RELAZIONE recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo in paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006

28.1.2009 - (2008/2117(INI))

Commissione per lo sviluppo
Relatore: Thijs Berman
(Iniziativa – articolo 39 del regolamento)
Relatrice per parere(*):
Angelika Beer, commissione per gli affari esteri
(* Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento)

Procedura : 2008/2117(INL)
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A6-0036/2009
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A6-0036/2009
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo in paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006

(2008/2117(INI))

Il Parlamento europeo,

–   visto il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)[1],

–   vista la sua risoluzione del 15 febbraio 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan[2],

–   vista la sua risoluzione del 7 giugno 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina[3],

–   vista la sua risoluzione del 21 giugno 2007 sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia[4],

–   vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007[5],

–   vista la sua risoluzione del 9 luglio 2008 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono programmi d’azione annuali per il Brasile per il 2008 e per l’Argentina per il 2008[6],

–   vista la sentenza della Corte di giustizia del 23 ottobre 2007, nella causa C-403/05 (Parlamento contro Commissione)[7],

–   vista la linea di bilancio 19 09 02 "Azione preparatoria – Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America Latina", del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008[8],

–   vista la linea di bilancio 19 10 01 03 "Azione preparatoria – Scambi aziendali e scientifici con l'India", del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008[9],

–   vista la linea di bilancio 19 10 01 04 "Azione preparatoria – Scambi aziendali e scientifici con la Cina", del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008[10],

–   vista la linea di bilancio 19 10 01 05 "Azione preparatoria – Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia", del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2008[11],

–   visto l'articolo 192, secondo comma, del trattato CE,

–   visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

–   visti gli articoli 39, 45 e 35 del suo regolamento,

–   visti la relazione della commissione per lo sviluppo e i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per i bilanci (A6-0036/2009),

A. considerando che obiettivo primario e generale del regolamento del DCI è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile,

B.  considerando che tutte le misure contemplate dai programmi geografici DCI e le misure che rappresentano il 90% della spesa prevista per i programmi tematici DCI devono essere concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC)[12],

C. considerando che il requisito primario per la classificazione come APS è che ciascuna transazione sia "amministrata prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo"[13],

D. considerando che nel corso del 2007, il Parlamento ha approvato quattro risoluzioni a norma dell'articolo 81 per richiamare l'attenzione su sette programmi DCI contenenti azioni che non rispondono ai requisiti per la classificazione come APS,

E.  considerando che alcune azioni finanziate dallo strumento DCI nell'ambito del programma Erasmus Mundus, nello specifico quelle che consentono ai cittadini dell'UE di studiare presso università di paesi terzi, non soddisfano i requisiti per la classificazione come APS,

F.  considerando che può essere auspicabile, da parte della Comunità, la messa in opera di azioni nei paesi in via di sviluppo che migliorino la comprensione reciproca tra nazioni o regioni o che rispondano agli interessi strategici dell'Unione, anche se tali azioni non soddisfano i requisiti per la classificazione come APS,

G. considerando che nel bilancio comunitario 2008 sono incluse quattro azioni preparatorie per misure non APS in paesi DCI, per un costo complessivo di 13,5 milioni di euro[14],

H. considerando che, alla luce delle numerose priorità dell'Unione e di necessità sempre nuove, la rubrica 4 del bilancio dell'Unione europea, denominata "ruolo mondiale dell'UE", è una rubrica continuamente sotto-finanziata, ed è causa di tensioni interistituzionali;

I.   considerando che la revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale rende egualmente possibile una revisione del quadro finanziario in corso, per tener conto delle necessità e degli adeguamenti identificati a partire dal 2007;

1.  accoglie con favore la riforma del 2006 degli strumenti di politica estera dell'Unione europea, con la quale, per la prima volta, viene definito un chiaro quadro di riferimento in materia di spese dell’UE per l’APS, nell’ambito di un unico regolamento, il DCI;

2.  sottolinea, tuttavia, che questo nuovo quadro ha generato un vuoto giuridico relativo a tutte le attività comunitarie intraprese con i paesi terzi in seno allo strumento per la cooperazione allo sviluppo che non soddisfano i criteri di APS, quali programmi di scambio culturale, scientifico ed economico, contatti tra cittadini o dialogo politico;

3.  chiede alla Commissione di presentargli, sulla base degli articoli 151, paragrafo 3, 150, paragrafo 3, e 170 del trattato CE ed entro sei mesi dalla data di approvazione della presente risoluzione, una proposta legislativa per l'una o l'altra delle iniziative seguenti:

- uno strumento per il finanziamento di azioni diverse dall'APS in paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006

- modifiche al regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito, estendendone l'applicazione ai paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006;

4.  chiede che la risultante normativa sia utilizzata per finanziare azioni diverse dall'APS nei paesi in cui azioni di aiuto pubblico allo sviluppo siano finanziate in base al regolamento CE n. 1905/2006;

5.  chiede che la proposta legislativa sia presentata secondo le raccomandazioni illustrate in allegato;

6.  constata che tali raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini;

7.  ritiene fondamentale che la Commissione garantisca un adeguato finanziamento dello strumento in causa; suggerisce che i fondi necessari siano ricavati dalla quota dello strumento per la cooperazione allo sviluppo destinata alle attività non rientranti nell'APS in programmi tematici, integrata dai fondi disponibili nelle linee di bilancio 19 09 02, 19 10 01 03, 19 10 01 04 e 19 10 01 05; è del parere che, data la portata tematica e geografica dello strumento, detti fondi dovrebbero essere inizialmente integrati ricorrendo allo strumento di flessibilità e ad altre fonti; ritiene che, successivamente, nel quadro della revisione intermedia, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione fonti di finanziamento più durature per il quadro finanziario pluriennale;

8.  ritiene che, in ogni caso, il finanziamento pluriennale di tale nuovo strumento di cooperazione debba essere compatibile con il quadro finanziario relativo al periodo 2007-2013, e ricorda che la revisione a medio termine del quadro finanziario deve permettere un adeguamento dei massimali relativi alle diverse rubriche;

9.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato, alla Commissione e al Consiglio.

  • [1]  GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.
  • [2]  GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 507.
  • [3]  GU C 125 E del 22.5.2008, pag. 213.
  • [4]  GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 337.
  • [5]  GU C 263 E del 16.10.2008, pag. 624.
  • [6]  Testi approvati, P6_TA(2008)0338.
  • [7]  Racc. 2007, pag. I-9045.
  • [8]  GU L 71 del 14.3.2008, pag. II/781.
  • [9]  GU L 71 del 14.3.2008, pag. II/787.
  • [10]  GU L 71 del 14.3.2008, pag. II/788.
  • [11]  GU L 71 del 14.3.2008, pag. II/788.
  • [12]  Articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006.
  • [13]  Direttive DAC per la rendicontazione statistica (in lingua inglese o francese) (DCD/DAC(2007)34), pag. 12, punto 35.
  • [14]  Linee di bilancio 19 09 02, 19 10 01 03, 19 10 01 04 e 19 10 01 05.

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento raccomanda che nella proposta richiesta siano contemplati gli aspetti indicati in appresso.

1. Obiettivo, ambito di applicazione e principi generali

La proposta legislativa dovrebbe consentire di attivare, nei confronti dei paesi di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI), finanziamenti comunitari sotto forma di cooperazione economica, finanziaria e tecnica e di altre categorie di cooperazione di competenza dell'Unione che non soddisfano i requisiti per la classificazione come aiuto pubblico allo sviluppo (APS), secondo quanto stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE/DAC).

L'obiettivo della cooperazione oggetto della proposta dovrebbe essere quello di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con i paesi interessati, su una base bilaterale, regionale o multilaterale, allo scopo di creare un ambiente più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e al fine di promuovere un dialogo, favorendo al contempo gli interessi della Comunità.

La cooperazione oggetto della proposta dovrebbe mirare al rafforzamento delle relazioni con partner che rispondono a uno o più dei seguenti criteri:

–  sono paesi caratterizzati da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili a quelli della Comunità o sono aperti alla promozione di tali strutture e valori;

–  sono partner bilaterali importanti, oltre a svolgere un ruolo nelle sedi internazionali e a livello di governance globale;

–  sono paesi con cui la Comunità è interessata per ragioni strategiche a favorire le relazioni.

La proposta legislativa, e le misure ivi contemplate, dovrebbero mirare a garantire la coerenza con altri settori dell'azione esterna della Comunità oltre che con altre politiche e strumenti comunitari pertinenti. Esse dovrebbero completare e valorizzare gli sforzi intrapresi dagli Stati membri e da organismi comunitari, compreso il settore delle relazioni commerciali.

Il regolamento risultante dalla proposta legislativa richiesta dovrebbe avere un periodo di validità con scadenza al 2013 e dovrebbe essere soggetto a una revisione intermedia, e, se del caso, modificato, su iniziativa del Parlamento europeo, della Commissione o del Consiglio.

2. Settori di cooperazione

La proposta dovrebbe consentire di mettere in campo azioni che risultino coerenti con il suo obiettivo, il suo ambito di applicazione e i suoi principi generali, nello specifico nei seguenti settori di cooperazione:

(1)  la promozione delle cooperazioni, dei partenariati e delle imprese comuni tra attori economici, accademici e scientifici della Comunità e dei paesi partner, per il loro reciproco vantaggio;

(2)  l'incentivazione degli scambi bilaterali, dei flussi di investimenti e dei partenariati economici, per il reciproco vantaggio o a beneficio della Comunità;

(3)  la promozione del dialogo tra attori politici, economici e sociali ed altre organizzazioni governative e non governative nei settori pertinenti della Comunità e dei paesi partner, per il reciproco vantaggio o a beneficio della Comunità;

(4)  la promozione dei legami tra le persone, dei programmi d'istruzione e di formazione e degli scambi intellettuali e il miglioramento delle intese reciproche tra culture e civiltà, per il reciproco vantaggio o a beneficio della Comunità;

(5)  la promozione di progetti di cooperazione in settori quali la ricerca, la scienza e la tecnologia, l'energia, i trasporti e l'ambiente (compresi i cambiamenti climatici), le questioni finanziarie e doganali e altre materie di comune interesse tra la Comunità e i paesi partner;

(6)  il miglioramento della consapevolezza e della comprensione dell'Unione europea e della sua visibilità nei paesi partner;

(7)  il sostegno ad iniziative specifiche, compresi lavori di ricerca, studi, azioni pilota o progetti comuni destinati a rispondere in maniera efficace e flessibile agli obiettivi di cooperazione scaturiti dagli sviluppi delle relazioni bilaterali della Comunità con i paesi partner o volti a incentivarne ulteriormente l'ampliamento e l'approfondimento.

Sarebbe opportuno prevedere altresì un ampliamento dell'elenco dei settori di cooperazione attraverso misure adottate a norma della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[1].

3. Programmazione e attuazione

La proposta dovrebbe consentire di provvedere alla programmazione per mezzo di documenti di programmazione pluriennali. Tali programmi pluriennali dovrebbero essere attuati attraverso "programmi d'azione" più particolareggiati, riferiti a un periodo non inferiore all'anno e non superiore a tre anni, contenenti una descrizione dettagliata delle azioni da finanziare.

4. Ammissibilità, forme di finanziamento e cofinanziamento

La proposta dovrebbe contenere elenchi di enti che possono beneficiare del finanziamento e del cofinanziamento e stabilire per mezzo di norme le forme giuridiche possibili di esecuzione del finanziamento o del cofinanziamento. Sarebbe opportuno prevedere un ampliamento di tali elenchi mediante misure adottate in conformità della procedura di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE.

5. Procedura di gestione, valutazione e relazioni annuali

La proposta legislativa dovrebbe includere disposizioni per l'adozione dei documenti di programmazione e dei programmi di azione in conformità della procedura di gestione prevista dalla decisione 1999/468/CE, nonché requisiti per le valutazioni e le relazioni annuali analoghi a quelli contemplati da altri strumenti per il finanziamento di azioni esterne.

  • [1]  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

MOTIVAZIONE

La necessità di elaborare la presente relazione di iniziativa è nata come conseguenza logica del lavoro svolto negli ultimi anni dalla commissione per lo sviluppo sul tema dello strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI).

Ambito di applicazione limitato del DCI

Nel corso della lunga e difficile procedura legislativa di codecisione in merito al DCI, il Parlamento europeo è riuscito a inserire alcune disposizioni volte a non alterare la natura del regolamento quale strumento della politica di sviluppo. Questi, in particolare, i requisiti[1]: il 100% dei finanziamenti per i programmi geografici e il 90% dei finanziamenti per i programmi tematici devono essere "concepit[i] in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC [Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE]".

Controllo dell'attuazione del DCI

All'atto dell'entrata in vigore del DCI, all'inizio del 2007, la commissione per lo sviluppo ha proceduto a esaminare tutti i documenti di strategia nazionali, regionali e tematici e, conseguentemente, tutti i programmi di azione annuali redatti in riferimento ai documenti di strategia. Oltre a formulare osservazioni di natura politica in ordine al contenuto di questi documenti di programmazione, la commissione ha condotto un'analisi di natura giuridica onde verificare se le misure proposte nei documenti esulassero dalla definizione di APS fissata dall'OCSE/DAC. Nei casi in cui ha ravvisato il mancato rispetto del requisito suddetto, la commissione ha trasmesso in plenaria una risoluzione a norma dell'articolo 81 del regolamento, per segnalare che a suo parere il progetto di misura eccedeva le competenze di esecuzione previste nel DCI[2]. Nel 2007 sono state approvate quattro risoluzioni di questo genere riguardanti sei documenti di strategia geografici e una misura speciale (per l'Iraq). Un'ulteriore risoluzione, concernente due programmi geografici di azione annuale, è stata approvata nel 2008.

Tra le misure evidenziate nelle risoluzioni figurano:

· un'azione tesa ad "accrescere la conoscenza del mercato dell'UE nel mondo degli affari malese e viceversa" e ad "aumentare la visibilità dell'UE in Malaysia grazie a iniziative comuni";

· la creazione di un Istituto di Studi Europei in Brasile la cui missione principale sarà di "elevare il profilo dell'UE";

· una misura per "migliorare la conoscenza e la consapevolezza dell'identità regionale e del processo di integrazione [nei paesi del Mercosur] attraverso il sostegno al settore cinematografico e dell'audiovisivo";

· il sostegno a "eventuali negoziati per un accordo di libero scambio ASEAN-UE e alla sua applicazione" e "una maggiore visibilità del contributo della CE all'ASEAN";

· una misura per finanziare la circolazione degli studenti di nazionalità UE affinché essi studino nei paesi in via di sviluppo nell'ambito del programma Erasmus Mundus.

Nel trasmettere le risoluzioni in plenaria, la commissione per lo sviluppo si è limitata a operare un raffronto tra le misure proposte e le disposizioni relative alla base giuridica, senza in alcun modo insinuare di essere contraria alla loro attuazione nel caso tali misure potessero essere finanziate da una fonte non riservata all'obiettivo dello sviluppo. Al contrario, si potrebbero addurre validi motivi politici a favore del finanziamento di tali misure mediante risorse del bilancio comunitario, soprattutto nei paesi e nelle regioni che hanno già raggiunto un livello tale di sviluppo per cui gli interessi commerciali e di altra natura hanno ormai la prevalenza sul problema dell'approvvigionamento di beni di prima necessità.

Vuoto legislativo

Dal momento che il DCI è limitato alle azioni di sviluppo e che non vi è nessun altro strumento di finanziamento applicabile alle azioni non di emergenza del tipo richiamato in precedenza, si desume chiaramente che nell'architettura legislativa riferita al finanziamento delle azioni esterne è presente un vuoto. La presente relazione di iniziativa si prefigge di richiedere una proposta legislativa intesa a colmare tale vuoto.

Disposizioni relative al bilancio

Nel frattempo, la commissione per lo sviluppo, nei suoi pareri sui bilanci 2008 e 2009, ha previsto delle azioni preparatorie per finanziare interventi, nei paesi a medio reddito, che non rientrano nella definizione ufficiale di APS e che quindi esulano dall'ambito di applicazione del DCI[3]. Per il 2009, la stessa commissione ha proposto di estendere tale finanziamento a paesi in via di sviluppo diversi da quelli a medio reddito, in considerazione del numero limitato di paesi a medio reddito presenti nella regione asiatica. Nel 2008, il bilancio comprendeva anche azioni preparatorie per "scambi aziendali e scientifici con la Cina e l'India[4]", un altro contributo all'eliminazione del vuoto legislativo. Poiché le linee di bilancio relative alle azioni preparatorie sono intese a preparare il terreno per gli atti legislativi, è utile che la commissione per lo sviluppo richieda, oggi, l'atto legislativo corrispondente.

Scopo dell'atto legislativo richiesto

Le misure destinate a formare oggetto dell'atto legislativo richiesto comprendono quelle proposte nell'ambito del DCI e che il Parlamento, nelle sue risoluzioni a norma dell'articolo 81 del 2007 e del 2008, ha ritenuto non essere corrispondenti alla definizione di APS. Tuttavia, non sarebbe giusto restringere l'ambito dell'atto legislativo a tali azioni, in quanto esso potrebbe rivelarsi utile in determinate occasioni per sostenere altre attività non APS nei paesi in via di sviluppo interessati. Motivo per cui, incluso nell'allegato alla proposta di risoluzione avanzata dal relatore, vi è un nutrito elenco di possibili settori di cooperazione. Qualora fosse necessario, è previsto anche l'ampliamento dell'elenco attraverso la procedura di comitatologia.

Ambito geografico

Si propone di limitare l'ambito geografico dell'atto legislativo richiesto ai paesi coperti dal DCI. I rischi di una limitazione dell'ambito di applicazione a determinate categorie di paese in via di sviluppo (come i paesi a medio reddito) sono stati già evidenziali nelle difficoltà di applicare la linea di bilancio pertinente in Asia. Inoltre, non è necessario estendere l'ambito di applicazione al di là dei paesi DCI giacché il requisito secondo cui le azioni devono rientrare nella definizione di APS è presente solo nello strumento DCI; ragion per cui non occorre far rientrare i paesi coperti da altri strumenti geografici di finanziamento[5] nel campo di applicazione del nuovo atto richiesto.

Base giuridica

Ai sensi dell'articolo 39 del regolamento, il rapporto di iniziativa deve indicare la pertinente base giuridica per l'atto legislativo richiesto. In questo caso, tuttavia, la scelta della base giuridica non è semplice. Dato che le misure che dovrebbero essere coperte dall'atto legislativo sono espressamente misure non APS, è evidente che la base giuridica dell'articolo 179 (sviluppo) non è pertinente. La possibile alternativa, ovvero l'articolo 181 A, per la "cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi", è stata oggetto di diverse interpretazioni in seno al Parlamento e alla Commissione. Il Parlamento sostiene che la sua applicazione sia limitata ai paesi non in via di sviluppo, e lo stesso punto di vista è stato espresso in un parere di un avvocato generale presso la Corte di giustizia[6].

Date le difficoltà poste dall'individuazione della base giuridica, il relatore ha invitato il presidente della commissione per lo sviluppo a richiedere una verifica della base giuridica ai sensi dell'articolo 35 del regolamento. Egli propone di seguire le indicazioni fornite dalla commissione giuridica in risposta a detta richiesta.

Scelta di forme alternative

Vi sono due possibili modi di colmare il vuoto presente nell'architettura legislativa:

· si potrebbe approvare un nuovo regolamento specificatamente per le azioni non APS nei paesi coperti dallo strumento DCI;

· si potrebbero presentare modifiche a uno strumento legislativo esistente allo scopo di far rientrare le azioni non APS nei paesi DCI nel relativo ambito di applicazione.

A parere del relatore, entrambe le possibilità sono parimenti accettabili, a condizione che non vi siano tentativi di far rientrare queste azioni nell'ambito dello strumento DCI stesso, in quanto ciò comprometterebbe il carattere di sviluppo proprio del regolamento. Nel caso venga scelta la strada delle modifiche, il relatore propone di allargare l'ambito di applicazione dello strumento per i territori industrializzati[7]: questo atto legislativo, infatti, è già progettato per rispondere in maniera quasi puntuale alle finalità non APS richieste, per cui risulta possibile risolvere il problema del vuoto legislativo applicando le disposizioni dell'atto in questione ai paesi DCI.

  • [1]  Testo contenuto nell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo ("DCI").
  • [2]  Come stabilito dall'articolo 8 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ("decisione sulla comitatologia").
  • [3]  Linee di bilancio 19 09 02 e 19 10 01 05
  • [4]  Linee di bilancio 19 10 01 03 e 19 10 01 04
  • [5]  Fra questi il regolamento (CE) n. 1638/2006 del 24 ottobre 2006 recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato e l'accordo di partenariato ACP-UE.
  • [6]  Parere dell'avvocato generale Paolo Mengozzi del 19 settembre 2007 nella causa C-91/05.
  • [7]  Regolamento (CE) n. 1934/2006 del 21 dicembre 2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito.

PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA

On. Josep Borrell Fontelles

Presidente

Commissione per lo sviluppo

BRUXELLES

Oggetto:          Parere sulla base giuridica della relazione d'iniziativa legislativa della commissione per lo sviluppo sul finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico alla sviluppo nei paesi rientranti nel regolamento (CE) n. 1905/2006

Signor Presidente,

con lettera del 1° luglio 2008 Lei ha chiesto alla commissione giuridica, a norma dell'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento, di esaminare la validità della base giuridica della relazione d'iniziativa legislativa in oggetto.

La commissione ha esaminato la questione nella sua riunione del 9 settembre 2008.

Il 1° luglio 2008 Lei ha inviato al Presidente della commissione giuridica una lettera con la quale chiede alla commissione di verificare la base giuridica per la legislazione che costituisce oggetto di una relazione d'iniziativa legislativa (relatore: Thijs Berman) che la commissione per lo sviluppo sta elaborando sul finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (in appresso "APS") nei paesi rientranti nel regolamento (CE) n. 1905/2006.

Nella lettera si afferma quanto segue:

"Come Lei saprà, il regolamento (CE) 1905/2006 (Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo - DCI) contiene una disposizione (all'articolo 2, paragrafo 4) la quale stabilisce che tutte le misure finanziate nell'ambito dei suoi programmi geografici 'sono concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dall'OCSE/DAC'.

Nel corso di un approfondito processo di verifica democratica dei documenti di programmazione DCI, la commissione per lo sviluppo ha individuato una serie di misure, finanziabili a titolo dei programmi geografici DCI, che non ottemperavano ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del DCI. Alcune di queste misure sono state segnalate con risoluzioni presentate ai sensi dell'articolo 81[1].

Le misure in questione non rientrano nell'ambito del DCI perché non si prefiggono come obiettivo principale lo sviluppo economico e sociale del paese partner, come richiesto per la classificazione in APS.

Nell'elaborare la sua relazione d'iniziativa legislativa per sollecitare una legislazione che fornisca una nuova base giuridica per il finanziamento di tali misure, la commissione per lo sviluppo si chiede se i loro obiettivi diversi dallo sviluppo non facciano sì che anch'esse non rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 179 CE."

In effetti, la commissione per lo sviluppo ha ora optato per l'articolo 308 CE.

La normativa

Innanzitutto, l'articolo 308 del trattato CE, che costituisce una base giuridica suppletiva e dovrebbe essere utilizzato solo in mancanza di un'altra base legale specifica, stabilisce quanto segue:

Articolo 308

Quando un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere uno degli scopi della Comunità senza che il presente trattato abbia previsto i poteri d'azione a tal uopo richiesti, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le disposizioni del caso.

In secondo luogo, l'articolo 179, che rientra nel Titolo XX del trattato CE "Cooperazione allo sviluppo" recita:

Articolo 179

1. Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato, il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta le misure necessarie al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 177. Tali misure possono assumere la forma di programmi pluriennali.

2. La Banca europea per gli investimenti contribuisce, alle condizioni previste dal suo statuto, all'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano la cooperazione con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico nell'ambito della convenzione ACP-CE.

In terzo luogo, l'articolo 177, cui fa riferimento l'articolo 179, è così formulato:

Articolo 177

1. La politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo, che integra quelle svolte dagli Stati membri, favorisce:

- lo sviluppo economico e sociale sostenibile dei paesi in via di sviluppo, in particolare di quelli più svantaggiati,

- l'inserimento armonioso e progressivo dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale,

- la lotta contro la povertà nei paesi in via di sviluppo.

2. La politica della Comunità in questo settore contribuisce all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto, nonché al rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

3. La Comunità e gli Stati membri rispettano gli impegni e tengono conto degli obiettivi riconosciuti nel quadro delle Nazioni Unite e delle altre organizzazioni internazionali competenti.

Regolamento (CE) n. 1905/2006:

Articolo 1

Finalità globali e campo d'applicazione

1. La Comunità finanzia misure volte a sostenere la cooperazione con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo compresi nell'elenco dei beneficiari degli aiuti stabilito dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell' Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC) e figuranti nell'allegato I (di seguito denominati «i paesi e le regioni partner»). La Commissione modifica l'allegato I conformemente alle revisioni periodiche, da parte dell'OCSE/DAC, del suo elenco dei beneficiari degli aiuti e ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

2. La Comunità finanzia programmi tematici in paesi, territori e regioni ammissibili all'assistenza a titolo di un programma geografico del presente regolamento, figurante negli articoli da 5 a 10, all'assistenza a titolo del regolamento (CE) n. 1638/2006 o alla cooperazione geografica ai sensi del Fondo europeo di sviluppo (FES).

3. Ai fini del presente regolamento, per regione si intende un'entità geografica che comprende più di un paese in via di sviluppo.

L'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento stabilisce che:

1. L'obiettivo primario e generale della cooperazione a titolo del presente regolamento è l'eliminazione della povertà nei paesi e nelle regioni partner nel contesto dello sviluppo sostenibile, incluso il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM), nonché la promozione della democrazia, della buona governanza e del rispetto dei diritti umani e dello stato di diritto. Coerentemente con tale obiettivo, la cooperazione con i paesi e le regioni partner mira a:

— consolidare e sostenere la democrazia, lo stato di diritto, i diritti umani e le libertà fondamentali, la buona governanza, la parità di genere e gli strumenti di diritto internazionale ad essi connessi;

— promuovere lo sviluppo sostenibile, ivi compresi gli aspetti politici, economici, sociali e ambientali, dei paesi e delle regioni partner, in particolare di quelli più svantaggiati;

— incoraggiare il loro inserimento armonioso e graduale nell'economia mondiale;

— contribuire alla messa a punto di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile, anche per quanto riguarda i cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità;

— rafforzare le relazioni tra la Comunità e i paesi e le regioni partner[2].

Per quanto concerne le azioni attuate a titolo di un programma geografico, l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento prevede quanto segue:

I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sono concepiti in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come APS stabiliti dall'OCSE/DAC, a meno che:

— le caratteristiche del beneficiario richiedano diversamente, o

— il programma attui un'iniziativa globale, una priorità delle politiche comunitarie o un obbligo o impegno internazionale della Comunità, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, e la misura non abbia le caratteristiche per soddisfare tali criteri.

Va rilevato che nelle sue "Direttive per la notifica alla base dei sistemi di notifica" (DCD/DAC(2002)21, l'OCSE/DAC definisce l'APS come il flusso finanziario verso i paesi inclusi nella propria lista dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo, relativamente ai quali, tra l'altro "ciascuna transazione viene gestita prefiggendosi principalmente la promozione dello sviluppo economico e del benessere dei paesi in via di sviluppo".

L'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento stabilisce che:

2. Coerentemente con le finalità globali, il campo d'applicazione, gli obiettivi e i principi generali del presente regolamento, le azioni intraprese nell'ambito dei programmi tematici aggiungono valore alle azioni finanziate a titolo dei programmi geografici e sono complementari e coerenti con tali azioni. Ad esse si applicano i seguenti principi:

a) gli obiettivi delle politiche comunitarie non possono essere realizzati in modo appropriato o efficace attraverso programmi geografici e il programma tematico viene attuato da un'organizzazione intermediaria o tramite una tale organizzazione, come ad esempio un'organizzazione non governativa, altri tipi di attori non statali, le organizzazioni internazionali o i meccanismi multilaterali. Tra questi figurano le iniziative globali a sostegno degli OSM, lo sviluppo sostenibile o a sostegno dei beni pubblici mondiali, nonché azioni negli Stati membri e nei paesi aderenti in deroga all'articolo 24, secondo quanto previsto nel pertinente programma tematico,

e/o

b) le azioni sono del seguente tipo:

— azioni pluriregionali e/o trasversali, che includono progetti pilota e politiche innovative;

— azioni in caso di mancato accordo sull'azione in questione con il governo o i governi partner;

— azioni pertinenti rispetto alle finalità di uno specifico programma tematico che rispondono ad una priorità delle politiche comunitarie o a un obbligo o impegno internazionale della Comunità;

— ove opportuno, azioni nei casi in cui il programma geografico è stato sospeso o non esiste.

Il problema

Nel corso del 2007 la commissione per lo sviluppo ha individuato una serie di misure, finanziabili a titolo dei programmi geografici, che non ottemperavano ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 4 del regolamento. Le misure in questione sono state segnalate in diverse risoluzioni:

1. Risoluzione del 15 febbraio 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e ai programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan:

Malaysia

2.         ritiene che, nel suo progetto di documento di strategia e di programma indicativo nazionale 2007-2010 per la Malaysia, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nel suddetto regolamento scegliendo come unico settore focale, a cui è destinata la totalità dei finanziamenti, il meccanismo relativo al commercio e all'investimento nel dialogo politico tra l'UE e la Malaysia, il cui "obiettivo globale è quello di facilitare le relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e la Malaysia", e includendo due obiettivi specifici per le azioni, ossia "accrescere la conoscenza del mercato dell'UE nel mondo degli affari malese e viceversa" e "aumentare la visibilità dell'UE in Malaysia grazie a iniziative comuni"; ritiene che detti obiettivi non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1905/2006 dato che l'obiettivo primario del documento strategico non è l'eradicazione della povertà e dato che gli obiettivi fissati non ottemperano ai criteri che definiscono l'APS secondo l'OCSE/DAC;

Brasile

3.        è dell'avviso che, nel suo progetto di documento strategico e di programma indicativo nazionale 2007-2010 per il Brasile, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nel suddetto regolamento destinando il 70% del programma indicativo nazionale alla priorità I "Promuovere le relazioni bilaterali", che ha per obiettivi specifici: "i) migliorare i dialoghi settoriali tra l'UE e il Brasile su temi di interesse comune, ii) ampliare la cooperazione e gli scambi tra le Istituzioni europee e brasiliane interessate e le organizzazioni della società civile, iii) rafforzare i legami tra le Università dell'UE e del Brasile, iv) accrescere la coscienza reciproca tra le Istituzioni e le società dell'UE e del Brasile"; e che finanzierà un meccanismo "per promuovere e sostenere i dialoghi settoriali su temi di interesse comune", nonché la creazione di un Istituto di Studi europei, la cui missione principale sarà quella di "elevare il profilo dell'UE" e di "rafforzare i legami nell'insegnamento superiore"; ritiene che detti obiettivi non siano conformi alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1905/2006 poiché l'obiettivo primario del documento strategico non è l'eradicazione della povertà e in considerazione del fatto che i suddetti obiettivi non ottemperano ai criteri che definiscono l'APS secondo l'OCSE/DAC;

Pakistan

4.         è dell'avviso che, nel suo progetto di documento di strategia e di programma indicativo nazionale pluriennale 2007-2010 per il Pakistan, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nel suddetto regolamento includendo nel settore non focale 3 del Programma indicativo nazionale le attività "Antiriciclaggio del denaro"[3] che si prefiggono come obiettivo globale di "contribuire agli sforzi delle autorità pakistane per attuare la risoluzione 1373 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU[4]; ritiene che detto obiettivo non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006 poiché non ottempera ai criteri che definiscono l'APS stabiliti dall'OCSE/DAC;

2. Risoluzione del 7 giugno 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina:

America latina

1.        è dell'avviso che, nel suo progetto di documento di strategia regionale e di programma indicativo regionale (2007-2010) per l'America latina, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nell'atto di base scegliendo come sottosettore del settore prioritario 3 "il sostegno ai progetti di organizzazioni che lavorano per promuovere la comprensione reciproca tra l'UE e l'America latina", e includendo l'obiettivo specifico di "un sostegno mirato a progetti e azioni riguardanti questioni attinenti allo sviluppo condotti da organizzazioni specializzate nella promozione e nell'analisi delle relazioni tra UE e America latina"; ritiene che tale elemento non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che l'obiettivo primario di questo sottosettore del documento di strategia regionale non è l'eradicazione della povertà e che esso non ottempera ai criteri che definiscono l'APS secondo l'OCSE/DAC;

Mercosur

2.        è dell'avviso che, nel suo progetto di documento di strategia e di programma indicativo regionale 2007-2013 per il Mercosur, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nell'atto di base inserendo nella priorità n. 3 "gli sforzi intesi a rafforzare e migliorare la partecipazione della società civile, la conoscenza del processo di integrazione regionale e la comprensione e visibilità reciproca" (cui destina circa il 20% della dotazione del programma indicativo regionale), dato che gli elementi successivi non sono conformi al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4 del regolamento (CE) n. 1905/2006, giacché il loro obiettivo primario non è l'eradicazione della povertà ed essi non ottemperano ai criteri che definiscono l'APS secondo l'OCSE/DAC:

-          per quanto riguarda "il rafforzamento del settore cinematografico e audiovisivo del Mercosur onde promuovere l'integrazione regionale", la Commissione propone di accordare sostegno a un'industria prospera con l'obiettivo generale di "migliorare la conoscenza e la consapevolezza dell'identità regionale e del processo di integrazione attraverso il sostegno al settore cinematografico e dell'audiovisivo";

-          per quanto riguarda la "creazione di 10 centri di studi UE-Mercosur e il sostegno all'attuazione del Plan operativo del sector educativo del Mercosur 2006-2010 ", l'obiettivo generale è descritto in termini di "promozione della conoscenza e della consapevolezza del processo di integrazione regionale"; uno degli obiettivi specifici è quello di "sostenere la creazione di 10 centri di studi UE-Mercosur nelle principali università del Mercosur"; in particolare, l'iniziativa di creare centri di documentazione Europa/Mercosur, istituire cattedre sull'UE e il Mercosur e creare dottorati di studi sull'UE e il Mercosur si rivolge alle elite colte dei paesi del Mercosur, e tenuto conto del fatto che si tratta della regione con il maggior indice di disparità sociali al mondo, le azioni previste allargherebbero ulteriormente il divario tra ricchi e poveri anziché andare a vantaggio delle fasce più povere della popolazione;

3. Risoluzione del 21 giugno 2007 sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia:

1.        è del parere che nel progetto di documento strategico 2007-2013 e nel progetto di programma indicativo pluriennale 2007-2010 per l'Asia, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nell'atto di base, includendo nel Settore focale 1 ("Sostegno all'integrazione regionale") gli elementi seguenti, non conformi ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il loro obiettivo principale non è l'eliminazione della povertà ed essi non ottemperano ai criteri per l'APS, stabiliti dall'OCSE/DAC:

         per quanto riguarda l'ASEM (riunione Asia-Europa) e, in particolare, l'AEF (Fondazione Asia-Europa), una delle priorità dichiarate è quella di "agevolare la diffusione di informazione e la condivisione di risorse e di rafforzare la sensibilità pubblica nei confronti dell'ASEM/AEF";

        per quanto riguarda l'Associazione per la cooperazione regionale dell'Asia del Sud (SAARC), uno dei programmi proposti è quello per l'aviazione civile nell'Asia del Sud; fra gli obiettivi del programma, la Commissione include il sostegno all'adozione delle norme di sicurezza europee;

         per quanto riguarda il sostegno all'Associazione delle Nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), gli obiettivi dichiarati del programma "Sostegno istituzionale e dialogo interregionale" comprendono il sostegno a "eventuali negoziati per un accordo di libero scambio ASEAN-UE e alla sua applicazione" e "una maggiore visibilità del contributo della CE all'ASEAN";

         anche per quanto riguarda il sostegno all'ASEAN, l'obiettivo globale del programma "Cooperazione e riforma politica nel settore della sicurezza" è di "sostenere la cooperazione e la riforma nel settore della sicurezza, per mettere a punto un sistema più coerente di gestione delle frontiere, installato in determinati porti principali di entrata/uscita dei paesi membri dell'ASEAN (...). Più specificamente, l'obiettivo è di rafforzare l'efficacia del sistema di gestione delle frontiere dell'ASEAN, a livello di cooperazione regionale e in determinati punti di attraversamento di frontiera";

2.        è del parere che nel progetto di documento di strategia 2007-2013 e nel progetto di programma indicativo pluriennale per l'Asia, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive previste nell'atto di base, includendo nel Settore focale 2 ("Istruzione superiore e istituti di ricerca"), cui assegna circa il 15% della dotazione finanziaria del programma indicativo pluriennale, i seguenti elementi, non conformi ai paragrafi 1 e 4 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il loro obiettivo principale non è l'eliminazione della povertà ed essi non ottemperano ai criteri dell'APS, stabiliti dall'OCSE/DAC:

         per quanto riguarda l''istruzione superiore", uno degli obiettivi specifici è di "promuovere una migliore comprensione dell'istruzione superiore europea nei paesi asiatici in via di sviluppo", mentre le attività proposte comprendono: "schemi di mobilità per studenti e per ricercatori; creazione di reti e trasferimento di pratiche migliori fra università europee e asiatiche" e "laboratori, fiere dell'istruzione superiore, riunioni fra le parti interessate, promozione di attività, produzione di documenti di lavoro, sostegno al reciproco riconoscimento di qualifiche, studi panoramici"; mancano disposizioni volte ad assicurare che i campi di studio ammissibili a titolo del programma saranno selezionati in funzione delle necessità di sviluppo delle regioni, o che la selezione dei beneficiari del programma favorirà gli strati più poveri della popolazione e non contribuirà al divario fra ricchi e poveri, né vi sono disposizioni specifiche per evitare la "fuga dei cervelli";

        per quanto riguarda il "sostegno agli istituti di ricerca", l'obiettivo dichiarato è quello di "rafforzare la reciproca comprensione nella prospettiva di contribuire allo sviluppo della regione asiatica"; le attività specifiche comprendono: "la riunione di gruppi di riflessione e di attori della politica di entrambe le regioni, l'ampliamento e l'intensificazione di seminari e di conferenze"; la Commissione sostiene che saranno stanziate risorse per "sostenere le attività di istituti specializzati nelle relazioni Asia-UE e che le attività punteranno a rafforzare le capacità di ricerca, favorendo il dibattito pubblico sulle relazioni UE-Asia e il gemellaggio fra istituti, gruppi di riflessione e circoli analoghi, asiatici ed europei".

4. Risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007:

1.        è dell'avviso che, nel progetto di Misura speciale per l'Iraq per il 2007, gli obiettivi di sviluppo del Millennio (OSM) non siano chiaramente presentati come una priorità primaria; ritiene che ciò non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che il perseguimento degli OSM è ivi sancito come uno dei principi generali della cooperazione a titolo dello Strumento di Cooperazione allo sviluppo;

2.        è del parere che, nel progetto di Misura speciale per l'Iraq per il 2007, la Commissione oltrepassi le competenze esecutive conferitele nel regolamento (CE) n. 1905/2006 scegliendo come uno dei settori d'intervento uno "Studio di fattibilità per il giacimento di gas di Akkas", il cui obiettivo globale è di "studiare le condizioni di esplorazione del giacimento di gas di Akkas nell'Iraq occidentale al fine di collegare la sua produzione alla rete del gasdotto siriano" nonché di "integrare tale progetto, se possibile, nel meccanismo del Progetto di mercato del gas UE-Mashrek arabo; rileva che "lo studio terrà in considerazione il futuro interesse dei paesi vicini del Mashrek e dell'UE ad integrare la produzione dei pozzi nel mercato del gas UE-Mashrek", e che "questa integrazione aprirà un grande mercato potenziale per la produzione del giacimento di Akkas e consentirà una prima integrazione del gas naturale iracheno nel mercato regionale ed europeo", e ritiene pertanto che tale obiettivo non sia conforme al disposto dell'articolo 2, paragrafi 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1905/2006, dal momento che l'obiettivo primario della Misura speciale proposta non è l'eliminazione della povertà e che gli obiettivi dichiarati non ottemperano ai criteri stabiliti per l'APS dall'OCSE/DAC.

Nella sua riunione del 9 settembre 2008 la commissione giuridica, basandosi su un parere del Servizio giuridico del Parlamento, ha deciso all'unanimità[5] che, data l'ampia definizione di cui all'articolo 179, è possibile adottare sulla base dell'articolo 177 del trattato CE un nuovo strumento per l'assistenza ai paesi in via di sviluppo che non sia rigorosamente aiuto pubblico allo sviluppo.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia profonda stima.

(f.to) Giuseppe Gargani

  • [1]  Risoluzione del 15 febbraio 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti strategici per paese e i programmi indicativi per la Malaysia, il Brasile e il Pakistan, risoluzione del 7 giugno 2007 sui progetti di decisione della Commissione che stabiliscono i documenti di strategia regionali e i programmi indicativi regionali per il Mercosur e l'America latina, risoluzione del 21 giugno 2007 sul progetto di decisione della Commissione che stabilisce un documento di strategia regionale 2007-2013 e un programma indicativo pluriennale per l'Asia, risoluzione del 25 ottobre 2007 sul progetto di decisione della Commissione che istituisce una Misura speciale per l'Iraq per il 2007.
  • [2]  Evidenziazione aggiunta.
  • [3]  Nell'indice del Documento di strategia, tale settore viene definito "Lotta contro il terrorismo e Sicurezza".
  • [4]  La risoluzione 1373(2001) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 28 settembre 2001, dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001 negli USA, impone obblighi estesi a tutti gli Stati onde prevenire e reprimere il finanziamento del terrorismo, prevedere pene sufficienti per gli atti terroristici, rifiutare il rifugio ai terroristi e organizzare la cooperazione tra gli Stati nei procedimenti penali e nelle indagini legate ad atti terroristici.
  • [5]  Erano presenti alla votazione finale: Rainer Wieland, (vicepresidente), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (vicepresidente), Francesco Enrico Speroni (vicepresidente e relatore), Ieke van den Burg, Marek Aleksander Czarnecki, Bert Doorn, Monica Frassoni, Vicente Miguel Garcés Ramón, Jean-Paul Gauzès, Othmar Karas, Piia-Noora Kauppi, Klaus-Heiner Lehne, Katalin Lévai, Antonio Masip Hidalgo, Hans-Peter Mayer, Manuel Medina Ortega, Georgios Papastamkos e Daniel Strož.

PARERE della commissione per gli affari esteri (20.1.2009)

destinato alla commissione per lo sviluppo

con raccomandazioni alla Commissione sul finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo in paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006
(2008/2117(INI))

Relatrice per parere(*): Angelika Beer

(Iniziativa – articolo 39 del regolamento)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 47 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

1. accoglie con favore la riforma del 2006 degli strumenti di politica estera dell'Unione europea, con la quale, per la prima volta, viene definito un chiaro quadro di riferimento in materia di aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunitario disciplinato da un unico regolamento, lo strumento per la cooperazione allo sviluppo (DCI);

2. sottolinea, tuttavia, che questo nuovo quadro ha generato un vuoto giuridico relativo a tutte le attività comunitarie intraprese con i paesi terzi in seno allo strumento per la cooperazione allo sviluppo che non soddisfano i criteri di APS, quali programmi di scambio culturale, scientifico ed economico, contatti tra cittadini o dialogo politico;

3. invita la Commissione a presentare, entro sei mesi dalla data di approvazione della presente risoluzione, ai sensi degli articoli 179 e 181A del trattato, una proposta legislativa volta a modificare il regolamento (CE) n. 1934/2006 del 21 dicembre 2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito; esorta la Commissione a renderlo uno "strumento per la cooperazione non-APS con i paesi terzi";

4. ritiene fondamentale che la Commissione garantisca un adeguato finanziamento dello strumento in causa; suggerisce che i fondi necessari siano ricavati dalla quota dello strumento per la cooperazione allo sviluppo destinata alle attività non rientranti nell'APS in programmi tematici, integrata dai fondi disponibili nelle linee di bilancio 19 09 02, 19 10 01 03, 19 10 01 04 e 19 10 01 05; è del parere che, data la portata tematica e geografica dello strumento, detti fondi dovrebbero essere inizialmente integrati ricorrendo allo strumento di flessibilità e ad altre fonti; ritiene che, successivamente, nel quadro della revisione intermedia, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione fonti di finanziamento più durature per il quadro finanziario pluriennale;

5. richiede che la proposta legislativa segua le raccomandazioni enunciate nell'allegato elaborato dalla commissione competente per il merito, fatta eccezione per il terzo paragrafo del punto 1, che sarà sostituito dal seguente:

"La cooperazione oggetto della proposta dovrebbe mirare al rafforzamento delle relazioni con i partner per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- rafforzamento del dialogo con i paesi terzi interessati, mediante cooperazione, scambio reciproco e informazione;

- condivisione e promozione di attività, strutture e valori comuni sul piano politico, economico, scientifico, formativo e culturale;

- incremento degli scambi con i principali partner bilaterali e multilaterali nella governance globale".

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

20.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Vittorio Agnoletto, Angelika Beer, Monika Beňová, Giorgos Dimitrakopoulos, Michael Gahler, Alfred Gomolka, Klaus Hänsch, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Helmut Kuhne, Johannes Lebech, Francisco José Millán Mon, Philippe Morillon, Raimon Obiols i Germà, Janusz Onyszkiewicz, Ioan Mircea Paşcu, Alojz Peterle, João de Deus Pinheiro, Samuli Pohjamo, Bernd Posselt, Libor Rouček, Christian Rovsing, Flaviu Călin Rus, György Schöpflin, Hannes Swoboda, István Szent-Iványi, Charles Tannock, Ari Vatanen, Zbigniew Zaleski, Josef Zieleniec

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Árpád Duka-Zólyomi, Kinga Gál, Inger Segelström

PARERE della commissione per i bilanci (2.12.2008)

destinato alla commissione per lo sviluppo

sul finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo in paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento CEE n. 1905/2006
(2008/2117(INI))

Relatore per parere: Vicente Miguel Garcés Ramón(Iniziativa - articolo 39 del regolamento)

SUGGERIMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la rubrica 4 del bilancio dell'Unione europea, "ruolo mondiale dell'UE", è, alla luce delle numerose priorità dell'Unione e di necessità sempre nuove, una rubrica continuamente sotto-finanziata, oggetto di tensioni interistituzionali,

B.  considerando che la revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale rende egualmente possibile una revisione del quadro finanziario in corso, per tener conto delle necessità e degli adeguamenti identificati a partire dal 2007,

C. considerando che le due possibilità di proposta legislativa suggerite dalla commissione per lo sviluppo presentano ciascuna inconvenienti chiari in termini di coerenza ed efficacia della politica comunitaria di sviluppo nel suo insieme,

1.  esprime il parere che la creazione di un nuovo strumento finanziario ad hoc per le azioni diverse dalle azioni pubbliche di aiuto allo sviluppo nei paesi rientranti nel campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006 potrebbe rappresentare l'opzione più realistica;

2.  ritiene che i fondi necessari al finanziamento di tale nuovo strumento di cooperazione non possano essere prelevati sulle linee 19 09 02, 19 10 01 03, 19 10 01 04 e 19 10 01 05, per quanto tali linee di bilancio servano al finanziamento di azioni diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo nei paesi rientranti nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1905/2006; precisa che, in effetti, in quanto azioni preparatorie, le attività finanziate su tali linee di bilancio rilevano di una decisione di bilancio annuale e non di un finanziamento pluriennale adottato in codecisione;

3.  fa notare che i margini ridotti, ed estremamente sollecitati, relativi alla rubrica 4 non permettono un finanziamento perenne di tale nuovo strumento di cooperazione;

4.  ritiene che i fondi necessari al finanziamento di tale nuovo strumento di cooperazione potrebbero, per esempio, essere prelevati sul pacchetto finanziario pluriennale adottato nel quadro del regolamento (CE) n. 1905/2006;

5.  ritiene che, in ogni caso, il finanziamento pluriennale di tale nuovo strumento di cooperazione debba essere compatibile con il quadro finanziario relativo al periodo 2007-2013, e ricorda che la revisione a medio termine del quadro finanziario deve permettere un adeguamento dei massimali relativi alle diverse rubriche.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

2.12.2008

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

17

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Reimer Böge, Costas Botopoulos, Paulo Casaca, Brigitte Douay, Szabolcs Fazakas, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Jutta Haug, Ville Itälä, Anne E. Jensen, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Margaritis Schinas, László Surján, Kyösti Virrankoski, Ralf Walter

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Marusya Ivanova Lyubcheva

Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale

 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione

21.1.2009

 

 

 

Esito della votazione finale

+:

–:

0:

27

0

0

Membri titolari presenti al momento della votazione finale

Margrete Auken, Thijs Berman, Josep Borrell Fontelles, Danutė Budreikaitė, Marie-Arlette Carlotti, Thierry Cornillet, Corina Creţu, Koenraad Dillen, Beniamino Donnici, Fernando Fernández Martín, Juan Fraile Cantón, Alain Hutchinson, Filip Kaczmarek, Maria Martens, Luisa Morgantini, José Ribeiro e Castro, Toomas Savi, Frithjof Schmidt, Jürgen Schröder, Feleknas Uca, Anna Záborská, Mauro Zani

Supplenti presenti al momento della votazione finale

Maria Berger, Raymond Langendries, Miguel Angel Martínez Martínez, Manolis Mavrommatis, Anne Van Lancker