Procedura : 2007/0216(COD)
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A6-0500/2008

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PV 13/01/2009 - 12
CRE 13/01/2009 - 12

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PV 14/01/2009 - 4.1
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P6_TA(2009)0015

RELAZIONE     ***I
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15 dicembre 2008
PE 405.718v02-00 A6-0500/2008

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

(COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Carlos Coelho

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
 MOTIVAZIONE
 PROCEDURA

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il

regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

(COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

–   vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2007)0619),

–   visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 62, punto 2, lettera a), del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0359/2007),

–   visto l'articolo 51 del suo regolamento,

–   vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0500/2008),

1.  approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.  approva le dichiarazioni comuni che figurano in allegato;

3.  chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

4.  incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO(1)*

alla proposta della Commissione

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 2252/2004 del Consiglio relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a),

vista la proposta della Commissione║,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato(2),

considerando quanto segue:

(1)      Il Consiglio europeo di Salonicco ha ribadito la necessità di una strategia coerente a livello comunitario in relazione agli identificatori biometrici, ovvero ai dati biometrici per i documenti rilasciati ai cittadini di paesi terzi, per i passaporti dei cittadini dell’Unione europea e per i sistemi d’informazione (VIS e SIS II).

(2)      In questo contesto, il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri(3), effettuando così un passo importante verso l'uso di nuovi elementi che renderanno più sicuri i documenti di viaggio e più stretto il legame tra il passaporto e il suo titolare per contribuire in maniera consistente ad impedire un uso fraudolento del documento.

(3)      Il regolamento (CE) n. 2252/2004 prevede l'obbligo generale di rilevare le impronte digitali che saranno conservate in un microprocessore di tipo senza contatto inserito nel passaporto. Le prove effettuate hanno dimostrato però l'esigenza di accordare delle deroghe. Durante i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri è emerso che le impronte digitali dei bambini al di sotto di sei anni non sembravano qualitativamente sufficienti per i controlli d'identità "uno a uno". Inoltre, queste impronte subiscono cambiamenti importanti che le rendono difficili da controllare durante l'intero periodo di validità del passaporto.

(4)      L'armonizzazione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali è essenziale per mantenere norme di sicurezza comuni e per semplificare i controlli alle frontiere. Per ragioni sia giuridiche che di sicurezza, la definizione delle deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali nel quadro del rilascio di passaporti e altri documenti di viaggio da parte degli Stati membri non dovrebbe essere lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale.

(4 bis) Il regolamento (CE) n. 2252/2004 impone di rilevare e conservare i dati biometrici nel supporto di memorizzazione dei passaporti e documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ciò non pregiudica qualsiasi altro tipo di uso o conservazione di tali dati conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri. Il regolamento non fornisce una base giuridica per la costituzione o il mantenimento di banche dati ai fini della conservazione di tali dati negli Stati membri, questione che riguarda strettamente il diritto nazionale.

(5)      Inoltre, come ulteriore misura di sicurezza e per tutelare maggiormente i bambini, sarà introdotto il principio "una persona - un passaporto". Questa regola è raccomandata anche dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO) e fa in modo che il passaporto e i dati biometrici siano collegati esclusivamente al titolare del documento. Si può contare su una maggiore sicurezza se ciascuno dispone del proprio passaporto.

(5 bis) Tenendo conto del fatto che gli Stati membri saranno tenuti a rilasciare passaporti individuali ai minori e che potrebbero esservi differenze significative tra le legislazioni degli Stati membri riguardo all'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri da parte di bambini, la Commissione dovrebbe studiare la necessità di misure volte a garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri.

(6)      Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. In applicazione del principio di proporzionalità enunciato nel medesimo articolo, il presente regolamento non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

(7)      In conformità degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento e non è quindi da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Poiché ▌il presente regolamento sviluppa l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca dovrebbe decidere, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento ▌, se intende attuarlo o meno nel suo diritto interno.

(8)      Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen al quale il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(4). il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolato né è soggetto alla sua applicazione.

(9)      Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen(5). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(10)    Per quanto riguarda la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi ultimi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(6) che ricade nell'ambito contemplato all'articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo(7).

(11)    Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera sull’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell'ambito contemplato all’articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 delle decisioni 2008/146/EC(8) e 2008/149/GAI(9)del Consiglio.

(11bis) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen(10) ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto A della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio(11).

(12)    Il regolamento (CE) n. 2252/2004 va quindi modificato di conseguenza,

HANNO  ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

▌Il regolamento (CE) n. 2252/2004 è modificato come segue:

(1)       L'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

"1.       I passaporti e i documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri sono conformi alle norme minime di sicurezza specificate nell’allegato.

Sono rilasciati come documenti individuali.

Entro il …(12)* la Commissione presenta una relazione sui requisiti per i bambini che, viaggiando soli o accompagnati, attraversano le frontiere esterne degli Stati membri, e propone, se necessario, iniziative appropriate al fine di garantire un'impostazione comune riguardo alle norme sulla protezione dei bambini che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri."

(1 bis) L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"2.      I passaporti e i documenti di viaggio hanno un supporto di memorizzazione altamente protetto che contiene un’immagine del volto. Gli Stati membri aggiungono inoltre due impronte digitali, prese a dita piatte, in formato interoperativo. I dati debbono essere protetti e il supporto di memorizzazione è dotato di capacità sufficiente e della capacità di garantire l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati."

(2)       All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2bis.   Sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali:

(a)       bambini di età inferiore a 12 anni.

           Il limite d'età di 12 anni è provvisorio. La relazione di cui all'articolo 5 bis prevede una revisione del limite d'età, se necessario corredata da una proposta intesa a modificare tale limite.

           Ferme restando le conseguenze dell'applicazione dell'articolo 5 bis, gli Stati membri che nella loro legislazione nazionale adottata prima del ...(13)*, prevedono un limite di età inferiore a 12 anni possono applicare tale limite per un periodo transitorio fino a 4 anni dopo ...*. Il limite di età nel periodo transitorio non può tuttavia essere inferiore ai 6 anni;

(b)       le persone per cui tale rilevamento è fisicamente impossibile.

(2 bis) All'articolo 1 è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Qualora il rilevamento delle impronte digitali previste sia temporaneamente impossibile, gli Stati membri consentono il rilevamento delle impronte delle altre dita. Qualora sia temporaneamente impossibile rilevare le impronte di qualsiasi altro dito, essi possono rilasciare un passaporto temporaneo avente una validità di 12 mesi o inferiore."

(2 ter) È inserito l'articolo 1 bis:

“Articolo 1 bis

1.        Gli identificatori biometrici sono rilevati da personale qualificato e debitamente autorizzato delle autorità nazionali competenti per il rilascio di passaporti e documenti di viaggio.

2.        Gli Stati membri rilevano gli identificatori biometrici del richiedente nel rispetto dei diritti stabiliti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo. Gli Stati membri assicurano che siano predisposte procedure appropriate a garanzia della dignità della persona interessata, in caso di difficoltà nel rilevamento."

(2 quater)       L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Le specifiche tecniche complementari in conformità delle norme internazionali, tra cui in particolare le raccomandazioni dell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), per i passaporti e i documenti di viaggio, relative ai punti elencati in prosieguo, sono fissate secondo la procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2:

(a)      ulteriori caratteristiche e requisiti di sicurezza, comprese le norme atte a rafforzare la protezione contro la contraffazione e la falsificazione;

(b)      specifiche tecniche relative al supporto di memorizzazione delle caratteristiche biometriche e alla relativa sicurezza, compresa la prevenzione di un accesso non autorizzato;

(c)       requisiti qualitativi e norme tecniche comuni relativi all’immagine del volto e alle impronte digitali."

(2 quinquies) L'articolo 4, paragrafo 3, è sostituito dal seguente:

"3.      I dati biometrici sono rilevati e conservati nel supporto di memorizzazione dei passaporti e documenti di viaggio ai fini del rilascio di tali documenti. Ai fini del presente regolamento, gli elementi biometrici contenuti nei passaporti e nei documenti di viaggio possono essere usati solo al fine di verificare:

(a) l'autenticità del documento;

(b) l'identità del titolare attraverso elementi comparativi direttamente disponibili allorquando la legge prevede che siano necessari il passaporto o altro documento di viaggio.

La verifica delle ulteriori caratteristiche di sicurezza è effettuata nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen). La mancanza di corrispondenza non pregiudica di per sé la validità del passaporto ai fini dell'attraversamento delle frontiere esterne."

(2 sexies)        È inserito l'articolo 5 bis:

"Articolo 5 bis

Entro il ...*, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione basata su uno studio approfondito e su vasta scala, realizzato da un'autorità indipendente sotto la supervisione della Commissione, che esamina l'affidabilità e la fattibilità tecnica, anche attraverso una valutazione della precisione dei sistemi in funzione, dell'utilizzazione a fini di identificazione e verifica delle impronte digitali dei bambini di età inferiore a 12 anni, ivi compreso un confronto dei tassi di respingimento ingiustificato registrati in ciascuno Stato membro, nonché - sulla base dei risultati di tale studio - un'analisi della necessità di norme comuni per quanto riguarda il processo di comparazione. Se necessario, la relazione è corredata di proposte volte ad adeguare il presente regolamento."

(2 septies)       All'articolo 6, il secondo comma è sostituito dal seguente:

Gli Stati membri applicano il presente regolamento:

(a)       per quanto riguarda l'immagine del volto: al più tardi 18 mesi

(b)       per quanto riguarda le impronte digitali: al più tardi 36 mesi

dall'adozione delle misure di cui all'articolo 2. Tuttavia, la validità dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati in precedenza rimane impregiudicata.

Per quanto riguarda la seconda frase dell'articolo 1, paragrafo 1, essa viene applicata al più tardi il ...(14)*. Tuttavia, la validità iniziale per il titolare resta impregiudicata".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo                           Per il Consiglio

Il Presidente                                                  Il Presidente

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle necessità di aumentare la sicurezza dei passaporti e dei documenti di viaggio utilizzando documenti "originatori" sicuri

Fatta salva la competenza degli Stati membri per il rilascio dei passaporti e di altri documenti di viaggio, il Parlamento europeo e il Consiglio sottolineano che l'obiettivo di aumentare la sicurezza dei passaporti può essere compromesso se questi sono rilasciati sulla base di "documenti originatori" ("breeder documents") inaffidabili.

Il passaporto è di per sé solo un anello di una catena di sicurezza che comincia con la presentazione dei documenti originatori, continua con la registrazione dei dati biometrici e finisce con il riconoscimento ai posti di controllo di frontiera. La sicurezza della catena è determinata dal suo anello più debole.

Il Parlamento europeo e il Consiglio osservano che vi è una grande diversità di situazioni e procedure negli Stati membri per quanto riguarda i "documenti originatori" che devono essere presentati per chiedere il rilascio di un passaporto, e che generalmente tali documenti hanno caratteristiche di sicurezza inferiori rispetto al passaporto e sono più facilmente oggetto di falsificazione e contraffazione.

Il Consiglio provvederà pertanto a predisporre un questionario destinato agli Stati membri per poter procedere a un confronto delle procedure e dei documenti richiesti in ciascuno Stato membro ai fini del rilascio di un passaporto o di un documento di viaggio. Questa analisi dovrebbe consentire di valutare l'eventuale necessità di stabilire principi od orientamenti comuni sulle migliori pratiche in questo campo.

Dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo allo studio di cui all'articolo 5 bis

Il Parlamento europeo e il Consiglio rilevano che la Commissione effettuerà un unico studio ai fini dell'articolo 5 bis del presente regolamento e dell'articolo 2 del [progetto di] regolamento che modifica l'Istruzione consolare comune.

(1)

* Emendamenti politici: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌. Correzioni e adeguamenti tecnici dei servizi: il testo nuovo o modificato è evidenziato in corsivo semplice e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ║.

(2)

GU C […] del […], pag. […].

(3)

GU L 385 del 29.12.2004, pag. 1.

(4)

GU L 131 del 1°.6.2000, pag. 43.

(5)

GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

(6)

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

(7)

GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

(8)

GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

(9)

GU L 53 del 27.2.2008, pag. 50.

(10)

Documento del Consiglio 16462/06 accessibile sul sito: http://register.consilium.eu.int.

(11)

GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

(12)

* Tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

* Data di entrata in vigore del presente regolamento.

(14)

* Tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


MOTIVAZIONE

Antefatti

Il 13 dicembre 2004 il Consiglio ha approvato il regolamento (CE) n. 2252/2004 relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio rilasciati dagli Stati membri.

All'epoca, il Parlamento aveva espresso il suo parere(1) (che conteneva vari emendamenti, molti dei quali non accolti) a sostegno dell'idea di armonizzare tali norme sulle caratteristiche di sicurezza, dove si introducevano nel contempo le caratteristiche dell'identificazione biometrica (tratti facciali e impronte digitali). Tale armonizzazione era pensata per rendere più sicuri i passaporti e creare un collegamento più affidabile tra il documento e il titolare del passaporto, consentendo in tal modo di contrastare con maggiore efficacia la falsificazione dei documenti e di lottare contro la criminalità, il terrorismo e l'immigrazione clandestina.

Tuttavia, il Parlamento aveva anche avvertito che l'uso di tali nuove tecnologie non era ancora stato sufficientemente provato o testato e sosteneva che, prima del rilascio dei passaporti biometrici, avrebbero dovuto essere operative le relative specifiche tecniche e che gli Stati membri avrebbero dovuto soddisfare vari requisiti in materia di protezione dei diritti dei cittadini.

Il relatore accoglie positivamente il riconoscimento, da parte del comitato di cui all'articolo 29, del fatto che, in generale, l'attuazione del regolamento rispetti pienamente le norme pertinenti e le specifiche tecniche adottate successivamente dalla Commissione.

Ciononostante, i progetti pilota condotti in alcuni Stati membri hanno evidenziato che le impronte dei bambini di meno di sei anni di età non sono di una qualità tale da consentire una verifica univoca dell'identità.

Pertanto, la Commissione ha deciso di presentare questa nuova proposta, al fine di emendare il regolamento (CE) n. 2252/2004 e di introdurre:

- due deroghe all'obbligo di rilevamento delle impronte digitali, per i bambini al di sotto di sei anni e per le persone per cui il rilevamento sia fisicamente impossibile;

- il principio "una persona - un passaporto".

Posizione del relatore

Il relatore ritiene che le misure proposte dalla Commissione siano nel complesso positive e necessarie, ma desidera cogliere questa opportunità per presentare ulteriori miglioramenti.

1. Utilizzo dei passaporti dei bambini quale mezzo per contrastare il rapimento e la tratta dei bambini

Il relatore ritiene che il regolamento avesse una lacuna, dato che in esso non si faceva alcun riferimento al caso specifico dei bambini e non si prevedeva un limite di età per il rilevamento delle impronte dei bambini. Lo stesso valeva per le persone per cui il rilevamento delle impronte fosse fisicamente impossibile e che richiedono un trattamento speciale, ricorrendo a procedure alternative.

Il regolamento lasciava alla discrezionalità dei legislatori nazionali la scelta se definire o meno possibili deroghe all'obbligo del rilevamento delle impronte digitali per i passaporti e i documenti rilasciati dagli Stati membri.

L'armonizzazione in questo settore è essenziale; considerando che nel paese del relatore (il Portogallo), tutti i bambini che iniziano le elementari, all'età di sei anni, devono essere in possesso di una carta di identità comprensiva di impronte digitali, il relatore non ha grandi difficoltà ad accettare, in linea di principio, questo limite di età.

È opportuno sottolineare che il rilascio di passaporti ai bambini non è obbligatorio come lo è quello delle carte di identità. Il passaporto è un documento di viaggio richiesto unicamente quando si vuole viaggiare all'esterno del territorio dell'area Schengen. Pertanto non sembra costituire un onere eccessivo per i genitori, che certamente vorrebbero l'adozione dei meccanismi più adatti a proteggere i loro bambini.

La posizione del Parlamento è stata quella di accettare l'età minima di 12 anni per il rilevamento delle impronte digitali dei bambini a fini di identificazione (archiviazione in un database europeo); tale limite di età è soggetto a una clausola di revisione triennale.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha sottolineato nel suo parere che qualora tali dati biometrici siano utilizzati esclusivamente a fini di verifica (controllo "uno a uno"), il rischio di errore è notevolmente inferiore e il limite di età può essere abbassato.

Il relatore ritiene pertanto che il limite minimo di sei anni di età a fini esclusivamente di verifica sia accettabile e ha proposto numerosi emendamenti per salvaguardare questo obiettivo in modo inequivocabile. Propone inoltre ulteriori misure specifiche, quali l'introduzione di un campo specifico nel passaporto che contenga il nome della persona o delle persone che abbiano la potestà parentale del bambino.

In ragione della scarsa esperienza acquisita nell'uso di queste nuove tecnologie, il relatore ritiene che sia importante disporre di dati specifici e affidabili, al fine di poter prendere le giuste decisioni. Egli propone pertanto l'introduzione di una clausola di revisione triennale, al fine di attendere i risultati di uno studio approfondito su vasta scala (già richiesto nella relazione CCI-biometrici(2) e suggerito dalla commissione Articolo 29 e dal Garante europeo della protezione dei dati) e determinare l'affidabilità e l'utilità delle impronte digitali rilevate a bambini e anziani. Visto che attualmente sono disponibili unicamente i risultati di alcuni progetti pilota effettuati in taluni Stati membri (che confermano come sia possibile utilizzare le impronte digitali dei bambini a fini di verifica a partire dai sei anni di età), è possibile adottare soltanto una decisione provvisoria, fino al completamento dello studio indipendente, che renderà disponibili i dati necessari a prendere una decisione su basi più solide.

2. Introduzione del principio "una persona - un passaporto"

Il relatore sostiene questa proposta della Commissione, che intende attuare la raccomandazione dell'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale), già applicata dalla maggioranza degli Stati membri, e consentire in tal modo di porre fine alla prassi di rilasciare passaporti che riportino i dati dei figli del titolare limitatamente ai loro nomi, ma che contengono soltanto i dati biometrici del genitore e titolare del passaporto. Tali situazioni possono facilitare la tratta dei bambini, dato che è difficile effettuare controlli affidabili sull'identità del bambino. Ogni persona dovrebbe avere il proprio passaporto, completo di dati biometrici.

Secondo un recente studio di Childfocus, il rischio maggiore di cadere vittima di rapimenti e tratta di bambini lo corrono i bambini che viaggiano soli. Secondo le norme IATA, i bambini possono viaggiare da soli solo a partire dai sei anni. Il fatto che i bambini di questa età abbiano il proprio documento di viaggio, con i corrispondenti dati biometrici, fornisce indubbiamente un'ulteriore protezione contro la tratta dei bambini (un aspetto rimarcato anche dal Garante europeo della protezione dei dati nel suo parere).

Il relatore non vuole mettere in discussione l'attuale legislazione, in particolare le disposizioni del Codice delle frontiere pensate per proteggere i minori, che obbligano le guardie di frontiera a prestare particolare attenzione ai minori, indipendentemente dal fatto che siano accompagnati o non accompagnanti, e che afferma che i minori che attraversano le frontiere esterne devono essere sottoposti agli stessi controlli degli adulti. Di conseguenza, se uno dei controlli effettuati sugli adulti si basa sul loro passaporto, lo stesso deve valere per i bambini, i quali dovrebbero possedere il proprio passaporto. In caso di minori accompagnati, visto che le guardie di frontiera devono controllare che le persone che accompagnano i minori abbiano la potestà parentale, il lavoro delle guardie riceverebbe un aiuto enorme se i minori avessero passaporti completi dei loro dati personali e dell'indicazione della persona o delle persone, di norma i genitori, che hanno la potestà parentale.

3. Necessità di un alto livello di sicurezza nel processo di raccolta dei dati biometrici

Se si vuole che i passaporti e i documenti di viaggio siano sicuri, è essenziale che il processo di raccolta dei dati biometrici da inserire in tali documenti sia improntato a un livello elevato di sicurezza; è inoltre auspicabile disporre di norme minime comuni per la raccolta di tali dati, al fine di garantirne la sicurezza e l'affidabilità.

L'elaborazione dei dati biometrici comporta rischi reali per le persone cui tali dati si riferiscono dato che, in caso di raccolta non corretta, i loro dati potrebbero essere smarriti o utilizzati per finalità diverse da quelle per cui sono stati raccolti.

Di conseguenza sono stati proposti alcuni emendamenti, tesi ad armonizzare le procedure di raccolta dei dati e a creare procedure di riserva, in caso di difficoltà durante il processo di rilevamento delle impronte digitali.

4. Coinvolgimento delle autorità incaricate della protezione dei dati

La risposta a una lettera inviata dall'onorevole Cavada al comitato di cui all'articolo 29 in merito alle azioni compiute per attuare il regolamento in ciascuno Stato membro, pervenuta il 10 dicembre 2007, ha sottolineato che, contrariamente alla raccomandazione avanzata dal Parlamento all'epoca, non sempre le autorità nazionali incaricate della protezione dei dati sono state coinvolte nel processo di attuazione.

Il relatore manifesta inoltre il proprio sostegno al Garante europeo della protezione dei dati, che deplora il fatto che la Commissione non abbia adempiuto l'obbligo giuridico di consultarlo, conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 45/2001, all'atto dell'elaborazione della presente proposta legislativa.

Pertanto il relatore presenta una serie di proposte finalizzate a rafforzare il coinvolgimento delle autorità incaricate della protezione dei dati in questo processo.

5. Possibilità di introdurre un sistema europeo per il processo di riconoscimento delle impronte digitali

Le modalità di svolgimento del processo di riconoscimento delle impronte digitali (riconoscimento in loco - controllo sul posto degli identificatori biometrici del titolare del passaporto sulla base dei dati archiviati nel chip del passaporto) differisce da Stato a Stato, con conseguente possibilità di errore durante la verifica dell'identità. Sarebbe importante analizzare le possibili lacune dei sistemi di identificazione e le percentuali di errore registrate nei vari Stati membri, al fine di determinare se vi siano differenze significative tra gli Stati membri e valutare l'eventuale necessità di introdurre un sistema di riconoscimento europeo. Qualunque sia il sistema utilizzato, è essenziale che sia sicuro e che abbia un tasso molto basso di falsi rifiuti, dato che tali situazioni possono avere gravi conseguenze sui titolari legittimi dei documenti.

Si propone pertanto di introdurre una clausola di revisione triennale, al fine di poter attendere i risultati di uno studio che paragona i tassi di errore registrati in ciascuno Stato membro, al fine di valutare la necessità di regole comuni nel processo di riconoscimento.

6. Possibilità di definire regole comuni in merito ai documenti da esibire per il rilascio dei passaporti (i cosiddetti "documenti originatori")

Vi sono inoltre profonde disparità tra Stati membri in merito ai documenti che devono essere presentati (quali i certificati di nascita, le patenti, le carte di identità, l'autorizzazione parentale, ecc.) e le modalità di rilascio di questi documenti. Visto che di norma il livello di sicurezza adottato per tali documenti è inferiore rispetto a quello previsto per il rilascio dei passaporti contenenti dati biometrici, i quali sono protetti da sistemi più rigorosi (sistemi PKI), esiste il rischio che possano essere falsificati e contraffatti più facilmente.

Si propone pertanto, nel contesto della relazione che la Commissione dovrà presentare entro tre anni, di effettuare anche un'analisi della necessità di regole comuni e, laddove tale esigenza emerga, di elaborare le proposte legislative da presentare al Parlamento.

In conclusione, occorre sottolineare che la sicurezza dei passaporti non riguarda unicamente il documento in sé. Altrettanto importante è l'intera sequenza, dalla presentazione dei documenti necessari al rilascio del passaporto, alla raccolta dei dati biometrici, fino alla verifica e al riconoscimento ai posti di controllo alle frontiere. Non ha molto senso aumentare il livello di sicurezza dei passaporti se non si risolvono i punti deboli presenti nel resto del processo.

(1)

P6_TA(2004)0073.

(2)

A6-0459/2007.


PROCEDURA

Titolo

Caratteristiche di sicurezza ed elementi biometrici nei passaporti e nei documenti di viaggio

Riferimenti

COM(2007)0619 – C6-0359/2007 – 2007/0216(COD)

Presentazione della proposta al PE

18.10.2007

Commissione competente per il merito

       Annuncio in Aula

LIBE

25.10.2007

Relatore(i)

       Nomina

Carlos Coelho

31.1.2008

 

 

Esame in commissione

27.2.2008

26.3.2008

28.5.2008

14.7.2008

 

2.12.2008

8.12.2008

 

 

Approvazione

8.12.2008

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

19

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Alexander Alvaro, Maddalena Calia, Jean-Marie Cavada, Carlos Coelho, Bárbara Dührkop Dührkop, Armando França, Jeanine Hennis-Plasschaert, Ewa Klamt, Claude Moraes, Rareş-Lucian Niculescu, Inger Segelström

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Edit Bauer, Simon Busuttil, Elisabetta Gardini, Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Antonio Masip Hidalgo, Bill Newton Dunn, Eva-Britt Svensson

Deposito

15.12.2008

Ultimo aggiornamento: 5 gennaio 2009Avviso legale