità di discutere sui vari aspetti riguardanti la lotta contro la frode. Essa permette di identificare le soluzioni opportune (operative, legislative, istituzionali) alle difficoltà riscontrate dall'Ufficio nel quadro della sua missione. Tale procedura, d'altro canto, riprende le considerazioni del Consiglio sulla proposta della Commissione ("comitatologia").

Emendamento  82

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 – lettera a

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 12 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

Direttore generale

Direttore generale

Previa concertazione con i rappresentanti delle altre istituzioni, riuniti con il comitato di vigilanza nel quadro del dialogo strutturato, la Commissione designa il direttore generale dell’Ufficio per un periodo di sette anni non rinnovabile. Tale concertazione viene organizzata sulla base di un elenco di candidati stilato dalla Commissione, a seguito di un invito a presentare candidature.

L'Ufficio è diretto da un direttore nominato dalla Commissione per un periodo di cinque anni, rinnovabile una sola volta.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio designano di comune accordo il direttore generale, in base a una lista di sei candidati presentata dalla Commissione. Un invito a presentare candidature è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

La nomina viene effettuata entro tre mesi a decorrere dalla presentazione della lista dei candidati da parte della Commissione. Nel suo insieme, la procedura di nomina non può superare i nove mesi e deve iniziare almeno nove mesi prima della fine del mandato del direttore generale in carica, che resta in funzione fino all'inizio del mandato del nuovo direttore generale.

 

Se il Parlamento europeo e/o il Consiglio non si oppongono al rinnovo del mandato del direttore generale almeno nove mesi prima della scadenza del suo primo mandato, la Commissione procede alla proroga del mandato del direttore generale. L'opposizione alla proroga del mandato deve essere giustificata. In caso contrario, è applicabile la procedura di nomina prevista al terzo comma del presente paragrafo.

Emendamento  83

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 – lettera b

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 12 – paragrafo 2 (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il paragrafo 2 è soppresso.

2. Il direttore generale dell'Ufficio è scelto fra i candidati degli Stati membri che esercitano o hanno esercitato un'alta funzione giudiziaria o una funzione esecutiva di indagine e che sono dotati di un'esperienza professionale operativa di almeno dieci anni in una carica con alte responsabilità di gestione. Una parte significativa di tale esperienza professionale deve essere acquisita nel campo della lotta contro la frode nazionale e/o comunitaria. Egli/ella deve possedere conoscenze approfondite del funzionamento delle istituzione europee e conoscere una seconda lingua ufficiale dell'Unione. La sua indipendenza deve essere al di sopra di qualsiasi dubbio.

Motivazione

Risulta opportuno formulare espressamente i criteri che il candidato deve soddisfare per la nomina al posto di direttore generale dell'Ufficio. Per ragioni di ordine pratico va richiesta la conoscenza di almeno una lingua di lavoro della Commissione.

Emendamento  84

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 – lettera c

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 12 – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

c) Al paragrafo 3, il termine “direttore” è sostituito con “direttore generale”.

c) Il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

 

"3. Il direttore generale non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo nell'adempimento dei doveri relativi all'avvio ed allo svolgimento delle indagini esterne ed interne ed alla presentazione delle relazioni redatte su conclusione delle stesse. Qualora il direttore generale ritenga che un provvedimento adottato dalla Commissione comprometta la propria indipendenza, ne informa immediatamente il comitato di vigilanza, per parere, e decide di presentare ricorso contro l'istituzione interessata davanti alla Corte di giustizia.

 

Il direttore generale riferisce regolarmente al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, nel quadro della procedura di concertazione di cui all'articolo 11 bis, sui risultati delle indagini svolte dall'Ufficio, il seguito dato e le difficoltà incontrate, nel rispetto della riservatezza delle indagini nonché dei diritti legittimi delle persone interessate e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di procedimenti giudiziari.

 

Queste istituzioni assicurano il rispetto della riservatezza delle indagini svolte dall'Ufficio, dei diritti legittimi delle persone interessate e, in caso di procedimenti giudiziari pendenti, di tutte le norme nazionali ad essi relative."

Motivazione

Tra gli elementi da presentare alle istituzioni interessate occorre prevedere anche il seguito dato alle indagini dell'Ufficio e le difficoltà incontrate.

Emendamento  85

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 – lettera d

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Prima di infliggere una sanzione disciplinare al direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza, riunito con i rappresentanti delle altre istituzioni nel quadro del dialogo strutturato.

4. Prima di infliggere una sanzione disciplinare al direttore generale, la Commissione consulta il comitato di vigilanza, riunito con i rappresentanti del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro della procedura di concertazione prevista all'articolo 11 bis.

Motivazione

La procedura di concertazione offre alla Commissione il quadro istituzionale per permettere la discussione su eventuali sanzioni disciplinari nei confronti del direttore generale. Tenendo presente l'importanza della misura da adottare, è opportuno garantire che tali misure siano discusse non soltanto con il comitato di vigilanza bensì anche con le altre istituzioni interessate. Va precisato chiaramente che, in caso di sanzioni disciplinari da applicare al direttore generale, il Parlamento europeo e il Consiglio partecipano pienamente alla procedura.

Emendamento  86

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 – lettera d bis

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 12 – paragrafo 4 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

Il direttore generale dell'Ufficio informa la Commissione se intende esercitare una nuova attività professionale entro due anni dalla cessazione delle sue funzioni, conformemente all'articolo 16 dello statuto dei funzionari della Comunità europea.

Emendamento  87

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 12 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 12 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

12 bis) È inserito il seguente articolo 12 bis:

 

"Articolo 12 bisIntervento del direttore generale dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee e dinanzi alle giurisdizioni nazionali

 

 

Il direttore generale dell'Ufficio può intervenire nei casi riguardanti l'esercizio delle attività dell'Ufficio, portati dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, e, conformemente al diritto nazionale, dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

 

Prima di intervenire dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dinanzi alle giurisdizioni nazionali, il direttore generale dell'Ufficio sollecita un parere del comitato di vigilanza."

Motivazione

Conformemente all'idea contenuta all'articolo 12 del presente regolamento nel senso di permettere al direttore generale dell'Ufficio di fare esaminare la legalità delle misure che mettono in causa la sua indipendenza, si rivela utile conferirgli un diritto di intervento a sostegno di una delle parti dinanzi alla Corte quando si tratti dell'esercizio delle sue funzioni di indagine. Tale diritto di intervento può essere esteso altresì dinanzi ai tribunali nazionali. Il comitato di vigilanza emette il proprio parere.

Emendamento  88

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 14

 

Testo della Commissione

Emendamento

Consigliere revisore

Controllo di legittimità delle indagini dell'Ufficio

1. Il direttore generale dell’Ufficio nomina, su proposta del comitato di vigilanza, un consigliere revisore per un periodo di cinque anni non rinnovabile. Il comitato di vigilanza elabora la propria proposta sulla base di un elenco di candidati selezionati a seguito di un invito a presentare candidature.

1. Il controllo di legittimità delle indagini dell'Ufficio concerne il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte in un'indagine dell'Ufficio.

2. Il consigliere revisore esercita le proprie funzioni nella più completa indipendenza. Nell'adempimento dei suoi doveri, non sollecita né accetta istruzioni da chicchessia. All’interno dell’Ufficio egli svolge esclusivamente mansioni di accertamento del rispetto delle procedure.

2. Il controllo di legittimità viene effettuato prima dell'apertura e della chiusura di un'indagine, prima di ciascuna trasmissione di informazioni alle autorità competenti degli Stati membri interessati ai sensi degli articoli 9 e 10, e in merito alla valutazione del segreto assoluto di indagine.

Prima di infliggere una sanzione disciplinare al consigliere revisore, il direttore generale dell’Ufficio consulta il comitato di vigilanza.

3. Il controllo di legittimità delle indagini è effettuato da esperti di diritto e di procedura d'indagine dell'Ufficio che sono qualificati per esercitare una funzione giuridica in uno Stato membro. Il parere di questi esperti viene allegato alla relazione finale d'indagine.

3. Qualsiasi persona direttamente coinvolta in un’indagine può chiedere il parere del consigliere revisore in relazione alle garanzie procedurali di cui all’articolo 6, paragrafo 5 e all’articolo 7 bis. Al riguardo il consigliere revisore può altresì formulare pareri di propria iniziativa.

4. Il codice procedurale di cui all'articolo 15 bis specifica la procedura per il controllo di legittimità.

4. Il consigliere revisore è invitato dal direttore generale dell’Ufficio a formulare un parere nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 7 e all’articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma. Egli può inoltre ricevere qualsiasi richiesta del direttore generale dell’Ufficio in relazione al controllo delle indagini.

 

5. Il consigliere revisore riferisce periodicamente al comitato di vigilanza in merito alle proprie attività; egli presenta periodicamente al comitato di vigilanza e alla Commissione relazioni statistiche e analitiche sulle questioni attinenti alla durata delle indagini, nonché su quelle riguardanti le garanzie procedurali. Le relazioni del consigliere revisore non riguardano singoli casi oggetto di indagine.

 

Motivazione

Oltre al controllo di legittimità dei tribunali nazionali e della Corte di giustizia sulle indagini dell'Ufficio, è opportuno chiarire la pratica operativa dell'OLAF in tale ambito. Il controllo di legittimità, effettuato dall'Ufficio, assicura il rispetto delle garanzie procedurali e dei diritti fondamentali delle persone interessate. Questa pratica si basa sulle conoscenze del diritto comunitario delle indagini e del diritto e della procedura nazionale dei "consiglieri giudiziari" dell'OLAF.

Emendamento  89

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 14 bis (nuovo)

 

Testo della Commissione

Emendamento

 

14 bis) È inserito il seguente articolo 14 bis:

 

"Articolo 14 bisPresentazione di denunce da parte delle persone coinvolte nelle indagini dell'Ufficio

 

 

1. Qualsiasi persona coinvolta personalmente in un'indagine può presentare denuncia presso il comitato di vigilanza, allegando una violazione dei diritti procedurali o umani durante un'indagine. Dopo aver ricevuto una denuncia, il comitato di vigilanza la trasmette senza indugio al consigliere revisore.

 

2. Il direttore generale dell'Ufficio nomina, su proposta del comitato di vigilanza, un consigliere revisore per un periodo non rinnovabile di cinque anni. Il comitato di vigilanza elabora la sua proposta in base ad una lista di vari candidati selezionati in seguito ad un invito a presentare candidature.

 

3. Il consigliere revisore esercita le proprie funzioni nella più completa indipendenza. Nell'adempimento delle sue funzioni egli non sollecita né accetta istruzioni da chicchessia. In seno all'Ufficio, egli non esercita alcuna funzione che non sia relativa al controllo del rispetto delle procedure.

 

4. Il consigliere revisore è altresì competete per trattare le denunce degli informatori, comprese le persone di cui all'articolo 22 dello statuto dei funzionari delle istituzioni comunitarie.

 

5. Il consigliere revisore trasmette il proprio parere al comitato di vigilanza e al direttore generale entro 30 giorni lavorativi dalla trasmissione della denuncia.

 

6. Il consigliere revisore presenta regolarmente una relazione al comitato di vigilanza sulle sue attività. Egli/ella presenta periodicamente al comitato nonché alla Commissione relazioni statistiche ed analitiche sulle questioni relative alle denunce.

Emendamento  90

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 15

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15

 

Testo della Commissione

Emendamento

15) L’articolo 15 è soppresso.

15) L’articolo 15 è sostituito dal testo seguente:

 

Nel corso del quarto anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata di un parere del comitato di vigilanza [...] La relazione precisa se sia opportuno modificare il presente regolamento. Il presente regolamento è sottoposto comunque a revisione dopo l'istituzione di una Procura europea."

Motivazione

Occorre conservare la possibilità per la Commissione di presentare una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Occorre prevedere anche la possibilità di modificarlo per tenere presenti i risultati della relazione. Visto l'impatto di una Procura europea sulla lotta antifrode, occorre precisare che, dopo la sua istituzione, il regolamento va modificato.

Emendamento  91

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Misure di esecuzione

Codice procedurale delle indagini dell'OLAF

Le misure di esecuzione in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell’Ufficio, quali previste dal presente regolamento, vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 2.

1. L'Ufficio adotta un "codice procedurale delle indagini dell'OLAF" che integra i principi giuridici e, segnatamente, procedurali stabiliti dal presente regolamento. Il codice tiene conto della prassi operativa dell'Ufficio.

 

2. Il codice procedurale precisa quali sono le prassi nell'applicazione del mandato e dello statuto dell'Ufficio, dei principi generali che disciplinano la procedura d'indagine, delle varie fasi della procedura d'indagine, degli atti principali dell'indagine, dei legittimi diritti delle persone interessate e delle garanzie procedurali, delle disposizioni in materia di tutela dei dati e di politica di comunicazione e di accesso ai documenti, delle disposizioni in materia di controllo di legittimità, nonché dei mezzi di ricorso delle persone interessate.

 

3. Prima dell'adozione del codice procedurale, il Parlamento europeo, il Consiglio, la Commissione e il comitato di vigilanza dell'Ufficio sono consultati per parere. Il comitato di vigilanza garantisce l'indipendenza dell'Ufficio nella procedura di adozione del codice procedurale.

 

4. Il codice può essere aggiornato su proposta del direttore generale dell'Ufficio. In tal caso, viene applicata la procedura di adozione di cui al presente articolo.

 

5. Il codice procedurale adottato dall'Ufficio è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Motivazione

E' opportuno stabilire una base giuridica che permetta all'OLAF di dotarsi di un codice procedurale delle sue indagini per assicurare una maggiore trasparenza al lavoro operativo dell'Ufficio.

Emendamento  92

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio*.

soppresso

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 8.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

____________

* GU L 82 del 22.3.1997, pag. 1.

 

Motivazione

Tenendo presenti gli emendamenti proposti quali, da una parte, le disposizioni in materia di controllo di legittimità e di garanzie procedurali e, dall'altra, le disposizioni relative all'istituzione di una procedura di concertazione, il comitato diventa superfluo.

  • [1]  GU C 8 del 12.1.2007.

PARERE della commissione giuridica (10.9.2008)

destinato alla commissione per il controllo dei bilanci

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)
(COM(2006)0244 – C6‑0228/2006 – 2006/0084(COD))

Relatore per parere: Giuseppe Gargani

BREVE MOTIVAZIONE

Il 24 maggio 2006, la Commissione ha approvato una nuova proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)[1]. La modifica, che riprende ampiamente e intende migliorare il contenuto delle proposte del 2004, si concentra essenzialmente sui seguenti elementi:

· Relazioni tra il comitato di vigilanza, l'OLAF, le istituzioni e gli altri organi o organismi;

· Diritti delle persone coinvolte dalle indagini;

· Istituzione del consigliere revisore;

· Miglioramento dello scambio di informazioni tra l'OLAF, le istituzioni e gli organi europei, gli Stati membri e gli informatori;

· Mandato del direttore generale;

· Finanziamento dell'Ufficio.

Nel suo complesso, la proposta della Commissione appare ragionevole ed equilibrata. Tuttavia, il vostro Relatore ritiene di dover suggerire alcune modifiche del testo per migliorarne l'efficacia tenuto conto delle finalità di riforma della proposta stessa.

In particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, primo comma, si dovrebbe precisare che il direttore generale può avviare indagini esterne, oltre che su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, anche su richiesta del Parlamento europeo.

Viceversa, il terzo comma dell'articolo 5, paragrafo 2, che prevede il divieto di avviare allo stesso tempo un'indagine interna da parte dell'OLAF e un'indagine amministrativa da parte delle istituzioni o degli organi interessati dovrebbe essere riformulato in modo tale da ammettere la contemporaneità delle indagini, e di improntarla, allo stesso tempo, alla massima collaborazione. Da una parte, infatti, non si può vietare ad un'istituzione di procedere essa stessa ad un'indagine amministrativa nell'esercizio dei suoi poteri di controllo interno e, dall'altra, l'obbligo di collaborazione sarebbe in perfetta sintonia con quel "dialogo strutturato" tra l'Ufficio e le istituzioni di cui parla l'articolo 11 bis della proposta della Commissione.

Si dovrebbero rafforzare le garanzie procedurali previste dall'articolo 7 bis per mettere la persona interessata in condizione di poter assumere adeguatamente la propria difesa. L'articolo 7 bis, paragrafo 4, dovrebbe in particolare essere riformulato nel senso che le garanzie procedurali previste dalla stessa disposizione non precludono la più ampia tutela derivante eventualmente dal Trattato, dalla Carta dei diritti fondamentali e dalle altre disposizioni applicabili, incluse quelle nazionali. Il considerando 5, relativo per l'appunto a tale disposizione, dovrebbe essere modificato corrispondentemente.

All'articolo 8 bis, secondo comma, laddove si consente al direttore generale di non inviare alla persona interessata le conclusioni e le raccomandazioni adottate al termine di un'indagine, si dovrebbe precisare che ciò può avvenire solo dopo aver atteso il parere del consigliere revisore, il cui ruolo è appunto quello di presiedere al controllo del rispetto delle garanzie procedurali di partecipazione degli interessati. L'articolo 14, paragrafo 4, della proposta dovrebbe essere modificato in tal senso.

L'articolo 10, paragrafo 2, comma terzo, dovrebbe essere emendato allo scopo di precisare che la persona coinvolta nell'inchiesta ha la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti contestati almeno per iscritto e che tale parere deve essere trasmesso allo Stato membro interessato insieme alle altre informazioni ottenute nel corso dell'indagine. Solo in tal modo si può offrire alle autorità nazionali interessate una visione dei fatti che sia completa e rispettosa del contraddittorio.

Infine, gli articoli 15 bis e 15 ter potrebbero essere modificati per tenere conto della nuova procedura regolamentare con controllo introdotta dalla Decisione del Consiglio del 17 luglio 2006 che ha modificato la Decisione 1999/468/CE recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (comitatologia). In particolare, occorrerebbe sostituire il riferimento all'articolo 5 di detta Decisione con un riferimento all'articolo 5 bis della stessa, in modo che la nuova procedura possa essere d'applicazione e permettere così al Parlamento europeo di esercitare un peso maggiore in materia. Viene aggiunto a tal fine anche un nuovo considerando 17.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per il controllo dei bilanci, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall’Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, dalle disposizioni dello statuto e dalle disposizioni nazionali applicabili.

(5) Ai fini della certezza del diritto è necessario chiarire le garanzie procedurali applicabili nel quadro delle indagini interne o esterne condotte dall’Ufficio. Ciò non compromette una protezione più ampia derivante eventualmente dalle norme dei trattati, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalle disposizioni dello statuto dei deputati al Parlamento europeo e dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e da qualsiasi altra disposizione nazionale applicabile..

Motivazione

Occorre evidenziare la specificità dello statuto dei deputati del Parlamento europeo in quanto istituzione che concorre alla responsabilità del potere esecutivo dell'Unione europea.

Emendamento  2

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) Le indagini condotte dall'Ufficio su questioni riguardanti un deputato al Parlamento europeo, oltre a sovvertire la normale prassi di esercizio del controllo da parte del potere legislativo, possono comportare per il deputato un pregiudizio irreparabile, di conseguenza devono avvenire unicamente nelle condizioni riconosciute dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo.

Motivazione

Risulta necessario evitare che un procedimento amministrativo pregiudichi l'integrità morale dei deputati.

Emendamento  3

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Appare opportuno potenziare il controllo esercitato dal comitato di vigilanza, segnatamente per verificare il rispetto dell’obbligo di trasmettere informazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli sviluppi in materia di applicazione delle garanzie procedurali e di durata delle indagini. Risulta inoltre necessario instaurare una cooperazione tra il comitato di vigilanza e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, permettendo al comitato di vigilanza di riunirsi con rappresentanti di tali istituzioni nel quadro di un dialogo strutturato, ferma restando l’indipendenza dei suoi membri.

(10) Appare opportuno potenziare il controllo esercitato dal comitato di vigilanza, segnatamente per verificare il rispetto dell’obbligo di trasmettere informazioni tra l’Ufficio e le istituzioni, gli organi e gli organismi, nonché gli sviluppi in materia di applicazione delle garanzie procedurali e di durata delle indagini. Risulta inoltre necessario instaurare una cooperazione tra il comitato di vigilanza e il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, permettendo al comitato di vigilanza di riunirsi con rappresentanti di tali istituzioni nel quadro di un dialogo strutturato, ferma restando l’indipendenza dei suoi membri, in ogni caso nel rispetto dell'indipendenza delle istituzioni nel contesto giuridico dell'Unione europea.

Motivazione

Risulta necessario preservare l'indipendenza delle istituzioni comunitarie, che non possono essere soggette al controllo di un organo amministrativo come l'OLAF.

Emendamento  4

Proposta di regolamento – atto modificativo

Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione1 . In particolare, la Commissione deve essere delegata ad adottare determinate misure per l'applicazione del presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell’Ufficio. Poiché tali misure hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, nonché a completarlo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

1 GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

Motivazione

E' opportuno precisare il quadro normativo di riferimento delle misure di attuazione del presente regolamento.

Emendamento  5

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. L’Ufficio può avviare un’indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all’articolo 1. La decisione di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell’Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all’articolo 11 bis e all’articolo 12, paragrafo 5. La decisione tiene conto altresì dell’impiego efficiente delle risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure da porre in essere.

1. L’Ufficio può avviare un’indagine in presenza di sospetti sufficientemente gravi che inducano a supporre che siano stati commessi atti di frode o corruzione o altre attività illecite di cui all’articolo 1. La decisione di avviare o no un’indagine tiene conto delle priorità della politica investigativa dell’Ufficio e del relativo programma di attività, stabiliti conformemente all’articolo 11 bis e all’articolo 12, paragrafo 5. La decisione tiene conto altresì dell’impiego efficiente delle risorse dell’Ufficio e della proporzionalità delle misure da porre in essere. Possono essere tenute in considerazione anche denunce anonime, ove motivino adeguati indizi di reato.

Motivazione

L'aggiunta serve per chiarire che è possibile avviare indagini anche sulla base di una denuncia anonima. L'anonimità non può essere una causa di esclusione in un contesto di efficace repressione di reati come la frode e la corruzione, altrimenti si presenta il rischio che le denunce non vengano presentate per il timore che sia reso pubblico il nome dell'autore.

Emendamento  6

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell’Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o della Commissione.

2. La decisione di avviare le indagini esterne spetta al direttore generale dell’Ufficio, che agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro interessato o della Commissione o del Parlamento europeo.

Motivazione

Si vuole precisare che il direttore generale può avviare indagini esterne, oltre che su richiesta di uno Stato membro o della Commissione, anche su richiesta del Parlamento europeo.

Emendamento  7

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 3

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Finché è in corso un’indagine interna dell’OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi non devono avviare un’indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti.

Anche quando è in corso un’indagine interna dell’OLAF ai sensi del presente regolamento, le istituzioni, gli organi e gli organismi possono avviare un’indagine amministrativa parallela sugli stessi fatti che si impronti alla più ampia collaborazione con l'OLAF stesso.

Motivazione

E' evidente che, da una parte, non si può vietare ad un'istituzione di procedere essa stessa ad un'indagine amministrativa nell'esercizio dei suoi poteri di controllo interno e che, dall'altra, l'obbligo di collaborazione è in perfetta sintonia con quel "dialogo strutturato" tra l'OLAF e le istituzioni di cui parla l'articolo 11 bis della proposta della Commissione.

Emendamento  8

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 1

 

Testo della Commissione

Emendamento

2. Non appena emerga da un’indagine il possibile coinvolgimento di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l’interessato ne è informato, sempre che ciò non danneggi lo svolgimento dell’indagine.

2. Non appena emergano da un’indagine seri indizi di coinvolgimento personale di un membro, dirigente, funzionario, agente o di qualsiasi persona in servizio presso un’istituzione, un organo o un organismo, o ancora di un operatore economico, l’interessato ne è informato tramite apposita comunicazione a tal fine in cui si indicano con precisione i fatti addebitati, il titolo di coinvolgimento dell'interessato, le garanzie procedurali previste a suo favore e in particolare le modalità con cui può presentare le osservazioni e la documentazione che ritiene pertinenti. Possono essere previste deroghe qualora si ritenga che la trasmissione di tale comunicazione pregiudichi lo svolgimento dell’indagine.

Motivazione

In caso di seri indizi di coinvolgimento, gli interessati devono essere informati tramite una comunicazione, nella quale devono figurare gli elementi sopra indicati onde consentire loro di reagire in modo appropriato. Si può derogare da una comunicazione se essa può pregiudicare lo svolgimento dell'indagine.

Emendamento  9

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo7 bis – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

In ogni caso le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell’indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano. Nell’invito a formulare le proprie osservazioni dev’essere trasmessa all’interessato una sintesi di tali fatti. Essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio nemo tenetur se detegere.

In ogni caso le conclusioni relative in particolare a una persona fisica o morale non possono essere tratte al termine dell’indagine se alla persona direttamente coinvolta non è stata data la possibilità di presentare le proprie osservazioni sui fatti che la riguardano. Nell’invito a formulare le proprie osservazioni dev’essere trasmessa all’interessato una sintesi di tali fatti. Essa può essere assistita da una persona di sua scelta. Qualsiasi persona direttamente coinvolta ha il diritto di esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di sua scelta; i funzionari o agenti delle Comunità possono tuttavia essere invitati a esprimersi in una lingua ufficiale della Comunità di cui abbiano una conoscenza approfondita. A chiunque sia direttamente coinvolto si applica il principio che nessuno è tenuto a rendere testimonianza contro se stesso.

Motivazione

Il procedimento scritto è una garanzia essenziale nei paesi dell'Unione europea e il diritto di non rendere testimonianza contro di sé è più ampio del diritto "nemo tenetur se detegere".

Emendamento  10

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 2 – comma 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

Nei casi in cui è indispensabile mantenere il segreto assoluto ai fini dell’indagine o che esigano il ricorso a mezzi d’investigazione di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, di un’autorità nazionale competente, il direttore generale dell’Ufficio può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni. Ne informa preventivatamente il consigliere revisore, che emette un parere in applicazione dell’articolo 14, paragrafo 3. Nel caso di un’indagine interna, il direttore generale dell’Ufficio può adottare tale decisione di concerto con l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

Nei casi in cui sussistano esigenze di confidenzialità delle indagini, o che esigano il ricorso a mezzi d’investigazione di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale o, nel caso di un’indagine esterna, di un’autorità nazionale competente, il direttore generale dell’Ufficio può decidere di differire l’esecuzione dell’obbligo di inviare la comunicazione di cui al secondo paragrafo ovvero di invitare la persona direttamente coinvolta a presentare le proprie osservazioni. Nel caso di un’indagine interna, il direttore generale dell’Ufficio può adottare tale decisione di concerto con l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata. Le limitazioni ai diritti e alle garanzie della persona indagata previste dal presente articolo sono ammissibili solo se conformi al parere adottato preventivamente dal consigliere revisore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Motivazione

Si precisa che le limitazioni ai diritti e alle garanzie della persona indagata previste dall'articolo 7 bis per esigenze di confidenzialità delle indagini o di coinvolgimento delle autorità nazionali sono ammesse solo se conformi al parere adottato preventivamente dal consigliere revisore ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3.

Emendamento  11

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 3

 

Testo della Commissione

Emendamento

3. L’invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno otto giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con l’accordo della persona invitata al colloquio. Nell’invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L’Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

3. L’invito a un colloquio, con un testimone o con una persona direttamente coinvolta ai sensi del paragrafo 2, deve essere inviato con un preavviso di almeno dieci giorni lavorativi; tale termine può essere ridotto con il consenso espresso della persona invitata al colloquio. Nell’invito sono elencati in particolare i diritti della persona sentita. L’Ufficio redige un resoconto di ogni colloquio e consente alla persona sentita di esaminarlo affinché questa possa approvarlo o apportarvi modifiche.

Se nel corso del colloquio emerge che la persona sentita può essere coinvolta nei fatti oggetto dell’indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

Se nel corso del colloquio emergono indizi che la persona sentita può essere coinvolta in veste di testimone nei fatti oggetto dell’indagine, si applicano immediatamente le regole di procedura di cui al paragrafo 2.

Motivazione

Si prevede un termine a comparire ragionevolmente più ampio. Inoltre, dal momento che la persona direttamente coinvolta fruisce già di tali garanzie, si precisa che solo alla persona sentita come testimone che debba essere considerata come coinvolta nei fatti in questione si applicano le garanzie previste dal paragrafo 2 dell'articolo 7 bis.

Emendamento  12

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 5

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 7 bis – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

4. Le garanzie procedurali di cui al presente articolo si applicano fermi restando:

a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e dalle disposizioni nazionali applicabili;

a) una tutela più ampia derivante eventualmente dalle regole del trattato e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalle altre disposizioni nazionali o comunitarie applicabili, incluso il Protocollo sui privilegi e le immunità delle Comunità europee;

b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto.

b) i diritti e gli obblighi previsti dallo statuto dei deputati al Parlamento europeo e dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Motivazione

Occorre indicare con maggiore precisione quali sono le fonti delle più ampie garanzie applicabili alla persona interessata da un'indagine.

Emendamento  13

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 7

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 8 bis – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Il direttore generale dell’Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi che richiedano che sia mantenuto il segreto assoluto o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale. Nel caso di un’indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

Il direttore generale dell’Ufficio può decidere di non procedere alla comunicazione di cui al primo comma soltanto nei casi in cui sussistano esigenze di confidenzialità delle indagini o che esigano il ricorso a mezzi investigativi di competenza di un’autorità giudiziaria nazionale, e comunque solo se in conformità con il parere emesso a tal fine dal consigliere revisore. Nel caso di un’indagine interna, egli adotta tale disposizione di concerto con l’istituzione, l’organo o l’organismo di appartenenza della persona interessata.

Motivazione

Occorre precisare che la comunicazione in questione può essere omessa solo se in conformità con il parere del consigliere revisore, il cui ruolo è appunto quello di presiedere al controllo del rispetto delle garanzie procedurali di partecipazione degli interessati.

Emendamento  14

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 9

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

 

Testo della Commissione

Emendamento

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, l’Ufficio dà alla persona coinvolta nell’inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all’articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma.

Prima di trasmettere le informazioni di cui al primo comma, l’Ufficio dà alla persona coinvolta nell’inchiesta la possibilità di esprimere il suo parere sui fatti che la riguardano, alle condizioni e secondo le modalità previste all’articolo 7 bis, paragrafo 2, secondo e terzo comma. Detto parere è trasmesso allo Stato membro e all'istituzione interessata assieme con le informazioni di cui al paragrafo 1. Alla persona interessata o a un delegato va concessa piena visione degli atti dell'indagine.

Motivazione

Il parere espresso dall'interessato è una garanzia procedurale essenziale, anche se per iscritto. L'indipendenza delle istituzioni esige un'informazione sulle procedure in condizioni uguali a quelle previste negli Stati membri.

Emendamento  15

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 14

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 14 – paragrafo 4

 

Testo della Commissione

Emendamento

4. Il consigliere revisore è invitato dal direttore generale dell’Ufficio a formulare un parere nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 7 e all’articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma. Egli può inoltre ricevere qualsiasi richiesta del direttore generale dell’Ufficio in relazione al controllo delle indagini.

4. Il consigliere revisore è invitato dal direttore generale dell’Ufficio a formulare un parere nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 7, all’articolo 7 bis, paragrafo 2, terzo comma e all'articolo 8 bis, secondo comma. Egli può inoltre ricevere qualsiasi richiesta del direttore generale dell’Ufficio in relazione al controllo delle indagini.

Motivazione

L'articolo 14, paragrafo 4, della proposta deve essere modificato in parallelo all'emendamento proposto all'articolo 8 bis, secondo comma.

Emendamento  16

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15 bis

 

Testo della Commissione

Emendamento

Le misure di esecuzione in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell’Ufficio, quali previste dal presente regolamento, vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 2.

Le misure di esecuzione del presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell’Ufficio, vengono decise in conformità della procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 15 ter, paragrafo 2.

Motivazione

La Commissione deve essere delegata ad adottare determinate modalità di applicazione del presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell’Ufficio. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, nonché a completarlo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

Emendamento  17

Proposta di regolamento – atto modificativo

Articolo 1 – punto 16

Regolamento (CE) n. 1073/1999

Articolo 15 ter

 

Testo della Commissione

Emendamento

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

1. La Commissione è assistita dal comitato istituito all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 8.

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni del suo articolo 8.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

Motivazione

La Commissione deve essere delegata ad adottare determinate modalità di applicazione del presente regolamento, specialmente in materia di applicazione delle garanzie procedurali nelle indagini amministrative dell’Ufficio. Poiché tali modificazioni hanno natura generale e mirano a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, nonché a completarlo, tali misure devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n°1073/1999 relativo alle Indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Riferimenti

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Commissione competente per il merito

CONT

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

JURI

5.9.2006

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Giuseppe Gargani

14.9.2004

 

 

Esame in commissione

29.5.2008

26.6.2008

 

 

Approvazione

9.9.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

26

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Carlo Casini, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Aloyzas Sakalas, Francesco Enrico Speroni, Daniel Strož, Rainer Wieland, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Sharon Bowles, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos, Gabriele Stauner, József Szájer, Jacques Toubon, Ieke van den Burg

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Victor Boştinaru, Renate Weber

  • [1]  COM(2006) 244 def. del 24.5.2006.

PROCEDURA

Titolo

Modifica del regolamento (CE) n°1073/1999 relativo alle Indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

Riferimenti

COM(2006)0244 – C6-0228/2006 – 2006/0084(COD)

Presentazione della proposta al PE

24.5.2006

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

CONT

5.9.2006

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

BUDG

5.9.2006

JURI

5.9.2006

LIBE

5.9.2006

 

Pareri non espressi

       Decisione

BUDG

27.9.2006

LIBE

13.9.2006

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Ingeborg Gräßle

27.3.2007

 

 

Relatore(i) sostituito(i)

Herbert Bösch

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

22

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jean-Pierre Audy, Inés Ayala Sender, Paulo Casaca, Jorgo Chatzimarkakis, Antonio De Blasio, Szabolcs Fazakas, Christofer Fjellner, Ingeborg Gräßle, Ville Itälä, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Bogusław Liberadzki, Nils Lundgren, Marusya Ivanova Lyubcheva, Eluned Morgan, Jan Mulder, Bart Staes, Paul van Buitenen

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Daniel Caspary, Dumitru Oprea, Paul Rübig

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Ewa Klamt, Hans-Peter Mayer, Markus Pieper

Deposito

14.10.2008