sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
(COM(2009)0035 – C6-0049 – 2009/0010(COD))
Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0035),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 156 e 175, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0049/2009),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0261/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa possa essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale solamente se quest'ultimo viene rivisto;
3. ribadisce la propria volontà di negoziare con il Consiglio per trovare una soluzione sull'importo di riferimento; ricorda che è necessario evitare qualsiasi riassegnazione che possa avere un impatto negativo su altre politiche dell'Unione europea riducendo gli stanziamenti a esse destinati;
4. ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria(1);
5. ricorda che il processo legislativo può essere completato solamente quando sarà stato deciso il finanziamento del programma;
6. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(13 bis)Qualora non sia possibile assegnare aiuti finanziari ai progetti elencati per mancanza di progressi e di maturità degli investimenti nel 2009 e nel 2010, la Commissione dovrebbe presentare, entro l'1 settembre 2009, una nuova proposta sull'ammissibilità e i criteri di selezione dei progetti nel settore dell’energia, in particolare nel campo dell'efficienza energetica (come le città intelligenti) e dell'energia rinnovabile, in modo da riorientare i fondi non spesi verso questi progetti. La Commissione dovrebbe monitorare da vicino tali progetti onde consentire la tempestiva riassegnazione dei fondi.
Motivazione
Se i progetti individuati non sono maturi per gli investimenti entro i prossimi due anni, sarebbe opportuno garantire che il sostegno finanziario ad essi destinato possa essere messo a disposizione di altri progetti ammissibili che adempiono ai criteri stabiliti nel primo comma dell’articolo 1.
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Articolo 1 – comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Qualora i sottoprogrammi istituiti e i progetti individuati di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), non raggiungano la fase di impegno giuridico specifico entro l'1 settembre 2010 per insufficiente maturità del progetto, i fondi non spesi destinati a tali progetti sono riassegnati a sottoprogrammi supplementari e a progetti nel campo dell'efficienza energetica (come le città intelligenti) e dell'energia rinnovabile.
Motivazione
Se i progetti individuati non sono maturi per gli investimenti nei due anni successivi, sarebbe opportuno garantire che il sostegno finanziario ad essi destinato possa essere messo a disposizione di altri progetti ammissibili che adempiono ai criteri stabiliti nel primo comma.
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Articolo 3
Testo della Commissione
Emendamento
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 500 milioni di euro, ripartiti come segue:
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di xxxx milioni di euro, ripartiti come segue:
(a) progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica: 1750 milioni di EUR;
(a) progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica: xxx milioni di EUR;
(b) progetti di energia eolica in mare: 500 milioni di EUR;
(b) progetti di energia eolica in mare: xxx milioni di EUR;
(c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1 250 milioni di euro.
(c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: xxx milioni di euro.
1 bis. I singoli impegni giuridici che attuano gli impegni di bilancio assunti nel 2009 e nel 2010 sono effettuati entro l'1 settembre 2010 per i progetti menzionati al paragrafo1 , lettere(a), (b) e (c).
1 ter. Se un progetto non raggiunge la fase di investimento e il singolo impegno giuridico di cui al paragrafo 1 bis non può essere compiuto, i fondi che sono stati riservati al singolo progetto sono immediatamente ridistribuiti a favore di progetti nel campo dell'efficienza energetica e dell'energia rinnovabile.
Entro l'1 settembre 2009 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta sull'ammissibilità e i criteri di selezione applicabili ai progetti nel campo dell'efficienza energetica (come le città intelligenti) e dell'energia rinnovabile.
2. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dell’impegno disimpegnato in seguito all’inesecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati possono essere ricostituiti nuovamente nel 2010 e nel 2011, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare gli obiettivi dell’EEPR.
3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione esamina, all’inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all’autorità di bilancio adeguate proposte, illustrando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.
4. L’autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate.
5. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto. Gli impegni giuridici relativi agli stanziamenti di impegno ricostituiti sono conclusi entro il 31 dicembre dell’esercizio n. Alla conclusione dell’esercizio n, l’ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo inutilizzato di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.
Motivazione
È opportuno sostenere anche le iniziative locali e regionali che possono essere realizzate con relativo agio e rapidità.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo sui sistemi di controllo, di gestione e di monitoraggio predisposti dagli Stati membri.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 20
Testo della Commissione
Emendamento
1. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di selezione:
1.Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte, la Commissione applica i seguenti criteri di attribuzione:
(a) la solidità e l’adeguatezza tecnica dell’approccio;
(a) la maturità, il che presuppone che entro la fine del 2010 la proposta ha raggiunto la fase di investimento e sono state sostenute spese sostanziali in conto capitale;
(b) la solidità del pacchetto finanziario per tutta la fase di investimento del progetto;
(b)la misura in cui il mancato accesso al finanziamento ritarda l'attuazione del progetto.
(c) l’indicazione di tutti i permessi necessari per la costruzione e la gestione del progetto nei siti proposti, e la strategia per ottenerli.
2. Nel valutare le proposte ricevute a seguito dell’invito a presentare proposte di cui all’articolo 18, paragrafo 2, la Commissione applica i seguenti criteri di aggiudicazione:
(a) il finanziamento richiesto per tonnellata di CO2 da ridurre nei primi 5 anni di funzionamento (ponderazione del 40%);
(b) la complessità del progetto e il livello di innovazione dell’impianto nel suo complesso, comprese altre attività di ricerca connesse, nonché l’impegno dimostrato dai beneficiari a diffondere i risultati dei progressi tecnologici del progetto presso altri operatori europei in modo compatibile con la normativa comunitaria, in particolare con gli obiettivi e le strutture indicati nel piano strategico europeo per le tecnologie energetiche (ponderazione 40%);
(d) la solidità e l’adeguatezza del piano industriale, in particolare in relazione alle informazioni e ai dati scientifici, tecnici e ingegneristici in esso contenuti, che documentino un grado di preparazione del concetto proposto tale da consentire l’entrata in funzione del progetto entro il 31 dicembre 2015 (ponderazione 20%).
Motivazione
Il regolamento dovrebbe precisare, in maniera chiara e inequivocabile, gli elementi necessari per valutare il piano di finanziamento di una proposta di progetto. Una formulazione generica dell'articolo rischia di non essere veramente d'aiuto alla Commissione europea nel selezionare le proposte di progetti per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 23
Testo della Commissione
Emendamento
Altre forme di sostegno e altri strumenti dell’EEPR
Sostegno EEPR mediante strumenti di finanziamento innovativi
1. Una parte del sostegno comunitario a favore dei progetti elencati nell’allegato può essere fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato nell’ambito delle risorse della Banca europea per gli investimenti. Il contributo non può superare 500 milioni di euro.
1. Una parte del sostegno comunitario è fornita in forma di contributo ad uno strumento adeguato, come un prestito, una garanzia, un prodotto azionario o un altro prodotto finanziario emesso dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI) o da altre istituzioni finanziarie pubbliche, che accordano prestiti a lungo termine per sostenere progetti nei settori dell'interconnessione del gas edell'elettricità, della cattura e dello stoccaggio del carbonio, dell'efficienza energetica, dell' energia rinnovabile e delle città intelligenti. Il contributo ammonta a 500 milioni di euro.
L’esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione europea.
2. L’esposizione della Comunità in relazione allo strumento di garanzia dei prestiti o ad altri strumenti finanziari, incluse le commissioni per la gestione e le altre spese ammissibili, è limitata all’importo del contributo comunitario allo strumento e non vi è alcun impegno ulteriore per il bilancio generale dell’Unione europea. Un'attenzione specifica è riservata allo sviluppo, da parte della BEI, di uno strumento finanziario secondo il modello del meccanismo di finanziamento con ripartizione del rischio per i progetti di ricerca e di sviluppo, destinato a fornire un aiuto finanziario ai progetti energetici contemplati dal presente regolamento.
3.La Commissione fissa l’importo del sostegno EEPR da concedere al predetto strumento, conformemente alla procedura di cui all’articolo 28, paragrafo 2. La Commissione e la Banca europea per gli investimenti concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione della decisione.
3. La Commissione, la BEI, il FEI e le altre istituzioni finanziarie pubbliche che concedono prestiti a lungo termine concludono un protocollo di intesa che precisa le condizioni e le modalità di attuazione di questi strumenti.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
2 bis. La Commissione valuta rigorosamente i parametri finanziari di ciascuno dei progetti proposti, al fine di evitare l'uso improprio dei fondi comunitari.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l’utilizzo effettivo degli stanziamenti.
1.La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l’utilizzo effettivo degli stanziamenti.La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione all'autorità di bilancio.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. La prima valutazione compiuta dalla Commissione sui progetti per i quali sono stati impegnati o spesi i finanziamenti è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 dicembre 2009.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 ter. La Commissione svolge un'ulteriore valutazione dell'EEPR entro il 31marzo 2010 per valutare l'efficacia degli stanziamenti.
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3 quater (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 quater. Subito dopo aver constatato che un progetto non può essere finanziato, la Commissione ridistribuisce i fondi a progetti nel campo dell'efficienza energetica (come le città intelligenti) o dell'energia rinnovabile. Dopo aver informato il Parlamento europeo e tenuto conto del parere di quest'ultimo, la Commissione presenta proposte in conformità degli articoli 1 e 3.
PARERE della commissione per i bilanci (31.3.2009)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia
La proposta di un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell'energia rientra nel piano di ripresa economica, che prevede una dotazione di 30 miliardi di euro (30 000 000 000 EUR).
Tale proposta è connessa alla proposta di regolamento per l'attuazione dello sviluppo rurale e della banda larga nelle zone rurali. L'importo totale delle dotazioni finanziarie ammonta a 5 miliardi di EUR, di cui 3,5 miliardi di EUR destinati al settore dell'energia e 1,5 miliardi di EUR allo sviluppo rurale.
Come affermato nella sua proposta, la Commissione "ha già presentato una proposta di revisione del quadro finanziario pluriennale (2007-2013) per mettere a disposizione ulteriori fondi per la rubrica 1A, nel rispetto degli importi totali fissati dall'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria"(1). La Commissione " propone ora di trasferire le risorse non richieste nel quadro del massimale della rubrica 2 per l'esercizio 2008 alla rubrica 1A per mettere a disposizione i 3,5 miliardi di euro proposti per i progetti energetici (1,5 miliardi di euro per il 2009 e 2,0 miliardi di euro per il 2010)".
Milioni di EUR
Tipo di spesa
Sezione n.
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Totale
Spese operative
Stanziamenti di impegno (SI)
8.1
A
1498,8
1998,8
3497,6
Stanziamenti di pagamento (SP)
B
75
1012
750
1024
362
212
62,6
3497,6
Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento
Assistenza tecnica e amministrativa – ATA (SND)
8.2.4
C
1,2
1,2
2,4
IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO
Stanziamenti di impegno
a+c
1500
2000
3500
Stanziamenti di pagamento
b+c
76,2
1013,2
750
1024
362
212
62,6
3500
Il relatore per parere rileva l'esistenza di un ulteriore importo di 18 milioni di EUR di spese amministrative, non incluso nell'importo di riferimento, e auspica che la Commissione fornisca un chiarimento in relazione alle spese amministrative di cui alla presente proposta.
Malgrado il Consiglio europeo del dicembre 2008 fosse favorevole all'iniziativa, il Consiglio dei ministri non ha ancora raggiunto un accordo. La commissione per i bilanci ha già ribadito in diverse occasioni la necessità di rivedere il quadro finanziario pluriennale.
La proposta di regolamento in questione istituisce un programma di finanziamento di progetti nel settore dell'energia, in grado di contribuire al rilancio economico, alla sicurezza della fornitura energetica e alla riduzione dei gas responsabili dell'effetto serra.
L'elenco dei progetti ammissibili proposto dalla Commissione è stato rivisto in sede di Consiglio, al fine di soddisfare le esigenze degli Stati membri che avevano richiesto un elenco più esaustivo.
Il relatore per parere sostiene la proposta della Commissione. Nonostante il notevole sforzo finanziario a carico del bilancio UE, il progetto in questione ha un valore in termini economici e di ripresa tale da renderne necessaria l'attuazione, con ogni mezzo.
Alla luce delle modifiche apportate all'allegato della proposta della Commissione e diffuse nel corso della riunione del comitato di bilancio del Consiglio del 19 febbraio 2009, il relatore per parere non è in grado di esprimersi in merito all'importo esatto della dotazione necessaria per finanziare il programma.
Per quanto concerne l'origine delle dotazioni destinate ai progetti nel settore dell'energia per gli esercizi 2009-2010, il relatore per parere si chiede in che modo sia possibile conciliare tale origine con il possibile rischio futuro di un brusco calo dei prezzi agricoli (ad esempio quelli del latte), che renderà necessaria una dotazione a favore del settore rurale a breve termine.
Alla data di redazione, il relatore per parere non è a conoscenza di alcun accordo concreto in seno al Consiglio, in particolare in relazione all'importo finale destinato al programma. Attualmente, è inteso che la decisione è ora riposta nelle mani del Consiglio europeo del 19-20 marzo 2009.
Alcuni emendamenti alla proposta della Commissione possono tuttavia essere presentati sin d'ora, tenendo presente che l'oggetto dei negoziati potrebbe mutare da qui a pochi giorni.
Gli emendamenti proposti riguardano la compatibilità dell'importo di riferimento con il quadro finanziario pluriennale. Il relatore per parere ritiene, proprio come la Commissione, che sia necessaria una revisione del quadro finanziario pluriennale al fine di reperire i crediti per la copertura del finanziamento da 3,5 miliardi di EUR da destinare ai progetti energetici.
Il relatore per parere ribadisce peraltro la necessità di non privare la rubrica 2 dell'intero margine possibile, in quanto la situazione dei mercati agricoli è piuttosto instabile. Nessuna politica in ambito europeo dovrebbe subire le conseguenze derivanti dal lancio dei progetti nel settore dell'energia, ma dovrebbe al contrario ricevere i necessari finanziamenti.
Il relatore per parere insiste inoltre sulla necessità che i negoziati in seno al Consiglio producano una proposta di finanziamento chiara, globale e dettagliata, nonché informazioni relative a qualsiasi effetto sul bilancio annuale. Il relatore per parere presenta pertanto un emendamento che richiama la necessità di un riferimento al punto 38 dell'Accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 (AII) in materia di procedura di bilancio.
Un altro emendamento presentato dal relatore per parere riguarda l'obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento circa la valutazione che essa effettuerà all'inizio di ogni esercizio al fine di proporre l'eventuale ricostituzione, a favore del programma, dei disimpegni intervenuti in relazione ai crediti previsti.
Il relatore per parere presenta infine un emendamento mediante il quale invita la Commissione a informare il Parlamento circa i sistemi di controllo, di gestione e di monitoraggio predisposti dagli Stati membri, che sono tenuti a riferirne esclusivamente alla Commissione stessa.
EMENDAMENTI
La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:
Emendamento 1
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 bis (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1 bis. ritiene che l'importo di riferimento indicato nella proposta legislativa possa essere compatibile con il quadro finanziario pluriennale solamente se quest'ultimo viene rivisto;
Emendamento 2
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 ter (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1 ter. ribadisce la propria volontà di negoziare con il Consiglio per trovare una soluzione sull'importo di riferimento; ricorda che è necessario escludere qualsiasi riassegnazione che possa avere un impatto negativo su altre politiche dell'Unione europea riducendo gli stanziamenti a esse destinati;
Emendamento 3
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quater (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1 quater. ricorda che l'importo annuale sarà deciso nel quadro della procedura di bilancio annuale, in conformità delle disposizioni del punto 37 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006;
Emendamento 4
Progetto di risoluzione legislativa
Paragrafo 1 quinquies (nuovo)
Progetto di risoluzione legislativa
Emendamento
1 quinquies. ricorda che il processo legislativo può essere completato solamente quando sarà stato deciso il finanziamento del programma;
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di 3 500 milioni di euro, ripartiti come segue:
1. La dotazione finanziaria per l’attuazione dell’EEPR per il 2009 e il 2010 è di XXX milioni di EUR, ripartiti come segue:
a) progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica: 1 750 milioni di EUR;
a) progetti di interconnessione per il gas e per l’energia elettrica: XXX milioni di EUR;
b) progetti di energia eolica in mare: 500 milioni di EUR;
b) progetti di energia eolica in mare: XXX milioni di EUR;
c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: 1 250 milioni di euro.
c) progetti di cattura e stoccaggio del carbonio: XXX milioni di euro.
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dell’impegno disimpegnato in seguito all’inesecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati possono essere ricostituiti nuovamente nel 2010 e nel 2011, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare gli obiettivi dell’EEPR.
2. Gli stanziamenti di impegno corrispondenti all’importo dell’impegno disimpegnato in seguito all’inesecuzione totale o parziale dei progetti ai quali gli stanziamenti sono stati assegnati possono essere ricostituiti nuovamente negli anni successivi – rispettivamente nel 2010 e nel 2011 – a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare gli obiettivi dell’EEPR.
Emendamento 7
Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3
Testo della Commissione
Emendamento
3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione esamina, all’inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all’autorità di bilancio adeguate proposte, illustrando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.
3. Ai fini del paragrafo 2, la Commissione esamina, all’inizio di ogni esercizio, i disimpegni intervenuti nel corso dell’esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In base a tale valutazione, che dovrà essere presentata all'autorità di bilancio, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all’autorità di bilancio adeguate proposte, illustrando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti.
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo sui sistemi di controllo, di gestione e di monitoraggio predisposti dagli Stati membri.
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. La Commissione valuta rigorosamente i parametri finanziari di ciascuno dei progetti proposti, al fine di evitare l'uso improprio dei fondi comunitari.
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l’utilizzo effettivo degli stanziamenti.
1. La Commissione effettua una valutazione dell’EEPR per stimarne il contributo agli obiettivi della politica energetica comunitaria e l’utilizzo effettivo degli stanziamenti. La Commissione trasmette i risultati di tale valutazione all'autorità di bilancio.
PROCEDURA
Titolo
Programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Laima Liucija Andrikienė, Richard James Ashworth, Reimer Böge, Simon Busuttil, Paulo Casaca, Szabolcs Fazakas, Salvador Garriga Polledo, Ingeborg Gräßle, Catherine Guy-Quint, Janusz Lewandowski, Vladimír Maňka, Mario Mauro, Gérard Onesta, Nina Škottová, László Surján, Gary Titley
Supplenti presenti al momento della votazione finale
PARERE della commissione per lo sviluppo regionale (30.3.2009)
destinato alla commissione per l'industria, la ricerca e l'energia
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma per favorire la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a favore di progetti nel settore dell’energia
La proposta della Commissione riguarda due diverse politiche comunitarie: quella economica e quella della sicurezza energetica. L'elemento a favore di un'azione immediata risiede nella richiesta del Consiglio europeo alla Commissione di proporre un elenco di iniziative concrete(1) per dare impulso all'economia europea tenendo conto sia della necessità di assicurare un adeguato equilibrio geografico, sia della capacità di rapida attuazione.
Parallelamente alla crisi finanziaria e alla recessione su scala mondiale, l'Europa ha subito gli effetti di enormi e incontrollate fluttuazioni del prezzo del petrolio greggio e di gravi e ripetute interruzioni della fornitura di gas dalla Russia. È inoltre emersa chiaramente la necessità di assicurare, nonostante la recessione, la continuità degli investimenti nello sviluppo e nell'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, a un ritmo compatibile con gli obiettivi europei.
La proposta della Commissione riguardo agli investimenti si snoda su tre punti chiave, e precisamente:
vl'interconnessione tra le reti di distribuzione del gas e dell'elettricità,
vla cattura e lo stoccaggio del carbonio,
vi progetti eolici in mare.
La proposta, pertanto, prevede metodi e procedure per fornire un sostegno finanziario che dia impulso agli investimenti per la creazione di una rete energetica integrata in Europa, in grado di assicurare una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti, al contempo rafforzando la politica UE di riduzione delle emissioni di gas serra.
La messa a punto di una rete paneuropea per l'energia non è una novità. L'Unione europea sta già erogando finanziamenti a progetti di infrastrutture di interesse europeo per la distribuzione di gas ed elettricità. Circa 25 milioni di euro vengono stanziati ogni anno, principalmente per finanziare studi di fattibilità. La maggior parte dei progetti attraversa le frontiere nazionali o ha ripercussioni su più Stati membri dell'UE. Questa proposta deve essere considerata complementare a quel piano e completamente in linea con l'attuale politica energetica dell'UE.
ØSicurezza e diversificazione degli approvvigionamenti e controllo delle emissioni di carbonio
Il controllo delle emissioni di carbonio e lo sviluppo di fonti energetiche alternative rinnovabili sono obiettivi prioritari di tutte le politiche europee. Se non vengono adottate misure realistiche, rapide ed efficaci a tutti i livelli della governance, l'Unione europea non riuscirà a raggiungere i suoi obiettivi dichiarati, come quello di ridurre le emissioni di carbonio entro il 2020, o quello di conquistare nel settore energetico una posizione concorrenziale di primo piano sul mercato mondiale quando l'economia sarà in ripresa. Basta una semplice occhiata alla distribuzione delle fonti energetiche in tutta l'Unione per rendersi conto senza alcun dubbio che, nel breve termine, il carbone e i suoi derivati continueranno a essere le principali fonti di energia per la produzione di elettricità e acciaio. Oggi il 20% delle emissioni di CO2 dell'UE si deve alle centrali alimentate a carbone, e il settore energetico europeo si appresta a costruirne altre quaranta nei prossimi cinque anni(2). Con questa prospettiva, la tecnologia per lo stoccaggio del carbonio non è una mera possibilità, ma un'assoluta e realistica necessità.
Naturalmente lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energia elettrica su base sostenibile, come da fonte eolica e solare, deve non solo proseguire, ma anche accelerare, e i progetti che si sono distinti per avere le maggiori probabilità di attuazione nel breve o medio termine dovranno ricevere il sostegno di tutti. Ciononostante, sarebbe utopistico pensare che queste tecnologie saranno in grado di soddisfare l'intero fabbisogno energetico dell'Unione europea entro un termine temporale stabilito. L'Unione dovrà avvalersi dell'intero ventaglio di tecnologie disponibili per produrre energia. Questa proposta della Commissione rappresenta una risposta immediata all'esigenza di armonizzare e coordinare le politiche energetiche per far fronte alle contingenze attuali.
Le condizioni economiche e finanziarie, sia locali che mondiali, non sono certo le più propizie per aumentare gli investimenti nella ricerca e nei progetti infrastrutturali relativi al settore energetico. Tuttavia, assicurare la futura disponibilità di approvvigionamenti energetici in tutta l'Unione richiede l'esistenza di un livello generalizzato di scorte di riserva nazionali, nonché la possibilità di rendere disponibili le risorse in luoghi e regioni che, per un qualsiasi motivo, presentano problemi di approvvigionamento o di disponibilità. In quest'ottica, e per evitare le carenze energetiche che alcuni Stati membri hanno dovuto ripetutamente affrontare in tempi recenti, è necessaria un'azione tempestiva per sostenere gli investimenti nelle interconnessioni energetiche.
Con questa iniziativa, quindi, l'Unione non solo accelera lo sviluppo di progetti strettamente collegati alla sicurezza degli approvvigionamenti di energia, ma anche crea o mantiene occupazione in un settore ad alto tasso di specializzazione e progresso tecnologico, d'importanza chiave per tutte le regioni europee.
Essendo uno dei maggiori importatori mondiali di petrolio, gas e carbone, l'UE ha un ruolo di rilievo sul mercato internazionale dell'energia(3), ma la sua dipendenza dalle importazioni energetiche è destinata ad aumentare esponenzialmente nell'arco dei prossimi vent'anni. Secondo stime della Commissione,(4) in assenza di interventi la dipendenza energetica dell'UE aumenterà dal 50% nel 2000 al 70% nel 2030. I principali fornitori di gas all'Unione sono la Russia (30%), l'Algeria (25%) e la Norvegia (25%), ma si prevede un aumento della dipendenza dalle fonti russe fino a raggiungere l'80% entro il 2030. Per ragioni storico-geografiche, gli Stati membri provenienti dalla sfera d'influenza sovietica sono i più esposti alla gestione discontinua degli accordi contrattuali da parte della Russia(5).
Se l'insicurezza dell'approvvigionamento energetico è diventata un argomento di stretta attualità in tutta Europa, si stima che la dipendenza dell'Unione dal petrolio mediorientale raddoppierà nei prossimi vent'anni, mentre l'UE dovrà anche affidarsi all'importazione per il 66% del suo fabbisogno di carbone. Naturalmente, come rileva la Commissione nel suo libro verde sulla sostenibilità, competitività e sicurezza dell'approvvigionamento energetico per l'Europa, il fatto che 27 diverse politiche energetiche nazionali negozino con fornitori di energia esterni è deleterio per l'economia e la necessità di una politica estera comune in materia di energia è diventata sempre più pressante in questa particolare congiuntura finanziaria ed economica.
Naturalmente, visti i livelli inauditi di spesa pubblica registrati nei mesi scorsi dall'economia mondiale, è fondamentale che i finanziamenti disponibili siano allocati in modo mirato, in modo da sostenere quei progetti che potranno assicurare un livello ottimale di sicurezza, sia sul versante dell'approvvigionamento che della sostenibilità e della riduzione di emissioni di carbonio.
ØSelezione dei progetti e implicazioni di bilancio
La Commissione afferma(6) che per produrre un effetto immediato sulla crisi economica è fondamentale redigere un elenco dei progetti idonei, che riceveranno un sostegno finanziario immediato. L'elenco dei progetti selezionati dalla Commissione, corredato dalle relative implicazioni in termini di bilancio, é, per definizione, estremamente tecnico. Ovviamente il Parlamento può proporre degli emendamenti all'elenco dei progetti, ma sarebbero in gran parte incentrati sulla reintroduzione di progetti che, per svariati motivi, non hanno soddisfatto i criteri di selezione della Commissione o dello Stato membro di provenienza. A giudizio del relatore, un tale modo di procedere sarebbe controproducente dal momento che la rapidità è essenziale, come sopra evidenziato. Lo stesso principio è in gran parte applicabile agli importi stanziati per ciascun progetto: senza informazioni tecniche dettagliate, indispensabili per valutare la congruità delle cifre proposte, volerle modificare sarebbe pretenzioso.
ØConclusione
Sulla base di quanto sopra illustrato, dell'urgenza che questi temi reclamano nonché dei palesi vantaggi per l'economia europea (sicurezza dell'approvvigionamento energetico e riduzione delle emissioni di carbonio) che deriverebbero da una sollecita attuazione di questa proposta di regolamento, il relatore raccomanda vivamente che questa proposta sia adottata senza emendamenti.
*******
La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a proporre l'approvazione della proposta della Commissione.
PROCEDURA
Titolo
Programma di sostegno al recupero economico mediante la concessione di un’assistenza finanziaria della Comunità a progetti nel settore dell’energia
Membri titolari presenti al momento della votazione finale
Šarūnas Birutis, Jan Březina, Jerzy Buzek, Jorgo Chatzimarkakis, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Den Dover, Fiona Hall, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Mary Honeyball, Ján Hudacký, Romana Jordan Cizelj, Werner Langen, Pia Elda Locatelli, Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Antonio Mussa, Angelika Niebler, Reino Paasilinna, Atanas Paparizov, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Anni Podimata, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Mechtild Rothe, Paul Rübig, Andres Tarand, Catherine Trautmann, Claude Turmes, Nikolaos Vakalis, Adina-Ioana Vălean, Alejo Vidal-Quadras
Supplenti presenti al momento della votazione finale
Ivo Belet, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Edit Herczog, Gunnar Hökmark, Bernhard Rapkay, Esko Seppänen, Hannes Swoboda, Lambert van Nistelrooij
Supplenti (art. 178, par. 2) presenti al momento della votazione finale