Procedura : 2008/0070(COD)
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Ciclo del documento : A6-0424/2008

Testi presentati :

A6-0424/2008

Discussioni :

PV 17/12/2008 - 17
CRE 17/12/2008 - 17

Votazioni :

PV 18/12/2008 - 6.13
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Testi approvati :

P6_TA(2008)0628

RELAZIONE     ***I
PDF 240kDOC 279k
7 novembre 2008
PE 409.704v02-00 A6-0424/2008

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

(COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

Relatore: Thomas Mann

Relatore per parere(*):

Dumitru Oprea, commissione per la cultura e l'istruzione

(*) Procedura con le commissioni associate - articolo 47 del regolamento

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

(COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2008)0180),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 149, paragrafo 4, e 150, paragrafo 4, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0162/2008),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0424/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Emendamento  1

Proposta di raccomandazione

Considerando 1

Testo della Commissione

Emendamento

(1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini rivestono una funzione chiave ai fini dello sviluppo personale e della promozione della competitività, dell'occupazione e della coesione sociale nella Comunità. A questo proposito essi devono agevolare la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei soggetti beneficiari della formazione e contribuire a soddisfare le necessità dell'offerta e della domanda sul mercato del lavoro europeo. Occorre pertanto promuovere e migliorare sul piano sia nazionale sia comunitario la partecipazione all'apprendimento permanente senza frontiere per tutti, nonché il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali.

(1) Lo sviluppo e il riconoscimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze dei cittadini rivestono una funzione chiave ai fini del loro sviluppo personale e professionale nonché della promozione della competitività, dell'occupazione e della coesione sociale nella Comunità. A questo proposito essi devono agevolare la mobilità transnazionale dei lavoratori e dei soggetti beneficiari della formazione e contribuire a soddisfare le necessità dell'offerta e della domanda sul mercato del lavoro europeo. Occorre pertanto promuovere e migliorare sul piano comunitario la partecipazione all'apprendimento permanente senza frontiere per tutti, nonché il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali.

Motivazione

Questo emendamento mira ad arricchire il concetto di sviluppo personale attraverso il concetto di sviluppo professionale.

Emendamento  2

Proposta di raccomandazione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) I sistemi di istruzione e formazione professionale – uno dei principali strumenti dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita – sono direttamente legati sia all'istruzione generale e superiore che alla politica in materia di occupazione, nonché alla politica sociale di ciascuno Stato membro. Attraverso il loro impatto transettoriale, essi promuovono non solo la competitività dell'economia europea, contribuendo a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, ma anche la coesione sociale e l'uguaglianza, come pure la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.

Emendamento  3

Proposta di raccomandazione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ("il processo di Copenaghen") e la relazione comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 adottata nel 2004, ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

(3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ("il processo di Copenaghen") e la relazione comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 adottata nel 2004, ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, mentre la relazione comune del Consiglio e della Commissione del 2008 (documento 5723/08) sottolinea la necessità di compiere sforzi maggiori per migliorare la qualità e l'attrattività dell'istruzione e della formazione professionale.

Emendamento  4

Proposta di raccomandazione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (qui di seguito "ECVET") inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza e la portabilità dei risultati dell'apprendimento dei cittadini tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere.

(5) Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (qui di seguito "ECVET") inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati valutati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la comprensione generale dei risultati dell'apprendimento dei cittadini nonché la loro trasparenza, mobilità transnazionale e portabilità tra gli Stati membri e, se del caso, all'interno degli stessi, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere, come pure la mobilità e la portabilità delle qualifiche a livello nazionale fra diversi settori dell'economia e all'interno del mercato del lavoro;. inoltre, contribuirà a sviluppare e potenziare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione.

Emendamento  5

Proposta di raccomandazione

Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) Il sistema ECVET è applicabile per tutti i risultati dell'apprendimento conseguibili in linea di principio attraverso vari percorsi di istruzione e di apprendimento e successivamente trasferiti e riconosciuti. La presente raccomandazione contribuisce pertanto al conseguimento dei più ampi obiettivi della promozione dell'apprendimento permanente e dell'accrescimento dell'occupabilità, della mobilità e dell'inclusione sociale dei lavoratori e dei beneficiari della formazione, all'ammodernamento dei sistemi di istruzione e di formazione, allo sviluppo di percorsi flessibili e individualizzati nell'istruzione e nella formazione professionale, alla connessione tra istruzione, formazione, occupazione e bisogni delle persone, all'avvicinamento tra apprendimento formale, non formale e informale e al riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti attraverso esperienze lavorative e personali.

(7) Il sistema ECVET è applicabile per tutti i risultati dell'apprendimento conseguibili in linea di principio attraverso vari percorsi di istruzione e di apprendimento a tutti i livelli del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (in appresso "QEQ") e successivamente trasferiti e riconosciuti. La presente raccomandazione contribuisce pertanto al conseguimento dei più ampi obiettivi della promozione dell'apprendimento permanente e dell'accrescimento dell'occupabilità, dell'apertura alla mobilità e dell'inclusione sociale dei lavoratori e dei beneficiari della formazione. Essa facilita in particolare lo sviluppo di percorsi flessibili e individualizzati nonché il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti attraverso l'apprendimento formale e informale.

Emendamento  6

Proposta di raccomandazione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La presente raccomandazione deve migliorare la compatibilità e la comparabilità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti applicato nel settore dell'istruzione superiore e contribuire pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

(9) La presente raccomandazione deve migliorare la compatibilità, la comparabilità e la complementarità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti applicato nel settore dell'istruzione superiore e contribuire pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

Emendamento  7

Proposta di raccomandazione

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) La convalida dei risultati dell'apprendimento non formale e informale va promossa conformemente alle conclusioni del Consiglio sui principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 28 maggio 2004.

(10) La convalida dei risultati valutati dell'apprendimento non formale e informale va promossa conformemente alle conclusioni del Consiglio sui principi comuni europei per l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non formale e informale del 28 maggio 2004.

Emendamento  8

Proposta di raccomandazione

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La presente raccomandazione dovrebbe agevolare l'impegno delle competenti autorità locali e regionali nell'attività di collegamento dei quadri di riferimento nazionali/ regionali in materia di qualifiche con l'ECVET.

Emendamento  9

Proposta di raccomandazione

Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(13 bis) L'introduzione e l'attuazione dell'ECVET sono volontarie ai sensi degli articoli 149 e 150 del trattato CE e possono quindi aver luogo solo in conformità delle leggi e regolamentazioni nazionali esistenti. La presente raccomandazione rispetta il principio di sussidiarietà, sostenendo ed integrando l'azione degli Stati membri, agevolando la cooperazione tra gli stessi, aumentando la trasparenza e promuovendo la mobilità e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Emendamento  10

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. promuovere il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (in appresso "ECVET") illustrato negli allegati 1 e 2, al fine di favorire la mobilità transnazionale nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

1. promuovere, a tutti i livelli del QEQ, il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale illustrato negli allegati 1 e 2, al fine di favorire la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

Emendamento  11

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. utilizzare il sistema ECVET dal 2012, in particolare attraverso l'adozione di misure intese a favorirne la graduale applicazione alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale, conformemente alle normative e alle prassi nazionali, allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali;

2. utilizzare il sistema ECVET in particolare attraverso l'adozione di misure intese a favorirne la sperimentazione, cominciando quanto prima possibile dal 2012 in poi, e la sua graduale applicazione alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale dal livello 1 al livello 8 del QEQ, conformemente alle normative e alle prassi nazionali, allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali e, laddove opportuno, non formali e informali;

Emendamento  12

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. promuovere lo sviluppo di reti e partnership nazionali ed europee, cui partecipino autorità e istituzioni competenti, parti sociali, organismi settoriali e soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale, finalizzate a sperimentare, applicare e promuovere il sistema ECVET;

3. promuovere lo sviluppo di reti e partnership nazionali ed europee, cui partecipino gli organismi competenti in materia di qualifiche e attestati, i soggetti erogatori di istruzione e formazione professionale, le parti sociali e le altre parti in causa, finalizzate a sperimentare, applicare e promuovere il sistema ECVET;

Emendamento  13

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. garantire alle singole persone e alle parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET e assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

4. garantire alle parti in causa, comprese le singole persone, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET e assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

Emendamento  14

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. sviluppare in collaborazione con esperti e utilizzatori nazionali ed europei un manuale d'uso e strumenti idonei, sviluppare know-how per il rafforzamento della compatibilità tra il sistema ECVET e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti utilizzato nel settore dell'istruzione superiore e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

2. sviluppare un manuale d'uso, strumenti idonei e know-how per il rafforzamento della compatibilità e della complementarità tra il sistema ECVET e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti utilizzato nel settore dell'istruzione superiore, in collaborazione con esperti di tale settore e di quello dell'istruzione e della formazione professionale e utilizzatori a livello nazionale ed europeo, e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

Emendamento  15

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. monitorare e verificare le iniziative adottate, in particolare aggiornando il materiale informativo e, previa valutazione delle iniziative condotte in collaborazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, quattro anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, in merito alle esperienze acquisite e alle implicazioni per il futuro, inclusi, se necessario, l'eventuale riesame e l'adeguamento della presente raccomandazione.

4. monitorare e verificare le iniziative adottate, garantendo a tutti i citttadini interessati l'accesso al materiale informativo, e, previa valutazione delle iniziative e della sperimentazione condotte in collaborazione con gli Stati membri, riferire al Parlamento europeo e al Consiglio, cinque anni dopo l'adozione della presente raccomandazione, in merito alle esperienze acquisite e alle implicazioni per il futuro, inclusi, se necessario, il riesame e l'adeguamento di una raccomandazione finale che comporti l'aggiornamento degli allegati tecnici e del materiale informativo.

Emendamento  16

Proposta di raccomandazione

Annex 2 - point 1 - paragraph 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'unità è un elemento di una qualifica costituito da una parte delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per una determinata qualifica. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali, non formali e informali).

1. Un'unità è un elemento di una qualifica costituito da una parte delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per una determinata qualifica. Ad ogni unità corrisponde un certo numero di crediti ECVET. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali, non formali e informali).

Emendamento  17

Proposta di raccomandazione

Annex 2 - point 3 - paragraph 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza possa convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.

L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza deve convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.


MOTIVAZIONE

La globalizzazione impone nuove sfide alla competitività dello spazio economico e sociale dell’Unione europea. Le abilità e le competenze acquisite sono costantemente sotto esame ed è necessario un aggiornamento continuo. Per adeguare l’Unione europea alla concorrenza internazionale in materia d’istruzione, occorre abbassare il tasso di abbandono scolastico, rafforzare la partecipazione all’apprendimento permanente e migliorare la permeabilità fra l’istruzione superiore e la formazione professionale. A garanzia dell’occupabilità è opportuno acquisire esperienze all'estero già nel corso della formazione professionale. L’economia europea ha sempre più bisogno di lavoratori che conoscano le lingue straniere e abbiano acquisito esperienze all'estero e che siano quindi in grado di collaborare con colleghi e clienti esteri. Da un lato, si manifesta un grande interesse nei confronti della mobilità transfrontaliera quale componente dell’istruzione e della formazione, dall’altro si profilano dei grandi ostacoli: i risultati dell’apprendimento acquisiti all'estero non vengono documentati, individuati e valutati in modo adeguato; il processo di acquisizione e definizione delle qualifiche è diverso da uno Stato membro all’altro; gli accordi bilaterali possono rendere più difficile la comparabilità con altri sistemi; le istituzioni competenti in materia di istruzione e formazione nonché le autorità nazionali e regionali spesso non collaborano a sufficienza fra loro. Il proposto sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) contribuirà ad agevolare la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e a introdurre maggiore trasparenza riguardo alle qualifiche professionali acquisite all’estero.

Fasi di sviluppo del sistema ECVET

Il miglioramento dell’istruzione e della formazione professionale è uno degli elementi chiave per raggiungere gli obiettivi della strategia di Lisbona (marzo 2000), vale a dire crescita economica, competitività, occupazione e coesione sociale. Come sottolinea il Consiglio europeo, altrettanto necessari sono una maggiore trasparenza delle qualifiche e l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, quali elementi fondamentali per rispondere alle esigenze della società della conoscenza. Nel 2001, a Bruges, si è deciso di avviare una più intensa collaborazione a livello europeo nel settore dell’istruzione e della formazione professionale. Il vertice di Barcellona del marzo 2002 ha posto le basi per il riconoscimento transnazionale dei risultati dell'apprendimento nel settore dell’istruzione e della formazione professionale, orientato sul riconoscimento dei crediti accademici tramite lo European Credit Transfer System (ECTS). Nel novembre 2002, il Consiglio ha approvato il “processo di Copenaghen”, che attribuisce importanza prioritaria all'introduzione di un sistema di trasferimento di crediti nell’ambito dell'istruzione e della formazione professionale. In tale contesto occorre soprattutto tenere conto dei criteri di trasparenza, comparabilità, trasferibilità e riconoscimento delle competenze.

Il sistema ECVET rientra in una serie di iniziative europee in materia di istruzione e formazione, il cui intento è quello di consentire l’avvicinamento tra istruzione/formazione professionale e istruzione superiore. Fra le suddette iniziative figurano l’ECTS (per promuovere la mobilità di studenti e soggetti in fase di formazione), l’EUROPASS (per promuovere la trasparenza delle qualifiche e delle competenze), la “Carta europea di qualità per la mobilità” e il Quadro europeo delle qualifiche e dei titoli per l'apprendimento permanente (EQF), riguardo al quale nel 2006 il relatore ha elaborato la relazione d’iniziativa del Parlamento europeo.

Consultazione delle parti interessate

Il relatore accoglie con favore il coinvolgimento degli esperti, le loro attività nell’ambito dei gruppi di lavoro e del processo di consultazione nonché l’elaborazione di studi. Da tali attività emerge che il sistema ECVET è considerato un valido strumento per far sì che i sistemi di istruzione e formazione professionale possano rispondere in modo ottimale ai bisogni individuali e alle richieste del mercato del lavoro. Presupposto fondamentale è che si tenga conto delle peculiarità a livello nazionale e regionale e della praticabilità per i lavoratori e le imprese in Europa in qualità di utenti. I colloqui intrattenuti dal relatore confermano l’impressione che i paesi in cui l’istruzione e la formazione sono caratterizzate da un’impostazione scolastica a tempo pieno non conoscano ancora appieno né il significato di una formazione professionale più pratica che nasca dalla cooperazione fra la scuola e le aziende (ad esempio, il sistema duale tedesco) né tanto meno l’elevato onere, in termini professionali, finanziari e di tempo, per ottenere un diploma di specializzazione professionale di alto livello qualitativo, ad esempio un diploma di maestro artigiano o di perito. I risultati delle consultazioni sul sistema ECVET sono stati oggetto di discussione nel corso della Presidenza del Consiglio tedesca, nell’ambito di una conferenza svoltasi nel giugno 2007 a Monaco di Baviera, a cui ha partecipato anche il relatore.

Obiettivi del sistema di crediti

Il sistema ECVET rappresenta un quadro metodologico che illustra conoscenze, abilità e competenze acquisite sulla base dei risultati dell’apprendimento, assegna crediti e li inserisce nell'ambito delle qualifiche. Tali crediti sono trasferibili su base volontaria fra i diversi sistemi delle qualifiche professionali, attribuendo importanza prioritaria al settore dell’apprendimento formale. Riguardo all'applicazione e all'attribuzione dei crediti è senz'ffllaltro ancora necessario portare avanti un dibattito approfondito. Dunque, il soggetto in fase di istruzione o formazione è chiamato alla graduale acquisizione di unità onde poter disporre, attraverso i crediti in tal modo acquisibili, di un profilo ampio di competenze e in alcune circostanze anche della qualifica data da una certificazione ufficialmente riconosciuta. L’accumulo automatico di qualifiche parziali, che dovrebbe condurre all’acquisizione della qualifica completa, contraddice le consuetudini in atto in quegli Stati membri, dove sussistono un approccio globale in termini di istruzione e formazione professionale nonché il cosiddetto “Berufsprinzip” (principio della professione), che porta all’acquisizione della certificazione finale.

Per conseguire maggiore efficacia, le parti interessate dovrebbero impegnarsi a rispettare i criteri di assicurazione della qualità, garantendo che non si arrivi a una modularizzazione forzata dell'istruzione e della formazione professionale o alla frammentazione delle professioni riconosciute che prevedono una fase di formazione.

Il sistema ECVET si basa sui risultati dell’apprendimento, che a causa dei diversi sistemi nazionali di istruzione e di formazione professionale possono variare notevolmente. Per coinvolgere il maggior numero di soggetti interessati, occorre raggiungere un’intesa fra le istituzioni preposte all'istruzione e alla formazione, le imprese e le autorità nazionali. Attraverso una collaborazione basata sulla fiducia è possibile garantire il successo del progetto. Negli Stati membri devono sorgere a livello europeo, nazionale e regionale partenariati e reti di qualità e sostenibili, ricorrendo alle strutture esistenti.

Fattore determinante per favorire l‘accettazione del sistema ECVET è il suo carattere di volontarietà. Il sistema non impone necessariamente alle parti interessate il rispetto di un quadro normativo. Occorre tenere conto del divieto di armonizzazione di cui agli articoli 149 e 150 del trattato e altresì evitare un livellamento dei sistemi delle qualifiche nazionali. Allo stesso modo non si possono indebolire le pratiche formative consolidate e le normative nazionali vigenti negli Stati membri; la varietà dei sistemi di istruzione e formazione deve essere salvaguardata. Le pratiche migliori e le esperienze consolidate sono chiamate a rafforzare la dinamica del processo.

L’ECVET è un progetto a lungo termine, destinato a evolvere in un processo continuativo. A quattro anni dall’adozione della raccomandazione, la Commissione riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio in merito alle esperienze acquisite e alle implicazioni per il futuro. In tale contesto è necessario coinvolgere i diversi attori (gli utenti e loro rappresentanti).

Il sistema ECVET può contribuire in modo rilevante al conseguimento degli obiettivi del quadro europeo delle qualifiche. Il sistema promuove la mobilità transnazionale e al tempo stesso l’accesso all’apprendimento permanente nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale. L’intento è quello di consentire ai soggetti in fase di istruzione e formazione di intraprendere un percorso individuale. L’introduzione del sistema ECVET determina un valore aggiunto considerevole a livello europeo e contribuisce in modo sostanziale allo sviluppo di un mercato del lavoro europeo e alla futura sopravvivenza dell’Europa.

Il relatore raccomanda:

· che grazie alla partecipazione su base volontaria degli Stati membri, si giunga alla graduale introduzione pratica del sistema ECVET; tramite il consenso e nel rispetto delle peculiarità nazionali, deve essere definito un quadro per la sua realizzazione;

· che si stabiliscano criteri certi onde garantire pertinenza, trasparenza, comparabilità e fiducia reciproca; per l’assegnazione dei crediti occorre una base quantitativa comune a livello europeo;

· che in quegli Stati membri in cui per completare il ciclo di formazione viene richiesto il superamento di un esame finale, l’accumulo delle necessarie unità non sia l’unica soluzione possibile per giungere al conseguimento della qualifica generale;

· che si prolunghino i tempi stabiliti dalla Commissione per l’introduzione del sistema ECVET, poiché non è realistico prevedere la sua realizzazione entro il 2012. Andrebbe inoltre prevista una fase di collaudo per far sì che le esperienze pratiche acquisite convergano nello sviluppo del sistema. Al contempo è opportuno evitare ritardi intenzionali;

· che si metta a disposizione un manuale utenti per il sistema ECVET, teso a risolvere le questioni pratiche, da realizzare in tempi molto rapidi;

· che si preveda un contenimento degli oneri amministrativi imposti dal sistema ECVET. Occorre dunque strutturare in modo semplice e chiaro tutti i meccanismi di comunicazione delle informazioni, in modo da garantire l’accessibilità anche a favore di PMI e istituzioni minori. Inoltre, anziché istituire una vasta piattaforma europea, sarebbe opportuno ricorrere a quelle istituzioni, partenariati e reti che già collaborano con successo;

· che l’ECVET, onde raggiungere gli obiettivi di Lisbona riguardo a un’economia flessibile e basata sulla conoscenza, sia concepito come un sistema aperto e fruibile anche da altri sistemi esterni all’UE.


PARERE della commissione per la cultura e l'istruzione (7.10.2008)

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione del sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)

(COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD))

Relatore per parere (*): Dumitru Oprea

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

BREVE MOTIVAZIONE

A. Breve sintesi

La raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio propone l'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) al fine di promuovere la trasparenza, il trasferimento e l'accumulazione di risultati dell'apprendimento tra contesti e paesi diversi.

La diversità, se non addirittura la frammentazione, dei sistemi di istruzione, di formazione professionale e delle qualifiche in Europa, così come la mancata cooperazione fra i vari soggetti del mercato (fra cui fornitori e autorità) costituisce una sfida molto importante per la mobilità dei cittadini europei nell'ambito del processo di formazione permanente. Nel campo dell'istruzione superiore, la mobilità è stata incentivata grazie alla creazione del sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti; si prevede dunque che l'idea di istituire un sistema analogo per l'istruzione e la formazione professionale produca i medesimi effetti.

In un simile contesto, la raccomandazione istituisce il sistema ECVET quale strumento metodologico suscettibile di essere utilizzato per descrivere le qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento, con i relativi punti, in vista del trasferimento e dell'accumulazione di tali risultati. L'ECVET non intende armonizzare le qualifiche e i sistemi di istruzione e di formazione professionale, né lo richiede. Al contrario esso mira ad accrescere comparabilità e compatibilità e risulta applicabile a tutti i livelli di riferimento previsti dall'EQF. Su base volontaria, la raccomandazione sarà applicata da parte degli Stati membri a partire dal 2012.

Il sistema ECVET è fondato su tre concetti principali:

· istituzione di un quadro di riferimento ai fini della descrizione delle qualifiche in termini di unità di risultati dell'apprendimento, in vista della relativa accumulazione e trasferibilità;

· istituzione di un sistema mediante il quale ai risultati di apprendimento nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale è attribuito un certo numero di crediti che possono essere convalidati, accumulati e trasferiti da un contesto di apprendimento a un altro o da un paese a un altro;

· promozione di reti e partenariati fra istituzioni, autorità e altri soggetti coinvolti nell'istruzione e nella formazione professionale al fine di dare vita a un clima di reciproca fiducia e formalizzazione degli stessi partenariati attraverso protocolli d'intesa (accordi reciproci).

La raccomandazione invita gli Stati membri a utilizzare il sistema ECVET dal 2012, in particolare attraverso l'adozione di misure tese a favorirne la graduale applicazione alle qualifiche dell'istruzione e della formazione professionale, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali, allo scopo di trasferire, riconoscere e accumulare i risultati dell'apprendimento conseguiti in contesti formali, non formali e informali.

B. Commenti del relatore

Il relatore desidera richiamare l'attenzione sul fatto che, affinché l'ECVET abbia successo, è necessario che la sua attuazione si fondi, in primo luogo e soprattutto, sull'impegno comune per il rispetto dei principi di garanzia della qualità. In aggiunta a questo, risulta di notevole importanza incoraggiare le parti interessate a dare vita a reti e partenariati ECVET al fine di istituire un quadro per la verifica del sistema e, contemporaneamente, sviluppare esempi di buone pratiche e creare un clima di reciproca fiducia nell'ambito del riconoscimento e del trasferimento di crediti da un'istituzione a un'altra.

Un notevole vantaggio di cui usufruisce il sistema ECVET è il fatto di basarsi, tanto per la creazione quanto per i successivi interventi di miglioramento, su un'esperienza analoga di grande successo in Europa nel campo dell'istruzione superiore, il sistema europeo di trasferimento e di accumulo dei crediti (ECTS). Pertanto, l'ECVET deve necessariamente tenere conto anche del mercato dell'istruzione e della formazione professionale, estremamente diversificato; del resto, è anche questa la ragione per cui il sistema è incentrato sui risultati dell'apprendimento anziché sul tempo trascorso per accumulare conoscenze, abilità e competenze.

Insieme all'istruzione superiore, l'istruzione e la formazione professionale svolgono un ruolo essenziale nel processo di apprendimento permanente. Alla luce del fatto che, di norma, questi due elementi si completano reciprocamente, il relatore desidera sottolineare la necessità di garantire compatibilità, comparabilità e complementarità fra il sistema ECVET e il sistema ECTS.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento  1

Proposta di raccomandazione

Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

 

(2 bis) I sistemi di istruzione e formazione professionale – uno dei principali strumenti dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita – sono direttamente legati sia all'istruzione generale e superiore che alla politica in materia di occupazione, nonché alla politica sociale di ciascuno Stato membro. Attraverso il loro impatto transettoriale, essi promuovono non solo la competitività dell'economia europea, contribuendo a soddisfare le esigenze del mercato del lavoro, ma anche la coesione e l'uguaglianza sociali, come pure la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini.

Emendamento  2

Proposta di raccomandazione

Considerando 3

Testo della Commissione

Emendamento

(3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ("il processo di Copenaghen") e la relazione comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 adottata nel 2004, ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale.

(3) La risoluzione del Consiglio del 19 dicembre 2002 sulla promozione di una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale ("il processo di Copenaghen") e la relazione comune del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del programma di lavoro Istruzione e formazione 2010 adottata nel 2004, ribadiscono l'importanza di un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale, mentre la relazione comune del Consiglio e della Commissione del 2008 (documento 5723/08) sottolinea la necessità di compiere sforzi maggiori per migliorare la qualità e l'attrattività dell'istruzione e della formazione professionale.

Emendamento  3

Proposta di raccomandazione

Considerando 5

Testo della Commissione

Emendamento

(5) Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (qui di seguito "ECVET") inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza e la portabilità dei risultati dell'apprendimento dei cittadini tra gli Stati membri e all'interno degli stessi, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere.

(5) Scopo della presente raccomandazione è la creazione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (qui di seguito "ECVET") inteso ad agevolare il trasferimento, il riconoscimento e l'accumulazione dei risultati dell'apprendimento delle persone interessate ad acquisire una qualifica. Ciò consentirà di migliorare la trasparenza, la mobilità transnazionale e la portabilità dei risultati dell'apprendimento dei cittadini tra gli Stati membri, in uno spazio di apprendimento permanente senza frontiere, nonché la mobilità e la portabilità delle qualifiche a livello nazionale fra diversi settori dell'economia e all'interno del mercato del lavoro.

Emendamento  4

Proposta di raccomandazione

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) La presente raccomandazione deve migliorare la compatibilità e la comparabilità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti applicato nel settore dell'istruzione superiore e contribuire pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

(9) La presente raccomandazione deve migliorare la compatibilità, la comparabilità e la complementarità tra i sistemi di crediti utilizzati nell'istruzione e nella formazione professionale e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti applicato nel settore dell'istruzione superiore e contribuire pertanto a una maggiore permeabilità tra i livelli di istruzione e formazione, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali.

Emendamento  5

Proposta di raccomandazione

Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) La presente raccomandazione dovrebbe agevolare l'impegno delle autorità competenti locali e regionali nell'attività di collegamento dei quadri di riferimento nazionali/regionali in materia di qualifiche con l'ECVET.

Emendamento  6

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. promuovere il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (in appresso "ECVET") illustrato negli allegati 1 e 2, al fine di favorire la mobilità transnazionale nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

1. promuovere il sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (in appresso "ECVET") illustrato negli allegati 1 e 2, al fine di favorire la mobilità transnazionale e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento nel campo dell'istruzione e della formazione professionale e dell'apprendimento permanente senza frontiere;

Emendamento  7

Proposta di raccomandazione

Raccomandazione 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. garantire alle singole persone e alle parti in causa nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET e assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

4. garantire alle parti in causa, comprese le singole persone, nel settore dell'istruzione e della formazione professionale l'accesso alle informazioni e alle istruzioni per l'uso del sistema ECVET e assicurare inoltre che l'applicazione di tale sistema alle qualifiche sia adeguatamente pubblicizzata dalle autorità competenti e che gli associati documenti "Europass" rilasciati dalle competenti autorità contengano esplicite informazioni nel merito;

Emendamento  8

Proposta di raccomandazione

Intenzione 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. sviluppare in collaborazione con esperti e utilizzatori nazionali ed europei un manuale d'uso e strumenti idonei, sviluppare know-how per il rafforzamento della compatibilità tra il sistema ECVET e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti utilizzato nel settore dell'istruzione superiore e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

2. sviluppare un manuale d'uso, strumenti idonei e know-how per il rafforzamento della compatibilità e della complementarità tra il sistema ECVET e il sistema europeo di trasferimento e accumulazione di crediti utilizzato nel settore dell'istruzione superiore, in collaborazione con esperti di tale settore e di quello dell'istruzione e della formazione professionale e utilizzatori a livello nazionale ed europeo, e fornire regolarmente informazioni sugli sviluppi del sistema ECVET;

Emendamento  9

Proposta di raccomandazione

Allegato 2 – punto 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Un'unità è un elemento di una qualifica costituito da una parte delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per una determinata qualifica. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali, non formali e informali).

1. Un'unità è un elemento di una qualifica costituito da una parte delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per una determinata qualifica. Ad ogni unità corrisponde un certo numero di crediti ECVET. Una qualifica comprende in linea di principio diverse unità ed è formata dal complesso delle unità. Una persona può pertanto acquisire una qualifica accumulando le unità necessarie ottenute in paesi e contesti diversi (formali, non formali e informali).

Emendamento  10

Proposta di raccomandazione

Allegato 2 – punto 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza possa convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.

L'accordo di apprendimento deve stabilire che, nel caso in cui il soggetto beneficiario della formazione abbia conseguito i risultati previsti e questi siano stati positivamente valutati dall'istituzione ospitante, l'istituzione di provenienza deve convalidarli e riconoscerli quali parte dei requisiti per una qualifica, conformemente alle procedure e alle disposizioni fissate dall'istituzione competente.

PROCEDURA

Titolo

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)

Riferimenti

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Commissione competente per il merito

EMPL

Parere espresso da

       Annuncio in Aula

CULT

24.4.2008

 

 

 

Commissioni associate - annuncio in aula

19.6.2008

 

 

 

Relatore per parere

       Nomina

Dumitru Oprea

22.5.2008

 

 

Esame in commissione

24.6.2008

10.9.2008

 

 

Approvazione

7.10.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

13

1

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Ivo Belet, Marielle De Sarnez, Marie-Hélène Descamps, Věra Flasarová, Milan Gaľa, Lissy Gröner, Ruth Hieronymi, Mikel Irujo Amezaga, Manolis Mavrommatis, Ljudmila Novak, Dumitru Oprea, Doris Pack, Thomas Wise

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Rolf Berend


PROCEDURA

Titolo

Sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET)

Riferimenti

COM(2008)0180 – C6-0162/2008 – 2008/0070(COD)

Presentazione della proposta al PE

9.4.2008

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

EMPL

24.4.2008

Commissione(i) competente(i) per parere

       Annuncio in Aula

CULT

24.4.2008

 

 

 

Commissioni associate

       Annuncio in Aula

CULT

19.6.2008

 

 

 

Relatore(i)

       Nomina

Thomas Mann

6.5.2008

 

 

Esame in commissione

10.9.2008

6.10.2008

4.11.2008

 

Approvazione

5.11.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

41

1

1

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Jan Andersson, Iles Braghetto, Philip Bushill-Matthews, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Luigi Cocilovo, Jean Louis Cottigny, Jan Cremers, Proinsias De Rossa, Harald Ettl, Richard Falbr, Carlo Fatuzzo, Ilda Figueiredo, Joel Hasse Ferreira, Stephen Hughes, Karin Jöns, Sajjad Karim, Jean Lambert, Bernard Lehideux, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Jan Tadeusz Masiel, Elisabeth Morin, Juan Andrés Naranjo Escobar, Csaba Őry, Siiri Oviir, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Pier Antonio Panzeri, Elisabeth Schroedter, José Albino Silva Peneda, Jean Spautz, Gabriele Stauner, Ewa Tomaszewska, Anne Van Lancker, Gabriele Zimmer

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Françoise Castex, Anna Ibrisagic, Rumiana Jeleva, Claude Turmes

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

Giles Chichester, Viktória Mohácsi, Silvia-Adriana Ţicău

Deposito

7.11.2008

Ultimo aggiornamento: 25 novembre 2008Avviso legale